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Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 24/03/2025, n. 1135 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1135 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI SEZIONE CONTROVERSIE DI LAVORO E DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA composta dai Magistrati: dr. Piero Francesco De Pietro -Presidente dr.ssa Antionietta Savino -Consigliera dr. Daniele Colucci -Consigliere rel. riunita in camera di consiglio ha pronunciato, in grado di appello, all'esito dell'udienza del 25 febbraio 2025, tenuta ex art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2531/24 r. g. l., vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Granato, presso il quale Parte_1 elettivamente domicilia, in Nocera Inferiore, via Roma n. 41
APPELLANTE
E
, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti CP_1
Rosa Maria Siciliano e Antonella Ferraro, elettivamente domiciliata presso la sede di Torre del
Greco, via Marconi n. 66
APPELLATA
CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il ricorso in atti , medico convenzionato interno presso l' , che Parte_1 Controparte_2 in data 27 maggio 2015, nel mentre si recava alla stazione ferroviaria di Portici, per il rientro a casa, dopo un turno lavorativo, subiva un infortunio, riportando un'invalidità permanente nella misura del
4%, ha proposto tempestivo appello avverso la sent. n. 1070 del 2024 del Tribunale di Torre Annunziata, in funzione di Giudice del lavoro, che aveva rigettato la sua domanda volta al pagamento, a titolo di risarcimento del danno, della complessiva somma di euro 30.987,39, oltre accessori di legge, corrispondente al 3% di invalidità permanente non coperta dall'assicurazione prevista dall'Accordo
1 Collettivo Nazionale e stipulata in violazione del medesimo, perché contemplante una polizza con il 3% di franchigia (gli veniva liquidato un solo punto di invalidità, per euro 14.202,63).
Censurava, con articolate argomentazioni, la decisione del primo Giudice, che non aveva correttamente Cont interpretato l'art. 41 di detto Accordo, che appunto prevedeva l'obbligo dell' i stipula di una polizza che prevedesse, nell'ipotesi di infortunio, il risarcimento integrale e non parziale del danno.
Concludeva, pertanto, chiedendo la riforma della sentenza impugnata e, quindi, l'accoglimento della domanda formulata con il ricorso di primo grado.
Si è costituita l' , resistendo all'appello. Controparte_2
All'esito della trattazione scritta la causa è stata riservata per la decisione.
L'appello è fondato, nei termini che seguono.
Va premesso che è del tutto pacifico che il in data 25 maggio 2015 subiva un infortunio in Parte_1 itinere, riportando esiti di frattura prossimale dell'omero, a seguito del quale gli veniva riconosciuta una menomazione complessiva dell'integrità psicofisica nella misura del 4%. Su questa base ha avuto anche Cont la liquidazione di una somma, da parte dell'assicurazione stipulata dall' esistente, tuttavia solo per l'1%, perché il contrato assicurativo prevedeva una franchigia per il primo 3%.
Il ricorrente ha lamentato che detta franchigia violava i termini della disposizione sull'obbligo di assicurazione applicabile alla fattispecie dedotta in giudizio, prevista dall'Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici specialisti ambulatoriali interni del 9 marzo 2000, reso esecutivo con d.p.r. n. 271 del 2000, il quale all'art. 41 recita:
“L'azienda, sentiti i Sindacati di cui all'art. 34 comma 13, provvede ad assicurare gli specialisti ambulatoriali e i professionisti, comunque operanti sia in attività istituzionale o in intramoenia, negli ambulatori in diretta gestione e nelle altre strutture aziendali, contro i danni da responsabilità professionale verso terzi e contro gli infortuni subiti a causa e in occasione dell'attività professionale ai sensi del presente Accordo, ivi compresi i danni eventualmente subiti in occasione dell'accesso dalla e per la sede dell'ambulatorio, sempreché il servizio sia prestato in comune diverso da quello di residenza, nonché in occasione dello svolgimento di attività esterna ai sensi dell'art. 32; sono compresi i danni comunque verificatisi nell'utilizzo del proprio mezzo di trasporto per attività istituzionale”.
