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Sentenza 18 settembre 2025
Sentenza 18 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ivrea, sentenza 18/09/2025, n. 378 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ivrea |
| Numero : | 378 |
| Data del deposito : | 18 settembre 2025 |
Testo completo
R.g. Lav. n. 596/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI IVREA
SEZIONE CIVILE – AREA LAVORO
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Federica Fabaro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 596/2023 R.G.L. promossa da:
(C.F. ) rappresentato e difeso dagli Parte_1 C.F._1
Avvocati RONDELLI CLAUDIA e BERTONCINI LAURA ed elettivamente domiciliato presso lo studio delle medesime in Torino, Via Cavour, n. 19, come da delega in calce al ricorso introduttivo;
- PARTE RICORRENTE -
C O N T R O
, (P.IVA ), n persona Parte_2 P.IVA_1 del Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avvocati SERINO GIOVANNI LUCA e LO
BIANCO FEDERICA ed elettivamente domiciliata presso lo studio dei medesimi in Torino, Via Vela n. 7 come da delega in calce alla memoria difensiva;
- PARTE CONVENUTA –
OGGETTO: demansionamento - licenziamento individuale del dirigente.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per il ricorrente:
- come da ricorso depositato in data 16.05.2023.
Per la resistente:
- come da memoria difensiva depositata in data 18.07.2023.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il sig. ha lavorato alle dipendenze della Parte_1 Parte_2
(di seguito per brevità ) in qualità di
[...] Parte_2 dirigente, con il ruolo di Direttore Industriale a partire dal 2.09.2020 fino al
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16.12.2022, allorquando è stato licenziato per giusta causa.
Con ricorso depositato in data 16.05.2023, il sig. ha impugnato il recesso Pt_1 datoriale per insussistenza dei fatti contestati e ha altresì affermato di aver subito un illegittimo demansionamento, deducendo che sin dall'ottobre 2022
l'azienda lo avrebbe privato del suo ruolo, delle sue funzioni di responsabilità e del suo staff, riducendo i suoi compiti a mere attività operative e introducendo una nuova figura di consulente aziendale – il dott. - che si sarebbe Persona_1 ingerita ingiustificatamente ed illegittimamente nel suo operato. Il sig. ha Pt_1 quindi chiesto la condanna della società convenuta al risarcimento del danno patrimoniale e non a suo dire patito a causa del comportamento illegittimo posto in essere dal datore di lavoro e al pagamento delle indennità conseguenti alla illegittimità del recesso datoriale (indennità sostitutiva del preavviso e indennità supplementare).
Ha resistito in giudizio la mediante il deposito di una Parte_2 memoria costitutiva, con cui ha difeso la legittimità del recesso intimato al sig. in quanto motivato dalle gravi inadempienze poste in essere dal dirigente, Pt_1 che avevano inevitabilmente minato la fiducia in esso riposta e negato qualsiasi condotta demansionante nei suoi confronti. La società ha inoltre affermato che i fatti addebitati al dirigente avevano provocato ingenti danni per scarti di produzione e perdita di vendite, direttamente conseguenti alle gravi omissioni di verifica e controllo da parte del ricorrente nel suo ruolo di direttore industriale per un ammontare di circa € 194.636.99 e ha dunque formulato domanda riconvenzionale di condanna del dipendente al risarcimento.
Fallito il tentativo di conciliazione, la causa è stata istruita con le produzioni documentali delle parti e l'escussione testimoniale ed è stata decisa come da dispositivo in calce.
2. Il sig. è stato assunto alle dipendenze di Parte_1 Parte_2
in data 02.09.2020, con contratto di lavoro subordinato a tempo
[...] indeterminato, con la qualifica di dirigente, mansioni di direttore industriale e sede di lavoro presso lo stabilimento di Lauriano (TO) – cfr. doc. 1 ricorrente. In particolare, in sede di assunzione, al ricorrente sono state attribuite competenze e responsabilità in ambito di “Organizzazione e approvvigionamento del prodotto, compreso imballaggio, etichettatura e gestione magazzino. Gestione e controllo dei processi produttivi. Gestione e formazione tecnica del personale di produzione.
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Direzione del personale di produzione con facoltà di interventi disciplinari, previa autorizzazione del C.d.A.”
Il sig. ha innanzi tutto lamentato di aver subito un illegittimo Pt_1 demansionamento a partire dal mese di ottobre 2022, allorquando la società – contestualmente all'ingresso in azienda di un nuovo consulente - il dott. Per_1
- avrebbe iniziato ad attuare nei suoi confronti svariate azioni vessatorie,
[...] poi culminate nel licenziamento per giusta causa.
A tale riguardo, si osserva innanzi tutto che il lamentato demansionamento - che nella prospettazione del ricorrente avrebbe avuto inizio ad ottobre/novembre 2022 - sarebbe durato poco più di un mese, considerato che il sig. è stato licenziato in data 16.12.2022 (e già sospeso con la lettera di Pt_1 contestazione del 7.12.2022). Orbene, detta circostanza appare già di per sé sufficiente a ritenere infondata la domanda del ricorrente, considerata la breve durata dell'asserita condotta illegittima e la conseguente impossibilità di ritenere configurabile una effettiva lesione dell'immagine e della professionalità del dirigente. In ogni caso, i comportamenti lamentati in ricorso risultano in parte generici e comunque non provati all'esito dell'istruttoria orale svolta.
In particolare, secondo quanto si legge in ricorso “Nello specifico, per quanto riguarda la posizione del ricorrente, a far tempo dal giorno stesso dell'inserimento in Azienda del Dott. Corno, iniziava un susseguirsi di azioni vessatorie culminate con il licenziamento per giusta causa. Tale situazione trova conferma nel fatto che il Dott. si recava personalmente presso i reparti di produzione omettendo di Per_1 concordare con il Direttore tali visite e che le informazioni relative alla produzione venivano richieste in via esclusiva direttamente ai sottoposti del ricorrente, Sig.
(Responsabile di Reparto), Dott.ssa Dott. Parte_3 Persona_2
, anziché allo stesso;
- Il Dott. isolava il ricorrente a tal Persona_3 Per_1 punto che lo stesso veniva a conoscenza di progetti per modificare la tecnologia produttiva di alcuni prodotti direttamente dalle maestranze;
Nel mese di novembre 2022, il Dott. incontrava casualmente il Sig. Parte_1 Persona_4
d il Presidente, Sig. , che si aggiravano in reparto a rilevare
[...] Parte_4 misurazioni;
- A seguito di espressa richiesta, il ricorrente apprendeva che stava per essere avviato un progetto avente ad oggetto vasche per saline della crescenza;
- Il Dott. sin dal suo arrivo, iniziava ad inviare Persona_1 corrispondenza su aspetti legati alla produzione, entrando anche nel merito delle scelte operative tecnologiche senza il necessario coinvolgimento del ricorrente;
-
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Per citare un esempio, nel mese di novembre 2022, il Dott. avanzava Persona_1 richiesta al Dott. del Reparto Molli di stampi e vassoi al fine Parte_5 di effettuare prove di produzione in un altro caseificio presso il quale lo stesso svolgeva attività di consulenza;
- Il Dott. inoltre, contattava direttamente i fornitori, intavolando Persona_1 trattative con gli stessi, impedendo al ricorrente di svolgere la sua attività, omettendo di coinvolgerlo nelle decisioni e nelle comunicazioni da inviare ai soggetti terzi, quali i fornitori;
- Nel mese di dicembre 2022, il Dott. contattava il Sig. Persona_1 Parte_6 di per prendere accordi diretti su modifiche da
[...] Controparte_1 effettuare su un impianto di nuova fornitura sul quale il ricorrente stava operando direttamente per la risoluzione di alcune problematiche;
”
Ebbene, le riportate deduzioni appaiono per lo più generiche e non certo idonee a comprovare una condotta di isolamento del ricorrente e di usurpazione del suo ruolo e delle sue funzioni da parte del sig. Il sig. ha infatti Per_1 Pt_1 riferito unicamente due episodi specifici, uno di novembre e l'altro di dicembre
2022, e per il resto si è limitato a generiche deduzioni circa la presenza in azienda del le sue non meglio precisate richieste di informazioni ai Per_1 dipendenti ed asserite, ma del tutto generiche, intrusioni nel merito delle scelte tecnologiche aziendali (quali? In che modo?). In ogni caso, come sopra rilevato,
l'istruttoria orale svolta ha smentito del tutto la tesi attorea.
Il sig. – sentito come testimone all'udienza del 28.05.2024 - ha infatti Per_1 riferito di aver concluso un contratto di consulenza con la società convenuta a fine novembre 2022 e di aver iniziato la collaborazione con il Parte_2
9 o 10 dicembre 2022, svolgendo attività di consulente dell'amministratore delegato in vari settori e non solo quelli relativi alla parte produttiva. Ha altresì riferito che prima di quel momento si era recato in azienda in sole due occasioni ad ottobre/novembre 2022 e che in entrambi i casi, durante le visite, era stato accompagnato dallo stesso ricorrente.
Inoltre, sulla base delle deposizioni dei dipendenti escussi deve escludersi che nel brevissimo arco temporale in disamina (fine ottobre – metà dicembre 2022) il sig. abbia in qualche modo “scavalcato” il ricorrente nei rapporti interni Per_1 con il personale diretto dal sig. Giova riportare le deposizioni raccolte sul Pt_1 punto. Il sig. ha riferito: “non so dire di preciso quando è arrivato in Tes_1 Per_1 azienda, l'ho conosciuto una mattina verso fine settembre o inizio ottobre 2022 –
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non so dire di preciso – alla macchinetta del caffè su invito del ricorrente e della dott.ssa ; successivamente, ho appreso, forse me l'ha detto il ricorrente Per_2 stesso, che era un consulente esterno. Non so dire con quale frequenza Per_1 fosse presente in azienda, mi sembra che venisse tutti i lunedì ma non ricordo bene. Fino a dicembre 2022 io non ho mai ricevuto alcuna indicazione da Per_1
ADR il mio superiore era il ricorrente, che era sempre presente in reparto.”
Il sig. ha riferito: “durante il periodo in cui ho lavorato per la resistente Parte_5 era presente il dott. settimanalmente, veniva circa un giorno qualche volta Per_1 due a settimana, non so riferire in maniera precisa. Io l'ho conosciuto nella seconda metà di novembre e mi è stato presentato dal ricorrente. Il mio superiore era il ricorrente. mi è stato presentato come consulente esterno, con cui ho Per_1 discusso sulle caratteristiche dei prodotti. In particolare, abbiamo trattato la questione della crescenza e voleva valutare la possibilità di modificare la Per_1 ricetta e mi ha chiesto degli stampi per il formaggio crescenza che gli ho consegnato per fare delle prove all'esterno.
Io non avevo contatti con se non quando era in azienda. Preciso che la Per_1 questione degli stampi è stata affrontata dopo che il ricorrente è stato licenziato.
Prima di questo mi è capitato di incontrare in reparto e che mi chiedesse
Per_1 delle informazioni sulla produzione, mi sembra che osservasse solo l'attività in corso, non ho ricevuto direttamente indicazioni operative da in tali
Per_1 occasioni io pensavo che il ricorrente fosse a conoscenza della presenza di
Per_1 in azienda, ma quando glielo raccontavo diceva che non aveva saputo in anticipo che in quel momento era in azienda.”
Per_1
Il sig. ha riferito: “ mi ha presentato il dott. non so Pt_3 Persona_5 Per_1 dire di preciso quando, mi sembra fosse circa fine 2022: non ricordo bene. Non so dire con che frequenza il dott. venisse presso il Caseificio;
io non ho Per_1 ricevuto né istruzioni né richieste da parte del dott. io non mi rivolgevo al Per_1 dott. per lo svolgimento della mia attività lavorativa. Per_1
Il ricorrente era il mio diretto superiore: io mi interfacciavano con il ricorrente con riferimento all'attività lavorativa ed era il ricorrente a darmi le direttive per il mio lavoro.”
Come evidente dalle testimonianze rese dalle maestranze, nel periodo in disamina i dipendenti hanno sempre continuato ad avere come unico riferimento e loro diretto superiore gerarchico il ricorrente e non hanno mai ricevuto direttive, istruzioni o indicazioni di alcun tipo da parte del sig. Per_1
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Quest'ultimo era visto dai dipendenti come figura di consulente esterno – come in effetti era e come è stato presentato loro dallo stesso ricorrente – che si limitava ad osservare la produzione. L'episodio riferito dal sig. circa la Pt_3 questione degli stampi della crescenza da lui affrontata direttamente con il
Corno è successiva al licenziamento del come precisato dallo stesso Pt_1
in sede di escussione testimoniale. Pt_3
Si aggiunga ancora che dalle stesse difese del ricorrente in ordine ai fatti a lui addebitati e posti alla base del licenziamento, i quali risalgono al mese di novembre 2022 – si evince che egli in quel periodo, lungi dall'essere isolato e scavalcato nel suo ruolo, era in realtà in piena attività, occupandosi tra l'altro in prima persona del progetto più importante per il mercato aziendale, ovverosia l'avvio della produzione per il cliente giapponese Per_6
Dunque, sulla base di tutto quanto sopra esposto, la domanda del ricorrente intesa ad accertare il demansionamento da lui asseritamente subito non è fondata e non può trovare accoglimento.
3. Occorre a questo punto passare ad analizzare il licenziamento intimato al sig.
Pt_1
In data 07.12.2022 il ricorrente ha ricevuto lettera di contestazione disciplinare, del seguente tenore letterale: “A) Il giorno 9 novembre 2022 è stata effettuata attività di manutenzione programmata sulle macchine della burrata;
il mattino seguente, con il tecnico della ancora presente, è stata avviata la Parte_7 produzione per il congelato e sin dall'inizio della lavorazione si sono verificati problemi legati al dosaggio dello sfilaccio all'interno della (veniva Pt_8 inglobata troppa aria e la dosatura era inferiore al necessario).
Nonostante i problemi riscontrati la produzione è proseguita per tutto il giorno;
nel frattempo il tecnico regolava la macchina, ma l'inconveniente non è stato risolto, per cui il confezionamento continuava a scartare le burrate perché sottopeso.
A fine giornata, quando la dott.ssa ha avvisato degli scarti, la Persona_2 produzione era terminata e le burrate erano già tutte sui banchi per essere confezionate
Il risultato è stato che di 9.987 burrate prodotte solo 3.832 sono state confezionate, mentre 6.155 corrispondenti a c.ca 768 9 kg. di prodotto sono state scartate con un danno pari ad Euro 7.900,00.
Questa situazione ha fatto emergere una grave carenza organizzativa, che
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riteniamo a Lei principalmente imputabile, in quanto ha denunciato la totale assenza di un processo di controllo delle varie fasi della produzione e la mancanza di comunicazione nella gerarchia organizzativa e tra i reparti.
La delega a Lei conferita con procura del 26 maggio 2021 riguarda infatti, tra l'altro, la “gestione e controllo di tutti i processi produttivi”, la cura del “corretto uso e manutenzione di tutti gli impianti produttivi, ...” e la relativa manutenzione, la “formazion e tecnica del personale di produzione”, etc.
B) Su indicazione dell'Amministratore Delegato, Lei si è occupato dell'acquisto di una macchina della per il dosaggio in stampi di cagliata per la CP_1 produzione di formaggio crescenza e primo sale.
L'installazione di questa macchina doveva risolvere un problema di spreco di prodotto ed era stata suggerita dal nostro ex dipendente signor Parte_9
Lei ha quindi preso contatto con il fornitore in totale autonomia, ha concordato le caratteristiche tecniche della macchina e ne ha finalizzato l'acquisto, senza peraltro coinvolgere il signor che per primo aveva suggerito di adottare Parte_9 questa soluzione, né il nostro Responsabile degli acquisti né altri tecnici presenti in azienda, che avrebbero potuto (e, visti i risultati, dovuto supportarla nella definizione delle caratteristiche della macchina).
L'impianto è infatti funzionante dal punto di vista meccanico e risponde perfettamente alle specifiche di progetto;
la produzione evidenzia però gravi problemi di natura qualitativa dovuti alla sottovalutazione di aspetti tecnologici fondamentali. In particolare, la cagliata per la produzione di crescenza è molto umida e di grandi dimensioni, per cui molto fragile;
per preservarne e conservarne le caratteristiche e la qualità del prodotto finito è pertanto necessario evitare di sottoporla a stress meccanici nella fase di svuotamento delle bacinelle e dosaggio negli stampi.
La macchina da Lei installata, al contrario, nella fase di dosaggio causa alla cagliata urti ed altri danni meccanici, che ne de terminano la rottura e la perdita di grassi, rendendo il prodotto meno cremoso e riducendone la resa in termini di peso.
Il prodotto è dunque più compatto ed è al di sotto degli standard qualitativi richiesti dal mercato.
Come a Lei perfettamente noto, abbiamo in corso con la Conad una fornitura di questi prodotti di rilevantissimo valore, che potrebbe venire compromessa da queste conformità, con danni economici e di immagine di difficile quantificazione.
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La correzione delle anomalie riscontrate non è peraltro risolvibile con un intervento rapido sul dosatore, ma richiederà significativi cambiamenti della tecnologia di produzione, che avrebbero dovuto essere studiati e messi in opera prima della installazione del dosatore e non certo in un momento successivo, a produzione in corso.
