CA
Sentenza 3 luglio 2025
Sentenza 3 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 03/07/2025, n. 2092 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2092 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA IV SEZIONE LAVORO in persona dei signori magistrati:
dott. Glauco ZACCARDI Presidente dott.ssa Isabella PAROLARI Consigliere dott.ssa Sara FODERARO Consigliere rel.
ha pronunciato all'udienza del 20 maggio 2025, mediante lettura in aula del dispositivo ai sensi dell'art. 437 c.p.c., la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 1264 Registro Generale Lavoro dell'anno 2021
TRA
in persona del legale rapp.te p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Claudio Parte_1
Scognamiglio, APPELLANTE E
e , rappresentati e difesi dall'avv. Pier Luigi Panici, CP_1 CP_2
APPELLATI
OGGETTO: appello avverso sentenza Tribunale di Roma n. 6919/2020 del 28.10.2020 CONCLUSIONI: come in atti
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato il 9.4.2019, e hanno convenuto in CP_1 CP_2 giudizio chiedendo “
1. accertare e dichiarare - previa declaratoria della sussistenza di Parte_1 un'interposizione vietata di mere prestazioni di manodopera e/o di un illecito appalto - la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato tra le ricorrenti e sin CP_3 dall'1.1.2006 per e sin dal 18.7.2012 per , con diritto CP_1 Parte_2 all'inquadramento dei ricorrenti nella 2^ Area - 3° livello retributivo del CCNL Credito;
2. accertare
e dichiarare che il rapporto di lavoro è tutt'ora in essere … e per l'effetto accertare l'obbligo e condannare a corrispondere ai ricorrenti le ordinarie Controparte_4 retribuzioni previste dal suddetto CCNL per la 2^ Area - 3° livello retributivo sulla base di € 2.123,77 lordi mensili, a partire dalla domanda …, a titolo retributivo o di risarcimento danni…”. A tal fine hanno dedotto: di aver lavorato “in favore della resistente”, senza soluzione di continuità, rispettivamente dall'1.1.2006 e dal 18.7.2012, con mansioni di portiere addetto alla accoglienza/portineria e al garage, il primo presso le sedi di p.le dell'Agricoltura, via di San Basilio
e via Altiero Spinelli, e il secondo presso le sedi di via San Basilio, via Lombardia, via S. Nicola da
Tolentino, via Veneto e via Altiero Spinelli, con orario full-time, dalle 6:00 alle 14:00 o dalle 14:00 alle 22:00, dalle 7:00 alle 18:00 o dalle 6:00 alle 16:00, per 6 giorni a settimana dal lunedì al sabato;
di essere stati cionondimeno per l'intero periodo formalmente dipendenti di altri datori di lavoro
(National Service s.r.l., SGM s.r.l., e il CP_5 Parte_3 CP_1
e il;
di aver svolto tuttavia mansioni CP_5 Parte_3 Parte_3 CP_2
Parte identiche a quelle dei portieri/addetti all'accoglienza dipendenti di quali attività di gestione Parte della portineria con registrazione delle entrate ed uscite dei visitatori sul sistema operativo BNL, Parte gestione dei garage/parcheggi apertura e chiusura degli stabili e dei cancelli perimetrali, e custodia delle chiavi, mansioni queste riconducibili alla 2° area - 3° livello retributivo del CCNL
Credito applicato dalla livello nel quale erano effettivamente inquadrati tutti i portieri Pt_4
Parte dipendenti dalla società; di aver sostituito i portieri dipendenti in caso di malattia o ferie dei medesimi;
di aver sempre utilizzato, nello svolgimento delle proprie mansioni, attrezzatura e mezzi
Parte forniti da e di aver sempre lavorato all'interno delle portinerie con una propria Parte_1 postazione lavorativa dotata di scrivania, sedia, telefono, pc fisso, con propri ID-utente e password
