Sentenza 20 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 20/02/2025, n. 817 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 817 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2025 |
Testo completo
Proc. n°3131/2019 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI, VIIIa SEZIONE CIVILE, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: Dott. ALESSANDRO COCCHIARA Presidente Dott. ANTONIO QUARANTA Consigliere Rel. Dott. ALBERTO CANALE Consigliere ha pronunciato, all'esito della disposta trattazione scritta, la seguente S E N T E N Z A nella causa iscritta al n°3131 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2019 avente ad oggetto: appello in materia di risarcimento danni da inadempimento contrattuale, vertente
T R A
, nato a [...] il [...], (C.F. Parte_1 [...]
), residente in [...] C.F._1
(P.co Scala), rappresentato e difeso dall'Avv. Renato Labriola e con lo stesso elettivamente domiciliata in Caserta, alla Via Don Bosco n°27, giusta procura prodotta in allegato all'atto di citazione in appello depositato telematicamente;
APPELLANTE
C O N T R O
in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t., Amm.re , (C.F. ), con sede CP_2 P.IVA_1 legale in S. Maria C.V., Via Santella, vico I int.7, rappresentata e difesa dall'Avv. Adolfo Russo, elettivamente domiciliato in Caserta, al Corso Trieste n°146, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta in appello;
APPELLATA
N O N C H E'
(C.F. Controparte_3
), in persona dell'Amministratore e legale rappresentante P.IVA_2
p.t., già elettivamente domiciliato in Caserta, alla Via E. Rossi n°18, presso lo studio dell'Avv. Ricciardi Mauro, difensore costituito in primo grado;
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APPELLATO CONTUMACE
A V V E R S O la sentenza n°114/2019 emessa dal G.U. presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere l'11.1.19, pubblicata in pari data, con cui l'adito giudice così provvedeva: “1) rigetta la domanda;
2) condanna la società alla refusione delle spese Controparte_1 di lite liquidate in €. 2.738,00 per onorari oltre accessori come per legge, a favore di ciascuna parte processuale.”
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 09.10.2007 la
[...]
(di seguito solo , conveniva in Controparte_1 CP_1 giudizio il chiedendo di accertarne Controparte_3
e dichiararne l'esclusiva responsabilità per inadempimento contrattuale, tanto da doverne rispondere. A sostegno della propria domanda deduceva: di aver stipulato, in data 28.02.2005, rispettivamente, con la ditta un contratto per la realizzazione di un impianto Controparte_4 idrico antincendio tipo “sprinkler”, (superfluo e sovradimensionato rispetto alle esigenze del condominio), ed impianto di estrazione aria, per un importo complessivo di €. 33.900,00, di cui €. 3.900,00 alla consegna ed i restanti €. 30.000,00 in successivi SAL, e con la ditta LL AL un contratto per la realizzazione di impianto elettrico per un importo complessivo di €. 1.800,00 ad inizio lavori ed €. 11.500,00 a successivo SAL, entrambi da realizzare nell'autorimessa del predetto , pattuendo l'inizio dei lavori per il 2.03.2005 con CP_3 termine di ultimazione al 2.05.2005; di avere subito, nonostante l'approvazione del progetto da parte dei Vigili del Fuoco, la sospensione dei lavori da parte dei condomini, cosa che aveva provocato un inadempimento nei confronti delle imprese esecutrici, che avevano chiesto il risarcimento dei danni subiti proponendo azione innanzi al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere.
Costituitosi, il instava per il rigetto della Controparte_3 domanda, perché infondata e pretestuosa, con vittoria di spese. A supporto delle proprie ragioni evidenziava: che la CP_1 costruttrice dell'intero fabbricato, aveva omesso di fornire l'autorimessa condominiale del certificato antincendio e solo a seguito di proteste da parte dei condomini aveva presentato unilateralmente, (pur non avendone legittimazione alcuna), un progetto presso il Comando dei Vigili del Fuoco, senza interessare il Condominio né l'assemblea del tipo
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di lavori e delle relative conseguenze;
che in data 26.03.2004 l'assemblea aveva dato mandato all'amministratore di acquisire tutta la documentazione presentata dalla presso i pubblici uffici CP_1 deliberando, all'adunanza del 16.05.2005, la sospensione dei lavori, e nominando un tecnico al fine di verificare la congruità del progetto;
che tuttavia quest'ultimo aveva riscontrato la non rispondenza della documentazione presentata con il reale stato dei luoghi, essendo stata indicata una superficie inferiore a quella reale ed un numero di box minore, nonché l'inidoneità del sistema antincendio tipo “sprinkler” per un'autorimessa, impianto che avrebbe comportato tra l'altro una gestione molto dispendiosa;
che era mancata ogni richiesta di autorizzazione sia all'assemblea che ai singoli condomini proprietari dei box in cui praticare le aperture ed installare lo “sprinkler”.
