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Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 10/04/2025, n. 5538 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 5538 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
In Nome Del Popolo Italiano
IL TRIBUNALE DI ROMA
- Sez. XIII^ Civile - in persona del giudice unico, dott.ssa Emanuela Schillaci, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in primo grado iscritta al n° 37553/2023 del R.G.A.C., trattenuta in decisione all'udienza del 7.4.2025, vertente tra
-) e , rappresentati e difesi Parte_1 Parte_2
dall' Avv. Francesco Oliva (C.F. ) ed C.F._1
elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. Francesco Oliva sito in Roma, a Viale delle Milizie, n. 1 (pec
,), giusta procura in calce Email_1
all'atto di citazione;
- attrice -;
e
-) (c.f. in persona del Presidente CP_1 P.IVA_1
p.t., Dott. elettivamente domiciliata in Napoli, alla Persona_1
via Giuseppe Martucci n. 47, presso lo studio dell'Avv. Alfredo Flajani
(c.f. e dell'Avv. Giovanni Flajani (c.f. C.F._2
), dai quali è rappresentata e difesa giusta C.F._3
procura alle liti rilasciata su foglio separato depositato in atti unitamente alla comparsa di costituzione e risposta (PEC
e PEC Email_2 Email_3
- convenuta -; OGGETTO: risarcimento danni da responsabilità ex artt. 2043, 2051
e/o 2052 c.c.;
CONCLUSIONI DELLE PARTI: le parti hanno precisato le conclusioni e depositato conclusionali e repliche ai sensi dell'art. 189 c.p.c. ed il giudice ha trattenuto la causa in decisione all'udienza del 7.4.2025.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione regolarmente notificato, e Parte_1
convenivano, dinanzi all'intestato Tribunale, la Parte_2
. CP_1
Esponevano gli attori che:
- che in data 3.7.2021, alle ore 21,00 circa, in località NT (Rm), alla Via Quadrelle incrocio Colle Acqua Maggio, si Parte_2
trovava alla guida della vettura Mini targata CD673PL di proprietà del sig. quando, mentre procedeva a velocità moderata in Parte_1
direzione NT proveniente da RI, si scontrava con un grosso cinghiale comparso improvvisamente sulla carreggiata per attraversare la strada da lato a lato;
- nonostante il tentativo di evitare l'animale, la vettura veniva in violenta collisione con l'animale selvatico che attraversava la strada in totale assenza di segnaletica e di reti protettive poste sul ciglio della carreggiata;
- l'urto era inevitabile anche perché la mancanza di illuminazione faceva si che l'animale venisse notato solamente nel momento stesso in cui stava attraversando la strada;
- a seguito dell'urto riportava gravissime lesioni Parte_2
fisiche tanto da doversi recare il giorno successivo al più vicino nosocomio e anche la vettura da lui condotta subiva gravi danni;
- a nulla valevano le richieste di risarcimento danni, nonostante la responsabilità della convenuta ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2051 c.c..
Così concludevano gli attori:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, valutati i fatti in causa:
1. accertare, a carico del convenuto , per i fatti di CP_1
cui in premessa, la responsabilità ex art 2051 c.c. ovvero ex art
2043 per condotta colposa per omesso controllo e omessa vigilanza sulla fauna selvatica che determinava il sinistro di cui è causa cagionando i danni materiali a carico di e le lesioni Parte_1
fisiche a carico di il tutto così come descritto Parte_2
nel libello introduttivo;
2. in subordine accertare, a carico del convenuto , CP_1
per i fatti di cui in premessa, la responsabilità ex art 2052 c.c. perché il sinistro di cui è causa è stato determinato da fauna selvatica entrata nella carreggiata e in collisione con la vettura che sopraggiungeva, cagionando i danni materiali e fisici descritti nel libello introduttivo;
3. per l'effetto condannare il convenuto al risarcimento in favore degli attori della complessiva somma così come determinata:
A) quanto ad euro 9.450,00 (euronovemilaquattrocentocinqunta/00)
a titolo di risarcimento per il danno materiale subito da Pt_1
[...]
