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Sentenza 24 febbraio 2025
Sentenza 24 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 24/02/2025, n. 237 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 237 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di L'LA
La Corte D'Appello di L'LA, in persona dei magistrati:
Silvia Rita Fabrizio Presidente relatore
Alberto Iachini Bellisarii Consigliere
Federico Ria Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 835/2023 R.G., posta in deliberazione all'udienza collegiale del 22.1.2025 con trattazione scritta
TRA
. rappresentata e difesa dall'Avv. Emilio Parte_1
Bafile del Foro di L'LA, giusta procura apposta su atto separato e allegata nel fascicolo telematico;
APPELLANTE
, in persona del legale rappre- Controparte_1 sentante p.t, rappresentata e difesa dall'Avv. Diego Biasini, giusta procura apposta su atto separato e allegata nel fascicolo telematico;
APPELLATO-APPELLANTE INCIDENTALE
rappresentato e difeso Controparte_2 dall'Avv. Giuseppe Cipolla, giusta procura apposta su atto separato e allegata nel fascicolo telematico;
GEOM. , rappresentato e difeso dall'Avv. Sabrina Rotatori, Persona_1
giusta procura apposta in calce alla comparsa di costituzione e risposta in ap- pello;
, rappresentata e Controparte_3 difesa dall'Avv. Lorenza Parlani, giusta procura apposta in calce alla compar- sa di costituzione e risposta in appello;
ING. rappresentata e difesa dall'Avv. Rita Teresa Parte_2
Taruffo giusta procura apposta su atto separato e allegata nel fascicolo telema- tico
APPELLATI
e NELLO Controparte_4 CP_5
APPELLATI CONTUMACI
OGGETTO: appello proposto avverso la sentenza del Tribunale di L'LA
n. 329/2023 del 20.01.2023 avente ad oggetto: delibera condominiale
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte appellante: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di L'LA, contra- riis reiectis e previa ogni più opportuna declaratoria, accogliere il presente appello e per l'effetto, in totale riforma della sentenza n. 329/2023 del Tribu- nale di L'LA, accogliere le conclusioni di cui all'atto di citazione del
3/3/2017 e per l'effetto : 1) dichiarare nulla, ovvero disporre l'annullamento della delibera dell'Assemblea del del Parte_3
2/12/2016, nella parte in cui sono stati approvati “l'acquisto, l'installazione ed il posizionamento della pompa di calore;
2) ordinare al la rimo- CP_1
zione della pompa di calore di cui in narrativa;
3) condannare il CP_1
convenuto al pagamento delle spese di lite e di mediazione, incluso rimborso spese generali, cassa forense ed iva. Con vittoria di spese, diritti ed onorari del doppio grado di giudizio e di mediazione.”
Per parte appellata -appellante incidentale Controparte_6
a “A: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di L'LA, contrariis reiectis:
[...]
2 1) in via preliminare, dichiarare inammissibile, irricevibile o in subordine im- procedibile, l'appello proposto dalla sig.ra , per so- Parte_1
pravvenuta carenza di interesse;
2) in subordine, rigettare comunque nel me- rito il gravame in quanto infondato in fatto e in diritto;
3) in via incidentale, in riforma della prima sentenza, revocare la condanna del concludente Con- dominio al pagamento delle spese di primo grado in favore dell'Ing. CP_7
[. ; 4) in gradato subordine, qualora l'appello venisse accolto in punto di tardi- va presentazione della domanda di autorizzazione paesaggistica in variante, pronunciarsi, ad ogni conseguente effetto, la responsabilità in solido degli ap- pellati in via incidentale: Ass.ne Prof.le , Geom. e Ing. CP_2 CP_8
; 5) con il favore delle spese e accessori di legge in danno Parte_2 dell'appellante e comunque in conto di chi spetti, secondo soccombenza.”
Per parte appellata “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Controparte_3
L'LA confermare integralmente la sentenza n. 329/2023 del Tribunale de
L'LA e per l'effetto sia l'appello principale che l'appello incidentale ven- gano rigettati per tutti i motivi dedotti nelle premesse del presente atto;
in ogni caso con vittoria di spese e competenze di lite del presente grado di giudizio”.
Per parte appellata Ing. : “Rifiutato il contradittorio su nuove Parte_2 domande e/o eccezioni o in virtù di nuova causa petendi, “Sia della Giustizia della Corte d'Appello de L'LA dichiarare inammissibile e/o improcedibile e comunque voglia rigettare l'appello principale proposto e altrettanto inam- missibile e/o improcedibile l'appello incidentale del Controparte_1
“A”, rigettando le domande tutte, infondate in fatto e in diritto e
[...] proposte nei confronti dell'Ing. e per l'effetto voglia confer- Parte_2 mare la Sentenza n. 329/2023 del Tribunale di L'LA, resa nel giudizio proc. n. 739/2017 R.G. In ogni caso, con vittoria di spese e competenze anche del secondo grado del Giudizio. In subordine, richiamando le conclusioni arti- colate in primo grado e l'oggetto della causa relativo all'approvazione di una delibera condominiale, nella malaugurata ipotesi di riforma della sentenza per
3 nullità o annullamento della delibera stessa, voglia dichiarare che non sussiste alcun danno che sia addebitabile all'Ing. , con conseguente Parte_2
rigetto delle domande proposte nei suoi confronti e con vittoria di spese e competenze anche del secondo grado del Giudizio”.
Per parte appellata : “Sia della Giustizia Controparte_2 della Corte d'Appello de L'LA in via principale dichiarare inammissibile e/o improcedibile e comunque voglia rigettare l'appello principale proposto e altrettanto inammissibile e/o improcedibile l'appello incidentale del
[...]
“A” e voglia rigettare le domande tutte, infondate Controparte_9
in fatto e in diritto e proposte nei confronti dello Controparte_10
e per l'effetto voglia confermare la Sentenza n. 329/2023 del Tribuna-
[...] le di L'LA, resa nel giudizio proc. n. 739/2017 R.G. Con vittoria di spese e competenze anche del secondo grado del Giudizio. In subordine, in caso di ri- forma della sentenza per nullità o annullamento della delibera stessa, voglia dichiarare che non sussiste alcun danno che sia addebitabile allo
[...]
