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Sentenza 9 gennaio 2025
Sentenza 9 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 09/01/2025, n. 21 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 21 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Cassino
Sezione Lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
R.G.L. n. 1748 / 2023
Il Giudice designato Annalisa Gualtieri, in funzione di Giudice del lavoro nel termine di 30 giorni decorrente dall'udienza sostituita ex art.127 ter c.p.c., ha depositato
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al 1748 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2023, vertente
TRA
con l'avv.to DI FOLCO LOREDANA;
Parte_1
ricorrente
E
Controparte_1
con l'avv.to SALERA SANDRO;
resistente
Oggetto: licenziamento per giusta causa
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 2.08.2023, conveniva in giudizio avanti al Tribunale di Parte_1
Cassino– Sezione Lavoro – la per Controparte_2
sentir accogliere le seguenti conclusioni:
“A. accertare, per le causali di cui al presente atto, la nullità e/o inefficacia e/o annullabilità e/o illegittimità del licenziamento intimato dalla in danno del Controparte_3
ricorrente; B. per l'effetto, condannare la alla immediata reintegrazione, Controparte_3
ai sensi e per gli effetti di cui all'art.18 legge 300/70, del ricorrente nel posto di lavoro, nonché condannare la convenuta società al pagamento, a titolo risarcitorio e/o retributivo, in favore del ricorrente, di una somma pari a tutte le retribuzioni globali di fatto intercorse, maturate e maturande tra la data di efficacia del recesso, o dalla diversa data che sarà ritenuta di giustizia, e la data dell'effettiva reintegrazione, o in subordine pari al numero di mensilità ritenute di legge e di giustizia;
con ordine alla società, in ipotesi di mancata reintegrazione, di provvedere al pagamento della retribuzione;
in ogni caso, con ordine alla società di provvedere alla immediata ed integrale regolarizzazione, dalla data di efficacia del licenziamento in poi, della posizione contributiva del ricorrente presso gli enti previdenziali;
C. subordinatamente, dichiarato risolto il rapporto di lavoro, condannare la Controparte_3 al pagamento della indennità prevista dall'art. 18, comma 6, L. 330/70 nella
[...] misura massima di 24 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto;
in via ancor più gradata condannare la resistente al risarcimento del danno nella misura ritenuta di giustizia”.
Con vittoria delle spese di lite, da distrarsi in favore del procuratore che si dichiarava antistatario.
Si costituiva ritualmente in giudizio Controparte_2 eccependo l'infondatezza in fatto e in diritto delle domande di cui al ricorso e chiedendo il rigetto delle avversarie pretese;
in particolare, la convenuta domandava “il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto ed in diritto”.
Con vittoria delle spese di lite.
Esperito inutilmente il tentativo di conciliazione, assunte le prove e ritenuta la causa matura per la decisione, previa discussione orale, la causa veniva poi rinviata per decisione all'udienza del
25.09.2024 tenutasi ex art. 127 ter c.p.c.
1. Risulta pacifico in giudizio, e comunque documentale, che è stato assunto dalla Parte_1
convenuta in data 1.08.2009, con ultimo inquadramento nel primo livello retributivo della CP_3
terza area professionale, categoria impiegati, della classificazione di cui al CCNL applicato dalla ai propri dipendenti, da ultimo addetto alla filiale di Sora, ove operava quale addetto a CP_3
compiti di istruttorie di pratiche per fidi o mutui, apertura conti correnti, anticipo e sconto fatture, assistenza ai clienti.
1.1. Con lettera del 27.12.2022, contestualmente alla sospensione cautelare dal servizio, la convenuta ha contestato all'odierno ricorrente quanto segue:
“Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 I. 300/1970 e del CCNL applicato si contesta quanto segue: il 24.11.2022 la veniva a conoscenza di una segnalazione da parte della Sig.ra CP_3 Pt_2
in cui la stessa riferiva quanto sarebbe accaduto in relazione ad una operazione di mutuo
[...]
stipulata nel mese di settembre 2022 per l'acquisto e ristrutturazione della prima casa (in contestazione con il coniuge).
Affermava la cliente che, recatasi presso la Filiale di Sora, conferiva unicamente con la S.V. per la concessione del finanziamento.
Riguardo a tale operazione la Sig.ra nel fare rimostranze per il ritardo dell'erogazione da Pt_2
parte della Filiale di Sora del secondo SAL e per le spese eccessive applicate, riferiva direttamente al Capo dell'Area territoriale di Sora, sig. , di aver dato dei soldi ad un impiegato Controparte_4
della Banca per favorire l'approvazione del mutuo stesso;
di tanto il informava il Vice CP_4
Direttore Generale, riportando al medesimo quanto nell'occasione appreso dalla cliente.
Ancorché di tale dipendente in un primo momento la Sig.ra non forniva le generalità, il Pt_2
05.12.2022 rendeva manifesta l'identità dell'impiegato; infatti, tale giorno, in un successivo incontro con il Sig. per ragioni relative alla gestione della pratica di mutuo, la cliente CP_4
affermava di aver consegnato una busta con 200 euro ad cioè la S.V. e che lo Parte_1
stesso aveva fatto presente che detti soldi non erano destinati a lui ma a chi deliberava il mutuo.
Ritenuti necessari accertamenti sull'accaduto, anche per la gravità del fatto e per la esposizione della Banca a responsabilità e danni alla reputazione, la Sig.ra veniva convocata presso la Pt_2
Direzione Generale della Banca il giorno 09.12.2022 ed in tale occasione, accettato l'invito ed ascoltata alla presenza del padre e di responsabili della Banca, confermava che: Persona_1
essendo interessata all'acquisto di una prima casa a Sora, si rivolgeva alla Agenzia AB presente su tale Piazza;
l'addetto le avrebbe prospettato la possibilità di richiedere un mutuo alla finanziato fino al 100%, per cui la Sig.ra ritenendo di Controparte_3 Pt_2
accogliere la proposta, si recava presso la Filiale di Sora di questa Banca per richiedere il mutuo, avendo per tutta la fase istruttoria come referente la S.V., con cui aveva unicamente contatti;
dopo la consegna della documentazione necessaria all'istruttoria della pratica la dipendente della
AB avrebbe riferito alla Sig.ra che per l'erogazione del SAL era necessario presentare Pt_2
altri documenti e che c'era una spesa ulteriore da dover corrispondere, precisamente una somma di
200 euro in contanti, senza rilascio di alcuna ricevuta, destinata a "chi firma la pratica"; la cliente, accompagnata dal Padre si recava quindi presso la Filiale di Sora di questa Banca Persona_1
e consegnava alla S.V., unitamente ai documenti mancanti, 200 euro in contanti, come da indicazioni ricevute dall'ausiliario della AB;
la S.V., ricevuti nelle proprie mani i documenti ed il denaro, precisava che detta somma non era destinata a lui bensì "al deliberatore" (che nell'organizzazione della Banca, per pratiche di affidamento quali quella in esame, è il Direttore generale).
In considerazione di quanto sopra si contesta a Suo carico quanto risultante dalle informazioni rese dalla Sig.ra e cioè che: la Sig.ra su indicazione della Agenzia AB, si rivolgeva Pt_2 Pt_2
alla Filiale di Sora della Banca per richiedere un mutuo per l'acquisto prima casa finanziato fino al
Cont 100%; per tutta la fase istruttoria presso la Filiale della aveva come unico referente la S.V.; dopo la consegna della documentazione necessaria all'erogazione del SAL la dipendente della
AB avrebbe riferito alla Sig.ra che per la stipula definitiva del mutuo era necessario Pt_2
presentare altri documenti e c'era una spesa ulteriore da dover corrispondere, precisamente una somma di 200 euro in contanti, senza rilascio di alcuna ricevuta, destinata a "chi firma la pratica": la cliente, accompagnata dal Padre si recava quindi presso la Filiale di Sora di Persona_1
questa Banca e consegnava alla S.V., unitamente ai documenti mancanti, 200 euro in contanti, come da indicazioni date dall'ausiliario della AB;
la S.V., ricevuti nella proprie mani i documenti ed il denaro, precisava che avrebbe consegnato il tutto, compreso la somma ricevuta, al
"deliberatore", e che detta somma non era destinata a lui bensì appunto "al deliberatore" (che nell'organizzazione della Banca, per pratiche di affidamento quali quella in esame, è il Direttore generale).
Poiché la condotta in contestazione, qualora confermata in esito alla istruttoria, costituisce grave violazione dei doveri di servizio tale da incidere sul vincolo fiduciario e da costituire giusta causa di licenziamento, si invita la S.V. a rendere giustificazioni nel termine di gg. 7 dal ricevimento della presente, potendo chiedere, nel medesimo termine, di essere ascoltata a Sua difesa con l'assistenza della associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato.
Nelle more del procedimento disciplinare, in ragione della natura dell'addebito, della sua gravità e della particolarità del caso (ivi compreso il pregiudizio a carico della , si dispone in via CP_3 immediata la sospensione cautelare dal servizio. Distinti saluti.”
1.2 Il ricorrente si è giustificato con missiva del 30.12.2022, rilevando come:
“In nome e per conto del Sig. , per conferma e ratifica sottoscrive la presente, Parte_1
riscontriamo la Vostra lettera del 27/12/2022 per contestarne il contenuto. Stante la genericità dell'addebito circa la collocazione temporale del fatto contestato, il lavoratore può difendersi unicamente affermando di non aver mai posto in essere il comportamento addebitato, riservandosi ogni azione per le infondate e calunniose accuse.
Vi invitiamo, pertanto, ad astenerVi dall'adottare qualsiasi provvedimento disciplinare ed a revocare la sospensione cautelare del nostro assistito, riammettendolo immediatamente in servizio;
a tal fine il Sig. si pone a Vostra disposizione per rendere la prestazione di lavoro e Vi Pt_1 invita a riceverla”
1.3 Ritenendo di non poter accogliere le giustificazioni del dipendente, il successivo 2.01.2023, la gli ha intimato il licenziamento per giusta causa così motivandolo: Controparte_3
“Si fa riferimento alla lettera datata 27/12/2022, da Lei ricevuta il 29/12/2022, riguardante quanto in oggetto, che di seguito integralmente si riporta e trascrive: […]. Al riguardo, tenuto conto dell'esito dell'istruttoria e valutate del tutto inconferenti, generiche e prive di alcun riscontro le giustificazioni rese con lettera del 30/12/2022 – inviata tramite pec dallo in Parte_3 nome e per conto della S.v. che l'ha sottoscritta per conferma e ratifica – dalla scrivente ricevuta nella medesima data, poiché l'addebito contestato costituisce condotta di gravità tale da incidere irrimediabilmente sul rapporto fiduciario e da non consentire nemmeno provvisoriamente la prosecuzione del rapporto di lavoro, si dispone a Suo carico la sanzione del licenziamento per giusta causa con effetto dal 29/12/2022, data di sospensione cautelare disposta con la sopra richiamata lettera del 27/12/2022 di contestazione della infrazione disciplinare.
Con l'occasione si contesta la genericità della contestazione come allegata in sede di giustificazioni, in quanto contestualizzazione loco-temporale del fatto in addebito è specifica e circostanziata in modo tale da consentire, con la precisa indicazione del fatto oggetto di incolpazione, il contraddittorio e l'esercizio del diritto di difesa nei modi e termini di cui all'art. 7 l.
300/1970 e CCNL applicato al rapporto […]”.
2. Nel presente giudizio, il lavoratore impugna il licenziamento per plurimi e distinti motivi:
- eccepisce l'impossibilità del fatto addebitato nella sua materialità posto che la condotta contestata viene collocata prima della stipula del mutuo per ristrutturazione (avvenuta in data 15.09.2022), vale a dire nella fase di istruttoria, non potendo quindi essere accaduta “dopo la consegna della Part documentazione necessaria alla erogazione del (come si legge nella missiva datoriale), poiché tale momento non può che essere successivo alla stipula del mutuo;
- rileva che gli incontri con la sono stati solamente due: uno nel mese di giugno del 2022, Pt_2
per acquisire le firme della stessa e del garante (padre) che la aveva richiesto;
il Pt_2 CP_3
secondo, tra la fine del mese di ottobre e gli inizi del mese di novembre 2022, allorquando, incontrando la nei locali della Banca in forte stato di agitazione, egli la fece accomodare Pt_2 nell'ufficio in cui stava lavorando, per poi recarsi ad avvisare il Capo Area e, insieme a CP_4 quest'ultimo, dirigersi presso l'ufficio ove la era stata fatta accomodare e ove il ebbe Pt_2 CP_4
un colloquio con la stessa, alla presenza del ricorrente;
che, dopo il mese di giugno 2022, non aveva avuto più contatti con referenti della AB;
- eccepisce la genericità della contestazione disciplinare per omessa e contraddittoria indicazione delle circostanze spazio-temporali in cui i fatti contestati su assumono verificati, con conseguente lesione del proprio diritto di difesa.
Conclude, dunque, come sopra precisato.
3. Il ricorso non può ritenersi fondato e, pertanto, deve essere respinto.
4. Occorre in primo luogo esaminare l'eccezione di genericità dell'addebito disciplinare.
Affinché l'atto possa realizzare il suo scopo (che è quello di informare il lavoratore dei fatti che gli sono rimproverati dalla parte datrice di lavoro, affinché possa adeguatamente difendersi dalle accuse), è necessario, secondo quanto comunemente e reiteratamente affermato dalla giurisprudenza di legittimità rispetto all'esercizio del potere disciplinare del datore di lavoro, che il fatto storico addebitato al dipendente sia descritto compiutamente, in maniera tale da consentire all'incolpato di individuare senza possibilità di dubbi la condotta che gli viene imputata.
Non è invece necessario indicare le norme di legge o le clausole contrattuali violate dal lavoratore, né che sia specificata la sanzione eventualmente applicabile (cfr. Cass., 2 agosto 2019, n. 20845).
L'apprezzamento del requisito della specificità va condotto secondo i canoni ermeneutici applicabili agli atti unilaterali ed è riservato al giudice di merito.