B) quanto ad euro 7.265,00
(eurosettemiladuecentosessantacinque/00) a titolo di risarcimento per le lesioni personali subite da Parte_2 ovvero il tutto nella somma minore o maggiore che verrà ritenuta di giustizia secondo il prudente apprezzamento che verrà operato dal Giudice.
Con condanna alle spese, competenze ed onorari del presente giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario”.
Si costituiva la , impugnando e contestando tutto quanto CP_1
ex adverso esposto, argomentato e domandato, del tutto infondato, privo di ogni idoneo supporto probatorio, rilevando che, come chiarito dalla Suprema Corte, i danni causati dalla fauna selvatica non sono risarcibili nè in base alle regole di cui all'art 2051 c.c., né in quelle di cui all'art. 2052 c.c., in considerazione della natura stessa degli animali selvatici (per cui non è configurabile una posizione di custodia o di vigilanza dell'ente pubblico nei confronti di questi),ma relativamente a siffatti danni occorre far riferimento alla responsabilità aquiliana di cui all'art. 2043 c.c., che presuppone l'individuazione e la prova di un comportamento colposo da ascrivere all'ente pubblico, rilevando la totale assenza di prova concreta in merito alla dinamica del sinistro e alla riferita eziologia dei danni lamentati, non essendo dirimente la relazione redatta dai CC, intervenuti soltanto in un secondo momento, evidenziando la sua totale assenza di dolo o colpa e rilevando di non aver omesso attività nella gestione della fauna selvatica, avendo sempre dato corso a quanto previsto dalle disposizioni di legge in ordine all'abbattimento selettivo della fauna selvatica, avviando una serie di azioni volte allo specifico controllo dei cinghiali, come da nota redatta dal competente ufficio della Regione Prot /I n.825359 CP_1
del 24.07.2023, assumendo la responsabilità dello stesso
[...]
, conducente il veicolo Mini Tg. CD673PL, posto che se Parte_2 questo avesse uniformato il proprio comportamento ai canoni di normale diligenza e prudenza esigibili nelle medesime condizioni, moderando adeguatamente la velocità del veicolo da lui condotto, avrebbe certamente potuto evitare l'impatto con “il grosso cinghiale” di cui si è riferito, contestando anche il quantum della pretesa attorea, eccessivo e non provato, così concludendo:
“voglia il Giudice adìto, contrariis reiectis, così provvedere:
- rigettare ogni avversa domanda in quanto inammissibile, infondata
e priva di idoneo supporto probatorio, con la conseguente condanna al pagamento delle spese di causa, maggiorate ex lege in considerazione della temerarietà della domanda avanzata”.
Nel corso dell'istruttoria era ammessa ed espletata la prova per testi nonché disposta ed espletata la ctu medico-legale sulla persona dell'attore.
All'esito la causa era rinviata per la decisione e trattenuta in decisione all'udienza del 2.4.2025, previa precisazione delle conclusioni e deposito delle comparse conclusionali e repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è fondata e merita pertanto accoglimento.
A norma dell'art. 2052 c.c., invocato dalla parte attrice e certamente applicabile al caso di specie, “Il proprietario di un animale o chi se ne serve per il tempo in cui lo ha in uso, è responsabile dei danni cagionati dall'animale, sia che fosse sotto la sua custodia, sia che fosse smarrito
o fuggito, salvo che provi il caso fortuito”.
Giova rilevare che, la giurisprudenza ha ritenuto a lungo che il danno cagionato dalla fauna selvatica non fosse risarcibile ai sensi del predetto art. 2052 c.c., ma soltanto in base ai principi generali sanciti dall'art. 2043 con la conseguenza che il danneggiato, se agiva in giudizio al fine di ottenere il ristoro del pregiudizio patito, doveva dimostrare, oltre al danno e al nesso eziologico, un concreto comportamento colposo ascrivibile all'ente pubblico.
Tale ricostruzione era stata avallata anche dalla Consulta, la quale aveva ritenuto non irragionevole la disparità di trattamento tra il privato proprietario di un animale domestico e la Pubblica
Amministrazione nel cui patrimonio sono ricompresi anche gli animali selvatici (cfr. Corte Cost. 4/2001), dovendosi intendere la norma riguardante solo gli animali domestici e non quelli selvatici, ritenuto che il criterio di imputazione della responsabilità fosse basato sulla violazione di un dovere di "custodia" dell'animale da parte del proprietario ed una siffatta custodia non è concepibile per gli animali selvatici.
