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Sentenza 15 novembre 2025
Sentenza 15 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 15/11/2025, n. 3190 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 3190 |
| Data del deposito : | 15 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
TERZA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Venezia, riunita in camera di consiglio nelle persone dei
Magistrati
Dott. Luca Boccuni Presidente
Dott.ssa Silvia Barison Consigliere rel./est.
Dott.ssa Silvia Franzoso Consigliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella CAUSA CIVILE in grado di appello iscritta al n. 2241 del Ruolo Generale
dell'anno 2023
TRA
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
NC LL, elettivamente domiciliato presso il suo studio, come da mandato difensivo in atti;
Parte appellante
1 E
in persona del legale rappresentante pro-tempore, Controparte_1
(P.IVA: ), P.IVA_1
con il patrocinio dell'avv. Francesca Poli, elettivamente domiciliati presso il suo studio, come da mandato difensivo in atti;
Parte appellata
Avente ad oggetto: vendita di cose mobili – appello avverso la sentenza n.
1904/2023 del Tribunale di Vicenza
Posta in decisione il 3 novembre 2025 sulle seguenti
CONCLUSIONI di parte appellante, che ha chiesto: “1) Il sig. si riporta integralmente agli atti Pt_1
e quanto già esposto in fatto ed in diritto, e ribadisce le contestazioni ed eccezioni già formulati in punto responsabilità della 2)Contesta integralmente tutto quanto rilevato, Controparte_1
dedotto ed eccepito da Controparte nei propri scritti. 3)Insiste nelle istanze istruttorie indicate nel giudizio di primo grado, specificatamente indicate nelle memorie 183 6° comma nelle note
autorizzate. 4)Si insiste per il rigetto di quelle avversarie. 5)Confida nell'accoglimento delle conclusioni già formulate ad eccezione dell'istanza preliminare di sospensiva della provvisoria
esecutorietà della sentenza oggetto di impugnativa, in quanto il sig. ha già Parte_1
corrisposto l'importo cui è stato condannato.
6)Si oppone a qualsiasi eccezione e/o produzione di Controparte in quanto tardiva”
2 e di parte appellata, che ha chiesto: “Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, disattesa ogni
diversa e contraria istanza ed eccezione: Nel merito respingersi l'appello proposto dal sig.
[...]
per i motivi esposti in atti e, per l'effetto, confermarsi la sentenza impugnata;
In ogni caso Pt_1
con vittoria di spese e competenze di causa. In via istruttoria Nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle avversarie istanze, si insiste sulle istanze istruttorie formulate
nella memoria ex art. 183 comma 6 n.2 c.p.c. datata 10.02.2021, nella memoria ex art. 183 comma 6 n.3 c.p.c. datata 02.03.2021, nelle note di udienza del giorno 11.05.2021 e nel verbale
di udienza del giorno 13.01.2022, in relazione alle prove non ammesse e/o non assunte. Si dichiara - in ogni caso - di non accettare il contraddittorio su eventuali nuove domande che
dovessero essere formulate dalla controparte”; per i seguenti motivi in
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, evocava davanti al Parte_1
TRIBUNALE di VICENZA la società chiedendo che, previo Controparte_1
accertamento della sussistenza dei vizi riscontrati nell'automobile modello Seat
Ibiza immatricolata in data 25.11.2011 telaio VSSZZZ6JZCR082310 tg
EK355ZG, vendutagli da venisse risolto il contratto di Controparte_1
compravendita stipulato tra le parti;
che venisse condannata alla Controparte_1
restituzione della somma di euro 10. 500,00, da lui versata quale corrispettivo e che essa venisse, altresì, condannata al pagamento di una somma pari ad euro 215,00,
3 corrispondente agli importi versati dal sig. per effettuare le due diagnosi Pt_1
sull'automobile, l'una nell'ottobre 2019 e l'altra nel maggio 2020.
Riferiva parte attrice di avere acquistato da in data 9.09.2019, Controparte_1
l'automobile usata modello Seat Ibiza sopra meglio individuata;
che in data
11.10.2019 eseguiva il tagliando dell'automobile - corrispondendo una somma pari ad euro 95,00 - presso Bieffegi Auto Sas di GO RG & C. scoprendo che la vettura presentavca “un eccessivo consumo d'olio di circa 1 Litro ogni 1.500 km” (cfr.
doc. 2 parte attrice); che in data 4.01.2020 comunicava l'esito del tagliando a
[...]
la quale contestava la sussistenza di malfunzionamenti e, in ogni caso, CP_1
chiedeva di effettuare il tagliando presso un'officina autorizzata dalla casa madre
“con pesatura d'olio”; che, in data 4.05.2020, il sig. – previo pagamento di un Pt_1
corrispettivo pari ad euro 120,00 - sottoponeva l'automobile a diagnosi tecnica presso la concessionaria VE s.r.l. di Vicenza, la quale riscontrava “una
compressione fuori tolleranza (eccessivamente bassa) al terzo cilindro, inoltre nello stesso cilindro la candela di accensione risulta fortemente imbrattata di olio” (cfr. doc. 9 parte attrice); che in data 8.05.2020 il sig. denunciava a l'esistenza del vizio e Pt_1 Controparte_1
chiedeva inutilmente la risoluzione del contratto.
A fondamento della propria domanda ex artt. 1490 e 1495 c.c., l'attore asseriva che aveva occultato in mala fede il vizio dell'automobile, immettendo Controparte_1
nella vettura un olio motore non conforme alle prescrizioni del costruttore e di
4 densità doppia (olio 10W-60) rispetto a quello indicato nel libretto d' uso e manutenzione (olio 5W-30). Riteneva, dunque, sussistenti i presupposti di cui all'art. 1490 c.c., dal momento l'automobile era stata acquistata viziata e si era,
successivamente, rivelata inidonea all'uso, stante il pericolo di un suo arresto immediato. In relazione alla tempestività della denuncia, adduceva che il vizio era occulto e che era stato scoperto solamente in data 4.05.2020, quando l'automobile era stata sottoposta a diagnosi tecnica presso VE e che i termini di cui all'art. 1495 c.c. erano stati rispettati, perché aveva provveduto a formulare la denuncia dei vizi alla venditrice in data 8.05.2020 (cfr. doc. 10 attore).
Con comparsa di costituzione e risposta, si costituiva in giudizio Controparte_1
chiedendo il rigetto della domanda attorea. In primo luogo, eccepiva la decadenza dal diritto alla garanzia stante la tardiva denuncia dei vizi;
in secondo luogo, contestava l'esistenza del vizio lamentato e, in terzo luogo, nel caso in cui ne fosse stata riconosciuta la sussistenza, riteneva che la domanda attorea di risoluzione del contratto non potesse essere accolta dal momento che l'automobile era perfettamente funzionante e, pertanto, il vizio non era tale da renderla inidonea all'uso.
In relazione all'eccezione di decadenza, riferiva che il sig. in realtà, aveva Pt_1
riscontrato il vizio già in occasione del tagliando effettuato in data 11.10.2019 (e non in data 04.05.2020 in occasione del secondo tagliando) dal momento che lo
5 stesso ne aveva denunciato l'esistenza alla venditrice in data 4.01.2020, quando aveva richiesto la risoluzione del contratto.