Si è precisato, peraltro, che l'accertamento relativo al requisito della specificità, come detto riservato al giudice di merito, va condotto considerando che in sede disciplinare la contestazione non obbedisce ai rigidi canoni che presiedono alla formulazione dell'accusa nel processo penale né si ispira ad uno schema precostituito, ma si modella in relazione ai principi di correttezza che informano il rapporto esistente fra le parti, sicché ciò che rileva è l'idoneità dell'atto a soddisfare l'interesse dell'incolpato ad esercitare pienamente il diritto di difesa (cfr. fra le tante Cass. nn.
6099/2017, 4622/2017, 3737/2017, 619/2017, 6898/2016, 10662/2014, 27842/2009): applicando in via analogica quanto statuito in tema di licenziamento disciplinare, deve infatti rilevarsi come la contestazione dell'addebito disciplinare rivesta lo scopo di consentire al lavoratore di difendersi dagli addebiti a lui mossi;
al riguardo va ricordato il condivisibile principio giurisprudenziale secondo cui nell'esercizio del potere disciplinare la contestazione dell'addebito deve avere per oggetto fatti specifici, attesa la funzione di garanzia a tutela del diritto di difesa del lavoratore cui è preordinata l'immutabilità degli stessi fatti, anche ai fini del pieno svolgimento del contraddittorio.
Inoltre, come detto, l'esigenza della specificità della contestazione non obbedisce ai rigidi canoni che presiedono alla formulazione dell'accusa nel processo penale, né si ispira ad uno schema precostituito e ad una regola assoluta e astratta, ma si modella in relazione ai principi di correttezza che informano un rapporto interpersonale che già esiste tra le parti, ed è funzionalmente e teleologicamente finalizzata alla esclusiva soddisfazione dell'interesse dell'incolpato ad esercitare pienamente il diritto di difesa.
Dal principio, di carattere generale, è stata desunta l'ammissibilità della contestazione per relationem, in ordine alla quale si è osservato che risultano rispettati i principi di correttezza e garanzia del contraddittorio qualora gli atti richiamati siano già a conoscenza dell'interessato, che, quindi, viene posto immediatamente nella condizione di svolgere un'adeguata difesa (Cass. nn.
5115/2010, 10662/2014, 29240/2017); a detta ipotesi non è assimilabile la fattispecie che si verifica allorquando la contestazione non contenga gli elementi necessari per individuare i fatti materiali addebitati e l'integrazione, necessaria per soddisfare il requisito della specificità, debba essere operata con atti in possesso del solo datore di lavoro, non portati previamente a conoscenza del dipendente interessato.
Il giudizio sulla sussistenza o meno del requisito della specificità va espresso in relazione a quanto il lavoratore è in grado di apprendere dalla lettura della contestazione e, quindi, il rinvio a fonti esterne
è consentito solo a condizione che le stesse siano già note all'incolpato, di modo che questi nel momento in cui riceve l'atto, sia in grado di comprendere i fatti in relazione ai quali l'iniziativa disciplinare è stata intrapresa.
Pertanto, posto che la genericità della contestazione disciplinare rileva unicamente laddove essa si traduca in un vulnus al diritto di difesa dell'incolpato e rilevato che, nel caso che ci occupa, la contestazione in parola ha consentito al lavoratore di comprendere appieno l'infrazione contestata, e di esplicare, come accaduto, un'idonea strategia difensiva, alcun concreto vulnus alla piena esplicazione della propria difesa può ritenersi concretizzato.
5. Al ricorrente viene contestato di avere richiesto, per il tramite di una dipendente della AB, la dazione di una somma pari ad euro 200,00 al fine di far ottenere ai sig.ri e la “stipula Pt_2 Pt_5 definitiva del mutuo” con la ulteriore precisazione che tale somma era destinata al “deliberatore”, vale a dire a colui che avrebbe firmato la pratica di mutuo stessa. Tale episodio, preceduto dalla relativa richiesta, sarebbe occorso “dopo la consegna della documentazione necessaria alla erogazione del SAL” (così nella contestazione).
Appare indispensabile, al fine di procedere ad una ordinata ricostruzione dei fatti, ripercorrere le singole fasi in cui si articola la procedura per la erogazione di un muto per ristrutturazione, quale quello erogato ai coniugi (cfr. doc. in atti). CP_6
A tale fine può farsi integralmente riferimento alla procedura indicata dal ricorrente in ricorso che la
Banca convenuta non ha in alcun modo contestato e che, peraltro, trova diretto riscontro della documentazione relativa al muto erogato ai richiedenti e depositata dalla convenuta medesima su indicazione del Giudice, ex art. 421 c.p.c. Si legge in ricorso:
“Il mutuo con finalità di acquisto e finanziamento è destinato ai consumatori che intendono finanziare l'acquisto e la ristrutturazione di un immobile ad uso residenziale.
La caratteristica principale di tale tipologia di mutuo è che l'erogazione dell'importo, fino al raggiungimento del totale richiesto, avviene in più riprese, sulla base dell'acquisto, prima, e dello stato di avanzamento dei lavori, c.d. SAL, poi.
Al fine di ottenere le erogazioni successive il cliente è tenuto a documentare la realizzazione e
l'avanzamento delle opere, in ordine ai quali e la banca può eventualmente eseguire dei controlli anche attraverso i suoi periti (si cfr. doc. 10, relativo a in quanto è stato impossibile CP_7
reperire analoga informativa sul sito della resistente).
Dunque, la sequenza delle operazioni da compiersi è la seguente:
- richiesta di mutuo;
- istruttoria della pratica;
- delibera di approvazione da parte della banca;
- stipula del contratto presso il notaio;
- erogazione della prima quota del prestito;
- erogazione della somma restante, sempre con atto pubblico, a seguito della presentazione di SAL da parte del cliente”.
Il richiamato iter procedurale, non contestato, risulta di primaria importanza per collocare temporalmente la condotta contestata e, conseguentemente, analizzare la specifica censura mossa in ricorso e relativa alla “impossibilità del fatto addebitato nella sua materialità” posto che – per quanto sostiene parte ricorrente - la condotta contestata viene contraddittoriamente collocata dal datore di lavoro prima della stipula del mutuo per ristrutturazione (avvenuta in data 15.09.2022) e dopo la consegna della documentazione necessaria all'erogazione del SAL (vale a dire dopo la data del 15.09.2022).
Si legge testualmente nella missiva di contestazione disciplinare: “In considerazione di quanto sopra si contesta a Suo carico quanto risultante dalle informazioni rese dalla Sig.ra e cioè Pt_2
che […]…dopo la consegna della documentazione necessaria all'erogazione del SAL la dipendente della AB avrebbe riferito alla Sig.ra che per la stipula definitiva del mutuo Pt_2
era necessario presentare altri documenti e c'era una spesa ulteriore da dover corrispondere, precisamente una somma di 200 euro in contanti, senza rilascio di alcuna ricevuta, destinata a "chi firma la pratica”.
E' ormai ius receptum quello secondo cui “le norme in tema di interpretazione dei contratti di cui agli artt. 1362 e seguenti cod. civ., in ragione del rinvio ad esse operato dall'art. 1324 cod. civ., si applicano anche ai negozi unilaterali, nei limiti della compatibilità con la particolare natura e struttura di tali negozi, sicché, mentre non può aversi riguardo alla comune intenzione delle parti ma solo all'intento proprio del soggetto che ha posto in essere il negozio, resta fermo il criterio dell'interpretazione complessiva dell'atto (cfr. ex multis Cass. 6/5/2015 n. 9127): in tale operazione gioca un ruolo fondamentale, soprattutto nelle dichiarazioni unilaterali, l'elemento letterale, il quale assume funzione fondamentale nella ricerca della reale o effettiva volontà delle parti, e che deve essere verificato alla luce dell'intero contesto contrattuale, coordinando tra loro le singole clausole come previsto dall'art. 1363 c.c., giacché “per senso letterale delle parole va intesa tutta la formulazione letterale della dichiarazione negoziale, in ogni sua parte ed in ogni parola che la compone, e non già una parte soltanto, quale una singola clausola di un contratto composto di più clausole, dovendo il giudice collegare e raffrontare tra loro frasi e parole al fine di chiarirne il significato” (vedi Cass. 8/6/2018 n. 14882).
Analizzando il complessivo tenore della contestazione disciplinare si evince che:
- la premette di aver ricevuto dalla dichiarazioni in merito “a quanto sarebbe CP_3 Pt_2
accaduto in relazione ad una operazione di mutuo stipulata nel mese di settembre 2022”;
- prosegue poi riportando come la abbia riferito “di aver dato dei soldi ad un Pt_2
impiegato della Banca per favorire l'approvazione del mutuo stesso”;
- riferisce altresì che la “affermava di aver consegnato una busta con 200 euro ad Pt_2
cioè la S.V. e che lo stesso aveva fatto presente che detti soldi non erano Parte_1
destinati a lui ma a chi deliberava il mutuo”
- infine, rileva come il avesse riferito alla che “detta somma non era destinata Pt_1 Pt_2
a lui bensì "al deliberatore" (che nell'organizzazione della Banca, per pratiche di affidamento quali quella in esame, è il Direttore generale)”.
Emerge poi che la peculiare tipologia di mutuo – come dedotto e non contestato - è caratterizzata dalla stipula del contratto presso il notaio, alla erogazione della prima quota del prestito ed alla successiva erogazione della somma restante, sempre con atto pubblico, a seguito della presentazione di SAL da parte del cliente.
Emerge altresì per tabulas dall'art. 2 del contratto di mutuo in atti (doc. 1 res.), che le parti avevano espressamente convenuto che la somma concessa dalla a titolo di muto per ristrutturazione CP_3
(apri ad euro 30.000,00) sarebbe stata erogata secondo lo stato di avanzavano dei lavori, previo accertamento da parte di un perito di gradimento della sia del medesimo stato di avanzavano CP_3
dei lavori che della conformità di dette opere al progetto approvato: a tale fine le parti convenivano che, alla data della stipula (15.09.2022) la avrebbe erogato “quale prima erogazione parziale CP_3 di mutuo” la somma di euro 115.000,00 – di cui euro 100.000, allo scopo di acquisto di prima abitazione, quanto ad euro 15.000,00 per la ristrutturazione”. Con successivo “atto di erogazione a saldo di mutuo ipotecario”, stipulato in data 5.12.2022, la parte finanziata dichiarava “di ricevere dalla Banca la somma di euro 15.000,00 a saldo del muto citato in premessa, mediante l'accredito sul conto corrente in essere posto presso la Banca mutuante…”.
Dall'esame complessivo dei summenzionati elementi e dalla complessiva interpretazione della missiva di contestazione, emerge quindi che la condotta contestata si colloca, prima della stupida dell'atto di mutuo (unica essendo la stipula del contratto, posto che le successive fasi sono qualificate come “erogazioni”) e dopo la “consegna della documentazione necessaria alla Part erogazione del che, dall'esame complessivo della contestazione disciplinare e della tipologia di mutuo contratto, non può che essere quella relativa alla prima delle due erogazioni, effettuata contestualmente alla stipula.
Coerentemente alla operata ricostruzione documentale quindi, la colloca l'episodio contestato CP_3
“dopo la consegna della documentazione necessaria all'erogazione del SAL” (da intendersi necessariamente quale primo SAL), vale a dire prima della data della stipula del contratto di mutuo, avvenuta in data 15.09.2022.
Anche laddove si volesse ritenere che la prima tranche del finanziamento concesso per la ristrutturazione (vale a dire 15.000,00 su 30.000,00 richiesti) sia stata concessa dalla prima CP_3 dell'inizio dei lavori di ristrutturazione – quindi prima della verifica di un qualsiasi S.A.L. –
l'isolata espressione utilizzata nella contestazione che colloca la condotta contestata “dopo la Part consegna della documentazione necessaria alla erogazione del non è da sola idonea a stravolgere il complessivo significato della contestazione medesima che, valorizzandone il contenuto complessivo e le ricorrenti espressioni utilizzate, colloca temporalmente la condotta de quo nella fase precedente all'approvazione della richiesta di mutuo.
La censura in merito alla impossibilità di collocare correttamente l'episodio contestato è quindi da disattendersi.
7. Passando all'esame della condotta contestata occorre in primo luogo rilevare che dalla documentazione relativa alla pratica di mutuo aperta dalla sig.ra e del compagno, Parte_6
sig. , si evince che: CP_8
- in data 03/06/2022 i Sig.ri e inoltravano formale domanda di concessione di Pt_2 Pt_5
un “fido specifico di € 130.000,00 da utilizzare mediante mutuo ipotecario a consumatori…”
(doc. 17);
- il si è occupato della istruttoria della pratica di mutuo dei coniugi Pt_1 Persona_2 - in data 29.06.2022 il ricorrente, come si evince dalla sceda di valutazione della domanda di mutuo (doc. 16 res.) fornisce una prima valutazione positiva (“esito: verde”) in merito alla completezza della scheda cliente dell'affidato e al rischio interno del medesimo;
- lo stesso ricorrente, in data 11.08.2022, rilascia ulteriore parere positivo (esito: verde) in relazione alla valutazione dell'affidato, cui fa seguito, in data 17.08.2022 il parere positivo del Capo Area Istruttoria, ; Controparte_4
- in data 16.09.2022, innanzi al IO , viene stipulato il contratto di mutuo Controparte_9
(doc. 1 res.), nel quale è prevista la contestuale erogazione della somma pari ad euro
115.000,00, mentre la residua somma pari ad euro 15.000,00 viene pattuita da corrispondersi secondo lo stato di avanzamento dei lavori;
- in data 05.12.2022 viene stipulato l'atto di erogazione del saldo di euro 15.000,00 (doc. 15), accreditato in pari data alla Sig.ra (doc. 14). Pt_2
Gli esiti dell'attività istruttoria si basano essenzialmente sulle testimonianze della Pt_2
destinataria – secondo la prospettazione della Banca convenuta - della richiesta economica proveniente dal e della , tramite della suddetta richiesta. Pt_1 Tes_1
Il ricorrente sostiene che le numerose ed inconciliabili divergenze emerse dal confronto delle due deposizioni, deponendo per la loro inattendibilità, non possono condurre a ritenere assolto l'onere probatorio, gravate sul datore di lavoro, relativo alla sussistenza della condotta contestata.