Tale ricostruzione è stata tuttavia abbandonata dall'orientamento più recente, il quale ha ammesso l'invocabilità dell'art. 2052 c.c. anche nell'ipotesi di danno cagionato da fauna selvatica, atteso che la norma non opera alcun distinguo tra animali domestici e selvatici, ma menziona unicamente gli animali di proprietà o utilizzati dall'uomo e tenuto conto che la disposizione non postula necessariamente una situazione di custodia, facendo espresso riferimento anche alla circostanza in cui l'animale sia smarrito o fuggito.
Così, in particolare, la Suprema Corte (cfr. Cass. 13848/2020): “… il riferimento, dunque, alla proprietà e all'utilizzazione … ha la funzione di individuare un criterio oggettivo di allocazione della responsabilità in forza del quale, dei danni causati dall'animale, deve rispondere il soggetto che dallo stesso trae un beneficio, in sostanziale applicazione del principio "ubi commoda ibi et incommoda", con l'unica salvezza del caso fortuito …” (Cass. 13848/2020). Ciò posto, parte attrice ha fornito adeguata prova del fatto storico e delle sue modalità di accadimento nonché del nesso causale tra la condotta dell'animale e l'evento dannoso subito.
In particolare, dall'esame del rapporto redatto dai Carabinieri della
Legione Lazio, Compagnia Colleferro, intervenuti sul luogo del sinistro a seguito di chiamata, emerge che gli stessi, giunti sul posto, rinvenivano “ … in una cunetta al lato della strada un cinghiale morto sulla direttrice di marcia RI NT ed una Mini One tg. CD673PL con evidenti segni di danneggiamento sul lato anteriore dx dovuti all'impatto con l'animale …”.
La testimone escussa, della cui attendibilità e capacità non vi è ragione di dubitare, malgrado i suoi rapporti con gli attori e la circostanza che la stessa fosse trasportata sulla vettura rimasta coinvolta nel sinistro, ha a sua volta (e compatibilmente con i rilievi svolti delle forze dell'ordine intervenute) chiarito che “ … mentre procedevamo, dalla cunetta alla nostra destra, ha attraversato all'improvviso il cinghiale ed ha urtato la vettura sulla parte angolare anteriore del mezzo; era buio e infatti del cinghiale ho visto l'ombra e poco prima che ci venisse addosso;
poi siamo scesi ed il cinghiale era in terra morto;
era bello grande;
non vi erano recinzioni;
non vi erano cartelli di nessun genere, non ricordo cartelli;
… abbiamo chiamato le autorità che sono intervenute, non abbiamo chiamato ambulanza.
Il giorno dopo io e mio padre ci siamo recati in pronto soccorso perché anche io ho riportato lesioni. Abbiamo verificato anche insieme ai Carabinieri che non vi erano recinzioni”.
Il danneggiante, dal canto suo, non ha allegato alcuna prova liberatoria, non dimostrando la sussistenza del fortuito, ossia dell'imprevedibilità determinata dal fatto che la condotta dell'animale si sia posta del tutto al di fuori della sua sfera di controllo, operando come causa autonoma, eccezionale, imprevedibile ed inevitabile del danno.
In particolare, la non ha provato l'imprevedibilità CP_1
dell'attraversamento della strada da parte dell'animale come prova liberatoria atta ed escludere la sua responsabilità o che il danno sia avvenuto a causa della condotta colpevole del danneggiato, come ad esempio la sua guida imprudente.
Ne consegue che l'ente convenuto va condannato a risarcire il danno occorso agli attori in occasione dell'evento.
Ciò posto, in punto di danni si rileva quanto segue.
Quanto al danno materiale lamentato da , esaminati gli Parte_1
atti di causa, tenuto conto della descrizione dei danni effettuata dai
Carabinieri (il mezzo, non marciante, era prelevato dal carroattrezzi intervenuto sul luogo del sinistro), esaminato il materiale fotografico prodotto, tenuto conto del valore antesinistro del mezzo e considerato che il preventivo di riparazione, in quanto atto proveniente da un terzo, non riveste alcuna valenza probatoria, può riconoscersi all'attore l'importo pari ad € 2.000,00.
