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Sentenza 30 maggio 2025
Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 30/05/2025, n. 1443 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 1443 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5128/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di GENOVA
SESTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Chiara Russo ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 5128/2023 promossa da:
C.F. ) in persona del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio Parte_1 P.IVA_1 dell'Avv. DANIELA FERRARI, elettivamente domiciliato in Genova, Via Dante 2/102
ATTORE
contro
(C.F. ), con il patrocinio degli Avv.ti MASSIMO CICONTE e CP_1 C.F._1
SERENA PICCARDI, elettivamente domiciliato in Genova, Viale Sauli 39/4
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da foglio depositato telematicamente.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Part Con atto di citazione regolarmente notificato la (nel prosieguo, brevitas, conveniva in Parte_1 giudizio davanti al Tribunale di Genova chiedendo che venisse accertato e dichiarato il grave CP_1 inadempimento contrattuale del convenuto alle obbligazioni assunte con il contratto di appalto stipulato tra le parti e, conseguentemente, per l'effetto, condannato in subordine anche sotto il profilo CP_1 dell'indebito arricchimento pari al valore dei lavori eseguiti dall'attrice, al pagamento della somma complessiva di € 93.245,77 oltre IVA. Part esponeva: di aver eseguito, su incarico verbale del convenuto (documentato da una corrispondenza mail, docc. 4–23), lavori di fornitura e installazione di impianti elettrici, speciali, di condizionamento e idrico-sanitari
(di cui alle tabelle riepilogative, doc. 3), nell'ambito della ristrutturazione dell'appartamento affidata all'impresa IZ GE S.r.l.; che, successivamente all'invio del riepilogo economico delle opere eseguite per un ammontare di € 88.941,77, oltre IVA (doc. 24), in data 28.07.2022 il convenuto inviava una PEC (doc. 26) nella quale, pur non contestando né l'esistenza del contratto né l'esecuzione dei lavori, lamentava difformità di scarso rilievo, tra cui la mancata riparazione della tapparella della sala, il mancato posizionamento di alcune placche degli interruttori, la mancata configurazione del web service dell'impianto di domotica, delle telecamere antifurto e della rete internet, il mancato abbassamento della posizione dell'unità esterna del condizionatore del bagno e la mancata sostituzione della tubatura forata nel controsoffitto del bagno;
che, dopo aver comunicato al con PEC del 01.08.2022 (doc. 28), di aver provveduto a rimuovere le problematiche lamentate e a CP_1 pagina 1 di 7 completare gli ultimi lavori, inviava al convenuto la fattura n. 88/001 del 31.07.2022 per l'importo complessivo di € 108.508,96 IVA inclusa (docc. 29 e 30), senza ottenere riscontro;
di aver sostenuto l'acquisto di materiali per un importo complessivo di € 47.802,16 (di cui all'elenco riepilogativo doc. 96), come documentato dalle 51 bolle per materiali elettrici (docc. 32–82), dalle 3 fatture per materiali idrico-sanitari (docc. 83–85), dalle 6 fatture per materiali per l'impianto di condizionamento (docc. 86–91) e dalle 4 bolle di trasporto dei materiali in giacenza presso il magazzino dell'attrice (docc. 92–95); di aver realizzato, su incarico del convenuto, un soppalco in legno con relative scaffalature, fornitura di corpi illuminanti e impianto elettrico nel box di proprietà del convenuto, come specificato nel pro forma di fattura di € 4.304,00 esclusa IVA (doc. 97), senza ricevere alcun pagamento.
Si costituiva in giudizio il quale chiedeva in via principale il rigetto integrale delle domande CP_1 attoree per difetto di prova e infondatezza sia in fatto che in diritto, e, in via subordinata, l'accertamento e la determinazione giudiziale del corrispettivo effettivamente dovuto sulla base delle opere realmente eseguite, della loro congruità economica e dei vizi riscontrati.
