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Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 08/04/2025, n. 204 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 204 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
N.R.G.1245/2023
TRIBUNALE ORDINARIO di PAVIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA
TRA
(cf. con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
DAGRADI MARCO
PARTE RICORRENTE
E
(c.f. ) con il Controparte_1 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. MAIO ROBERTO
PARTE RESISTENTE
Oggi 08/04/2025 ad ore 11.56 innanzi al giudice Andrea Francesco Forcina, sono comparsi: per parte ricorrente l'avv. DAGRADI MARCO per parte resistente l'avv. Demaestri in sostituzione dell'avv. MAIO ROBERTO
Il giudice invita le parti a discutere la causa e a precisare le conclusioni.
I procuratori delle parti precisano le conclusioni come segue:
PARTE RICORRENTE
Accertato che la Sig.ra al momento di presentazione della domanda Parte_1
06.05.2020) era disoccupata a causa della perdita involontaria del lavoro svolto fino al
18.04.2020 per il Sig. con il quale aveva instaurato rapporto di lavoro di Parte_2
badante a tempo pieno per 54 ore settimanali, cessato per morte del datore di lavoro il
18.04.2020, dichiarare il diritto della ricorrente di beneficiare della indennità Naspi con decorrenza dalla data del 07.05.2020 e comunque dalla data accertanda fino al 08.10.2021 e, conseguentemente, dichiarare non ripetibile e comunque illegittima la richiesta di ripetizione della somma di € 6.553,24 richiesta di rimborso dall' con comunicazione del 10.08.2023 CP_1
che viene contestata per illegittimità. In ogni caso con il favore delle spese e competenze legali di causa. IN SUBORDINE, nella denegata ipotesi in cui l'Il.mo Giudice dovesse accertare l'apparente chiusura del rapporto di lavoro a part-time 50% della Sig.ra Parte_1 con la società Italiana Servizi S.p.A. al 31.05.2020, rilevato che tale rapporto di
[...] lavoro era a part-time, ritenere legittima l'erogazione della a causa della cessazione del CP_2
rapporto di lavoro con il Sig. per causa non volontaria della lavoratrice Parte_2
(decesso del datore di lavoro) e, conseguentemente, dichiarare legittimo il diritto della ricorrente di beneficiare della con eventuale decorrenza 01.06.2020 in misura piena e, CP_2
per il solo mese di maggio 2020, in misura ridotta per presenza di un contratto a part-time.
Dichiarare conseguentemente irripetibile la richiesta di rimborso di € 6.553,24 riducendola eventualmente a minor somma, calcolando il solo importo erogato alla ricorrente dal
07.05.2020 al 31.05.2020 In ogni caso con il favore delle spese e competenze legali di causa.
PARTE RESISTENTE
Voglia l'Ill.mo Tribunale di Sondrio, in funzione di Giudice del lavoro, contrariis rejectis, respingere l'avverso ricorso perché infondato, in fatto e diritto e, per l'effetto, accertare e dichiarare l'insussistenza del diritto della ricorrente a beneficiare della prestazione reclamata nonché - accertata la natura indebita dell'erogazione indennitaria percepita dalla stessa - dichiarare legittima e fondata la ripetizione da parte dell' dell'importo non dovuto, con il CP_1
favore delle spese di lite;
In via istruttoria, se del caso, disporre l'audizione, quale teste o ex art. 421 c.p.c., del Funzionario responsabile pro-tempore dell'Ufficio competente all'erogazione delle prestazioni di sostegno al reddito dell' di Pavia sui fatti riportati CP_1
nella narrativa del presente atto, da intendersi quali altrettanti capitoli di prova, scevri da eventuali giudizi e/o valutazioni, preceduti dalla locuzione “vero che”.
