Ordinanza cautelare 15 luglio 2022
Ordinanza presidenziale 27 settembre 2024
Sentenza 9 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Parma, sez. I, sentenza 09/05/2025, n. 200 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Parma |
| Numero : | 200 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00200/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00247/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
sezione staccata di MA (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 247 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli Avvocati Giuseppe Caldarola e Caterina Caldarola, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Questura di Reggio Emilia, in persona del Questore pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bologna, domiciliataria ex lege in Bologna, via A. Testoni, 6;
Ministero dell'Interno, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
del provvedimento prot. n. Cat. -OMISSIS- del -OMISSIS-, notificato in data -OMISSIS-, con il quale il Questore di Reggio Emilia ha respinto l’istanza del rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato presentata dal ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Questura di Reggio Emilia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 29 aprile 2025 la dott.ssa Caterina Luperto, lette le note d’udienza con cui parte ricorrente ha richiesto il passaggio in decisione sulla scorta degli scritti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Il sig. -OMISSIS-, con ricorso proposto come in rito, chiede annullarsi, previa adozione di misure cautelari, il provvedimento prot. Cat. -OMISSIS- del -OMISSIS-, con cui il Questore di Reggio Emilia ha respinto la sua istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato.
Il provvedimento di rigetto è fondato su una pluralità di evidenze istruttorie, dalle quali il Questore di Reggio Emilia inferisce il « concreto e attuale giudizio di pericolosità sociale nei confronti di MI , precisando, poi, con riferimento a specifiche condotte di rilievo penale attribuite all’interessato ai sensi dell’art. 629 cod. pen. e dell’art. 73, comma 1, del D.P.R. n. 309/90, che « il reato di estorsione e quelli concernenti le sostanze stupefacenti sono ricompresi nella previsione normativa operata dal comma 2 dell'art. 380 del Codice di Procedura Penale, rispettivamente alle lettere f) e h) ».
Si è costituita in giudizio la Questura di Reggio Emilia, instando per la reiezione del ricorso.
Con ordinanza n. -OMISSIS- del -OMISSIS-, questo Tribunale ha rigettato l’istanza cautelare, così motivando: « tenuto che non sussistano i presupposti per l’accoglimento dell’istanza cautelare formulata, risultando prima facie infondate le censure articolate, tenuto conto della pluralità delle condanne riportate dal ricorrente, nonché della gravità dei fatti posti in essere, specificamente esposti nel provvedimento impugnato a giustificazione della valutazione di pericolosità sociale attuale dello straniero, rimessa alla discrezionalità dell’Autorità competente (vedi Consiglio di Stato, sentenza n. 3841 del 2016) e sindacabile dal Giudice Amministrativo solo in caso di palese irragionevolezza od erroneità manifesta, non ravvisabile nel caso in esame, atteso che “in presenza di gravi reati, è legittimo il provvedimento di diniego di rinnovo del permesso di soggiorno che ponga l’accento su tale elemento senza motivare analiticamente circa i motivi per cui le esigenze di tutela dei vincoli familiari siano giudicate recessive rispetto a quelle di sicurezza dello Stato. Tanto maggiore è il disvalore desumibile dalla concreta gravità del reato, tanto meno intenso è infatti l’onere motivazionale della PA in relazione al giudizio di subvalenza delle contrapposte ragioni di tutela del diritto all’unità familiare” (vedi Consiglio di Stato, sentenza n. 1191 del 2020) ».
Avverso detto provvedimento il ricorrente ha proposto ricorso, rigettato dal Consiglio di Stato, sez. III, che, con ordinanza -OMISSIS- del -OMISSIS-, ha così statuito: « Ritenuto che ad una cognizione sommaria, propria della fase cautelare, il ricorso in appello non appare assistito da significativi elementi di fondatezza, considerato che la motivazione del provvedimento impugnato in primo grado appare immune dalle censure dedotte, avuto riguardo ai profili di concreta pericolosità dell’appellante (che peraltro, in un’ottica di valutazione complessiva, non risulta avere un proprio nucleo familiare in Italia, ma soltanto la famiglia di origine), desumibili dalla gravità dei reati di spaccio di sostanze stupefacenti e tentata estorsione a lui ascritti ».
Alla pubblica udienza del giorno 29 aprile 2025, la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
Il ricorso è affidato ai seguenti motivi di diritto.
I. “ Eccesso di potere per istruttoria sommaria e mancata valutazione – Irragionevolezza e illogicita’ del dispositivo non adeguatamente motivato – Violazione del principio di proporzione e di uguaglianza ”.
