Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 20/03/2025, n. 1017 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 1017 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
N. R. G. 3045/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI FIRENZE in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati: dr.ssa Silvia Governatori Presidente dr.ssa Daniela Garufi giudice dr.ssa Ilaria Benincasa giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di 1° grado iscritta al n. 3045 del ruolo contenzioso generale dell'anno
2023 avente ad oggetto: separazione personale dei coniugi vertente tra:
, codice fiscale , rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'avvocato SABRINA CERINI in virtù di delega in atti
Ricorrente
e
, codice fiscale , rappresentato e difeso CP_1 C.F._2 dall'avvocato GIUSEPPE PATANE' in virtù di delega in atti
Resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero
Conclusioni (v. udienza del 10/12/2024): la ricorrente ha concluso come da foglio di P.C. depositato il 05/12/2024:
“Nel merito sia dichiarata la separazione personale dei coniugi;
1
tutte le ragioni narrate nel presente ricorso con ogni conseguente statuizione ex lege;
la casa coniugale sita in Firenze Via di Varlungo n. 37 sia definitivamente assegnata,
Per_ con tutto quanto l'arreda, alla Sig.ra che ci vivrà con i figli e Parte_1
, maggiorenni ma studenti e non economicamente autosufficienti;
Per_2
il Sig. sia conseguentemente dichiarato obbligato a corrispondere, entro CP_1
il giorno 5 di ogni mese, alla moglie un concorso al mantenimento dei figli complessivamente pari ad Euro 800,00 (ovvero 400 Euro per ogni figlio) oltre al 35%
Per_ di tutte le spese straordinarie relative al mantenimento dei figli e relative Per_2
alle attività scolastiche e di sostegno allo studio, sportive, ricreative nonché medico- dentistiche secondo il protocollo del CNF.
In ogni caso:
Con vittoria di compensi e spese legali ex D.M. 55/2014 e seguenti modifiche.
In via istruttoria:
Si chiede l'ammissione delle prove orali per testi nonché per interrogatorio formale del convenuto sui capitoli di prova” di cui alla memoria depositata il 09/02/2024;
“Si chiede altresì che il Giudice adito, occorrendo, Voglia ordinare ex art. 210 c.p.c.:
a) al Sig. e alla scuola Energheia Soc. Coop. Via Tadino n. 52, 20124 CP_1
Milano C.F. e P.IVA l'esibizione delle fatture emesse per il pagamento P.IVA_1
del corso di terapeuta esoterico frequentato negli anni 2022/202/2024 dal Sig.
[...]
CP_1
b) alla scuola Energheia Soc. Coop. Via Tadino n. 52, 20124 Milano C.F. e P.IVA
l'esibizione delle fatture emesse per il pagamento del corso di terapeuti P.IVA_1
esoterico e/o corsi organizzati dalla Scuola Energheia frequentati negli anni
2019/2020- 2020/2021- 2021/2022 dalla Sig.ra Parte_2
c) al Sig. l'estratto conto della posizione previdenziale personale CP_1
aggiornato al 2023 con indicazione valore quote accantonamento TFR nonché estratto conto Fondo Pensione personale”; il resistente ha concluso come da foglio di P.C. depositato il 09/12/2024:
“Nel merito
1) pronunciare la separazione personale dei coniugi e CP_1 Parte_1
2) rigettare la domanda di addebito ex adverso proposta in quanto infondata;
2 3) assegnare la casa coniugale alla Sig.ra affinché. la stessa ci abiti Parte_1
con i figli maggiorenni ma non ancora autosufficienti e fino al raggiungimento della autosufficienza da parte dei figli;
4) disporre che i genitori provvedano al mantenimento diretto dei figli durante il tempo in cui gli stessi stanno con ciascuno di loro;
5) disporre che i genitori partecipino alle spese straordinarie necessarie per la prole nella misura di 1/3 a carico del padre e di 2/3 a carico della madre, come regolamentate dalle Linee Guida del CNF dell'anno 2017.
6) rigettare tutte le domande formulate dalla Sig.ra aventi contenuto Parte_1
economico in quanto infondate.
Con vittoria di spese ed onorari del giudizio
In via istruttoria:
a) ci si oppone alla prova per testi ed alle richieste di esibizione ex art. 210 c.p.c. ex adverso richieste per i motivi esposti nella memoria ex art. 183, VI comma, n. 3 c.p.c.