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia la seguente sentenza ex art. 429/437 c.p.c. dandone lettura.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PAVIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Andrea Francesco Forcina ha pronunciato ex art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 1245/2023 promossa da: (cf. con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
DAGRADI MARCO
PARTE RICORRENTE
E
(c.f. ) con il Controparte_1 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. MAIO ROBERTO
PARTE RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
CONCISA ESPOSIZIONE
DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
1. ha convenuto in giudizio l' rassegnando le conclusioni Parte_1 CP_1
dianzi evidenziate per il cui accoglimento ha allegato e dedotto:
- di aver lavorato alle dipendenze di Italiana Servizi S.p.A. con decorrenza 01.11.2019 quale operaia 2° livello a part-time 50% fino alla data in cui si dimetteva dal posto di lavoro con mail del 31.01.2020 (cfr. doc. n. 1 fascicolo parte ricorrente);
- di aver instaurato in data 10 febbraio 2020 un nuovo rapporto di lavoro con un impegno di
54 ore settimanali, quale badante a tempo pieno di;
Parte_2
- in data 18 aprile 2020 quest'ultimo è deceduto e, pertanto, in data 5 maggio 2020 aveva presentato la domanda per ottenere la erogazione della Naspi (cfr. docc. nn. 4 e 5 fascicolo parte ricorrente);
CP_
- che nel mese di giugno 2020 era stata contattata dall' che le aveva comunicato la mancata chiusura del rapporto con Italiana Servizi S.p.A.;
- di aver ricevuto fino al 8 ottobre 2021 la Naspi;
- di non aver ricevuto una formale comunicazione di revoca del beneficio ma di essere venuta formalmente a conoscenza della circostanza in occasione della presentazione della domanda di accesso all'Ape sociale, la quale era stata respinta sul presupposto dell'avvenuta revoca della Naspi (cfr. doc. n. 6 fascicolo parte ricorrente).
CP_
1.1. L' si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto della domanda.
2. Venendo al merito della controversia si osserva quanto segue. Il D.lgs. n. 22 del 2015 prevede che la Naspi è riconosciuta ai lavoratori che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione e che abbiano congiuntamente, almeno per il periodo oggetto di causa, i seguenti tre requisiti: siano disoccupati;
abbiano almeno tredici settimane di contribuzione nei quattro anni antecedenti;
possano far valere trenta giornate lavorative nei dodici mesi antecedenti il periodo di disoccupazione.
È contestato in causa che la ricorrente fosse effettivamente disoccupata alla data di presentazione della domanda avvenuta il 6 maggio 2020 (cfr. doc. n. 4 fascicolo parte ricorrente).
Parte ricorrente ha allegato di essersi dimessa dalla Italiana Servizi S.p.A. con comunicazione inviata via e mail al datore di lavoro in data 31 gennaio 2020 (cfr. doc. n. 1 fascicolo parte ricorrente).
Tuttavia, non può trascurarsi che l'art. 26 del D.lgs. n. 22 del 2015 prevede che le dimissioni e la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro sono fatte, a pena di inefficacia, esclusivamente con modalità telematiche su appositi moduli del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
La stessa parte ricorrente ha documentato di essere a conoscenza di tale modalità avendo indicato nella propria lettera di dimissione la circostanza che il portale a ciò dedicato era bloccato a quella data.
Si ritiene, pertanto, che le dimissioni rassegnate senza seguire la procedura indicata dalla norma non possono ritenersi valide di modo che alla data di presentazione della domanda di erogazione della (6 maggio 2020) lo stato di disoccupazione non CP_2
sussisteva.
La circostanza è confermata dal fatto che dall'estratto contributivo della parte (cfr. doc. n. 10 fascicolo parte ricorrente) risulta che la Italiana Servizi S.p.A. ha versato i contributi previdenziali in favore della ricorrente fino al 31 maggio 2020. CP_
Pertanto, è legittimo che l' ritenga non dovuta l'erogazione eseguita sulla base della domanda presentata il 6 maggio 2020.
2.1. Parte ricorrente ha chiesto, in via subordinata, di vedersi riconosciuto il diritto a percepire la a decorrere dal 1/6/2020 ovvero da quando il rapporto di lavoro con la CP_2
Italiana Servizi S.p.A. si era effettivamente interrotto.
