Sentenza 10 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 10/01/2025, n. 23 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 23 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2025 |
Testo completo
N° R.G. 3931 - 2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di PO Nord
Prima Sezione civile
Composto dai seguenti magistrati:
Dott.ssa Alessandra Tabarro Presidente Rel./Est.
Dott.ssa Cristiana Satta Giudice
Dott. Fulvio Mastro Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa iscritta al n. 3931/2024 R.G. avente ad oggetto: “ricorso per separazione consensuale dei coniugi e divorzio congiunto”, e vertente
TRA
(C.F. ), e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. ), elettivamente domiciliati in Marano di C.F._2
PO (NA) al Corso Umberto I, N. 214, presso lo studio dell'Avv.
Giuseppe Nasti (C.F. ) che li rappresenta e difende C.F._3 giusta procura alle liti in atti;
Ricorrenti
Con l'intervento del Pubblico Ministero, presso il Tribunale di PO
Nord;
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Interventore ex lege
FATTO E MOTIVI DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto depositato in data 17 ottobre 2024 i ricorrenti epigrafati premesso di aver contratto matrimonio concordatario, in data
29.06.2017 (trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio al numero 64,
Parte II, Serie A, Anno 2017); che dalla loro unione era nata una figlia
, il 14/01/2019; che il rapporto coniugale si era Per_1 progressivamente deteriorato per incompatibilità caratteriali tali da rendere impossibile la convivenza;
tanto premesso chiedevano emettersi la pronuncia di separazione alle condizioni di cui al ricorso e, decorsi i termini di legge, dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
l' affido condiviso della figlia minore con collocamento presso la madre e il diritto di visita del padre secondo il piano genitoriale;
disporsi l'obbligo di corresponsione a titolo di mantenimento della minore per un importo pari ad euro 350,00, somma rivalutabile secondo gli indici ista oltre al 50% delle spese straordinarie.
- In sostituzione ex art. 127 ter c.p.c. della udienza di prima comparizione delle parti fissata per il 12 dicembre 2024, i ricorrenti depositavano note scritte in cui ribadivano la loro volontà di separarsi alle condizioni indicate in ricorso dichiarando, altresì, di rinunciare alla comparizione alla udienza.
Il Pubblico Ministero in data 28 novembre 2024 emetteva parere favorevole.
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La domanda di separazione è fondata.
In via preliminare, va affermata l'ammissibilità della domanda di separazione personale in quanto le risultanze di causa hanno
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ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha prodotto una intollerabile prosecuzione della loro convivenza, per cui sussistono le condizioni per pronunciare la richiesta separazione.
La declaratoria di separazione va resa ai sensi dell'art. 151, comma I, c.c., tenuto conto dell'accordo posto in essere dai coniugi nell'atto introduttivo, le cui condizioni sono da intendersi richiamate e trascritte.
Le condizioni indicate nel ricorso introduttivo appaiono conformi a norme imperative e agli interessi della prole.
Va, quindi, pronunciata la separazione consensuale dei coniugi epigrafati che vanno autorizzati a vivere separatamente, alle condizioni indicate nel ricorso.
Considerato che con l'atto introduttivo, a mente dell'art. 473-bis. 51 c.p.c.,
è stata chiesta anche la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle medesime condizioni indicate nel ricorso, non essendo siffatta domanda ancora procedibile prima del decorso del termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b) della legge n. 898/1970 e successive modificazioni, la causa deve essere, con separata ordinanza, rimessa sul ruolo del Giudice Relatore affinché questi, trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi, provveda ad acquisire la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della citata legge n. 898/1970 alle condizioni stabilite in ricorso.
La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita alla definizione del giudizio di merito.
P.Q.M.
Il Tribunale di PO Nord, pronunciando in via non definita nella controversia civile innanzi riportata, così provvede:
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1) pronuncia, alle condizioni di cui in parte motiva, ai sensi dell'art. 151, comma I, cod. civ., la separazione personale tra i coniugi , Parte_1 nata a [...] il [...] e , nato a [...] Parte_2 il 07/05/1984, alle condizioni tra loro concordate in ricorso, riportate in parte motiva da intendersi richiamate e trascritte;
2) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria, in copia autentica, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Marano di
PO (NA), ove in data 29.06.2017 veniva contratto matrimonio concordatario tra i suddetti coniugi (Registro Atti Matrimoni Atto n. 64,
Parte II, Sez. A, Anno 2017), per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge (artt. 134 R. D. del 09.07.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. d) del D.P.R. del 3.11.2000 n. 396, Ordinamento Stato
Civile);
3) spese al definitivo;
4) dispone il prosieguo del giudizio con separata ordinanza.
Così deciso in Aversa in Camera di Consiglio del 12 dicembre 2024
Il Presidente rel.
Dr. ssa Alessandra Tabarro
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