C) Nonostante Le fosse stato chiarito in più occasioni che i contratti di acquisto debbono essere sottoscritti dall'Amministratore Delegato, l'ordine per la fornitura dell'impianto di cui al precedente capo B) era stato da Lei firmato ed CP_1 inoltrato a dispetto delle procedure interne, per cui è stato poi necessario riprendere il tutto, far predisporre un nuovo ordine e sottoporlo al corretto processo di firma. Solo in epoca recente, ciò si era verificato con:
− l'ordine Fristam del 15 settembre per una pompa a lobi;
− l'ordine del 14 ottobre per uno zoccolo con guscio in lamiera e relativo Pt_10 montaggio
− l'ordine Penta Ino x del 3 novembre per un kit ricambi per formatore;
− l'ordine Karr del 9 novembre per intervento tecnico su dosatore.
Tale modus operandi, oltre a non rispettare il corretto iter autorizzativo, può compromettere la possibilità di accedere a forma di finanza agevolata prevista dai
Crediti di Imposta innovazione tecnologica art. 1 Comma 1051 e seg. Legge 178
/2020 e dal Decreto ministeriale 10 febbraio 2022 Istituzione regime di aiuto per investimenti innovativi e sostenibili micro, piccole e medie imprese, che sono soggette al rispetto di requisiti molto rigorosi di ordine sia sostanziale che formale.
D) Da ultimo Le contestiamo le gravi carenze organizzative relative alla produzione del prodotto filone “fior di latte” per il cliente riscontrate in Per_6 occasione dell'incontro con il cliente del 16 novembre 2022 che hanno portato ad una non conformità totale dell'intero lotto di produzione rispetto agli standard definiti con il cliente.
Come a Lei noto, il Gruppo Takanashi è un importante cliente della nostra Società da diversi anni e nel tempo abbiamo costruito con loro una forte partnership grazie a impegno costante, miglioramento continuo e rispetto degli standard qualitativi più elevati, così come richiesti dalle leggi e dal mercato giapponese che loro rappresentano, giustificati anche dal prezzo che sono disponibili a pagare. La collaborazione con questo importante Gruppo ci ha permesso di ottenere, negli anni di duro lavoro e sviluppo, prodotti che soddisfacessero appieno gli standard, aprendo di fatto le porte della nostra azienda al mercato internazionale.
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Lo scorso 16 novembre era programmato da tempo un incontro con due rappresentanti della che avrebbero dovuto assistere all'avvio della Per_6 produzione di mozzarella in filone loro destinata, ma in tale occasione si sono verificati gravi inconvenienti dovuti alla superficialità ed alle disattenzioni con cui
Lei ha affrontato tale importante incombente.
In più occasioni, nel corso degli incontri di aggiornamento e preparazione a tale appuntamento, Lei ha infatti rassicurato la Direzione circa la buona preparazione del reparto produttivo (impianti, flusso, personale) rispetto all'evento imminente, ma purtroppo alla prova dei fatti è emerso tutto il contrario:
− in primo luogo, Lei non ha curato adeguatamente la formazione del personale di produzione e confezionamento al rispetto degli standard richiesti;
− Lei ha sottovalutato la necessità di forti interventi manutentivi sulla macchina formatrice del filone per pizza (tali problemi erano stati fatti presenti da mesi, anche dalla nostra manutenzione interna) che hanno portato ad uno scarto per
“difetti evidenti di forma” (parametro ben specificato nel capitolato condiviso con il cliente) di più del 20% della produzione di quel giorno;
− Lei ha omesso la verifica e supervisione della corretta pulizia e preparazione del reparto di confezionamento e della confezionatrice utilizzata per questo prodotto: questo aspetto è stato sicuramente quello più grave e già durante la prima mattinata del giorno di produzione ha generato imbarazzo, vista la presenza in loco di importanti rappresentanti del gruppo venuti apposta a Per_6 supervisionare la prima produzione.
La confezionatrice, infatti, si presentava non adeguatamente pulita già a prima vista (con palese presenza di residui di precedenti lavorazioni, residui organici e non su molte parti della stessa direttamente a contatto con il prodotto esposto) con un conseguente elevato rischio di presenza di corpi estranei nel prodotto confezionato (rischio poi purtroppo concretizzatosi a seguito di un campionamento effettuato sui prodotti finiti). Ancora più imbarazzante è stata l'accesa discussione con la dott.ssa Export Manager che è scaturita quando Le è stato Persona_7 fatto notare che il livello di pulizia non soddisfaceva gli standard richiesti: la Sua brusca risposta infatti è stata che la sanificazione era quella e che sicuramente non si sarebbe potuta smontare la macchina in quel momento poiché la produzione era partita e il prodotto stava uscendo dal la formatura (il tutto davanti ai rappresentanti del Gruppo cliente).
Alla luce di quanto emerso durante la giornata di produzione, si è deciso di
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effettuare un campionamento rappresentativo del lotto prodotto a garanzia del rispetto degli standard qualitativi richiesti e concordati con il cliente e, sulla base dei negativi risultati ottenuti (purtroppo prevedibili). si è reso necessario rifare completamente tutta la produzione di oltre 9.000 kg., per un valore pari a circa Euro 80.000, dopo aver risolto le diverse problematiche sopra evidenziate”
(cfr. doc. n. 5 ricorrente).
Il ricorrente si è giustificato con lettera del 12.12.2022 ma la società – ritenuto di non accogliere le argomentazioni difensive del dipendente – lo ha licenziato per giusta causa in data 16.12.2022 (cfr. docc. nn. 6 e 7 ricorrente).
Nel corso del giudizio sono stati sentiti i testimoni richiesti dalle parti ed all'esito dell'istruttoria orale e documentale svolta ritiene la scrivente che gli episodi sub A, B e C siano risultati insussistenti e che l'unico episodio provato sia quello sub D. Quest'ultimo è però sufficiente a giustificare il licenziamento irrogato al sig. e per tale motivo la domanda del ricorrente non può trovare Pt_1 accoglimento. Di seguito si illustreranno le ragioni della decisione, esaminando i singoli episodi oggetto di contestazione e le testimonianze rese su ciascuno di essi.
3.1. L'episodio sub A), riguarda l'attività di manutenzione programmata svolta il giorno 9.11.2022 sulle macchine della burrata e le problematiche insorte il giorno successivo, che avrebbero determinato scarti di prodotto e che secondo la società convenuta sarebbero imputabili a carenze organizzative e omessi controlli da parte del ricorrente.
A tale riguardo, la signora ha riferito: “Il 9.11.2022 è stato Persona_2 effettuato un intervento programmato di manutenzione di entrambe le macchine per la produzione della burrata;
non so dire se durante l'intervento di manutenzione del 9.11.2022 la produzione di burrata era ferma. L'attività di manutenzione è stata eseguita da un tecnico esterno, cioè . Il ER
10.11.2022 era programmata una produzione normale, quindi l'intervento di manutenzione era considerato come terminato: ossia, la produzione per il
10.11.2022 non prevedeva limitazioni. Di regola, salvo esigenze particolari, gli interventi di manutenzione ordinaria sulle macchine per le burrate vengono svolti con cadenza semestrale. Spesso accadeva che la manutenzione finisse alla sera e che quindi il tecnico fosse presente anche la mattina presto del giorno successivo per verificare il buon esito dell'intervento e che non vi fossero problemi nella produzione in corso. Così è accaduto anche il 9 e il 10 novembre 2022. Il 10
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novembre 2022 è stata regolarmente avviata, dalle ore 5 del mattino, la produzione di burrata, che si compone delle seguenti fasi: per prima cosa, si effettuata la sanificazione delle macchine (operazione che dura circa 40 minuti); poi si effettua la preparazione della stracciatella (ossia, del ripieno della burrata) che viene preparata in un locale diverso e non servendosi della macchina che era stata oggetto di manutenzione;
contemporaneamente, avviene la preparazione e l'avvio della filatura (ossia, la preparazione dell'involucro della ) che non Pt_8 avviene nella macchina oggetto di manutenzione;
infine, viene avviata la macchina che era stata oggetto di manutenzione, la quale è collegata all'impianto che prepara la stracciatella: in tale macchina viene impostata la ricetta (e quindi indicata la quantità di ripieno di stracciatella da inserire negli involucri di pasta filata); successivamente accade che tale macchina riempie con la stracciatella, tramite ugelli, l'involucro di pasta filata (che arriva in macchina come una sfera calda e malleabile) e, una volta iniettato il ripieno, la macchina con un coltello elimina la porzione di pasta filata in eccesso sigillando così quella con dentro il ripieno: il prodotto a questo punto scorre sulla macchina e viene immesso in una vasca di acqua fredda.
Una volta avviata la produzione, delle prime burrate che escono (prima che raggiungano la vasca di acqua fredda) vengono prelavate dagli operatori che controllano il peso, lo spessore dell'involucro e la qualità interna della
. Questi controlli sono stati effettuati anche il 10 novembre e ci siano Parte_11 accorti – in questo momento non ricordo chi c'era di turno – che il ripieno non era dosato in modo corretto in quanto le burrate o erano vuote o erano sottopeso, inoltre alcune burrate uscivano con solo panna o solo sfilacci. Ciò è avvenuto circa alle 7 del mattino. Quando ciò è accaduto, ho controllato che la ricetta fosse stata impostata correttamente e ho visto che così era. Dopo aver eseguito le procedure previste quando si verificano tali non conformità e non essendo riusciti sulla base di esse a eliminare i difetti di produzione, ho rappresentato il problema a PE
che era lì presente: ciò è accaduto di mattina, non so dire di preciso
[...]
l'orario.
Preciso che, di regola, la produzione delle burrate va avanti fino al primo pomeriggio (fino a verso le ore 14, mediamente).
Una volta informato, si è avvicinato al quadro della regolazione ER della macchina (che era già stato controllato dagli operatori, per quanto di loro competenza) e non so che attività abbia effettuato sulla macchina. Nel frattempo,
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la produzione di continuava anche perché era necessario controllare se vi Pt_8 fossero cambiamenti nel prodotto a seguito delle modiche alle impostazioni della macchina che venivano effettuate per cercare di eliminare i difetti. Preciso che la regola è che mentre si cerca di ovviare ai difetti del prodotto la produzione continua appunto per verificare gli esiti delle modifiche apportate. Dopo
l'intervento di la produzione era migliorata per quanto riguardava ER il dosaggio, il problema che continuava a persistere era la separazione tra la stracciatella e i filati e si è quindi cercato di intervenire manualmente: ossia, vi era una persona che rimestava la stracciatella in modo che non si otturassero gli ugelli. Così facendo la produzione è avvenuta in modo regolare.
Per la gestione del problema non sono stati coinvolti altri soggetti oltre PE
, anche perché poi siamo ripartiti con la produzione in modo regolare e non
[...] ho ritenuto di coinvolgere altri. Infatti, dopo gli interventi si procedeva agli ordinari controlli del peso ogni tre ore o ogni cambio di ricetta: tali controlli davano sempre esito conforme. (…) Con rifermento all'episodio del 10.11.2022, preciso che è stato possibile apprendere l'entità complessiva dello scarto nel pomeriggio in fase di confezionamento, quando viene pesata ogni singola burrata e quindi ci si è resi conto che parecchio prodotto era sotto peso.”
Il sig. ha riferito: “I giorni 9 e 10 dicembre 2022 mi sono recato ER presso la resistente quale tecnico della per svolgere attività di Pt_12 manutenzione delle due macchine acquistate dalla società resistente. CP_2
Io ultimavo l'attività di manutenzione nella giornata del 9 novembre;
il 10 novembre ero presente presso i locali della società e ho eseguito l'attività di post manutenzione che era già prevista, mentre eseguivo tale attività le macchine erano in uso e la produzione avviata. L'attività di post manutenzione consiste nel visionare la macchina durante la produzione e intervenire in caso di fermo o problemi di altra natura. Il 10 novembre sono intervenuto sulla macchina nuova per una regolazione di parametri da pannello: ho fatto tale intervento perché
l'operatore che lavorava alla macchina mi aveva fatto presente che il coltello non tagliava e quindi io sono intervenuto per regolare le impostazioni della macchina.
Sono andato via all'incirca verso le 10/11 di mattina, non avendo ulteriori segnalazioni: io ho quindi chiuso il foglio di lavoro e sono venuto via.”
Ebbene, dalle deposizioni sopra riportate è evidente che nella giornata del
9.11.2022 fu effettuato un intervento programmato di manutenzione ordinaria sulla macchina destinata alla produzione delle burrate con l'intervento del
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tecnico incaricato che – come solitamente avveniva – si è recato in azienda anche il giorno successivo proprio al fine di verificare l'eventuale insorgenza di problematiche in modo da poterle risolvere tempestivamente, come in effetti avvenuto. La responsabile di produzione, , una volta accortasi Persona_2 delle anomalie, dopo aver eseguito invano i controlli previsti dai protocolli aziendali, ha giustamente coinvolto il tecnico incarico e lì presente proprio per quello scopo (ovverosia affrontare e risolvere l'insorgenza di inconvenienti legati alla manutenzione del giorno prima), il quale ha in effetti risolto la problematica insorta in giornata e la produzione è stata ripristinata regolarmente. Non si comprende davvero quale responsabilità possa avere avuto il ricorrente, atteso che la stessa organizzazione aziendale – grazie alla presenza programmata del tecnico anche successivamente all'attività manutentiva ordinaria - ha consentito di affrontare tempestivamente la problematica insorta e di riprendere regolarmente l'attività di produzione. La signora ha precisato inoltre Per_2 che in casi come quello in disamina, allorquando si riscontrano difetti nel prodotto da confezionare, la produzione di deve necessariamente Pt_8 continuare per verificare gli esiti delle modifiche apportate e che nel caso di specie solo in fase di confezionamento si sono potuti constatare gli scarti di prodotto poiché sottopeso. Sul punto, peraltro, il teste – Testimone_2 addetto al confezionamento - ha riferito che ogni giorno si verificavano degli scarti e non ha saputo ricordare una giornata in cui si fossero registrati scarti in notevole quantità. Dunque, diversamente da quanto affermato dalla società, le problematiche insorte sul macchinario della non appaiono in alcun Pt_8 modo imputabili a carenze organizzative e/o negligenze da parte del ricorrente, atteso che si è trattato di anomalie conseguenti ad attività di manutenzione eseguita dal tecnico esterno appositamente incaricato e comunque tempestivamente affrontate e risolte.
3.2 L'episodio sub B) riguarda l'acquisto del macchinario Inox per la CP_1 produzione di formaggio crescenza e primo sale, di cui si è occupato il ricorrente e rispetto al quale, secondo quanto affermato dalla società, si sarebbero riscontrati dei difetti di produzione dal punto di vista qualitativo. In questo caso, secondo la società il ricorrente avrebbe errato nel concordare le caratteristiche tecniche del macchinario in questione.
Sul punto, il sig. ha riferito quanto segue: “Ho conosciuto il ricorrente Parte_9 perché ho mantenuto i rapporti con miei ex colleghi del . In una Parte_2
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cena con e ho parlato di un impianto di scarico di cagliata con Pt_1 CP_3 cui mi trovavo molto bene e ho detto loro che tale impianto poteva migliorare l'attività della resistente. Ho detto loro che se volevano potevo dare loro i contatti della ditta che costruiva tale impianto, era la ditta . So che poi la CP_1 resistente si è interessata all'acquisto e io avevo dato a e la mia Pt_1 Pt_2 disponibilità nel caso in cui avessero avuto bisogno di aiuto visto che conoscevo già l'impianto. Io non ho ricevuto da nessuno l'incarico di occuparmi di tale impianto per la resistente. Io non ho assistito né né per l'acquisto di Pt_1 Pt_2 tale impianto, ho solo saputo che avevano acquistato l'impianto . CP_1
Al teste viene mostrato il doc. 12 ricorrente: riconosco la conversazione, mi ero sentito con Io non sono andato all'incontro di cui al messaggio e comunque Pt_1 non ho seguito oltre l'acquisto del macchinario da parte della resistente né ho dato delle indicazioni tecniche sulle impostazioni di tale macchinario. (…) So che dopo l'installazione del macchinario Penta Inox presso la resistente sono stato contattato da credo a inizio 2023, che mi ha detto che c'erano dei problemi Per_1 relativi allo scarico della crescenza su questo impianto;
a seguito di ciò sono andato presso il e con ho fatto il giro della zona di Parte_2 Per_1 produzione e lì avevo notato che lo scarico rompeva la cagliata, cioè quando la cagliata veniva messa negli stampi, invece di scivolare si spaccava. Quando ho fatto questa attività c'era anche con me e In tale occasione io ho Pt_1 Per_1 suggerito cosa si poteva fare per evitare tale rottura. In quella occasione mi Per_1 ha chiesto di valutare se secondo me il problema della rottura della cagliata era determinato da un problema dell'impianto o dalla tecnologia del prodotto (cioè della ricetta del prodotto). So che successivamente sono state fatte delle modifiche all'impianto, aggiungendo un pezzo di scivolo in più e un ulteriore nastro trasportatore. Dopo tale incontro non mi sono più occupato della questione. Dopo che avevo visto l'impianto della ho chiesto al titolare della CP_1 CP_1 perché avessero realizzato in quel modo un impianto per la crescenza e mi è stato risposto che era stato realizzato ciò che era stato richiesto.”
