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Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 07/04/2025, n. 261 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 261 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO composta dai magistrati dott.ssa Graziella Parisi Presidente relatore dott.ssa Marcella Celesti Consigliere dott.ssa Valeria Di Stefano Consigliere ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 753/2022 R.G., promossa da
(cod. fisc. ), Parte_1 P.IVA_1
in persona del presidente legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, dagli avv.ti G. Vittori, M. R. Battiato, L. Gaezza, G.A. Marchese, V. Schilirò e R.
Vagliasindi
Appellante
CONTRO
(cod. fisc. ), rappresentata e difesa CP_1 C.F._1
dall'avv. R. Caponnetto
Appellato
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 2167 dell'8.6.2022, il Tribunale di Catania, in funzione di giudice del lavoro, accoglieva la domanda proposta da volta ad accertare CP_1
l'illegittimità del provvedimento dell' di sospensione della prestazione Pt_1
economica di invalidità civile n. 07205598 cat. INVCIV per mancata comparizione alla visita di revisione, nonché di restituzione della somma di € 3.093,50 indebitamente corrisposta sulla pensione per il periodo agosto 2017- gennaio 2018. In particolare, il tribunale premetteva che la comunicazione per la sottoposizione a visita di revisione era stata eseguita presso la residenza della ricorrente e che la stessa si era perfezionata per compiuta giacenza;
che a seguito della mancata presentazione alla visita da parte dell'interessata, l' avrebbe dovuto compiere gli Pt_1
adempimenti previsti dall'art. 5 comma 1 del D.M.387/1991, ai sensi del quale
“definita la convocazione, dopo il primo invito a visita, se la parte non si presenta alla visita disposta dalla Commissione medica, la stessa dovrà essere riconvocata entro i successivi tre mesi. Qualora non si presenti nemmeno a quest'ultima, la domanda perderà efficacia e l'interessato potrà solo presentare una nuova domanda di accertamento”. Riteneva che, stante l'assenza della ricorrente alla prima convocazione per la visita di revisione, fissata per il 17.7.2017, sarebbe stato comunque obbligo dell'Istituto formulare un secondo invito. Richiamava, anche, la
Circolare n. 127 dell'8.7.2016 (riguardante le procedure di verifica per gli anni Pt_1
2011 e 2012, con espresso richiamo alle disposizione di cui all'art. 25, comma 6 bis, del D.L. 24/6/2014 n. 90, convertito con modificazioni nella legge n. 114 dell'11/8/2014) secondo la quale, in caso di assenza a visita di revisione da parte del disabile grave, l'ente previdenziale doveva porre in essere determinati adempimenti, diversi a seconda dell'esito della spedizione postale della convocazione, ivi incluso l'accertamento del buon esito della comunicazione postale e l'eventuale invio di una seconda convocazione.
Riteneva, pertanto, illegittimo il provvedimento con il quale l' aveva Pt_1
disposto direttamente la sospensione della prestazione assistenziale, omettendo - prima dell'avvio della procedura di revoca - il preliminare e necessario accertamento della persistenza del requisito sanitario. Dichiarava non ripetibili da parte dell' e Pt_1
dunque non oggetto di restituzione i ratei di pensione erogati dall'agosto 2017 al gennaio 2018, pari a complessivi euro 3.093,50 per aver l'istituto omesso di verificare la permanenza dei requisiti sanitari in capo alla ricorrente. Rigettava
l'eccezione di irripetibilità dell'indebito ai sensi dell'invocato art. 52, comma 2, della legge n. 88/1989 (come interpretato dall'art. 13 della legge 412/1991), non applicabile alla fattispecie in quanto riferibile solo all'indebito previdenziale e non anche a quello assistenziale. Compensava tra le parti le spese di lite.
Con atto dell'11.8.2022 proponeva appello avverso la citata sentenza l' Pt_1
chiedendone l'integrale riforma;
al gravame resisteva l'appellato, chiedendo il rigetto dell'impugnazione.
