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Sentenza 11 marzo 2025
Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Como, sentenza 11/03/2025, n. 93 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Como |
| Numero : | 93 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
n. 209/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI COMO
SEZIONE II
Il Tribunale, in persona del giudice del lavoro dr. Giovanni Luca Ortore, ha pronunciato la seguente contestuale
SENTENZA nella causa di lavoro iscritta al n. 209/2024 r.g. promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GALIMBERTI Parte_1 C.F._1
MATTEO
RICORRENTE contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. DEL GATTO ANTONIO CP_1 P.IVA_1
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_2 P.IVA_2
SUMMA ROSANNA
RESISTENTI
CONCLUSIONI come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 17/2/2024, proponeva opposizione all'intimazione di Parte_1
pagamento n. 033 2023 90054979 68/00 notificatagli il 9/1/2024 in riferimento all'avviso di addebito n. CP_ 333 2014 0001455664000 notificatogli in data 8/10/2014, per la prescrizione del credito CP_ Integrato il contraddittorio, si costituivano l' e l , che negava il Controparte_3
decorso della prescrizione.
All'odierna udienza la causa veniva discussa e decisa con lettura della presente sentenza.
Il ricorso non è fondato e dev'essere conseguentemente respinto.
Dopo la notifica in data 8/10/2014, non contestata, dell'avviso di addebito n. 333 2014
0001455664000, è stato notificato a mani del ricorrente in data 11/3/2016 l'avviso di intimazione n.
033 2016 9000466702000, che ha interrotto il decorso della prescrizione.
Il 12/10/2018 il messo notificatore ha consegnato alla madre, il successivo atto CP_4
pagina 1 di 2 interruttivo, l'avviso di intimazione n. 033 2018 9002733234000 e ha dato poi comunicazione al ricorrente dell'avvenuta consegna con raccomandata postale n. 57304436046 spedita il 20/10/2018.
Diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente, la notifica risulta corretta in quanto l'art 60 co 1 lett.
b-bis) DPR 600/1973 stabilisce che nel caso in cui il messo notificatore consegni l'atto a persona diversa dal destinatario, deve dare notizia a quest'ultimo dell'avvenuta notificazione dell'atto a mezzo di lettera raccomandata.
A tal fine è sufficiente la prova della “spedizione della raccomandata informativa "semplice", e non con avviso di ricevimento, atteso che la lett. b-bis) dello stesso comma 1 fa riferimento alla sola raccomandata, senza ulteriori specificazioni, trovando giustificazione tale procedura semplificata nella ragionevole aspettativa che l'atto notificato venga effettivamente conosciuto dal destinatario, in quanto consegnato a persone (familiari, addetti alla casa, personale di servizio, portiere, dipendente, addetto alla ricezione) che hanno con lo stesso un rapporto riconosciuto dal legislatore come astrattamente idoneo a tale fine” (Cass. 2377/2022).
L'atto interruttivo successivo, l'intimazione di pagamento impugnata con il ricorso, notificata il
9/1/2024, risulta tempestivo in considerazione della sospensione dei termini di prescrizione dal
8/3/2020 al 31/8/2021 ex art 68 dl 18/2020 conv. in l. 27/2020.
Le spese di giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza del ricorrente.
P.Q.M.
1. respinge il ricorso;
2. condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, da distrarre in favore del difensore dell' ex art 93 cpc, che liquida per ciascuna delle parti Controparte_5
resistenti in € 2.500,00 per onorari, oltre il 15% per rimborso spese forfettarie, IVA e CPA.
Como, 11/3/2025
Il giudice
(Giovanni Luca Ortore)
pagina 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI COMO
SEZIONE II
Il Tribunale, in persona del giudice del lavoro dr. Giovanni Luca Ortore, ha pronunciato la seguente contestuale
SENTENZA nella causa di lavoro iscritta al n. 209/2024 r.g. promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GALIMBERTI Parte_1 C.F._1
MATTEO
RICORRENTE contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. DEL GATTO ANTONIO CP_1 P.IVA_1
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_2 P.IVA_2
SUMMA ROSANNA
RESISTENTI
CONCLUSIONI come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 17/2/2024, proponeva opposizione all'intimazione di Parte_1
pagamento n. 033 2023 90054979 68/00 notificatagli il 9/1/2024 in riferimento all'avviso di addebito n. CP_ 333 2014 0001455664000 notificatogli in data 8/10/2014, per la prescrizione del credito CP_ Integrato il contraddittorio, si costituivano l' e l , che negava il Controparte_3
decorso della prescrizione.
All'odierna udienza la causa veniva discussa e decisa con lettura della presente sentenza.
Il ricorso non è fondato e dev'essere conseguentemente respinto.
Dopo la notifica in data 8/10/2014, non contestata, dell'avviso di addebito n. 333 2014
0001455664000, è stato notificato a mani del ricorrente in data 11/3/2016 l'avviso di intimazione n.
033 2016 9000466702000, che ha interrotto il decorso della prescrizione.
Il 12/10/2018 il messo notificatore ha consegnato alla madre, il successivo atto CP_4
pagina 1 di 2 interruttivo, l'avviso di intimazione n. 033 2018 9002733234000 e ha dato poi comunicazione al ricorrente dell'avvenuta consegna con raccomandata postale n. 57304436046 spedita il 20/10/2018.
Diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente, la notifica risulta corretta in quanto l'art 60 co 1 lett.
b-bis) DPR 600/1973 stabilisce che nel caso in cui il messo notificatore consegni l'atto a persona diversa dal destinatario, deve dare notizia a quest'ultimo dell'avvenuta notificazione dell'atto a mezzo di lettera raccomandata.
A tal fine è sufficiente la prova della “spedizione della raccomandata informativa "semplice", e non con avviso di ricevimento, atteso che la lett. b-bis) dello stesso comma 1 fa riferimento alla sola raccomandata, senza ulteriori specificazioni, trovando giustificazione tale procedura semplificata nella ragionevole aspettativa che l'atto notificato venga effettivamente conosciuto dal destinatario, in quanto consegnato a persone (familiari, addetti alla casa, personale di servizio, portiere, dipendente, addetto alla ricezione) che hanno con lo stesso un rapporto riconosciuto dal legislatore come astrattamente idoneo a tale fine” (Cass. 2377/2022).
L'atto interruttivo successivo, l'intimazione di pagamento impugnata con il ricorso, notificata il
9/1/2024, risulta tempestivo in considerazione della sospensione dei termini di prescrizione dal
8/3/2020 al 31/8/2021 ex art 68 dl 18/2020 conv. in l. 27/2020.
Le spese di giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza del ricorrente.
P.Q.M.
1. respinge il ricorso;
2. condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, da distrarre in favore del difensore dell' ex art 93 cpc, che liquida per ciascuna delle parti Controparte_5
resistenti in € 2.500,00 per onorari, oltre il 15% per rimborso spese forfettarie, IVA e CPA.
Como, 11/3/2025
Il giudice
(Giovanni Luca Ortore)
pagina 2 di 2