Il ricorrente, dopo aver premesso di essere entrato nel territorio italiano come minore e di aver ottenuto, al raggiungimento della maggiore età, un permesso di soggiorno per lavoro subordinato ininterrottamente rinnovato, precisa che ai sensi dell’art. 5, comma 5, del D. Lgs. n. 286/98 “ nell’adottare il provvedimento di rifiuto, rilascio, rinnovo, revoca o diniego del permesso di soggiorno dello straniero che ha esercitato il diritto di ricongiungimento familiare ovvero del familiare ricongiunto, ai sensi dell’articolo 29, si tiene anche conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell’interessato e dell’esistenza di legami familiari e sociali con il suo Paese d’origine, nonché, per lo straniero già presente sul territorio nazionale, anche della durata del suo soggiorno nel medesimo territorio nazionale ”.
Sostiene, quindi, che le condanne penali non possano essere immediatamente ostative al rinnovo del titolo, ma debbano essere valutate insieme ad altri elementi, tra cui i suoi legami familiari.
Lamenta che tale valutazione sarebbe stata pretermessa dalla Questura nel caso di specie, dal momento che il provvedimento di rigetto è fondato su un automatismo ostativo al rinnovo del titolo di soggiorno, senza alcuna valutazione dei suoi legami familiari e del suo inserimento nel tessuto sociale dello Stato italiano, peraltro corroborato dalla presenza in Italia di tutto il suo nucleo familiare e dall’assenza di qualsiasi legame con il paese d’origine.
Con un ulteriore ordine di censure, il ricorrente lamenta che il provvedimento in questione non avrebbe tenuto conto delle sue condizioni di salute e, in particolare, del fatto che è affetto da patologia metabolica diabetologica, per la quale è seguito dalla Struttura di Diabetologia dell’Ospedale di Reggio Emilia, e del fatto che il mancato rinnovo del titolo di soggiorno gli precluderebbe l’accesso alle prestazioni sanitarie garantite dal Servizio Sanitario Nazionale.
II. “ Travisamento dei fatti – Falso supposto in fatto - Rivalutazione dell’interesse originario ”.
Il ricorrente lamenta la violazione del Decreto Legge 21 ottobre 2020, n. 130, convertito con modificazioni dalla Legge 18 dicembre 2020, n. 173 (che ha modificato l’art. 19 del Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286), che dispone il divieto di espulsione e di respingimento “ qualora, come per il caso di specie, esiste un fondato motivo di ritenere che l’allontanamento dal Territorio Nazionale comporti la violazione del diritto al rispetto della sua vita privata ”.
Ribadisce che la Questura avrebbe dovuto attentamente ponderare una serie di elementi, quali la natura e la gravità dei reati commessi, la durata del suo soggiorno, il tempo trascorso dal giorno della commissione dei reati, i suoi legami familiari nel territorio italiano e la mancanza di legami nel paese d’origine, le sue condizioni di salute e, in definitiva, il suo complessivo radicamento nel territorio dello Stato italiano.
Conclude chiedendo l’accoglimento del ricorso e l’annullamento dell’atto impugnato.
A giudizio del Collegio il ricorso è infondato, per le ragioni che innanzi si illustrano.
L’art. 4, comma 3, del Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nel testo vigente all’epoca dell’insorgere della controversia, stabilisce che non è ammesso in Italia lo straniero «(…) che sia considerato una minaccia per l’ordine pubblico o la sicurezza dello Stato (…) o che risulti condannato, anche con sentenza non definitiva, compresa quella adottata a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per reati previsti dall’articolo 380, commi 1 e 2, del codice di procedura penale ovvero per reati inerenti gli stupefacenti (…) »; l’art. 5, comma 5, del medesimo decreto prevede che « il permesso di soggiorno o suo rinnovo sono rifiutati e, se il permesso di soggiorno è stato rilasciato, esso è revocato, quando mancano o vengono a mancare i requisiti richiesti per l’ingresso e il soggiorno dello straniero nel territorio dello Stato, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 22, comma 9, e sempre che non siano sopraggiunti nuovi elementi che ne consentano il rilascio e che non si tratti di irregolarità amministrative sanabili » e che « nell’adottare il provvedimento di rifiuto del rilascio, di revoca o di diniego di rinnovo del permesso di soggiorno dello straniero che ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare ovvero del familiare ricongiunto, ai sensi dell’articolo 29, si tiene anche conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell’interessato e dell’esistenza di legami familiari e sociali con il suo Paese d’origine, nonché, per lo straniero già presente sul territorio nazionale, anche della durata del suo soggiorno nel medesimo territorio nazionale », avendo la Corte costituzionale, con sentenza 3-18 luglio 2013, n. 202, dichiarato l’illegittimità di detto comma nella parte in cui prevede che la valutazione discrezionale in esso stabilita operi solo per lo straniero che « ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare » o per il « familiare ricongiunto » e non anche per lo straniero « che abbia legami familiari nel territorio dello Stato ».