(punti I, II e IV) di parte resistente;
b) in caso di ammissione della prova per testi ex adverso richiesta, si chiede, senza inversione dell'onere della prova, l'ammissione della prova per testi capitolata a prova contraria al punto III della memoria ex art. 183, VI comma, n. 3 c.p.c. di parte resistente, con i testi ivi indicati;
c) si chiede disporsi C.T.U. contabile volta ad accertare i redditi netti delle parti”.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
ha adito il Tribunale di Firenze per sentir dichiarare la separazione Parte_1
personale da , il quale si è costituito in giudizio nulla opponendo CP_1
alla domanda di separazione.
1. Sussistono i presupposti per dichiarare, ai sensi dell'art. 151 c.c., la separazione personale dei coniugi.
I coniugi comparsi, infatti, hanno dato atto che la prosecuzione della convivenza era divenuta intollerabile, e sono separati di fatto già da oltre due anni, durante i quali essi non si sono riconciliati.
Pertanto, deve essere pronunciata la separazione personale dei coniugi.
3 2. Con riferimento alla domanda per l'addebito della separazione formulata da
[...]
verso il coniuge, è opportuno premettere che ai fini dell'addebitabilità della Pt_1
separazione il giudice di merito deve accertare se la frattura del rapporto coniugale sia stata provocata dal comportamento oggettivamente trasgressivo di uno o di entrambi i coniugi, e pertanto se sussista un rapporto di causalità tra detto comportamento ed il verificarsi dell'intollerabilità dell'ulteriore convivenza, o se piuttosto la violazione dei doveri che l'art. 143 c.c. pone a carico dei coniugi sia avvenuta quando era già maturata una situazione di crisi del vincolo coniugale, o per effetto di essa (v. Cass. Sez. 6 - 1,
Ordinanza n. 3923 del 19/02/2018; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 2059 del 14/02/2012, secondo la quale, in particolare, “grava sulla parte che richieda, per l'inosservanza dell'obbligo di fedeltà, l'addebito della separazione all'altro coniuge l'onere di provare la relativa condotta e la sua efficacia causale nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, mentre, è onere di chi eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda, e quindi dell'infedeltà nella determinazione dell'intollerabilità della convivenza, provare le circostanze su cui l'eccezione si fonda, vale a dire l'anteriorità della crisi matrimoniale all'accertata infedeltà”; Cass. Sez. 6 -
1, Ordinanza n. 16859 del 14/08/2015, ha così precisato i rispettivi oneri probatori dei coniugi: “In tema di separazione tra coniugi, l'inosservanza dell'obbligo di fedeltà coniugale rappresenta una violazione particolarmente grave, la quale, determinando normalmente l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, costituisce, di regola, circostanza sufficiente a giustificare l'addebito della separazione al coniuge responsabile, sempreché non si constati, attraverso un accertamento rigoroso ed una valutazione complessiva del comportamento di entrambi i coniugi, la mancanza di nesso causale tra infedeltà e crisi coniugale, tale che ne risulti la preesistenza di una crisi già irrimediabilmente in atto, in un contesto caratterizzato da una convivenza meramente formale”).
Nel caso di specie, la ha dedotto nel ricorso che a partire da aprile 2020 il Pt_1
marito aveva cominciato ad essere assente e preoccupato, lamentando una crisi personale;
che dall'estate di quell'anno egli aveva iniziato a frequentare sempre più assiduamente l'amica che intorno alla fine “dell'anno 2021, il Sig. Parte_2
pur senza chiarirne le ragioni alla moglie, si sottraeva ad ogni CP_1
partecipazione, che non fosse meramente di facciata/formale, alla vita di coppia e famiglia, senza più cercare occasioni per stare in coppia e quando le cercava la moglie
4 (passeggiate, cene etc) lui si dimostrava freddo, passivo, distante e taciturno più del solito”; di avere incaricato agenzie investigative e di avere scoperto, nella primavera
2022, che la ragione della crisi personale oltreché matrimoniale era uno stabile rapporto amoroso del con l'amica di avere organizzato una vacanza in Indonesia CP_1 Pt_2 nell'estate del 2022 per salvare il rapporto di coppia, durante la quale, tuttavia, il marito era taciturno e distante, anche fisicamente lontano dalla moglie, nei confronti della quale aveva mostrato un'indifferenza totale;
che il comportamento del marito aveva violato i doveri coniugali ed in particolare l'obbligo di fedeltà e assistenza morale e materiale dell'altro coniuge, rendendo intollerabile la prosecuzione della convivenza.