Parte per accedere ai sistemi informatici di e con indirizzo e-mail aziendale fornito dalla stessa società; di aver sempre ricevuto direttive sul lavoro, a voce e via e-mail, “unicamente da dipendenti
Parte
, al pari dei portieri dipendenti;
che, in conclusione, anziché appaltare il servizio di Parte_1 portineria, aveva piuttosto “reperito dei portieri dipendenti di soc. intermediarie” tramite uno
“pseudo appalto”, e che, in ogni caso, ricorrevano nella specie gli elementi tipici dell'appalto illecito, Parte essendo le mansioni svolte da essi ricorrenti del tutto fungibili con quelle dei portieri dipendenti e mancando del tutto in capo all'appaltatore il rischio d'impresa e il know-how. si è costituita in giudizio chiedendo respingersi il ricorso. Parte_1
A tal fine ha sottolineato, da un lato, la libertà di forme consentita per i contratti di appalto e, dall'altro, la genuinità dei contratti di appalto intercorsi e la carenza nell'avverso ricorso di sufficienti allegazioni circa la sottoposizione dei ricorrenti al potere direttivo della Banca, eccependo altresì che il aveva svolto la funzione di client manager e dunque di referente in loco delle società CP_1 appaltatrici nonché di principale interlocutore della committente, facendosi in tale funzione supportare dal motivo per cui entrambi ricevevano le comunicazioni relative ai servizi da CP_2 svolgere. Ha contestato inoltre l'inquadramento contrattuale preteso dai ricorrenti ed eccepito la nullità della domanda di condanna al pagamento di differenze retributive, in quanto indeterminata e carente di prova circa la pretesa differenza tra il trattamento invocato e quello goduto dai ricorrenti.
Ritenuta la causa di natura documentale e autorizzato il deposito di note difensive, il Tribunale di Roma con la sentenza impugnata ha accolto il ricorso, dichiarando la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato tra i ricorrenti e la per Controparte_4 il dall'1.1.2006 e per il dal 18.7.2012, con diritto dei medesimi all'inquadramento CP_1 CP_2 nella 2° area, 3° livello retributivo del CCNL Credito, e con condanna della resistente al pagamento in favore dei ricorrenti della differenza tra quanto percepito a titolo di retribuzione e l'ammontare di
€ 2.123,77 lordi mensili, per 13 mensilità, dalla data del deposito del ricorso alla data della sentenza medesima, nonché alla refusione delle spese di lite.
Avverso tale pronuncia, ha proposto appello la chiedendone l'integrale riforma, Parte_1 con rigetto delle domande attoree e vittoria di spese del doppio grado.
I lavoratori si sono costituiti in giudizio chiedendo il rigetto dell'appello.
All'udienza del 3.6.2025, la appellante ed il solo avendo raggiunto un accordo, Pt_4 CP_2 hanno sottoscritto un verbale di conciliazione e la causa, matura per la decisione, è stata definita nel merito, mediante lettura del dispositivo, nei confronti del solo CP_1
2. Deve darsi atto preliminarmente dell'intervenuta estinzione del giudizio nei rapporti tra l'appellante e l'appellato stante l'accordo conciliativo sottoscritto in sede giudiziale, CP_2 con il quale le parti hanno altresì regolato tra loro le spese di lite.
L'appello, pertanto, va esaminato nel merito limitatamente ai rapporti tra ed il Parte_1
CP_1
Parte 3. Orbene, con il primo motivo di impugnazione la lamenta anzitutto che erroneamente il Tribunale avrebbe ritenuto rilevante, alla luce della giurisprudenza di legittimità, la mera assenza nella fattispecie di contratti di appalto, stipulati per iscritto, tra la e le formali datrici di lavoro Pt_4 del facendone così derivare l'assenza di prova circa l'esistenza di un genuino contratto di CP_1 appalto.