È incontestato che la stessa fosse venuta a conoscenza della mancata interruzione del rapporto di lavoro con la Italiana Servizi S.p.A. già nel mese di giugno 2020 ma, ciò nonostante, non ha ritenuto di depositare una nuova domanda di erogazione della CP_2 Come è noto, l'art. 6 del D.lgs. n. 22 del 2015 prevede che la domanda per ottenere la
Naspi deve essere presentata entro 68 giorni dalla interruzione del rapporto di lavoro a pena di decadenza
Pertanto, in assenza di una ulteriore e tempestiva domanda della parte anche la domanda subordinata non può essere accolta. CP_
2.2. Quanto alla sussistenza del diritto dell' ad ottenere la ripetizione di quanto erogato alla ricorrente a titolo di Naspi giova richiamare il recente arresto della Suprema
Corte in base al quale “La Nuova prestazione di Assicurazione sociale per l'Impiego (NASpI)
è una prestazione previdenziale non pensionistica, cosicché la ripetizione di somme indebitamente versate a tale titolo non soggiace alle regole dettate per l'indebito previdenziale pensionistico né a quelle dettate per l'indebito assistenziale, ma alla disciplina generale di cui all'art. 2033 c.c., la quale deve applicarsi tenendo conto delle indicazioni ermeneutiche delineate dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 8 del 2023, in modo tale che l'azione di recupero dell'indebito avvenga secondo principi di gradualità e di proporzione, senza al contempo vanificare il diritto alla ripetizione nel suo nucleo essenziale (cfr. Cass. Sez. L - ,
Sentenza n. 11659 del 30/04/2024).
Pertanto, la domanda riconvenzionale deve essere accolta con i limiti specificati nella massima citata.
CP_
3. In punto di spese di lite si deve valorizzare la condotta tenuta dall' che ha continuato ad erogare il beneficio per tutta la durata consentita nonostante fosse anch'essa a conoscenza dell'insussistenza dei relativi presupposti. Pertanto, le spese di lite devono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone:
1. accerta e dichiara l'insussistenza del diritto della ricorrente ad ottenere la Naspi richiesta con la domanda depositata in data 6 maggio 2020 rigettando anche la domanda subordinata;
CP_
2. accerta e dichiara il diritto dell' ad ottenere la ripetizione dalla ricorrente di quanto ad ella erogato a titolo di Naspi per l'effetto della domanda del 6 maggio 2020 con modalità graduali e proporzionali alle condizioni reddituali e patrimoniali della ricorrente;
3. compensa le spese di lite.
Pavia, 8 aprile 2025
Il Giudice
Andrea Francesco Forcina
TRIBUNALE ORDINARIO di PAVIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA
TRA
(cf. con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
DAGRADI MARCO
PARTE RICORRENTE
E
(c.f. ) con il Controparte_1 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. MAIO ROBERTO
PARTE RESISTENTE
Oggi 08/04/2025 ad ore 11.56 innanzi al giudice Andrea Francesco Forcina, sono comparsi: per parte ricorrente l'avv. DAGRADI MARCO per parte resistente l'avv. Demaestri in sostituzione dell'avv. MAIO ROBERTO
Il giudice invita le parti a discutere la causa e a precisare le conclusioni.
I procuratori delle parti precisano le conclusioni come segue:
PARTE RICORRENTE
Accertato che la Sig.ra al momento di presentazione della domanda Parte_1
06.05.2020) era disoccupata a causa della perdita involontaria del lavoro svolto fino al
18.04.2020 per il Sig. con il quale aveva instaurato rapporto di lavoro di Parte_2
badante a tempo pieno per 54 ore settimanali, cessato per morte del datore di lavoro il
18.04.2020, dichiarare il diritto della ricorrente di beneficiare della indennità Naspi con decorrenza dalla data del 07.05.2020 e comunque dalla data accertanda fino al 08.10.2021 e, conseguentemente, dichiarare non ripetibile e comunque illegittima la richiesta di ripetizione della somma di € 6.553,24 richiesta di rimborso dall' con comunicazione del 10.08.2023 CP_1
che viene contestata per illegittimità. In ogni caso con il favore delle spese e competenze legali di causa. IN SUBORDINE, nella denegata ipotesi in cui l'Il.mo Giudice dovesse accertare l'apparente chiusura del rapporto di lavoro a part-time 50% della Sig.ra Parte_1 con la società Italiana Servizi S.p.A. al 31.05.2020, rilevato che tale rapporto di
[...] lavoro era a part-time, ritenere legittima l'erogazione della a causa della cessazione del CP_2
rapporto di lavoro con il Sig. per causa non volontaria della lavoratrice Parte_2
(decesso del datore di lavoro) e, conseguentemente, dichiarare legittimo il diritto della ricorrente di beneficiare della con eventuale decorrenza 01.06.2020 in misura piena e, CP_2
per il solo mese di maggio 2020, in misura ridotta per presenza di un contratto a part-time.