Il sig. ha riferito: “ aveva portato presso il Tes_3 CP_1 Parte_2 un macchinario dimostrativo per eseguire dei test all'esito di quali
[...] effettuare l'ordine del macchinario, io ero presente durante i test. Il test è stato effettuato con riferimento alla dosatura del prodotto all'interno degli stampi, e non anche con riferimento al trasporto della cagliata sul macchinario perché in quell'occasione tale trasporto veniva effettuato manualmente da degli operatori
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che con dei secchi portavano la cagliata sul macchinario. Non so dire se qualcuno in quell'occasione abbia evidenziato che il test avrebbe potuto essere “troppo lontano dalla realtà” perché non veniva valutata la fase di trasporto e caduta della cagliata all'interno del macchinario, fase che successivamente ha dato problemi: in particolare, durante la caduta della , si rovinava la pasta. Al Pt_13 test eravamo presenti, io, forse e degli operatori di linea. Pt_1 Parte_9
Il problema riscontrato a seguito dell'installazione del macchinario è CP_1 stato successivamente risolto con l'inserimento di uno scivolo e spostando il macchinario dalla posizione in cui era stato originariamente installato ad un'altra
(circa 1 m più indietro per consentire l'installazione dello scivolo).” ha riferito: “Le opere che io ho realizzato sono state effettuate Testimone_4 mentre si procedeva all'installazione del macchinario . Le operazioni di CP_1 installazione da me effettuate sono durate circa una decina di giorni. Ero presente quando era stata avviata la macchina Penta Inox e una volta messa in funzione ho effettuato le modifiche alle opere da me realizzate che si rendevano necessarie alla luce del funzionamento della macchina: gli interventi che ho effettuato in tale occasione erano relativi alla direzione dei getti d'acqua per far defluire il prodotto e a modifiche allo scivolo del macchinario della riducendo l'altezza del CP_1 punto di sversamento. Non so di preciso perché venivano richieste tali modifiche.
C'erano persone sia del che della che parlavano e mi Parte_2 CP_1 indicavano le modifiche di cui avevano bisogno;
tra queste persone c'era il ricorrente e un signore di nome che ho visto mentre aspettavo di essere Pt_3 sentito come teste. Le istruzioni e le modifiche da effettuare mi venivano indicate da Pt_1
Gli ultimi interventi, per quanto riguarda la mia attività, relativi al macchinario
Penta Inox sono stati eseguiti entro la fine dell'anno. Io, una volta che eseguo la mia parte di lavoro, non rimango per seguire l'interno processo della produzione che sfrutta il macchinario . Non so dire quali fossero le problematiche CP_1 del prodotto che avessero reso necessari i miei interventi aggiuntivi.”
Il sig. ha riferito: “Io sono stato coinvolto nelle fasi Persona_3 precedenti all'acquisto del macchinario . In particolare, nell'estate 2022 CP_1 presso il è stata portata da una macchina pilota per Parte_2 CP_1 verificare se fosse possibile inserire il macchinario Penta Inox nella linea di produzione del . La macchina pilota non era inserita nella linea di Parte_2 produzione;
sono state realizzate delle produzioni di prova con la macchina pilota
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e gli esiti erano stati ritenuti soddisfacenti. Già durante l'effettuazione della produzione con la macchina pilota era emerso che occorreva apportare delle modifiche alla linea di produzione, in particolare occorreva modificare il sistema di sollevamento delle vaschette della per alimentare la tramoggia di Pt_13 carico della , tramoggia che convoglia la cagliata sugli stampi. Durante Pt_13
l'effettuazione della produzione con la macchina pilota, il prodotto veniva portato manualmente alla macchina Penta Inox;
una volta acquistato il macchinario è stato necessario integrarlo nella linea di produzione. Dopo l'acquisto e l'installazione del macchinario è stato necessario effettuare alcuni CP_1 aggiustamenti perché il prodotto durante la produzione subiva degli stress, determinati da una caduta dall'alto della cagliata per entrare nella tramoggia, caduta che rispetto alla linea precedente era più marcata: ciò comportava una maggiore perdita di siero del prodotto e una sua maggiore durezza.
Che io ricordi la soluzione di questo problema ha coinvolto tre soggetti: Pt_1
e Forse il mio rapporto di lavoro è cessato prima che CP_1 Testimone_4 la soluzione individuata venisse realizzata, mi sembra che essa consistesse in modifiche da apportare allo scivolo. Che io sappia, una volta installata la macchina non vi è stato uno scarto maggiore di prodotto rispetto al CP_1 passato;
preciso che il prodotto realizzato fin dall'inizio con la risultava CP_1 sì avente una maggiore durezza ma comunque era privo di difetti da pregiudicare la qualità complessiva del prodotto: si poteva migliorare ma non si era in presenza di difetti tali da far ritenere che il macchinario fosse stato inutilmente acquistato. Dico questo perché nel mio ruolo collaboravo con il responsabile qualità (dott.ssa ) nella valutazione del prodotto durante le fasi del Per_9 processo di produzione.
ADR Che io ricordi, finché ho lavorato per la resistente, la ricetta non è stata cambiata a seguito dell'installazione del macchinario;
non so dire se CP_1 qualcuno avesse proposto di modificare tale ricetta.”
Il sig. ha riferito: “Ero presente quando è stato fatto il test con la Pt_3 macchina pilota, ma io non sono un caseario non ho le competenze per valutare i risultati del test, non ho le conoscenze tecniche per individuare eventuali problemi nella lavorazione della cagliata. Non so riferire sulle vicende che hanno portato alla scelta di un macchinario Penta Inox. Una volta installata la macchina Penta
Inox, mi è stato riferito che, con riferimento allo stracchino, vi era un problema di qualità del prodotto in quanto la cagliata cadeva da un punto troppo alto. Si sono
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occupati di cercare di risolvere il problema e , tutti coordinati Tes_4 CP_1 dal ricorrente. Una volta installata la in ragione del problema di cui ho CP_1 detto ci sono stati degli scarti al confezionamento: parte del prodotto era sottopeso e altro presentava una maggiore durezza. In quella fase di cambiamento è possibile che siano stati maggiori scarti rispetto al passato. Preciso, inoltre, che contemporaneamente all'installazione del macchinario sono stati CP_1 cambiati gli stampi: da quelli in plastica (che comportavano circa qualche centinaio di chili di scarto al giorno perché usurati) si è passati a quelli in metallo.
Non so dire se tale mutamento abbia avuto una qualche incidenza sulla qualità del prodotto finale stracchino.”
Ebbene, dalle deposizioni testimoniali raccolte – tra loro del tutto convergenti – emerge innanzi tutto che se è vero che la macchina presentava CP_1 alcuni difetti, che determinavano la realizzazione di prodotti non conformi alle aspettative (poiché sottopeso o di consistenza inadeguata), questi sono stati prontamente affrontati – anche dal ricorrente - e risolti mediante modifiche della macchina di non particolare rilievo.
Secondo quanto riferito dal fu egli stesso a suggerire Parte_9 all'amministratore delegato della e al ricorrente Parte_2
l'acquisto del macchinario . Dopo di che la macchina fu regolarmente CP_1 testata da tutti i soggetti coinvolti – oltre al ricorrente – e definitivamente installata in linea. I difetti riscontrati a seguito dell'avvio della produzione furono già rilevati nel corso dei test preliminari ed evidentemente non ritenuti ostativi all'acquisto probabilmente perché – come riferito dalla stessa società –
“L'impianto è infatti funzionante dal punto di vista meccanico e risponde perfettamente alle specifiche di progetto” (cfr. lettera di contestazione disciplinare). Del resto, si trattava di problematiche di non particolare rilievo e che si sono risolte con interventi correttivi di non significativa complessità. Ed in effetti – come riferito dai testimoni sentiti – il macchinario in questione continua ad essere utilizzato in azienda con risultati soddisfacenti. Ebbene, anche in questo caso non si comprende in cosa sussisterebbe la negligenza del ricorrente posto che: - l'acquisto del macchinario in questione è stato consigliato (al) e voluto dallo stesso amministratore delegato;
- la macchina è stata installata ed avviata regolarmente con l'apporto di correttivi di scarso rilievo;
- nell'acquisto ed installazione del macchinario sono stati coinvolti diversi soggetti, nessuno dei quali ha rilevato errori di progettazione;
- lo stesso
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ricorrente ha partecipato alle attività di collaudo ed installazione, operandosi per apportare i dovuti correttivi che hanno permesso di ottenere in definitiva un macchinario funzionante e dalla resa pienamente soddisfacente per la società che infatti continua ad utilizzarlo.
Nella lettera di contestazione, la società ha inoltre contestato al ricorrente di non aver coinvolto nella fase progettuale il sig. - ex dipendente della Parte_9
. La censura appare davvero priva di pregio, atteso che Parte_2 innanzi tutto il sig. non aveva alcun ruolo all'interno della società
Parte_9 convenuta e pertanto il ricorrente non aveva alcun obbligo di riporto nei suoi confronti, e non era tenuto a coinvolgerlo nelle scelte aziendali. In ogni caso, lo stesso sig. - sentito come testimone - ha riferito di non aver ricevuto
Parte_9 alcuna direttiva o istruzione da parte dell'amministratore delegato della convenuta circa l'acquisto del macchinario . Inoltre, ha confermato di CP_1 essere stato invitato dal a supportarlo nell'acquisto del macchinario ma di Pt_1 non aver poi concretamente partecipato alla cosa (il ha infatti
Parte_9 riconosciuto la conversazione intrattenuta con il depositata dal ricorrente Pt_1 sub doc. n. 12). Dunque: - nessun apicale della convenuta aveva dato specifiche disposizioni circa il coinvolgimento del nell'acquisto della;
-
Parte_9 CP_1 il ricorrente chiese supporto al senza ottenerlo per ragioni che sono
Parte_9 rimaste oscure (e comunque irrilevanti ai fini del decidere).
3.3 L'addebito sub C) riguarda alcuni acquisti effettuati dal ricorrente, rispetto ai quali il sig. avrebbe violato le procedure aziendali, firmando egli stesso i Pt_1 contratti di acquisto anziché sottoporli alla firma dell'amministratore delegato.
A tale riguardo, è sufficiente rilevare che dalle risultanze testimoniali, alle quali si rinvia, è emerso che le prassi attuate dal sig. per gli acquisti erano note Pt_1
e condivise dai vertici aziendali, che non hanno mai ritenuto di obiettare alcunché al dirigente. Inoltre, l'acquisto della è stato pacificamente CP_1 concordato con l'amministratore delegato della società convenuta. Infine, la contestazione secondo cui il modus operandi adottato dal ricorrente potrebbe
“compromettere la possibilità di accedere a forma di finanza agevolata prevista dai Crediti di Imposta innovazione tecnologica art. 1 Comma 1051 e seg. Legge
178 /2020 e dal Decreto ministeriale 10 febbraio 2022 Istituzione regime di aiuto per investimenti innovativi e sostenibili micro, piccole e medie imprese, che sono soggette al rispetto di requisiti molto rigorosi di ordine sia sostanziale che formale” è evidentemente del tutto generica oltreché relativa a pregiudizi solo
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ipotizzati e non realizzati.
3.4 Infine, i fatti sub D) riguardano l'incontro avvenuto il 16.11.2022 con il cliente giapponese nel corso del quale si sarebbe verificata una totale Per_6 non conformità del lotto di produzione rispetto agli standard concordati con il cliente, a causa di gravi carenze organizzative imputabili al ricorrente.
Di seguito si riportano le testimonianze raccolte sul punto.
La teste ha riferito: “La preparazione per il cliente giapponese è Persona_2 stata lunga, siamo arrivati al 16.11.2022 dopo anni di preparazione in considerazione degli standard richiesti dal cliente. In tale giornata vi è stato uno scarto di prodotto superiore rispetto a quello ordinario non solo perché gli standard richiesti dal cliente giapponese erano più elevati di quelli per altri clienti ma anche perché la macchina formatrice aveva evidenti problemi in quanto i filoni prodotti presentavano difetti di forma per eccesso di pasta filata sulla parte terminale. Un altro problema era legato a un sensore della macchina formatrice che faceva sì che gli stampi non si riempissero in modo corretto, con conseguenti difetti estetici e di peso. Preciso che la macchina utilizzata per la produzione richiesta dal cliente giapponese viene utilizzata anche la produzione interna;
tuttavia, per tale produzione l'impasto ha una ricetta diversa. Evidenzio che nelle settimane precedenti la macchina formatrice utilizzata, anche quando veniva impiegata con la ricetta dell'impasto per la produzione interna, restituiva prodotti con dei difetti di forma. Nei mesi precedenti alla visita del cliente giapponese non sono state effettuate delle prove della macchina formatrice usando la ricetta richiesta dal cliente giapponese, nonostante ciò fosse avvenuto in passato per condividere con il cliente lo sviluppo del prodotto prima del lancio della produzione che doveva avvenire il 16 novembre 2022.
Non so chi fosse a conoscenza dei problemi che presentava la macchina, io non ricordo di aver personalmente richiesto la manutenzione della macchina.
Io non ho visto una discussione tra e perché ero dall'altra Pt_1 Persona_7 parte del reparto, ma ho sentito delle urla: io ho riconosciuto solo la voce di
, non so dire con chi stesse discutendo. Poco dopo, è venuto da me il Per_7 ricorrente che mi ha detto che si era lamentata che la macchina non era Per_7 pulita, poi lui è andato via.
Con riferimento alla macchina confezionatrice, posso dire che erano presenti dei residui sulla superficie di carico nonché dei corpuscoli scuri: utilizzando la macchina dei pezzettini di tali corpuscoli sono finiti sul prodotto. Il pomeriggio
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precedente io avevo detto alla ditta di pulizie di provvedere nel pomeriggio alla pulizia approfondita di tutta la macchina confezionatrice. Tale pulizia è stata fatta, io me ne sono accertata il pomeriggio stesso. Io il mattino seguente non ho verificato le condizioni della macchina, anche perché stavano già emergendo i problemi di forma dei filoni e cercavamo di gestire quel problema lì.
Il prodotto realizzato non è stato inviato al cliente giapponese, non so quale sia stata la sorte di tale prodotto;
si è deciso di rifare completamente la produzione per il cliente giapponese nel dicembre 2022, mi sembra il 2 dicembre, ed è stata inviata al cliente giapponese in quanto i difetti di forma erano stati risolti;
anche in tale produzione vi sono stati problemi di corpi estranei non riconducibili alla confezionatrice (che nel frattempo era stata nuovamente pulita con intensificazione anche delle procedure di pulizia durante la produzione): si trattava di parti in gomma delle guarnizioni della macchina filatrice, che non era stata precedentemente controllata.
ADR a seguito tale avvenimento è stato predisposto un piano per la manutenzione periodica delle filatrici, prima di questo avvenimento io non mai visto effettuare controlli sulle guarnizioni delle filatrici.
ADR attualmente la produzione per il cliente giapponese è in corso e non avviene con macchinari diversi da quelli utilizzati nel novembre / dicembre 2022.
ADR l'incontro con il cliente giapponese è stato preparato per anni, era dal 2018 che si lavorava per lo sviluppo di una nuova ricetta che garantisse un prodotto conforme agli standard richiesti dal cliente. È stato possibile ottenere tale prodotto con una ricetta completamente diversa da quella normalmente utilizzata: si tratta di una gestione del prodotto completamente diversa quella usata per tutte le altre produzioni;
era stato cioè sviluppato un processo di produzione completamente diverso da quelli in azienda. Sono state effettuate numerose riunioni per la realizzazione del prodotto e definire il procedimento di produzione, che doveva tenere conto delle esigenze del cliente in punto corpi estranei, esigenze significativamente maggiori rispetto a quelle che potevano essere soddisfatte con l'ordinario processo produttivo in uso in azienda. Era noto che tale produzione doveva portare al rilancio della società resistente, con la consapevolezza degli elevati standard qualitativi richiesti che hanno portato alla necessità di creazione di nuove procedure operative per rispettare le più stringenti norme giapponesi.
La visita del cliente giapponese è stata quindi preceduta da numerose riunioni per
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organizzarla e creare completamente dal nuovo un processo produttivo che restituisse un prodotto conforme agli elevati standard richiesti dal cliente. Io ero presente a tali riunioni e il ricorrente riferiva che la situazione era sotto controllo e che si era in grado di eseguire la produzione, mentre nel periodo immediatamente precedente alla visita il ricorrente si mostrava insofferente a tale argomento, sembrava che ritenesse eccessiva l'attenzione riservata al cliente giapponese.”
Il sig. ha riferito: “Nel reparto confezionamento vi è la macchina Tes_1 confezionatrice utilizzata per il prodotto richiesto dal cliente giapponese. Prima della visita del cliente giapponese, aveva richiesto di provvedere Persona_7 alla pulizia della stessa;
spesso lamentava che la cateneria della Persona_7 confezionatrice era unta, ma non era possibile ovviare a tale problema in quanto necessita di lubrificazione: comunque, il resto della macchina era pulito. Preciso che vi erano degli scarti di prodotto per il cliente giapponese in quanto vi erano dei corpi estranei sullo stesso: essi, tuttavia, erano puntini di calcare – io credo così – che erano già presenti sul prodotto quando arrivava al confezionamento.
