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Sentenza 26 febbraio 2026
Sentenza 26 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Puglia, sez. II, sentenza 26/02/2026, n. 643 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia |
| Numero : | 643 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 643/2026
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della PUGLIA Sezione 2, riunita in udienza il 23/02/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
NE VI SC, Presidente
AL OL, RE
GRECO RICCARDO, Giudice
in data 23/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 397/2024 depositato il 15/02/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 C/o Società_1 S.r.l. S.t.a - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Bari - Via Amendola N. 164/a 70126 Bari BA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1336/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado BARI sez. 7 e pubblicata il 18/07/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVF030503068-2022 IRES-ALTRO 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 87/2026 depositato il 24/02/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 proponeva ricorso avverso l'avviso di accertamento relativo al periodo d'imposta 2016 concernente i tributi II.DD. e I.V.A.. emesso nei confronti della società Società_2 SRL in liquidazione e notificato, oltre che alla società ed al rappresentante legale nonché al liquidatore Nominativo_1, anche a Nominativo_2, Nominativo_3 e Ricorrente_1, ritenuti "soci occulti" della società verificata e di altre società. Costituendosi in giudizio l'Agenzia delle Entrate chiedeva il rigetto del ricorso ed in via preliminare eccepiva l'inammissibilità delle eccezioni mosse dal ricorrente in quanto l'accertamento societario impugnato era stato notificato al Ricorrente_1 solo per conoscenza e per renderlo edotto che nei confronti della società Società_2 s.r.l. era stato determinato un maggior reddito d'impresa che riverbera iva suoi effetti sui soci occulti, individuati in Ricorrente_1, Nominativo_2 e Nominativo_3, esclusivamente per l'accertamento degli utili presumibilmente distribuiti extrabilancio in base alla quota di partecipazione posseduta (33%).
Con sentenza n.1336/2023 del 10.5.2023 la CGT di primo grado di Bari dichiarava l'inammissibilità del ricorso e compensava le spese di lite così motivando:
“Va accolta l'eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dall'Ufficio. Chè infatti trattandosi di accertamento societario, lo stesso non poteva essere impugnato dal Ricorrente_1 al quale l'atto è stato notificato solo per conoscenza e solo per renderlo edotto che nei confronti della società Società_2
S.r.l. è stato determinato un maggior reddito d'impresa che riverbera i suoi effetti sui soci occulti individuati, esclusivamente per l'accertamento degli utili che presumibilmente distribuiti extrabilancio in base alla quota di partecipazione posseduta (33%). Pertanto, il ricorrente sarà legittimato ad impugnare unicamente l'accertamento personale con cui saranno tassati i redditi di partecipazione derivanti dal maggior reddito d'impresa accertato in capo alla società. Solo in tale sede potrà dimostrare la sua estraneità ai fatti contestatigli ed al ruolo di socio occulto attribuitogli. In altri termini, il ricorrente non ha legittimazione ad impugnare, in luogo del rappresentante legale e liquidatore, l'avviso di accertamento societario, con eccezioni che, pur non riguardando il merito dei recuperi erariali, riguardano presunti vizi procedurali del PVC e dell'accertamento e valgono a dimostrare la sua estraneità alla frode contestata ed al ruolo di socio occulto nella società. Peraltro, come fatto rilevare dall'Ufficio, già in altre controversie avverso accertamenti emessi per altre annualità d'imposta, notificati al Ricorrente_1 solo per conoscenza e dallo stesso impugnati per le stesse ragioni di cui al presente ricorso, si è già pronunciata questa Corte di Giustizia tributaria di primo grado (CFR sentenza del 30 dicembre 2022, n. 2825/2022 allegata dall'Ufficio) dichiarando il difetto di legittimazione attiva del ricorrente ad impugnare gli avvisi di accertamento delle società di cui non è il rappresentante legale con declaratoria di inammissibilità dei ricorsi .
Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile con conseguente condanna del Ricorrente_1 al pagamento delle spese del presente giudizio in favore dell' Ufficio, liquidate come da dispositivo.”
Avverso la predetta sentenza ha proposto appello il Ricorrente_1 lamentandone l'erroneità. Costituendosi on giudizio l'Ufficio ha chiesto il rigetto dell'appello. All'odierna udienza la causa è stata decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo, Ricorrente_1 assume che < in cui rigetta il ricorso dichiarando il difetto di legittimazione attiva dell'odierno appellante, in quanto in contrasto con un precedente che riguarda il medesimo appellante>>.