In relazione all'inesistenza del vizio, la convenuta riteneva che non vi fosse alcuna prova che l'olio presente nel motore dell'autovettura al momento della consegna non fosse conforme al tipo previsto per quella categoria di veicoli;
escludeva, poi,
che il vizio asseritamente riscontrato esistesse già al momento della compravendita, dal momento che, nei mesi successivi all'acquisto, il sig. aveva percorso Pt_1
parecchi chilometri con l'automobile. Riteneva, invece, che l'eccessivo consumo di olio fosse riconducibile ad un uso non conforme del veicolo da parte dell'attore oppure da una manutenzione non appropriata dello stesso. In relazione alla inidoneità del vizio a fondare la domanda di risoluzione del contratto, precisava che – anche ritenendo sussistente il vizio lamentato – in ogni caso non vi era alcun pericolo di arresto immediato del veicolo, dal momento che l'automobile era perfettamente funzionate e idonea all'uso.
Disposto in corso di causa accertamento tecnico ex artt. 696 e 699 c.p.c. all'esito del quale era depositata c.t.u. dell'ing. nel procedimento principale erano Per_1
assunti i testi e gli interrogatori formali dell'attore e del legale rappresentante della convenuta.
Con la sentenza n. 1904/2023 il Tribunale di Vicenza rigettava le domande proposte dall'attore nei confronti della convenuta e lo condannava a rifondere alla
6 convenuta le spese processuali e le spese di CTU.
Il Tribunale di Vicenza rigettava l'eccezione di decadenza sollevata dalla convenuta, ritenendo tempestiva la denuncia effettuata dall'attore sulle problematiche del veicolo nel maggio 2020, a seguito della diagnosi eseguita da
VE, dichiarando nondimeno infondata la domanda attorea, per difetto di prova dell'esistenza di vizi tali da rendere inidoneo il bene all'uso cui era destinato o che ne diminuissero in modo apprezzabile il valore.
Il Tribunale, in particolare, considerate le risultanze istruttorie riteneva che l'auto fosse stata consegnata al sig. priva di difetti (anche occulti), poiché la stessa Pt_1
era stata oggetto di tagliando e di prova al momento della vendita e il sig. Pt_1
aveva percorso molti chilometri prima del controllo di maggio 2020. Riteneva, poi,
che la consulenza tecnica espletata in corso di causa non avesse rilevato elementi riconducibili a un qualche malfunzionamento di componenti tecniche del veicolo che potessero giustificare il consumo elevato di olio, individuando, invece, nelle modalità di guida dell'attore una possibile causa di tale eccessivo consumo. Il
Tribunale riteneva, però, di discostarsi dalle conclusioni del consulente d'ufficio sia nella parte in cui suggeriva la revisione del motore o la sua sostituzione sia nella parte in cui riteneva possibile che alcune parti interne del motore (i gommini di tenuta del circuito olio motore) presentassero un principio di usura, ritenendo tali affermazioni vaghe e dubitative. Condivideva, invece, le osservazioni del
7 consulente tecnico di parte convenuta che riteneva che il consumo eccessivo di olio fosse imputabile alla guida dell'attore e che ciò avrebbe comportato un mero aumento nella frequenza dei rabbocchi periodici di olio motore con una spesa,
peraltro, quantificabile in pochi euro.
*
Con atto di citazione in appello notificato in data 7.12.2023, ha Parte_1
impugnato la predetta sentenza, chiedendone la riforma integrale e, inizialmente,
la sospensione dell'esecutività della sentenza, rinunciando all'istanza formulata in sede di prima udienza.
I. Con il primo motivo d'appello, l'appellante lamenta la contraddittorietà della sentenza di primo grado, che da una parte rigetta l'eccezione di decadenza ex art. 1495 c.c. – indirettamente prospettando l'esistenza del vizio;
dall'altra, respinge la domanda di risoluzione ex art. 1490 c.c. per difetto di prova del vizio denunciato.
II. Con il secondo motivo, l'appellante rileva che il Tribunale di Vicenza non avrebbe tenuto conto delle testimonianze rese dai sig.ri RG GO e Tes_1
, i quali, all'udienza del 13 gennaio 2022, avrebbero confermato che
[...]
nell'autovettura era stato immesso un olio diverso rispetto a quello indicato dalla casa costruttrice, e avrebbe, invece, attribuito valore alle testimonianze dei sig.ri e , nonostante fossero testimoni Testimone_2 Testimone_3
inattendibili in quanto dipendenti e parenti di . Persona_2
8 III. Con il terzo motivo, il sig. contesta la sentenza impugnata nella parte Pt_1
in cui il giudice si discosta immotivatamente dalle risultanze della consulenza tecnica, disattendendo le conclusioni della stessa sia nella parte in cui rileva la sussistenza di usura nei gommini di tenuta del circuito olio motore sia nella parte in cui suggerisce la revisione del motore quale rimedio.
IV. Con il quarto motivo, lamenta l'erroneità della sentenza nella parte in cui pone le spese di lite integralmente a carico dell'attore, ritenendolo soccombente anche se nella sentenza viene, comunque, accertata l'esistenza del vizio;
contesta, inoltre, che non sia stata considerata anche la soccombenza del convenuto, stante il rigetto dell'eccezione di decadenza dallo stesso sollevata.
*
Si è costituita in giudizio parte appellata, la quale chiede il rigetto dell'impugnazione e, per l'effetto, la conferma della sentenza n. 1904/2023.
In relazione al primo motivo di appello, l'appellata osserva che il Tribunale di
Vicenza, rigettando l'eccezione di decadenza, si è limitato ad accertare la tempestività della denuncia formulata dal compratore ai sensi dell'art. 1495 c.c. e non si è pronunciato – nemmeno indirettamente, come asserisce l'appellante –
sull'esistenza del vizio o sulla sua gravità tale da rendere l'automobile inidonea all'uso cui era destinata.
In relazione al secondo e terzo motivo, l'appellata ritiene che il Tribunale di
9 Vicenza abbia correttamente interpretato le risultanze istruttorie nel ritenere che non era stata fornita alcuna prova né sull'imputabilità del vizio a carico della
[...]
né sulla gravità dello stesso. CP_1
In relazione al quarto motivo, l'appellata precisa di non essere soccombente, dal momento che, in primo grado, aveva richiesto il rigetto delle domande attoree in quanto infondate, non limitandosi ad eccepire esclusivamente la decadenza e, pertanto, il Tribunale di Vicenza aveva statuito correttamente sulle spese, ritenendo l'attore totalmente soccombente.
*
Scambiate le note scritte autorizzate, in data 3 novembre 2025 la causa veniva rimessa in decisione ai sensi dell'art. 352, comma 2, c.p.c. sulle conclusioni delle parti riportate in epigrafe.
*
Ciò premesso e così ricostruiti i fatti e le posizioni delle parti, può dunque procedersi all'esame dei motivi di impugnazione.
L'appello è infondato e, pertanto, deve essere rigettato con conseguente conferma della sentenza n. 1904/2023 del Tribunale di Vicenza.
