Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Isernia, sentenza 20/05/2025, n. 109 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Isernia |
| Numero : | 109 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
BBLICA ITALI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ISERNIA
Sezione unica promiscua
Il Giudice del Lavoro, Dott.ssa Elvira Puleio, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al numero 440 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2021, discussa e decisa all'esito della trattazione scritta della causa con termine per note sino al 15.05.2025 e vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. CONSALES VITO, Parte 1
RICORRENTE
E
DI ROMA, rappresentato e difeso dall'avv. VIGILANTI LUCIO CP 1 iusta procura in atti;
RESISTENTE
Oggetto: pensione di vecchiaia anticipata
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
,1. Con ricorso depositato il 18.11.2021, il sig. premettendo di aver Parte 1
infruttuosamente esperito la procedura amministrativa diretta ad ottenere il riconoscimento dell'invalidità uguale o maggiore all'80% ai fini del conseguimento della pensione anticipata di vecchiaia, ha convenuto in giudizio l'CP 1 chiedendo l'accertamento del suo diritto alla prestazione assistenziale richiesta fin dalla domanda
Si è costituito in giudizio l'CP_1 il quale ha contestato la fondatezza della domanda e ne chiedeva il rigetto.
Su richiesta del ricorrente, è stato disposto l'espletamento della c.t.u., affidando incarico al dott. Persona 1 il quale ha concluso confermando, sostanzialmente, il giudizio
,
formulato dai dirigenti medici dell'CP_1
La causa veniva discussa e decisa all'udienza del 20.05.2025, svoltasi con trattazione cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., tenuto conto delle note di trattazione scritta ritualmente depositate dalle parti, con contestuale motivazione.
***
2. La domanda è infondata.
Infatti, ai fini del riconoscimento della pensione anticipata di vecchiaia, quindi, il requisito sanitario necessario è costituito da una invalidità uguale o maggiore all'80%.
I requisiti amministrativi, invece, richiesti per fruire della pensione anticipata di vecchiaia
(art. 1 co. 8 del D. Lgs. n. 503/1992; art. 12 del D.L. n. 78/2010, convertito con modificazioni dalla L. n. 214/2011; art. 24 del D.L. n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla L. n. 201/2011) sono: un presupposto di natura contributiva, rappresentato dal possesso di almeno 20 anni di contributi versati, pari a 1040 settimane di contribuzione;
un presupposto di natura anagrafica, rappresentato dall'età minima di
61 anni per gli uomini e 56 anni, in deroga al più gravoso requisito anagrafico ordinario, pari a 65 anni di età per gli uomini e 60 anni di età per le donne (difatti ai fini del perfezionamento del requisito anagrafico per la fruizione della pensione di vecchiaia, a norma dell'art. 1 comma 8, del D. Lgs. n. 503/1992, "Televazione dei limiti di età di cui al comma 1 non si applica agli invalidi in misura non inferiore all'80 per cento") e salva inoltre l'applicazione del meccanismo permanente di adeguamento dei requisiti pensionistici all'incremento della speranza di vita o stima di vita (cfr. art. 22-ter, co. 2, del D.L. n.
78/2009, convertito dalla L. n. 102/2009; art. 12, co. 12-bis, del D.L. n. 78/2010,
convertito dalla L. n. 122/2010; art. 18, co. 4, del D.L. n. 98/2011, convertito dalla L. n.
111/2011, che ha disposto l'anticipazione dell'entrata in vigore della disciplina al 2013; art. 24, co. 9 e 13, del D.L. n. 201/2011, convertito dalla L. n. 214/2011, c.d. “decreto salva-Italia"; D.M. 6/12/2011 e D.M. 16/12/2014), il quale comporta che l'età richiesta per la pensione anticipata di vecchiaia risulta innalzata, in riferimento al triennio
2013/2015, a 60 anni e 3 mesi di età per gli uomini e 55 e 3 mesi di età per le donne, in riferimento al triennio 2016/2018, a 60 anni e 7 mesi di età per gli uomini e 55 e 7 mesi di età per le donne, e, in riferimento al biennio 2019/2020, a 61 anni di età per gli uomini e 56 anni di età per le donne;
un presupposto inoccupazionale, costituito dalla avvenuta cessazione del rapporto di lavoro (art. 1, co. 7, del D. Lgs. n. 503/1992, secondo cui "l conseguimento del diritto alla pensione di vecchiaia è subordinato alla cessazione del rapporto di lavoro").