Con atto di intervento volontario si costituiva il condomino odierno appellante chiedendo il rigetto della domanda attorea con vittoria di spese e condanna della ex art. 96 c.p.c., attesi CP_1
l'inadempimento e la imprevidenza ad essa imputabili sia per il mancato conseguimento del certificato di prevenzione incendi, documento che avrebbe dovuto chiedere ed ottenere prima della vendita degli appartamenti, sia per non avere raggiunto un accordo con i singoli proprietari delle aree interessate circa tempi e modalità di esecuzione dei lavori, cosa a cui avrebbe dovuto provvedere ancor prima di appaltare i lavori alle prefate ditte.
Instauratosi il contraddittorio, concessi i termini di cui all'art. 183, comma 6°, c.p.c., ammessa e raccolta la sola prova testimoniale articolata da parte convenuta e precisate le conclusioni il giudice, assegnati alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c., riservava la decisione, resa come da dispositivo in epigrafe.
Avverso la sentenza proponeva appello l'interventore congegnando due motivi di impugnazione: 1) violazione del principio della corrispondenza tra chiesto e pronunciato, avendo l'autore della statuizione omesso ogni pronuncia sulla domanda formulata da esso interventore volontario che aveva invocato non solo il rigetto della domanda di parte attrice ma anche il risarcimento dei danni ai sensi dell'art. 96 c.p.c., tralasciando il ricorso al potere giudiziale ufficioso previsto dalla norma;
2) ignorata mala fede legittimante l'accoglimento della richiesta ex art. 96 cit. per la condotta della in giudizio, siccome attestata dalle CP_1 risultanze processuali che avevano dimostrato come la stessa fosse stata sempre a conoscenza della situazione di fatto e della mancata
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autorizzazione dell'assemblea condominiale ad effettuare i lavori. Precisava così le sue conclusioni: “in via principale e nel merito, riformare parzialmente la sentenza del Tribunale di S. Maria C.V. IV° Sezione Civile Giudice Dott.ssa Elisabetta Bernardel n°114/2019 R.G. 701148/2007 nella parte in cui non si pronuncia sulla richiesta della responsabilità aggravata e non riconosce la lite temeraria ai sensi dell'art. 96 c.p.c.; Condannare la Controparte_5
al risarcimento dei danni ai sensi dell'art. 96. c.p.c., da liquidarsi
[...] in via equitativa;
Condannare alla refusione delle spese e degli onorari di giudizio in favore del sottoscritto procuratore antistatario”.
Degli appellati si costituiva unicamente la che reclamava in CP_1 via preliminare il rigetto dell'appello in quanto inammissibile, improponibile, improcedibile e manifestamente infondato in fatto e in diritto.
Così riprodottosi il contraddittorio in appello la Corte, disposta l'acquisizione del fascicolo d'ufficio di primo grado, rinviava senz'altro per precisazione delle conclusioni e sulle stesse, ad epilogo della trattazione scritta celebratasi nelle forme cartolari, concessi ai contendenti i termini di rito per il deposito di conclusionali ed eventuali repliche, introiava la causa a sentenza.
L'appello è, prima ancora che infondato, inammissibile e non meritevole, pertanto, di accoglimento.
Preliminarmente va dichiarata la contumacia dell'appellato , CP_3 che ha disertato il giudizio malgrado rituale notifica del suo atto introduttivo, (c.f.r., in fasc. telematico, avviso ricevimento notifica a mezzo posta prodotto in allegato alla nota depositata in data 7.2.20).