In particolare, il primo motivo di appello, con il quale l'appellante lamenta la contraddittorietà della sentenza di primo grado che, inizialmente, rigetta l'eccezione di decadenza ex art. 1495 c.c. e, dunque, accerterebbe indirettamente
10 l'esistenza del vizio, salvo poi, successivamente, non accogliere la domanda di risoluzione ex art. 1490 c.c. ritenendo inesistente il vizio denunciato, è infondato.
Occorre, infatti, considerare che la disciplina civilistica in materia di vizi della cosa compravenduta prevede che il compratore, che intenda avvalersi della garanzia ex art. 1490 c.c., ha l'onere di denunciare l'esistenza dei vizi entro i termini di decadenza di cui all'art. 1495 c.c. La denuncia tempestiva, però, non è da sola sufficiente a fondare la pretesa del compratore, dal momento che, in sé considerata,
essa non costituisce prova della concreta esistenza del vizio lamentato né della sua gravità. Il compratore, infatti, non può limitarsi a denunciare tempestivamente il vizio lamentato al fine di ottenere tutela, essendo, invece, altresì, tenuto a fornire la specifica prova che i vizi denunciati siano effettivamente esistenti e siano tali da rendere la cosa inidonea all'uso a cui è destinata o da ridurre in modo apprezzabile il valore del bene (cfr. ex multis, Cass. civ., n. 16395/2007).
Pertanto, non è ravvisabile alcuna contraddittorietà nella sentenza di primo grado che rigetta sia l'eccezione di decadenza sollevata dal convenuto, accertando così la tempestività della denuncia del vizio lamentato dall'attrice, sia la domanda di risoluzione del contratto di compravendita dell'attore, ritenendo che non sia stata fornita la prova della concreta esistenza del vizio denunciato.
Sono, altresì, infondati il secondo e il terzo motivo d'appello, i quali meritano di essere trattati congiuntamente in quanto relativi alla valutazione effettuata dal
11 Tribunale di Vicenza sull' istruttoria espletata in corso di causa.
In particolare, parte appellante lamenta che il Tribunale di Vicenza abbia rigettato la domanda di risoluzione del contratto ex art. 1490 c.c., ritenendo non provata la sussistenza di vizi tali da rendere l'automobile inidonea all'uso cui era destinata, valutando erroneamente l'accertamento tecnico disposto in corso di causa e le testimonianze assunte.
La Corte ritiene, invece, pienamente condivisibili le valutazioni del Tribunale di
Vicenza, che ha ritenuto che dalle risultanze di causa non fosse emersa l'esistenza di vizi tali da rendere inidoneo il bene all'uso cui esso era destinato o che ne diminuissero in modo apprezzale il valore del bene.
In particolare, come correttamente statuito dal Tribunale di Vicenza, spetta al compratore fornire la prova dell'esistenza del vizio denunciato, della sua gravità tale da rendere il bene inidoneo al suo uso o da diminuire in modo apprezzabile il suo valore, delle conseguenze dannose e del nesso causale fra gli uni e le altre (cfr. ex multis Cass. civ., n. 8775/2024). Tuttavia, nel caso di specie, considerando la documentazione prodotta, l'accertamento tecnico preventivo e le prove orali assunte nel giudizio di primo grado, non risulta che l'attore abbia provato che vi fossero vizi pre-esistenti alla compravendita, né che l'eccessiva perdita di olio, evidenziata da VE srl nel maggio 2020 e accertata in sede di ATP, fosse imputabile alla venditrice e – soprattutto – che tale circostanza fosse di una gravità
12 tale da rendere la vettura inidonea all'uso cui è destinata.
Sebbene la consulenza tecnica svolta in corso di causa abbia evidenziato “un consumo di olio pari a 0,662 litri / 1.000 Km, e tale parametro, confrontato con il dato fornito dalla casa
costruttrice nel valore di 0,5 litri (500 cm³) massimo ogni 1.000 chilometri, risulta essere superiore al consentito di 0,162 litri, pari ad un superamento del 32,4% di quanto indicato nel libretto di
uso e manutenzione in dotazione al veicolo” (cfr. rel. ing. fasc. I grado sub 1) – Per_1
all. 2a) e 2b) appellante) come condivisibilmente statuito dal Tribunale di Vicenza,
manca la prova delle tre circostanze fondamentali per l'accoglimento della domanda attorea: che il consumo eccessivo d'olio costituisca un vizio preesistente alla compravendita, che sia imputabile alla e che renda l'automobile Controparte_1
inidonea all'uso.
In relazione alla preesistenza del vizio, dalle testimonianze rese dai sig.ri
[...]
e risulta che l'automobile fosse stata consegnata Tes_3 Testimone_2
al sig. dopo che sulla stessa veniva eseguito il tagliando di controllo di Pt_1
efficienza e il tagliando non rilevava alcun difetto (cfr. verbale udienza del 13
gennaio 2022, teste : “è vero;
su tutte le auto facciamo il tagliando Testimone_3
prima della consegna”; teste , la quale al capitolo di prova n. 7 Testimone_2
della memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 di parte convenuta “Vero che, prima di consegnare l'autovettura in questione all'acquirente, sig. la Parte_1 Controparte_1
eseguiva il relativo tagliando di controllo dell'efficienza della stessa?”, rispondeva: “sempre”);
13 tale circostanza risulta confermata dal documento 04 (depositato dalla convenuta in primo grado) contenente il certificato dello stato d'uso della vettura e recante la sottoscrizione dell'acquirente, ovvero il sig. Pt_1
Risulta, altresì, incontestato che il sig. avesse eseguito un giro di prova al Pt_1
momento dell'acquisto dell'automobile e che, in tale occasione, non avesse rilevato alcun difetto (cfr. verbale udienza del 13 gennaio 2022: “il giro di prova è stato eseguito prima della compravendita;
non ho lamentato alcun malfunzionamento dopo aver fatto il giro di
prova”).
In relazione all'imputabilità del vizio a l'appellante asseriva che Controparte_1
l'impiego di olio diverso da quello prescritto dalla casa madre avrebbe determinato una maggiore usura del motore (cfr. atto di citazione in appello “L'autovettura, con il
tipo di olio immesso all'atto della vendita, consuma meno olio ma il motore subisce una maggiore usura in particolare alle basse e medie temperature”).
Tuttavia, dagli atti di causa del giudizio di primo grado non risulta provato né che al momento della compravendita fosse stato immesso un olio diverso rispetto a quello prescritto (olio 10W60), né che l'impiego di tale olio comporti una maggiore usura del motore.
Merita, infatti, considerare che, come correttamente evidenziato dal giudice di primo grado, il consulente tecnico d'ufficio evidenziava che il sig. nel corso Pt_1
della prova tecnica, aveva adottato una “condotta di guida corsaiola” (cfr. consulenza
14 tecnica: […] gestione del motore con caratteristica molto estrema […] gran parte della prova
sia stata effettuata al di fuori di una normale condotta di guida e di gestione del motore) e tale modalità di guida, in base a quanto statuito nel libro d'uso dell'autovettura era idonea a determinare un aumento del consumo di olio e di carburante (cfr. libretto d'uso e manutenzione: “Il consumo dell'olio dipende essenzialmente dal carico e dal numero
di giri del motore”).