Il Tribunale ha ritenuto la contestata franchigia conforme la dettato contrattuale, in quanto per affermare il carattere svantaggioso della polizza si sarebbe dovuta effettuare un'analisi dell'intero testo del contratto di assicurazione, che invece il lavoratore non aveva proposto.
Una tale impostazione non appare condivisibile.
Il testo pattizio ha posto un obbligo contrattuale a carico dell'odierna appellante di stipulare una polizza per la copertura dei danni in discorso, chiaramente integrale e non parziale. Può anche ipotizzarsi che un testo contrattuale, che preveda una franchigia, possa essere complessivamente non svantaggioso a
2 fronte di talune garanzie offerte, ma eccepire un tale più ampio contenuto era onere dell'Azienda e non del lavoratore, il quale si è solo visto decurtare un risarcimento che, invece, nell'Accordo non subiva questo tipo di limitazioni.
La S.C., ripetutamente delibando su Accordi del tipo di quello qui in esame (cfr., ex plurimis, Cass., III,
20.4.2017 n. 9961) ha affermato che essi rientrano nel genus dell'assicurazione contro i danni e, più precisamente, costituiscono una polizza stimata, ai sensi dell'art. 1908 c.c., comma 2, per la copertura dei danni non patrimoniali alla persona. Detti Accordi, infatti, prevedono la stipula, da parte delle Unità sanitarie locali, d'intesa con il sindacato firmatario dell'accordo, di una copertura assicurativa, comprensiva anche del rischio da infortunio in itinere per i servizi prestati in un Comune diverso da quello di residenza, con la fissazione nella prevista polizza di un massimale che, tale stabilito per l'invalidità permanente totale, costituisce anche la base per liquidare il danno da invalidità permanente parziale in misura proporzionale alla percentuale dell'invalidità; ne consegue che il risarcimento del Parte danno spettante al medico ambulatoriale per l'inadempimento della all'obbligazione di stipulare la polizza assicurativa deve essere commisurato all'indennizzo che al medico sarebbe spettato nel caso di Parte adempimento della all'obbligo di assicurarlo.
Dunque, preliminarmente affermata la configurabilità di un'azione risarcitoria nei confronti del datore di lavoro o committente, emerge che nel contratto di assicurazione stipulato in esecuzione dell'Accordo possa essere previsto un massimale, con la connessa fissazione di particolari criteri di liquidazione, ai fini del quantum risarcibile, per ogni punto di invalidità, ma non la limitazione del risarcimento stesso, escludendone aprioristicamente una parte. A ragionare diversamente un infortunio del o sino al 3% non sarebbe coperto in assoluto da alcun risarcimento, esito che nel caso l'Accordo avrebbe dovuto espressamente contemplare, laddove invece è stata prevista la copertura assicurativa per ogni infortunio che presenti le caratteristiche delineate, senza esclusioni.
Ancor recentemente sempre la (cfr. Cass., Sez. Lav., 22.5.2024 n. 14338) ha puntualizzato CP_3
Parte che il risarcimento del danno spettante al medico ambulatoriale per l'inadempimento della all'obbligazione di stipulare la polizza assicurativa deve essere commisurato all'indennizzo che al Parte medico sarebbe spettato nel caso di adempimento della all'obbligo di assicurarlo.
Ne consegue l'illegittimità di un'esclusione parziale, del risarcimento per il danno più lieve, con la conseguente affermazione di fondatezza del diritto al risarcimento del danno azionato dall'odierna parte appellante con il ricorso di primo grado.