, con conseguente rigetto delle domande proposte nei Controparte_11
confronti dello stesso con vittoria di spese e competenze anche del secondo grado del giudizio In ulteriore subordine, nel caso in cui venga riconosciuta una responsabilità dell'odierno concludente, condannare la
[...]
a manlevare lo ” Controparte_12 Controparte_2
Per l'appellato Geom, “Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello: In meri- CP_8
to: In via principale - nel rifiutare il contraddittorio su nuove domande e/o ec- cezioni proposte con l'appello principale e con l'appello incidentale, - in ri- getto dell'appello principale e dell'appello incidentale, confermare in ogni sua parte l'impugnata sentenza n. 329/2023 del 03.05.2023, pubblicata il
10.05.2023, emessa dal Tribunale Ordinario di L'LA;
In via subordinata, nel caso la Corte decida per l'accoglimento anche parziale del gravame, accogliere le conclusioni già avanzate in primo grado dall'odierno appellato, non trattate in quanto “travolte” dalla decisione e rese
4 di conseguenza superflue, con conseguente rigetto delle eccezioni avversarie e pertanto, dichiarare, in primis, che non sussiste alcun danno che sia addebitale al geom. e al suo operato. Nella malaugurata ipotesi di addebito CP_8 al qui appellato, dichiarare l'assicurazione chiamata in causa, quale garante della responsabilità professionale, a manlevare il geom. in pro- CP_8
prio quale D.L., da qualsiasi eventuale risarcimento / esborso dovesse essergli richiesto.”
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con la sentenza impugnata il Tribunale di L'LA ha rigettato la domanda proposta da , e di- Parte_1 Controparte_4 Parte_4
chiarando la validità della delibera condominiale del 2 Dicembre 2016, da questi impugnata, con condanna degli attori a pagare, in solido tra loro, le spese di lite in favore dei convenuti A, As- Controparte_1
sociazione e Geom. oltre alle spese della procedura di CP_2 CP_8
mediazione, a favore di ciascuna delle parti di essa. Venivano, inoltre, con- dannati al pagamento delle spese di lite il ed il Controparte_1
Geom. rispettivamente, in favore dell'Ing. e della Zu- CP_8 Parte_2
rich Insurance attesa la non necessarietà delle relative chiamate in giudizio dei predetti terzi in relazione alla pretesa attorea.
2. Nel proporre appello, ha contestato la decisione Parte_1
per avere il Tribunale effettuato una erronea valutazione della natura dell'installazione della pompa di calore, che doveva essere considerata, inve- ce, una innovazione, in quanto effettuata in un momento successivo e distinto rispetto a quello, di molto antecedente, della realizzazione del nuovo fabbrica- to, con la conseguente applicazione del differente quorum deliberativo di cui all'art 1136 V comma c.p.c..
2.1. L'appellante ha, poi, censurato la sentenza impugnata in quanto il giudi- ce di prima istanza ha omesso ogni pronuncia in ordine alla eccepita violazio-
5 ne dell'art.1120 c.c. nella parte in cui vieta le innovazioni pregiudizievoli per l'estetica di fabbricato e dell'uso degli spazi comuni.
2.2 Inoltre, secondo l'impugnante, la delibera in questione sarebbe nulla per illiceità dell'oggetto essendo stata la pompa di calore costruita senza una pre- ventiva autorizzazione da parte dell'amministrazione ed anche in difetto di autorizzazione paesaggistica, costituendo, quindi, la sua realizzazione un'attività edilizia illecita, con conseguente nullità della delibera adottata dall'assemblea per contrarietà a norme imperative.
2.3. La sentenza è stata censurata, altresì, laddove il Tribunale ha condannato gli originari attori in solido alla refusione delle spese di lite e di mediazione nei confronti dei convenuti.
2.4 L'appellante ha, quindi, concluso chiedendo, in riforma della sentenza gravata, la dichiarazione di nullità della delibera condominiale impugnata, con conseguente ordine ad di procedere alla rimozione della pompa CP_1
di calore oggetto di lite, oltre al pagamento delle spese di lite e di mediazione del doppio grado di giudizio.
3.Nel costituirsi in giudizio, il A. ha contesta- Controparte_1 to gli assunti dell'appellante, rilevando l'infondatezza delle eccezioni ivi sol- levate ed eccependo l'inammissibilità, irricevibilità o improcedibilità dell'appello per sopravvenuta carenza di interesse, avendo la stessa concorso, in qualità di condomina, ad attivare la causa risarcitoria, tuttora pendente presso il Tribunale di L'LA, per responsabilità dei progettisti in ordine alla installazione della pompa di calore oggetto della presente controversia. Ha quindi spiegato appello incidentale censurando la sentenza nella parte in cui il
Tribunale aveva disposto nei propri confronti, e non degli attori, la condanna al pagamento delle spese processuali in favore dell'Ing. , reiterando Parte_2
la richiesta di manleva nei confronti del predetto tecnico, oltre che del Geom.
e dello . CP_8 Controparte_2
6 4.Anche si è costituita in giudizio, insistendo per il rigetto Controparte_3 del gravame, la dichiarazione di inammissibilità dell'appello incidentale spie- gato dal attesa l'infondatezza della chiamata in causa del Geom. CP_1
e della Società CU (in relazione ai quali ha eccepito l'inoperatività CP_8
della polizza), che hanno chiesto nuovamente di essere manlevati dalla predet- ta compagnia.
5. Si è costituita, altresì, l'Ing. , la quale ha insistito nella di- Parte_2 chiarazione di inammissibilità dell'appello principale e dell'appello incidenta- le e, nel merito, per l'infondatezza di tutte le domande in quanto infondate in fatto e diritto con vittoria di spese e competenze.
6. Infine, si sono costituiti in giudizio, stavolta con distinte comparse e diversi difensori, anche lo e il Geom. i quali Controparte_2 CP_8
hanno concluso per la dichiarazione di inammissibilità e/o improcedibilità dell'appello principale ed incidentale e, nel merito, per il rigetto della doman- da, con conferma della sentenza gravata. In subordine, in caso di riconosciuta propria responsabilità, entrambi gli appellati hanno chiesto la dichiarazione di manleva da parte della , terza chiamata in Parte_5
causa.
7. Gli appellati e ritualmente citati, non si Parte_4 Controparte_4
sono costituiti in giudizio, sicché vanno dichiarati contumaci.
