Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pistoia, sentenza 20/05/2025, n. 222 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pistoia |
| Numero : | 222 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. N. 113/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PISTOIA
Settore Famiglia e Persone
Il Tribunale di Pistoia, riunito in Camera di Consiglio e composto dai seguenti magistrati:
Stefano Billet Presidente relatore
Giulia Gargiulo Giudice
Nicola Latour Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile n. 113/2025 V.G. avente ad oggetto
Separazione consensuale, su ricorso depositato in data 22.01.2025, congiuntamente da:
nata a [...] il [...], C.F. Parte_1
e residente in [...]
Pace n. 2, rappresentata e difesa dall'avv. Cristiana Guastini del
Foro di Pistoia ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Pistoia (PT), Via delle Olimpiadi n. 13, giusta procura in atti;
e nato a [...] il [...], Parte_2
C.F. e residente in [...] della Pace n. 2, rappresentato e difeso dall'avv. Michele Giacco del
Foro di Prato ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito
Prato (PO), Via del Castagno n. 88, giusta procura in atti;
e
PM in sede;
1
RAGIONI di FATTO e di DIRITTO della DECISIONE
1.
Con ricorso congiunto depositato in data 22.01.2025, Pt_1
e esponendo di aver contratto
[...] Parte_2 matrimonio in data 10.09.2001 in Chiltern Hills (Regno Unito), precisavano che dall'unione era nata la IG (in data Per_1
15.10.2003).
Le parti evidenziavano peraltro che il rapporto matrimoniale si deteriorava a causa di insanabili contrasti e, per tale motivo, veniva meno l'affectio maritalis, necessaria alla prosecuzione della convivenza.
Pertanto, non essendo possibile la riconciliazione, i coniugi domandavano la pronuncia della separazione personale degli stessi alle condizioni da questi concordemente pattuite.
In particolare, l'accordo raggiunto prevede quanto segue:
1) I coniugi vivranno separati portandosi reciproco rispetto;
2) L'immobile di Uzzano Pistoia, Via Caduti della Pace 2, di proprietà dei ricorrenti nella misura del 50% cadauno, da intendersi come casa coniugale, nell'interesse e in funzione delle necessità della prole viene assegnato, con i beni che l'arredano, alla signora la quale continuerà ad abitarvi insieme Parte_1 alla IG;
Per_1
3) Alla data di sottoscrizione del presente atto il Sig dovrà Pt_2 aver già provveduto a liberare l'immobile di cui sopra e, pertanto, nella medesima data provvederà a consegnare le chiavi alla signora Pt_1
Il sig provvederà a modificare la propria Parte_2 residenza, entro e non oltre, un mese dal deposito del ricorso;
Entro il medesimo termine il sig provvederà Parte_2 anche a ritirare i beni strettamente personali dalla casa familiare;
4) L'immobile rimarrà nella disponibilità della signora Pt_1 fino a quando la IG non sarà economicamente
[...] Per_1 indipendente;
2 Il sig. continuerà a corrispondere il 50% della Parte_2 rata di mutuo a tasso variabile acceso da entrambi i coniugi per l'acquisto di detto immobile e, attualmente, pari ad Euro 571,00 mensili fino alla totale estinzione dello stesso, corrispondendo la suddetta somma direttamente all'istituto di credito nonché a corrispondere il 50% di tutte le spese relative e conseguenti al richiamato mutuo.
5) Una volta estinto il mutuo, e, comunque allorquando la IG
sia a tutti gli effetti economicamente indipendente, su Per_1 accordo dei comproprietari, l'immobile suddetto potrà:
a) essere ceduto a terzi al prezzo di mercato corrente al momento della cessione, prezzo che dovrà essere quantificato o da un professionista competente in materia, scelto di comune accordo tra le parti, o da professionisti, egualmente competenti, individuati separatamente dalle parti:
b) essere acquistato da uno dei due comproprietari ad un prezzo di mercato ritenuto congruo al momento della cessione, prezzo che dovrà essere quantificato come sopra descritto.
c) essere interamente ceduto alla IG . Per_1
Il sig si impegna a corrispondere il 50% di Parte_2 eventuali oneri gravanti per legge su l'immobile in comproprietà
(es. IMU) sito in Uzzano Via della Pace 2, nonché il 50% di eventuali spese di manutenzione straordinaria fino allo scioglimento della comunione o al trasferimento del fabbricato.
Il sig si impegna, inoltre, a corrispondere il 50% Parte_2 degli oneri condominiali che per legge, gravano sulla sua quota di proprietà e che dovranno o essere pagati direttamente dallo stesso o rimborsati alla entro 15 giorni dalla richiesta;
Parte_1
Il sig si impegna anche a corrispondere il 50% Parte_3 delle spese relative ad eventuali lavori di manutenzione straordinaria dell'immobile, qualora fossero deliberati dall'assemblea condominiale;
6) La IG , in quanto maggiorenne, stabilirà Per_1 personalmente le modalità di frequentazione con i propri genitori.