Con riferimento, infine, al quantum dovuto, calcolato da parte attorea, va rilevato che esso appare congruo e coerente criteri previsti dal contratto di assicurazione. Al di là di formule generiche, non è stato contestato dall' Pt_3
3 Va rilevato, allora, che nel rito del lavoro il convenuto ha l'onere della specifica contestazione dei conteggi elaborati dall'attore, ai sensi degli artt. 167, comma 1, e 416, comma 3 c.p.c. e tale onere opera anche quando il convenuto contesti in radice la sussistenza del credito, poiché la negazione del titolo degli emolumenti pretesi non implica necessariamente l'affermazione dell'erroneità della quantificazione, mentre la contestazione dell'esattezza del calcolo ha una sua funzione autonoma, sia pure subordinata, in relazione alle caratteristiche generali del rito del lavoro, fondato su un sistema di preclusioni diretto a consentire all'attore di conseguire rapidamente la pronuncia riguardo al bene della vita reclamato, per cui la mancata o generica contestazione in primo grado rende i conteggi accertati in via definitiva, vincolando in tal senso il giudice giudice (cfr., ex plurimis, Cass., Sez. Lav., 18.2.2011 n.
4051).
A quanto esposto consegue che l'appello proposto va accolto, per cui, in riforma della sentenza impugnata, l' va condannata al pagamento, in favore di , della Controparte_2 Parte_1 somma di euro di euro 30.987,39, io tutto come meglio specificato in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte così provvede: Cont accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, condanna l' appellata al pagamento, in favore di , a titolo di risarcimento del danno, della somma di euro Parte_1
30.987, 39, oltre gli interessi legali dalla maturazione al soddisfo;
Cont condanna l' ppellata alla rifusione delle spese del doppio grado in favore di , con Parte_1 distrazione all'avv. Antonio Granato, che liquida, per compenso, in € 4.700,00 per il primo grado e in euro 3.700,00 per il grado presente, in entrambi i casi oltre spese generali nella misura del 15%, come per legge, iva e cpa.
IL CONSIGLIERE REL. EST. IL PRESIDENTE
(dr. Daniele Colucci) (dr. Piero Francesco De Pietro)
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI SEZIONE CONTROVERSIE DI LAVORO E DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA composta dai Magistrati: dr. Piero Francesco De Pietro -Presidente dr.ssa Antionietta Savino -Consigliera dr. Daniele Colucci -Consigliere rel. riunita in camera di consiglio ha pronunciato, in grado di appello, all'esito dell'udienza del 25 febbraio 2025, tenuta ex art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2531/24 r. g. l., vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Granato, presso il quale Parte_1 elettivamente domicilia, in Nocera Inferiore, via Roma n. 41
APPELLANTE
E
, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti CP_1
Rosa Maria Siciliano e Antonella Ferraro, elettivamente domiciliata presso la sede di Torre del
Greco, via Marconi n. 66
APPELLATA
CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il ricorso in atti , medico convenzionato interno presso l' , che Parte_1 Controparte_2 in data 27 maggio 2015, nel mentre si recava alla stazione ferroviaria di Portici, per il rientro a casa, dopo un turno lavorativo, subiva un infortunio, riportando un'invalidità permanente nella misura del
4%, ha proposto tempestivo appello avverso la sent. n. 1070 del 2024 del Tribunale di Torre Annunziata, in funzione di Giudice del lavoro, che aveva rigettato la sua domanda volta al pagamento, a titolo di risarcimento del danno, della complessiva somma di euro 30.987,39, oltre accessori di legge, corrispondente al 3% di invalidità permanente non coperta dall'assicurazione prevista dall'Accordo
1 Collettivo Nazionale e stipulata in violazione del medesimo, perché contemplante una polizza con il 3% di franchigia (gli veniva liquidato un solo punto di invalidità, per euro 14.202,63).
Censurava, con articolate argomentazioni, la decisione del primo Giudice, che non aveva correttamente Cont interpretato l'art. 41 di detto Accordo, che appunto prevedeva l'obbligo dell' i stipula di una polizza che prevedesse, nell'ipotesi di infortunio, il risarcimento integrale e non parziale del danno.