Il ha negato, nella comparsa di costituzione e risposta, di avere avuto una CP_1
relazione extraconiugale con e ha dedotto che la crisi coniugale era Parte_2
“imputabile esclusivamente alla pesante situazione dei rapporti tra le parti causata dal carattere e dal comportamento della Sig.ra tale da aver comportato un Pt_1
progressivo deterioramento dei rapporti già irrimediabilmente compromessi prima della fine del 2019”.
Orbene, ciò premesso, occorre evidenziare che nel caso di specie il marito ha ammesso di essersi distaccato dalla moglie a partire dall'anno 2020 (v. interrogatorio libero espletato all'udienza presidenziale dell'8/6/2023); il convenuto, inoltre, non ha negato la circostanza dedotta in ricorso secondo cui dall'estate del 2020 egli aveva cominciato a trascorrere sempre più tempo, sia al telefono sia di persona, con l'amica è Parte_2 poi dimostrato un rapporto assiduo tra il e l'amica a partire dall'estate CP_1 Pt_2
2022, non avendo il convenuto contestato il contenuto della relazione investigativa prodotta dalla moglie quale doc. 9; in particolare, egli non ha contestato che l'investigatore avesse ripreso proprio lo stesso marito con l'amica avendo Pt_2 piuttosto dedotto che le relazioni “non fanno altro che dimostrare un rapporto di natura amichevole e non certo intimo come più volte è stato definito dalla Sig.ra Pt_1
(pag. 8 della comparsa). In realtà, la relazione investigativa fa emergere un rapporto tutt'altro che amicale tra il marito e la giacché, come risulta dal documento in Pt_2
esame, gli stessi si sono incontrati ad esempio in modo furtivo in data 1/8/2022 alle ore
24,00 circa, e hanno trascorso del tempo insieme sino alle ore 1,00; in data 28/12/2022 essi si sono incontrati in un parcheggio appartato e si sono scambiati effusioni, così come in data 31/12/2022, dopo essere stati a pranzo insieme.
5 Sulla base di quanto rilevato, considerato che non è stata dimostrata una crisi coniugale antecedente all'anno 2020, si ritiene che sussistano elementi gravi, precisi e concordanti per affermare che il si fosse distaccato dalla moglie, a partire dall'anno 2020, CP_1 perché interessato ad un'altra donna, con la quale egli aveva instaurato una relazione sempre più assidua che quantomeno dall'anno 2022 (e non già dall'agosto 2023, come invece dedotto dal convenuto nella memoria depositata l'11/1/2024), era diventata una relazione amorosa.
Pertanto, la crisi coniugale è causalmente riconducibile alla condotta del marito, cui deve essere addebitata la separazione. Per_
3. Dalla coppia sono nati i figli il 6 settembre 2001 e il 6 novembre 2004, i Per_2
quali sono ancora studenti ed abitano con la madre nella casa coniugale.
È pacifico in causa, in quanto ammesso dallo stesso marito, che durante Parte_1
la vita matrimoniale, avesse deciso di lavorare come libera professionista per avere una maggiore flessibilità di orario e meglio gestire la prole, e che abbia un rapporto Per_2
più significativo con la madre, mentre solo formale con il padre (v. dichiarazioni rese dal convenuto in sede di interrogatorio libero).
Sulla base di quanto rilevato, ed in continuità con la situazione attuale, deve essere assegnata a la casa coniugale ubicata a Firenze, in via di Varlungo 37 Parte_1
(come peraltro richiesto da entrambe le parti), affinché la madre vi abiti con i figli non ancora autosufficienti.
4. Occorre ora pronunciare sulla richiesta della ricorrente di porre a carico del padre un assegno per il mantenimento della prole.
Al riguardo, si osserva che la ricorrente lavora come libera professionista e, come emerge dalle dichiarazioni fiscali, nell'anno 2021 ha percepito un reddito di circa €
160.000,00 netti, reddito che sembra avere subito una flessione negli anni successivi, giacché con riferimento all'anno 2022 la stessa ha dichiarato un reddito netto di circa €
82.000,00 (pur risultando un reddito complessivo lordo di circa € 158.000,00) e con riferimento all'anno 2023 ha dichiarato un reddito netto di circa € 57.000,00, a fronte di un reddito complessivo lordo di circa € 120.000,00.