Con il secondo motivo, l'appellante così censura le argomentazioni della Corte di primo grado: < nell'impugnato accertamento, per la prima volta, l'Ufficio accerta che l'odierno appellante è socio occulto della società.
Basterebbe tale considerazione per ritenere sussistente la legittimazione attiva dell'appellante a contestare tale assunto>>;
< difetto di legittimazione attiva del socio ad impugnare l'accertamento emesso in capo alla società.
Ma nelle ipotesi in cui l'Ufficio accerta la qualifica di socio occulto e lo accerta nell'avviso di accertamento emesso a carico della società, espressamente affermando di accertare la qualifica di socio occulto, ove avesse pregio la tesi sostenuta dal Giudice di primo grado, si determinerebbe
- la definitività dell'accertamento emesso in capo alla società nella parte in cui si accerta la qualifica di socio occulto,
- l'inammissibilità per tardività della contestazione della qualifica di socio occulto ove eccepita per la prima volta nell'opposizione avverso l'accertamento emesso a carico del socio sulla base della presunzione della distribuzione degli utili ai soci>>.
I primi due motivi di appello – esaminabili congiuntamente perché intimamente connessi – sono infondati.
La sentenza impugnata e quella recante il n. 1491/2023 (emessa dallo stesso Collegio e redatta dal medesimo relatore) non sono contraddittorie.
La sentenza n. 1491/2023 parte dal presupposto che il ricorso era stato emesso e notificato nei confronti del Ricorrente_1(e di altro presunto socio) < i debiti delle società estinte rispondono i soci entro i limiti e fino alla concorrenza delle somme riscosse in base al bilancio finale di liquidazione>>.
Dunque l'avviso di accertamento impugnato tendeva ad accertare (secondo la valutazione fattane dal
Collegio) che i presunti soci occulti erano tenuti a restituire (in toto o in parte) le somme riscosse in base al bilancio finale di liquidazione della società Società_3 s.r.l., ormai estinta. In sostanza, l'atto aveva ad oggetto (anche) una pretesa impositiva vantata dall'Ufficio nei confronti del Ricorrente_1 (e di altro presunto socio). L'avviso di accertamento oggetto della sentenza qui impugnata ha dato atto, invece, che nessuna richiesta era stata formulata nei confronti dei presunti soci occulti, ai quali l'avviso era stato notificato per conoscenza, con l'espressa avvertenza che, per essi, sarebbe stato emesso altro e diverso “avviso di accertamento relativo all'imputazione del reddito di impresa extracontabile accertato in capo alla società in oggetto in considerazione della ristretta base azionaria della stessa”.
Significativamente, l'avviso è chiaramente rivolto, in via esclusiva, a Nominativo_4, nella qualità di liquidatore e ultimo rappresentante legale di Società_3 s.r.l., in liquidazione. Nessuna pretesa impositiva è stata avanzata nei confronti del Ricorrente_1. Costoro sono stati soltanto preavvertiti che, risultando essi all'Ufficio soci occulti, sarebbero stati attinti da specifici atti di accertamento con la imputazione a loro carico del reddito di impresa extracontabile accertato in capo alla predetta società in considerazione della ristretta base azionaria della stessa.
Invero, l'avviso di accertamento aveva come unico destinatario della pretesa impositiva azionata dall'Ufficio la Società_3 s.r.l. Va chiarito, invero, che non ogni atto dell'Ufficio che possa, ipoteticamente contenere valutazioni svantaggiose per un soggetto diventa, per ciò solo, da quest'ultimo impugnabile;
occorre che l'atto contenga (anche) una pretesa impositiva che il contribuente intende contrastare. Nella specie, l'Ufficio si era “riservato” di agire nei confronti dei presunto soci occulti. Ne consegue che, non essendo l'atto in esame impugnabile dal Ricorrente_1 (per difetto di una pretesa impositiva ad essi diretta, in nessun caso la definitività dell'accertamento emesso in capo alla società avrebbe impedito ai predetti di contestare sia la qualifica di socio occulto sia la qualifica di socio occulto sia la percezione di redditi extracontabili avverso la percezione di redditi extracontabili avverso l'avviso di accertamento successivamente emesso ai propri danni. Gli appelli vanno, pertanto, rigettati.
Considerato che
l'azione proposta dagli appellanti ha tratto origine dal timore che l'avviso di accertamento n.TVF031104355/20218 avrebbe potuto produrre, ove non impugnato, effetti pregiudizievoli per la propria posizione (timore in qualche misura comprensibile, atteso il non chiarissimo tenore dell'atto), appare equo compensare le spese del presente grado.