Dopo la produzione del 16 novembre 2022 per il cliente giapponese ve ne sono state successive sempre per tale cliente;
preciso che le operazioni di pulizia della confezionatrice sia prima dell'avvio della produzione che durante la produzione stessa non sono mai cambiate rispetto a quelle seguite fin dal novembre 2022.
Preciso che il 16 novembre 2022 gli scarti per la presenza di corpi estranei è stata forse più accentuata rispetto a quella delle successive produzioni.
Non so dire se il 16 novembre 2022 vi sia stato un diverbio tra e il Persona_7 ricorrente;
io non ho sentito nulla.
ADR vi è una sola macchina confezionatrice per i filoni: essa viene impiegata sia per la produzione di filoni per il cliente giapponese sia per i filoni destinati al mercato interno.
ADR preciso che tale macchinario nel novembre 2022 veniva scarsamente utilizzato, era utilizzato circa una volta a settimana per la produzione settimanale di circa 300 filoni.
ADR preciso che i corpi estranei erano maggiormente presenti nei prodotti realizzati a inizio della produzione;
i prodotti arrivavano al confezionamento con già la presenza dei corpi estranei, tantoché un operatore del confezionamento ne scartava alcuni prima ancora che il prodotto venisse caricato sulla confezionatrice.
ADR che io sappia non vi era un protocollo per la pulizia della confezionatrice né
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era previsto che venisse pulita o manutenuta con cadenza regolare.”
La signora ha riferito: “Non ricordo di preciso la data della visita del Per_9 cliente giapponese, posso dire che è avvenuta nel mese di novembre 2022. So che il cliente è arrivato presto la mattina, ma io sono entrata a lavoro successivamente quando la produzione era già avviata. Quando io sono entrata a lavoro c'era una situazione di tensione, sembrava che il cliente giapponese fosse stato lasciato da solo in una stanza lontano dall'area produttiva;
da quando io sono entrata a lavoro, quel giorno non ho assistito a diverbi tra il ricorrente e altro personale o con gli amministratori o la dott.ssa . Ribadisco che Persona_7 quando sono arrivata a lavoro c'era una situazione di tensione, le varie parti non si parlavano – cioè, e – ed erano in Parte_1 Persona_7 Persona_2 zone diverse dell'area produttiva. Ricordo che all'esito della produzione di quel giorno per il cliente giapponese c'è stato qualcosa che è andato storto sul prodotto, probabilmente il prodotto non rispettava le specifiche richieste dal cliente;
non ricordo di preciso quale fosse il problema. Non so riferire cosa sia stato fatto del prodotto realizzato quel giorno. Posso dire che per evadere l'ordine del cliente successivamente è stata riorganizzata una nuova giornata produttiva: ciò è avvenuto circa 10/15 giorni dopo il primo tentativo di produzione. Non so indicare il valore del prodotto evenutalmente scartato il giorno della visita del cliente giapponese. La produzione richiesta dal cliente giapponese era una produzione sperimentale, perché la ricetta prevedeva ingredienti non utilizzati nelle ricette normalmente usate in azienda. Nel novembre 2022 vi è stata la prima realizzazione di tale produzione sperimentale. La società si stava organizzando per la produzione richiesta dal cliente giapponese già da prima che io fossi assunta;
posso dire che nel 2019/2020 sono stati realizzati dei test pilota per presentare al cliente il prodotto, successivamente vi è stato un periodo in cui tale progetto non è stato più coltivato, anche per via della pandemia;
poi verso l'inizio del 2022 sono ripartite delle nuove sessioni di produzione test, precedute da riunioni a cui erano presenti tutti i soggetti coinvolti nell'ordine tra cui il ricorrente.
ADR La produzione per il cliente giapponese doveva osservare un protocollo specifico per soddisfare le richieste del cliente;
avevo predisposto io con il cliente tale protocollo. Preciso che prima di giungere al protocollo definitivo con il cliente, ho condiviso il lavoro con i colleghi che partecipavano ai tavoli tecnici a cui erano presenti, e, talvolta, Pt_1 Persona_7 Persona_2 Persona_10 avente funzione di agevolazione della discussione. Il protocollo definitivo è stato
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predisposto tra settembre e ottobre 2022. Il ricorrente riteneva il progetto troppo difficile per la realtà in cui si lavorava presso la resistente;
ciò in quanto il cliente giapponese aveva su tutti i prodotti richieste molte stringenti (cioè, limiti molto bassi) con riferimento ai parametri microbiologici: in particolare, lo stabilimento ha una linea di produzione lunga (a livello di metratura) e il ricorrente diceva che era difficile evitare il rischio di contaminazioni durante la produzione.
ADR sul capo 70, non so a chi abbia riferito che era pronto per la produzione Pt_1 per il cliente giapponese;
posso dire che nei giorni prima della visita del cliente, a tutte le aree coinvolte nella produzione è stato chiesto se fossero pronte;
i responsabili di ciascuna area – io per la qualità, per l'area produttiva e Pt_1
quale responsabile dello specifico reparto in cui sarebbe avvenuta CP_4 la produzione – hanno riferito di essere pronti e poi c'è la stata produzione di novembre.
ADR Quando sono arrivata il giorno della produzione per il cliente giapponese, mi
è stato riferito che la situazione di tensione era dovuta al fatto che c'erano problemi al confezionamento e altri problemi ma non so riferire bene io non c'ero quando è successo.”
La signora ha riferito: “Preciso la società resistente lavora in partnership Pt_2 con il gruppo da circa 15 anni e che tutt'ora collabora proficuamente Per_6 con il gruppo. Per il giorno 16 novembre 2022 era previsto l'inizio della produzione del prodotto filone di mozzarella per il gruppo preciso che era previsto Per_6 che quella giornata fosse dedicata esclusivamente al gruppo n quanto Per_6 il prodotto da realizzare era stato realizzato appositamente per tale cliente, prevedendo una ricetta totalmente customizzata e un imballo totalmente personalizzato. La data per l'avvio della produzione era stata fissata dal responsabile della produzione, ossia il ricorrente. La notte del 16 novembre (poco dopo mezzanotte) erano presenti presso lo stabilimento della resistente alcuni rappresentati del gruppo loro erano con me, con la dott.ssa e Per_6 Per_2 con dei dipendenti addetti alla produzione;
dopo qualche ora (verso le 3) è arrivata anche la dott.ssa . Verso le ore 5 è arrivato il dott. Per_9 Pt_1 quando la lavorazione era al punto della prefilatura. In quella occasione mi sono resa conto – verso le ore 5/5.20 – che la macchina confezionatrice da utilizzare non era stata adeguatamente pulita e preparata in quanto la superficie era sporca, essendo presenti polveri e pulviscoli nonché materiale organico residuo delle produzioni dei giorni precedenti;
ciò in violazione sia del protocollo ordinario
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seguito in azienda e, soprattutto, in violazione del protocollo “Takanashi” molto più stringente dovendosi adeguare agli standard, significativamente superiori, richiesti dal cliente per il mercato giapponese;
preciso che gli aspetti del protocollo
“Takanashi” erano stati concordati anteriormente alla firma del contratto con il gruppo avvenuta nell'ottobre 2022, all'esito di lavori e confronto tra le Per_6 parti durato circa un anno. Ho riferito al ricorrente delle condizioni di pulizia della confezionatrice e lui mi ha risposto che quello era il massimo che si poteva fare;
io ho fatto presente ciò a in disparte e in italiano, i clienti giapponesi non Pt_1 capivano l'italiano. Prima dell'arrivo del prodotto alla macchina confezionatrice – che era nelle condizioni che ho riferito – alcuni dipendenti (unitamente a me) hanno provveduto a una pulizia sommaria della stessa, non essendo possibile procedere a una pulizia più intensa in quanto il prodotto sarebbe arrivato nel giro di circa 40 minuti e non era possibile interrompere la produzione. Preciso che per effettuare una pulizia accurata di tale macchinario è necessario smontarlo, e ciò non era stato fatto. All'esito della pulizia sommaria, comunque, il prodotto non è risultato conforme alle richieste del cliente Inoltre, i primi filoni Per_6 prodotti presentavano vizi visivi che non lo rendevano conforme al protocollo
Takanashi (e comunque non lo rendevano conforme nemmeno per i clienti domestici): una sorta “v” su un lato della superficie;
una sfibratura del prodotto
(tagli in verticale); un eccesso di prodotto alle estremità del filone prodotto del 16 novembre, pari a 7.000 kg, non è stato consegnato al cliente giapponese. Infatti, il giorno successivo io, la dott.ssa e la dott.ssa abbiamo Per_9 Per_2 verificato almeno 300/400 filoni prodotti il giorno precedente e confezionati per verificare le condizioni del prodotto. Abbiamo visto che i campioni esaminati presentavano i difetti visivi di cui ho detto. Pertanto, la direzione ha deciso non spedire la merce al gruppo ed effettuare una nuova produzione, in Per_6 data successiva da convenirsi con la produzione (e dunque data da stabilirsi con il dott. , per consentire di sanare le gravi criticità emerse all'esito del 16 Pt_1 novembre. Tale data è stata indicata nel 2 dicembre 2022 dalla produzione (di cui era responsabile;
il prodotto realizzato il 2 dicembre è arrivato in Giappone Pt_1
a fine febbraio 2023 e il 9 marzo 2023 ho ricevuto segnalazioni.”
Ebbene, innanzi tutto occorre rilevare che neppure il ricorrente ha negato i gravi inconvenienti verificatisi il 16.11.2022 in occasione dell'avvio della produzione di mozzarella in filone per il cliente giapponese che Per_6 hanno portato alla realizzazione di prodotti con gravi difetti di forma e
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contaminati da corpi estranei presenti sul macchinario per via di una pulizia inadeguata. Inoltre, le deposizioni testimoniali raccolte nel corso del giudizio e soprariportate consentono di ritenere fondata la tesi della convenuta circa le gravi responsabilità del ricorrente in ordine al “fallimento” del 16.11.2022. E' infatti evidente che il sig. in quanto direttore di stabilimento avrebbe Pt_1 senz'altro dovuto adeguatamente controllare e verificare che in un momento cruciale come quello dell'avvio di una produzione preparata da anni – come nel caso di specie – i macchinari destinati alla produzione fossero perfettamente manutenuti e puliti, cosa tuttavia non avvenuta, atteso che come riferito dai testimoni i macchinari risultavano sporchi, con presenza di polveri, pulviscoli e residui di lavorazioni precedenti, che hanno determinato la contaminazione di gran parte dei prodotti realizzati. Sul punto, la signora ha precisato che Pt_2 per poter compiere un'adeguata pulizia del macchinario occorreva smontarlo, ma ciò non era stato fatto prima del 16.11.2022. Si consideri inoltre che – secondo quanto riferito dal sig. - non era stato neppure previsto un Tes_1 protocollo per la pulizia della confezionatrice né che questa venisse pulita o manutenuta con cadenza regolare, tantomeno in occasione dell'evento del
16.11.2022, nonostante gli elevati standard richiesti dal cliente giapponese.
Anche per ciò che concerne i difetti di forma, appare evidente la responsabilità del ricorrente se si considera che: - come riferito dalla testimone , nei Per_2 mesi precedenti alla visita del cliente giapponese non vennero effettuate delle prove della macchina formatrice con la specifica ricetta richiesta dal cliente – pacificamente diversa da quella utilizzata per il mercato nazionale.
Ciononostante, il ricorrente - nel corso delle riunioni tenutesi prima del
16.11.2022 - aveva assicurato che la situazione era sotto controllo e che vi erano le condizioni per poter eseguire la produzione. Non solo, addirittura nel periodo immediatamente precedente alla visita il “si mostrava insofferente Pt_1
a tale argomento” e “sembrava che ritenesse eccessiva l'attenzione riservata al cliente giapponese.”
E' dunque evidente che il ricorrente – che per primo era responsabile della buona riuscita dell'avvio della produzione del 16.11.2022 alla presenza del cliente - ha omesso di approntare le adeguate misure organizzative e di effettuare i minimi controlli necessari al fine di assicurare il rispetto degli standard qualitativi richiesti dal cliente e stabiliti nel capitolato, tenendo una condotta che appare gravemente negligente. Le difese del ricorrente contenute
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nella lettera di giustificazioni confermano la suddetta conclusione. Il sig. – Pt_1 il quale non ha in alcun modo contestato gli inconvenienti verificatesi il giorno
16.11.2022 a sua difesa ha affermato: a) di aver sempre dato rassicurazioni sulla fattibilità del prodotto, poiché supportato dalla quotidianità della suddetta produzione e dalla preparazione del personale addetto;
b) che la vetustà degli impianti avrebbe reso più complesse le operazioni di produzione del prodotto;
c) che vi erano anche altre persone deputate al controllo della pulizia e del funzionamento degli impianti. A tale riguardo, va però rilevato che: a) secondo quanto riferito concordemente dai testimoni escussi, la produzione per il cliente giapponese era totalmente diversa da quella destinata al mercato interno e richiedeva il rispetto di più elevati standard qualitativi. Dunque, non è vero che detta produzione venisse svolta quotidianamente ed anzi – come riferito dalla
– neppure furono fatte delle prove in vista della giornata del Per_2
16.11.2022; b) ammesso che vi fosse un problema di vetustà degli impianti, il sig. avrebbe dovuto come minimo segnalarlo ed affrontare la questione in Pt_1 vista dell'avvio della produzione del novembre 2022, anziché assicurare sulla fattibilità della produzione come invece ha fatto;
si aggiunga inoltre che – come riferito dal teste – non fu neppure previsto che la macchina Tes_1 confezionatrice venisse sottoposta con cadenza regolare ad attività manutentiva ordinaria, neppure in prossimità del 16.11.2022; c) il fatto che vi fossero altri soggetti deputati al controllo della pulizia è ininfluente, atteso che il sig. Pt_1 per primo ha omesso con negligenza di sorvegliare che il personale seguisse le prescrizioni impartite al fine di assicurare che gli impianti fossero pronti e perfettamente funzionanti per il 16.11.2022; del resto, è lo stesso a riferire Pt_1 che fu la sig.ra – e non lui – nei giorni precedenti a sensibilizzare il Pt_2 personale sulla corretta pulizia degli impianti.
Appare pertanto chiara la gravità del comportamento negligente e superficiale del ricorrente nella gestione dell'avvio della produzione destinata al cliente giapponese peraltro di particolare importanza per il mercato Per_6 aziendale, rispetto alla quale – si ribadisce – il era il principale Pt_1 responsabile, anche in considerazione del fatto che egli aveva partecipato in prima persona alla stesura e sottoscrizione dei protocolli con il predetto cliente e all'accettazione degli elevati obiettivi da questo richiesti. Dunque, o la struttura aziendale – anche per la vetustà degli impianti - non era nelle condizioni di poter garantire il raggiungimento dei risultati pretesi dal cliente e
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allora il avrebbe evidentemente errato nello stilare e sottoscrivere un Pt_1 protocollo irrealizzabile per la società oppure egli ha errato nel non approntare le dovute misure organizzative che consentissero di rispettare il suddetto protocollo e raggiungere gli obiettivi prefissati. In entrambi i casi, considerata la gravità delle carenze emerse nella giornata del 16.11.2022, l'inadempimento imputabile al dirigente è - a parere della scrivente - di particolare rilievo e senz'altro idoneo a giustificare il licenziamento per giusta causa a lui intimato.
4. La società convenuta ha formulato domanda riconvenzionale, chiedendo la condanna del ricorrente al risarcimento del danno a suo dire patito a causa delle condotte inadempienti del sig. In particolare, la società ha lamentato Pt_1
i seguenti danni: a) scarto produzione burrate del 10 novembre 2022: €
3.235,95; b) perdita vendite stracchino: € 21.951,76 c) scarto produzione
Takanashi del 16 novembre 2022: € 2.924,00; d) risarcimento danni formulato da € 166.525,28; e così per totali € 194.636.99. Per_6
La domanda della società non è fondata e non può trovare accoglimento. Al riguardo, è sufficiente rilevare quanto segue. La voce sub a) riguarda danni direttamente conseguenti ai fatti del 9 e 10 novembre 2022 rispetto ai quali nulla può essere imputato al ricorrente per tutte le argomentazioni sopra esposte e che si richiamano;
b) non risulta in alcun modo dedotta e ancor meno provata la correlazione causale tra la perdita delle vendite di stracchino ed eventuali mancanze del c) per quanto riguarda lo scarto produzione Pt_1
Takanashi il ricorrente ha affermato – senza incontrare contestazioni – che lo stesso è stato reimpiegato per altre produzioni e pertanto manca la prova del pregiudizio patito;
d) infine, la richiesta risarcitoria formulata da è Per_6 evidentemente futura ed eventuale e pertanto non costituisce di certo una voce di danno risarcibile.
5.
Considerato che
tutte le domande formulate dalle parti sono state rigettate e vista la complessità dell'accertamento in fatto e delle questioni sottese alla presente decisione si ritiene equa la compensazione integrale delle spese di lite.
p.q.m.
Visto l'art. 429 c.p.c.
Definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda, eccezione e deduzione,
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- rigetta il ricorso;
- rigetta la domanda riconvenzionale;
- compensa integralmente le spese di lite;
- fissa in giorni 60 il termine di deposito delle motivazioni.