7.1 La teste ha precisato che, durante tutta la fase istruttoria relativa alla richiesta di Parte_2
concessione del mutuo, ha avuto contatti unicamente con il ricorrente, salvo che per il primo incontro avuto con il Direttore della Filiale (dott. ): “Dal secondo incontro io ho visto solo il Pt_7 ricorrente: il direttore l'ho visto solo all'atto di acquisto della casa: mi pare che ci siamo incontrati tre/quattro volte nella stanza del ricorrente. La maggior parte delle volte c'era o mio padre o mio suocero: il mio compagno non è quasi mai venuto, solo quando era strettamente necessario. In questi incontri io consegnavo la documentazione che serviva: mi pare si siano verificati tra giugno ed agosto e forse anche i primi di settembre”.
In relazione agli incontri con il ricorrente ha poi specificato: “AdR: preciso che gli incontri con il durante l'istruzione del mutuo sono stati pochi, volti alla consegna di documentazione: nei Pt_1 primi due incontri c'era mio suocero, nell'ultimo c'era mio padre perché mi voleva accompagnare per la consegna delle buste e negli altri potrei essere andata da sola ma non ricordo”.
La teste ha quindi identificato all'incirca tre incontri avuti con il ricorrente – tutti collocati prima della deliberazione del mutuo - e tale ricostruzione è compatibile con quanto riferito dalla
[...]
, agente immobiliare della AB. CP_10 Quest'ultima testimone era, all'epoca dei fatti, operante presso l'agenzia immobiliare “AB” di
Sora di Luca di Liegghio: dopo aver premesso di essere stata contattata dal funzionario della CP_11
per invitarla – dietro provvigione – per promuovere alcuni nuovi Controparte_3
prodotti di mutuo, ha dichiarato di aver proposto un mutuo ai signori e dopo averli Pt_2 Pt_5 seguiti in fase di scelta dell'immobile da acquistare.
Ha poi dichiarato: “Che io sappia la ed il si sono visti una volta per il censimento ed Pt_2 Pt_1 una seconda volta per la consegna dei soldi che non so dire quando sia avvenuta”.
Dagli atti e da quanto riferito dal teste – Capo Area della - CP_4 Controparte_3
emerge però che gli incontri tra la ed il siano stato almeno tre, posto che, come dal Pt_2 Pt_1 testimone dichiarato ““Il ricorrente doveva inserire la domanda di mutuo (censimento); poi doveva raccogliere dei documenti (credo che l'agenzia gli abbia già portato tutto perché così faceva di prassi), poi ha proceduto all'inserimento del profilo di rischio (banca dati CRIF). Io mi occupavo di chiedere la perizia e poi insieme al ricorrente abbiamo fatto una valutazione di rischio più specifica. Per noi il mutuo era particolare (ristrutturazione + acquisto); poi i cointestatari avevano contratti di lavoro di natura privata;
la durata del mutuo era lunga e quindi decidemmo di chiedere una fideiussione”.
Il teste ha poi aggiunto: “La fideiussione l'ha poi chiesta su mia decisione”. Pt_1
Il ha quindi dovuto necessariamente incontrare la con il di lei suocero Pt_1 Pt_2 Parte_8
(che infatti risulta dagli atti quale fideiussore, come peraltro dichiarato dallo stesso in sede di CP_4
S.I.T.) proprio al fine di acquisire la richiesta garanzia personale che la – nelle persone del CP_3
e del – aveva ritenuto necessaria: tale incontro non può che essersi svolto dopo aver Pt_1 CP_4
incontrato una prima volta i richiedenti, averli censiti ed avere acquisito il profilo di rischio.
Appare quindi plausibile che la , non essendosi direttamente occupata della successiva Tes_1
fase di valutazione del rischio bancario tipico delle operazioni di finanziamento, non sia mai stata messa a conoscenza di tale ulteriore incontro (seppure fosse a conoscenza della necessità di un garante, per averlo lei stessa riferito alla , di cui infatti non ha riferito né in aula né in Pt_2
occasione delle S.I.T. rese in seno al procedimento penale instauratori su querela del per Pt_1
calunnia nei confronti della Pt_2
Peralto la richiesta di garanzie personali trova indiretta conferma che in relazione alla motivazione che il avrebbe posto a fondamento della richiesta dei 200,00, motivazione che emerge anche Pt_1
da quanto sopra riferito dal . CP_4
La , infatti, dichiara: “Il mi disse che il mutuo era debole dal punto di vista Tes_1 Pt_1 reddituale (era un mutuo pari al 100% del valore dell'immobile + 30.000 per la ristrutturazione) perché il marito della aveva un contratto a tempo indeterminato da poco;
non fece accenno Pt_2 all'inadeguatezza del valore dell'immobile dato a garanzia”. La motivazione addotta dal e riferita dalla teste trova peraltro diretto riscontro Pt_1 Tes_1
documentale in atti: dalla pratica di mutuo dei richiedenti prodotta ex art. 421 c.p.c. CP_6 emerge che il compagno della sig. anch'egli contraente del mutuo, era stato Pt_2 CP_8
invero da poco assunto con un contratto a tempo indeterminato, ovvero dal 04/04/2022.
La divergenza tra le due testimonianze è quindi solo apparente, non potendosi escludere che la abbia concordato direttamente con il ulteriori incontri senza che la ne Pt_2 Pt_1 Tes_1
venisse poi a conoscenza.
7.2 La ha poi dichiarato che la deliberazione del mutuo avvenne alla fine del mese di agosto, Pt_2 circostanza questa confermata anche dalla teste (“Dopo Ferragosto, esattamente a fine Tes_1
agosto, il mi ha chiamato dicendomi che il mutuo era stato deliberato”). Pt_1
Sul punto deve in primo luogo rilevarsi che è presumibile ritenere che la abbia saputo della Pt_2 avvenuta deliberazione del mutuo dalla sia perché è la stessa a riferire “io spesso Tes_1 Pt_2 chiamavo l'agenzia per chiedere novità sul mutuo” sia perché la ha dichiarato di avere Tes_1
fatto da tramite con il e di averlo sentito più volte telefonicamente proprio in merito Pt_1 all'andamento della pratica.
Dal prospetto delle assenze per ferie del ricorrente si rileva che il medesimo ha chiesto ed ottenuto di fruire di un periodo di congedo ordinario, dal 22 agosto al 2 settembre 2022, rientrando in filiale lunedì 5 settembre 2022.
Le convergenti testimonianze sul punto però non sembrano efficacemente essere smentite dalla circostanza che, nello specifico periodo indicato, il ricorrente non fosse al lavoro: in primo luogo perché il è tornato in ufficio qualche giorno dopo, vale a dire lunedì 5 settembre 2022, di Pt_1
talché una eventuale sfasatura temporale di qualche giorno sarebbe priva di decisivo rilievo;
in secondo luogo perché – come si evince dallo screenshot prodotto in allegato alle note conclusive depositate dal ricorrente – la e il erano soliti comunicare anche tramite canali Tes_1 Pt_1
diversi (nella specie whatsapp) il che rende altresì plausibile che il abbia utilizzato questo Pt_1
stesso mezzo per comunicare l'avvenuta deliberazione della richiesta di mutuo anche mentre non era in ufficio.
L'arco temporale di riferimento che le testimoni hanno concordemente riferito è altresì congruo rispetto a quanto emerge dalla documentazione in atti: invero, anche se la convenuta, nel CP_3
produrre il fascicolo del mutuo, non ha prodotto la deliberazione del medesimo ad opera del
Direttore della Sede di Cassino ma ha unicamente documentato l'iter di lavorazione della pratica interno alla filiale, emerge per tabulas che: in data 11.08.2022 il ricorrente emette un giudizio positivo sul rischio interno dell'affidato; in data 17 agosto 2022 il Capo Area rilascia parere CP_4
positivo e in data 15.09.2022 il contratto di mutuo viene stipulato.
7.3 In merito alle modalità con cui il ricorrente ha preso in carica la gestione dell'istruttoria del mutuo deve in primo lugo rilevarsi che lo stesso in ricorso ha dedotto che “nel mese di giugno del
2022 il Sig. convocava il Sig. e gli chiedeva di procedere all'istruzione della CP_4 Pt_1
pratica a tal fine gli forniva le istruzioni ed i documenti necessari, a suo dire CP_6 consegnati dall'Agenzia AB”.
Il non aveva previamente incontrato i richiedenti per quanto da egli riferito (“Io ho visto una CP_4 volta la da sola ad agosto e poi l'ho vista a settembre per il rogito”), essendo quindi Pt_2
plausibile che la documentazione in suo possesso gli fosse stata consegnata direttamente dal CP_11 per quanto riferito sia dalla (“Ricordo che la andrà – andò: n.d.r. - a giugno in Tes_1 Pt_2
banca per fare la richiesta di mutuo dopo che io gli avevo preso un appuntamento con il il Pt_1
riferimento me lo ha dato il Sig. perché io sono prima andata in banca per far fare al CP_11 CP_11
una verifica preliminare sulla concedibilità del mutuo: mi pare sia successo tra marzo ed aprile del
2021. Dopo circa un mesetto, il mi chiamò telefonicamente che il mutuo poteva essere CP_11 concesso e mi disse che il dipendente di riferimento era ) che dal (“il Parte_1 CP_4 CP_11
ha un grado più elevato e può fare una prevalutazione del mutuo potendola anche assegnare ad un altro istruttore perché non era strutturato presso l'ufficio ma si muove, è un broker”).
La stessa conferma quanto riferito dalla sia in merito al fatto che il le sia Pt_2 Tes_1 Pt_1
stato indicato come referente, sia in merito al fatto che egli era già in possesso di tutta la documentazione, per averla ricevuta proprio dalla (“La sig.ra mi disse che aveva Tes_1 Pt_9
girato dei documenti al sig. gli aveva girato i miei doc. di identità; le mie buste paga ed i Pt_1
doc della casa. Il passo successivo sarebbe stato quello di recarci in per aprire un conto CP_3
corrente con la presenza di una garante. La sig.ra mi ha espressamente detto di rivolgermi Pt_9 al sig. ”). Pt_1
La testimone, quindi, ha dichiarato di essersi recata in Banca a nome della e di essere Tes_1
stata indirizzata dallo dipendente addetto allo sportello al dott. , circostanza questa Pt_7 pienamente comprensibile se solo si pone attenzione al ruolo da questi ricoperto (“La prima volta che siamo entrati in Banca abbiamo parlato con il sig. : io sono entrata in Banca, mi sono Pt_7
avvicinato allo sportello ed ho chiesto che venivo a nome della sig.ra . Mi hanno inviato dal Pt_9
che mi ha indicato come funzionava il mutuo: il colloquio è durato circa mezz'ora. Ero con Pt_7 il mio compagno che s chiama ”). CP_8
Nessuna divergenza o insanabile contraddizione si rinviene quindi nell'analisi del complesso compendio istruttorio raccolto in merito a questo specifico episodio.
7.4 In merito alla richiesta del della elargizione di una somma di denaro, la teste Pt_1 Tes_1 ha dichiarato: “[…]poi il mi fece andare in filiale. Pt_1
Mi chiamò in agenzia e mi disse che dovevo passare in filiale perché mi doveva parlare: non ricordo se mi chiese di passare in agenzia in una di queste telefonate o se ne facemmo una terza.
Mi disse di passare di mattina ed io andai perché pensavo che ci fosse un problema con il mutuo. Io andai da sola.
Appena arrivata il ricorrente mi ha visto si è alzato ed è venuto verso di lei (me: n.d.r.).
Siamo andati fuori perché il ricorrente mi ha condotto all'esterno.
Eravamo solo noi due.
Mi ha detto che siccome la pratica della era debole a livello reddituale, lui avrebbe avuto Pt_2
bisogno di una somma per fare un regalino al deliberante.
Io gli chiesi di quanto era questa somma e lui mi rispose di 200 euro che la avrebbe dovuto Pt_2
portare direttamente a lui.
Era la prima volta che succedeva.
Io ho risposto che ne avrei parlato alla Non ricordo quando sia successo”. Pt_2
Con riferimento a quanto dichiarato dalla testimone appaiono necessarie due considerazioni: la prima è che la “debolezza” del mutuo a livello reddituale era circostanza nota alla Banca ed ai richiedenti, tanto è vero che era stata richiesta una fideiussione;
tali circostanza pregresse conferiscono alla motivazione addotta dal ricorrente particolare credibilità ed efficacia sia agli occhi dell'agente immobiliare che dei richiedenti;
la seconda è che il consapevole delle Pt_1
telecamere presenti nel proprio ufficio come anche delle vetrate che lo delimitavano, in uno alla particolare ubicazione, posta, come riferito dalla di fronte alle casse, conduce la Pt_2 Tes_1 all'esterno dei locali della Banca per procedere a farsi portavoce della richiesta.
La ha poi dichiarato: “Io mi sono confidata con la mia collega, ho Tes_1 Parte_10
chiesto cosa avrei dovuto fare, ho chiesto un consiglio e mi è stato consigliato di parlare con la
La aveva gestito le visite dell'immobile; io l'ho chiamata (la – n.d.r.) dal Pt_2 Pt_10 Pt_2
mio telefono cellulare che ancora posseggo sul suo cellulare. Le ho chiesto di passare in agenzia.
Ci siamo viste se non lo stesso giorno o il giorno dopo e si è presentata di mattina con il padre: quando ho riferito della cosa lei ci rimase male ed iniziarono a polemizzare con il padre”.