Condivisibilmente e con una motivazione priva di vizi logici, il Tribunale di
Vicenza aderiva alle osservazioni formulate dal consulente tecnico di parte convenuta, il quale riteneva che il consulente tecnico d'ufficio non avesse dato adeguato peso al fatto che le modalità di guida adottate dal sig. fossero Pt_1
state in grado di incidere sulle percentuali di consumo dell'olio. Infatti, il consulente tecnico d'ufficio, pur avendo individuato nella condotta di guida del sig. Pt_1
una possibile causa di tale consumo, negava valore a tale circostanza evidenziando che il libretto d'uso non conteneva indicazioni “circa la limitazione in ambito alla conduzione dell'auto”.
Ciò tuttavia non oblitera il fatto notorio per cui rapide accelerazioni o decelerazioni improvvise, così come l'uso del cambio facendo “salire il contagiri” del motore oltre una certa soglia – generalmente evidenziata sullo strumento – ictu oculi incidono repentinamente sul numero di giri del motore e dunque, come spiega il consulente tecnico d'ufficio, sul consumo di olio.
15 In relazione alla gravità delle conseguenze dell'eccessivo consumo di olio, risulta documentato che l'autovettura avesse percorso all'incirca 5.700 km nel periodo intercorrente tra settembre 2019 (acquisto e consegna dell'automobile) a maggio
2020 (controllo dell'autovettura presso VE s.r.l.); da tale circostanza, come condivisibilmente affermato dal Tribunale di Vicenza, può pacificamente desumersi che non vi fosse alcuna inidoneità dell'automobile al suo utilizzo.
In diritto, merita ricordare che ai fini della risoluzione del contratto ex art. 1490
c.c., è richiesta sia la prova dell'esistenza del vizio sia la prova della sua gravità; infatti, non è sufficiente che il compratore fornisca la prova dell'esistenza del vizio,
essendo, altresì, necessario che il vizio sia tale da rendere la cosa inidonea all'uso a cui è destinata (cd. inidoneità assoluta) o a diminuirne in modo apprezzabile il valore. In particolare, l'inidoneità assoluta ricorre quando il vizio si concretizza in un'anomalia o imperfezione materiale della res tale da impedirne totalmente l'utilizzazione ordinaria. Infatti, come più volte ribadito in giurisprudenza, l'art. 1490 c.c. va interpretato con riferimento al principio generale sancito dall'art. 1455
c.c. e, pertanto, l'esercizio dell'azione è legittimato soltanto in presenza di vizi di non scarsa importanza (cfr. ex multis, Cass. civ., n. 21949/2013).
Nella fattispecie oggetto del presente giudizio non risulta provata la gravità del vizio, dal momento che l'appellante, contrariamente a quanto asserito, non fornisce la prova che l'eccessivo consumo di olio avrebbe comportato l'arresto improvviso
16 dell'automobile.
Infatti, il sig. , all'udienza del 13 gennaio 2022, dichiarava di non Controparte_2
ricordare di aver consigliato al sig. di sostituire il motore dell'automobile Pt_1
né di avergli riferito che l'auto avrebbe potuto arrestarsi in qualunque momento;
sul punto, il sig. , dichiarando che tale informazione gli era stata Testimone_1
riferita dal suocero, forniva dichiarazioni de relato che, in quanto tali, non possono ritenersi pienamente attendibili e, dunque, fondare il convincimento del giudice in merito alla veridicità di quanto affermato dal teste.
Peraltro, nell'elaborato peritale non vi è alcun riferimento al pericolo di arresto improvviso dell'automobile, né il consulente tecnico d'ufficio indica quali siano le conseguenze dell'eccessivo consumo di olio, limitandosi, invece, a suggerire la possibilità di procedere ad una sostituzione del motore, senza, peraltro, approfondire le ragioni e gli effetti di tale intervento in relazione alla problematica
sub iudice.
Inoltre, dalla documentazione depositata risulta che il sig. dal momento Pt_1
della consegna dell'automobile (settembre 2019) a quello del tagliando effettuato da VE (maggio 2020), abbia percorso circa 5.700 km (cfr. doc. 9 parte attrice;
doc. 5 parte convenuta;
verbale udienza 13.01.2022 teste ); Controparte_2
pertanto, l'automobile era perfettamente idonea all'uso.
Le conseguenze del consumo eccessivo d'olio sono, invece, correttamente
17 individuate dal consulente tecnico di parte convenuta, nell'aumento della frequenza dei rabbocchi periodici di olio motore, da cui deriva un modesto aumento di spesa, pari, all'incirca ad euro 1,62 ogni 1.000 km percorsi (cfr. rel. ing. fasc. I Per_1
grado sub 1).
Il quarto motivo d'appello è infondato e va rigettato.
L'appellante ritiene erroneamente che il Tribunale di Vicenza abbia accertato l'esistenza del vizio, individuando tale accertamento implicitamente nel rigetto dell'eccezione di decadenza sollevata dalla convenuta. Come supra evidenziato, il rigetto dell'eccezione di decadenza sulla tempestività della denuncia ex art. 1495
c.c. non determina alcun accertamento in merito all'esistenza del vizio lamentato.
Né è condivisibile l'assunto dell'appellante nella parte in cui ritiene che la convenuta sia, in parte soccombente, stante il rigetto dell'eccezione di decadenza sollevata in primo grado. Posto che il convenuto, in primo grado, non si è limitato a chiedere il rigetto della domanda eccependo la decadenza dal diritto alla garanzia, ritenendola, altresì, infondata in fatto e in diritto, secondo il principio della soccombenza, la condanna alle spese è pronunciata nei confronti della parte che ha perso la causa nel suo complesso vedendosi rigettare le proprie domande, anche se risulta vittoriosa su alcuni punti (quale, ad esempio, il rigetto delle eccezioni di controparte). Nel caso di specie, sebbene l'eccezione di decadenza non sia stata accolta, a risultare soccombente è, comunque, l'attore stante il rigetto integrale della
18 propria domanda.
Considerato, dunque, che, per le ragioni esposte, tutti i motivi di appello sono infondati, l'appello va rigettato e, di conseguenza, va confermata la sentenza n.
1904 del Tribunale di Vicenza.
Le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio seguono la soccombenza e, pertanto,
sono poste a carico dell'appellante e vengono liquidate come in parte dispositiva secondo i parametri medi di cui al D.M. 55/2014 e succ. mod, tenuto conto della sua media complessità e dell'attività processuale svolta, con esclusione, per il grado di appello, della fase istruttoria, che non si è tenuta.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater DPR 115/2002, sussistono i presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante del doppio del contributo unificato dovuto in rel. art. 13, comma 1 bis DPR 115/2002.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Venezia, terza sezione civile, in totale rigetto dell'appello proposto da contro la sentenza n. 1904/2023 del Tribunale di Parte_1
Vicenza pubblicata il 12 ottobre 2023: rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza n. 1904/2023 del Tribunale
di Vicenza;
condanna l'appellante al pagamento, in favore dell'appellata, delle spese di lite di grado che liquida in € 3.966,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, IVA e
19 CPA come per legge;
dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante del doppio del contributo unificato.