8. Va preliminarmente vagliata l'eccezione di inammissibilità, irricevibilità e improcedibilità dell'appello per sopravvenuta carenza di interesse spiegata dal
. Controparte_1
8.1 L'appellato, in particolare, ha rilevato che l'appellante, unitamente ad altri condomini, ha concorso ad attivare, innanzi il Tribunale di L'LA, il giudi- zio risarcitorio nei confronti di e dei suoi progettisti (Geom. CP_2 CP_8
ed Ing. ) per i danni diretti e indiretti conseguenti alla
[...] Parte_2
inutilizzabilità-disattivazione della pompa di calore, avanzando autonoma- mente con l'appello la medesima pretesa nei confronti del “in CP_1
7 evidente contraddizione con il suo antecedente mandato giudiziale al Condo- minio di tenere per responsabili- per tutto quanto concerne la pompa di calo- re- i Progettisti di e dunque non più il ”. CP_2 CP_1
9. L'eccezione è infondata.
10. Come noto, secondo consolidato orientamento, l'interesse ad agire com- porta la verifica, da compiersi d'ufficio da parte del giudice, in ordine all'ido- neità della pronuncia richiesta a spiegare un effetto utile alla parte istante, do- vendo lo stesso escludersi soltanto nel caso in cui la decisione risulterebbe priva di conseguenze giuridicamente apprezzabili in relazione alla situazione giuridica fatta valere in giudizio. (Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 16159 del 20 luglio 2007). Lo stesso dev'essere concreto ed attuale, nel senso che, in assenza dell'intervento dell'autorità giurisdizionale, l'attore subirebbe un in- giusto danno, consistente nella privazione di un bene garantito dalla legge o nella mancata eliminazione di una situazione di incertezza di un bene garanti- to dalla legge o nella mancata eliminazione di una situazione di incertezza che renda insicuro il godimento di un bene ( Cass.n.4232/1988, n, 4232 del 1983).
10.1 Di contro, la carenza di interesse ad agire si verifica quando, per altri motivi estranei al processo, venga comunque meno l'interesse (processuale) alla pronuncia del Giudice, che risulterebbe, pertanto, inutiliter data. La fattispecie va ricondotta all'art. 100 c.p.c. in tema di interesse ad agire, il quale - come condizione dell'azione
- deve persistere fino al momento della decisione (Corte Cass., Sez. Un., sent.
n.
10553/17) e la cui mancanza può essere rilevata anche d'ufficio (Corte Cass., ord. n. 8034/20) in ogni stato e grado del processo (Corte Cass., ord. n.
3991/20).
10.2 Il presente giudizio di appello, in particolare, ha come oggetto l'impugnazione di una delibera assembleare che si lamenta come illegittima
8 per inosservanza del quorum disposto in tema di innovazioni, della quale
[...]
ha chiesto la dichiarazione di nullità o l'annullamento Controparte_13 nella parte in cui sono stati approvati l'acquisto, l'installazione ed il posizio- namento della pompa di calore, con conseguente ordine di rimozione di quest'ultima.
10.3 Richieste ben differenti sono contenute nella domanda, invece, avanzata dal nella causa risarcitoria pendente presso il Tribunale di CP_1
L'LA e promossa nei confronti dell'Ing. e del Geom Parte_2 [...] in qualità di progettisti, per responsabilità dovuta all'erronea proget- CP_14
tazione ed illecita ubicazione ed installazione della pompa di calore sul retro dell'edificio, nonché per carente insonorizzazione del vano di piano terra de- stinato a centrale termica.
10.4 E' evidente, che la definizione del suindicato procedimento pendente presso il Tribunale di L'LA, anche se riguardante le medesime parti della presente controversia, non è certamente idonea a riverberare conseguenze nel presente giudizio, finalizzato alla mera dichiarazione di nullità di una delibera assembleare, in quanto le argomentazioni e richieste poste a fondamento della domanda poggiano su un diverso petitum. Le due domande avanzate nelle di- stinte controversie, quindi, sono del tutto autonome ed indipendenti tra loro.
10.5 Non è pertanto ravvisabile l'eccepita carenza di interesse ad agire pro- spettata dall'appellato CP_1
11.Vengono ora delibati i motivi dell'appello principale.
12. Con il primo motivo, l'appellante si duole dell'errata valutazione del giu- dice di prime cure in relazione al primo motivo di impugnazione della delibe- ra, in quanto l'installazione della pompa di calore, sviluppata in base ad errori di progettazione, sarebbe intervenuta in un momento successivo e distinto da quello di molto antecedente della realizzazione del nuovo fabbricato munito di impianto come da progetto. Pertanto, tale installazione, costituendo una innovazione la cui approvazione avrebbe necessitato di un quorum deliberati-
9 vo differente e maggiore rispetto a quello adottato nel caso di specie, aveva reso la delibera oggetto di impugnativa viziata di nullità.
13. La censura, non coglie nel segno.
14. Il Tribunale secondo un ragionamento logico ed esente da vizi, dal quale la Corte ritiene di non doversi discostare, ha ritenuto non configurabile l'installazione della pompa di calore come una innovazione in quanto la rea- lizzazione della stessa doveva in definitiva inserirsi all'interno del complesso iter progettuale che ha portato alla ricostruzione dell'edificio condominiale in questione, originariamente danneggiato dal sisma del 6 Aprile 2009.
14.1 Difatti, è emerso per tabulas che l'intervento in questione sia stato inte- grativo dell'impianto previsto nel progetto depositato il 10.01.2013, origina- riamente calibrato sul fabbisogno energetico dell'edificio precedente al terre- moto e con identiche unità immobiliari e non determinato da un errore di pro- gettazione, come sostenuto dall'appellante. Come si evince dalla lettura del verbale dell'assemblea condominiale del 18.2.2014, infatti, alcuni condomini, avanzavano “la richiesta di predisporre gli impianti per una futura potenziale suddivisione dei loro appartamenti”, in relazione alla quale l'Ing. Parte_2 deduceva che “l'attuale progetto depositato è stato redatto in ragione ed in funzione della unicità delle pezzature di proprietà. Di conseguenza tale nuova richiesta comporterà un ripotenziamento e ricalibratura dell'intero impianto i cui costi faranno carico evidentemente ai richiedenti”. Pertanto, la suindicata prospettata e poi realizzata suddivisione degli appartamenti di grande metratu- ra - con la conseguente necessità di realizzare nuovi bagni per ogni nuova uni- tà abitativa – ha determinato la necessità di potenziamento dell'impianto ter- mico esistente e, quindi, del relativo fabbisogno energetico dell'intero fabbri- cato, determinando la suindicata progettista a depositare un progetto di varian- te dell'originario progetto depositato nel 2013.
14.2 Per tale motivo, la doglianza dell'appellante non può essere accolta, non costituendo l'installazione della pompa di calore una innovazione e non po-
10 tendosi applicare, pertanto, ai fini della validità della delibera impugnata (che deve quindi ritenersi legittima), il relativo quorum previsto dall'art 1136 5° comma c.p.c.
15. Con il secondo motivo, l'appellante eccepisce la nullità della sentenza per violazione dell'art 112 cpc per omessa pronuncia sulla domanda di cui al pun- to II dell'atto di citazione, laddove aveva eccepito la “Violazione dell'art
1120 c.c. nella parte in cui vieta le innovazioni pregiudizievoli per l'estetica e dell'uso degli spazi comuni”.
15.1 Anche tale doglianza è priva di fondamento, atteso che, non avendo il
Tribunale qualificato come innovazione l'installazione della pompa di calore,
l'esame della predetta censura dell'atto di citazione in primo grado ( vertente sempre in tema di innovazioni) è stato indubbiamente ritenuto oggetto di as- sorbimento da parte del giudice di prima istanza.
