Decreto cautelare 3 maggio 2025
Sentenza breve 19 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Perugia, sez. I, sentenza breve 19/06/2025, n. 558 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Perugia |
| Numero : | 558 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 19/06/2025
N. 00558/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00192/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Umbria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 192 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Mario Taddei e Hakan Eller, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’interno, Questura di IA, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, anche domiciliataria in IA, via degli Offici, 14;
per l’annullamento
del provvedimento del Questore di IA Cat. -OMISSIS- notificato il -OMISSIS- di revoca permesso di soggiorno e rigetto di rinnovo del permesso di soggiorno;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Questura IA e di Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 giugno 2025 il dott. Pierfrancesco Ungari e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il ricorrente, cittadino extracomunitario in Italia con permesso di soggiorno per motivi di studio, è stato condannato dal GIP del Tribunale di Torino in data -OMISSIS- alla pena di due anni di reclusione per il reato di cui all’art. 572 c.p., a causa di reiterate minacce e violenze nei confronti della (allora) convivente.
2. Con provvedimento in data -OMISSIS-, la Questura di Brescia, sottolineando detta circostanza e richiamando l’art. 18-bis del d.lgs. 286/1998, ha negato il rinnovo del permesso di soggiorno richiesto con domanda in data-OMISSIS-.
3. Impugna il diniego, lamentando, con riferimento ad un motivo rubricato come Eccesso di potere per travisamento dei fatti ed errata/falsa applicazione di legge. Contradditorietà e difetto di motivazione, che sia stato applicato un automatismo espulsivo sulla base della condanna penale, mentre invece, in applicazione degli artt. 4 e 18-bis, del d.lgs. 286/1998, l’Amministrazione avrebbe dovuto valutare la mancanza in concreto di alcuna pericolosità sociale, alla luce del percorso di riabilitazione compiuto, dell’avvenuto risarcimento nei confronti della ex compagna (la quale ha rimesso la querela presentata nei suoi confronti) e del trasferimento da Torino a IA (nell’a.a. -OMISSIS- si è iscritto al primo anno del Corso di laurea in -OMISSIS-).
4. L’Amministrazione si è costituita in giudizio, chiedendo il rigetto del ricorso.
5. Alla camera di consiglio del 10 giugno 2025, non essendo state rappresentate motivi a ciò ostativi, il ricorso è stato trattenuto in decisione anche nel merito.
6. Il ricorso è infondato e deve pertanto essere respinto.
6.1. Ai sensi dell’art. 4, comma 3, del d.lgs. 286/1998, precludono l’ingresso ed il soggiorno in Italia le condanne per reati ricompresi nelle previsioni degli artt. 380 e 381 c.p.p., e tra questi vi è (per espressa previsione dell’art. 381, secondo comma, c.p.p.) il reato di cui all’art. 572 c.p. per il quale è stato condannato il ricorrente.
6.2. L’art. 18-bis, comma 4-bis, del d.lgs. 286/1998 prevede che “ Nei confronti dello straniero condannato, anche con sentenza non definitiva, compresa quella adottata a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei delitti di cui al comma 1 del presente articolo [tra di essi, quello di cui all’art. 572 c.p.] , commessi in ambito di violenza domestica, possono essere disposte la revoca del permesso di soggiorno e l'espulsione ai sensi dell'articolo 13 del presente testo unico” non contraddice il suddetto automatismo, ma sottolinea la gravità della condanna, consentendo addirittura (in questo caso, sì, previa valutazione discrezionale) la revoca del titolo di soggiorno in corso di validità.
6.3. Anche a voler mettere in discussione la legittimità dell’automatismo preclusivo, alla luce dei principi affermati (in relazione alle condanne per altri tipi di reati) da Corte Cost. n. 88/2023, e richiedere che l’Amministrazione effettui un giudizio discrezionale valutando comparativamente la prevalenza delle esigenze di tutela della sicurezza pubblica sulle esigenze personali e familiari dello straniero, non si giunge a diversa conclusione.
6.3.1. Da un lato, infatti, le eventuali perplessità legate al rilievo secondo cui una presunzione assoluta di pericolosità, allorché limita un fondamentale diritto costituzionale della persona, può minare il principio di uguaglianza nel caso in cui risulti arbitraria e irrazionale (e quindi contraria ad un giudizio secondo il criterio dell’ id quod prelumque accidit ), si superano, se solo si considera la natura e gravità del reato di violenza domestica, in questione. In un caso analogo, di recente è stato condivisibilmente osservato che “(…) I fatti ascritti al ricorrente, come puntualmente menzionati nel provvedimento impugnato, destano un forte allarme sociale e si pongono “in antitesi con i valori dell’ordinamento, che garantisce la dignità, la libertà e l’integrità fisica di ogni persona e richiede il rispetto reciproco tra i genitori, nell’interesse alla stabilità del nucleo familiare” (cfr. T.A.R. Veneto, Sez. III, 27.01.2025, n. 115). Del resto, a conferma della gravità delle condotte criminose imputate al ricorrente, vale rammentare anche che il reato di maltrattamenti in famiglia rientra nel novero delle fattispecie di cui all’art. 380 c.p.p. ed è pertanto ritenuto ex se sintomatico, per espressa decisione del Legislatore, della pericolosità dello straniero per l’ordine pubblico, nel quale dev’essere ricompreso anche l’ordine pubblico familiare. (cfr. T.A.R. Veneto, Sez. III, 18.02.2025, n. 235) . (…) Trattasi dunque di reati particolarmente gravi e ritenuti incompatibili con i principi costituzionali che “impongono alla Repubblica di garantire i diritti inviolabili di ogni persona sia come singolo che nelle formazioni sociali - come il nucleo familiare in esame - in cui si svolge la propria personalità con particolare riguardo nella fattispecie considerata a precetti costituzionali che impongono la tutela della vita , dell’integrità fisica della parità e della libertà della donna” (cfr. Cons. Stato, Sez. III, 29.11.2019, n. 8175). (…) Il disvalore che il legislatore attribuisce ai reati commessi in ambito di violenza domestica è poi dimostrato anche dalla previsione di cui all’art. 18 bis, comma 4 bis del D.Lgs. n. 286/1998, richiamato nel provvedimento impugnato, che attribuisce espressamente al Questore la facoltà di revoca del permesso di soggiorno e di procedere all'espulsione dello straniero che si renda colpevole di uno dei delitti di cui al comma 1 della stessa norma, tra cui anche i maltrattamenti in famiglia .” (TAR Lombardia, IV, n. 1444/2025).
6.3.2. Dall’altro, il ricorrente non prospetta di avere legami familiari con soggetti legittimamente residenti in Italia, né dimostra di aver utilizzato proficuamente il periodo di presenza in Italia per studiare (a partire dall’immatricolazione nell’Università di Torino per l’a.a. -OMISSIS-, alla quale era collegato l’originario permesso di soggiorno annuale, e nell’anno in corso presso l’Università di IA, non risulta abbia sostenuto esami), o comunque integrarsi nella società italiana.
7. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Umbria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna il ricorrente al pagamento in favore dell’Amministrazione della somma di euro 1.000,00 (mille/00), oltre ad oneri ed accessori di legge, per spese di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso in IA nella camera di consiglio del giorno 10 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Pierfrancesco Ungari, Presidente, Estensore
Floriana Venera Di Mauro, Consigliere
Elena Daniele, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Pierfrancesco Ungari |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.