Ivrea, 3/07/2025
Il Giudice
Dott.ssa Federica Fabaro
28
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI IVREA
SEZIONE CIVILE – AREA LAVORO
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Federica Fabaro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 596/2023 R.G.L. promossa da:
(C.F. ) rappresentato e difeso dagli Parte_1 C.F._1
Avvocati RONDELLI CLAUDIA e BERTONCINI LAURA ed elettivamente domiciliato presso lo studio delle medesime in Torino, Via Cavour, n. 19, come da delega in calce al ricorso introduttivo;
- PARTE RICORRENTE -
C O N T R O
, (P.IVA ), n persona Parte_2 P.IVA_1 del Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avvocati SERINO GIOVANNI LUCA e LO
BIANCO FEDERICA ed elettivamente domiciliata presso lo studio dei medesimi in Torino, Via Vela n. 7 come da delega in calce alla memoria difensiva;
- PARTE CONVENUTA –
OGGETTO: demansionamento - licenziamento individuale del dirigente.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per il ricorrente:
- come da ricorso depositato in data 16.05.2023.
Per la resistente:
- come da memoria difensiva depositata in data 18.07.2023.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il sig. ha lavorato alle dipendenze della Parte_1 Parte_2
(di seguito per brevità ) in qualità di
[...] Parte_2 dirigente, con il ruolo di Direttore Industriale a partire dal 2.09.2020 fino al
1 R.g. Lav. n. 596/2023
16.12.2022, allorquando è stato licenziato per giusta causa.
Con ricorso depositato in data 16.05.2023, il sig. ha impugnato il recesso Pt_1 datoriale per insussistenza dei fatti contestati e ha altresì affermato di aver subito un illegittimo demansionamento, deducendo che sin dall'ottobre 2022
l'azienda lo avrebbe privato del suo ruolo, delle sue funzioni di responsabilità e del suo staff, riducendo i suoi compiti a mere attività operative e introducendo una nuova figura di consulente aziendale – il dott. - che si sarebbe Persona_1 ingerita ingiustificatamente ed illegittimamente nel suo operato. Il sig. ha Pt_1 quindi chiesto la condanna della società convenuta al risarcimento del danno patrimoniale e non a suo dire patito a causa del comportamento illegittimo posto in essere dal datore di lavoro e al pagamento delle indennità conseguenti alla illegittimità del recesso datoriale (indennità sostitutiva del preavviso e indennità supplementare).
Ha resistito in giudizio la mediante il deposito di una Parte_2 memoria costitutiva, con cui ha difeso la legittimità del recesso intimato al sig. in quanto motivato dalle gravi inadempienze poste in essere dal dirigente, Pt_1 che avevano inevitabilmente minato la fiducia in esso riposta e negato qualsiasi condotta demansionante nei suoi confronti. La società ha inoltre affermato che i fatti addebitati al dirigente avevano provocato ingenti danni per scarti di produzione e perdita di vendite, direttamente conseguenti alle gravi omissioni di verifica e controllo da parte del ricorrente nel suo ruolo di direttore industriale per un ammontare di circa € 194.636.99 e ha dunque formulato domanda riconvenzionale di condanna del dipendente al risarcimento.
Fallito il tentativo di conciliazione, la causa è stata istruita con le produzioni documentali delle parti e l'escussione testimoniale ed è stata decisa come da dispositivo in calce.
2. Il sig. è stato assunto alle dipendenze di Parte_1 Parte_2
in data 02.09.2020, con contratto di lavoro subordinato a tempo
[...] indeterminato, con la qualifica di dirigente, mansioni di direttore industriale e sede di lavoro presso lo stabilimento di Lauriano (TO) – cfr. doc. 1 ricorrente. In particolare, in sede di assunzione, al ricorrente sono state attribuite competenze e responsabilità in ambito di “Organizzazione e approvvigionamento del prodotto, compreso imballaggio, etichettatura e gestione magazzino. Gestione e controllo dei processi produttivi. Gestione e formazione tecnica del personale di produzione.
2 R.g. Lav. n. 596/2023
Direzione del personale di produzione con facoltà di interventi disciplinari, previa autorizzazione del C.d.A.”
Il sig. ha innanzi tutto lamentato di aver subito un illegittimo Pt_1 demansionamento a partire dal mese di ottobre 2022, allorquando la società – contestualmente all'ingresso in azienda di un nuovo consulente - il dott. Per_1
- avrebbe iniziato ad attuare nei suoi confronti svariate azioni vessatorie,
[...] poi culminate nel licenziamento per giusta causa.
A tale riguardo, si osserva innanzi tutto che il lamentato demansionamento - che nella prospettazione del ricorrente avrebbe avuto inizio ad ottobre/novembre 2022 - sarebbe durato poco più di un mese, considerato che il sig. è stato licenziato in data 16.12.2022 (e già sospeso con la lettera di Pt_1 contestazione del 7.12.2022). Orbene, detta circostanza appare già di per sé sufficiente a ritenere infondata la domanda del ricorrente, considerata la breve durata dell'asserita condotta illegittima e la conseguente impossibilità di ritenere configurabile una effettiva lesione dell'immagine e della professionalità del dirigente. In ogni caso, i comportamenti lamentati in ricorso risultano in parte generici e comunque non provati all'esito dell'istruttoria orale svolta.
In particolare, secondo quanto si legge in ricorso “Nello specifico, per quanto riguarda la posizione del ricorrente, a far tempo dal giorno stesso dell'inserimento in Azienda del Dott. Corno, iniziava un susseguirsi di azioni vessatorie culminate con il licenziamento per giusta causa. Tale situazione trova conferma nel fatto che il Dott. si recava personalmente presso i reparti di produzione omettendo di Per_1 concordare con il Direttore tali visite e che le informazioni relative alla produzione venivano richieste in via esclusiva direttamente ai sottoposti del ricorrente, Sig.
(Responsabile di Reparto), Dott.ssa Dott. Parte_3 Persona_2
, anziché allo stesso;
- Il Dott. isolava il ricorrente a tal Persona_3 Per_1 punto che lo stesso veniva a conoscenza di progetti per modificare la tecnologia produttiva di alcuni prodotti direttamente dalle maestranze;
Nel mese di novembre 2022, il Dott. incontrava casualmente il Sig. Parte_1 Persona_4
d il Presidente, Sig. , che si aggiravano in reparto a rilevare
[...] Parte_4 misurazioni;
- A seguito di espressa richiesta, il ricorrente apprendeva che stava per essere avviato un progetto avente ad oggetto vasche per saline della crescenza;
- Il Dott. sin dal suo arrivo, iniziava ad inviare Persona_1 corrispondenza su aspetti legati alla produzione, entrando anche nel merito delle scelte operative tecnologiche senza il necessario coinvolgimento del ricorrente;
-
3 R.g. Lav. n. 596/2023
Per citare un esempio, nel mese di novembre 2022, il Dott. avanzava Persona_1 richiesta al Dott. del Reparto Molli di stampi e vassoi al fine Parte_5 di effettuare prove di produzione in un altro caseificio presso il quale lo stesso svolgeva attività di consulenza;
- Il Dott. inoltre, contattava direttamente i fornitori, intavolando Persona_1 trattative con gli stessi, impedendo al ricorrente di svolgere la sua attività, omettendo di coinvolgerlo nelle decisioni e nelle comunicazioni da inviare ai soggetti terzi, quali i fornitori;
- Nel mese di dicembre 2022, il Dott. contattava il Sig. Persona_1 Parte_6 di per prendere accordi diretti su modifiche da
[...] Controparte_1 effettuare su un impianto di nuova fornitura sul quale il ricorrente stava operando direttamente per la risoluzione di alcune problematiche;
”
Ebbene, le riportate deduzioni appaiono per lo più generiche e non certo idonee a comprovare una condotta di isolamento del ricorrente e di usurpazione del suo ruolo e delle sue funzioni da parte del sig. Il sig. ha infatti Per_1 Pt_1 riferito unicamente due episodi specifici, uno di novembre e l'altro di dicembre
2022, e per il resto si è limitato a generiche deduzioni circa la presenza in azienda del le sue non meglio precisate richieste di informazioni ai Per_1 dipendenti ed asserite, ma del tutto generiche, intrusioni nel merito delle scelte tecnologiche aziendali (quali? In che modo?). In ogni caso, come sopra rilevato,
l'istruttoria orale svolta ha smentito del tutto la tesi attorea.
Il sig. – sentito come testimone all'udienza del 28.05.2024 - ha infatti Per_1 riferito di aver concluso un contratto di consulenza con la società convenuta a fine novembre 2022 e di aver iniziato la collaborazione con il Parte_2
9 o 10 dicembre 2022, svolgendo attività di consulente dell'amministratore delegato in vari settori e non solo quelli relativi alla parte produttiva. Ha altresì riferito che prima di quel momento si era recato in azienda in sole due occasioni ad ottobre/novembre 2022 e che in entrambi i casi, durante le visite, era stato accompagnato dallo stesso ricorrente.
Inoltre, sulla base delle deposizioni dei dipendenti escussi deve escludersi che nel brevissimo arco temporale in disamina (fine ottobre – metà dicembre 2022) il sig. abbia in qualche modo “scavalcato” il ricorrente nei rapporti interni Per_1 con il personale diretto dal sig. Giova riportare le deposizioni raccolte sul Pt_1 punto. Il sig. ha riferito: “non so dire di preciso quando è arrivato in Tes_1 Per_1 azienda, l'ho conosciuto una mattina verso fine settembre o inizio ottobre 2022 –
4 R.g. Lav. n. 596/2023
non so dire di preciso – alla macchinetta del caffè su invito del ricorrente e della dott.ssa ; successivamente, ho appreso, forse me l'ha detto il ricorrente Per_2 stesso, che era un consulente esterno. Non so dire con quale frequenza Per_1 fosse presente in azienda, mi sembra che venisse tutti i lunedì ma non ricordo bene. Fino a dicembre 2022 io non ho mai ricevuto alcuna indicazione da Per_1
ADR il mio superiore era il ricorrente, che era sempre presente in reparto.”
Il sig. ha riferito: “durante il periodo in cui ho lavorato per la resistente Parte_5 era presente il dott. settimanalmente, veniva circa un giorno qualche volta Per_1 due a settimana, non so riferire in maniera precisa. Io l'ho conosciuto nella seconda metà di novembre e mi è stato presentato dal ricorrente. Il mio superiore era il ricorrente. mi è stato presentato come consulente esterno, con cui ho Per_1 discusso sulle caratteristiche dei prodotti. In particolare, abbiamo trattato la questione della crescenza e voleva valutare la possibilità di modificare la Per_1 ricetta e mi ha chiesto degli stampi per il formaggio crescenza che gli ho consegnato per fare delle prove all'esterno.
Io non avevo contatti con se non quando era in azienda. Preciso che la Per_1 questione degli stampi è stata affrontata dopo che il ricorrente è stato licenziato.
Prima di questo mi è capitato di incontrare in reparto e che mi chiedesse
Per_1 delle informazioni sulla produzione, mi sembra che osservasse solo l'attività in corso, non ho ricevuto direttamente indicazioni operative da in tali
Per_1 occasioni io pensavo che il ricorrente fosse a conoscenza della presenza di
Per_1 in azienda, ma quando glielo raccontavo diceva che non aveva saputo in anticipo che in quel momento era in azienda.”
Per_1
Il sig. ha riferito: “ mi ha presentato il dott. non so Pt_3 Persona_5 Per_1 dire di preciso quando, mi sembra fosse circa fine 2022: non ricordo bene. Non so dire con che frequenza il dott. venisse presso il Caseificio;
io non ho Per_1 ricevuto né istruzioni né richieste da parte del dott. io non mi rivolgevo al Per_1 dott. per lo svolgimento della mia attività lavorativa. Per_1
Il ricorrente era il mio diretto superiore: io mi interfacciavano con il ricorrente con riferimento all'attività lavorativa ed era il ricorrente a darmi le direttive per il mio lavoro.”
Come evidente dalle testimonianze rese dalle maestranze, nel periodo in disamina i dipendenti hanno sempre continuato ad avere come unico riferimento e loro diretto superiore gerarchico il ricorrente e non hanno mai ricevuto direttive, istruzioni o indicazioni di alcun tipo da parte del sig. Per_1
5 R.g. Lav. n. 596/2023
Quest'ultimo era visto dai dipendenti come figura di consulente esterno – come in effetti era e come è stato presentato loro dallo stesso ricorrente – che si limitava ad osservare la produzione. L'episodio riferito dal sig. circa la Pt_3 questione degli stampi della crescenza da lui affrontata direttamente con il
Corno è successiva al licenziamento del come precisato dallo stesso Pt_1
in sede di escussione testimoniale. Pt_3
Si aggiunga ancora che dalle stesse difese del ricorrente in ordine ai fatti a lui addebitati e posti alla base del licenziamento, i quali risalgono al mese di novembre 2022 – si evince che egli in quel periodo, lungi dall'essere isolato e scavalcato nel suo ruolo, era in realtà in piena attività, occupandosi tra l'altro in prima persona del progetto più importante per il mercato aziendale, ovverosia l'avvio della produzione per il cliente giapponese Per_6
Dunque, sulla base di tutto quanto sopra esposto, la domanda del ricorrente intesa ad accertare il demansionamento da lui asseritamente subito non è fondata e non può trovare accoglimento.
3. Occorre a questo punto passare ad analizzare il licenziamento intimato al sig.
Pt_1
In data 07.12.2022 il ricorrente ha ricevuto lettera di contestazione disciplinare, del seguente tenore letterale: “A) Il giorno 9 novembre 2022 è stata effettuata attività di manutenzione programmata sulle macchine della burrata;
il mattino seguente, con il tecnico della ancora presente, è stata avviata la Parte_7 produzione per il congelato e sin dall'inizio della lavorazione si sono verificati problemi legati al dosaggio dello sfilaccio all'interno della (veniva Pt_8 inglobata troppa aria e la dosatura era inferiore al necessario).
Nonostante i problemi riscontrati la produzione è proseguita per tutto il giorno;
nel frattempo il tecnico regolava la macchina, ma l'inconveniente non è stato risolto, per cui il confezionamento continuava a scartare le burrate perché sottopeso.
A fine giornata, quando la dott.ssa ha avvisato degli scarti, la Persona_2 produzione era terminata e le burrate erano già tutte sui banchi per essere confezionate
Il risultato è stato che di 9.987 burrate prodotte solo 3.832 sono state confezionate, mentre 6.155 corrispondenti a c.ca 768 9 kg. di prodotto sono state scartate con un danno pari ad Euro 7.900,00.
Questa situazione ha fatto emergere una grave carenza organizzativa, che
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riteniamo a Lei principalmente imputabile, in quanto ha denunciato la totale assenza di un processo di controllo delle varie fasi della produzione e la mancanza di comunicazione nella gerarchia organizzativa e tra i reparti.
La delega a Lei conferita con procura del 26 maggio 2021 riguarda infatti, tra l'altro, la “gestione e controllo di tutti i processi produttivi”, la cura del “corretto uso e manutenzione di tutti gli impianti produttivi, ...” e la relativa manutenzione, la “formazion e tecnica del personale di produzione”, etc.
B) Su indicazione dell'Amministratore Delegato, Lei si è occupato dell'acquisto di una macchina della per il dosaggio in stampi di cagliata per la CP_1 produzione di formaggio crescenza e primo sale.
L'installazione di questa macchina doveva risolvere un problema di spreco di prodotto ed era stata suggerita dal nostro ex dipendente signor Parte_9
Lei ha quindi preso contatto con il fornitore in totale autonomia, ha concordato le caratteristiche tecniche della macchina e ne ha finalizzato l'acquisto, senza peraltro coinvolgere il signor che per primo aveva suggerito di adottare Parte_9 questa soluzione, né il nostro Responsabile degli acquisti né altri tecnici presenti in azienda, che avrebbero potuto (e, visti i risultati, dovuto supportarla nella definizione delle caratteristiche della macchina).
L'impianto è infatti funzionante dal punto di vista meccanico e risponde perfettamente alle specifiche di progetto;
la produzione evidenzia però gravi problemi di natura qualitativa dovuti alla sottovalutazione di aspetti tecnologici fondamentali. In particolare, la cagliata per la produzione di crescenza è molto umida e di grandi dimensioni, per cui molto fragile;
per preservarne e conservarne le caratteristiche e la qualità del prodotto finito è pertanto necessario evitare di sottoporla a stress meccanici nella fase di svuotamento delle bacinelle e dosaggio negli stampi.
La macchina da Lei installata, al contrario, nella fase di dosaggio causa alla cagliata urti ed altri danni meccanici, che ne de terminano la rottura e la perdita di grassi, rendendo il prodotto meno cremoso e riducendone la resa in termini di peso.
Il prodotto è dunque più compatto ed è al di sotto degli standard qualitativi richiesti dal mercato.
Come a Lei perfettamente noto, abbiamo in corso con la Conad una fornitura di questi prodotti di rilevantissimo valore, che potrebbe venire compromessa da queste conformità, con danni economici e di immagine di difficile quantificazione.
7 R.g. Lav. n. 596/2023
La correzione delle anomalie riscontrate non è peraltro risolvibile con un intervento rapido sul dosatore, ma richiederà significativi cambiamenti della tecnologia di produzione, che avrebbero dovuto essere studiati e messi in opera prima della installazione del dosatore e non certo in un momento successivo, a produzione in corso.