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello e compensa le spese del presente grado.
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della PUGLIA Sezione 2, riunita in udienza il 23/02/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
NE VI SC, Presidente
AL OL, RE
GRECO RICCARDO, Giudice
in data 23/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 397/2024 depositato il 15/02/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 C/o Società_1 S.r.l. S.t.a - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Bari - Via Amendola N. 164/a 70126 Bari BA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1336/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado BARI sez. 7 e pubblicata il 18/07/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVF030503068-2022 IRES-ALTRO 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 87/2026 depositato il 24/02/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 proponeva ricorso avverso l'avviso di accertamento relativo al periodo d'imposta 2016 concernente i tributi II.DD. e I.V.A.. emesso nei confronti della società Società_2 SRL in liquidazione e notificato, oltre che alla società ed al rappresentante legale nonché al liquidatore Nominativo_1, anche a Nominativo_2, Nominativo_3 e Ricorrente_1, ritenuti "soci occulti" della società verificata e di altre società. Costituendosi in giudizio l'Agenzia delle Entrate chiedeva il rigetto del ricorso ed in via preliminare eccepiva l'inammissibilità delle eccezioni mosse dal ricorrente in quanto l'accertamento societario impugnato era stato notificato al Ricorrente_1 solo per conoscenza e per renderlo edotto che nei confronti della società Società_2 s.r.l. era stato determinato un maggior reddito d'impresa che riverbera iva suoi effetti sui soci occulti, individuati in Ricorrente_1, Nominativo_2 e Nominativo_3, esclusivamente per l'accertamento degli utili presumibilmente distribuiti extrabilancio in base alla quota di partecipazione posseduta (33%).
Con sentenza n.1336/2023 del 10.5.2023 la CGT di primo grado di Bari dichiarava l'inammissibilità del ricorso e compensava le spese di lite così motivando:
“Va accolta l'eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dall'Ufficio. Chè infatti trattandosi di accertamento societario, lo stesso non poteva essere impugnato dal Ricorrente_1 al quale l'atto è stato notificato solo per conoscenza e solo per renderlo edotto che nei confronti della società Società_2
S.r.l. è stato determinato un maggior reddito d'impresa che riverbera i suoi effetti sui soci occulti individuati, esclusivamente per l'accertamento degli utili che presumibilmente distribuiti extrabilancio in base alla quota di partecipazione posseduta (33%). Pertanto, il ricorrente sarà legittimato ad impugnare unicamente l'accertamento personale con cui saranno tassati i redditi di partecipazione derivanti dal maggior reddito d'impresa accertato in capo alla società. Solo in tale sede potrà dimostrare la sua estraneità ai fatti contestatigli ed al ruolo di socio occulto attribuitogli. In altri termini, il ricorrente non ha legittimazione ad impugnare, in luogo del rappresentante legale e liquidatore, l'avviso di accertamento societario, con eccezioni che, pur non riguardando il merito dei recuperi erariali, riguardano presunti vizi procedurali del PVC e dell'accertamento e valgono a dimostrare la sua estraneità alla frode contestata ed al ruolo di socio occulto nella società. Peraltro, come fatto rilevare dall'Ufficio, già in altre controversie avverso accertamenti emessi per altre annualità d'imposta, notificati al Ricorrente_1 solo per conoscenza e dallo stesso impugnati per le stesse ragioni di cui al presente ricorso, si è già pronunciata questa Corte di Giustizia tributaria di primo grado (CFR sentenza del 30 dicembre 2022, n. 2825/2022 allegata dall'Ufficio) dichiarando il difetto di legittimazione attiva del ricorrente ad impugnare gli avvisi di accertamento delle società di cui non è il rappresentante legale con declaratoria di inammissibilità dei ricorsi .
Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile con conseguente condanna del Ricorrente_1 al pagamento delle spese del presente giudizio in favore dell' Ufficio, liquidate come da dispositivo.”
Avverso la predetta sentenza ha proposto appello il Ricorrente_1 lamentandone l'erroneità. Costituendosi on giudizio l'Ufficio ha chiesto il rigetto dell'appello. All'odierna udienza la causa è stata decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo, Ricorrente_1 assume che < in cui rigetta il ricorso dichiarando il difetto di legittimazione attiva dell'odierno appellante, in quanto in contrasto con un precedente che riguarda il medesimo appellante>>.
Con il secondo motivo, l'appellante così censura le argomentazioni della Corte di primo grado: < nell'impugnato accertamento, per la prima volta, l'Ufficio accerta che l'odierno appellante è socio occulto della società.