Al contrario, secondo l'appellante, al fine di affermare l'eventuale illiceità di un appalto di servizi ai sensi dell'art. 29 d. lgs. n. 276/03, andrebbe verificato se vi sia stata concreta dissociazione tra “titolarità formale ed effettiva destinazione del rapporto”, essendo invece di per sé irrilevante lo schema negoziale per mezzo del quale il servizio esternalizzato è stato espletato in favore dell'imprenditore appaltante, e non essendo dirimente neppure “la eventuale diversità tra il contenuto originario del contratto di appalto e la sua applicazione concreta a servizi ivi non previsti”, fermo peraltro il consolidato orientamento secondo il quale per il contratto d'appalto non sarebbe richiesta alcuna forma scritta, né ad substantiam né ad probationem; di tal ché il giudice sarebbe chiamato ad esaminare in concreto gli aspetti specifici della vicenda, soprattutto attraverso l'assunzione di prove testimoniali, al fine di verificare se ricorra in concreto “l'esercizio, da parte dell'asserito interponente, del potere organizzativo e direttivo sui lavoratori dipendenti dal preteso interposto, gravando sulla parte ricorrente l'onere di allegare e provare tale assunto.
3.1. Ebbene, sul punto il Collegio condivide i principi enunciati in analoghi precedenti di questa Corte, sulla scorta di quanto chiarito dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 29889/2019 su fattispecie relativa a servizi di facchinaggio, ricerca e gestione documenti appaltati da Parte_1
Ha osservato questa Corte con sentenza n. 711/2022 che “gli artt. 21 ss. del dlg 276/2003 delineano la somministrazione come il negozio in forza del quale, a prestabilite condizioni, i lavoratori forniti dal somministratore svolgono la propria attività nell'interesse nonché sotto la direzione e il controllo dell'utilizzatore, è allora evidente che, nel novellare la materia, il legislatore ne ha capovolto il punto focale, tipizzando una forma lecita di appalto di manodopera ed individuando nell'assunzione del rischio d'impresa e nel contemporaneo esercizio del potere datoriale da parte dell'appaltatore le imprescindibili condizioni di legittimità dell'esternalizzazione del lavoro nella forma, ulteriore, dell'appalto. Co
Come ha precisato la , si tratta senza dubbio di tipologie negoziali eccezionali, giacché consentono la dissociazione fra titolarità del rapporto e destinazione effettiva della prestazione in deroga al principio generale della materia, secondo cui, di contro, a prescindere dal soggetto che è formalmente tale, è datore di lavoro soltanto chi ha il rischio economico dell'impresa e
l'organizzazione produttiva nella quale è di fatto inserito con carattere di subordinazione il lavoratore, beneficiando in concreto dalle prestazioni di quest'ultimo (Cass. 25270/2011, SU
22910/2006).
Corollario di quanto fin qui postulato è che, in caso di controversia, l'interprete deve verificare che la fattispecie concreta configuri effettiva deroga alla regola del lavoro diretto e, in specie, con riguardo all'appalto, che la disarticolazione della figura datoriale trovi causa, genetica ed inevitabilmente funzionale, nel duplice vincolo obbligatorio stretto dal datore di lavoro- appaltatore con i lavoratori suoi dipendenti, da un lato, e con l'appaltante, dall'altro, solo ciò impedendo la forma vietata di fornitura di lavoro.
Peraltro, proprio la ratio legis che sottende la disciplina di cui al dlg 76/2003 e l'autonomia
e la specificità degli istituti ivi previsti rispetto alle disposizioni previgenti abrogate dal medesimo testo normativo comportano che la verifica, in questione, è ben operabile alla stregua d'indici rivelatori imperniati sulla mancanza nella fattispecie concreta dei peculiari caratteri di liceità indicati dal legislatore – quindi autonomia organizzativa e imprenditoriale dell'appaltatore, secondo quanto desumibile dalla normativa positiva che regola gli istituti di riferimento –, mentre i principi elaborati sotto la legge previgente – che invero non conosceva la forma lecita di divaricazione dei soggetti utilizzatori e gestori del lavoro né indicava i criteri per discernere le altre ipotesi eccezionali, di separazione della figura datoriale – continuano a offrire un parametro significativo, ma certo non più esaustivo, in tal senso (argomenta da Cass. 15615/2011).