Ha quindi proseguito dichiarando: “Mi dicevano “come è possibile, noi abbiamo i redditi, abbiamo i contratti a tempo indeterminato”. Io gli dissi esplicitamente “vogliamo cambiare banca?”. Lei mi disse che ne avrebbe parlato con il marito e mi avrebbe fatto sapere. Dopo qualche giorno, è passata in agenzia e mi disse che, se anche il marito non era d'accordo con questa cosa, avrebbero proseguito dandogli 200 euro. Mi disse che aveva paura che, pur versando i 200 euro, non gli avrebbero poi concesso il mutuo. Io l'ho chiamato sul fisso della Banca ed ho parlato con il Pt_1 dicendogli che la CI aveva accettato: credo fosse mattina. Il mi disse allora di farla Pt_1 passare in filiale;
io poi ho avvertito la che è passata in filiale. Poi mi ha riferito “sono Pt_2 stata in banca, tutto ok”. Credo che sia passata (in agenzia – ndr) lo stesso giorno che è andata (in filiale: ndr)”.
Ha poi aggiunto: “Non mi ricordo se è passata nella prima settimana di agosto ma ricordo che era sola”, aggiungendo altresì che la “Non mi raccontò altro sulla vicenda dei 200 euro”. Pt_2
La , che ha riferito di essere stata in ferie la settimana di Ferragosto (vale a dire dal 15 al Tes_1
21 agosto 2022) e la settimana precedente (ovvero quella dall'8 al 14 agosto 2022), non ha ricordato quando fosse passata la a riferirle di aver consegnato al la somma richiesta, anche Pt_2 Pt_1
se, in sede di S.I.T. ha collocato tali eventi in una sequenza temporale molto ristretta, come peraltro fatto anche in sede di escussione testimoniale, conclusasi nel giro di pochi giorni dal ricevimento della richiesta del ricorrente, senza però mai precisare – riferendo di non ricordare - se tali eventi fossero accaduti prima o dopo il godimento del periodo feriale.
La teste ha dichiarato: “Qualche giorno prima di Ferragosto mi chiama la sig.ra e Pt_2 Pt_9 mi dice che c'è un'altra spesa da sostenere e su mia insistenza mi dice che è meglio parlarne a voce. Subito dopo Ferragosto mi sono recata in agenzia con mio papà. Abbiamo parlato con la sig.ra mi disse che era la prima volta che le capitava e che le dispiaceva perché, dopo tutto Pt_9
il tempo passato affinché il mutuo venisse erogato si dovevano portare in banca 200 euro in busta chiusa e dovevano essere consegnati al ricorrente. La sig.ra ci disse che la richiesta Pt_9
proveniva direttamente da lui. Mio padre si arrabbiò e voleva lasciare perdere tutto, anche ritirare la proposta di acquisto.
Mi pare fosse di mattina.
Qualche giorno dopo sono entrata in Banca ed ho chiesto del ricorrente: c'era mio padre con me. Il ricorrente ci ha ricevuto dove ci riceveva sempre: io ho messo questa busta bianca da lettera con i soldi dentro e ho fatto presente al BI che la busta era sotto la documentazione che gli stavo passando. Non mi ricordo di che taglio erano i documenti. Gli ho detto espressamente che c'erano i soldi che aveva richiesto;
il ricorrente mi disse che li aveva visti ma che non erano per lui e sarebbero andati alla persona responsabile della firma della delibera di mutuo”.
Orbene la riferisce di essere stata chiamata dalla di “qualche giorno prima di Pt_2 Tes_1
Ferragosto”, il che colloca la telefonata – necessariamente – prima dell'8 agosto 2022 (lunedì), posto che è la stessa a riferire di aver goduto di un periodo di ferie dall'8 al 21 agosto Tes_1
2022 (domenica).
La circostanza, riferita dalla , che la stessa fosse in ferie dall'8 al 21 agosto 2022, Tes_1 conduce a collocare anche l'incontro con la nella prima settimana di agosto: collocazione Pt_2
plausibile posto che, in questo periodo, il doveva ancora esprimersi in merito al rischio Pt_1 interno dell'affidato, valutazione che renderà in data 11.08.2022.
Non è infatti possibile infatti ritenere che, come riferito dalla l'incontro in filiale con la Pt_2 [...]
sia avvenuto, in agenzia, “subito dopo Ferragosto” poiché quest'ultima era in ferie. Tes_1
È invece plausibile, che – come riferito dalla – “qualche giorno dopo” Ferragosto la stessa Pt_2
abbia incontrato il il quale ha goduto di un periodo di congedo ordinario per ferie dal 22 Pt_1
agosto al 2 settembre 2022.
Quanto dichiarato dalla teste è direttamente confermato anche dalla precisa deposizione del Pt_2 teste che dichiara: “La mi disse che su sollecitazione di una dipendente dell'agenzia CP_4 Pt_2 di cui mi fece il nome – era l'unica persona con cui ci rapportavano per il mutuo – le disse che avrebbe dovuto consegnare al una busta con 200 euro. Non ricordo quando la mi Pt_1 Pt_2 disse che aveva incontrato la dipendente dell'agenzia (il teste riferisce essere la testimone appena uscita dall'aula) e che questa somma sarebbe servita per il buon esito della pratica. Mi disse anche che questi soldi non erano per lui ma per il deliberante. Questa frase la mi disse che gliela Pt_2
aveva riferita il quanto le aveva portato i soldi in una busta”. Pt_1
Dunque, l'unico elemento incongruo nel racconto di quanto avvenuto, risiede nella precisa collocazione temporale dell'incontro con la , elemento questo che, da solo, non è però in Tes_1
grado di scalfire la complessiva attendibilità della testimone, ben potendo essere frutto di dimenticanza.
Anche le modalità di consegna del denaro che la riferisce (“in busta chiusa, collocata sotto Pt_2 documentazione da consegnare”) sono coerenti con le già rilevate peculiarità dell'ubicazione dell'ufficio del ricorrente.
Le due deposizioni ( e ) convergono inoltre anche sul fatto che la riferisce Pt_2 Tes_1 Pt_2 di non aver raccontato alla come si sia svolta l'effettiva dazione di danaro, né cosa sia Tes_1
accaduto dopo: invero la teste ha dichiarato: “Io non ho detto nulla alla sig.ra ma quando ci Pt_9 siamo incontrate, l'anno successivo (mi pare prima della primavera): in quella occasione mi disse che le dispiaceva ed io ho intuito che lei sapesse gli sviluppi della vicenda”; la teste sul Tes_1 punto ha riferito: “dopo l'erogazione del mutuo la mi raccontò che era andata in anca per Pt_2
richiedere questi ulteriori 15 mila euro e dopo discussioni queste somme gliele avevano date. AdR: mi disse anche che per il mutuo la avevano contattata per firmare una dichiarazione. Non mi raccontò altro sulla vicenda dei 200 euro”.
7.5 Appare altresì plausibile anche la collocazione “temporale” della rivelazione che la fa al Pt_2
in merito all'accadimento. CP_4
Occorre preliminarmente rilevare che la era preoccupata che, nonostante la dazione della Pt_2 somma richiesta dal il mutuo non sarebbe stato concesso (teste : “Mi disse che Pt_1 Tes_1 aveva paura che, pur versando i 200 euro, non gli avrebbero poi concesso il mutuo”).
Molto probabilmente, per come riferito dal stesso, se non fossero sorti ritardi nella CP_4
erogazione della seconda (ed ultima) tranche del mutuo, la mai avrebbe segnalato Pt_2
l'accaduto.
Si legge, infatti, nelle S.I.T. rilasciate dal : “Nel mese di novembre del 2022, considerando CP_4
che per lei stavamo ritardando di tanto tale seconda erogazione, venne in ufficio ed in modo agitato, tra le varie rimostranze da farci, mi disse che per il buon esito del mutuo aveva dato dei soldi ad un nostro dipendente”; tale dichiarazione è stata poi confermata durante l'escussione testimoniale, avendo il dichiarato: “il muto era struttura per acquisto casa più una parte di CP_4 ristrutturazione. Facemmo l'atto a settembre: come tutti i mutui per ristrutturazione noi eroghiamo un primo sal ed una seconda tranche a sal.
La venne a novembre lamentandosi del ritardo nella erogazione del secondo sal: c'era stato Pt_2
un problema con il perito, ricordo che aveva fatto dei lavori non terminati. Venne con il suocero.
Non ricordo se venne direttamente da me o fu portata da me dal Pt_1
La si lamentava anche che ci fossero troppi costi: io risposi che i costi erano quelli Pt_2
concordati ed in quella occasione mi disse che aveva dato dei soldi ad un dipendente della Banca.
Io la fermai e le dissi: cosa sta dicendo? Lei mi disse che aveva dato die soldi in una busta ad un dipendente della Banca.
Non mi disse il nome del dipendente e mi disse che alla fine della erogazione del muto me lo avrebbe detto”.
L'escamotage utilizzato dalla raggiunge peraltro il suo scopo posto che aggiunge: Pt_2 CP_4
“l'iter della pratica, nonostante io ho chiesto una accelerazione per chiudere e parlare con la
la delibera del saldo ci ha messo 20 giorni che non direi sia un tempo accelerato”. Pt_2
Il fine privato che ha quindi spinto la a raccontare della vicenda, poi confermata anche dalla Pt_2
e dal , non inficia la complessiva attendibilità della sua testimonianza, semmai Tes_1 CP_4
essendo espressione di un principio di normalità, dovendosi ritenere che la stessa sia dotata di adeguata capacità dimostrativa del fatto da provare, essendo la teste stata stato in grado di rappresentare compiutamente il fatto con una deposizione significativa di ciò che parte convenuta intendeva provare. La testimone ha inoltre più volte ripetuto la medesima versione, dapprima al , poi ai vertici CP_4
della Banca ed infine a questo Tribunale, essendo consapevole che dalle sue dichiarazioni potessero scaturire conseguenze pregiudizievoli per il ricorrente.
Non emergono interessi di altra natura che possano aver spinto la ad inventare, in toto, la Pt_2
vicenda narrata;
la stessa non conosceva il prima del suo ingresso nella Pt_1 CP_3
, né da questo è mai stata trattata in malo modo;
né può ritenersi – come sostiene parte
[...]
ricorrente – che la abbia coadiuvato la assecondandola nel racconto per interessi Tes_1 Pt_2
economici – percependo ella un compenso su ogni mutuo stipulato, pari alla somma erogata: la
[...]
– per il tramite della AB - aveva appena iniziato la propria collaborazione con la Tes_1 [...]
, aveva una discreta esperienza per sapere che il ritardo nella erogazione del Controparte_3
secondo SAL non ne avrebbe compromesso la sua futura erogazione (avendo peraltro già incassato quasi tutta la commissione pattuita) e, soprattutto, non avrebbe avuto alcun valido motivo per mettere a rischio i suoi futuri rapporti professionali con una delle banche più importanti del territorio.
8. La condotta contestata è quindi risultata provata ed imputabile al ricorrente.
La gravità della contestata (e provata) condotta costituisce senza dubbio una giusta causa di recesso.
In merito all'interpretazione dell'art. 2119 c.c., la Corte di Cassazione è costante nel ritenere che la giusta causa deve rivestire il carattere di grave negazione degli elementi essenziali del rapporto di lavoro, tenuto conto degli aspetti concreti afferenti alla natura ed alla qualità del rapporto stesso, alla posizione delle parti, al grado di affidamento richiesto in relazione alle mansioni svolte dal dipendente, alla portata soggettiva del fatto in considerazione delle circostanze del caso concreto e dell'elemento intenzionale del lavoratore (tra le tante, Cass. 4 luglio 2024, n. 18296).
Con particolare riferimento al settore bancario la giurisprudenza di legittimità ha affermato che nell'ipotesi di licenziamento del dipendente di un istituto di credito,
l'idoneità del comportamento contestato a ledere il rapporto fiduciario deve essere valutata con particolare rigore, a prescindere dalla sussistenza di un danno effettivo per il datore di lavoro (Cass.
14 marzo 2005, n. 5504); la particolare intensità dell'elemento fiduciario che connota il rapporto di lavoro nell'ambito del settore bancario è stata confermata nel tempo (Cass. 8 gennaio 2015, n. 57); anche recentemente, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che “la condotta dei dipendenti di una banca impone una valutazione degli obblighi di diligenza e di fedeltà secondo criteri più rigorosi” (Cass. 29 agosto 2024, n. 23318).
Parte attrice, dunque, nel porre in essere la contestata condotta di assoluta gravità e di evidente rilevanza penale, ha abusato delle specifiche mansioni assegnategli (peraltro solo dal 2021, come riferisce il teste ), approfittando delle circostanze che lo vedevano a diretto contatto con CP_4 l'agente immobiliare ed i richiedenti e, cosa ancor più grave, restituendo l'immagine di un istituto bancario facilmente corruttibile.
Si tratta di un atteggiamento che non consente alcuna prognosi favorevole circa la possibile correttezza e adeguatezza della futura condotta della dipendente: si discute di un'aperta violazione di ciò che “la coscienza sociale considera il minimum etico” (cfr. Cass. Civ., Sez. Lav., 1° settembre
2009, n. 12735), di un'ipotesi nella quale non sussiste il rischio per il prestatore di incorrere in sanzioni per mancanze non conoscibili, poiché ogni comportamento che configuri una grave violazione dei doveri fondamentali del rapporto di lavoro – e, nel caso di specie, un illecito penale –
è conoscibile e contestabile indipendentemente da una specifica previsione contrattuale.
Peraltro, ricorrendo un'ipotesi “…manifestamente contrari[a] all'etica comune o concretant[e] violazione dei doveri fondamentali connessi al rapporto di lavoro” (Cass. Civ., Sez. Lav., 9 marzo
2004, n. 4778), l'agire datoriale risulta anche conforme al principio di proporzionalità.
9. Per tutti questi motivi, assorbenti rispetto a ogni ulteriore rilievo o questione sollevata dalle parti, il ricorso deve essere integralmente rigettato.
10. La regolazione delle spese di lite segue la soccombenza e, pertanto, deve essere Parte_1
condannato al pagamento delle spese di lite nella misura liquidata in dispositivo, che tiene conto del valore complessivo della controversia.
P.Q.M.
il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando,
- rigetta, integralmente, il ricorso.
- condanna alla rifusione delle spese di lite che liquida in complessivi € Parte_1
3.500,00 oltre spese generali e accessori come per legge, da distrarsi ex art. 93 c.p.c.