3 7) Il Sig si impegna a corrispondere alla signora Parte_2
a titolo di mantenimento della IG la Parte_1 Per_1 somma mensile di euro 1.000,00 (mille) a mezzo di bonifico bancario al codice IBAN [...] entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese;
Detta somma dovrà essere annualmente rivalutata secondo l'indice
ISTAT;
8) I coniugi provvederanno alle spese straordinarie della IG
nella misura del 50% ciascuno;
tali spese dovranno essere Per_1 preventivamente concordate tra i genitori;
Le spese straordinarie dovranno essere richieste dal genitore che le ha anticipate all'altro entro 15 giorni dall'esborso con esibizione della documentazione attestante e dovranno essere rimborsate al richiedente entro 15 giorni dalla richiesta;
9) I signori e concordano di Parte_2 Parte_1 qualificare come “spese di natura straordinaria” quelle indicate nel protocollo di intesa siglato tra il Tribunale di Pistoia e l'Ordine degli
Avvocati di Pistoia, di sotto ricapitolate:
a) le spese mediche, sanitarie, odontoiatriche e farmaceutiche oculistiche e protesi e comunque relative alla salute, compresi i
“tickets”;
b) le spese scolastiche, ossia rette, tasse d'iscrizione, libri di testo, corredo di inizio anno scolastico, scuolabus o altro mezzo di trasporto, gite scolastiche, viaggi di studio ed istruzione, ripetizioni, alloggio e relative utenze nella sede universitaria frequentata della IG;
c) le spese per attività sportive, ovvero attività artistiche (es. musica), ovvero attività ricreative e/o di svago (es. scoutismo, punti verdi, ecc.), spese di iscrizione e frequenza corsi ed attrezzature ed abbigliamento necessari.
In deroga al citato protocollo i genitori concordano di ritenere spese straordinarie anche quelle sostenute per l'abbigliamento della IG in occasione dei cambi di stagione (cappotti, piumini, giacconi scarpe) e, pertanto, il padre si impegna a contribuire alle stesse nella misura del 50%
4 10) I ricorrenti dichiarano di essere economicamente indipendenti e di rinunciare, per tale motivo, ad ogni forma di reciproco mantenimento;
11) I coniugi danno atto di aver già risolto e definito ogni altro rapporto patrimoniale avente ad oggetto beni mobili e mobili registrati di comune proprietà con atto separato dal presente ricorso. Gli stessi si impegnano a svolgere tutte le attività necessarie per la chiusura del C/C bancario cointestato con IBAN
[...] dividendo in parti uguali le somme ivi rinvenute al momento della chiusura, che dovrà avvenire, entro e non oltre, la sottoscrizione del presente ricorso;
12) I coniugi si impegnano reciprocamente a dare comunicazione all'altro di eventuali trasferimenti di residenza o domicilio e, in particolare, si dichiarano disponibili a prestarsi reciproco consenso per il rinnovo dei documenti validi per l'espatrio o per il rilascio del passaporto.
Lette le note scritte in sostituzione dell'udienza depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in data 13.03.2025 e
17.03.2025 e preso atto del parere espresso dal Pubblico Ministero, la causa veniva riservata al Collegio per la decisione.
2.
Preliminarmente, deve essere accolta la domanda di separazione personale.
Emerge pacificamente dagli atti l'esistenza di una situazione di contrasto insanabile tra i coniugi, la quale ha reso la loro convivenza intollerabile, così ricorrendo le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
In particolare, le allegazioni delle parti e l'indifferenza ad una riconciliazione attestano che tra i coniugi sia cessato ogni interesse alla prosecuzione della vita insieme, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Pertanto, va emessa sentenza di separazione dei coniugi.
3.
Il Tribunale, ritenuto equo l'accordo raggiunto, dispone che i rapporti tra le parti siano regolamentati in tal senso.
5 4.
Spese compensate atteso l'accordo tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pistoia, Settore Famiglia e Persone, pronunciando definitivamente, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- pronuncia la separazione personale dei coniugi Parte_1 nata a [...] il [...] e Parte_2 nato a [...] il [...], che hanno contratto matrimonio in data 10.09.2001 in Chiltern Hills (Regno Unito), alle condizioni da essi concordate;
- ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della
Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del
Comune di Buggiano (PT) per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d)
D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (Atto n.
23, P. 2, S. C, anno 2001);
- spese compensate.
Pistoia, così deciso nella camera di consiglio del 20.05.2025.
Il Presidente relatore
Stefano Billet
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