La verifica delle genuinità o meno dell'appalto si profila – com'è ovvio – più difficoltosa nel caso in cui, come quello di specie, si tratti di un appalto endoaziendale, contraddistinto dall'affidamento a un appaltatore esterno di attività attinenti al complessivo ciclo produttivo del committente, considerando che l'esercizio da parte del committente del potere di controllo sul risultato dovutogli, operabile anche attraverso la predeterminazione delle modalità, temporali e tecniche, di esecuzione del servizio o dell'opera, interferisce con l'organizzazione del lavoro a tanto necessario, reso nella sua azienda. Tuttavia, in carenza di contrarie previsioni positive, anche in questa ipotesi il criterio discretivo della genuinità dell'appalto e la modalità di accertamento da parte dell'interprete non possono che rimanere identici a quelli descritti”.
Tanto premesso, tuttavia, questa Corte – in merito a fattispecie analoga alla presente in cui la parte datoriale aveva omesso di offrire specifica prova dell'esistenza dei contratti di appalto e sub- appalto relativi al servizio appaltato, alle sedi ed ai periodi di lavoro, ai formali datori di lavoro ed al lavoratore, oggetto di controversia – ha precisato: “Orbene, è vero che per il contratto di appalto non
è necessaria la forma scritta, ma ciò non è sufficiente per ritenere che il ricorrente abbia lavorato nell'ambito di un appalto lecito, atteso che la società convenuta nulla ha dedotto e, tantomeno, provato circa l'esistenza di appalti stipulati oralmente con le società di cui è stato dipendente il …
[ricorrente], ovvero circa la sussistenza di contratti di subappalto, essendosi limitate a dedurre che la quasi totalità dei contratti di appalto che hanno disciplinato la realizzazione dei servizi oggetto di controversia consentivano anche il subappalto. Tuttavia secondo l'insegnamento della Suprema
Corte (Cass. n. 29889/2019) “La dissociazione tra datore di lavoro ed effettivo utilizzatore della prestazione è stata … storicamente contenuta dal legislatore e consentita solamente per ipotesi tipizzate al fine di trovare un contemperamento tra esigenze di flessibilità dell'organizzazione imprenditoriale e garanzie di tutela dei lavoratori … Il criterio discretivo per individuare una legittima dissociazione tra formale datore di lavoro e sostanziale utilizzatore delle prestazioni lavorative è, dunque, la riconduzione della fattispecie concreta alle ipotesi normativamente tipizzate.
E' onere del datore di lavoro, sia quello formale che sostanziale, dimostrare la sussistenza di una genuina intermediazione di manodopera (che consista in un contratto di appalto di servizio ovvero in un contratto di somministrazione)” (Corte d'Appello Roma, n. 711/2022).
Su tale ultimo punto, la Corte di Cassazione aveva infatti precisato che “il divieto di intermediazione ed interposizione nelle prestazioni di lavoro previsto dalla L. 23 ottobre 1960, n. 1369, art. 1 in riferimento agli appalti "endoaziendali", caratterizzati dall'affidamento ad un appaltatore esterno di tutte le attività, ancorché strettamente attinenti al complessivo ciclo produttivo del committente, opera tutte le volte in cui l'appaltatore metta a disposizione del committente una prestazione lavorativa, rimanendo in capo all'appaltatore-datore di lavoro i soli compiti di gestione amministrativa del rapporto (quali retribuzione, pianificazione delle ferie, assicurazione della continuità della prestazione), ma senza che da parte sua ci sia una reale organizzazione della prestazione stessa, finalizzata ad un risultato produttivo autonomo (Cass. n. 6343 del 2013). Ha, inoltre, affermato che, una volta accertata l'estraneità dell'appaltatore alla organizzazione e direzione dei prestatori di lavoro nell'esecuzione dell'appalto, è del tutto ultronea qualsiasi questione inerente il rischio economico e l'autonoma organizzazione del medesimo, né rileva che l'impresa appaltatrice sia effettivamente operante sul mercato, atteso che, se la prestazione risulta diretta ed organizzata dal committente, per ciò solo si deve escludere l'organizzazione del servizio ad opera dell'appaltante (in questi termini Cass. n. 11720 del 2009; Cass. n. 17444 del 2009; Cass. n. 9624 del 2008).