16. Con il terzo motivo, l'appellante ha censurato la sentenza laddove il Tri- bunale ha ritenuto infondata la domanda ed ha ritenuto che la delibera sia stata legittimamente adottata e che l'installazione dell'impianto non avesse caratte- re di abusività. Inoltre, secondo l'appellante, il giudice di prima istanza ha er- rato ove ha ritenuto che la domanda di autorizzazione paesaggistica depositata il 14.7.2016 fosse stata correttamente reiterata rispetto alla prima del 2013 ed espressamente autorizzata dal con provvedimento del Parte_6
13.10.2016.
17.Anche tale doglianza deve essere respinta.
18. Come già osservato in sede di delibazione del primo motivo,
l'installazione della pompa di calore deve essere inserita all'interno del più complesso iter progettuale iniziato nel 2013 con il deposito del progetto di ri- costruzione della palazzina in questione presso il Comune di L'LA e non può essere collocata, come vorrebbe fare l'appellante, sic et simpliciter, in un momento cronologicamente slegato da tutti i passaggi conseguenziali che hanno determinato l'articolato procedimento edificatorio.
11 18.1. Come correttamente evidenziato dal giudice di prime cure,
l'installazione della pompa di calore deve ritenersi legittima non ritenendo sussistente la presenza di un abuso edilizio, trattandosi di attività inerente la centrale termica originariamente autorizzata all'interno del progetto di rico- struzione ex sisma presentato nell'anno 2013 e successivamente sottoposto a variante di assestamento (per la sopravvenuta necessaria implementazione dello stesso dovuto alla decisione in corso d'opera di alcuni condomini di di- videre gli appartamenti di ampie metrature), variante correttamente conside- rata dal Tribunale in sanatoria dell'opera realizzata in quanto presentata dopo il termine dei lavori.
18.2 Allo stesso modo si conviene con il giudice di prima istanza, che ha rite- nuto infondata la censura relativa all'installazione della pompa di calore in as- senza di autorizzazione paesaggistica, essendo in atti presente il provvedimen- to autorizzatorio rilasciato dal Comune di L'LA (datato 13.06.2016 con n. prot. 104/16 del 13.10.2016), da considerarsi in continuità con il precedente, in quanto inserito nella predetta variante edilizia di cui sopra.
19. Con il quarto motivo, ha censurato la sentenza Parte_1 laddove il Tribunale l'ha condannata al pagamento delle spese di lite e di me- diazione secondo il principio di soccombenza nei confronti sia del CP_15
[...
che dei terzi chiamati, Associazione CU e Geom. Pietro Tassi, do- vendo ricondurre l'intervento di questi ultimi solo ad essa attrice.
19.1 Tale motivo deve ritenersi inammissibile per come formulato, ovvero in maniera del tutto generica, essendosi limitata l'appellante a chiedere la rifor- ma della sentenza impugnata in ordine al capo delle spese in quanto il Tribu- nale avrebbe dovuto, invece, accogliere le domande attoree e condannare i convenuti delle spese di lite, senza fornire adeguata ragione di doglianza me- diante specifica argomentazione in ordine alla decisione presa sul punto dal giudice di prima istanza.
20. Dunque, l'appello principale deve essere respinto.
12 21. Dev'essere ora delibato l'appello incidentale spiegato dal
[...]
. CP_1
22. Il predetto impugnante in via incidentale ha censurato la sentenza laddove il Tribunale di L'LA ne ha disposto la condanna al pagamento delle spese di giudizio in favore dell'Ing. , piuttosto che a carico degli attori, Parte_2 chiedendo accertarsi, in via gradata, in caso di accoglimento dell'appello in ordine alla tardiva presentazione della domanda di autorizzazione paesaggisti-
CP_1 ca in variante, la responsabilità in solido, in manleva, dell'Ass.ne Prof.
, Geom. e Ing. .
[...] CP_8 Parte_2
22.1 Il motivo di appello incidentale inerente la condanna alle spese del Con- dominio in favore dell'Ing. è inammissibile, posto che - pare di ca- Parte_2
pire – questo lamenta che la professionista avrebbe colposamente omesso di effettuare i necessari accertamenti in merito alla rumorosità della pompa di calore e al rispetto delle distanze, ma non censura la ratio della decisione del primo giudice, che ha posto le spese a carico del “ in quanto le CP_1
chiamata in causa di e non erano necessarie in relazione alla Parte_2 CP_3 pretesa attorea”.
23. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositi- vo, con esclusione della fase istruttoria.
24. L'esito di inammissibilità dell'appello incidentale del ne CP_1 comporta la condanna anche in questa sede a rifondere le spese di lite all'Ing.
; quelle della vanno poste a carico solidale del e Parte_2 CP_3 CP_8
di , che hanno insistito nella richiesta di manleva nonostante in prime CP_2
cure la chiamata in causa sia stata ritenuta non necessaria in relazione alla pre- tesa attorea.
25. Si dà atto, in ragione del rigetto dell'appello principale e dell'inammissibilità dell'appello incidentale, della sussistenza dei presupposti
13 per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. 115/2002 previsto per i rispettivi atti di appello.
P.Q.M.
La Corte di Appello di L'LA, definitivamente pronunciando sull'appello come sopra proposto avverso la sentenza del Tribunale di L'LA, pronun- ciata in data 10.5.2023 n. 674/23, così decide nel contraddittorio delle parti:
1) dichiara la contumacia di e Parte_4 Controparte_4
2) rigetta l'appello principale;
3) dichiara inammissibile l'appello incidentale proposto dal CP_1
4) condanna l'appellante a rifondere agli appellati Parte_1
A, Geom. e le spe- Controparte_1 CP_8 CP_2 se del grado, che liquida in € 3.397,00 ciascuno, oltre rimborso spese ge- nerali ed accessori di legge;
5) Condanna il a rifondere all'Ing. le spese del CP_1 Parte_2 grado, liquidate in € 3.397,00, oltre rimborso spese generali ed accessori di legge e il Geom. in solido con , a rifonderle a CP_8 CP_2
, liquidate in € 3.997,00, oltre Controparte_3
rimborso spese generali ed accessori di legge;
6) dichiara ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.p.r. 115/2002, la sussi- stenza dei presupposti per il versamento, sia da parte dell'appellante prin- cipale, sia da parte dell'appellante incidentale, Controparte_1
A, degli ulteriori importi a titolo di contributo unificato pari a quelli
[...] dovuti, rispettivamente, per l'appello principale e per l'appello incidenta- le.
Così deciso nella camera di consiglio da remoto del 19/02/2025
Il Presidente est.