Il convenuto riconosceva sia di aver commissionato verbalmente alla nel luglio 2020, la fornitura Parte_1 e l'installazione degli impianti elettrici, idrico-sanitari, di condizionamento e domotici per l'appartamento di sua proprietà, sia che l'attore aveva eseguito i suddetti lavori. Tuttavia, eccepiva da un lato il ritardo nell'esecuzione e nel completamento delle lavorazioni, che avrebbero dovuto concludersi nell'aprile 2021 e, dall'altro lato, l'esecuzione delle opere non a regola d'arte; aggiungeva che tra i numerosi difetti contestati telefonicamente, v'erano: tapparelle non funzionanti, placche di interruttori mancanti, impianti non configurati, errori strutturali
(unità esterna del condizionatore non abbassata, tubature forate non sostituite). Nonostante le ripetute Part segnalazioni non vi poneva rimedio e nel giugno 2022 inviava un “riepilogo economico” delle lavorazioni (sub 24 attore), che veniva contestato per l'incompletezza delle opere, la presenza di gravi vizi e, soprattutto, per l'eccessiva onerosità, del tutto sproporzionata ai valori di mercato (doc. 4). Il negava che l'attore fosse CP_1 intervenuto il 30 luglio 2022 per rimediare ai difetti, che infatti permanevano. Rilevava, inoltre, la sopravvenienza di ulteriori gravi vizi dell'impianto idrico sanitario, per porre rimedio ai quali si era reso necessario un successivo intervento di un idraulico terzo (fattura di € 1.500,00 di cui al doc. 5), nonché l'omessa prova della congruità del corrispettivo richiesto, sia in relazione ai materiali acquistati, sia per quanto riguarda la Part manodopera prestata. Infatti, non aveva documentato in modo chiaro né l'entità delle opere, né la manodopera impiegata e il riepilogo economico (sub 1) non conteneva elementi certi per distinguere materiali, quantità e ore lavorative. Negava la produzione di documentazione idonea a dimostrare che i materiali elencati erano stati effettivamente installati nell'immobile dell'esponente. Si dichiarava, ciononostante, sin da subito disponibile a versare, con riserva di ripetizione, la somma di €
20.000,00.
Con riferimento, infine, ai lavori di realizzazione del soppalco nel garage di proprietà dell'esponente, oggetto della pro forma pari a € 4.304,00 oltre IVA (sub 97), sollevava contestazioni su incertezza dell'opera eseguita e mancata dimostrazione della congruità del prezzo.
Depositate le memorie integrative di cui all'art. 171-ter c.p.c., il convenuto dichiarava in terza memoria di aver provveduto a versare in favore della parte attrice la somma di euro 20.000,00, come da distinta di bonifico prodotta in atti al documento n. 7.
Invitate le parti a transigere la controversia, espletata la prova orale e licenziata CTU volta ad accertare i lavori Part eseguiti da presso l'immobile per cui è causa, così come indicati nel documento n. 3 di parte attrice e confermati dai testimoni, il Giudice tratteneva la causa in decisione, dopo aver concesso alle parti i termini per il deposito delle memorie conclusive.
***
pagina 2 di 7 La domanda attorea è fondata e trova accoglimento nei termini e per le ragioni che seguono.
In primis, deve ritenersi pacifica tra le parti la stipulazione, ancorché verbale, di un contratto di appalto tra
[...]
e avente ad oggetto la fornitura e l'installazione di impianti elettrici, impianti Parte_1 CP_1 speciali, impianto di condizionamento e impianto idrico-sanitario nell'appartamento di proprietà del convenuto sito in Genova, Via Cantore 47/7.
La stipula verbale di tale contratto è affermata da entrambe le parti fin dai rispettivi atti introduttivi.
Le dichiarazioni testimoniali raccolte, inoltre, hanno confermato anche l'effettiva esecuzione delle opere Part commissionate, il numero di ore impiegate, l'utilizzo dei materiali descritti nel riepilogo redatto da (doc. n. Part 3 parte attrice) e nelle bolle di consegna depositate da In particolare, il teste , dipendente di Tes_1 Part
ha dichiarato di aver personalmente curato, insieme ad altri colleghi, l'esecuzione delle opere impiantistiche e di aver anche predisposto il computo dei lavori (doc. 3), il quale indica i materiali utilizzati e le ore lavorate (cfr. testimonianze rese sui capitoli di prova nn. 1, 2 e 3 parte attrice). Il teste ha Testimone_2 Part confermato l'intervento di in tutte le fasi tecniche e l'impiego dei materiali riportati nel computo (cfr. Part testimonianze rese sui capitoli di prova nn. 1, 2 e 3 parte attrice) ed anche , elettricista di Testimone_3 pur dichiarando di non essere a conoscenza dei prezzi praticati, ha confermato l'avvenuta esecuzione delle opere,
quali direttamente da lui (cfr. testimonianze rese sui capitoli di prova nn. 1, 2 e 3 parte Parte_2 Parte_3 attrice).