Tali statuizioni sono, peraltro, state rese in fattispecie ove era stato accertata la sussistenza dello schermo formale del contratto di appalto ed era, quale momento logico-giuridico successivo, necessario verificare, in concreto, la riconducibilità dell'attività lavorativa allo schema legale tipico
…
Nel caso di specie, sulla base delle allegazioni contenute negli atti introduttivi del giudizio di tutte le parti, i servizi … svolti all'interno della banca dovevano ricondursi ad una delle ipotesi legislativamente consentite di dissociazione tra datore di lavoro formale e utilizzatore sostanziale, in particolare al contratto di appalto …
La riscontrata assenza di accordi tra le società ricorrenti, effettive utilizzatrici delle prestazioni dei lavoratori, e le società intermediarie che hanno proceduto alle assunzioni, ai fini dell'affidamento della gestione di particolari settori di attività interni al ciclo produttivo si risolve nella conferma del generale principio di individuazione del datore di lavoro nel soggetto che utilizza la prestazione lavorativa in base alla norma inderogabile dettata dall'art. 2094 c.c. che si riferisce alla collaborazione "nell'impresa" alle dipendenze dell'"imprenditore", tipicamente individuato in colui che organizza i fattori della produzione”.
3.2. Ciò posto, con riguardo al caso di specie, va ribadito che parte appellante non contesta di non aver offerto prova (neppure orale) degli specifici contratti di appalto o subappalto intercorsi tra essa committente e le società formali datrici di lavoro dell'appellato per il servizio di CP_1 portierato, controllo e gestione accessi presso le diverse sedi aziendali e per tutti i periodi in cui egli vi ha lavorato alle dipendenze delle diverse ditte. La appellante piuttosto, al fine di dimostrate la genuinità dei contratti di appalto e sub- Pt_4 appalto intercorsi, deduce: di aver dedotto e documentato nel giudizio di primo grado di aver affidato il servizio di controllo e gestione accessi a diverse società appaltatrici, producendo i contratti succedutisi nel tempo sin dal 2005; che, tuttavia, non sarebbe necessaria la prova scritta dei contratti, non essendo richiesta per l'appalto la forma scritta né ad substantiam né ad probationem, e ben potendo tale tipo contrattuale essere concluso anche in forma orale o mediante comportamento concludente;
che, peraltro, la società non avrebbe avuto alcun obbligo di conservare eventuali contratti per oltre 20 anni, essendo anzi tenuta a cancellarli per motivi di privacy non appena raggiunte le finalità per le quali i dati sono trattati;
che, una volta dimostrato che il servizio di portierato è stato oggetto di appalto, non avrebbe alcun rilievo la circostanza che il non sia mai stato CP_1
Parte dipendente delle società formalmente appaltatrici di né che non siano stati prodotti i contratti di appalto relativi alle specifiche sedi in cui questi avrebbe lavorato;
che il contenuto dei contratti di appalto oggetto del contendere potrebbe evincersi, in ogni caso, da altri analoghi contratti d'appalto stipulati da essa società committente;
che la ricorrenza di un'interposizione illecita andrebbe piuttosto verificata attraverso un accertamento circa la sussistenza in fatto dei noti indici rivelatori (esercizio del potere direttivo ed organizzativo da parte dell'appaltatore o sub-appaltatore, rischio d'impresa gravante su quest'ultimo).
3.3. Sennonché, alla luce dei principi enunciati dalla Corte di Cassazione, come già ribaditi nei precedenti di questa Corte, ritiene il Collegio che l'assenza di accordi sia scritti sia orali – i quali siano intercorsi tra la società appellante (che non nega di aver effettivamente utilizzato le prestazioni del e le società intermediarie (che hanno proceduto di volta in volta ad assumere CP_1 formalmente il lavoratore), e corrispondano alle ipotesi normativamente tipizzate di legittima dissociazione tra formale datore di lavoro e sostanziale utilizzatore delle prestazioni lavorative – non possa che risolversi nella conferma del generale principio di individuazione del datore di lavoro nel soggetto che utilizza la prestazione lavorativa, e tanto in virtù della norma inderogabile dettata dall'art. 2094 c.c. che si riferisce alla collaborazione "nell'impresa" alle dipendenze dell'"imprenditore", tipicamente individuato in colui che organizza i fattori della produzione.