14 Silvia Rita Fabrizio
15
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di L'LA
La Corte D'Appello di L'LA, in persona dei magistrati:
Silvia Rita Fabrizio Presidente relatore
Alberto Iachini Bellisarii Consigliere
Federico Ria Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 835/2023 R.G., posta in deliberazione all'udienza collegiale del 22.1.2025 con trattazione scritta
TRA
. rappresentata e difesa dall'Avv. Emilio Parte_1
Bafile del Foro di L'LA, giusta procura apposta su atto separato e allegata nel fascicolo telematico;
APPELLANTE
, in persona del legale rappre- Controparte_1 sentante p.t, rappresentata e difesa dall'Avv. Diego Biasini, giusta procura apposta su atto separato e allegata nel fascicolo telematico;
APPELLATO-APPELLANTE INCIDENTALE
rappresentato e difeso Controparte_2 dall'Avv. Giuseppe Cipolla, giusta procura apposta su atto separato e allegata nel fascicolo telematico;
GEOM. , rappresentato e difeso dall'Avv. Sabrina Rotatori, Persona_1
giusta procura apposta in calce alla comparsa di costituzione e risposta in ap- pello;
, rappresentata e Controparte_3 difesa dall'Avv. Lorenza Parlani, giusta procura apposta in calce alla compar- sa di costituzione e risposta in appello;
ING. rappresentata e difesa dall'Avv. Rita Teresa Parte_2
Taruffo giusta procura apposta su atto separato e allegata nel fascicolo telema- tico
APPELLATI
e NELLO Controparte_4 CP_5
APPELLATI CONTUMACI
OGGETTO: appello proposto avverso la sentenza del Tribunale di L'LA
n. 329/2023 del 20.01.2023 avente ad oggetto: delibera condominiale
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte appellante: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di L'LA, contra- riis reiectis e previa ogni più opportuna declaratoria, accogliere il presente appello e per l'effetto, in totale riforma della sentenza n. 329/2023 del Tribu- nale di L'LA, accogliere le conclusioni di cui all'atto di citazione del
3/3/2017 e per l'effetto : 1) dichiarare nulla, ovvero disporre l'annullamento della delibera dell'Assemblea del del Parte_3
2/12/2016, nella parte in cui sono stati approvati “l'acquisto, l'installazione ed il posizionamento della pompa di calore;
2) ordinare al la rimo- CP_1
zione della pompa di calore di cui in narrativa;
3) condannare il CP_1
convenuto al pagamento delle spese di lite e di mediazione, incluso rimborso spese generali, cassa forense ed iva. Con vittoria di spese, diritti ed onorari del doppio grado di giudizio e di mediazione.”
Per parte appellata -appellante incidentale Controparte_6
a “A: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di L'LA, contrariis reiectis:
[...]
2 1) in via preliminare, dichiarare inammissibile, irricevibile o in subordine im- procedibile, l'appello proposto dalla sig.ra , per so- Parte_1
pravvenuta carenza di interesse;
2) in subordine, rigettare comunque nel me- rito il gravame in quanto infondato in fatto e in diritto;
3) in via incidentale, in riforma della prima sentenza, revocare la condanna del concludente Con- dominio al pagamento delle spese di primo grado in favore dell'Ing. CP_7
[. ; 4) in gradato subordine, qualora l'appello venisse accolto in punto di tardi- va presentazione della domanda di autorizzazione paesaggistica in variante, pronunciarsi, ad ogni conseguente effetto, la responsabilità in solido degli ap- pellati in via incidentale: Ass.ne Prof.le , Geom. e Ing. CP_2 CP_8
; 5) con il favore delle spese e accessori di legge in danno Parte_2 dell'appellante e comunque in conto di chi spetti, secondo soccombenza.”
Per parte appellata “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Controparte_3
L'LA confermare integralmente la sentenza n. 329/2023 del Tribunale de
L'LA e per l'effetto sia l'appello principale che l'appello incidentale ven- gano rigettati per tutti i motivi dedotti nelle premesse del presente atto;
in ogni caso con vittoria di spese e competenze di lite del presente grado di giudizio”.
Per parte appellata Ing. : “Rifiutato il contradittorio su nuove Parte_2 domande e/o eccezioni o in virtù di nuova causa petendi, “Sia della Giustizia della Corte d'Appello de L'LA dichiarare inammissibile e/o improcedibile e comunque voglia rigettare l'appello principale proposto e altrettanto inam- missibile e/o improcedibile l'appello incidentale del Controparte_1
“A”, rigettando le domande tutte, infondate in fatto e in diritto e
[...] proposte nei confronti dell'Ing. e per l'effetto voglia confer- Parte_2 mare la Sentenza n. 329/2023 del Tribunale di L'LA, resa nel giudizio proc. n. 739/2017 R.G. In ogni caso, con vittoria di spese e competenze anche del secondo grado del Giudizio. In subordine, richiamando le conclusioni arti- colate in primo grado e l'oggetto della causa relativo all'approvazione di una delibera condominiale, nella malaugurata ipotesi di riforma della sentenza per
3 nullità o annullamento della delibera stessa, voglia dichiarare che non sussiste alcun danno che sia addebitabile all'Ing. , con conseguente Parte_2
rigetto delle domande proposte nei suoi confronti e con vittoria di spese e competenze anche del secondo grado del Giudizio”.
Per parte appellata : “Sia della Giustizia Controparte_2 della Corte d'Appello de L'LA in via principale dichiarare inammissibile e/o improcedibile e comunque voglia rigettare l'appello principale proposto e altrettanto inammissibile e/o improcedibile l'appello incidentale del
[...]
“A” e voglia rigettare le domande tutte, infondate Controparte_9
in fatto e in diritto e proposte nei confronti dello Controparte_10
e per l'effetto voglia confermare la Sentenza n. 329/2023 del Tribuna-
[...] le di L'LA, resa nel giudizio proc. n. 739/2017 R.G. Con vittoria di spese e competenze anche del secondo grado del Giudizio. In subordine, in caso di ri- forma della sentenza per nullità o annullamento della delibera stessa, voglia dichiarare che non sussiste alcun danno che sia addebitabile allo
[...]