Il giudice a quo aveva correttamente qualificato in questi termini l'intervento spiegato dall'odierno appellante: “In particolare, per quanto attiene al , unico convenuto nel presente giudizio, e dunque CP_3 unica posizione analizzabile, avendo il svolto un intervento Pt_1 adesivo dipendente, e solo ad adiuvandum, senza far valere una pretesa autonoma, la avrebbe dovuto ottenere una approvazione del CP_1 progetto e quantomeno una autorizzazione da parte dell'assemblea dei condomini all'esecuzione dei lavori”. Dunque si era trattato, e si tratta, di un intervento adesivo dipendente, laddove il suo autore “… è portatore di un proprio interesse che, pur non legittimandolo a proporre in via autonoma una sua pretesa, lo abilita a porsi accanto alla parte adiuvata, intervenendo nel giudizio che, nonostante l'ampliamento dei
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partecipanti, rimane unico in quanto invariato resta l'oggetto della controversia;
l'intervento "ad adiuvandum" determina, pertanto, un'ipotesi di causa inscindibile, con conseguente applicazione dell'art. 331 c.p.c., atteso che se è consentito ad un soggetto di intervenire per sostenere le ragioni di una delle parti in causa, restando unico ed indivisibile il giudizio, si deve necessariamente configurare un litisconsorzio processuale nei successivi giudizi di impugnazione, poiché le ragioni che consentono e giustificano la presenza di parti accessorie non si esauriscono in un grado di giudizio, persistendo l'interesse dell'interventore adesivo ad influire con una propria difesa sull'esito della lite” (Cassazione civile, sez. II, 25/02/2022, n°6357, Giustizia Civile Massimario 2022, rv 664314 – 01). Ebbene, per quanto litisconsorte necessario in appello, per ragioni processuali, “l'interventore – tuttavia
- non ha un'autonoma legittimazione ad impugnare (salvo che l'impugnazione sia limitata alle questioni specificamente attinenti la qualificazione dell'intervento o la condanna alle spese imposte a suo carico), sicché la sua impugnazione è inammissibile, laddove la parte adiuvata non abbia esercitato il proprio diritto di proporre impugnazione ovvero abbia fatto acquiescenza alla decisione ad essa sfavorevole. …” (Cassazione civile, sez. un., 18/04/2023, n°10398, Guida al diritto 2023, 37). In altri termini, “l'intervento in appello è ammissibile soltanto quando l'interventore faccia valere una situazione soggettiva che lo legittima a proporre opposizione di terzo, ai sensi dell'articolo 404 c.p.c., ossia nel caso in cui egli rivendichi, nei confronti di entrambe le parti, la titolarità di un diritto autonomo la cui tutela sia incompatibile con la situazione accertata o costituita dalla sentenza di primo grado, e non anche quando l'intervento stesso sia qualificabile come adesivo, perché volto a sostenere l'impugnazione di una delle parti, al fine di porsi al riparo da un pregiudizio mediato e dipendente dai rapporti che lo legano ad una di esse. …” (Cassazione civile, sez. I, 08/11/2022, n°32887, Giustizia Civile Massimario 2022, rv 666135 – 01; conf. Cassazione civile, sez. II, 22/07/2022, n. 22972, Giustizia Civile Massimario 2022, rv 665253 – 01: “In tema di intervento volontario laddove l'interventore, pur essendo (asseritamente) titolare di un proprio autonomo diritto, lo faccia valere, non in via autonoma - ossia sollecitando una pronuncia che abbia ad oggetto quel diritto e che sia emessa nei suoi confronti - bensì quale interesse che lo legittima a sostenere le ragioni di una delle parti, va qualificato come adesivo dipendente e, in quanto tale, in caso di acquiescenza alla sentenza della parte adiuvata, l'interventore non può proporre alcuna autonoma impugnazione, né in via principale né in via incidentale, salvo che essa sia limitata a questioni attinenti alla
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qualificazione dell'intervento o alla condanna alle spese. …”; ed ancora Cass. Civ., n°12114 del 2006).
La inammissibilità del gravame per quanto premesso basterebbe a chiudere senz'altro il discorso motivazionale che, ciò nonostante, merita qualche notazione, sia pure ad abundantiam, sulla mancanza di consistenza, in merito, della già reclamata in primo grado condanna della per lite temeraria. È vero che sulla domanda ricorre il lamentato CP_1 difetto di pronuncia per non avere il giudice a quo affatto provveduto ma, in ogni caso, sarebbero esulate le condizioni legittimanti l'accoglimento della pretesa. Ed invero, la società attrice, dopo avere commissionato, anche se del tutto abusivamente, gli interventi poi realizzati, aveva agito in giudizio per sentir dichiarare il CP_3 convenuto responsabile degli inadempimenti perpetrati nei confronti delle ditte appaltatrici, e tenuto quindi al risarcimento dei danni relativi. In ciò non ricorreva, a ben vedere, né una intrapresa della lite in mala fede o colpa grave, né un abuso del processo. Giova ricordare in proposito che “il fondamento costituzionale della responsabilità aggravata, ex art. 96, comma 3, c.p.c., risiede nell'art. 111 Cost. e ha come presupposto la mala fede o colpa grave, da intendersi quale espressione di scopi o intendimenti abusivi, ossia strumentali o comunque eccedenti la normale funzione del processo, i quali non necessariamente devono emergere dal testo degli atti della parte soccombente, potendo desumersi anche da elementi extra-testuali concernenti il più ampio contesto nel quale l'iniziativa processuale si iscrive” (Corte Giustizia Trib. I° grado Venezia, sez. II, 05/07/2024, n°491, Redazione Giuffrè 2024, 79). Peraltro, “in tema di responsabilità processuale aggravata, la mera infondatezza dell'azione non costituisce circostanza da sola sufficiente ai fini dell'adozione di una pronuncia ex articolo 96 del Cpc, connessa ad ipotesi di abuso del diritto ad agire: e ciò in quanto agire in giudizio per far valere una pretesa che si rivela infondata non è, infatti, condotta in sé automaticamente rimproverabile. In particolare, il riconoscimento della responsabilità aggravata esige sul piano soggettivo la mala fede o la colpa grave della parte soccombente, sussistente nell'ipotesi di violazione del grado minimo di diligenza che consente di avvertire facilmente l'infondatezza o l'inammissibilità della propria domanda, non essendo sufficiente la mera infondatezza, anche manifesta, delle tesi prospettate …” (Tribunale Firenze, sez. II, 03/11/2023, n°3194, Guida al diritto 2023, 48).