La giurisprudenza amministrativa è consolidata nel giudicare legittimo il diniego di rinnovo del permesso di soggiorno per la pregressa condanna per reati ostativi e la norma del T.U. sull’immigrazione ha superato il vaglio di legittimità costituzionale in quanto la valutazione sulla pericolosità sociale è stata eseguita “a monte” dallo stesso legislatore, con la conseguenza che nelle ipotesi tipizzate non è necessaria alcuna autonoma valutazione da parte del Questore sulla pericolosità sociale del cittadino straniero (cfr. Consiglio di Stato, sez. III, 29 luglio 2022 n. 6709). Solo se sussistono vincoli familiari l’Amministrazione deve operare il bilanciamento tra gli opposti interessi alla tutela della pubblica sicurezza e alla vita familiare del cittadino straniero, ai sensi dell’art. 5, comma 5, ultimo periodo, del Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286 come integrato dalla decisione della Corte costituzionale n. 202/2013 (cfr. Consiglio di Stato, sez. III, 29 luglio 2022 n. 6709).
Applicando tali coordinate ermeneutiche nel caso all’esame, risulta dirimente la circostanza che a carico del ricorrente emergano le seguenti evidenze istruttorie: « Procedimento PM -OMISSIS- GIP -OMISSIS-, per: art. 482 C.P. (falsità materiale commessa dal privato), fatto commesso il 07.12.2018 in -OMISSIS-; 16.12.2020 - Decreto Penale di condanna a multa € 4.500,00; Procedimento PM -OMISSIS- GIP -OMISSIS- per: art. 378 comma 3 C.P. (favoreggiamento personale), fatto commesso il 28.07.2019 in -OMISSIS-; 30.04.2021 - Decreto Penale di condanna a multa € 200,00; 08.01.2021 - Sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti - CD allargato (arti. 444 e 445 C.C.P) del G.U.P. Tribunale di -OMISSIS-, irrevocabile il 24.01.2021, per artt. 81 C.P. e 73 comma 1 D.P.R. 09 ottobre 1990, n. 309 (cessione illecita di sostanze stupefacenti, reato continuato), commesso dal 2018 fino al giugno 2020 in -OMISSIS-, località -OMISSIS-; Condanna a reclusione anni 2 mesi 10 multa € 14.000,00; 28.01.2021 - Sentenza del Tribunale in composizione monocratica di -OMISSIS-, irrevocabile il 14.06.2021, per artt. 56 e 629 C.P. (estorsione, reato tentato), commesso nel giugno 2020 in -OMISSIS-; Condanna a reclusione mesi 6 multa € 600,00 ». Il provvedimento di rigetto dà ulteriormente atto delle circostanze che « dall'analisi dei fatti collegati a quest'ultima risultanza [sentenza di condanna del Tribunale di -OMISSIS- per tentata estorsione ai sensi degli artt. 56 e 629 cod. pen.] posti peraltro in diretta continuità con quelli che hanno condotto all'emissione della sentenza di condanna immediatamente precedente, [risulta] come nella tarda serata del 10.06.2020 -OMISSIS- sia stato tratto in arresto in flagranza di reato dai Carabinieri della Stazione di -OMISSIS- poiché, dopo aver più volte ceduto - in concorso con altri - sostanza stupefacente del tipo cocaina a una terza persona per un importo complessivo di € 400,00, non vedendosi corrisposto il relativo pagamento, ha reiteratamente minacciato l'acquirente mediante messaggi telefonici, raggiungendolo sul posto di lavoro, presso l'abitazione privata, arrivando infine a minacciare anche i genitori e costringendo il padre ad un accordo per saldare il debito del figlio », che « il 16.09.2020, dunque appena pochi mesi più tardi, i militari dell'Arma afferenti alla medesima Stazione hanno nuovamente arrestato il cittadino straniero, insieme ad un complice, in esecuzione della misura cautelare coercitiva n. -OMISSIS- R.G.N.R. e n. -OMISSIS- RG. GIP, emessa in data 07.09.2020 dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di -OMISSIS- in esito alle risultanze investigative che hanno individuato nei fermati i responsabili di numerose cessioni di sostanze stupefacenti - in particolare cocaina, hashish e marijuana - avvenute tra il mese di gennaio 2020 e il mese di giugno 2020 in -OMISSIS- - località -OMISSIS- a diversi giovani e minori del luogo, per un importo complessivo di € 28.370 e di g. 1.493 ripartiti tra le varie tipologie di droga » e che « nel motivare la successiva condanna n. -OMISSIS- del 08.01.2021 - n. -OMISSIS- R.G.N.R. n. --OMISSIS- R.G. GIP - il giudice del Tribunale di -OMISSIS- ha argomentato come la natura della sostanza detenuta e i quantitativi di cui di volta in volta -OMISSIS- era in grado di disporre, nonché la frequenza delle cessioni, sono risultati elementi decisivi nell'ascrivere al cittadino straniero la titolarità di un'attività di spaccio dotata di peculiare capacità diffusiva nel contesto di riferimento », dando poi rilievo al fatto che « il reato di estorsione e quelli concernenti le sostanze stupefacenti sono ricompresi nella previsione normativa operata dal comma 2 dell'art. 380 del Codice di Procedura Penale, rispettivamente alle lettere f) e h) ».