, con conseguente rigetto delle domande proposte nei Controparte_11
confronti dello stesso con vittoria di spese e competenze anche del secondo grado del giudizio In ulteriore subordine, nel caso in cui venga riconosciuta una responsabilità dell'odierno concludente, condannare la
[...]
a manlevare lo ” Controparte_12 Controparte_2
Per l'appellato Geom, “Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello: In meri- CP_8
to: In via principale - nel rifiutare il contraddittorio su nuove domande e/o ec- cezioni proposte con l'appello principale e con l'appello incidentale, - in ri- getto dell'appello principale e dell'appello incidentale, confermare in ogni sua parte l'impugnata sentenza n. 329/2023 del 03.05.2023, pubblicata il
10.05.2023, emessa dal Tribunale Ordinario di L'LA;
In via subordinata, nel caso la Corte decida per l'accoglimento anche parziale del gravame, accogliere le conclusioni già avanzate in primo grado dall'odierno appellato, non trattate in quanto “travolte” dalla decisione e rese
4 di conseguenza superflue, con conseguente rigetto delle eccezioni avversarie e pertanto, dichiarare, in primis, che non sussiste alcun danno che sia addebitale al geom. e al suo operato. Nella malaugurata ipotesi di addebito CP_8 al qui appellato, dichiarare l'assicurazione chiamata in causa, quale garante della responsabilità professionale, a manlevare il geom. in pro- CP_8
prio quale D.L., da qualsiasi eventuale risarcimento / esborso dovesse essergli richiesto.”
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con la sentenza impugnata il Tribunale di L'LA ha rigettato la domanda proposta da , e di- Parte_1 Controparte_4 Parte_4
chiarando la validità della delibera condominiale del 2 Dicembre 2016, da questi impugnata, con condanna degli attori a pagare, in solido tra loro, le spese di lite in favore dei convenuti A, As- Controparte_1
sociazione e Geom. oltre alle spese della procedura di CP_2 CP_8
mediazione, a favore di ciascuna delle parti di essa. Venivano, inoltre, con- dannati al pagamento delle spese di lite il ed il Controparte_1
Geom. rispettivamente, in favore dell'Ing. e della Zu- CP_8 Parte_2
rich Insurance attesa la non necessarietà delle relative chiamate in giudizio dei predetti terzi in relazione alla pretesa attorea.
2. Nel proporre appello, ha contestato la decisione Parte_1
per avere il Tribunale effettuato una erronea valutazione della natura dell'installazione della pompa di calore, che doveva essere considerata, inve- ce, una innovazione, in quanto effettuata in un momento successivo e distinto rispetto a quello, di molto antecedente, della realizzazione del nuovo fabbrica- to, con la conseguente applicazione del differente quorum deliberativo di cui all'art 1136 V comma c.p.c..
2.1. L'appellante ha, poi, censurato la sentenza impugnata in quanto il giudi- ce di prima istanza ha omesso ogni pronuncia in ordine alla eccepita violazio-
5 ne dell'art.1120 c.c. nella parte in cui vieta le innovazioni pregiudizievoli per l'estetica di fabbricato e dell'uso degli spazi comuni.
2.2 Inoltre, secondo l'impugnante, la delibera in questione sarebbe nulla per illiceità dell'oggetto essendo stata la pompa di calore costruita senza una pre- ventiva autorizzazione da parte dell'amministrazione ed anche in difetto di autorizzazione paesaggistica, costituendo, quindi, la sua realizzazione un'attività edilizia illecita, con conseguente nullità della delibera adottata dall'assemblea per contrarietà a norme imperative.
2.3. La sentenza è stata censurata, altresì, laddove il Tribunale ha condannato gli originari attori in solido alla refusione delle spese di lite e di mediazione nei confronti dei convenuti.
2.4 L'appellante ha, quindi, concluso chiedendo, in riforma della sentenza gravata, la dichiarazione di nullità della delibera condominiale impugnata, con conseguente ordine ad di procedere alla rimozione della pompa CP_1
di calore oggetto di lite, oltre al pagamento delle spese di lite e di mediazione del doppio grado di giudizio.
3.Nel costituirsi in giudizio, il A. ha contesta- Controparte_1 to gli assunti dell'appellante, rilevando l'infondatezza delle eccezioni ivi sol- levate ed eccependo l'inammissibilità, irricevibilità o improcedibilità dell'appello per sopravvenuta carenza di interesse, avendo la stessa concorso, in qualità di condomina, ad attivare la causa risarcitoria, tuttora pendente presso il Tribunale di L'LA, per responsabilità dei progettisti in ordine alla installazione della pompa di calore oggetto della presente controversia. Ha quindi spiegato appello incidentale censurando la sentenza nella parte in cui il
Tribunale aveva disposto nei propri confronti, e non degli attori, la condanna al pagamento delle spese processuali in favore dell'Ing. , reiterando Parte_2
la richiesta di manleva nei confronti del predetto tecnico, oltre che del Geom.
e dello . CP_8 Controparte_2
6 4.Anche si è costituita in giudizio, insistendo per il rigetto Controparte_3 del gravame, la dichiarazione di inammissibilità dell'appello incidentale spie- gato dal attesa l'infondatezza della chiamata in causa del Geom. CP_1
e della Società CU (in relazione ai quali ha eccepito l'inoperatività CP_8
della polizza), che hanno chiesto nuovamente di essere manlevati dalla predet- ta compagnia.
5. Si è costituita, altresì, l'Ing. , la quale ha insistito nella di- Parte_2 chiarazione di inammissibilità dell'appello principale e dell'appello incidenta- le e, nel merito, per l'infondatezza di tutte le domande in quanto infondate in fatto e diritto con vittoria di spese e competenze.
6. Infine, si sono costituiti in giudizio, stavolta con distinte comparse e diversi difensori, anche lo e il Geom. i quali Controparte_2 CP_8
hanno concluso per la dichiarazione di inammissibilità e/o improcedibilità dell'appello principale ed incidentale e, nel merito, per il rigetto della doman- da, con conferma della sentenza gravata. In subordine, in caso di riconosciuta propria responsabilità, entrambi gli appellati hanno chiesto la dichiarazione di manleva da parte della , terza chiamata in Parte_5
causa.
7. Gli appellati e ritualmente citati, non si Parte_4 Controparte_4
sono costituiti in giudizio, sicché vanno dichiarati contumaci.