Concludeva, pertanto, chiedendo la riforma della sentenza impugnata e, quindi, l'accoglimento della domanda formulata con il ricorso di primo grado.
Si è costituita l' , resistendo all'appello. Controparte_2
All'esito della trattazione scritta la causa è stata riservata per la decisione.
L'appello è fondato, nei termini che seguono.
Va premesso che è del tutto pacifico che il in data 25 maggio 2015 subiva un infortunio in Parte_1 itinere, riportando esiti di frattura prossimale dell'omero, a seguito del quale gli veniva riconosciuta una menomazione complessiva dell'integrità psicofisica nella misura del 4%. Su questa base ha avuto anche Cont la liquidazione di una somma, da parte dell'assicurazione stipulata dall' esistente, tuttavia solo per l'1%, perché il contrato assicurativo prevedeva una franchigia per il primo 3%.
Il ricorrente ha lamentato che detta franchigia violava i termini della disposizione sull'obbligo di assicurazione applicabile alla fattispecie dedotta in giudizio, prevista dall'Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici specialisti ambulatoriali interni del 9 marzo 2000, reso esecutivo con d.p.r. n. 271 del 2000, il quale all'art. 41 recita:
“L'azienda, sentiti i Sindacati di cui all'art. 34 comma 13, provvede ad assicurare gli specialisti ambulatoriali e i professionisti, comunque operanti sia in attività istituzionale o in intramoenia, negli ambulatori in diretta gestione e nelle altre strutture aziendali, contro i danni da responsabilità professionale verso terzi e contro gli infortuni subiti a causa e in occasione dell'attività professionale ai sensi del presente Accordo, ivi compresi i danni eventualmente subiti in occasione dell'accesso dalla e per la sede dell'ambulatorio, sempreché il servizio sia prestato in comune diverso da quello di residenza, nonché in occasione dello svolgimento di attività esterna ai sensi dell'art. 32; sono compresi i danni comunque verificatisi nell'utilizzo del proprio mezzo di trasporto per attività istituzionale”.
Il Tribunale ha ritenuto la contestata franchigia conforme la dettato contrattuale, in quanto per affermare il carattere svantaggioso della polizza si sarebbe dovuta effettuare un'analisi dell'intero testo del contratto di assicurazione, che invece il lavoratore non aveva proposto.
Una tale impostazione non appare condivisibile.
Il testo pattizio ha posto un obbligo contrattuale a carico dell'odierna appellante di stipulare una polizza per la copertura dei danni in discorso, chiaramente integrale e non parziale. Può anche ipotizzarsi che un testo contrattuale, che preveda una franchigia, possa essere complessivamente non svantaggioso a
2 fronte di talune garanzie offerte, ma eccepire un tale più ampio contenuto era onere dell'Azienda e non del lavoratore, il quale si è solo visto decurtare un risarcimento che, invece, nell'Accordo non subiva questo tipo di limitazioni.
La S.C., ripetutamente delibando su Accordi del tipo di quello qui in esame (cfr., ex plurimis, Cass., III,
20.4.2017 n. 9961) ha affermato che essi rientrano nel genus dell'assicurazione contro i danni e, più precisamente, costituiscono una polizza stimata, ai sensi dell'art. 1908 c.c., comma 2, per la copertura dei danni non patrimoniali alla persona. Detti Accordi, infatti, prevedono la stipula, da parte delle Unità sanitarie locali, d'intesa con il sindacato firmatario dell'accordo, di una copertura assicurativa, comprensiva anche del rischio da infortunio in itinere per i servizi prestati in un Comune diverso da quello di residenza, con la fissazione nella prevista polizza di un massimale che, tale stabilito per l'invalidità permanente totale, costituisce anche la base per liquidare il danno da invalidità permanente parziale in misura proporzionale alla percentuale dell'invalidità; ne consegue che il risarcimento del Parte danno spettante al medico ambulatoriale per l'inadempimento della all'obbligazione di stipulare la polizza assicurativa deve essere commisurato all'indennizzo che al medico sarebbe spettato nel caso di Parte adempimento della all'obbligo di assicurarlo.