Sia il reato di estorsione ai sensi dell’art. 629 cod. pen., che quello di cessione di sostanze stupefacenti ai sensi dell’art. 73, comma 1, del D.P.R. n. 309/90 integrano fattispecie immediatamente ostative all’ammissione di uno straniero in Italia e alla regolarizzazione della sua posizione, ragion per cui non occorre effettuare alcuna valutazione ulteriore rispetto alla pericolosità sociale dello stesso, avendo il legislatore già operato in via preliminare una valutazione presuntiva, in relazione alla tipologia di reato e all’oggetto della tutela penale (cfr. Consiglio di Stato, sez. III, 29 luglio 2022 n. 6709).
Ciò posto, al Questore non residuava che effettuare la valutazione comparativa di cui al citato art. 5, comma 5, ultimo periodo, imposta dalla presenza di legami familiari.
Ebbene, il Questore, prima di procedere a siffatta valutazione, dà atto preliminarmente del fatto che, in disparte l’immediata ostatività delle fattispecie di reato contestate al ricorrente (estorsione ex art. 629 cod. pen. e cessione di sostanze stupefacenti ex 73, comma 1, del D.P.R. n. 309/90), dall’insieme delle evidenze istruttorie acquisite emerge anche il « concreto e attuale giudizio di pericolosità sociale nei confronti di MI , corroborato peraltro « dalla redazione, a carico del cittadino straniero, dell'Avviso Orale datato 29.01.2021, a mente del quale, avendo constatato la sussistenza di "precedenti di polizia caratterizzati da attualità" e la "frequentazione... con altri soggetti pregiudicati", il Questore della Provincia di Reggio Emilia ha accolto la proposta del locale Comando Compagnia Carabinieri e ammonito -OMISSIS- sul rischio di subire l'applicazione di una delle misure di prevenzione previste dal D.L.vo 6 settembre 2011, n. 159 ».
Sempre a supporto del giudizio di pericolosità sociale, il Questore continua a stigmatizzare la condotta del richiedente, segnalando che « valutata la situazione complessiva del soggiorno in Italia di -OMISSIS-, tenuto conto anche della durata della permanenza nel nostro Paese, l'Ufficio scrivente rileva infatti in esito alla propria attività istruttoria una marcata pericolosità sociale nel comportamento del cittadino straniero, che dal suo arrivo non ha ancora acquisito e interiorizzato quei valori di rispetto per la legalità che costituiscono la base della convivenza civile, distinguendosi, al contrario, per un comportamento fortemente lesivo dell'ordine, della salute e della sicurezza pubblica, arrivando a commettere e reiterare nel corso del tempo un delitto particolarmente odioso quale è da considerarsi lo spaccio delle sostanze stupefacenti pur prescindendo da reali situazioni di bisogno, attesa la capacità reddituale più che discreta derivante dalla propria stabile condizione lavorativa, che esattamente per questo motivo non può essere considerata una circostanza a favore come altrimenti suggerito in sede di memorie ».
Orbene, delineato un quadro indiziario di siffatta gravità, il provvedimento del Questore effettua la necessaria valutazione comparativa dei legami familiari dello straniero, ritenendo « al di là di qualsiasi automatismo, che, in sede di necessario bilanciamento tra pericolosità sociale e legami familiari, questi ultimi sono da considerarsi nel caso di specie soccombenti rispetto agli elementi di pericolosità sociale ascrivibili a -OMISSIS-, conseguenza di una condotta antigiuridica recidivante e oggettivamente definita da parte di un soggetto ormai adulto e pienamente consapevole ».