Quanto al danno alla persona, si osserva quanto segue.
Risulta dai referti allegati agli atti nonché dalle conclusioni cui è pervenuto il Consulente Tecnico d'Ufficio, che in occasione del sinistro di cui è causa l'attore di anni 56 al momento del Parte_2
fatto, ha subìto un evento biologico, inteso quale lesione della struttura complessa dell'organismo umano.
Tale evento biologico si sostanzia in una lesione della salute così quantificata dal C.T.U.:
-) 2% di invalidità permanente;
-) 5 giorni di inabilità temporanea assoluta;
-) 20 giorni di inabilità temporanea relativa al 50%;
Le conclusioni cui è pervenuto il C.T.U., congruamente motivate, esaustive e frutto di accurata analisi della documentazione medica prodotta in atti, sono condivise da questo giudice, fatta eccezione per il riconoscimento di 5 giorni di invalidità temporanea assoluta.
Tale tipo di invalidità presuppone invero la totale immobilità del leso, tale da impedirgli di far fronte alle comuni occupazioni della vita, quali alzarsi, lavarsi, nutrirsi autonomamente.
Nel caso di specie l'attore, recatosi al pronto soccorso il giorno successivo al fatto, era dimesso con prescrizione di riposo, utilizzo di borsa del ghiaccio e antidolorifico al bisogno.
Non va pertanto riconosciuto nulla a titolo di ITA mentre vanno riconosciuti 25 giorni di ITP al 50%.
Tanto premesso, tenuto conto della entità delle lesioni e dell'età del soggetto leso;
posto in relazione il concreto evento biologico con il quadro completo delle funzioni vitali in cui poteva e potrà estrinsecarsi l'efficienza psicofisica del danneggiato, il danno personale patito dal predetto 'attore va liquidato come segue, tenuto conto delle tabelle adottate da questo Tribunale per l'anno in corso, che questo giudice ritiene preferibili rispetto alle tabelle milanesi per i motivi espressi nella nota esplicativa allegata alla tabella romana, che qui si intendono implicitamente richiamati:
- a titolo di risarcimento del danno derivante dalla lesione permanente dell'integrità psicofisica, nella misura di € 2.147,00;
- a titolo di danno morale (dovendosi in tal senso tenersi conto dei riflessi oggettivi e soggettivi del danno, consistenti nella sofferenza derivante dalle cure ricevute, tenuto conto dell'entità delle lesioni, del grado di afflittività delle cure ricevute e della durata della malattia), può essere liquidato l'importo di € 400,00;
- a titolo di risarcimento del danno derivante dalla inabilità temporanea, appare equo liquidare al predetto le somme di:
-) nulla per l'inabilità temporanea assoluta;
-) per l'inabilità temporanea relativa al 50%, € 1.437,50 attuali;
Nessun ulteriore danno risulta provato o dovuto.
In particolare, parte attrice non ha offerto alcuna prova di aver subito un danno da fermo tecnico.
Ne consegue che spetta ad l'importo all'attualità di Parte_2
€ 3.984,50.
Sugli importi liquidati decorrono gli interessi al tasso legale dalla data del deposito della sentenza sino a quella dell'effettivo soddisfo.
Nulla è invece dovuto a titolo di risarcimento del danno da lucro cessante, tenuto conto che l'esiguità del credito lascia ritenere che le somme, se tempestivamente corrisposte, sarebbero state usate per l'acquisto di beni di consumo e non per realizzare un lucro finanziario.
Sussistono giusti motivi, tenuto conto del notevole divario fra petitum e decisum, per compensare fra le parti le spese di lite, fatta eccezione per le spese di ctu, definitivamente poste a carico di parte convenuta.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattese, così provvede:
-) condanna la al pagamento, in favore di e CP_1 Parte_1
a titolo di risarcimento danni, della somma di € 2.000,00 oltre interessi come in motivazione e, in favore di e a titolo Parte_2
di risarcimento danni, della somma di € 3.984,50 e compensa le spese di lite, fatta eccezione alle spese di ctu, che vengono poste definitivamente a carico di parte convenuta.