Così deciso in data 9.01.2025
Il Giudice
Annalisa Gualtieri
Sezione Lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
R.G.L. n. 1748 / 2023
Il Giudice designato Annalisa Gualtieri, in funzione di Giudice del lavoro nel termine di 30 giorni decorrente dall'udienza sostituita ex art.127 ter c.p.c., ha depositato
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al 1748 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2023, vertente
TRA
con l'avv.to DI FOLCO LOREDANA;
Parte_1
ricorrente
E
Controparte_1
con l'avv.to SALERA SANDRO;
resistente
Oggetto: licenziamento per giusta causa
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 2.08.2023, conveniva in giudizio avanti al Tribunale di Parte_1
Cassino– Sezione Lavoro – la per Controparte_2
sentir accogliere le seguenti conclusioni:
“A. accertare, per le causali di cui al presente atto, la nullità e/o inefficacia e/o annullabilità e/o illegittimità del licenziamento intimato dalla in danno del Controparte_3
ricorrente; B. per l'effetto, condannare la alla immediata reintegrazione, Controparte_3
ai sensi e per gli effetti di cui all'art.18 legge 300/70, del ricorrente nel posto di lavoro, nonché condannare la convenuta società al pagamento, a titolo risarcitorio e/o retributivo, in favore del ricorrente, di una somma pari a tutte le retribuzioni globali di fatto intercorse, maturate e maturande tra la data di efficacia del recesso, o dalla diversa data che sarà ritenuta di giustizia, e la data dell'effettiva reintegrazione, o in subordine pari al numero di mensilità ritenute di legge e di giustizia;
con ordine alla società, in ipotesi di mancata reintegrazione, di provvedere al pagamento della retribuzione;
in ogni caso, con ordine alla società di provvedere alla immediata ed integrale regolarizzazione, dalla data di efficacia del licenziamento in poi, della posizione contributiva del ricorrente presso gli enti previdenziali;
C. subordinatamente, dichiarato risolto il rapporto di lavoro, condannare la Controparte_3 al pagamento della indennità prevista dall'art. 18, comma 6, L. 330/70 nella
[...] misura massima di 24 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto;
in via ancor più gradata condannare la resistente al risarcimento del danno nella misura ritenuta di giustizia”.
Con vittoria delle spese di lite, da distrarsi in favore del procuratore che si dichiarava antistatario.
Si costituiva ritualmente in giudizio Controparte_2 eccependo l'infondatezza in fatto e in diritto delle domande di cui al ricorso e chiedendo il rigetto delle avversarie pretese;
in particolare, la convenuta domandava “il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto ed in diritto”.
Con vittoria delle spese di lite.
Esperito inutilmente il tentativo di conciliazione, assunte le prove e ritenuta la causa matura per la decisione, previa discussione orale, la causa veniva poi rinviata per decisione all'udienza del
25.09.2024 tenutasi ex art. 127 ter c.p.c.
1. Risulta pacifico in giudizio, e comunque documentale, che è stato assunto dalla Parte_1
convenuta in data 1.08.2009, con ultimo inquadramento nel primo livello retributivo della CP_3
terza area professionale, categoria impiegati, della classificazione di cui al CCNL applicato dalla ai propri dipendenti, da ultimo addetto alla filiale di Sora, ove operava quale addetto a CP_3
compiti di istruttorie di pratiche per fidi o mutui, apertura conti correnti, anticipo e sconto fatture, assistenza ai clienti.
1.1. Con lettera del 27.12.2022, contestualmente alla sospensione cautelare dal servizio, la convenuta ha contestato all'odierno ricorrente quanto segue:
“Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 I. 300/1970 e del CCNL applicato si contesta quanto segue: il 24.11.2022 la veniva a conoscenza di una segnalazione da parte della Sig.ra CP_3 Pt_2
in cui la stessa riferiva quanto sarebbe accaduto in relazione ad una operazione di mutuo
[...]
stipulata nel mese di settembre 2022 per l'acquisto e ristrutturazione della prima casa (in contestazione con il coniuge).
Affermava la cliente che, recatasi presso la Filiale di Sora, conferiva unicamente con la S.V. per la concessione del finanziamento.
Riguardo a tale operazione la Sig.ra nel fare rimostranze per il ritardo dell'erogazione da Pt_2
parte della Filiale di Sora del secondo SAL e per le spese eccessive applicate, riferiva direttamente al Capo dell'Area territoriale di Sora, sig. , di aver dato dei soldi ad un impiegato Controparte_4
della Banca per favorire l'approvazione del mutuo stesso;
di tanto il informava il Vice CP_4
Direttore Generale, riportando al medesimo quanto nell'occasione appreso dalla cliente.
Ancorché di tale dipendente in un primo momento la Sig.ra non forniva le generalità, il Pt_2
05.12.2022 rendeva manifesta l'identità dell'impiegato; infatti, tale giorno, in un successivo incontro con il Sig. per ragioni relative alla gestione della pratica di mutuo, la cliente CP_4
affermava di aver consegnato una busta con 200 euro ad cioè la S.V. e che lo Parte_1
stesso aveva fatto presente che detti soldi non erano destinati a lui ma a chi deliberava il mutuo.
Ritenuti necessari accertamenti sull'accaduto, anche per la gravità del fatto e per la esposizione della Banca a responsabilità e danni alla reputazione, la Sig.ra veniva convocata presso la Pt_2
Direzione Generale della Banca il giorno 09.12.2022 ed in tale occasione, accettato l'invito ed ascoltata alla presenza del padre e di responsabili della Banca, confermava che: Persona_1
essendo interessata all'acquisto di una prima casa a Sora, si rivolgeva alla Agenzia AB presente su tale Piazza;
l'addetto le avrebbe prospettato la possibilità di richiedere un mutuo alla finanziato fino al 100%, per cui la Sig.ra ritenendo di Controparte_3 Pt_2
accogliere la proposta, si recava presso la Filiale di Sora di questa Banca per richiedere il mutuo, avendo per tutta la fase istruttoria come referente la S.V., con cui aveva unicamente contatti;
dopo la consegna della documentazione necessaria all'istruttoria della pratica la dipendente della
AB avrebbe riferito alla Sig.ra che per l'erogazione del SAL era necessario presentare Pt_2
altri documenti e che c'era una spesa ulteriore da dover corrispondere, precisamente una somma di
200 euro in contanti, senza rilascio di alcuna ricevuta, destinata a "chi firma la pratica"; la cliente, accompagnata dal Padre si recava quindi presso la Filiale di Sora di questa Banca Persona_1
e consegnava alla S.V., unitamente ai documenti mancanti, 200 euro in contanti, come da indicazioni ricevute dall'ausiliario della AB;
la S.V., ricevuti nelle proprie mani i documenti ed il denaro, precisava che detta somma non era destinata a lui bensì "al deliberatore" (che nell'organizzazione della Banca, per pratiche di affidamento quali quella in esame, è il Direttore generale).
In considerazione di quanto sopra si contesta a Suo carico quanto risultante dalle informazioni rese dalla Sig.ra e cioè che: la Sig.ra su indicazione della Agenzia AB, si rivolgeva Pt_2 Pt_2
alla Filiale di Sora della Banca per richiedere un mutuo per l'acquisto prima casa finanziato fino al
Cont 100%; per tutta la fase istruttoria presso la Filiale della aveva come unico referente la S.V.; dopo la consegna della documentazione necessaria all'erogazione del SAL la dipendente della
AB avrebbe riferito alla Sig.ra che per la stipula definitiva del mutuo era necessario Pt_2
presentare altri documenti e c'era una spesa ulteriore da dover corrispondere, precisamente una somma di 200 euro in contanti, senza rilascio di alcuna ricevuta, destinata a "chi firma la pratica": la cliente, accompagnata dal Padre si recava quindi presso la Filiale di Sora di Persona_1
questa Banca e consegnava alla S.V., unitamente ai documenti mancanti, 200 euro in contanti, come da indicazioni date dall'ausiliario della AB;
la S.V., ricevuti nella proprie mani i documenti ed il denaro, precisava che avrebbe consegnato il tutto, compreso la somma ricevuta, al
"deliberatore", e che detta somma non era destinata a lui bensì appunto "al deliberatore" (che nell'organizzazione della Banca, per pratiche di affidamento quali quella in esame, è il Direttore generale).
Poiché la condotta in contestazione, qualora confermata in esito alla istruttoria, costituisce grave violazione dei doveri di servizio tale da incidere sul vincolo fiduciario e da costituire giusta causa di licenziamento, si invita la S.V. a rendere giustificazioni nel termine di gg. 7 dal ricevimento della presente, potendo chiedere, nel medesimo termine, di essere ascoltata a Sua difesa con l'assistenza della associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato.
Nelle more del procedimento disciplinare, in ragione della natura dell'addebito, della sua gravità e della particolarità del caso (ivi compreso il pregiudizio a carico della , si dispone in via CP_3 immediata la sospensione cautelare dal servizio. Distinti saluti.”
1.2 Il ricorrente si è giustificato con missiva del 30.12.2022, rilevando come:
“In nome e per conto del Sig. , per conferma e ratifica sottoscrive la presente, Parte_1
riscontriamo la Vostra lettera del 27/12/2022 per contestarne il contenuto. Stante la genericità dell'addebito circa la collocazione temporale del fatto contestato, il lavoratore può difendersi unicamente affermando di non aver mai posto in essere il comportamento addebitato, riservandosi ogni azione per le infondate e calunniose accuse.
Vi invitiamo, pertanto, ad astenerVi dall'adottare qualsiasi provvedimento disciplinare ed a revocare la sospensione cautelare del nostro assistito, riammettendolo immediatamente in servizio;
a tal fine il Sig. si pone a Vostra disposizione per rendere la prestazione di lavoro e Vi Pt_1 invita a riceverla”
1.3 Ritenendo di non poter accogliere le giustificazioni del dipendente, il successivo 2.01.2023, la gli ha intimato il licenziamento per giusta causa così motivandolo: Controparte_3
“Si fa riferimento alla lettera datata 27/12/2022, da Lei ricevuta il 29/12/2022, riguardante quanto in oggetto, che di seguito integralmente si riporta e trascrive: […]. Al riguardo, tenuto conto dell'esito dell'istruttoria e valutate del tutto inconferenti, generiche e prive di alcun riscontro le giustificazioni rese con lettera del 30/12/2022 – inviata tramite pec dallo in Parte_3 nome e per conto della S.v. che l'ha sottoscritta per conferma e ratifica – dalla scrivente ricevuta nella medesima data, poiché l'addebito contestato costituisce condotta di gravità tale da incidere irrimediabilmente sul rapporto fiduciario e da non consentire nemmeno provvisoriamente la prosecuzione del rapporto di lavoro, si dispone a Suo carico la sanzione del licenziamento per giusta causa con effetto dal 29/12/2022, data di sospensione cautelare disposta con la sopra richiamata lettera del 27/12/2022 di contestazione della infrazione disciplinare.
Con l'occasione si contesta la genericità della contestazione come allegata in sede di giustificazioni, in quanto contestualizzazione loco-temporale del fatto in addebito è specifica e circostanziata in modo tale da consentire, con la precisa indicazione del fatto oggetto di incolpazione, il contraddittorio e l'esercizio del diritto di difesa nei modi e termini di cui all'art. 7 l.
300/1970 e CCNL applicato al rapporto […]”.
2. Nel presente giudizio, il lavoratore impugna il licenziamento per plurimi e distinti motivi:
- eccepisce l'impossibilità del fatto addebitato nella sua materialità posto che la condotta contestata viene collocata prima della stipula del mutuo per ristrutturazione (avvenuta in data 15.09.2022), vale a dire nella fase di istruttoria, non potendo quindi essere accaduta “dopo la consegna della Part documentazione necessaria alla erogazione del (come si legge nella missiva datoriale), poiché tale momento non può che essere successivo alla stipula del mutuo;
- rileva che gli incontri con la sono stati solamente due: uno nel mese di giugno del 2022, Pt_2
per acquisire le firme della stessa e del garante (padre) che la aveva richiesto;
il Pt_2 CP_3
secondo, tra la fine del mese di ottobre e gli inizi del mese di novembre 2022, allorquando, incontrando la nei locali della Banca in forte stato di agitazione, egli la fece accomodare Pt_2 nell'ufficio in cui stava lavorando, per poi recarsi ad avvisare il Capo Area e, insieme a CP_4 quest'ultimo, dirigersi presso l'ufficio ove la era stata fatta accomodare e ove il ebbe Pt_2 CP_4
un colloquio con la stessa, alla presenza del ricorrente;
che, dopo il mese di giugno 2022, non aveva avuto più contatti con referenti della AB;
- eccepisce la genericità della contestazione disciplinare per omessa e contraddittoria indicazione delle circostanze spazio-temporali in cui i fatti contestati su assumono verificati, con conseguente lesione del proprio diritto di difesa.
Conclude, dunque, come sopra precisato.
3. Il ricorso non può ritenersi fondato e, pertanto, deve essere respinto.
4. Occorre in primo luogo esaminare l'eccezione di genericità dell'addebito disciplinare.
Affinché l'atto possa realizzare il suo scopo (che è quello di informare il lavoratore dei fatti che gli sono rimproverati dalla parte datrice di lavoro, affinché possa adeguatamente difendersi dalle accuse), è necessario, secondo quanto comunemente e reiteratamente affermato dalla giurisprudenza di legittimità rispetto all'esercizio del potere disciplinare del datore di lavoro, che il fatto storico addebitato al dipendente sia descritto compiutamente, in maniera tale da consentire all'incolpato di individuare senza possibilità di dubbi la condotta che gli viene imputata.
Non è invece necessario indicare le norme di legge o le clausole contrattuali violate dal lavoratore, né che sia specificata la sanzione eventualmente applicabile (cfr. Cass., 2 agosto 2019, n. 20845).
L'apprezzamento del requisito della specificità va condotto secondo i canoni ermeneutici applicabili agli atti unilaterali ed è riservato al giudice di merito.