Dichiarare conseguentemente irripetibile la richiesta di rimborso di € 6.553,24 riducendola eventualmente a minor somma, calcolando il solo importo erogato alla ricorrente dal
07.05.2020 al 31.05.2020 In ogni caso con il favore delle spese e competenze legali di causa.
PARTE RESISTENTE
Voglia l'Ill.mo Tribunale di Sondrio, in funzione di Giudice del lavoro, contrariis rejectis, respingere l'avverso ricorso perché infondato, in fatto e diritto e, per l'effetto, accertare e dichiarare l'insussistenza del diritto della ricorrente a beneficiare della prestazione reclamata nonché - accertata la natura indebita dell'erogazione indennitaria percepita dalla stessa - dichiarare legittima e fondata la ripetizione da parte dell' dell'importo non dovuto, con il CP_1
favore delle spese di lite;
In via istruttoria, se del caso, disporre l'audizione, quale teste o ex art. 421 c.p.c., del Funzionario responsabile pro-tempore dell'Ufficio competente all'erogazione delle prestazioni di sostegno al reddito dell' di Pavia sui fatti riportati CP_1
nella narrativa del presente atto, da intendersi quali altrettanti capitoli di prova, scevri da eventuali giudizi e/o valutazioni, preceduti dalla locuzione “vero che”.
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia la seguente sentenza ex art. 429/437 c.p.c. dandone lettura.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PAVIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Andrea Francesco Forcina ha pronunciato ex art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 1245/2023 promossa da: (cf. con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
DAGRADI MARCO
PARTE RICORRENTE
E
(c.f. ) con il Controparte_1 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. MAIO ROBERTO
PARTE RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
CONCISA ESPOSIZIONE
DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
1. ha convenuto in giudizio l' rassegnando le conclusioni Parte_1 CP_1
dianzi evidenziate per il cui accoglimento ha allegato e dedotto:
- di aver lavorato alle dipendenze di Italiana Servizi S.p.A. con decorrenza 01.11.2019 quale operaia 2° livello a part-time 50% fino alla data in cui si dimetteva dal posto di lavoro con mail del 31.01.2020 (cfr. doc. n. 1 fascicolo parte ricorrente);
- di aver instaurato in data 10 febbraio 2020 un nuovo rapporto di lavoro con un impegno di
54 ore settimanali, quale badante a tempo pieno di;
Parte_2
- in data 18 aprile 2020 quest'ultimo è deceduto e, pertanto, in data 5 maggio 2020 aveva presentato la domanda per ottenere la erogazione della Naspi (cfr. docc. nn. 4 e 5 fascicolo parte ricorrente);
CP_
- che nel mese di giugno 2020 era stata contattata dall' che le aveva comunicato la mancata chiusura del rapporto con Italiana Servizi S.p.A.;
- di aver ricevuto fino al 8 ottobre 2021 la Naspi;
- di non aver ricevuto una formale comunicazione di revoca del beneficio ma di essere venuta formalmente a conoscenza della circostanza in occasione della presentazione della domanda di accesso all'Ape sociale, la quale era stata respinta sul presupposto dell'avvenuta revoca della Naspi (cfr. doc. n. 6 fascicolo parte ricorrente).
CP_
1.1. L' si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto della domanda.
2. Venendo al merito della controversia si osserva quanto segue. Il D.lgs. n. 22 del 2015 prevede che la Naspi è riconosciuta ai lavoratori che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione e che abbiano congiuntamente, almeno per il periodo oggetto di causa, i seguenti tre requisiti: siano disoccupati;
abbiano almeno tredici settimane di contribuzione nei quattro anni antecedenti;
possano far valere trenta giornate lavorative nei dodici mesi antecedenti il periodo di disoccupazione.
È contestato in causa che la ricorrente fosse effettivamente disoccupata alla data di presentazione della domanda avvenuta il 6 maggio 2020 (cfr. doc. n. 4 fascicolo parte ricorrente).