C) Nonostante Le fosse stato chiarito in più occasioni che i contratti di acquisto debbono essere sottoscritti dall'Amministratore Delegato, l'ordine per la fornitura dell'impianto di cui al precedente capo B) era stato da Lei firmato ed CP_1 inoltrato a dispetto delle procedure interne, per cui è stato poi necessario riprendere il tutto, far predisporre un nuovo ordine e sottoporlo al corretto processo di firma. Solo in epoca recente, ciò si era verificato con:
− l'ordine Fristam del 15 settembre per una pompa a lobi;
− l'ordine del 14 ottobre per uno zoccolo con guscio in lamiera e relativo Pt_10 montaggio
− l'ordine Penta Ino x del 3 novembre per un kit ricambi per formatore;
− l'ordine Karr del 9 novembre per intervento tecnico su dosatore.
Tale modus operandi, oltre a non rispettare il corretto iter autorizzativo, può compromettere la possibilità di accedere a forma di finanza agevolata prevista dai
Crediti di Imposta innovazione tecnologica art. 1 Comma 1051 e seg. Legge 178
/2020 e dal Decreto ministeriale 10 febbraio 2022 Istituzione regime di aiuto per investimenti innovativi e sostenibili micro, piccole e medie imprese, che sono soggette al rispetto di requisiti molto rigorosi di ordine sia sostanziale che formale.
D) Da ultimo Le contestiamo le gravi carenze organizzative relative alla produzione del prodotto filone “fior di latte” per il cliente riscontrate in Per_6 occasione dell'incontro con il cliente del 16 novembre 2022 che hanno portato ad una non conformità totale dell'intero lotto di produzione rispetto agli standard definiti con il cliente.
Come a Lei noto, il Gruppo Takanashi è un importante cliente della nostra Società da diversi anni e nel tempo abbiamo costruito con loro una forte partnership grazie a impegno costante, miglioramento continuo e rispetto degli standard qualitativi più elevati, così come richiesti dalle leggi e dal mercato giapponese che loro rappresentano, giustificati anche dal prezzo che sono disponibili a pagare. La collaborazione con questo importante Gruppo ci ha permesso di ottenere, negli anni di duro lavoro e sviluppo, prodotti che soddisfacessero appieno gli standard, aprendo di fatto le porte della nostra azienda al mercato internazionale.
8 R.g. Lav. n. 596/2023
Lo scorso 16 novembre era programmato da tempo un incontro con due rappresentanti della che avrebbero dovuto assistere all'avvio della Per_6 produzione di mozzarella in filone loro destinata, ma in tale occasione si sono verificati gravi inconvenienti dovuti alla superficialità ed alle disattenzioni con cui
Lei ha affrontato tale importante incombente.
In più occasioni, nel corso degli incontri di aggiornamento e preparazione a tale appuntamento, Lei ha infatti rassicurato la Direzione circa la buona preparazione del reparto produttivo (impianti, flusso, personale) rispetto all'evento imminente, ma purtroppo alla prova dei fatti è emerso tutto il contrario:
− in primo luogo, Lei non ha curato adeguatamente la formazione del personale di produzione e confezionamento al rispetto degli standard richiesti;
− Lei ha sottovalutato la necessità di forti interventi manutentivi sulla macchina formatrice del filone per pizza (tali problemi erano stati fatti presenti da mesi, anche dalla nostra manutenzione interna) che hanno portato ad uno scarto per
“difetti evidenti di forma” (parametro ben specificato nel capitolato condiviso con il cliente) di più del 20% della produzione di quel giorno;
− Lei ha omesso la verifica e supervisione della corretta pulizia e preparazione del reparto di confezionamento e della confezionatrice utilizzata per questo prodotto: questo aspetto è stato sicuramente quello più grave e già durante la prima mattinata del giorno di produzione ha generato imbarazzo, vista la presenza in loco di importanti rappresentanti del gruppo venuti apposta a Per_6 supervisionare la prima produzione.
La confezionatrice, infatti, si presentava non adeguatamente pulita già a prima vista (con palese presenza di residui di precedenti lavorazioni, residui organici e non su molte parti della stessa direttamente a contatto con il prodotto esposto) con un conseguente elevato rischio di presenza di corpi estranei nel prodotto confezionato (rischio poi purtroppo concretizzatosi a seguito di un campionamento effettuato sui prodotti finiti). Ancora più imbarazzante è stata l'accesa discussione con la dott.ssa Export Manager che è scaturita quando Le è stato Persona_7 fatto notare che il livello di pulizia non soddisfaceva gli standard richiesti: la Sua brusca risposta infatti è stata che la sanificazione era quella e che sicuramente non si sarebbe potuta smontare la macchina in quel momento poiché la produzione era partita e il prodotto stava uscendo dal la formatura (il tutto davanti ai rappresentanti del Gruppo cliente).
Alla luce di quanto emerso durante la giornata di produzione, si è deciso di
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effettuare un campionamento rappresentativo del lotto prodotto a garanzia del rispetto degli standard qualitativi richiesti e concordati con il cliente e, sulla base dei negativi risultati ottenuti (purtroppo prevedibili). si è reso necessario rifare completamente tutta la produzione di oltre 9.000 kg., per un valore pari a circa Euro 80.000, dopo aver risolto le diverse problematiche sopra evidenziate”
(cfr. doc. n. 5 ricorrente).
Il ricorrente si è giustificato con lettera del 12.12.2022 ma la società – ritenuto di non accogliere le argomentazioni difensive del dipendente – lo ha licenziato per giusta causa in data 16.12.2022 (cfr. docc. nn. 6 e 7 ricorrente).
Nel corso del giudizio sono stati sentiti i testimoni richiesti dalle parti ed all'esito dell'istruttoria orale e documentale svolta ritiene la scrivente che gli episodi sub A, B e C siano risultati insussistenti e che l'unico episodio provato sia quello sub D. Quest'ultimo è però sufficiente a giustificare il licenziamento irrogato al sig. e per tale motivo la domanda del ricorrente non può trovare Pt_1 accoglimento. Di seguito si illustreranno le ragioni della decisione, esaminando i singoli episodi oggetto di contestazione e le testimonianze rese su ciascuno di essi.
3.1. L'episodio sub A), riguarda l'attività di manutenzione programmata svolta il giorno 9.11.2022 sulle macchine della burrata e le problematiche insorte il giorno successivo, che avrebbero determinato scarti di prodotto e che secondo la società convenuta sarebbero imputabili a carenze organizzative e omessi controlli da parte del ricorrente.
A tale riguardo, la signora ha riferito: “Il 9.11.2022 è stato Persona_2 effettuato un intervento programmato di manutenzione di entrambe le macchine per la produzione della burrata;
non so dire se durante l'intervento di manutenzione del 9.11.2022 la produzione di burrata era ferma. L'attività di manutenzione è stata eseguita da un tecnico esterno, cioè . Il ER
10.11.2022 era programmata una produzione normale, quindi l'intervento di manutenzione era considerato come terminato: ossia, la produzione per il
10.11.2022 non prevedeva limitazioni. Di regola, salvo esigenze particolari, gli interventi di manutenzione ordinaria sulle macchine per le burrate vengono svolti con cadenza semestrale. Spesso accadeva che la manutenzione finisse alla sera e che quindi il tecnico fosse presente anche la mattina presto del giorno successivo per verificare il buon esito dell'intervento e che non vi fossero problemi nella produzione in corso. Così è accaduto anche il 9 e il 10 novembre 2022. Il 10
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novembre 2022 è stata regolarmente avviata, dalle ore 5 del mattino, la produzione di burrata, che si compone delle seguenti fasi: per prima cosa, si effettuata la sanificazione delle macchine (operazione che dura circa 40 minuti); poi si effettua la preparazione della stracciatella (ossia, del ripieno della burrata) che viene preparata in un locale diverso e non servendosi della macchina che era stata oggetto di manutenzione;
contemporaneamente, avviene la preparazione e l'avvio della filatura (ossia, la preparazione dell'involucro della ) che non Pt_8 avviene nella macchina oggetto di manutenzione;
infine, viene avviata la macchina che era stata oggetto di manutenzione, la quale è collegata all'impianto che prepara la stracciatella: in tale macchina viene impostata la ricetta (e quindi indicata la quantità di ripieno di stracciatella da inserire negli involucri di pasta filata); successivamente accade che tale macchina riempie con la stracciatella, tramite ugelli, l'involucro di pasta filata (che arriva in macchina come una sfera calda e malleabile) e, una volta iniettato il ripieno, la macchina con un coltello elimina la porzione di pasta filata in eccesso sigillando così quella con dentro il ripieno: il prodotto a questo punto scorre sulla macchina e viene immesso in una vasca di acqua fredda.
Una volta avviata la produzione, delle prime burrate che escono (prima che raggiungano la vasca di acqua fredda) vengono prelavate dagli operatori che controllano il peso, lo spessore dell'involucro e la qualità interna della
. Questi controlli sono stati effettuati anche il 10 novembre e ci siano Parte_11 accorti – in questo momento non ricordo chi c'era di turno – che il ripieno non era dosato in modo corretto in quanto le burrate o erano vuote o erano sottopeso, inoltre alcune burrate uscivano con solo panna o solo sfilacci. Ciò è avvenuto circa alle 7 del mattino. Quando ciò è accaduto, ho controllato che la ricetta fosse stata impostata correttamente e ho visto che così era. Dopo aver eseguito le procedure previste quando si verificano tali non conformità e non essendo riusciti sulla base di esse a eliminare i difetti di produzione, ho rappresentato il problema a PE
che era lì presente: ciò è accaduto di mattina, non so dire di preciso
[...]
l'orario.
Preciso che, di regola, la produzione delle burrate va avanti fino al primo pomeriggio (fino a verso le ore 14, mediamente).
Una volta informato, si è avvicinato al quadro della regolazione ER della macchina (che era già stato controllato dagli operatori, per quanto di loro competenza) e non so che attività abbia effettuato sulla macchina. Nel frattempo,
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la produzione di continuava anche perché era necessario controllare se vi Pt_8 fossero cambiamenti nel prodotto a seguito delle modiche alle impostazioni della macchina che venivano effettuate per cercare di eliminare i difetti. Preciso che la regola è che mentre si cerca di ovviare ai difetti del prodotto la produzione continua appunto per verificare gli esiti delle modifiche apportate. Dopo
l'intervento di la produzione era migliorata per quanto riguardava ER il dosaggio, il problema che continuava a persistere era la separazione tra la stracciatella e i filati e si è quindi cercato di intervenire manualmente: ossia, vi era una persona che rimestava la stracciatella in modo che non si otturassero gli ugelli. Così facendo la produzione è avvenuta in modo regolare.
Per la gestione del problema non sono stati coinvolti altri soggetti oltre PE
, anche perché poi siamo ripartiti con la produzione in modo regolare e non
[...] ho ritenuto di coinvolgere altri. Infatti, dopo gli interventi si procedeva agli ordinari controlli del peso ogni tre ore o ogni cambio di ricetta: tali controlli davano sempre esito conforme. (…) Con rifermento all'episodio del 10.11.2022, preciso che è stato possibile apprendere l'entità complessiva dello scarto nel pomeriggio in fase di confezionamento, quando viene pesata ogni singola burrata e quindi ci si è resi conto che parecchio prodotto era sotto peso.”
Il sig. ha riferito: “I giorni 9 e 10 dicembre 2022 mi sono recato ER presso la resistente quale tecnico della per svolgere attività di Pt_12 manutenzione delle due macchine acquistate dalla società resistente. CP_2
Io ultimavo l'attività di manutenzione nella giornata del 9 novembre;
il 10 novembre ero presente presso i locali della società e ho eseguito l'attività di post manutenzione che era già prevista, mentre eseguivo tale attività le macchine erano in uso e la produzione avviata. L'attività di post manutenzione consiste nel visionare la macchina durante la produzione e intervenire in caso di fermo o problemi di altra natura. Il 10 novembre sono intervenuto sulla macchina nuova per una regolazione di parametri da pannello: ho fatto tale intervento perché
l'operatore che lavorava alla macchina mi aveva fatto presente che il coltello non tagliava e quindi io sono intervenuto per regolare le impostazioni della macchina.
Sono andato via all'incirca verso le 10/11 di mattina, non avendo ulteriori segnalazioni: io ho quindi chiuso il foglio di lavoro e sono venuto via.”
Ebbene, dalle deposizioni sopra riportate è evidente che nella giornata del
9.11.2022 fu effettuato un intervento programmato di manutenzione ordinaria sulla macchina destinata alla produzione delle burrate con l'intervento del
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tecnico incaricato che – come solitamente avveniva – si è recato in azienda anche il giorno successivo proprio al fine di verificare l'eventuale insorgenza di problematiche in modo da poterle risolvere tempestivamente, come in effetti avvenuto. La responsabile di produzione, , una volta accortasi Persona_2 delle anomalie, dopo aver eseguito invano i controlli previsti dai protocolli aziendali, ha giustamente coinvolto il tecnico incarico e lì presente proprio per quello scopo (ovverosia affrontare e risolvere l'insorgenza di inconvenienti legati alla manutenzione del giorno prima), il quale ha in effetti risolto la problematica insorta in giornata e la produzione è stata ripristinata regolarmente. Non si comprende davvero quale responsabilità possa avere avuto il ricorrente, atteso che la stessa organizzazione aziendale – grazie alla presenza programmata del tecnico anche successivamente all'attività manutentiva ordinaria - ha consentito di affrontare tempestivamente la problematica insorta e di riprendere regolarmente l'attività di produzione. La signora ha precisato inoltre Per_2 che in casi come quello in disamina, allorquando si riscontrano difetti nel prodotto da confezionare, la produzione di deve necessariamente Pt_8 continuare per verificare gli esiti delle modifiche apportate e che nel caso di specie solo in fase di confezionamento si sono potuti constatare gli scarti di prodotto poiché sottopeso. Sul punto, peraltro, il teste – Testimone_2 addetto al confezionamento - ha riferito che ogni giorno si verificavano degli scarti e non ha saputo ricordare una giornata in cui si fossero registrati scarti in notevole quantità. Dunque, diversamente da quanto affermato dalla società, le problematiche insorte sul macchinario della non appaiono in alcun Pt_8 modo imputabili a carenze organizzative e/o negligenze da parte del ricorrente, atteso che si è trattato di anomalie conseguenti ad attività di manutenzione eseguita dal tecnico esterno appositamente incaricato e comunque tempestivamente affrontate e risolte.
3.2 L'episodio sub B) riguarda l'acquisto del macchinario Inox per la CP_1 produzione di formaggio crescenza e primo sale, di cui si è occupato il ricorrente e rispetto al quale, secondo quanto affermato dalla società, si sarebbero riscontrati dei difetti di produzione dal punto di vista qualitativo. In questo caso, secondo la società il ricorrente avrebbe errato nel concordare le caratteristiche tecniche del macchinario in questione.
Sul punto, il sig. ha riferito quanto segue: “Ho conosciuto il ricorrente Parte_9 perché ho mantenuto i rapporti con miei ex colleghi del . In una Parte_2
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cena con e ho parlato di un impianto di scarico di cagliata con Pt_1 CP_3 cui mi trovavo molto bene e ho detto loro che tale impianto poteva migliorare l'attività della resistente. Ho detto loro che se volevano potevo dare loro i contatti della ditta che costruiva tale impianto, era la ditta . So che poi la CP_1 resistente si è interessata all'acquisto e io avevo dato a e la mia Pt_1 Pt_2 disponibilità nel caso in cui avessero avuto bisogno di aiuto visto che conoscevo già l'impianto. Io non ho ricevuto da nessuno l'incarico di occuparmi di tale impianto per la resistente. Io non ho assistito né né per l'acquisto di Pt_1 Pt_2 tale impianto, ho solo saputo che avevano acquistato l'impianto . CP_1
Al teste viene mostrato il doc. 12 ricorrente: riconosco la conversazione, mi ero sentito con Io non sono andato all'incontro di cui al messaggio e comunque Pt_1 non ho seguito oltre l'acquisto del macchinario da parte della resistente né ho dato delle indicazioni tecniche sulle impostazioni di tale macchinario. (…) So che dopo l'installazione del macchinario Penta Inox presso la resistente sono stato contattato da credo a inizio 2023, che mi ha detto che c'erano dei problemi Per_1 relativi allo scarico della crescenza su questo impianto;
a seguito di ciò sono andato presso il e con ho fatto il giro della zona di Parte_2 Per_1 produzione e lì avevo notato che lo scarico rompeva la cagliata, cioè quando la cagliata veniva messa negli stampi, invece di scivolare si spaccava. Quando ho fatto questa attività c'era anche con me e In tale occasione io ho Pt_1 Per_1 suggerito cosa si poteva fare per evitare tale rottura. In quella occasione mi Per_1 ha chiesto di valutare se secondo me il problema della rottura della cagliata era determinato da un problema dell'impianto o dalla tecnologia del prodotto (cioè della ricetta del prodotto). So che successivamente sono state fatte delle modifiche all'impianto, aggiungendo un pezzo di scivolo in più e un ulteriore nastro trasportatore. Dopo tale incontro non mi sono più occupato della questione. Dopo che avevo visto l'impianto della ho chiesto al titolare della CP_1 CP_1 perché avessero realizzato in quel modo un impianto per la crescenza e mi è stato risposto che era stato realizzato ciò che era stato richiesto.”