Diversamente da quanto affermato dal ricorrente, l’Autorità di Pubblica Sicurezza non ha fatto applicazione di alcun automatismo ostativo al rinnovo del titolo, anzi, dopo aver precisato l’immediata ostatività delle fattispecie di reato contestate allo straniero, ha comunque effettuato sia la prognosi di pericolosità sociale dello stesso che la necessaria valutazione comparativa tra le esigenze di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica e la tutela dei legami familiari dello straniero, ritenendo questi ultimi recessivi in ragione della gravità dei fatti contestati al richiedente e alla reiterazione delle condotte illecite da parte di un « soggetto ormai adulto e pienamente consapevole ».
Sul punto il Collegio ritiene opportuno richiamare le considerazioni espresse dal Consiglio di Stato, Sez. III, nella sentenza 29 luglio 2022 n. 6709, che, nel condividere precedenti orientamenti della Sezione, ha sostenuto che: « tutte le volte che l’amministrazione, pur dando atto dell’esistenza di vincoli familiari, si limiti a sottolineare, ai fini del diniego, la particolare gravità dei reati e la loro reiterazione, senza spiegare perché gli interessi familiari siano subvalenti rispetto alla sicurezza dello Stato, [questo non significa che] sia per ciò solo inadempiente all’obbligo di motivazione scaturente dall’art. 5, comma 5 del d.lgs. 286/99 e dall’art. 3 della legge 241/90. Occorre invece esaminare in concreto, anche al fine di evitare annullamenti meramente formali. Esistono reati già considerati dal legislatore ai fini dell’ingresso e della permanenza sul territorio italiano, particolarmente gravi in sé, da imporre l’allontanamento a prescindere dal quantum di pena, finanche nelle more dell’accertamento giudiziario definitivo: in primis lo spaccio di stupefacenti di cui all’art. 73 del d.P.R. n. 309/1990. […] Tali concorrenti elementi, complessivamente considerati, oggettivamente precludono qualsiasi concreto e serio bilanciamento con gli interessi familiari del reo, che non si traduca in mere e vacue formule motivazionali di stile, in cui la sostanza, dietro le parole e i sillogismi adoperabili, è che esiste una soglia di gravità, oggettivamente percepibile secondo l’id quod plerumque accidit, oltre la quale il comportamento criminale diviene intollerabile per lo Stato che offre ospitalità, in guisa da rendere, in concreto, vincolato il diniego di permanenza. Del resto la formazione di una famiglia sul territorio italiano non può costituire scudo o garanzia assoluta di immunità dal rischio di revoca o diniego di rinnovo del permesso di soggiorno, ossia del titolo in base al quale lo straniero può trattenersi sul territorio italiano. Piuttosto, in casi speciali e situazioni peculiari, che eventualmente espongano i figli minori del reo a imminente e serio pregiudizio, l’ordinamento - ferma la valutazione amministrativa in punto di pericolosità e diniego di uno stabile titolo di soggiorno - offre, in via eccezionale, e a precipua tutela dei minori, uno specifico strumento di tutela, affidato al giudice specializzato dei minori. In forza del disposto dell’art. 31 comma 3 del TU immigrazione, infatti “Il Tribunale per i minorenni, per gravi motivi connessi con lo sviluppo psicofisico e tenuto conto dell'età e delle condizioni di salute del minore che si trova nel territorio italiano, può autorizzare l'ingresso o la permanenza del familiare, per un periodo di tempo determinato, anche in deroga alle altre disposizioni della presente legge” ».
È inconferente lo stato di salute del ricorrente, non risultando il titolo di soggiorno in questione richiesto per “cure mediche”, né potendo costituire il fatto che egli sia seguito dal Servizio Sanitario Nazionale per la cura di patologia diabetica un valido elemento per impedire all’Autorità di Pubblica Sicurezza il rigetto della richiesta di rinnovo del titolo di soggiorno.
Infine, non è persuasivo il riferimento all’art. 19 del Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286, trattandosi di disposizione che disciplina i divieti di espulsione e di respingimento per i soggetti appartenenti alle “categorie vulnerabili” e non risultando comprovata l’appartenenza del ricorrente a siffatte categorie.
Per tutte le ragioni sopra esposte il ricorso deve, dunque, essere respinto.
Sussistono giuste ragioni per disporre la compensazione delle spese di lite, fermo restando quanto liquidato in sede cautelare.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia-Romagna, Sezione staccata di MA (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate, fermo restando quanto liquidato in sede cautelare.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente.
Così deciso in MA nella camera di consiglio del giorno 29 aprile 2025 con l'intervento dei magistrati:
Italo Caso, Presidente
Caterina Luperto, Referendario, Estensore
Paola Pozzani, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Caterina Luperto | Italo Caso |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.