Così deciso in Roma in data 10.4.2025. Il Giudice
In Nome Del Popolo Italiano
IL TRIBUNALE DI ROMA
- Sez. XIII^ Civile - in persona del giudice unico, dott.ssa Emanuela Schillaci, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in primo grado iscritta al n° 37553/2023 del R.G.A.C., trattenuta in decisione all'udienza del 7.4.2025, vertente tra
-) e , rappresentati e difesi Parte_1 Parte_2
dall' Avv. Francesco Oliva (C.F. ) ed C.F._1
elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. Francesco Oliva sito in Roma, a Viale delle Milizie, n. 1 (pec
,), giusta procura in calce Email_1
all'atto di citazione;
- attrice -;
e
-) (c.f. in persona del Presidente CP_1 P.IVA_1
p.t., Dott. elettivamente domiciliata in Napoli, alla Persona_1
via Giuseppe Martucci n. 47, presso lo studio dell'Avv. Alfredo Flajani
(c.f. e dell'Avv. Giovanni Flajani (c.f. C.F._2
), dai quali è rappresentata e difesa giusta C.F._3
procura alle liti rilasciata su foglio separato depositato in atti unitamente alla comparsa di costituzione e risposta (PEC
e PEC Email_2 Email_3
- convenuta -; OGGETTO: risarcimento danni da responsabilità ex artt. 2043, 2051
e/o 2052 c.c.;
CONCLUSIONI DELLE PARTI: le parti hanno precisato le conclusioni e depositato conclusionali e repliche ai sensi dell'art. 189 c.p.c. ed il giudice ha trattenuto la causa in decisione all'udienza del 7.4.2025.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione regolarmente notificato, e Parte_1
convenivano, dinanzi all'intestato Tribunale, la Parte_2
. CP_1
Esponevano gli attori che:
- che in data 3.7.2021, alle ore 21,00 circa, in località NT (Rm), alla Via Quadrelle incrocio Colle Acqua Maggio, si Parte_2
trovava alla guida della vettura Mini targata CD673PL di proprietà del sig. quando, mentre procedeva a velocità moderata in Parte_1
direzione NT proveniente da RI, si scontrava con un grosso cinghiale comparso improvvisamente sulla carreggiata per attraversare la strada da lato a lato;
- nonostante il tentativo di evitare l'animale, la vettura veniva in violenta collisione con l'animale selvatico che attraversava la strada in totale assenza di segnaletica e di reti protettive poste sul ciglio della carreggiata;
- l'urto era inevitabile anche perché la mancanza di illuminazione faceva si che l'animale venisse notato solamente nel momento stesso in cui stava attraversando la strada;
- a seguito dell'urto riportava gravissime lesioni Parte_2
fisiche tanto da doversi recare il giorno successivo al più vicino nosocomio e anche la vettura da lui condotta subiva gravi danni;
- a nulla valevano le richieste di risarcimento danni, nonostante la responsabilità della convenuta ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2051 c.c..
Così concludevano gli attori:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, valutati i fatti in causa:
1. accertare, a carico del convenuto , per i fatti di CP_1
cui in premessa, la responsabilità ex art 2051 c.c. ovvero ex art
2043 per condotta colposa per omesso controllo e omessa vigilanza sulla fauna selvatica che determinava il sinistro di cui è causa cagionando i danni materiali a carico di e le lesioni Parte_1
fisiche a carico di il tutto così come descritto Parte_2
nel libello introduttivo;
2. in subordine accertare, a carico del convenuto , CP_1
per i fatti di cui in premessa, la responsabilità ex art 2052 c.c. perché il sinistro di cui è causa è stato determinato da fauna selvatica entrata nella carreggiata e in collisione con la vettura che sopraggiungeva, cagionando i danni materiali e fisici descritti nel libello introduttivo;
3. per l'effetto condannare il convenuto al risarcimento in favore degli attori della complessiva somma così come determinata:
A) quanto ad euro 9.450,00 (euronovemilaquattrocentocinqunta/00)
a titolo di risarcimento per il danno materiale subito da Pt_1
[...]
B) quanto ad euro 7.265,00
(eurosettemiladuecentosessantacinque/00) a titolo di risarcimento per le lesioni personali subite da Parte_2 ovvero il tutto nella somma minore o maggiore che verrà ritenuta di giustizia secondo il prudente apprezzamento che verrà operato dal Giudice.