Essenziale è, dunque, l'accertamento del requisito sanitario, e a tal fine è stata espletata una c.t.u. medico-legale.
Nel caso in esame, il consulente tecnico d'ufficio nominato nella presente sede di giudizio oppositivo di merito ha confermato, con una relazione accurata ed approfondita, il giudizio già espresso dal dal collegio dell'CP_1 e ha condivisibilmente concluso affermando che parte ricorrente non è affetta da patologie che integrino un quadro di tale gravità da determinare il riconoscimento delle condizioni sanitari richieste dalla legge ai fini del riconoscimento dei benefici di cui al ricorso.
In particolare il c.t.u. ha esaminato l'insieme dei dati acquisiti sotto il profilo anamnestico, obiettivo e documentale consente e rispetto alle conclusioni diagnostiche raggiunte in sede di accertamento tecnico preventivo, ha potuto meglio esplicitarne il contenuto in termini di: "Cardiopatia ipertensiva in buon compenso emodinamico. Diabete mellito tipo 2 in terapia con ADO. Ipotiroidismo in trattamento sostitutivo. Esiti di nefrectomia sinistra.
Gonartrosi destra post-meniscectomia in soggetto con artrosi polidistrettuale con iniziale impegno funzionale".
Il consulente ha così concluso: “il paziente presenta delle malattie internistiche quali: l'ipertensione arteriosa evoluta in iniziale cardiopatia ipertensiva con buon controllo dei valori pressori e compenso emodinamico;
diabete tipo due in trattamento con antidiabetici orali e senza alcuna documentazione di interessamento di organi bersaglio;
ipotiroidismo corretto con terapia sostitutiva;
nel 2008 si sottoponeva ad intervento chirurgico di nefrectomia sinistra e nel 2016 aveva un episodio di litiasi pielica destra che necessitava di ricovero presso il PO di Grosseto dove veniva sottoposto ad intervento di pielolitotomia laparoscopica con applicazione di catetere successivamente rimosso;
attualmente la funzionalità renale risulta nei limiti.
Da un punto di vista osteoarticolare si apprezza una iniziale limitazione funzionale del ginocchio destro in esiti di meniscectomia e del tratto lombosacrale del rachide per processi artrosici.
Tale quadro clinico menomativo, nel suo complesso, non permette di riconoscere il beneficio della pensione anticipata né all'atto della domanda amministrativa né successivamente ad essa.".
È da sottolineare, inoltre, che parte ricorrente non ha fatto pervenire osservazioni alla consulenza da parte di uno specialista qualificato.
La causa deve quindi essere decisa alla stregua delle convincenti motivazioni poste a fondamento della consulenza tecnica così come rinnovata nella presente sede (con acquisizione di ulteriore documentazione che è stata scrupolosamente vagliata. dall'esperto, nonché con esame diretto del periziando) alla quale si fa integralmente rinvio in quanto immune da vizi logico-giuridici.
Ne discende, quindi, che, la domanda va respinta, non sussistendo i requisiti sanitari di legge per l'insorgenza del diritto al beneficio richiesto.
3. Visto il deposito di dichiarazione resa e sottoscritta dalla parte ricorrente ex art. 152 disp. att. cpc aggiornata all'attualità, si dichiara quest'ultima non tenuta al pagamento delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Isernia in funzione di giudice del lavoro, ogni contraria eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando:
- rigetta il ricorso;
esonera il ricorrente dal pagamento delle spesedi lite;
- pone le spese di c.t.u., liquidate come da separato decreto, a carico dell' CP_1
Così deciso in Isernia, il 20.05.2025, all'esito del deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Il Giudice del Lavoro
dott.ssa Elvira Puleio