Basterebbe tale considerazione per ritenere sussistente la legittimazione attiva dell'appellante a contestare tale assunto>>;
< difetto di legittimazione attiva del socio ad impugnare l'accertamento emesso in capo alla società.
Ma nelle ipotesi in cui l'Ufficio accerta la qualifica di socio occulto e lo accerta nell'avviso di accertamento emesso a carico della società, espressamente affermando di accertare la qualifica di socio occulto, ove avesse pregio la tesi sostenuta dal Giudice di primo grado, si determinerebbe
- la definitività dell'accertamento emesso in capo alla società nella parte in cui si accerta la qualifica di socio occulto,
- l'inammissibilità per tardività della contestazione della qualifica di socio occulto ove eccepita per la prima volta nell'opposizione avverso l'accertamento emesso a carico del socio sulla base della presunzione della distribuzione degli utili ai soci>>.
I primi due motivi di appello – esaminabili congiuntamente perché intimamente connessi – sono infondati.
La sentenza impugnata e quella recante il n. 1491/2023 (emessa dallo stesso Collegio e redatta dal medesimo relatore) non sono contraddittorie.
La sentenza n. 1491/2023 parte dal presupposto che il ricorso era stato emesso e notificato nei confronti del Ricorrente_1(e di altro presunto socio) < i debiti delle società estinte rispondono i soci entro i limiti e fino alla concorrenza delle somme riscosse in base al bilancio finale di liquidazione>>.
Dunque l'avviso di accertamento impugnato tendeva ad accertare (secondo la valutazione fattane dal
Collegio) che i presunti soci occulti erano tenuti a restituire (in toto o in parte) le somme riscosse in base al bilancio finale di liquidazione della società Società_3 s.r.l., ormai estinta. In sostanza, l'atto aveva ad oggetto (anche) una pretesa impositiva vantata dall'Ufficio nei confronti del Ricorrente_1 (e di altro presunto socio). L'avviso di accertamento oggetto della sentenza qui impugnata ha dato atto, invece, che nessuna richiesta era stata formulata nei confronti dei presunti soci occulti, ai quali l'avviso era stato notificato per conoscenza, con l'espressa avvertenza che, per essi, sarebbe stato emesso altro e diverso “avviso di accertamento relativo all'imputazione del reddito di impresa extracontabile accertato in capo alla società in oggetto in considerazione della ristretta base azionaria della stessa”.
Significativamente, l'avviso è chiaramente rivolto, in via esclusiva, a Nominativo_4, nella qualità di liquidatore e ultimo rappresentante legale di Società_3 s.r.l., in liquidazione. Nessuna pretesa impositiva è stata avanzata nei confronti del Ricorrente_1. Costoro sono stati soltanto preavvertiti che, risultando essi all'Ufficio soci occulti, sarebbero stati attinti da specifici atti di accertamento con la imputazione a loro carico del reddito di impresa extracontabile accertato in capo alla predetta società in considerazione della ristretta base azionaria della stessa.
Invero, l'avviso di accertamento aveva come unico destinatario della pretesa impositiva azionata dall'Ufficio la Società_3 s.r.l. Va chiarito, invero, che non ogni atto dell'Ufficio che possa, ipoteticamente contenere valutazioni svantaggiose per un soggetto diventa, per ciò solo, da quest'ultimo impugnabile;
occorre che l'atto contenga (anche) una pretesa impositiva che il contribuente intende contrastare. Nella specie, l'Ufficio si era “riservato” di agire nei confronti dei presunto soci occulti. Ne consegue che, non essendo l'atto in esame impugnabile dal Ricorrente_1 (per difetto di una pretesa impositiva ad essi diretta, in nessun caso la definitività dell'accertamento emesso in capo alla società avrebbe impedito ai predetti di contestare sia la qualifica di socio occulto sia la qualifica di socio occulto sia la percezione di redditi extracontabili avverso la percezione di redditi extracontabili avverso l'avviso di accertamento successivamente emesso ai propri danni. Gli appelli vanno, pertanto, rigettati.
Considerato che
l'azione proposta dagli appellanti ha tratto origine dal timore che l'avviso di accertamento n.TVF031104355/20218 avrebbe potuto produrre, ove non impugnato, effetti pregiudizievoli per la propria posizione (timore in qualche misura comprensibile, atteso il non chiarissimo tenore dell'atto), appare equo compensare le spese del presente grado.
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello e compensa le spese del presente grado.