La causa è stata decisa all'esito dell'udienza del 6 febbraio 2025, fissata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., scaduti i termini assegnati alle parti per il deposito di note telematiche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.1 Con unico motivo di appello l'istituto previdenziale censura la sentenza per aver il tribunale erroneamente applicato le norme riguardanti la domanda amministrativa volta ad acquisire i benefici dell'invalidità civile e non già quelle afferenti all'iter di verifica della permanenza dei requisiti sanitari necessari per continuare a fruire dei benefici stessi di cui all'art.37 della L. n.448/1998.
Premette che esiste un espresso obbligo normativo di procedere alla verifica della permanenza delle condizioni patologiche contenute nel verbale sanitario, nel presupposto di un'evoluzione nel tempo del quadro sanitario e che la mancata presentazione alla visita di revisione comporta la necessaria sospensione della prestazione e dei benefici correlati e, successivamente, la relativa revoca (art. 37 della legge n. 448/1998 e art. 5, comma 5, del Regolamento di cui al D.P.R. n. 698/1994).
Sostiene che, contrariamente a quanto affermato dal tribunale, in caso di mancata presentazione alla visita di revisione, non è previsto l'invio di un secondo invito, richiamando al riguardo la Circolare n. 76 del 22.6.2010, la quale prevede che nel caso in cui l'indirizzo risulti esatto, se la raccomandata risulta regolarmente recapitata, anche per compiuta giacenza, l'operatore è tenuto ad attivare la procedura di sospensione della prestazione a decorrere dalla data della convocazione a visita.
1.2 Censura la sentenza anche nella parte in cui il tribunale ha ritenuto non ripetibili i ratei di pensione erogati dall'agosto 2017 al gennaio 2018, pari a complessivi euro 3.093,50. Sostiene di aver comunicato il provvedimento di sospensione, specificando che ai sensi dell'art. 37 L. n. 448/1998, era stato avviato il procedimento di revoca della prestazione e che non risultava provato, ma neanche dedotto, che la ricorrente avesse fornito idonee motivazioni circa la mancata presentazione a visita.
2. L'appello è fondato.
2.1 Vanno rigettate le eccezioni preliminari di inammissibilità per violazione dell'art. 434 c.p.c., nonché per la ricorrenza dell'ipotesi di cui all'art. 348 bis c.p.c.
Invero, l'art. 434 c.p.c. richiede che l'appello contenga, a pena di inammissibilità, “una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice” (Cass. civ. sez. III n. 9378/2024). Nel caso in esame tali requisiti sono stati assolti, atteso che l'appellante ha criticato in maniera chiara l'interpretazione della normativa applicabile da parte del primo giudice.
2.2 Il secondo profilo di inammissibilità rimane assorbito dall'accoglimento della impugnazione per i motivi di seguito esposti.
2.3 E' documentato che l'appellata con verbale dell'11.4.2016 è stata dichiarata invalida totale con necessità di assistenza continua con decorrenza dal 14.3.2016 e revisione nell'anno 2017.
E' altresì documentato che con nota dell'1.6.2017 l'istituto ha invitato CP_1
a presentarsi per la visita medica di revisione il giorno 17.7.3217. Si legge in
[...]
tale nota “la informiamo inoltre che in caso di assenza senza giustificato motivo, verrà avviata la procedura di revoca della prestazione”. Tale nota è stata inviata mediante raccomandata con avviso di ricevimento alla destinataria in via S. Oliva in
Acicatena, la destinataria assente è stata avvisata e, non avendo ritirato il plico, si è perfezionata la compiuta giacenza.
Sul punto si legge nella sentenza impugnata quanto segue: “Va innanzi tutto osservato che dalla produzione documentale dell' si evince che la Pt_1
comunicazione per la sottoposizione a visita di revisione della ricorrente sia stata eseguita presso la residenza della stessa, così come indicata in seno al ricorso, e si sia perfezionata per compiuta giacenza. Deve, pertanto, escludersi che vi sia stato un errore dell' nell'indirizzare la comunicazione della visita di revisione”. Dunque Pt_1
il tribunale ha accertato, senza che il passaggio sia stato censurato con appello incidentale, la regolarità della convocazione a visita.