Si è precisato, peraltro, che l'accertamento relativo al requisito della specificità, come detto riservato al giudice di merito, va condotto considerando che in sede disciplinare la contestazione non obbedisce ai rigidi canoni che presiedono alla formulazione dell'accusa nel processo penale né si ispira ad uno schema precostituito, ma si modella in relazione ai principi di correttezza che informano il rapporto esistente fra le parti, sicché ciò che rileva è l'idoneità dell'atto a soddisfare l'interesse dell'incolpato ad esercitare pienamente il diritto di difesa (cfr. fra le tante Cass. nn.
6099/2017, 4622/2017, 3737/2017, 619/2017, 6898/2016, 10662/2014, 27842/2009): applicando in via analogica quanto statuito in tema di licenziamento disciplinare, deve infatti rilevarsi come la contestazione dell'addebito disciplinare rivesta lo scopo di consentire al lavoratore di difendersi dagli addebiti a lui mossi;
al riguardo va ricordato il condivisibile principio giurisprudenziale secondo cui nell'esercizio del potere disciplinare la contestazione dell'addebito deve avere per oggetto fatti specifici, attesa la funzione di garanzia a tutela del diritto di difesa del lavoratore cui è preordinata l'immutabilità degli stessi fatti, anche ai fini del pieno svolgimento del contraddittorio.
Inoltre, come detto, l'esigenza della specificità della contestazione non obbedisce ai rigidi canoni che presiedono alla formulazione dell'accusa nel processo penale, né si ispira ad uno schema precostituito e ad una regola assoluta e astratta, ma si modella in relazione ai principi di correttezza che informano un rapporto interpersonale che già esiste tra le parti, ed è funzionalmente e teleologicamente finalizzata alla esclusiva soddisfazione dell'interesse dell'incolpato ad esercitare pienamente il diritto di difesa.
Dal principio, di carattere generale, è stata desunta l'ammissibilità della contestazione per relationem, in ordine alla quale si è osservato che risultano rispettati i principi di correttezza e garanzia del contraddittorio qualora gli atti richiamati siano già a conoscenza dell'interessato, che, quindi, viene posto immediatamente nella condizione di svolgere un'adeguata difesa (Cass. nn.
5115/2010, 10662/2014, 29240/2017); a detta ipotesi non è assimilabile la fattispecie che si verifica allorquando la contestazione non contenga gli elementi necessari per individuare i fatti materiali addebitati e l'integrazione, necessaria per soddisfare il requisito della specificità, debba essere operata con atti in possesso del solo datore di lavoro, non portati previamente a conoscenza del dipendente interessato.
Il giudizio sulla sussistenza o meno del requisito della specificità va espresso in relazione a quanto il lavoratore è in grado di apprendere dalla lettura della contestazione e, quindi, il rinvio a fonti esterne
è consentito solo a condizione che le stesse siano già note all'incolpato, di modo che questi nel momento in cui riceve l'atto, sia in grado di comprendere i fatti in relazione ai quali l'iniziativa disciplinare è stata intrapresa.
Pertanto, posto che la genericità della contestazione disciplinare rileva unicamente laddove essa si traduca in un vulnus al diritto di difesa dell'incolpato e rilevato che, nel caso che ci occupa, la contestazione in parola ha consentito al lavoratore di comprendere appieno l'infrazione contestata, e di esplicare, come accaduto, un'idonea strategia difensiva, alcun concreto vulnus alla piena esplicazione della propria difesa può ritenersi concretizzato.
5. Al ricorrente viene contestato di avere richiesto, per il tramite di una dipendente della AB, la dazione di una somma pari ad euro 200,00 al fine di far ottenere ai sig.ri e la “stipula Pt_2 Pt_5 definitiva del mutuo” con la ulteriore precisazione che tale somma era destinata al “deliberatore”, vale a dire a colui che avrebbe firmato la pratica di mutuo stessa. Tale episodio, preceduto dalla relativa richiesta, sarebbe occorso “dopo la consegna della documentazione necessaria alla erogazione del SAL” (così nella contestazione).
Appare indispensabile, al fine di procedere ad una ordinata ricostruzione dei fatti, ripercorrere le singole fasi in cui si articola la procedura per la erogazione di un muto per ristrutturazione, quale quello erogato ai coniugi (cfr. doc. in atti). CP_6
A tale fine può farsi integralmente riferimento alla procedura indicata dal ricorrente in ricorso che la
Banca convenuta non ha in alcun modo contestato e che, peraltro, trova diretto riscontro della documentazione relativa al muto erogato ai richiedenti e depositata dalla convenuta medesima su indicazione del Giudice, ex art. 421 c.p.c. Si legge in ricorso:
“Il mutuo con finalità di acquisto e finanziamento è destinato ai consumatori che intendono finanziare l'acquisto e la ristrutturazione di un immobile ad uso residenziale.
La caratteristica principale di tale tipologia di mutuo è che l'erogazione dell'importo, fino al raggiungimento del totale richiesto, avviene in più riprese, sulla base dell'acquisto, prima, e dello stato di avanzamento dei lavori, c.d. SAL, poi.
Al fine di ottenere le erogazioni successive il cliente è tenuto a documentare la realizzazione e
l'avanzamento delle opere, in ordine ai quali e la banca può eventualmente eseguire dei controlli anche attraverso i suoi periti (si cfr. doc. 10, relativo a in quanto è stato impossibile CP_7
reperire analoga informativa sul sito della resistente).
Dunque, la sequenza delle operazioni da compiersi è la seguente:
- richiesta di mutuo;
- istruttoria della pratica;
- delibera di approvazione da parte della banca;
- stipula del contratto presso il notaio;
- erogazione della prima quota del prestito;
- erogazione della somma restante, sempre con atto pubblico, a seguito della presentazione di SAL da parte del cliente”.
Il richiamato iter procedurale, non contestato, risulta di primaria importanza per collocare temporalmente la condotta contestata e, conseguentemente, analizzare la specifica censura mossa in ricorso e relativa alla “impossibilità del fatto addebitato nella sua materialità” posto che – per quanto sostiene parte ricorrente - la condotta contestata viene contraddittoriamente collocata dal datore di lavoro prima della stipula del mutuo per ristrutturazione (avvenuta in data 15.09.2022) e dopo la consegna della documentazione necessaria all'erogazione del SAL (vale a dire dopo la data del 15.09.2022).
Si legge testualmente nella missiva di contestazione disciplinare: “In considerazione di quanto sopra si contesta a Suo carico quanto risultante dalle informazioni rese dalla Sig.ra e cioè Pt_2
che […]…dopo la consegna della documentazione necessaria all'erogazione del SAL la dipendente della AB avrebbe riferito alla Sig.ra che per la stipula definitiva del mutuo Pt_2
era necessario presentare altri documenti e c'era una spesa ulteriore da dover corrispondere, precisamente una somma di 200 euro in contanti, senza rilascio di alcuna ricevuta, destinata a "chi firma la pratica”.
E' ormai ius receptum quello secondo cui “le norme in tema di interpretazione dei contratti di cui agli artt. 1362 e seguenti cod. civ., in ragione del rinvio ad esse operato dall'art. 1324 cod. civ., si applicano anche ai negozi unilaterali, nei limiti della compatibilità con la particolare natura e struttura di tali negozi, sicché, mentre non può aversi riguardo alla comune intenzione delle parti ma solo all'intento proprio del soggetto che ha posto in essere il negozio, resta fermo il criterio dell'interpretazione complessiva dell'atto (cfr. ex multis Cass. 6/5/2015 n. 9127): in tale operazione gioca un ruolo fondamentale, soprattutto nelle dichiarazioni unilaterali, l'elemento letterale, il quale assume funzione fondamentale nella ricerca della reale o effettiva volontà delle parti, e che deve essere verificato alla luce dell'intero contesto contrattuale, coordinando tra loro le singole clausole come previsto dall'art. 1363 c.c., giacché “per senso letterale delle parole va intesa tutta la formulazione letterale della dichiarazione negoziale, in ogni sua parte ed in ogni parola che la compone, e non già una parte soltanto, quale una singola clausola di un contratto composto di più clausole, dovendo il giudice collegare e raffrontare tra loro frasi e parole al fine di chiarirne il significato” (vedi Cass. 8/6/2018 n. 14882).
Analizzando il complessivo tenore della contestazione disciplinare si evince che:
- la premette di aver ricevuto dalla dichiarazioni in merito “a quanto sarebbe CP_3 Pt_2
accaduto in relazione ad una operazione di mutuo stipulata nel mese di settembre 2022”;
- prosegue poi riportando come la abbia riferito “di aver dato dei soldi ad un Pt_2
impiegato della Banca per favorire l'approvazione del mutuo stesso”;
- riferisce altresì che la “affermava di aver consegnato una busta con 200 euro ad Pt_2
cioè la S.V. e che lo stesso aveva fatto presente che detti soldi non erano Parte_1
destinati a lui ma a chi deliberava il mutuo”
- infine, rileva come il avesse riferito alla che “detta somma non era destinata Pt_1 Pt_2
a lui bensì "al deliberatore" (che nell'organizzazione della Banca, per pratiche di affidamento quali quella in esame, è il Direttore generale)”.
Emerge poi che la peculiare tipologia di mutuo – come dedotto e non contestato - è caratterizzata dalla stipula del contratto presso il notaio, alla erogazione della prima quota del prestito ed alla successiva erogazione della somma restante, sempre con atto pubblico, a seguito della presentazione di SAL da parte del cliente.
Emerge altresì per tabulas dall'art. 2 del contratto di mutuo in atti (doc. 1 res.), che le parti avevano espressamente convenuto che la somma concessa dalla a titolo di muto per ristrutturazione CP_3
(apri ad euro 30.000,00) sarebbe stata erogata secondo lo stato di avanzavano dei lavori, previo accertamento da parte di un perito di gradimento della sia del medesimo stato di avanzavano CP_3
dei lavori che della conformità di dette opere al progetto approvato: a tale fine le parti convenivano che, alla data della stipula (15.09.2022) la avrebbe erogato “quale prima erogazione parziale CP_3 di mutuo” la somma di euro 115.000,00 – di cui euro 100.000, allo scopo di acquisto di prima abitazione, quanto ad euro 15.000,00 per la ristrutturazione”. Con successivo “atto di erogazione a saldo di mutuo ipotecario”, stipulato in data 5.12.2022, la parte finanziata dichiarava “di ricevere dalla Banca la somma di euro 15.000,00 a saldo del muto citato in premessa, mediante l'accredito sul conto corrente in essere posto presso la Banca mutuante…”.
Dall'esame complessivo dei summenzionati elementi e dalla complessiva interpretazione della missiva di contestazione, emerge quindi che la condotta contestata si colloca, prima della stupida dell'atto di mutuo (unica essendo la stipula del contratto, posto che le successive fasi sono qualificate come “erogazioni”) e dopo la “consegna della documentazione necessaria alla Part erogazione del che, dall'esame complessivo della contestazione disciplinare e della tipologia di mutuo contratto, non può che essere quella relativa alla prima delle due erogazioni, effettuata contestualmente alla stipula.
Coerentemente alla operata ricostruzione documentale quindi, la colloca l'episodio contestato CP_3
“dopo la consegna della documentazione necessaria all'erogazione del SAL” (da intendersi necessariamente quale primo SAL), vale a dire prima della data della stipula del contratto di mutuo, avvenuta in data 15.09.2022.
Anche laddove si volesse ritenere che la prima tranche del finanziamento concesso per la ristrutturazione (vale a dire 15.000,00 su 30.000,00 richiesti) sia stata concessa dalla prima CP_3 dell'inizio dei lavori di ristrutturazione – quindi prima della verifica di un qualsiasi S.A.L. –
l'isolata espressione utilizzata nella contestazione che colloca la condotta contestata “dopo la Part consegna della documentazione necessaria alla erogazione del non è da sola idonea a stravolgere il complessivo significato della contestazione medesima che, valorizzandone il contenuto complessivo e le ricorrenti espressioni utilizzate, colloca temporalmente la condotta de quo nella fase precedente all'approvazione della richiesta di mutuo.
La censura in merito alla impossibilità di collocare correttamente l'episodio contestato è quindi da disattendersi.
7. Passando all'esame della condotta contestata occorre in primo luogo rilevare che dalla documentazione relativa alla pratica di mutuo aperta dalla sig.ra e del compagno, Parte_6
sig. , si evince che: CP_8
- in data 03/06/2022 i Sig.ri e inoltravano formale domanda di concessione di Pt_2 Pt_5
un “fido specifico di € 130.000,00 da utilizzare mediante mutuo ipotecario a consumatori…”
(doc. 17);
- il si è occupato della istruttoria della pratica di mutuo dei coniugi Pt_1 Persona_2 - in data 29.06.2022 il ricorrente, come si evince dalla sceda di valutazione della domanda di mutuo (doc. 16 res.) fornisce una prima valutazione positiva (“esito: verde”) in merito alla completezza della scheda cliente dell'affidato e al rischio interno del medesimo;
- lo stesso ricorrente, in data 11.08.2022, rilascia ulteriore parere positivo (esito: verde) in relazione alla valutazione dell'affidato, cui fa seguito, in data 17.08.2022 il parere positivo del Capo Area Istruttoria, ; Controparte_4
- in data 16.09.2022, innanzi al IO , viene stipulato il contratto di mutuo Controparte_9
(doc. 1 res.), nel quale è prevista la contestuale erogazione della somma pari ad euro
115.000,00, mentre la residua somma pari ad euro 15.000,00 viene pattuita da corrispondersi secondo lo stato di avanzamento dei lavori;
- in data 05.12.2022 viene stipulato l'atto di erogazione del saldo di euro 15.000,00 (doc. 15), accreditato in pari data alla Sig.ra (doc. 14). Pt_2
Gli esiti dell'attività istruttoria si basano essenzialmente sulle testimonianze della Pt_2
destinataria – secondo la prospettazione della Banca convenuta - della richiesta economica proveniente dal e della , tramite della suddetta richiesta. Pt_1 Tes_1
Il ricorrente sostiene che le numerose ed inconciliabili divergenze emerse dal confronto delle due deposizioni, deponendo per la loro inattendibilità, non possono condurre a ritenere assolto l'onere probatorio, gravate sul datore di lavoro, relativo alla sussistenza della condotta contestata.