E' stata testimonialmente accertata anche la realizzazione di un soppalco in legno nel box auto di proprietà del convenuto, sito in Via Cantore 33F rosso, unitamente all'installazione di scaffalature, corpi illuminanti e impianto elettrico. Sono univoche sul punto le dichiarazioni testimoniali rese sul capitolo di prova n. 20 di parte attrice. In particolare, i testi e , dipendenti della società attrice, hanno Tes_1 Testimone_2 confermato di aver personalmente partecipato alla realizzazione dell'opera, descrivendo materiali e modalità di esecuzione, e il teste ha riconosciuto le fotografie del box e ha riferito di aver collaborato ai Testimone_3 lavori. Ulteriore riscontro è stato offerto dallo stesso il quale, in sede di interpello formale, ha ammesso CP_1 di aver commissionato anche l'intervento nel box, così come la teste di parte convenuta ha CP_2 confermato l'effettiva esecuzione dei lavori e la corrispondenza tra le fotografie e lo stato dei luoghi (cfr. testimonianze rese sul capitolo di prova n. 20 di parte attrice). Part Il ha eccepito l'inattendibilità delle deposizioni dei testi di parte attrice in quanto dipendenti di CP_1
L'eccezione appare priva di pregio: i testimoni escussi vanno considerati pienamente attendibili attesa la puntualità, congruità e accuratezza delle loro deposizioni.
In punto attendibilità del testimone, lavoratore alle dipendenze di una delle parti in causa, si richiama la seguente giurisprudenza: Tribunale di Roma, sez. IX, 12/11/2013, n. 22655 (da ): “Secondo costante giurisprudenza di legittimità, CP_3 infatti, "l'interesse che da luogo ad incapacità a testimoniare, a norma dell'art. 246 cod. proc. civ., è l'interesse giuridico, personale, concreto, che legittima l'azione o l'intervento in giudizio, sicché il lavoratore dipendente di una parte in causa non è, per ciò solo, incapace di testimoniare, né può ritenersi, per questa sola ragione, scarsamente attendibile" (Così, da ultimo, Cass., Sez. 3, sentenza n. 2075 del 29/01/2013). Tribunale di Milano, Sentenza n. 10363/2024 del 29-11-2024 (da ): “... non vi è alcuna norma che CP_3 sancisca l'incapacità a testimoniare del lavoratore dipendente né il medesimo, per ciò solo, può ritenersi inattendibile”.
Conferma ulteriormente l'effettiva esecuzione delle opere appaltate la relazione redatta dal consulente tecnico d'ufficio, che per l'esaustività e la completezza delle argomentazioni e delle conclusioni rassegnate viene integralmente fatta propria dalla scrivente.
La relazione muove dalla premessa che: “Forma oggetto della presente consulenza tecnica, l'unità abitativa – la cui consistenza risulta meglio illustrata e descritta nella planimetria catastale di seguito riportata - posta al
pagina 3 di 7 piano terzo del caseggiato di civile abitazione contraddistinto con il civ. 47 di Via A. Cantore cui è annesso un locale pertinenziale adibito a cantina al piano primo seminterrato ed un box facente parte dell'autorimessa sistemata poco più a levante, contraddistinta con il civ. 33F rosso, sottostante il giardino adiacente l'Istituto scolastico “N. Barabini”. Tali unità immobiliari sono state tutte interessate, più o meno, da interventi di natura specialistica di tipo impiantistico (elettrica, idrica, termica, condizionamento, etc.) che il proprietario committente ed attuale Attore, affidava alla ditta in assenza di una vera e propria Parte_1 formalizzazione contrattuale in virtù del rapporto di amicizia fra i due soggetti. Al termine dei lavori la ditta
“ redigeva un documento (Documento n. 3 – Allegato Sub. “A”) in cui venivano esposte Parte_1 tutte le voci di lavorazione eseguite (n. 84) comprensive dei relativi prezzi unitari, di quelli di acquisto del ricarico d'Impresa e della manodopera e che costituirà l'elemento di base per la redazione della presente relazione. Il tutto per n. 4 capitoli: - Impianto elettrico e Impianti speciali;
- Impianto di condizionamento;
-
Impianto idrico sanitario;
- Varie. Al fine di accertare i lavori eseguiti dalla odierna Attrice è stato eseguito in contraddittorio il rilievo di tutte le componenti impiantistiche presenti nell'alloggio” (cfr. relazione peritale pagg. 16-19).