Così deciso in Venezia, nella camera di consiglio del 3 novembre 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Silvia Barison Dott. Luca Boccuni
Provvedimento redatto con la collaborazione della dott. ssa Giovanna Brunetta – Magistrato
Ordinario in Tirocinio
20
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
TERZA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Venezia, riunita in camera di consiglio nelle persone dei
Magistrati
Dott. Luca Boccuni Presidente
Dott.ssa Silvia Barison Consigliere rel./est.
Dott.ssa Silvia Franzoso Consigliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella CAUSA CIVILE in grado di appello iscritta al n. 2241 del Ruolo Generale
dell'anno 2023
TRA
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
NC LL, elettivamente domiciliato presso il suo studio, come da mandato difensivo in atti;
Parte appellante
1 E
in persona del legale rappresentante pro-tempore, Controparte_1
(P.IVA: ), P.IVA_1
con il patrocinio dell'avv. Francesca Poli, elettivamente domiciliati presso il suo studio, come da mandato difensivo in atti;
Parte appellata
Avente ad oggetto: vendita di cose mobili – appello avverso la sentenza n.
1904/2023 del Tribunale di Vicenza
Posta in decisione il 3 novembre 2025 sulle seguenti
CONCLUSIONI di parte appellante, che ha chiesto: “1) Il sig. si riporta integralmente agli atti Pt_1
e quanto già esposto in fatto ed in diritto, e ribadisce le contestazioni ed eccezioni già formulati in punto responsabilità della 2)Contesta integralmente tutto quanto rilevato, Controparte_1
dedotto ed eccepito da Controparte nei propri scritti. 3)Insiste nelle istanze istruttorie indicate nel giudizio di primo grado, specificatamente indicate nelle memorie 183 6° comma nelle note
autorizzate. 4)Si insiste per il rigetto di quelle avversarie. 5)Confida nell'accoglimento delle conclusioni già formulate ad eccezione dell'istanza preliminare di sospensiva della provvisoria
esecutorietà della sentenza oggetto di impugnativa, in quanto il sig. ha già Parte_1
corrisposto l'importo cui è stato condannato.
6)Si oppone a qualsiasi eccezione e/o produzione di Controparte in quanto tardiva”
2 e di parte appellata, che ha chiesto: “Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, disattesa ogni
diversa e contraria istanza ed eccezione: Nel merito respingersi l'appello proposto dal sig.
[...]
per i motivi esposti in atti e, per l'effetto, confermarsi la sentenza impugnata;
In ogni caso Pt_1
con vittoria di spese e competenze di causa. In via istruttoria Nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle avversarie istanze, si insiste sulle istanze istruttorie formulate
nella memoria ex art. 183 comma 6 n.2 c.p.c. datata 10.02.2021, nella memoria ex art. 183 comma 6 n.3 c.p.c. datata 02.03.2021, nelle note di udienza del giorno 11.05.2021 e nel verbale
di udienza del giorno 13.01.2022, in relazione alle prove non ammesse e/o non assunte. Si dichiara - in ogni caso - di non accettare il contraddittorio su eventuali nuove domande che
dovessero essere formulate dalla controparte”; per i seguenti motivi in
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, evocava davanti al Parte_1
TRIBUNALE di VICENZA la società chiedendo che, previo Controparte_1
accertamento della sussistenza dei vizi riscontrati nell'automobile modello Seat
Ibiza immatricolata in data 25.11.2011 telaio VSSZZZ6JZCR082310 tg
EK355ZG, vendutagli da venisse risolto il contratto di Controparte_1
compravendita stipulato tra le parti;
che venisse condannata alla Controparte_1
restituzione della somma di euro 10. 500,00, da lui versata quale corrispettivo e che essa venisse, altresì, condannata al pagamento di una somma pari ad euro 215,00,
3 corrispondente agli importi versati dal sig. per effettuare le due diagnosi Pt_1
sull'automobile, l'una nell'ottobre 2019 e l'altra nel maggio 2020.
Riferiva parte attrice di avere acquistato da in data 9.09.2019, Controparte_1
l'automobile usata modello Seat Ibiza sopra meglio individuata;
che in data
11.10.2019 eseguiva il tagliando dell'automobile - corrispondendo una somma pari ad euro 95,00 - presso Bieffegi Auto Sas di GO RG & C. scoprendo che la vettura presentavca “un eccessivo consumo d'olio di circa 1 Litro ogni 1.500 km” (cfr.
doc. 2 parte attrice); che in data 4.01.2020 comunicava l'esito del tagliando a
[...]
la quale contestava la sussistenza di malfunzionamenti e, in ogni caso, CP_1
chiedeva di effettuare il tagliando presso un'officina autorizzata dalla casa madre
“con pesatura d'olio”; che, in data 4.05.2020, il sig. – previo pagamento di un Pt_1
corrispettivo pari ad euro 120,00 - sottoponeva l'automobile a diagnosi tecnica presso la concessionaria VE s.r.l. di Vicenza, la quale riscontrava “una
compressione fuori tolleranza (eccessivamente bassa) al terzo cilindro, inoltre nello stesso cilindro la candela di accensione risulta fortemente imbrattata di olio” (cfr. doc. 9 parte attrice); che in data 8.05.2020 il sig. denunciava a l'esistenza del vizio e Pt_1 Controparte_1
chiedeva inutilmente la risoluzione del contratto.
A fondamento della propria domanda ex artt. 1490 e 1495 c.c., l'attore asseriva che aveva occultato in mala fede il vizio dell'automobile, immettendo Controparte_1
nella vettura un olio motore non conforme alle prescrizioni del costruttore e di
4 densità doppia (olio 10W-60) rispetto a quello indicato nel libretto d' uso e manutenzione (olio 5W-30). Riteneva, dunque, sussistenti i presupposti di cui all'art. 1490 c.c., dal momento l'automobile era stata acquistata viziata e si era,
successivamente, rivelata inidonea all'uso, stante il pericolo di un suo arresto immediato. In relazione alla tempestività della denuncia, adduceva che il vizio era occulto e che era stato scoperto solamente in data 4.05.2020, quando l'automobile era stata sottoposta a diagnosi tecnica presso VE e che i termini di cui all'art. 1495 c.c. erano stati rispettati, perché aveva provveduto a formulare la denuncia dei vizi alla venditrice in data 8.05.2020 (cfr. doc. 10 attore).
Con comparsa di costituzione e risposta, si costituiva in giudizio Controparte_1
chiedendo il rigetto della domanda attorea. In primo luogo, eccepiva la decadenza dal diritto alla garanzia stante la tardiva denuncia dei vizi;
in secondo luogo, contestava l'esistenza del vizio lamentato e, in terzo luogo, nel caso in cui ne fosse stata riconosciuta la sussistenza, riteneva che la domanda attorea di risoluzione del contratto non potesse essere accolta dal momento che l'automobile era perfettamente funzionante e, pertanto, il vizio non era tale da renderla inidonea all'uso.
In relazione all'eccezione di decadenza, riferiva che il sig. in realtà, aveva Pt_1
riscontrato il vizio già in occasione del tagliando effettuato in data 11.10.2019 (e non in data 04.05.2020 in occasione del secondo tagliando) dal momento che lo
5 stesso ne aveva denunciato l'esistenza alla venditrice in data 4.01.2020, quando aveva richiesto la risoluzione del contratto.