Di tal ché il motivo di impugnazione, per come articolato dall'appellante, appare infondato e la pronuncia di primo grado non risulta censurabile, essendosi attenuta ai principi qui richiamati, con la conseguenza che il rapporto di lavoro per cui è causa correttamente è stato imputato all'effettiva utilizzatrice quale parte datoriale. Parte_1
Parte
4. Con il secondo motivo di gravame, lamenta poi che il Tribunale non avrebbe “svolto alcun accertamento – da compiersi tenendo conto dell'incidenza dell'onere di allegazione e probatorio a carico della originaria parte ricorrente, ed eventualmente a mezzo della prova per testimoni richiesta dalla convenuta in primo grado – dell'esercizio di un potere direttivo e di Part controllo in capo alla e nei confronti degli odierni appellati, ritenendo assorbente – sulla base di un assunto ampiamente censurato nel motivo d'appello che precede – l'assenza di prova Part documentale di contratti di appalto tra la e le Società formali datrici di lavoro degli odierni appellati”.
4.1. Ebbene, come è evidente, una volta accertata l'assenza dello schermo formale del Parte contratto d'appalto con la conseguente imputazione del rapporto di lavoro in capo alla già solo per tale motivo, ogni ulteriore accertamento – in fatto ed in diritto, anche a mezzo di apposita istruttoria – circa la ricorrenza nella fattispecie degli specifici indici della natura fittizia dell'appalto, risulta superfluo ed irrilevante.
Il motivo di impugnazione deve pertanto intendersi assorbito.
5. Con il terzo motivo di impugnazione, l'appellante lamenta infine che erroneamente il
Tribunale avrebbe “affermato che le mansioni svolte dagli odierni appellati troverebbero corretta collocazione nella 2^ Area 3° livello”.
Ribadisce invece che le mansioni svolte dagli appellati sarebbero semmai riconducibili al 1° livello retributivo della seconda area professionale del CCNL Credito, al quale apparterrebbero “le mansioni di addetto “ai servizi di portineria relativamente agli accessi al pubblico e durante il normale orario di lavoro”, mansioni che gli stessi odierni appellati hanno allegato di aver svolto nel periodo oggetto di causa e comunque sino alla cessazione del rapporto con la società appaltatrice”.
Lamenta inoltre che il Tribunale avrebbe omesso di pronunciarsi sull'eccezione di nullità della domanda di condanna alle differenze retributive da essa appellante sollevata in primo grado, “sia per la indeterminatezza della medesima, sia per l'assoluta carenza di prova di una pretesa differenza tra il trattamento retributivo comunque goduto dai ricorrenti in primo grado e quello che discenderebbe dall'applicazione del predetto CCNL”.
Sul punto parte appellata ribadisce invece la correttezza della pronuncia impugnata, in quanto controparte – come riconosciuto in sentenza – non avrebbe contestato la sovrapponibilità delle Parte mansioni svolte dagli appellati con quelle dei portieri dipendenti inoltre, le mansioni svolte dagli appellati non sarebbero di mera portineria ma di accoglienza clienti e controllo nonché registrazione accessi;
ed infine, i portieri BNL sarebbero inquadrati nel 3° livello, come da doc. 9 di parte ricorrente in primo grado.
5.1. Ebbene, in proposito deve anzitutto rammentarsi che, secondo quanto risulta dalla declaratoria di cui al CCNL per il personale dipendente alle imprese creditizie, prodotto in atti, rientrano fra le attività riconducibili al livello terzo quelle degli addetti in via continuativa o prevalente a “: compiti comportanti l'aggiornamento di schedari mediante annotazioni, trascrizioni e controllo dei dati;
… all'archivio con compiti di selezione e conservazione di pratiche e documenti;
… ad apparecchiature utilizzate nell'ambito dei sistemi c.d. “in tempo reale” o ad altre apparecchiature con compiti comportanti la registrazione o impostazione di dati comunque già prefissati e/o predisposti …” (cfr. doc. 7 del fascicolo di primo grado di parte ricorrente).