Parte ricorrente ha allegato di essersi dimessa dalla Italiana Servizi S.p.A. con comunicazione inviata via e mail al datore di lavoro in data 31 gennaio 2020 (cfr. doc. n. 1 fascicolo parte ricorrente).
Tuttavia, non può trascurarsi che l'art. 26 del D.lgs. n. 22 del 2015 prevede che le dimissioni e la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro sono fatte, a pena di inefficacia, esclusivamente con modalità telematiche su appositi moduli del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
La stessa parte ricorrente ha documentato di essere a conoscenza di tale modalità avendo indicato nella propria lettera di dimissione la circostanza che il portale a ciò dedicato era bloccato a quella data.
Si ritiene, pertanto, che le dimissioni rassegnate senza seguire la procedura indicata dalla norma non possono ritenersi valide di modo che alla data di presentazione della domanda di erogazione della (6 maggio 2020) lo stato di disoccupazione non CP_2
sussisteva.
La circostanza è confermata dal fatto che dall'estratto contributivo della parte (cfr. doc. n. 10 fascicolo parte ricorrente) risulta che la Italiana Servizi S.p.A. ha versato i contributi previdenziali in favore della ricorrente fino al 31 maggio 2020. CP_
Pertanto, è legittimo che l' ritenga non dovuta l'erogazione eseguita sulla base della domanda presentata il 6 maggio 2020.
2.1. Parte ricorrente ha chiesto, in via subordinata, di vedersi riconosciuto il diritto a percepire la a decorrere dal 1/6/2020 ovvero da quando il rapporto di lavoro con la CP_2
Italiana Servizi S.p.A. si era effettivamente interrotto.
È incontestato che la stessa fosse venuta a conoscenza della mancata interruzione del rapporto di lavoro con la Italiana Servizi S.p.A. già nel mese di giugno 2020 ma, ciò nonostante, non ha ritenuto di depositare una nuova domanda di erogazione della CP_2 Come è noto, l'art. 6 del D.lgs. n. 22 del 2015 prevede che la domanda per ottenere la
Naspi deve essere presentata entro 68 giorni dalla interruzione del rapporto di lavoro a pena di decadenza
Pertanto, in assenza di una ulteriore e tempestiva domanda della parte anche la domanda subordinata non può essere accolta. CP_
2.2. Quanto alla sussistenza del diritto dell' ad ottenere la ripetizione di quanto erogato alla ricorrente a titolo di Naspi giova richiamare il recente arresto della Suprema
Corte in base al quale “La Nuova prestazione di Assicurazione sociale per l'Impiego (NASpI)
è una prestazione previdenziale non pensionistica, cosicché la ripetizione di somme indebitamente versate a tale titolo non soggiace alle regole dettate per l'indebito previdenziale pensionistico né a quelle dettate per l'indebito assistenziale, ma alla disciplina generale di cui all'art. 2033 c.c., la quale deve applicarsi tenendo conto delle indicazioni ermeneutiche delineate dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 8 del 2023, in modo tale che l'azione di recupero dell'indebito avvenga secondo principi di gradualità e di proporzione, senza al contempo vanificare il diritto alla ripetizione nel suo nucleo essenziale (cfr. Cass. Sez. L - ,
Sentenza n. 11659 del 30/04/2024).
Pertanto, la domanda riconvenzionale deve essere accolta con i limiti specificati nella massima citata.
CP_
3. In punto di spese di lite si deve valorizzare la condotta tenuta dall' che ha continuato ad erogare il beneficio per tutta la durata consentita nonostante fosse anch'essa a conoscenza dell'insussistenza dei relativi presupposti. Pertanto, le spese di lite devono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone:
1. accerta e dichiara l'insussistenza del diritto della ricorrente ad ottenere la Naspi richiesta con la domanda depositata in data 6 maggio 2020 rigettando anche la domanda subordinata;
CP_
2. accerta e dichiara il diritto dell' ad ottenere la ripetizione dalla ricorrente di quanto ad ella erogato a titolo di Naspi per l'effetto della domanda del 6 maggio 2020 con modalità graduali e proporzionali alle condizioni reddituali e patrimoniali della ricorrente;
3. compensa le spese di lite.
Pavia, 8 aprile 2025
Il Giudice
Andrea Francesco Forcina