In relazione all'inesistenza del vizio, la convenuta riteneva che non vi fosse alcuna prova che l'olio presente nel motore dell'autovettura al momento della consegna non fosse conforme al tipo previsto per quella categoria di veicoli;
escludeva, poi,
che il vizio asseritamente riscontrato esistesse già al momento della compravendita, dal momento che, nei mesi successivi all'acquisto, il sig. aveva percorso Pt_1
parecchi chilometri con l'automobile. Riteneva, invece, che l'eccessivo consumo di olio fosse riconducibile ad un uso non conforme del veicolo da parte dell'attore oppure da una manutenzione non appropriata dello stesso. In relazione alla inidoneità del vizio a fondare la domanda di risoluzione del contratto, precisava che – anche ritenendo sussistente il vizio lamentato – in ogni caso non vi era alcun pericolo di arresto immediato del veicolo, dal momento che l'automobile era perfettamente funzionate e idonea all'uso.
Disposto in corso di causa accertamento tecnico ex artt. 696 e 699 c.p.c. all'esito del quale era depositata c.t.u. dell'ing. nel procedimento principale erano Per_1
assunti i testi e gli interrogatori formali dell'attore e del legale rappresentante della convenuta.
Con la sentenza n. 1904/2023 il Tribunale di Vicenza rigettava le domande proposte dall'attore nei confronti della convenuta e lo condannava a rifondere alla
6 convenuta le spese processuali e le spese di CTU.
Il Tribunale di Vicenza rigettava l'eccezione di decadenza sollevata dalla convenuta, ritenendo tempestiva la denuncia effettuata dall'attore sulle problematiche del veicolo nel maggio 2020, a seguito della diagnosi eseguita da
VE, dichiarando nondimeno infondata la domanda attorea, per difetto di prova dell'esistenza di vizi tali da rendere inidoneo il bene all'uso cui era destinato o che ne diminuissero in modo apprezzabile il valore.
Il Tribunale, in particolare, considerate le risultanze istruttorie riteneva che l'auto fosse stata consegnata al sig. priva di difetti (anche occulti), poiché la stessa Pt_1
era stata oggetto di tagliando e di prova al momento della vendita e il sig. Pt_1
aveva percorso molti chilometri prima del controllo di maggio 2020. Riteneva, poi,
che la consulenza tecnica espletata in corso di causa non avesse rilevato elementi riconducibili a un qualche malfunzionamento di componenti tecniche del veicolo che potessero giustificare il consumo elevato di olio, individuando, invece, nelle modalità di guida dell'attore una possibile causa di tale eccessivo consumo. Il
Tribunale riteneva, però, di discostarsi dalle conclusioni del consulente d'ufficio sia nella parte in cui suggeriva la revisione del motore o la sua sostituzione sia nella parte in cui riteneva possibile che alcune parti interne del motore (i gommini di tenuta del circuito olio motore) presentassero un principio di usura, ritenendo tali affermazioni vaghe e dubitative. Condivideva, invece, le osservazioni del
7 consulente tecnico di parte convenuta che riteneva che il consumo eccessivo di olio fosse imputabile alla guida dell'attore e che ciò avrebbe comportato un mero aumento nella frequenza dei rabbocchi periodici di olio motore con una spesa,
peraltro, quantificabile in pochi euro.
*
Con atto di citazione in appello notificato in data 7.12.2023, ha Parte_1
impugnato la predetta sentenza, chiedendone la riforma integrale e, inizialmente,
la sospensione dell'esecutività della sentenza, rinunciando all'istanza formulata in sede di prima udienza.
I. Con il primo motivo d'appello, l'appellante lamenta la contraddittorietà della sentenza di primo grado, che da una parte rigetta l'eccezione di decadenza ex art. 1495 c.c. – indirettamente prospettando l'esistenza del vizio;
dall'altra, respinge la domanda di risoluzione ex art. 1490 c.c. per difetto di prova del vizio denunciato.
II. Con il secondo motivo, l'appellante rileva che il Tribunale di Vicenza non avrebbe tenuto conto delle testimonianze rese dai sig.ri RG GO e Tes_1
, i quali, all'udienza del 13 gennaio 2022, avrebbero confermato che
[...]
nell'autovettura era stato immesso un olio diverso rispetto a quello indicato dalla casa costruttrice, e avrebbe, invece, attribuito valore alle testimonianze dei sig.ri e , nonostante fossero testimoni Testimone_2 Testimone_3
inattendibili in quanto dipendenti e parenti di . Persona_2
8 III. Con il terzo motivo, il sig. contesta la sentenza impugnata nella parte Pt_1
in cui il giudice si discosta immotivatamente dalle risultanze della consulenza tecnica, disattendendo le conclusioni della stessa sia nella parte in cui rileva la sussistenza di usura nei gommini di tenuta del circuito olio motore sia nella parte in cui suggerisce la revisione del motore quale rimedio.
IV. Con il quarto motivo, lamenta l'erroneità della sentenza nella parte in cui pone le spese di lite integralmente a carico dell'attore, ritenendolo soccombente anche se nella sentenza viene, comunque, accertata l'esistenza del vizio;
contesta, inoltre, che non sia stata considerata anche la soccombenza del convenuto, stante il rigetto dell'eccezione di decadenza dallo stesso sollevata.
*
Si è costituita in giudizio parte appellata, la quale chiede il rigetto dell'impugnazione e, per l'effetto, la conferma della sentenza n. 1904/2023.
In relazione al primo motivo di appello, l'appellata osserva che il Tribunale di
Vicenza, rigettando l'eccezione di decadenza, si è limitato ad accertare la tempestività della denuncia formulata dal compratore ai sensi dell'art. 1495 c.c. e non si è pronunciato – nemmeno indirettamente, come asserisce l'appellante –
sull'esistenza del vizio o sulla sua gravità tale da rendere l'automobile inidonea all'uso cui era destinata.
In relazione al secondo e terzo motivo, l'appellata ritiene che il Tribunale di
9 Vicenza abbia correttamente interpretato le risultanze istruttorie nel ritenere che non era stata fornita alcuna prova né sull'imputabilità del vizio a carico della
[...]
né sulla gravità dello stesso. CP_1
In relazione al quarto motivo, l'appellata precisa di non essere soccombente, dal momento che, in primo grado, aveva richiesto il rigetto delle domande attoree in quanto infondate, non limitandosi ad eccepire esclusivamente la decadenza e, pertanto, il Tribunale di Vicenza aveva statuito correttamente sulle spese, ritenendo l'attore totalmente soccombente.
*
Scambiate le note scritte autorizzate, in data 3 novembre 2025 la causa veniva rimessa in decisione ai sensi dell'art. 352, comma 2, c.p.c. sulle conclusioni delle parti riportate in epigrafe.
*
Ciò premesso e così ricostruiti i fatti e le posizioni delle parti, può dunque procedersi all'esame dei motivi di impugnazione.
L'appello è infondato e, pertanto, deve essere rigettato con conseguente conferma della sentenza n. 1904/2023 del Tribunale di Vicenza.
In particolare, il primo motivo di appello, con il quale l'appellante lamenta la contraddittorietà della sentenza di primo grado che, inizialmente, rigetta l'eccezione di decadenza ex art. 1495 c.c. e, dunque, accerterebbe indirettamente
10 l'esistenza del vizio, salvo poi, successivamente, non accogliere la domanda di risoluzione ex art. 1490 c.c. ritenendo inesistente il vizio denunciato, è infondato.