7.1 La teste ha precisato che, durante tutta la fase istruttoria relativa alla richiesta di Parte_2
concessione del mutuo, ha avuto contatti unicamente con il ricorrente, salvo che per il primo incontro avuto con il Direttore della Filiale (dott. ): “Dal secondo incontro io ho visto solo il Pt_7 ricorrente: il direttore l'ho visto solo all'atto di acquisto della casa: mi pare che ci siamo incontrati tre/quattro volte nella stanza del ricorrente. La maggior parte delle volte c'era o mio padre o mio suocero: il mio compagno non è quasi mai venuto, solo quando era strettamente necessario. In questi incontri io consegnavo la documentazione che serviva: mi pare si siano verificati tra giugno ed agosto e forse anche i primi di settembre”.
In relazione agli incontri con il ricorrente ha poi specificato: “AdR: preciso che gli incontri con il durante l'istruzione del mutuo sono stati pochi, volti alla consegna di documentazione: nei Pt_1 primi due incontri c'era mio suocero, nell'ultimo c'era mio padre perché mi voleva accompagnare per la consegna delle buste e negli altri potrei essere andata da sola ma non ricordo”.
La teste ha quindi identificato all'incirca tre incontri avuti con il ricorrente – tutti collocati prima della deliberazione del mutuo - e tale ricostruzione è compatibile con quanto riferito dalla
[...]
, agente immobiliare della AB. CP_10 Quest'ultima testimone era, all'epoca dei fatti, operante presso l'agenzia immobiliare “AB” di
Sora di Luca di Liegghio: dopo aver premesso di essere stata contattata dal funzionario della CP_11
per invitarla – dietro provvigione – per promuovere alcuni nuovi Controparte_3
prodotti di mutuo, ha dichiarato di aver proposto un mutuo ai signori e dopo averli Pt_2 Pt_5 seguiti in fase di scelta dell'immobile da acquistare.
Ha poi dichiarato: “Che io sappia la ed il si sono visti una volta per il censimento ed Pt_2 Pt_1 una seconda volta per la consegna dei soldi che non so dire quando sia avvenuta”.
Dagli atti e da quanto riferito dal teste – Capo Area della - CP_4 Controparte_3
emerge però che gli incontri tra la ed il siano stato almeno tre, posto che, come dal Pt_2 Pt_1 testimone dichiarato ““Il ricorrente doveva inserire la domanda di mutuo (censimento); poi doveva raccogliere dei documenti (credo che l'agenzia gli abbia già portato tutto perché così faceva di prassi), poi ha proceduto all'inserimento del profilo di rischio (banca dati CRIF). Io mi occupavo di chiedere la perizia e poi insieme al ricorrente abbiamo fatto una valutazione di rischio più specifica. Per noi il mutuo era particolare (ristrutturazione + acquisto); poi i cointestatari avevano contratti di lavoro di natura privata;
la durata del mutuo era lunga e quindi decidemmo di chiedere una fideiussione”.
Il teste ha poi aggiunto: “La fideiussione l'ha poi chiesta su mia decisione”. Pt_1
Il ha quindi dovuto necessariamente incontrare la con il di lei suocero Pt_1 Pt_2 Parte_8
(che infatti risulta dagli atti quale fideiussore, come peraltro dichiarato dallo stesso in sede di CP_4
S.I.T.) proprio al fine di acquisire la richiesta garanzia personale che la – nelle persone del CP_3
e del – aveva ritenuto necessaria: tale incontro non può che essersi svolto dopo aver Pt_1 CP_4
incontrato una prima volta i richiedenti, averli censiti ed avere acquisito il profilo di rischio.
Appare quindi plausibile che la , non essendosi direttamente occupata della successiva Tes_1
fase di valutazione del rischio bancario tipico delle operazioni di finanziamento, non sia mai stata messa a conoscenza di tale ulteriore incontro (seppure fosse a conoscenza della necessità di un garante, per averlo lei stessa riferito alla , di cui infatti non ha riferito né in aula né in Pt_2
occasione delle S.I.T. rese in seno al procedimento penale instauratori su querela del per Pt_1
calunnia nei confronti della Pt_2
Peralto la richiesta di garanzie personali trova indiretta conferma che in relazione alla motivazione che il avrebbe posto a fondamento della richiesta dei 200,00, motivazione che emerge anche Pt_1
da quanto sopra riferito dal . CP_4
La , infatti, dichiara: “Il mi disse che il mutuo era debole dal punto di vista Tes_1 Pt_1 reddituale (era un mutuo pari al 100% del valore dell'immobile + 30.000 per la ristrutturazione) perché il marito della aveva un contratto a tempo indeterminato da poco;
non fece accenno Pt_2 all'inadeguatezza del valore dell'immobile dato a garanzia”. La motivazione addotta dal e riferita dalla teste trova peraltro diretto riscontro Pt_1 Tes_1
documentale in atti: dalla pratica di mutuo dei richiedenti prodotta ex art. 421 c.p.c. CP_6 emerge che il compagno della sig. anch'egli contraente del mutuo, era stato Pt_2 CP_8
invero da poco assunto con un contratto a tempo indeterminato, ovvero dal 04/04/2022.
La divergenza tra le due testimonianze è quindi solo apparente, non potendosi escludere che la abbia concordato direttamente con il ulteriori incontri senza che la ne Pt_2 Pt_1 Tes_1
venisse poi a conoscenza.
7.2 La ha poi dichiarato che la deliberazione del mutuo avvenne alla fine del mese di agosto, Pt_2 circostanza questa confermata anche dalla teste (“Dopo Ferragosto, esattamente a fine Tes_1
agosto, il mi ha chiamato dicendomi che il mutuo era stato deliberato”). Pt_1
Sul punto deve in primo luogo rilevarsi che è presumibile ritenere che la abbia saputo della Pt_2 avvenuta deliberazione del mutuo dalla sia perché è la stessa a riferire “io spesso Tes_1 Pt_2 chiamavo l'agenzia per chiedere novità sul mutuo” sia perché la ha dichiarato di avere Tes_1
fatto da tramite con il e di averlo sentito più volte telefonicamente proprio in merito Pt_1 all'andamento della pratica.
Dal prospetto delle assenze per ferie del ricorrente si rileva che il medesimo ha chiesto ed ottenuto di fruire di un periodo di congedo ordinario, dal 22 agosto al 2 settembre 2022, rientrando in filiale lunedì 5 settembre 2022.
Le convergenti testimonianze sul punto però non sembrano efficacemente essere smentite dalla circostanza che, nello specifico periodo indicato, il ricorrente non fosse al lavoro: in primo luogo perché il è tornato in ufficio qualche giorno dopo, vale a dire lunedì 5 settembre 2022, di Pt_1
talché una eventuale sfasatura temporale di qualche giorno sarebbe priva di decisivo rilievo;
in secondo luogo perché – come si evince dallo screenshot prodotto in allegato alle note conclusive depositate dal ricorrente – la e il erano soliti comunicare anche tramite canali Tes_1 Pt_1
diversi (nella specie whatsapp) il che rende altresì plausibile che il abbia utilizzato questo Pt_1
stesso mezzo per comunicare l'avvenuta deliberazione della richiesta di mutuo anche mentre non era in ufficio.
L'arco temporale di riferimento che le testimoni hanno concordemente riferito è altresì congruo rispetto a quanto emerge dalla documentazione in atti: invero, anche se la convenuta, nel CP_3
produrre il fascicolo del mutuo, non ha prodotto la deliberazione del medesimo ad opera del
Direttore della Sede di Cassino ma ha unicamente documentato l'iter di lavorazione della pratica interno alla filiale, emerge per tabulas che: in data 11.08.2022 il ricorrente emette un giudizio positivo sul rischio interno dell'affidato; in data 17 agosto 2022 il Capo Area rilascia parere CP_4
positivo e in data 15.09.2022 il contratto di mutuo viene stipulato.
7.3 In merito alle modalità con cui il ricorrente ha preso in carica la gestione dell'istruttoria del mutuo deve in primo lugo rilevarsi che lo stesso in ricorso ha dedotto che “nel mese di giugno del
2022 il Sig. convocava il Sig. e gli chiedeva di procedere all'istruzione della CP_4 Pt_1
pratica a tal fine gli forniva le istruzioni ed i documenti necessari, a suo dire CP_6 consegnati dall'Agenzia AB”.
Il non aveva previamente incontrato i richiedenti per quanto da egli riferito (“Io ho visto una CP_4 volta la da sola ad agosto e poi l'ho vista a settembre per il rogito”), essendo quindi Pt_2
plausibile che la documentazione in suo possesso gli fosse stata consegnata direttamente dal CP_11 per quanto riferito sia dalla (“Ricordo che la andrà – andò: n.d.r. - a giugno in Tes_1 Pt_2
banca per fare la richiesta di mutuo dopo che io gli avevo preso un appuntamento con il il Pt_1
riferimento me lo ha dato il Sig. perché io sono prima andata in banca per far fare al CP_11 CP_11
una verifica preliminare sulla concedibilità del mutuo: mi pare sia successo tra marzo ed aprile del
2021. Dopo circa un mesetto, il mi chiamò telefonicamente che il mutuo poteva essere CP_11 concesso e mi disse che il dipendente di riferimento era ) che dal (“il Parte_1 CP_4 CP_11
ha un grado più elevato e può fare una prevalutazione del mutuo potendola anche assegnare ad un altro istruttore perché non era strutturato presso l'ufficio ma si muove, è un broker”).
La stessa conferma quanto riferito dalla sia in merito al fatto che il le sia Pt_2 Tes_1 Pt_1
stato indicato come referente, sia in merito al fatto che egli era già in possesso di tutta la documentazione, per averla ricevuta proprio dalla (“La sig.ra mi disse che aveva Tes_1 Pt_9
girato dei documenti al sig. gli aveva girato i miei doc. di identità; le mie buste paga ed i Pt_1
doc della casa. Il passo successivo sarebbe stato quello di recarci in per aprire un conto CP_3
corrente con la presenza di una garante. La sig.ra mi ha espressamente detto di rivolgermi Pt_9 al sig. ”). Pt_1
La testimone, quindi, ha dichiarato di essersi recata in Banca a nome della e di essere Tes_1
stata indirizzata dallo dipendente addetto allo sportello al dott. , circostanza questa Pt_7 pienamente comprensibile se solo si pone attenzione al ruolo da questi ricoperto (“La prima volta che siamo entrati in Banca abbiamo parlato con il sig. : io sono entrata in Banca, mi sono Pt_7
avvicinato allo sportello ed ho chiesto che venivo a nome della sig.ra . Mi hanno inviato dal Pt_9
che mi ha indicato come funzionava il mutuo: il colloquio è durato circa mezz'ora. Ero con Pt_7 il mio compagno che s chiama ”). CP_8
Nessuna divergenza o insanabile contraddizione si rinviene quindi nell'analisi del complesso compendio istruttorio raccolto in merito a questo specifico episodio.
7.4 In merito alla richiesta del della elargizione di una somma di denaro, la teste Pt_1 Tes_1 ha dichiarato: “[…]poi il mi fece andare in filiale. Pt_1
Mi chiamò in agenzia e mi disse che dovevo passare in filiale perché mi doveva parlare: non ricordo se mi chiese di passare in agenzia in una di queste telefonate o se ne facemmo una terza.
Mi disse di passare di mattina ed io andai perché pensavo che ci fosse un problema con il mutuo. Io andai da sola.
Appena arrivata il ricorrente mi ha visto si è alzato ed è venuto verso di lei (me: n.d.r.).
Siamo andati fuori perché il ricorrente mi ha condotto all'esterno.
Eravamo solo noi due.
Mi ha detto che siccome la pratica della era debole a livello reddituale, lui avrebbe avuto Pt_2
bisogno di una somma per fare un regalino al deliberante.
Io gli chiesi di quanto era questa somma e lui mi rispose di 200 euro che la avrebbe dovuto Pt_2
portare direttamente a lui.
Era la prima volta che succedeva.
Io ho risposto che ne avrei parlato alla Non ricordo quando sia successo”. Pt_2
Con riferimento a quanto dichiarato dalla testimone appaiono necessarie due considerazioni: la prima è che la “debolezza” del mutuo a livello reddituale era circostanza nota alla Banca ed ai richiedenti, tanto è vero che era stata richiesta una fideiussione;
tali circostanza pregresse conferiscono alla motivazione addotta dal ricorrente particolare credibilità ed efficacia sia agli occhi dell'agente immobiliare che dei richiedenti;
la seconda è che il consapevole delle Pt_1
telecamere presenti nel proprio ufficio come anche delle vetrate che lo delimitavano, in uno alla particolare ubicazione, posta, come riferito dalla di fronte alle casse, conduce la Pt_2 Tes_1 all'esterno dei locali della Banca per procedere a farsi portavoce della richiesta.
La ha poi dichiarato: “Io mi sono confidata con la mia collega, ho Tes_1 Parte_10
chiesto cosa avrei dovuto fare, ho chiesto un consiglio e mi è stato consigliato di parlare con la
La aveva gestito le visite dell'immobile; io l'ho chiamata (la – n.d.r.) dal Pt_2 Pt_10 Pt_2
mio telefono cellulare che ancora posseggo sul suo cellulare. Le ho chiesto di passare in agenzia.
Ci siamo viste se non lo stesso giorno o il giorno dopo e si è presentata di mattina con il padre: quando ho riferito della cosa lei ci rimase male ed iniziarono a polemizzare con il padre”.