8. Va preliminarmente vagliata l'eccezione di inammissibilità, irricevibilità e improcedibilità dell'appello per sopravvenuta carenza di interesse spiegata dal
. Controparte_1
8.1 L'appellato, in particolare, ha rilevato che l'appellante, unitamente ad altri condomini, ha concorso ad attivare, innanzi il Tribunale di L'LA, il giudi- zio risarcitorio nei confronti di e dei suoi progettisti (Geom. CP_2 CP_8
ed Ing. ) per i danni diretti e indiretti conseguenti alla
[...] Parte_2
inutilizzabilità-disattivazione della pompa di calore, avanzando autonoma- mente con l'appello la medesima pretesa nei confronti del “in CP_1
7 evidente contraddizione con il suo antecedente mandato giudiziale al Condo- minio di tenere per responsabili- per tutto quanto concerne la pompa di calo- re- i Progettisti di e dunque non più il ”. CP_2 CP_1
9. L'eccezione è infondata.
10. Come noto, secondo consolidato orientamento, l'interesse ad agire com- porta la verifica, da compiersi d'ufficio da parte del giudice, in ordine all'ido- neità della pronuncia richiesta a spiegare un effetto utile alla parte istante, do- vendo lo stesso escludersi soltanto nel caso in cui la decisione risulterebbe priva di conseguenze giuridicamente apprezzabili in relazione alla situazione giuridica fatta valere in giudizio. (Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 16159 del 20 luglio 2007). Lo stesso dev'essere concreto ed attuale, nel senso che, in assenza dell'intervento dell'autorità giurisdizionale, l'attore subirebbe un in- giusto danno, consistente nella privazione di un bene garantito dalla legge o nella mancata eliminazione di una situazione di incertezza di un bene garanti- to dalla legge o nella mancata eliminazione di una situazione di incertezza che renda insicuro il godimento di un bene ( Cass.n.4232/1988, n, 4232 del 1983).
10.1 Di contro, la carenza di interesse ad agire si verifica quando, per altri motivi estranei al processo, venga comunque meno l'interesse (processuale) alla pronuncia del Giudice, che risulterebbe, pertanto, inutiliter data. La fattispecie va ricondotta all'art. 100 c.p.c. in tema di interesse ad agire, il quale - come condizione dell'azione
- deve persistere fino al momento della decisione (Corte Cass., Sez. Un., sent.
n.
10553/17) e la cui mancanza può essere rilevata anche d'ufficio (Corte Cass., ord. n. 8034/20) in ogni stato e grado del processo (Corte Cass., ord. n.
3991/20).
10.2 Il presente giudizio di appello, in particolare, ha come oggetto l'impugnazione di una delibera assembleare che si lamenta come illegittima
8 per inosservanza del quorum disposto in tema di innovazioni, della quale
[...]
ha chiesto la dichiarazione di nullità o l'annullamento Controparte_13 nella parte in cui sono stati approvati l'acquisto, l'installazione ed il posizio- namento della pompa di calore, con conseguente ordine di rimozione di quest'ultima.
10.3 Richieste ben differenti sono contenute nella domanda, invece, avanzata dal nella causa risarcitoria pendente presso il Tribunale di CP_1
L'LA e promossa nei confronti dell'Ing. e del Geom Parte_2 [...] in qualità di progettisti, per responsabilità dovuta all'erronea proget- CP_14
tazione ed illecita ubicazione ed installazione della pompa di calore sul retro dell'edificio, nonché per carente insonorizzazione del vano di piano terra de- stinato a centrale termica.
10.4 E' evidente, che la definizione del suindicato procedimento pendente presso il Tribunale di L'LA, anche se riguardante le medesime parti della presente controversia, non è certamente idonea a riverberare conseguenze nel presente giudizio, finalizzato alla mera dichiarazione di nullità di una delibera assembleare, in quanto le argomentazioni e richieste poste a fondamento della domanda poggiano su un diverso petitum. Le due domande avanzate nelle di- stinte controversie, quindi, sono del tutto autonome ed indipendenti tra loro.
10.5 Non è pertanto ravvisabile l'eccepita carenza di interesse ad agire pro- spettata dall'appellato CP_1
11.Vengono ora delibati i motivi dell'appello principale.
12. Con il primo motivo, l'appellante si duole dell'errata valutazione del giu- dice di prime cure in relazione al primo motivo di impugnazione della delibe- ra, in quanto l'installazione della pompa di calore, sviluppata in base ad errori di progettazione, sarebbe intervenuta in un momento successivo e distinto da quello di molto antecedente della realizzazione del nuovo fabbricato munito di impianto come da progetto. Pertanto, tale installazione, costituendo una innovazione la cui approvazione avrebbe necessitato di un quorum deliberati-
9 vo differente e maggiore rispetto a quello adottato nel caso di specie, aveva reso la delibera oggetto di impugnativa viziata di nullità.
13. La censura, non coglie nel segno.
14. Il Tribunale secondo un ragionamento logico ed esente da vizi, dal quale la Corte ritiene di non doversi discostare, ha ritenuto non configurabile l'installazione della pompa di calore come una innovazione in quanto la rea- lizzazione della stessa doveva in definitiva inserirsi all'interno del complesso iter progettuale che ha portato alla ricostruzione dell'edificio condominiale in questione, originariamente danneggiato dal sisma del 6 Aprile 2009.
14.1 Difatti, è emerso per tabulas che l'intervento in questione sia stato inte- grativo dell'impianto previsto nel progetto depositato il 10.01.2013, origina- riamente calibrato sul fabbisogno energetico dell'edificio precedente al terre- moto e con identiche unità immobiliari e non determinato da un errore di pro- gettazione, come sostenuto dall'appellante. Come si evince dalla lettura del verbale dell'assemblea condominiale del 18.2.2014, infatti, alcuni condomini, avanzavano “la richiesta di predisporre gli impianti per una futura potenziale suddivisione dei loro appartamenti”, in relazione alla quale l'Ing. Parte_2 deduceva che “l'attuale progetto depositato è stato redatto in ragione ed in funzione della unicità delle pezzature di proprietà. Di conseguenza tale nuova richiesta comporterà un ripotenziamento e ricalibratura dell'intero impianto i cui costi faranno carico evidentemente ai richiedenti”. Pertanto, la suindicata prospettata e poi realizzata suddivisione degli appartamenti di grande metratu- ra - con la conseguente necessità di realizzare nuovi bagni per ogni nuova uni- tà abitativa – ha determinato la necessità di potenziamento dell'impianto ter- mico esistente e, quindi, del relativo fabbisogno energetico dell'intero fabbri- cato, determinando la suindicata progettista a depositare un progetto di varian- te dell'originario progetto depositato nel 2013.
14.2 Per tale motivo, la doglianza dell'appellante non può essere accolta, non costituendo l'installazione della pompa di calore una innovazione e non po-
10 tendosi applicare, pertanto, ai fini della validità della delibera impugnata (che deve quindi ritenersi legittima), il relativo quorum previsto dall'art 1136 5° comma c.p.c.
15. Con il secondo motivo, l'appellante eccepisce la nullità della sentenza per violazione dell'art 112 cpc per omessa pronuncia sulla domanda di cui al pun- to II dell'atto di citazione, laddove aveva eccepito la “Violazione dell'art
1120 c.c. nella parte in cui vieta le innovazioni pregiudizievoli per l'estetica e dell'uso degli spazi comuni”.
15.1 Anche tale doglianza è priva di fondamento, atteso che, non avendo il
Tribunale qualificato come innovazione l'installazione della pompa di calore,
l'esame della predetta censura dell'atto di citazione in primo grado ( vertente sempre in tema di innovazioni) è stato indubbiamente ritenuto oggetto di as- sorbimento da parte del giudice di prima istanza.