Ciò posto, si rileva che in fatto non è contestato che il si occupasse ordinariamente – CP_1
e dunque continuativamente – come gli altri portieri, non solo dell'accoglienza dei clienti presso le diverse sedi della banca, ma anche della registrazione degli accessi, utilizzando il sistema informatico della banca medesima, al quale aveva accesso grazie alle credenziali che gli erano state all'uopo rilasciate.
La ha infatti ammesso ai par. 24, 28, 29 e 30 della memoria di costituzione in primo Pt_4 grado, che: “gli operatori inizialmente registravano i dati identificativi dei visitatori su moduli cartacei;
tale modalità operativa è stata sostituita dall'utilizzo di un apposito supporto informatico
e, per permettere l'accesso a tale sistema, è stato attribuito a ciascun receptionist un account ed una password, diversi da quelli in dotazione al personale della Banca;
… I ricorrenti, per evidenti motivi di sicurezza informatica, hanno utilizzato apparecchiature di proprietà della con accesso Pt_4 limitato ai sistemi operativi inerenti al servizio da svolgere;
… Per poter accedere ai mezzi informatici, ai ricorrenti sono state fornite le abilitazioni previste per i collaboratori esterni Part (password e account), diverse da quelle in uso al personale … L'account di posta elettronica assegnato ai ricorrenti si differenzia da quello assegnato ai dipendenti della Banca, come dimostra il suffisso “@external.bnlmail.com” nel dominio dell'indirizzo”.
Di tal ché risultano ricorrere i presupposti per l'inquadramento nel 3° livello invocato.
5.2. Quanto poi alla dedotta nullità della domanda di differenze retributive per indeterminatezza della pretesa e carenza di prova circa la differenza tra retribuzione invocata e Parte goduta, deve rilevarsi che il in primo grado ha espressamente richiesto che la venisse CP_1 condannata a pagargli la retribuzione mensile di € 2.123,77 lordi, corrispondente all'inquadramento Parte invocato, come da tabelle retributive e busta-paga di un portiere dipendente di inquadrato nel livello de quo, prodotte in atti.
La domanda spiegata era dunque specifica e, peraltro, provata, essendo state prodotte le tabelle retributive di cui al CCNL invocato (doc. 7 di parte ricorrente), la busta-paga di un portiere BNL
(doc. 9 di parte ricorrente, non contestato dall'odierna appellante) nonché le buste-paga del CP_1
a riprova della inferiore retribuzione goduta (doc. 4 del fascicolo di parte ricorrente).
Di tal ché nessuna indeterminatezza o mancanza di prova può riscontrarsi nella fattispecie.
E correttamente, dunque, il Tribunale ha condannato l'allora resistente al pagamento delle differenze tra la maggior retribuzione dovuta e quella inferiore percepita. 6. In conclusione, essendo infondati tutti i motivi di impugnazione, nei rapporti tra l'appellante ed il l'appello va respinto con conferma della sentenza impugnata. CP_1
Le spese di lite in parte qua seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo, tenuto conto del valore della causa e dell'assenza di attività istruttoria.
P.Q.M.
La Corte, sull'appello proposto, così provvede:
1. dichiara il giudizio estinto per intervenuta conciliazione nei rapporti tra l'appellante e
CP_2
2. respinge per il resto l'appello;
3. spese come da verbale di conciliazione nei rapporti tra l'appellante e CP_2
4. condanna alla refusione in favore di delle spese di lite del grado, Parte_1 CP_1 che liquida in € 3.000,00 a titolo di compensi, oltre oneri accessori come per legge, da distrarsi in favore dei procuratori costituiti, dichiaratisi antistatari.
Così deciso in Roma, lì 3.6.2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE
dott.ssa Sara Foderaro
IL PRESIDENTE
dott. Glauco Zaccardi