Ha quindi proseguito dichiarando: “Mi dicevano “come è possibile, noi abbiamo i redditi, abbiamo i contratti a tempo indeterminato”. Io gli dissi esplicitamente “vogliamo cambiare banca?”. Lei mi disse che ne avrebbe parlato con il marito e mi avrebbe fatto sapere. Dopo qualche giorno, è passata in agenzia e mi disse che, se anche il marito non era d'accordo con questa cosa, avrebbero proseguito dandogli 200 euro. Mi disse che aveva paura che, pur versando i 200 euro, non gli avrebbero poi concesso il mutuo. Io l'ho chiamato sul fisso della Banca ed ho parlato con il Pt_1 dicendogli che la CI aveva accettato: credo fosse mattina. Il mi disse allora di farla Pt_1 passare in filiale;
io poi ho avvertito la che è passata in filiale. Poi mi ha riferito “sono Pt_2 stata in banca, tutto ok”. Credo che sia passata (in agenzia – ndr) lo stesso giorno che è andata (in filiale: ndr)”.
Ha poi aggiunto: “Non mi ricordo se è passata nella prima settimana di agosto ma ricordo che era sola”, aggiungendo altresì che la “Non mi raccontò altro sulla vicenda dei 200 euro”. Pt_2
La , che ha riferito di essere stata in ferie la settimana di Ferragosto (vale a dire dal 15 al Tes_1
21 agosto 2022) e la settimana precedente (ovvero quella dall'8 al 14 agosto 2022), non ha ricordato quando fosse passata la a riferirle di aver consegnato al la somma richiesta, anche Pt_2 Pt_1
se, in sede di S.I.T. ha collocato tali eventi in una sequenza temporale molto ristretta, come peraltro fatto anche in sede di escussione testimoniale, conclusasi nel giro di pochi giorni dal ricevimento della richiesta del ricorrente, senza però mai precisare – riferendo di non ricordare - se tali eventi fossero accaduti prima o dopo il godimento del periodo feriale.
La teste ha dichiarato: “Qualche giorno prima di Ferragosto mi chiama la sig.ra e Pt_2 Pt_9 mi dice che c'è un'altra spesa da sostenere e su mia insistenza mi dice che è meglio parlarne a voce. Subito dopo Ferragosto mi sono recata in agenzia con mio papà. Abbiamo parlato con la sig.ra mi disse che era la prima volta che le capitava e che le dispiaceva perché, dopo tutto Pt_9
il tempo passato affinché il mutuo venisse erogato si dovevano portare in banca 200 euro in busta chiusa e dovevano essere consegnati al ricorrente. La sig.ra ci disse che la richiesta Pt_9
proveniva direttamente da lui. Mio padre si arrabbiò e voleva lasciare perdere tutto, anche ritirare la proposta di acquisto.
Mi pare fosse di mattina.
Qualche giorno dopo sono entrata in Banca ed ho chiesto del ricorrente: c'era mio padre con me. Il ricorrente ci ha ricevuto dove ci riceveva sempre: io ho messo questa busta bianca da lettera con i soldi dentro e ho fatto presente al BI che la busta era sotto la documentazione che gli stavo passando. Non mi ricordo di che taglio erano i documenti. Gli ho detto espressamente che c'erano i soldi che aveva richiesto;
il ricorrente mi disse che li aveva visti ma che non erano per lui e sarebbero andati alla persona responsabile della firma della delibera di mutuo”.
Orbene la riferisce di essere stata chiamata dalla di “qualche giorno prima di Pt_2 Tes_1
Ferragosto”, il che colloca la telefonata – necessariamente – prima dell'8 agosto 2022 (lunedì), posto che è la stessa a riferire di aver goduto di un periodo di ferie dall'8 al 21 agosto Tes_1
2022 (domenica).
La circostanza, riferita dalla , che la stessa fosse in ferie dall'8 al 21 agosto 2022, Tes_1 conduce a collocare anche l'incontro con la nella prima settimana di agosto: collocazione Pt_2
plausibile posto che, in questo periodo, il doveva ancora esprimersi in merito al rischio Pt_1 interno dell'affidato, valutazione che renderà in data 11.08.2022.
Non è infatti possibile infatti ritenere che, come riferito dalla l'incontro in filiale con la Pt_2 [...]
sia avvenuto, in agenzia, “subito dopo Ferragosto” poiché quest'ultima era in ferie. Tes_1
È invece plausibile, che – come riferito dalla – “qualche giorno dopo” Ferragosto la stessa Pt_2
abbia incontrato il il quale ha goduto di un periodo di congedo ordinario per ferie dal 22 Pt_1
agosto al 2 settembre 2022.
Quanto dichiarato dalla teste è direttamente confermato anche dalla precisa deposizione del Pt_2 teste che dichiara: “La mi disse che su sollecitazione di una dipendente dell'agenzia CP_4 Pt_2 di cui mi fece il nome – era l'unica persona con cui ci rapportavano per il mutuo – le disse che avrebbe dovuto consegnare al una busta con 200 euro. Non ricordo quando la mi Pt_1 Pt_2 disse che aveva incontrato la dipendente dell'agenzia (il teste riferisce essere la testimone appena uscita dall'aula) e che questa somma sarebbe servita per il buon esito della pratica. Mi disse anche che questi soldi non erano per lui ma per il deliberante. Questa frase la mi disse che gliela Pt_2
aveva riferita il quanto le aveva portato i soldi in una busta”. Pt_1
Dunque, l'unico elemento incongruo nel racconto di quanto avvenuto, risiede nella precisa collocazione temporale dell'incontro con la , elemento questo che, da solo, non è però in Tes_1
grado di scalfire la complessiva attendibilità della testimone, ben potendo essere frutto di dimenticanza.
Anche le modalità di consegna del denaro che la riferisce (“in busta chiusa, collocata sotto Pt_2 documentazione da consegnare”) sono coerenti con le già rilevate peculiarità dell'ubicazione dell'ufficio del ricorrente.
Le due deposizioni ( e ) convergono inoltre anche sul fatto che la riferisce Pt_2 Tes_1 Pt_2 di non aver raccontato alla come si sia svolta l'effettiva dazione di danaro, né cosa sia Tes_1
accaduto dopo: invero la teste ha dichiarato: “Io non ho detto nulla alla sig.ra ma quando ci Pt_9 siamo incontrate, l'anno successivo (mi pare prima della primavera): in quella occasione mi disse che le dispiaceva ed io ho intuito che lei sapesse gli sviluppi della vicenda”; la teste sul Tes_1 punto ha riferito: “dopo l'erogazione del mutuo la mi raccontò che era andata in anca per Pt_2
richiedere questi ulteriori 15 mila euro e dopo discussioni queste somme gliele avevano date. AdR: mi disse anche che per il mutuo la avevano contattata per firmare una dichiarazione. Non mi raccontò altro sulla vicenda dei 200 euro”.
7.5 Appare altresì plausibile anche la collocazione “temporale” della rivelazione che la fa al Pt_2
in merito all'accadimento. CP_4
Occorre preliminarmente rilevare che la era preoccupata che, nonostante la dazione della Pt_2 somma richiesta dal il mutuo non sarebbe stato concesso (teste : “Mi disse che Pt_1 Tes_1 aveva paura che, pur versando i 200 euro, non gli avrebbero poi concesso il mutuo”).
Molto probabilmente, per come riferito dal stesso, se non fossero sorti ritardi nella CP_4
erogazione della seconda (ed ultima) tranche del mutuo, la mai avrebbe segnalato Pt_2
l'accaduto.
Si legge, infatti, nelle S.I.T. rilasciate dal : “Nel mese di novembre del 2022, considerando CP_4
che per lei stavamo ritardando di tanto tale seconda erogazione, venne in ufficio ed in modo agitato, tra le varie rimostranze da farci, mi disse che per il buon esito del mutuo aveva dato dei soldi ad un nostro dipendente”; tale dichiarazione è stata poi confermata durante l'escussione testimoniale, avendo il dichiarato: “il muto era struttura per acquisto casa più una parte di CP_4 ristrutturazione. Facemmo l'atto a settembre: come tutti i mutui per ristrutturazione noi eroghiamo un primo sal ed una seconda tranche a sal.
La venne a novembre lamentandosi del ritardo nella erogazione del secondo sal: c'era stato Pt_2
un problema con il perito, ricordo che aveva fatto dei lavori non terminati. Venne con il suocero.
Non ricordo se venne direttamente da me o fu portata da me dal Pt_1
La si lamentava anche che ci fossero troppi costi: io risposi che i costi erano quelli Pt_2
concordati ed in quella occasione mi disse che aveva dato dei soldi ad un dipendente della Banca.
Io la fermai e le dissi: cosa sta dicendo? Lei mi disse che aveva dato die soldi in una busta ad un dipendente della Banca.
Non mi disse il nome del dipendente e mi disse che alla fine della erogazione del muto me lo avrebbe detto”.
L'escamotage utilizzato dalla raggiunge peraltro il suo scopo posto che aggiunge: Pt_2 CP_4
“l'iter della pratica, nonostante io ho chiesto una accelerazione per chiudere e parlare con la
la delibera del saldo ci ha messo 20 giorni che non direi sia un tempo accelerato”. Pt_2
Il fine privato che ha quindi spinto la a raccontare della vicenda, poi confermata anche dalla Pt_2
e dal , non inficia la complessiva attendibilità della sua testimonianza, semmai Tes_1 CP_4
essendo espressione di un principio di normalità, dovendosi ritenere che la stessa sia dotata di adeguata capacità dimostrativa del fatto da provare, essendo la teste stata stato in grado di rappresentare compiutamente il fatto con una deposizione significativa di ciò che parte convenuta intendeva provare. La testimone ha inoltre più volte ripetuto la medesima versione, dapprima al , poi ai vertici CP_4
della Banca ed infine a questo Tribunale, essendo consapevole che dalle sue dichiarazioni potessero scaturire conseguenze pregiudizievoli per il ricorrente.
Non emergono interessi di altra natura che possano aver spinto la ad inventare, in toto, la Pt_2
vicenda narrata;
la stessa non conosceva il prima del suo ingresso nella Pt_1 CP_3
, né da questo è mai stata trattata in malo modo;
né può ritenersi – come sostiene parte
[...]
ricorrente – che la abbia coadiuvato la assecondandola nel racconto per interessi Tes_1 Pt_2
economici – percependo ella un compenso su ogni mutuo stipulato, pari alla somma erogata: la
[...]
– per il tramite della AB - aveva appena iniziato la propria collaborazione con la Tes_1 [...]
, aveva una discreta esperienza per sapere che il ritardo nella erogazione del Controparte_3
secondo SAL non ne avrebbe compromesso la sua futura erogazione (avendo peraltro già incassato quasi tutta la commissione pattuita) e, soprattutto, non avrebbe avuto alcun valido motivo per mettere a rischio i suoi futuri rapporti professionali con una delle banche più importanti del territorio.
8. La condotta contestata è quindi risultata provata ed imputabile al ricorrente.
La gravità della contestata (e provata) condotta costituisce senza dubbio una giusta causa di recesso.
In merito all'interpretazione dell'art. 2119 c.c., la Corte di Cassazione è costante nel ritenere che la giusta causa deve rivestire il carattere di grave negazione degli elementi essenziali del rapporto di lavoro, tenuto conto degli aspetti concreti afferenti alla natura ed alla qualità del rapporto stesso, alla posizione delle parti, al grado di affidamento richiesto in relazione alle mansioni svolte dal dipendente, alla portata soggettiva del fatto in considerazione delle circostanze del caso concreto e dell'elemento intenzionale del lavoratore (tra le tante, Cass. 4 luglio 2024, n. 18296).
Con particolare riferimento al settore bancario la giurisprudenza di legittimità ha affermato che nell'ipotesi di licenziamento del dipendente di un istituto di credito,
l'idoneità del comportamento contestato a ledere il rapporto fiduciario deve essere valutata con particolare rigore, a prescindere dalla sussistenza di un danno effettivo per il datore di lavoro (Cass.
14 marzo 2005, n. 5504); la particolare intensità dell'elemento fiduciario che connota il rapporto di lavoro nell'ambito del settore bancario è stata confermata nel tempo (Cass. 8 gennaio 2015, n. 57); anche recentemente, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che “la condotta dei dipendenti di una banca impone una valutazione degli obblighi di diligenza e di fedeltà secondo criteri più rigorosi” (Cass. 29 agosto 2024, n. 23318).
Parte attrice, dunque, nel porre in essere la contestata condotta di assoluta gravità e di evidente rilevanza penale, ha abusato delle specifiche mansioni assegnategli (peraltro solo dal 2021, come riferisce il teste ), approfittando delle circostanze che lo vedevano a diretto contatto con CP_4 l'agente immobiliare ed i richiedenti e, cosa ancor più grave, restituendo l'immagine di un istituto bancario facilmente corruttibile.
Si tratta di un atteggiamento che non consente alcuna prognosi favorevole circa la possibile correttezza e adeguatezza della futura condotta della dipendente: si discute di un'aperta violazione di ciò che “la coscienza sociale considera il minimum etico” (cfr. Cass. Civ., Sez. Lav., 1° settembre
2009, n. 12735), di un'ipotesi nella quale non sussiste il rischio per il prestatore di incorrere in sanzioni per mancanze non conoscibili, poiché ogni comportamento che configuri una grave violazione dei doveri fondamentali del rapporto di lavoro – e, nel caso di specie, un illecito penale –
è conoscibile e contestabile indipendentemente da una specifica previsione contrattuale.
Peraltro, ricorrendo un'ipotesi “…manifestamente contrari[a] all'etica comune o concretant[e] violazione dei doveri fondamentali connessi al rapporto di lavoro” (Cass. Civ., Sez. Lav., 9 marzo
2004, n. 4778), l'agire datoriale risulta anche conforme al principio di proporzionalità.
9. Per tutti questi motivi, assorbenti rispetto a ogni ulteriore rilievo o questione sollevata dalle parti, il ricorso deve essere integralmente rigettato.
10. La regolazione delle spese di lite segue la soccombenza e, pertanto, deve essere Parte_1
condannato al pagamento delle spese di lite nella misura liquidata in dispositivo, che tiene conto del valore complessivo della controversia.
P.Q.M.
il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando,
- rigetta, integralmente, il ricorso.
- condanna alla rifusione delle spese di lite che liquida in complessivi € Parte_1
3.500,00 oltre spese generali e accessori come per legge, da distrarsi ex art. 93 c.p.c.
Così deciso in data 9.01.2025
Il Giudice
Annalisa Gualtieri