Il sig. ha riferito: “ aveva portato presso il Tes_3 CP_1 Parte_2 un macchinario dimostrativo per eseguire dei test all'esito di quali
[...] effettuare l'ordine del macchinario, io ero presente durante i test. Il test è stato effettuato con riferimento alla dosatura del prodotto all'interno degli stampi, e non anche con riferimento al trasporto della cagliata sul macchinario perché in quell'occasione tale trasporto veniva effettuato manualmente da degli operatori
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che con dei secchi portavano la cagliata sul macchinario. Non so dire se qualcuno in quell'occasione abbia evidenziato che il test avrebbe potuto essere “troppo lontano dalla realtà” perché non veniva valutata la fase di trasporto e caduta della cagliata all'interno del macchinario, fase che successivamente ha dato problemi: in particolare, durante la caduta della , si rovinava la pasta. Al Pt_13 test eravamo presenti, io, forse e degli operatori di linea. Pt_1 Parte_9
Il problema riscontrato a seguito dell'installazione del macchinario è CP_1 stato successivamente risolto con l'inserimento di uno scivolo e spostando il macchinario dalla posizione in cui era stato originariamente installato ad un'altra
(circa 1 m più indietro per consentire l'installazione dello scivolo).” ha riferito: “Le opere che io ho realizzato sono state effettuate Testimone_4 mentre si procedeva all'installazione del macchinario . Le operazioni di CP_1 installazione da me effettuate sono durate circa una decina di giorni. Ero presente quando era stata avviata la macchina Penta Inox e una volta messa in funzione ho effettuato le modifiche alle opere da me realizzate che si rendevano necessarie alla luce del funzionamento della macchina: gli interventi che ho effettuato in tale occasione erano relativi alla direzione dei getti d'acqua per far defluire il prodotto e a modifiche allo scivolo del macchinario della riducendo l'altezza del CP_1 punto di sversamento. Non so di preciso perché venivano richieste tali modifiche.
C'erano persone sia del che della che parlavano e mi Parte_2 CP_1 indicavano le modifiche di cui avevano bisogno;
tra queste persone c'era il ricorrente e un signore di nome che ho visto mentre aspettavo di essere Pt_3 sentito come teste. Le istruzioni e le modifiche da effettuare mi venivano indicate da Pt_1
Gli ultimi interventi, per quanto riguarda la mia attività, relativi al macchinario
Penta Inox sono stati eseguiti entro la fine dell'anno. Io, una volta che eseguo la mia parte di lavoro, non rimango per seguire l'interno processo della produzione che sfrutta il macchinario . Non so dire quali fossero le problematiche CP_1 del prodotto che avessero reso necessari i miei interventi aggiuntivi.”
Il sig. ha riferito: “Io sono stato coinvolto nelle fasi Persona_3 precedenti all'acquisto del macchinario . In particolare, nell'estate 2022 CP_1 presso il è stata portata da una macchina pilota per Parte_2 CP_1 verificare se fosse possibile inserire il macchinario Penta Inox nella linea di produzione del . La macchina pilota non era inserita nella linea di Parte_2 produzione;
sono state realizzate delle produzioni di prova con la macchina pilota
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e gli esiti erano stati ritenuti soddisfacenti. Già durante l'effettuazione della produzione con la macchina pilota era emerso che occorreva apportare delle modifiche alla linea di produzione, in particolare occorreva modificare il sistema di sollevamento delle vaschette della per alimentare la tramoggia di Pt_13 carico della , tramoggia che convoglia la cagliata sugli stampi. Durante Pt_13
l'effettuazione della produzione con la macchina pilota, il prodotto veniva portato manualmente alla macchina Penta Inox;
una volta acquistato il macchinario è stato necessario integrarlo nella linea di produzione. Dopo l'acquisto e l'installazione del macchinario è stato necessario effettuare alcuni CP_1 aggiustamenti perché il prodotto durante la produzione subiva degli stress, determinati da una caduta dall'alto della cagliata per entrare nella tramoggia, caduta che rispetto alla linea precedente era più marcata: ciò comportava una maggiore perdita di siero del prodotto e una sua maggiore durezza.
Che io ricordi la soluzione di questo problema ha coinvolto tre soggetti: Pt_1
e Forse il mio rapporto di lavoro è cessato prima che CP_1 Testimone_4 la soluzione individuata venisse realizzata, mi sembra che essa consistesse in modifiche da apportare allo scivolo. Che io sappia, una volta installata la macchina non vi è stato uno scarto maggiore di prodotto rispetto al CP_1 passato;
preciso che il prodotto realizzato fin dall'inizio con la risultava CP_1 sì avente una maggiore durezza ma comunque era privo di difetti da pregiudicare la qualità complessiva del prodotto: si poteva migliorare ma non si era in presenza di difetti tali da far ritenere che il macchinario fosse stato inutilmente acquistato. Dico questo perché nel mio ruolo collaboravo con il responsabile qualità (dott.ssa ) nella valutazione del prodotto durante le fasi del Per_9 processo di produzione.
ADR Che io ricordi, finché ho lavorato per la resistente, la ricetta non è stata cambiata a seguito dell'installazione del macchinario;
non so dire se CP_1 qualcuno avesse proposto di modificare tale ricetta.”
Il sig. ha riferito: “Ero presente quando è stato fatto il test con la Pt_3 macchina pilota, ma io non sono un caseario non ho le competenze per valutare i risultati del test, non ho le conoscenze tecniche per individuare eventuali problemi nella lavorazione della cagliata. Non so riferire sulle vicende che hanno portato alla scelta di un macchinario Penta Inox. Una volta installata la macchina Penta
Inox, mi è stato riferito che, con riferimento allo stracchino, vi era un problema di qualità del prodotto in quanto la cagliata cadeva da un punto troppo alto. Si sono
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occupati di cercare di risolvere il problema e , tutti coordinati Tes_4 CP_1 dal ricorrente. Una volta installata la in ragione del problema di cui ho CP_1 detto ci sono stati degli scarti al confezionamento: parte del prodotto era sottopeso e altro presentava una maggiore durezza. In quella fase di cambiamento è possibile che siano stati maggiori scarti rispetto al passato. Preciso, inoltre, che contemporaneamente all'installazione del macchinario sono stati CP_1 cambiati gli stampi: da quelli in plastica (che comportavano circa qualche centinaio di chili di scarto al giorno perché usurati) si è passati a quelli in metallo.
Non so dire se tale mutamento abbia avuto una qualche incidenza sulla qualità del prodotto finale stracchino.”
Ebbene, dalle deposizioni testimoniali raccolte – tra loro del tutto convergenti – emerge innanzi tutto che se è vero che la macchina presentava CP_1 alcuni difetti, che determinavano la realizzazione di prodotti non conformi alle aspettative (poiché sottopeso o di consistenza inadeguata), questi sono stati prontamente affrontati – anche dal ricorrente - e risolti mediante modifiche della macchina di non particolare rilievo.
Secondo quanto riferito dal fu egli stesso a suggerire Parte_9 all'amministratore delegato della e al ricorrente Parte_2
l'acquisto del macchinario . Dopo di che la macchina fu regolarmente CP_1 testata da tutti i soggetti coinvolti – oltre al ricorrente – e definitivamente installata in linea. I difetti riscontrati a seguito dell'avvio della produzione furono già rilevati nel corso dei test preliminari ed evidentemente non ritenuti ostativi all'acquisto probabilmente perché – come riferito dalla stessa società –
“L'impianto è infatti funzionante dal punto di vista meccanico e risponde perfettamente alle specifiche di progetto” (cfr. lettera di contestazione disciplinare). Del resto, si trattava di problematiche di non particolare rilievo e che si sono risolte con interventi correttivi di non significativa complessità. Ed in effetti – come riferito dai testimoni sentiti – il macchinario in questione continua ad essere utilizzato in azienda con risultati soddisfacenti. Ebbene, anche in questo caso non si comprende in cosa sussisterebbe la negligenza del ricorrente posto che: - l'acquisto del macchinario in questione è stato consigliato (al) e voluto dallo stesso amministratore delegato;
- la macchina è stata installata ed avviata regolarmente con l'apporto di correttivi di scarso rilievo;
- nell'acquisto ed installazione del macchinario sono stati coinvolti diversi soggetti, nessuno dei quali ha rilevato errori di progettazione;
- lo stesso
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ricorrente ha partecipato alle attività di collaudo ed installazione, operandosi per apportare i dovuti correttivi che hanno permesso di ottenere in definitiva un macchinario funzionante e dalla resa pienamente soddisfacente per la società che infatti continua ad utilizzarlo.
Nella lettera di contestazione, la società ha inoltre contestato al ricorrente di non aver coinvolto nella fase progettuale il sig. - ex dipendente della Parte_9
. La censura appare davvero priva di pregio, atteso che Parte_2 innanzi tutto il sig. non aveva alcun ruolo all'interno della società
Parte_9 convenuta e pertanto il ricorrente non aveva alcun obbligo di riporto nei suoi confronti, e non era tenuto a coinvolgerlo nelle scelte aziendali. In ogni caso, lo stesso sig. - sentito come testimone - ha riferito di non aver ricevuto
Parte_9 alcuna direttiva o istruzione da parte dell'amministratore delegato della convenuta circa l'acquisto del macchinario . Inoltre, ha confermato di CP_1 essere stato invitato dal a supportarlo nell'acquisto del macchinario ma di Pt_1 non aver poi concretamente partecipato alla cosa (il ha infatti
Parte_9 riconosciuto la conversazione intrattenuta con il depositata dal ricorrente Pt_1 sub doc. n. 12). Dunque: - nessun apicale della convenuta aveva dato specifiche disposizioni circa il coinvolgimento del nell'acquisto della;
-
Parte_9 CP_1 il ricorrente chiese supporto al senza ottenerlo per ragioni che sono
Parte_9 rimaste oscure (e comunque irrilevanti ai fini del decidere).
3.3 L'addebito sub C) riguarda alcuni acquisti effettuati dal ricorrente, rispetto ai quali il sig. avrebbe violato le procedure aziendali, firmando egli stesso i Pt_1 contratti di acquisto anziché sottoporli alla firma dell'amministratore delegato.
A tale riguardo, è sufficiente rilevare che dalle risultanze testimoniali, alle quali si rinvia, è emerso che le prassi attuate dal sig. per gli acquisti erano note Pt_1
e condivise dai vertici aziendali, che non hanno mai ritenuto di obiettare alcunché al dirigente. Inoltre, l'acquisto della è stato pacificamente CP_1 concordato con l'amministratore delegato della società convenuta. Infine, la contestazione secondo cui il modus operandi adottato dal ricorrente potrebbe
“compromettere la possibilità di accedere a forma di finanza agevolata prevista dai Crediti di Imposta innovazione tecnologica art. 1 Comma 1051 e seg. Legge
178 /2020 e dal Decreto ministeriale 10 febbraio 2022 Istituzione regime di aiuto per investimenti innovativi e sostenibili micro, piccole e medie imprese, che sono soggette al rispetto di requisiti molto rigorosi di ordine sia sostanziale che formale” è evidentemente del tutto generica oltreché relativa a pregiudizi solo
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ipotizzati e non realizzati.
3.4 Infine, i fatti sub D) riguardano l'incontro avvenuto il 16.11.2022 con il cliente giapponese nel corso del quale si sarebbe verificata una totale Per_6 non conformità del lotto di produzione rispetto agli standard concordati con il cliente, a causa di gravi carenze organizzative imputabili al ricorrente.
Di seguito si riportano le testimonianze raccolte sul punto.
La teste ha riferito: “La preparazione per il cliente giapponese è Persona_2 stata lunga, siamo arrivati al 16.11.2022 dopo anni di preparazione in considerazione degli standard richiesti dal cliente. In tale giornata vi è stato uno scarto di prodotto superiore rispetto a quello ordinario non solo perché gli standard richiesti dal cliente giapponese erano più elevati di quelli per altri clienti ma anche perché la macchina formatrice aveva evidenti problemi in quanto i filoni prodotti presentavano difetti di forma per eccesso di pasta filata sulla parte terminale. Un altro problema era legato a un sensore della macchina formatrice che faceva sì che gli stampi non si riempissero in modo corretto, con conseguenti difetti estetici e di peso. Preciso che la macchina utilizzata per la produzione richiesta dal cliente giapponese viene utilizzata anche la produzione interna;
tuttavia, per tale produzione l'impasto ha una ricetta diversa. Evidenzio che nelle settimane precedenti la macchina formatrice utilizzata, anche quando veniva impiegata con la ricetta dell'impasto per la produzione interna, restituiva prodotti con dei difetti di forma. Nei mesi precedenti alla visita del cliente giapponese non sono state effettuate delle prove della macchina formatrice usando la ricetta richiesta dal cliente giapponese, nonostante ciò fosse avvenuto in passato per condividere con il cliente lo sviluppo del prodotto prima del lancio della produzione che doveva avvenire il 16 novembre 2022.
Non so chi fosse a conoscenza dei problemi che presentava la macchina, io non ricordo di aver personalmente richiesto la manutenzione della macchina.
Io non ho visto una discussione tra e perché ero dall'altra Pt_1 Persona_7 parte del reparto, ma ho sentito delle urla: io ho riconosciuto solo la voce di
, non so dire con chi stesse discutendo. Poco dopo, è venuto da me il Per_7 ricorrente che mi ha detto che si era lamentata che la macchina non era Per_7 pulita, poi lui è andato via.
Con riferimento alla macchina confezionatrice, posso dire che erano presenti dei residui sulla superficie di carico nonché dei corpuscoli scuri: utilizzando la macchina dei pezzettini di tali corpuscoli sono finiti sul prodotto. Il pomeriggio
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precedente io avevo detto alla ditta di pulizie di provvedere nel pomeriggio alla pulizia approfondita di tutta la macchina confezionatrice. Tale pulizia è stata fatta, io me ne sono accertata il pomeriggio stesso. Io il mattino seguente non ho verificato le condizioni della macchina, anche perché stavano già emergendo i problemi di forma dei filoni e cercavamo di gestire quel problema lì.
Il prodotto realizzato non è stato inviato al cliente giapponese, non so quale sia stata la sorte di tale prodotto;
si è deciso di rifare completamente la produzione per il cliente giapponese nel dicembre 2022, mi sembra il 2 dicembre, ed è stata inviata al cliente giapponese in quanto i difetti di forma erano stati risolti;
anche in tale produzione vi sono stati problemi di corpi estranei non riconducibili alla confezionatrice (che nel frattempo era stata nuovamente pulita con intensificazione anche delle procedure di pulizia durante la produzione): si trattava di parti in gomma delle guarnizioni della macchina filatrice, che non era stata precedentemente controllata.
ADR a seguito tale avvenimento è stato predisposto un piano per la manutenzione periodica delle filatrici, prima di questo avvenimento io non mai visto effettuare controlli sulle guarnizioni delle filatrici.
ADR attualmente la produzione per il cliente giapponese è in corso e non avviene con macchinari diversi da quelli utilizzati nel novembre / dicembre 2022.
ADR l'incontro con il cliente giapponese è stato preparato per anni, era dal 2018 che si lavorava per lo sviluppo di una nuova ricetta che garantisse un prodotto conforme agli standard richiesti dal cliente. È stato possibile ottenere tale prodotto con una ricetta completamente diversa da quella normalmente utilizzata: si tratta di una gestione del prodotto completamente diversa quella usata per tutte le altre produzioni;
era stato cioè sviluppato un processo di produzione completamente diverso da quelli in azienda. Sono state effettuate numerose riunioni per la realizzazione del prodotto e definire il procedimento di produzione, che doveva tenere conto delle esigenze del cliente in punto corpi estranei, esigenze significativamente maggiori rispetto a quelle che potevano essere soddisfatte con l'ordinario processo produttivo in uso in azienda. Era noto che tale produzione doveva portare al rilancio della società resistente, con la consapevolezza degli elevati standard qualitativi richiesti che hanno portato alla necessità di creazione di nuove procedure operative per rispettare le più stringenti norme giapponesi.
La visita del cliente giapponese è stata quindi preceduta da numerose riunioni per
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organizzarla e creare completamente dal nuovo un processo produttivo che restituisse un prodotto conforme agli elevati standard richiesti dal cliente. Io ero presente a tali riunioni e il ricorrente riferiva che la situazione era sotto controllo e che si era in grado di eseguire la produzione, mentre nel periodo immediatamente precedente alla visita il ricorrente si mostrava insofferente a tale argomento, sembrava che ritenesse eccessiva l'attenzione riservata al cliente giapponese.”
Il sig. ha riferito: “Nel reparto confezionamento vi è la macchina Tes_1 confezionatrice utilizzata per il prodotto richiesto dal cliente giapponese. Prima della visita del cliente giapponese, aveva richiesto di provvedere Persona_7 alla pulizia della stessa;
spesso lamentava che la cateneria della Persona_7 confezionatrice era unta, ma non era possibile ovviare a tale problema in quanto necessita di lubrificazione: comunque, il resto della macchina era pulito. Preciso che vi erano degli scarti di prodotto per il cliente giapponese in quanto vi erano dei corpi estranei sullo stesso: essi, tuttavia, erano puntini di calcare – io credo così – che erano già presenti sul prodotto quando arrivava al confezionamento.