Dunque, preliminarmente affermata la configurabilità di un'azione risarcitoria nei confronti del datore di lavoro o committente, emerge che nel contratto di assicurazione stipulato in esecuzione dell'Accordo possa essere previsto un massimale, con la connessa fissazione di particolari criteri di liquidazione, ai fini del quantum risarcibile, per ogni punto di invalidità, ma non la limitazione del risarcimento stesso, escludendone aprioristicamente una parte. A ragionare diversamente un infortunio del o sino al 3% non sarebbe coperto in assoluto da alcun risarcimento, esito che nel caso l'Accordo avrebbe dovuto espressamente contemplare, laddove invece è stata prevista la copertura assicurativa per ogni infortunio che presenti le caratteristiche delineate, senza esclusioni.
Ancor recentemente sempre la (cfr. Cass., Sez. Lav., 22.5.2024 n. 14338) ha puntualizzato CP_3
Parte che il risarcimento del danno spettante al medico ambulatoriale per l'inadempimento della all'obbligazione di stipulare la polizza assicurativa deve essere commisurato all'indennizzo che al Parte medico sarebbe spettato nel caso di adempimento della all'obbligo di assicurarlo.
Ne consegue l'illegittimità di un'esclusione parziale, del risarcimento per il danno più lieve, con la conseguente affermazione di fondatezza del diritto al risarcimento del danno azionato dall'odierna parte appellante con il ricorso di primo grado.
Con riferimento, infine, al quantum dovuto, calcolato da parte attorea, va rilevato che esso appare congruo e coerente criteri previsti dal contratto di assicurazione. Al di là di formule generiche, non è stato contestato dall' Pt_3
3 Va rilevato, allora, che nel rito del lavoro il convenuto ha l'onere della specifica contestazione dei conteggi elaborati dall'attore, ai sensi degli artt. 167, comma 1, e 416, comma 3 c.p.c. e tale onere opera anche quando il convenuto contesti in radice la sussistenza del credito, poiché la negazione del titolo degli emolumenti pretesi non implica necessariamente l'affermazione dell'erroneità della quantificazione, mentre la contestazione dell'esattezza del calcolo ha una sua funzione autonoma, sia pure subordinata, in relazione alle caratteristiche generali del rito del lavoro, fondato su un sistema di preclusioni diretto a consentire all'attore di conseguire rapidamente la pronuncia riguardo al bene della vita reclamato, per cui la mancata o generica contestazione in primo grado rende i conteggi accertati in via definitiva, vincolando in tal senso il giudice giudice (cfr., ex plurimis, Cass., Sez. Lav., 18.2.2011 n.
4051).
A quanto esposto consegue che l'appello proposto va accolto, per cui, in riforma della sentenza impugnata, l' va condannata al pagamento, in favore di , della Controparte_2 Parte_1 somma di euro di euro 30.987,39, io tutto come meglio specificato in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte così provvede: Cont accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, condanna l' appellata al pagamento, in favore di , a titolo di risarcimento del danno, della somma di euro Parte_1
30.987, 39, oltre gli interessi legali dalla maturazione al soddisfo;
Cont condanna l' ppellata alla rifusione delle spese del doppio grado in favore di , con Parte_1 distrazione all'avv. Antonio Granato, che liquida, per compenso, in € 4.700,00 per il primo grado e in euro 3.700,00 per il grado presente, in entrambi i casi oltre spese generali nella misura del 15%, come per legge, iva e cpa.
IL CONSIGLIERE REL. EST. IL PRESIDENTE
(dr. Daniele Colucci) (dr. Piero Francesco De Pietro)
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