Il collegio non condivide, tuttavia, le conseguenze che il primo giudice fa discendere da tali premesse.
L'art. 37 della l. n. 448 del 1998 al primo comma prevede che “
1. Nei procedimenti di verifica, compresi quelli in corso, finalizzati ad accertare, nei confronti di titolari di trattamenti economici di invalidità civile, la permanenza dei requisiti sanitari necessari per continuare a fruire dei benefici stessi, il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica dispone la sospensione dei relativi pagamenti qualora l'interessato, a cui sia stata notificata la convocazione, non si presenti a visita medica senza giustificato motivo. Se l'invalido, entro novanta giorni dalla data di notifica della sospensione ovvero della richiesta di giustificazione nel caso in cui tale sospensione sia stata già disposta, non fornisce idonee motivazioni circa la mancata presentazione a visita, la predetta amministrazione provvede alla revoca della provvidenza a decorrere dalla data della sospensione medesima. Ove, invece, siano ritenute valide le giustificazioni addotte, verrà comunicata la nuova data di visita medica alla quale l'interessato non potrà sottrarsi, pena la revoca del beneficio economico dalla data di sospensione, salvo i casi di visite domiciliari richieste dagli interessati o disposte dall'amministrazione.
Sono esclusi dalle disposizioni di cui al primo e al secondo periodo del presente comma i soggetti ultrasettantenni, i minori nati affetti da patologie e per i quali è stata determinata una invalidità pari al 100 per cento ed i soggetti affetti da patologie irreversibili per i quali, in luogo della automatica sospensione dei pagamenti, si procede obbligatoriamente alla visita domiciliare volta ad accertare la persistenza dei requisiti di invalidità necessari per il godimento dei benefìci economici”. Questa è la norma che regola la fattispecie in esame, poiché disciplina le conseguenze della mancata presentazione alle visite di revisione. E', invece, irrilevante il DM n. 387 del 1991 che non riguarda le visite di revisione e che, in ogni caso, risulta superato dalla normativa successiva, ossia dall'art. 37 sopra riportato.
La norma in esame prevede che qualora l'interessato convocato per la visita di revisione non si presenti senza giustificato motivo può essere disposta la sospensione dei pagamenti e se l'invalido non fornisce giustificazione entro 90 giorni si può provvedere alla revoca della provvidenza.
Nel caso in esame, come già evidenziato, deve ritenersi che la convocazione sia stata regolarmente notificata all'interessato e nel provvedimento l'istituto ha informato il destinatario che l'assenza senza giustificato motivo comporterà la revoca della prestazione.
Nessuna ulteriore convocazione doveva essere fatta e neppure in giudizio CP_1
ha spiegato per quale motivo non ha ritirato il plico giacente presso l'ufficio
[...]
postale, nonostante ne sia stato tentato il recapito al suo indirizzo di residenza e cioè non ha giustificato la mancata presentazione a visita.
Correttamente, dunque, è stata sospesa la prestazione, ciò che ha reso indebito il pagamento effettuato dal mese di agosto del 2017 al gennaio 2018.
3. La sentenza di primo grado va di conseguenza riformata, rigettando la domanda proposta da nei confronti dell'istituto appellante. CP_1
4. Le spese di entrambi i gradi seguono la soccombenza e si liquidano, come da dispositivo, secondo i parametri del DM n. 55/2014 per le cause di valore compreso tra € 1.101,00 ed € 5.200,00, in ragione dell'attività difensiva espletata.
P.Q.M.
LA CORTE D'APPELLO definitivamente pronunciando: accoglie l'appello e, in riforma della sentenza impugnata, rigetta la domanda proposta da nei confronti dell' ; CP_1 Pt_1
condanna l'appellata al pagamento delle spese che liquida in € 1.312,00 quanto al giudizio di primo grado ed in € 1.458,00 quanto al presente giudizio di appello, oltre spese generali.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della sezione lavoro, all'esito dell'udienza del 6 febbraio 2025.
Il Presidente estensore
dott.ssa Graziella Parisi