16. Con il terzo motivo, l'appellante ha censurato la sentenza laddove il Tri- bunale ha ritenuto infondata la domanda ed ha ritenuto che la delibera sia stata legittimamente adottata e che l'installazione dell'impianto non avesse caratte- re di abusività. Inoltre, secondo l'appellante, il giudice di prima istanza ha er- rato ove ha ritenuto che la domanda di autorizzazione paesaggistica depositata il 14.7.2016 fosse stata correttamente reiterata rispetto alla prima del 2013 ed espressamente autorizzata dal con provvedimento del Parte_6
13.10.2016.
17.Anche tale doglianza deve essere respinta.
18. Come già osservato in sede di delibazione del primo motivo,
l'installazione della pompa di calore deve essere inserita all'interno del più complesso iter progettuale iniziato nel 2013 con il deposito del progetto di ri- costruzione della palazzina in questione presso il Comune di L'LA e non può essere collocata, come vorrebbe fare l'appellante, sic et simpliciter, in un momento cronologicamente slegato da tutti i passaggi conseguenziali che hanno determinato l'articolato procedimento edificatorio.
11 18.1. Come correttamente evidenziato dal giudice di prime cure,
l'installazione della pompa di calore deve ritenersi legittima non ritenendo sussistente la presenza di un abuso edilizio, trattandosi di attività inerente la centrale termica originariamente autorizzata all'interno del progetto di rico- struzione ex sisma presentato nell'anno 2013 e successivamente sottoposto a variante di assestamento (per la sopravvenuta necessaria implementazione dello stesso dovuto alla decisione in corso d'opera di alcuni condomini di di- videre gli appartamenti di ampie metrature), variante correttamente conside- rata dal Tribunale in sanatoria dell'opera realizzata in quanto presentata dopo il termine dei lavori.
18.2 Allo stesso modo si conviene con il giudice di prima istanza, che ha rite- nuto infondata la censura relativa all'installazione della pompa di calore in as- senza di autorizzazione paesaggistica, essendo in atti presente il provvedimen- to autorizzatorio rilasciato dal Comune di L'LA (datato 13.06.2016 con n. prot. 104/16 del 13.10.2016), da considerarsi in continuità con il precedente, in quanto inserito nella predetta variante edilizia di cui sopra.
19. Con il quarto motivo, ha censurato la sentenza Parte_1 laddove il Tribunale l'ha condannata al pagamento delle spese di lite e di me- diazione secondo il principio di soccombenza nei confronti sia del CP_15
[...
che dei terzi chiamati, Associazione CU e Geom. Pietro Tassi, do- vendo ricondurre l'intervento di questi ultimi solo ad essa attrice.
19.1 Tale motivo deve ritenersi inammissibile per come formulato, ovvero in maniera del tutto generica, essendosi limitata l'appellante a chiedere la rifor- ma della sentenza impugnata in ordine al capo delle spese in quanto il Tribu- nale avrebbe dovuto, invece, accogliere le domande attoree e condannare i convenuti delle spese di lite, senza fornire adeguata ragione di doglianza me- diante specifica argomentazione in ordine alla decisione presa sul punto dal giudice di prima istanza.
20. Dunque, l'appello principale deve essere respinto.
12 21. Dev'essere ora delibato l'appello incidentale spiegato dal
[...]
. CP_1
22. Il predetto impugnante in via incidentale ha censurato la sentenza laddove il Tribunale di L'LA ne ha disposto la condanna al pagamento delle spese di giudizio in favore dell'Ing. , piuttosto che a carico degli attori, Parte_2 chiedendo accertarsi, in via gradata, in caso di accoglimento dell'appello in ordine alla tardiva presentazione della domanda di autorizzazione paesaggisti-
CP_1 ca in variante, la responsabilità in solido, in manleva, dell'Ass.ne Prof.
, Geom. e Ing. .
[...] CP_8 Parte_2
22.1 Il motivo di appello incidentale inerente la condanna alle spese del Con- dominio in favore dell'Ing. è inammissibile, posto che - pare di ca- Parte_2
pire – questo lamenta che la professionista avrebbe colposamente omesso di effettuare i necessari accertamenti in merito alla rumorosità della pompa di calore e al rispetto delle distanze, ma non censura la ratio della decisione del primo giudice, che ha posto le spese a carico del “ in quanto le CP_1
chiamata in causa di e non erano necessarie in relazione alla Parte_2 CP_3 pretesa attorea”.
23. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositi- vo, con esclusione della fase istruttoria.
24. L'esito di inammissibilità dell'appello incidentale del ne CP_1 comporta la condanna anche in questa sede a rifondere le spese di lite all'Ing.
; quelle della vanno poste a carico solidale del e Parte_2 CP_3 CP_8
di , che hanno insistito nella richiesta di manleva nonostante in prime CP_2
cure la chiamata in causa sia stata ritenuta non necessaria in relazione alla pre- tesa attorea.
25. Si dà atto, in ragione del rigetto dell'appello principale e dell'inammissibilità dell'appello incidentale, della sussistenza dei presupposti
13 per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. 115/2002 previsto per i rispettivi atti di appello.
P.Q.M.
La Corte di Appello di L'LA, definitivamente pronunciando sull'appello come sopra proposto avverso la sentenza del Tribunale di L'LA, pronun- ciata in data 10.5.2023 n. 674/23, così decide nel contraddittorio delle parti:
1) dichiara la contumacia di e Parte_4 Controparte_4
2) rigetta l'appello principale;
3) dichiara inammissibile l'appello incidentale proposto dal CP_1
4) condanna l'appellante a rifondere agli appellati Parte_1
A, Geom. e le spe- Controparte_1 CP_8 CP_2 se del grado, che liquida in € 3.397,00 ciascuno, oltre rimborso spese ge- nerali ed accessori di legge;
5) Condanna il a rifondere all'Ing. le spese del CP_1 Parte_2 grado, liquidate in € 3.397,00, oltre rimborso spese generali ed accessori di legge e il Geom. in solido con , a rifonderle a CP_8 CP_2
, liquidate in € 3.997,00, oltre Controparte_3
rimborso spese generali ed accessori di legge;
6) dichiara ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.p.r. 115/2002, la sussi- stenza dei presupposti per il versamento, sia da parte dell'appellante prin- cipale, sia da parte dell'appellante incidentale, Controparte_1
A, degli ulteriori importi a titolo di contributo unificato pari a quelli
[...] dovuti, rispettivamente, per l'appello principale e per l'appello incidenta- le.
Così deciso nella camera di consiglio da remoto del 19/02/2025
Il Presidente est.
14 Silvia Rita Fabrizio
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