Con condanna alle spese, competenze ed onorari del presente giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario”.
Si costituiva la , impugnando e contestando tutto quanto CP_1
ex adverso esposto, argomentato e domandato, del tutto infondato, privo di ogni idoneo supporto probatorio, rilevando che, come chiarito dalla Suprema Corte, i danni causati dalla fauna selvatica non sono risarcibili nè in base alle regole di cui all'art 2051 c.c., né in quelle di cui all'art. 2052 c.c., in considerazione della natura stessa degli animali selvatici (per cui non è configurabile una posizione di custodia o di vigilanza dell'ente pubblico nei confronti di questi),ma relativamente a siffatti danni occorre far riferimento alla responsabilità aquiliana di cui all'art. 2043 c.c., che presuppone l'individuazione e la prova di un comportamento colposo da ascrivere all'ente pubblico, rilevando la totale assenza di prova concreta in merito alla dinamica del sinistro e alla riferita eziologia dei danni lamentati, non essendo dirimente la relazione redatta dai CC, intervenuti soltanto in un secondo momento, evidenziando la sua totale assenza di dolo o colpa e rilevando di non aver omesso attività nella gestione della fauna selvatica, avendo sempre dato corso a quanto previsto dalle disposizioni di legge in ordine all'abbattimento selettivo della fauna selvatica, avviando una serie di azioni volte allo specifico controllo dei cinghiali, come da nota redatta dal competente ufficio della Regione Prot /I n.825359 CP_1
del 24.07.2023, assumendo la responsabilità dello stesso
[...]
, conducente il veicolo Mini Tg. CD673PL, posto che se Parte_2 questo avesse uniformato il proprio comportamento ai canoni di normale diligenza e prudenza esigibili nelle medesime condizioni, moderando adeguatamente la velocità del veicolo da lui condotto, avrebbe certamente potuto evitare l'impatto con “il grosso cinghiale” di cui si è riferito, contestando anche il quantum della pretesa attorea, eccessivo e non provato, così concludendo:
“voglia il Giudice adìto, contrariis reiectis, così provvedere:
- rigettare ogni avversa domanda in quanto inammissibile, infondata
e priva di idoneo supporto probatorio, con la conseguente condanna al pagamento delle spese di causa, maggiorate ex lege in considerazione della temerarietà della domanda avanzata”.
Nel corso dell'istruttoria era ammessa ed espletata la prova per testi nonché disposta ed espletata la ctu medico-legale sulla persona dell'attore.
All'esito la causa era rinviata per la decisione e trattenuta in decisione all'udienza del 2.4.2025, previa precisazione delle conclusioni e deposito delle comparse conclusionali e repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è fondata e merita pertanto accoglimento.
A norma dell'art. 2052 c.c., invocato dalla parte attrice e certamente applicabile al caso di specie, “Il proprietario di un animale o chi se ne serve per il tempo in cui lo ha in uso, è responsabile dei danni cagionati dall'animale, sia che fosse sotto la sua custodia, sia che fosse smarrito
o fuggito, salvo che provi il caso fortuito”.
Giova rilevare che, la giurisprudenza ha ritenuto a lungo che il danno cagionato dalla fauna selvatica non fosse risarcibile ai sensi del predetto art. 2052 c.c., ma soltanto in base ai principi generali sanciti dall'art. 2043 con la conseguenza che il danneggiato, se agiva in giudizio al fine di ottenere il ristoro del pregiudizio patito, doveva dimostrare, oltre al danno e al nesso eziologico, un concreto comportamento colposo ascrivibile all'ente pubblico.
Tale ricostruzione era stata avallata anche dalla Consulta, la quale aveva ritenuto non irragionevole la disparità di trattamento tra il privato proprietario di un animale domestico e la Pubblica
Amministrazione nel cui patrimonio sono ricompresi anche gli animali selvatici (cfr. Corte Cost. 4/2001), dovendosi intendere la norma riguardante solo gli animali domestici e non quelli selvatici, ritenuto che il criterio di imputazione della responsabilità fosse basato sulla violazione di un dovere di "custodia" dell'animale da parte del proprietario ed una siffatta custodia non è concepibile per gli animali selvatici.