Per converso, proprio la impugnazione di cui si giudica appare sanzionabile a tenore della norma in disamina per la dimostrata,
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colpevole, inconsapevolezza della sua manifesta inammissibilità. Questo perché “in tema di spese processuali, la disposizione di cui all'articolo 96, comma 3, del Cpc, a mente della quale, testualmente, «In ogni caso, quando pronuncia sulle spese ai sensi dell'articolo 91, il giudice, anche d'ufficio, può altresì condannare la parte soccombente al pagamento, a favore della controparte, di una somma equitativamente determinata», ha introdotto un meccanismo che deve ritenersi non solo e non tanto risarcitorio, quanto anche e soprattutto sanzionatorio (in virtù della finalità di scoraggiare l'abuso del processo e preservare la funzionalità del sistema giustizia), e come tale sottratto (a differenza dell'ipotesi di cui all'articolo 96, comma 1, del Cpc) dalla rigorosa prova del danno, essendo lo stesso condizionato unicamente all'accertamento di una condotta di grave negligenza o addirittura malafede processuale della parte. Scopo della norma è dunque la repressione del danno che viene arrecato direttamente alla controparte (si pensi all'allungamento della tempistica nell'esercizio dei propri diritti ma si pensi - nel caso delle imprese - alla necessità di affrontare oneri aggiuntivi, quale l'appostamento di un “fondo rischi” per i crediti incagliati o in sofferenza, oppure l'incremento delle difficoltà e dei costi dell'accesso al finanziamento bancario, ad esempio, con lo strumento delle anticipazioni su fatture), ma indirettamente anche all'Erario con la congestione degli uffici giudiziari e l'incremento del rischio del superamento del canone costituzionale della ragionevole durata del processo con ricadute anche di tipo risarcitorio, stante il pericolo di condanna dello Stato alla corresponsione dell'indennizzo “ex lege” n. 89/2001 …” (Tribunale Milano, sez. XIII, 04/04/2024, n°3809, Guida al diritto 2024, 19).
Le spese del grado seguono inevitabilmente la soccombenza nel rapporto radicatosi tra appellante e costituita, appellata , mentre non vi è CP_1 pronuncia al riguardo nel rapporto instauratosi tra il primo e l'appellato
, rimasto contumace. Alla relativa liquidazione si provvede CP_3
d'ufficio come da dispositivo con attribuzione al procuratore antistatario.
A norma dell'art. 13, comma 1° quater del D.P.R. n°115 del 2002, introdotto dall'art. 1, comma 17, della L. n°228 del 24.12.12, destinato a trovare applicazione ai procedimenti introdotti in data successiva al 28.12.12, quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice deve dare atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui alla norma in
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esame mentre l'obbligo di pagamento sorge al momento del suo deposito.
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Napoli, VIIIa Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto, avverso la sentenza in epigrafe, da nei confronti della Parte_1 Controparte_1
e del
[...] Controparte_3
, in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., con citazione
[...] notificata a mezzo p.e.c. in data 28.6.19 e a mezzo posta in data 1°.7.19, previa dichiarazione di contumacia dell'appellato , CP_3 così provvede;
1°) Dichiara inammissibile l'appello;
2°) Condanna l'appellante alla rifusione in favore dell'appellata costituita delle spese del grado, liquidate d'ufficio, in mancanza di nota, giusta D.M. n°147/2022, in complessivi €. 3.966,00 per compensi, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15% sui compensi, I.V.A. e C.P.A. come per legge con attribuzione al difensore anticipatario;
3°) Condanna inoltre l'appellante, ai sensi dell'art. 96, 3° comma, c.p.c., al pagamento in favore della predetta controparte della ulteriore somma, equitativamente determinata, di €. 3.966,00;
4°) Nulla per le spese nel rapporto fra appellante e appellato
, rimasto contumace;
CP_3
5°) Attesta che sussistono i presupposti di assoggettamento dell'appellante alla contribuzione ulteriore come prevista per legge.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 6.2.25.
IL CONSIGLIERE RELATORE IL PRESIDENTE
Dott. Antonio Quaranta Dott. Alessandro Cocchiara
P.S.: sentenza redatta in collaborazione con il Dr. Stefano Alfredo Itro dell' CP_6
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