Ella ha poi accumulato oltre un milione di euro di risparmi, ed è titolare della nuda proprietà dell'immobile ubicato a Massa Lombarda di cui i genitori sono usufruttuari.
quale dirigente della società farmaceutica Menarini, nell'anno 2021 ha CP_1 percepito un reddito di circa € 50.000,00 netti, salito a circa € 60.000,00 netti nell'anno
6 2022 e nell'anno 2023. Egli è proprietario della casa coniugale assegnata alla moglie, ed abita in un immobile in locazione al canone di € 970,00 mensili.
Tenuto conto delle circostanze sopra indicate, dalle quali si evince una buona capacità economica paterna, valutati la valenza economica dell'assegnazione alla della Pt_1
casa coniugale, ma anche il ridotto onere di mantenimento diretto dei figli a carico del padre (essendo pacifico che la frequentazione tra loro è sporadica), nonché le normali esigenze di due ragazzi di venti e ventitré anni, il Tribunale ritiene congruo porre a carico del l'obbligo di versare alla moglie, con effetto a decorrere dalla CP_1 presente decisione, un assegno periodico di € 600,00 mensili per il mantenimento ordinario della prole (€ 300,00 per figlio), oltre rivalutazione annuale secondo gli indici
ISTAT.
Come richiesto sostanzialmente da entrambe le parti, le spese straordinarie necessarie per i figli – per la regolamentazione delle quali si rinvia alle Linee Guida del CNF dell'anno 2017 – dovranno gravare per il 35% sul padre e per il 65% sulla madre, per riequilibrare le posizioni economiche dei genitori, considerato il risparmio accumulato dalla Pt_1
Da ultimo, si osserva che i coniugi non hanno formulato domande con riferimento al periodo pregresso, decorrente dall'introduzione del giudizio sino alla presente decisione, nel quale era vigente un diverso assetto complessivo – che le parti non hanno chiesto di modificare – per il quale si ritiene debba applicarsi l'ordinanza presidenziale, recante adeguata motivazione.
5. Infine, in merito alle istanze istruttorie formulate dalla ricorrente, si osserva che le stesse sono in parte assorbite dall'intervenuto accoglimento della domanda di addebito, ed in parte – ovvero la richiesta di esibizione dell'estratto conto della posizione previdenziale personale del nonché dell'estratto conto del Fondo Pensione CP_1
personale – sono superflue, alla luce della documentazione in atti, e in considerazione del fatto che i fondi pensione e il t.f.r. oggetto della richiesta non risulta siano nella attuale disponibilità del convenuto, e dunque non sarebbero utili ai fini della verifica della sua posizione economica.
Risulta altresì superflua una C.T.U. contabile volta ad accertare i redditi netti delle parti, richiesta dal convenuto, essendo i redditi netti desumibili dalle dichiarazioni fiscali.
7 6. Le spese di lite del presente grado di giudizio, liquidate in dispositivo tenuto conto del valore indeterminabile della controversia (complessità bassa, valori medi), devono essere poste a carico del resistente secondo il principio di soccombenza.
P. Q. M.
Il Tribunale di Firenze, ogni diversa istanza disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando,
- pronuncia la separazione personale dei coniugi , n. a MASSA Parte_1
LOMBARDA (RA), il 28/03/1972, e , n. a FIRENZE (FI), il CP_1
28/08/1971 (matrimonio contratto in FIRENZE (FI) il 02/12/2006, iscritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Firenze (FI) al n. 811, parte 1, anno 2006);
- addebita la separazione a CP_1
- pone a carico di con effetto a decorrere dalla presente decisione, CP_1
l'obbligo di corrispondere a il complessivo importo mensile di € 600,00 Parte_1
(€ 300,00 per figlio), soggetto a rivalutazione annuale Istat, a titolo di contributo al mantenimento ordinario della prole, da versare entro il giorno 5 di ogni mese;
- pone le spese straordinarie necessarie per la prole a carico di entrambi i genitori nella misura del 35% a carico del padre e del 65% a carico della madre, rinviando per la loro regolamentazione alle linee guida del CNF dell'anno 2017;
- condanna a rimborsare a le spese di lite del presente CP_1 Parte_1 grado di giudizio, che liquida nell'importo di € 7.616,00 per compenso, € 98,00 per spese, oltre rimborso forfettario al 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio del 12 marzo 2025.
Il giudice relatore
Dr.ssa Ilaria Benincasa
La Presidente
Dr.ssa Silvia Governatori
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione. In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 d.lgs. 196/2003.
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