Dopo la produzione del 16 novembre 2022 per il cliente giapponese ve ne sono state successive sempre per tale cliente;
preciso che le operazioni di pulizia della confezionatrice sia prima dell'avvio della produzione che durante la produzione stessa non sono mai cambiate rispetto a quelle seguite fin dal novembre 2022.
Preciso che il 16 novembre 2022 gli scarti per la presenza di corpi estranei è stata forse più accentuata rispetto a quella delle successive produzioni.
Non so dire se il 16 novembre 2022 vi sia stato un diverbio tra e il Persona_7 ricorrente;
io non ho sentito nulla.
ADR vi è una sola macchina confezionatrice per i filoni: essa viene impiegata sia per la produzione di filoni per il cliente giapponese sia per i filoni destinati al mercato interno.
ADR preciso che tale macchinario nel novembre 2022 veniva scarsamente utilizzato, era utilizzato circa una volta a settimana per la produzione settimanale di circa 300 filoni.
ADR preciso che i corpi estranei erano maggiormente presenti nei prodotti realizzati a inizio della produzione;
i prodotti arrivavano al confezionamento con già la presenza dei corpi estranei, tantoché un operatore del confezionamento ne scartava alcuni prima ancora che il prodotto venisse caricato sulla confezionatrice.
ADR che io sappia non vi era un protocollo per la pulizia della confezionatrice né
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era previsto che venisse pulita o manutenuta con cadenza regolare.”
La signora ha riferito: “Non ricordo di preciso la data della visita del Per_9 cliente giapponese, posso dire che è avvenuta nel mese di novembre 2022. So che il cliente è arrivato presto la mattina, ma io sono entrata a lavoro successivamente quando la produzione era già avviata. Quando io sono entrata a lavoro c'era una situazione di tensione, sembrava che il cliente giapponese fosse stato lasciato da solo in una stanza lontano dall'area produttiva;
da quando io sono entrata a lavoro, quel giorno non ho assistito a diverbi tra il ricorrente e altro personale o con gli amministratori o la dott.ssa . Ribadisco che Persona_7 quando sono arrivata a lavoro c'era una situazione di tensione, le varie parti non si parlavano – cioè, e – ed erano in Parte_1 Persona_7 Persona_2 zone diverse dell'area produttiva. Ricordo che all'esito della produzione di quel giorno per il cliente giapponese c'è stato qualcosa che è andato storto sul prodotto, probabilmente il prodotto non rispettava le specifiche richieste dal cliente;
non ricordo di preciso quale fosse il problema. Non so riferire cosa sia stato fatto del prodotto realizzato quel giorno. Posso dire che per evadere l'ordine del cliente successivamente è stata riorganizzata una nuova giornata produttiva: ciò è avvenuto circa 10/15 giorni dopo il primo tentativo di produzione. Non so indicare il valore del prodotto evenutalmente scartato il giorno della visita del cliente giapponese. La produzione richiesta dal cliente giapponese era una produzione sperimentale, perché la ricetta prevedeva ingredienti non utilizzati nelle ricette normalmente usate in azienda. Nel novembre 2022 vi è stata la prima realizzazione di tale produzione sperimentale. La società si stava organizzando per la produzione richiesta dal cliente giapponese già da prima che io fossi assunta;
posso dire che nel 2019/2020 sono stati realizzati dei test pilota per presentare al cliente il prodotto, successivamente vi è stato un periodo in cui tale progetto non è stato più coltivato, anche per via della pandemia;
poi verso l'inizio del 2022 sono ripartite delle nuove sessioni di produzione test, precedute da riunioni a cui erano presenti tutti i soggetti coinvolti nell'ordine tra cui il ricorrente.
ADR La produzione per il cliente giapponese doveva osservare un protocollo specifico per soddisfare le richieste del cliente;
avevo predisposto io con il cliente tale protocollo. Preciso che prima di giungere al protocollo definitivo con il cliente, ho condiviso il lavoro con i colleghi che partecipavano ai tavoli tecnici a cui erano presenti, e, talvolta, Pt_1 Persona_7 Persona_2 Persona_10 avente funzione di agevolazione della discussione. Il protocollo definitivo è stato
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predisposto tra settembre e ottobre 2022. Il ricorrente riteneva il progetto troppo difficile per la realtà in cui si lavorava presso la resistente;
ciò in quanto il cliente giapponese aveva su tutti i prodotti richieste molte stringenti (cioè, limiti molto bassi) con riferimento ai parametri microbiologici: in particolare, lo stabilimento ha una linea di produzione lunga (a livello di metratura) e il ricorrente diceva che era difficile evitare il rischio di contaminazioni durante la produzione.
ADR sul capo 70, non so a chi abbia riferito che era pronto per la produzione Pt_1 per il cliente giapponese;
posso dire che nei giorni prima della visita del cliente, a tutte le aree coinvolte nella produzione è stato chiesto se fossero pronte;
i responsabili di ciascuna area – io per la qualità, per l'area produttiva e Pt_1
quale responsabile dello specifico reparto in cui sarebbe avvenuta CP_4 la produzione – hanno riferito di essere pronti e poi c'è la stata produzione di novembre.
ADR Quando sono arrivata il giorno della produzione per il cliente giapponese, mi
è stato riferito che la situazione di tensione era dovuta al fatto che c'erano problemi al confezionamento e altri problemi ma non so riferire bene io non c'ero quando è successo.”
La signora ha riferito: “Preciso la società resistente lavora in partnership Pt_2 con il gruppo da circa 15 anni e che tutt'ora collabora proficuamente Per_6 con il gruppo. Per il giorno 16 novembre 2022 era previsto l'inizio della produzione del prodotto filone di mozzarella per il gruppo preciso che era previsto Per_6 che quella giornata fosse dedicata esclusivamente al gruppo n quanto Per_6 il prodotto da realizzare era stato realizzato appositamente per tale cliente, prevedendo una ricetta totalmente customizzata e un imballo totalmente personalizzato. La data per l'avvio della produzione era stata fissata dal responsabile della produzione, ossia il ricorrente. La notte del 16 novembre (poco dopo mezzanotte) erano presenti presso lo stabilimento della resistente alcuni rappresentati del gruppo loro erano con me, con la dott.ssa e Per_6 Per_2 con dei dipendenti addetti alla produzione;
dopo qualche ora (verso le 3) è arrivata anche la dott.ssa . Verso le ore 5 è arrivato il dott. Per_9 Pt_1 quando la lavorazione era al punto della prefilatura. In quella occasione mi sono resa conto – verso le ore 5/5.20 – che la macchina confezionatrice da utilizzare non era stata adeguatamente pulita e preparata in quanto la superficie era sporca, essendo presenti polveri e pulviscoli nonché materiale organico residuo delle produzioni dei giorni precedenti;
ciò in violazione sia del protocollo ordinario
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seguito in azienda e, soprattutto, in violazione del protocollo “Takanashi” molto più stringente dovendosi adeguare agli standard, significativamente superiori, richiesti dal cliente per il mercato giapponese;
preciso che gli aspetti del protocollo
“Takanashi” erano stati concordati anteriormente alla firma del contratto con il gruppo avvenuta nell'ottobre 2022, all'esito di lavori e confronto tra le Per_6 parti durato circa un anno. Ho riferito al ricorrente delle condizioni di pulizia della confezionatrice e lui mi ha risposto che quello era il massimo che si poteva fare;
io ho fatto presente ciò a in disparte e in italiano, i clienti giapponesi non Pt_1 capivano l'italiano. Prima dell'arrivo del prodotto alla macchina confezionatrice – che era nelle condizioni che ho riferito – alcuni dipendenti (unitamente a me) hanno provveduto a una pulizia sommaria della stessa, non essendo possibile procedere a una pulizia più intensa in quanto il prodotto sarebbe arrivato nel giro di circa 40 minuti e non era possibile interrompere la produzione. Preciso che per effettuare una pulizia accurata di tale macchinario è necessario smontarlo, e ciò non era stato fatto. All'esito della pulizia sommaria, comunque, il prodotto non è risultato conforme alle richieste del cliente Inoltre, i primi filoni Per_6 prodotti presentavano vizi visivi che non lo rendevano conforme al protocollo
Takanashi (e comunque non lo rendevano conforme nemmeno per i clienti domestici): una sorta “v” su un lato della superficie;
una sfibratura del prodotto
(tagli in verticale); un eccesso di prodotto alle estremità del filone prodotto del 16 novembre, pari a 7.000 kg, non è stato consegnato al cliente giapponese. Infatti, il giorno successivo io, la dott.ssa e la dott.ssa abbiamo Per_9 Per_2 verificato almeno 300/400 filoni prodotti il giorno precedente e confezionati per verificare le condizioni del prodotto. Abbiamo visto che i campioni esaminati presentavano i difetti visivi di cui ho detto. Pertanto, la direzione ha deciso non spedire la merce al gruppo ed effettuare una nuova produzione, in Per_6 data successiva da convenirsi con la produzione (e dunque data da stabilirsi con il dott. , per consentire di sanare le gravi criticità emerse all'esito del 16 Pt_1 novembre. Tale data è stata indicata nel 2 dicembre 2022 dalla produzione (di cui era responsabile;
il prodotto realizzato il 2 dicembre è arrivato in Giappone Pt_1
a fine febbraio 2023 e il 9 marzo 2023 ho ricevuto segnalazioni.”
Ebbene, innanzi tutto occorre rilevare che neppure il ricorrente ha negato i gravi inconvenienti verificatisi il 16.11.2022 in occasione dell'avvio della produzione di mozzarella in filone per il cliente giapponese che Per_6 hanno portato alla realizzazione di prodotti con gravi difetti di forma e
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contaminati da corpi estranei presenti sul macchinario per via di una pulizia inadeguata. Inoltre, le deposizioni testimoniali raccolte nel corso del giudizio e soprariportate consentono di ritenere fondata la tesi della convenuta circa le gravi responsabilità del ricorrente in ordine al “fallimento” del 16.11.2022. E' infatti evidente che il sig. in quanto direttore di stabilimento avrebbe Pt_1 senz'altro dovuto adeguatamente controllare e verificare che in un momento cruciale come quello dell'avvio di una produzione preparata da anni – come nel caso di specie – i macchinari destinati alla produzione fossero perfettamente manutenuti e puliti, cosa tuttavia non avvenuta, atteso che come riferito dai testimoni i macchinari risultavano sporchi, con presenza di polveri, pulviscoli e residui di lavorazioni precedenti, che hanno determinato la contaminazione di gran parte dei prodotti realizzati. Sul punto, la signora ha precisato che Pt_2 per poter compiere un'adeguata pulizia del macchinario occorreva smontarlo, ma ciò non era stato fatto prima del 16.11.2022. Si consideri inoltre che – secondo quanto riferito dal sig. - non era stato neppure previsto un Tes_1 protocollo per la pulizia della confezionatrice né che questa venisse pulita o manutenuta con cadenza regolare, tantomeno in occasione dell'evento del
16.11.2022, nonostante gli elevati standard richiesti dal cliente giapponese.
Anche per ciò che concerne i difetti di forma, appare evidente la responsabilità del ricorrente se si considera che: - come riferito dalla testimone , nei Per_2 mesi precedenti alla visita del cliente giapponese non vennero effettuate delle prove della macchina formatrice con la specifica ricetta richiesta dal cliente – pacificamente diversa da quella utilizzata per il mercato nazionale.
Ciononostante, il ricorrente - nel corso delle riunioni tenutesi prima del
16.11.2022 - aveva assicurato che la situazione era sotto controllo e che vi erano le condizioni per poter eseguire la produzione. Non solo, addirittura nel periodo immediatamente precedente alla visita il “si mostrava insofferente Pt_1
a tale argomento” e “sembrava che ritenesse eccessiva l'attenzione riservata al cliente giapponese.”
E' dunque evidente che il ricorrente – che per primo era responsabile della buona riuscita dell'avvio della produzione del 16.11.2022 alla presenza del cliente - ha omesso di approntare le adeguate misure organizzative e di effettuare i minimi controlli necessari al fine di assicurare il rispetto degli standard qualitativi richiesti dal cliente e stabiliti nel capitolato, tenendo una condotta che appare gravemente negligente. Le difese del ricorrente contenute
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nella lettera di giustificazioni confermano la suddetta conclusione. Il sig. – Pt_1 il quale non ha in alcun modo contestato gli inconvenienti verificatesi il giorno
16.11.2022 a sua difesa ha affermato: a) di aver sempre dato rassicurazioni sulla fattibilità del prodotto, poiché supportato dalla quotidianità della suddetta produzione e dalla preparazione del personale addetto;
b) che la vetustà degli impianti avrebbe reso più complesse le operazioni di produzione del prodotto;
c) che vi erano anche altre persone deputate al controllo della pulizia e del funzionamento degli impianti. A tale riguardo, va però rilevato che: a) secondo quanto riferito concordemente dai testimoni escussi, la produzione per il cliente giapponese era totalmente diversa da quella destinata al mercato interno e richiedeva il rispetto di più elevati standard qualitativi. Dunque, non è vero che detta produzione venisse svolta quotidianamente ed anzi – come riferito dalla
– neppure furono fatte delle prove in vista della giornata del Per_2
16.11.2022; b) ammesso che vi fosse un problema di vetustà degli impianti, il sig. avrebbe dovuto come minimo segnalarlo ed affrontare la questione in Pt_1 vista dell'avvio della produzione del novembre 2022, anziché assicurare sulla fattibilità della produzione come invece ha fatto;
si aggiunga inoltre che – come riferito dal teste – non fu neppure previsto che la macchina Tes_1 confezionatrice venisse sottoposta con cadenza regolare ad attività manutentiva ordinaria, neppure in prossimità del 16.11.2022; c) il fatto che vi fossero altri soggetti deputati al controllo della pulizia è ininfluente, atteso che il sig. Pt_1 per primo ha omesso con negligenza di sorvegliare che il personale seguisse le prescrizioni impartite al fine di assicurare che gli impianti fossero pronti e perfettamente funzionanti per il 16.11.2022; del resto, è lo stesso a riferire Pt_1 che fu la sig.ra – e non lui – nei giorni precedenti a sensibilizzare il Pt_2 personale sulla corretta pulizia degli impianti.
Appare pertanto chiara la gravità del comportamento negligente e superficiale del ricorrente nella gestione dell'avvio della produzione destinata al cliente giapponese peraltro di particolare importanza per il mercato Per_6 aziendale, rispetto alla quale – si ribadisce – il era il principale Pt_1 responsabile, anche in considerazione del fatto che egli aveva partecipato in prima persona alla stesura e sottoscrizione dei protocolli con il predetto cliente e all'accettazione degli elevati obiettivi da questo richiesti. Dunque, o la struttura aziendale – anche per la vetustà degli impianti - non era nelle condizioni di poter garantire il raggiungimento dei risultati pretesi dal cliente e
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allora il avrebbe evidentemente errato nello stilare e sottoscrivere un Pt_1 protocollo irrealizzabile per la società oppure egli ha errato nel non approntare le dovute misure organizzative che consentissero di rispettare il suddetto protocollo e raggiungere gli obiettivi prefissati. In entrambi i casi, considerata la gravità delle carenze emerse nella giornata del 16.11.2022, l'inadempimento imputabile al dirigente è - a parere della scrivente - di particolare rilievo e senz'altro idoneo a giustificare il licenziamento per giusta causa a lui intimato.
4. La società convenuta ha formulato domanda riconvenzionale, chiedendo la condanna del ricorrente al risarcimento del danno a suo dire patito a causa delle condotte inadempienti del sig. In particolare, la società ha lamentato Pt_1
i seguenti danni: a) scarto produzione burrate del 10 novembre 2022: €
3.235,95; b) perdita vendite stracchino: € 21.951,76 c) scarto produzione
Takanashi del 16 novembre 2022: € 2.924,00; d) risarcimento danni formulato da € 166.525,28; e così per totali € 194.636.99. Per_6
La domanda della società non è fondata e non può trovare accoglimento. Al riguardo, è sufficiente rilevare quanto segue. La voce sub a) riguarda danni direttamente conseguenti ai fatti del 9 e 10 novembre 2022 rispetto ai quali nulla può essere imputato al ricorrente per tutte le argomentazioni sopra esposte e che si richiamano;
b) non risulta in alcun modo dedotta e ancor meno provata la correlazione causale tra la perdita delle vendite di stracchino ed eventuali mancanze del c) per quanto riguarda lo scarto produzione Pt_1
Takanashi il ricorrente ha affermato – senza incontrare contestazioni – che lo stesso è stato reimpiegato per altre produzioni e pertanto manca la prova del pregiudizio patito;
d) infine, la richiesta risarcitoria formulata da è Per_6 evidentemente futura ed eventuale e pertanto non costituisce di certo una voce di danno risarcibile.
5.
Considerato che
tutte le domande formulate dalle parti sono state rigettate e vista la complessità dell'accertamento in fatto e delle questioni sottese alla presente decisione si ritiene equa la compensazione integrale delle spese di lite.
p.q.m.
Visto l'art. 429 c.p.c.
Definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda, eccezione e deduzione,
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- rigetta il ricorso;
- rigetta la domanda riconvenzionale;
- compensa integralmente le spese di lite;
- fissa in giorni 60 il termine di deposito delle motivazioni.
Ivrea, 3/07/2025
Il Giudice
Dott.ssa Federica Fabaro
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