Occorre, infatti, considerare che la disciplina civilistica in materia di vizi della cosa compravenduta prevede che il compratore, che intenda avvalersi della garanzia ex art. 1490 c.c., ha l'onere di denunciare l'esistenza dei vizi entro i termini di decadenza di cui all'art. 1495 c.c. La denuncia tempestiva, però, non è da sola sufficiente a fondare la pretesa del compratore, dal momento che, in sé considerata,
essa non costituisce prova della concreta esistenza del vizio lamentato né della sua gravità. Il compratore, infatti, non può limitarsi a denunciare tempestivamente il vizio lamentato al fine di ottenere tutela, essendo, invece, altresì, tenuto a fornire la specifica prova che i vizi denunciati siano effettivamente esistenti e siano tali da rendere la cosa inidonea all'uso a cui è destinata o da ridurre in modo apprezzabile il valore del bene (cfr. ex multis, Cass. civ., n. 16395/2007).
Pertanto, non è ravvisabile alcuna contraddittorietà nella sentenza di primo grado che rigetta sia l'eccezione di decadenza sollevata dal convenuto, accertando così la tempestività della denuncia del vizio lamentato dall'attrice, sia la domanda di risoluzione del contratto di compravendita dell'attore, ritenendo che non sia stata fornita la prova della concreta esistenza del vizio denunciato.
Sono, altresì, infondati il secondo e il terzo motivo d'appello, i quali meritano di essere trattati congiuntamente in quanto relativi alla valutazione effettuata dal
11 Tribunale di Vicenza sull' istruttoria espletata in corso di causa.
In particolare, parte appellante lamenta che il Tribunale di Vicenza abbia rigettato la domanda di risoluzione del contratto ex art. 1490 c.c., ritenendo non provata la sussistenza di vizi tali da rendere l'automobile inidonea all'uso cui era destinata, valutando erroneamente l'accertamento tecnico disposto in corso di causa e le testimonianze assunte.
La Corte ritiene, invece, pienamente condivisibili le valutazioni del Tribunale di
Vicenza, che ha ritenuto che dalle risultanze di causa non fosse emersa l'esistenza di vizi tali da rendere inidoneo il bene all'uso cui esso era destinato o che ne diminuissero in modo apprezzale il valore del bene.
In particolare, come correttamente statuito dal Tribunale di Vicenza, spetta al compratore fornire la prova dell'esistenza del vizio denunciato, della sua gravità tale da rendere il bene inidoneo al suo uso o da diminuire in modo apprezzabile il suo valore, delle conseguenze dannose e del nesso causale fra gli uni e le altre (cfr. ex multis Cass. civ., n. 8775/2024). Tuttavia, nel caso di specie, considerando la documentazione prodotta, l'accertamento tecnico preventivo e le prove orali assunte nel giudizio di primo grado, non risulta che l'attore abbia provato che vi fossero vizi pre-esistenti alla compravendita, né che l'eccessiva perdita di olio, evidenziata da VE srl nel maggio 2020 e accertata in sede di ATP, fosse imputabile alla venditrice e – soprattutto – che tale circostanza fosse di una gravità
12 tale da rendere la vettura inidonea all'uso cui è destinata.
Sebbene la consulenza tecnica svolta in corso di causa abbia evidenziato “un consumo di olio pari a 0,662 litri / 1.000 Km, e tale parametro, confrontato con il dato fornito dalla casa
costruttrice nel valore di 0,5 litri (500 cm³) massimo ogni 1.000 chilometri, risulta essere superiore al consentito di 0,162 litri, pari ad un superamento del 32,4% di quanto indicato nel libretto di
uso e manutenzione in dotazione al veicolo” (cfr. rel. ing. fasc. I grado sub 1) – Per_1
all. 2a) e 2b) appellante) come condivisibilmente statuito dal Tribunale di Vicenza,
manca la prova delle tre circostanze fondamentali per l'accoglimento della domanda attorea: che il consumo eccessivo d'olio costituisca un vizio preesistente alla compravendita, che sia imputabile alla e che renda l'automobile Controparte_1
inidonea all'uso.
In relazione alla preesistenza del vizio, dalle testimonianze rese dai sig.ri
[...]
e risulta che l'automobile fosse stata consegnata Tes_3 Testimone_2
al sig. dopo che sulla stessa veniva eseguito il tagliando di controllo di Pt_1
efficienza e il tagliando non rilevava alcun difetto (cfr. verbale udienza del 13
gennaio 2022, teste : “è vero;
su tutte le auto facciamo il tagliando Testimone_3
prima della consegna”; teste , la quale al capitolo di prova n. 7 Testimone_2
della memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 di parte convenuta “Vero che, prima di consegnare l'autovettura in questione all'acquirente, sig. la Parte_1 Controparte_1
eseguiva il relativo tagliando di controllo dell'efficienza della stessa?”, rispondeva: “sempre”);
13 tale circostanza risulta confermata dal documento 04 (depositato dalla convenuta in primo grado) contenente il certificato dello stato d'uso della vettura e recante la sottoscrizione dell'acquirente, ovvero il sig. Pt_1
Risulta, altresì, incontestato che il sig. avesse eseguito un giro di prova al Pt_1
momento dell'acquisto dell'automobile e che, in tale occasione, non avesse rilevato alcun difetto (cfr. verbale udienza del 13 gennaio 2022: “il giro di prova è stato eseguito prima della compravendita;
non ho lamentato alcun malfunzionamento dopo aver fatto il giro di
prova”).
In relazione all'imputabilità del vizio a l'appellante asseriva che Controparte_1
l'impiego di olio diverso da quello prescritto dalla casa madre avrebbe determinato una maggiore usura del motore (cfr. atto di citazione in appello “L'autovettura, con il
tipo di olio immesso all'atto della vendita, consuma meno olio ma il motore subisce una maggiore usura in particolare alle basse e medie temperature”).
Tuttavia, dagli atti di causa del giudizio di primo grado non risulta provato né che al momento della compravendita fosse stato immesso un olio diverso rispetto a quello prescritto (olio 10W60), né che l'impiego di tale olio comporti una maggiore usura del motore.
Merita, infatti, considerare che, come correttamente evidenziato dal giudice di primo grado, il consulente tecnico d'ufficio evidenziava che il sig. nel corso Pt_1
della prova tecnica, aveva adottato una “condotta di guida corsaiola” (cfr. consulenza
14 tecnica: […] gestione del motore con caratteristica molto estrema […] gran parte della prova
sia stata effettuata al di fuori di una normale condotta di guida e di gestione del motore) e tale modalità di guida, in base a quanto statuito nel libro d'uso dell'autovettura era idonea a determinare un aumento del consumo di olio e di carburante (cfr. libretto d'uso e manutenzione: “Il consumo dell'olio dipende essenzialmente dal carico e dal numero
di giri del motore”).