Tale ricostruzione è stata tuttavia abbandonata dall'orientamento più recente, il quale ha ammesso l'invocabilità dell'art. 2052 c.c. anche nell'ipotesi di danno cagionato da fauna selvatica, atteso che la norma non opera alcun distinguo tra animali domestici e selvatici, ma menziona unicamente gli animali di proprietà o utilizzati dall'uomo e tenuto conto che la disposizione non postula necessariamente una situazione di custodia, facendo espresso riferimento anche alla circostanza in cui l'animale sia smarrito o fuggito.
Così, in particolare, la Suprema Corte (cfr. Cass. 13848/2020): “… il riferimento, dunque, alla proprietà e all'utilizzazione … ha la funzione di individuare un criterio oggettivo di allocazione della responsabilità in forza del quale, dei danni causati dall'animale, deve rispondere il soggetto che dallo stesso trae un beneficio, in sostanziale applicazione del principio "ubi commoda ibi et incommoda", con l'unica salvezza del caso fortuito …” (Cass. 13848/2020). Ciò posto, parte attrice ha fornito adeguata prova del fatto storico e delle sue modalità di accadimento nonché del nesso causale tra la condotta dell'animale e l'evento dannoso subito.
In particolare, dall'esame del rapporto redatto dai Carabinieri della
Legione Lazio, Compagnia Colleferro, intervenuti sul luogo del sinistro a seguito di chiamata, emerge che gli stessi, giunti sul posto, rinvenivano “ … in una cunetta al lato della strada un cinghiale morto sulla direttrice di marcia RI NT ed una Mini One tg. CD673PL con evidenti segni di danneggiamento sul lato anteriore dx dovuti all'impatto con l'animale …”.
La testimone escussa, della cui attendibilità e capacità non vi è ragione di dubitare, malgrado i suoi rapporti con gli attori e la circostanza che la stessa fosse trasportata sulla vettura rimasta coinvolta nel sinistro, ha a sua volta (e compatibilmente con i rilievi svolti delle forze dell'ordine intervenute) chiarito che “ … mentre procedevamo, dalla cunetta alla nostra destra, ha attraversato all'improvviso il cinghiale ed ha urtato la vettura sulla parte angolare anteriore del mezzo; era buio e infatti del cinghiale ho visto l'ombra e poco prima che ci venisse addosso;
poi siamo scesi ed il cinghiale era in terra morto;
era bello grande;
non vi erano recinzioni;
non vi erano cartelli di nessun genere, non ricordo cartelli;
… abbiamo chiamato le autorità che sono intervenute, non abbiamo chiamato ambulanza.
Il giorno dopo io e mio padre ci siamo recati in pronto soccorso perché anche io ho riportato lesioni. Abbiamo verificato anche insieme ai Carabinieri che non vi erano recinzioni”.
Il danneggiante, dal canto suo, non ha allegato alcuna prova liberatoria, non dimostrando la sussistenza del fortuito, ossia dell'imprevedibilità determinata dal fatto che la condotta dell'animale si sia posta del tutto al di fuori della sua sfera di controllo, operando come causa autonoma, eccezionale, imprevedibile ed inevitabile del danno.
In particolare, la non ha provato l'imprevedibilità CP_1
dell'attraversamento della strada da parte dell'animale come prova liberatoria atta ed escludere la sua responsabilità o che il danno sia avvenuto a causa della condotta colpevole del danneggiato, come ad esempio la sua guida imprudente.
Ne consegue che l'ente convenuto va condannato a risarcire il danno occorso agli attori in occasione dell'evento.
Ciò posto, in punto di danni si rileva quanto segue.
Quanto al danno materiale lamentato da , esaminati gli Parte_1
atti di causa, tenuto conto della descrizione dei danni effettuata dai
Carabinieri (il mezzo, non marciante, era prelevato dal carroattrezzi intervenuto sul luogo del sinistro), esaminato il materiale fotografico prodotto, tenuto conto del valore antesinistro del mezzo e considerato che il preventivo di riparazione, in quanto atto proveniente da un terzo, non riveste alcuna valenza probatoria, può riconoscersi all'attore l'importo pari ad € 2.000,00.