Condivisibilmente e con una motivazione priva di vizi logici, il Tribunale di
Vicenza aderiva alle osservazioni formulate dal consulente tecnico di parte convenuta, il quale riteneva che il consulente tecnico d'ufficio non avesse dato adeguato peso al fatto che le modalità di guida adottate dal sig. fossero Pt_1
state in grado di incidere sulle percentuali di consumo dell'olio. Infatti, il consulente tecnico d'ufficio, pur avendo individuato nella condotta di guida del sig. Pt_1
una possibile causa di tale consumo, negava valore a tale circostanza evidenziando che il libretto d'uso non conteneva indicazioni “circa la limitazione in ambito alla conduzione dell'auto”.
Ciò tuttavia non oblitera il fatto notorio per cui rapide accelerazioni o decelerazioni improvvise, così come l'uso del cambio facendo “salire il contagiri” del motore oltre una certa soglia – generalmente evidenziata sullo strumento – ictu oculi incidono repentinamente sul numero di giri del motore e dunque, come spiega il consulente tecnico d'ufficio, sul consumo di olio.
15 In relazione alla gravità delle conseguenze dell'eccessivo consumo di olio, risulta documentato che l'autovettura avesse percorso all'incirca 5.700 km nel periodo intercorrente tra settembre 2019 (acquisto e consegna dell'automobile) a maggio
2020 (controllo dell'autovettura presso VE s.r.l.); da tale circostanza, come condivisibilmente affermato dal Tribunale di Vicenza, può pacificamente desumersi che non vi fosse alcuna inidoneità dell'automobile al suo utilizzo.
In diritto, merita ricordare che ai fini della risoluzione del contratto ex art. 1490
c.c., è richiesta sia la prova dell'esistenza del vizio sia la prova della sua gravità; infatti, non è sufficiente che il compratore fornisca la prova dell'esistenza del vizio,
essendo, altresì, necessario che il vizio sia tale da rendere la cosa inidonea all'uso a cui è destinata (cd. inidoneità assoluta) o a diminuirne in modo apprezzabile il valore. In particolare, l'inidoneità assoluta ricorre quando il vizio si concretizza in un'anomalia o imperfezione materiale della res tale da impedirne totalmente l'utilizzazione ordinaria. Infatti, come più volte ribadito in giurisprudenza, l'art. 1490 c.c. va interpretato con riferimento al principio generale sancito dall'art. 1455
c.c. e, pertanto, l'esercizio dell'azione è legittimato soltanto in presenza di vizi di non scarsa importanza (cfr. ex multis, Cass. civ., n. 21949/2013).
Nella fattispecie oggetto del presente giudizio non risulta provata la gravità del vizio, dal momento che l'appellante, contrariamente a quanto asserito, non fornisce la prova che l'eccessivo consumo di olio avrebbe comportato l'arresto improvviso
16 dell'automobile.
Infatti, il sig. , all'udienza del 13 gennaio 2022, dichiarava di non Controparte_2
ricordare di aver consigliato al sig. di sostituire il motore dell'automobile Pt_1
né di avergli riferito che l'auto avrebbe potuto arrestarsi in qualunque momento;
sul punto, il sig. , dichiarando che tale informazione gli era stata Testimone_1
riferita dal suocero, forniva dichiarazioni de relato che, in quanto tali, non possono ritenersi pienamente attendibili e, dunque, fondare il convincimento del giudice in merito alla veridicità di quanto affermato dal teste.
Peraltro, nell'elaborato peritale non vi è alcun riferimento al pericolo di arresto improvviso dell'automobile, né il consulente tecnico d'ufficio indica quali siano le conseguenze dell'eccessivo consumo di olio, limitandosi, invece, a suggerire la possibilità di procedere ad una sostituzione del motore, senza, peraltro, approfondire le ragioni e gli effetti di tale intervento in relazione alla problematica
sub iudice.
Inoltre, dalla documentazione depositata risulta che il sig. dal momento Pt_1
della consegna dell'automobile (settembre 2019) a quello del tagliando effettuato da VE (maggio 2020), abbia percorso circa 5.700 km (cfr. doc. 9 parte attrice;
doc. 5 parte convenuta;
verbale udienza 13.01.2022 teste ); Controparte_2
pertanto, l'automobile era perfettamente idonea all'uso.
Le conseguenze del consumo eccessivo d'olio sono, invece, correttamente
17 individuate dal consulente tecnico di parte convenuta, nell'aumento della frequenza dei rabbocchi periodici di olio motore, da cui deriva un modesto aumento di spesa, pari, all'incirca ad euro 1,62 ogni 1.000 km percorsi (cfr. rel. ing. fasc. I Per_1
grado sub 1).
Il quarto motivo d'appello è infondato e va rigettato.
L'appellante ritiene erroneamente che il Tribunale di Vicenza abbia accertato l'esistenza del vizio, individuando tale accertamento implicitamente nel rigetto dell'eccezione di decadenza sollevata dalla convenuta. Come supra evidenziato, il rigetto dell'eccezione di decadenza sulla tempestività della denuncia ex art. 1495
c.c. non determina alcun accertamento in merito all'esistenza del vizio lamentato.
Né è condivisibile l'assunto dell'appellante nella parte in cui ritiene che la convenuta sia, in parte soccombente, stante il rigetto dell'eccezione di decadenza sollevata in primo grado. Posto che il convenuto, in primo grado, non si è limitato a chiedere il rigetto della domanda eccependo la decadenza dal diritto alla garanzia, ritenendola, altresì, infondata in fatto e in diritto, secondo il principio della soccombenza, la condanna alle spese è pronunciata nei confronti della parte che ha perso la causa nel suo complesso vedendosi rigettare le proprie domande, anche se risulta vittoriosa su alcuni punti (quale, ad esempio, il rigetto delle eccezioni di controparte). Nel caso di specie, sebbene l'eccezione di decadenza non sia stata accolta, a risultare soccombente è, comunque, l'attore stante il rigetto integrale della
18 propria domanda.
Considerato, dunque, che, per le ragioni esposte, tutti i motivi di appello sono infondati, l'appello va rigettato e, di conseguenza, va confermata la sentenza n.
1904 del Tribunale di Vicenza.
Le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio seguono la soccombenza e, pertanto,
sono poste a carico dell'appellante e vengono liquidate come in parte dispositiva secondo i parametri medi di cui al D.M. 55/2014 e succ. mod, tenuto conto della sua media complessità e dell'attività processuale svolta, con esclusione, per il grado di appello, della fase istruttoria, che non si è tenuta.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater DPR 115/2002, sussistono i presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante del doppio del contributo unificato dovuto in rel. art. 13, comma 1 bis DPR 115/2002.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Venezia, terza sezione civile, in totale rigetto dell'appello proposto da contro la sentenza n. 1904/2023 del Tribunale di Parte_1
Vicenza pubblicata il 12 ottobre 2023: rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza n. 1904/2023 del Tribunale
di Vicenza;
condanna l'appellante al pagamento, in favore dell'appellata, delle spese di lite di grado che liquida in € 3.966,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, IVA e
19 CPA come per legge;
dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante del doppio del contributo unificato.
Così deciso in Venezia, nella camera di consiglio del 3 novembre 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Silvia Barison Dott. Luca Boccuni
Provvedimento redatto con la collaborazione della dott. ssa Giovanna Brunetta – Magistrato
Ordinario in Tirocinio
20