Quanto al danno alla persona, si osserva quanto segue.
Risulta dai referti allegati agli atti nonché dalle conclusioni cui è pervenuto il Consulente Tecnico d'Ufficio, che in occasione del sinistro di cui è causa l'attore di anni 56 al momento del Parte_2
fatto, ha subìto un evento biologico, inteso quale lesione della struttura complessa dell'organismo umano.
Tale evento biologico si sostanzia in una lesione della salute così quantificata dal C.T.U.:
-) 2% di invalidità permanente;
-) 5 giorni di inabilità temporanea assoluta;
-) 20 giorni di inabilità temporanea relativa al 50%;
Le conclusioni cui è pervenuto il C.T.U., congruamente motivate, esaustive e frutto di accurata analisi della documentazione medica prodotta in atti, sono condivise da questo giudice, fatta eccezione per il riconoscimento di 5 giorni di invalidità temporanea assoluta.
Tale tipo di invalidità presuppone invero la totale immobilità del leso, tale da impedirgli di far fronte alle comuni occupazioni della vita, quali alzarsi, lavarsi, nutrirsi autonomamente.
Nel caso di specie l'attore, recatosi al pronto soccorso il giorno successivo al fatto, era dimesso con prescrizione di riposo, utilizzo di borsa del ghiaccio e antidolorifico al bisogno.
Non va pertanto riconosciuto nulla a titolo di ITA mentre vanno riconosciuti 25 giorni di ITP al 50%.
Tanto premesso, tenuto conto della entità delle lesioni e dell'età del soggetto leso;
posto in relazione il concreto evento biologico con il quadro completo delle funzioni vitali in cui poteva e potrà estrinsecarsi l'efficienza psicofisica del danneggiato, il danno personale patito dal predetto 'attore va liquidato come segue, tenuto conto delle tabelle adottate da questo Tribunale per l'anno in corso, che questo giudice ritiene preferibili rispetto alle tabelle milanesi per i motivi espressi nella nota esplicativa allegata alla tabella romana, che qui si intendono implicitamente richiamati:
- a titolo di risarcimento del danno derivante dalla lesione permanente dell'integrità psicofisica, nella misura di € 2.147,00;
- a titolo di danno morale (dovendosi in tal senso tenersi conto dei riflessi oggettivi e soggettivi del danno, consistenti nella sofferenza derivante dalle cure ricevute, tenuto conto dell'entità delle lesioni, del grado di afflittività delle cure ricevute e della durata della malattia), può essere liquidato l'importo di € 400,00;
- a titolo di risarcimento del danno derivante dalla inabilità temporanea, appare equo liquidare al predetto le somme di:
-) nulla per l'inabilità temporanea assoluta;
-) per l'inabilità temporanea relativa al 50%, € 1.437,50 attuali;
Nessun ulteriore danno risulta provato o dovuto.
In particolare, parte attrice non ha offerto alcuna prova di aver subito un danno da fermo tecnico.
Ne consegue che spetta ad l'importo all'attualità di Parte_2
€ 3.984,50.
Sugli importi liquidati decorrono gli interessi al tasso legale dalla data del deposito della sentenza sino a quella dell'effettivo soddisfo.
Nulla è invece dovuto a titolo di risarcimento del danno da lucro cessante, tenuto conto che l'esiguità del credito lascia ritenere che le somme, se tempestivamente corrisposte, sarebbero state usate per l'acquisto di beni di consumo e non per realizzare un lucro finanziario.
Sussistono giusti motivi, tenuto conto del notevole divario fra petitum e decisum, per compensare fra le parti le spese di lite, fatta eccezione per le spese di ctu, definitivamente poste a carico di parte convenuta.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattese, così provvede:
-) condanna la al pagamento, in favore di e CP_1 Parte_1
a titolo di risarcimento danni, della somma di € 2.000,00 oltre interessi come in motivazione e, in favore di e a titolo Parte_2
di risarcimento danni, della somma di € 3.984,50 e compensa le spese di lite, fatta eccezione alle spese di ctu, che vengono poste definitivamente a carico di parte convenuta.
Così deciso in Roma in data 10.4.2025. Il Giudice