In ordine all'effettiva realizzazione delle opere, alla quantificazione dei costi applicati dall'impresa sia per mano d'opera che per i materiali impiegati, il tecnico di ufficio si è avvalso innanzitutto della descrizione contenuta nel documento n. 3 redatto da parte attrice, il quale contiene il riepilogo delle opere svolte, delle singole ore lavorate, dei materiali e dei costi applicati, e ha concluso che: “L'analisi di raffronto effettuata con il “Documento n. 3” è stata particolarmente difficile e complicata per la traduzione delle singole voci di lavorazione e, in particolare per la lettura combinata delle stesse con la realtà (ubicazione, tipologia, azienda produttrice, et.).”. Ha aggiunto che è stata raggiunta “un'intesa a livello collegiale sulla corretta lettura del “Documento n. 3”, ha rilevato la corrispondenza tra le lavorazioni descritte nei prospetti contabili e la loro effettiva realizzazione, oggetto di accertamento tramite i sopralluoghi effettuati e ha concluso nel senso che “tutti i lavori in quest'ultimo (documento) elencati sono stati eseguiti dall'odierna attrice” (cfr. relazione peritale pag. 20).
Il convenuto ha sollevato le seguenti contestazioni: 1) ritardo imputabile all'impresa attrice nell'esecuzione delle Part opere;
2) non congruità dei prezzi applicati da 3) presenza di vizi e difetti nelle lavorazioni eseguite.
1)Il convenuto ha affermato che i lavori dovevano essere conclusi entro il mese di aprile 2021, perché questo era il termine finale pattuito dalle parti. Part A sostegno di tale affermazione ha prodotto lo scambio di mail intercorso tra e l'impresa incaricata dell'esecuzione delle opere edili IZ GE (doc. 2 convenuto), nonché il contratto di appalto stipulato con quest'ultima (doc. 3 convenuto). L'eccezione appare priva di pregio e va respinta.
Innanzitutto, le mail prodotte sono inconferenti, poiché sono state scambiate esclusivamente tra ed CP_1 Part IZ GE, senza alcun coinvolgimento di e attestano esclusivamente la volontà del di CP_1 inserire nel contratto sottoscritto da dette parti un termine finale.
Dalla lettura del contratto di appalto sottoscritto tra e la ditta IZ GE (doc. 3 convenuto), CP_1 peraltro, non risulta che tale termine sia poi stato inserito. La clausola relativa ai tempi di esecuzione (art. 5) stabilisce espressamente che: “Salvo diverso accordo scritto tra le parti, i lavori dovranno essere iniziati inderogabilmente entro e non oltre il 10 ottobre 2020 ed ultimati entro e non oltre il ______ da valutare dopo aver definito i lavori impianti in sospeso”.
Non risulta inoltre né allegato né prodotto alcun cronoprogramma contrattualmente vincolante tra il convenuto e Part
né risulta che il committente abbia mai formalmente contestato all'appaltatore i ritardi nell'esecuzione, né che abbia preteso penali o risarcimenti in corso d'opera.
Ne consegue che, in assenza di prova circa la pattuizione di un termine finale, non può in alcun modo configurarsi un ritardo addebitabile all'appaltatore. pagina 4 di 7 2) Il convenuto ha eccepito l'incongruità dei prezzi richiesti, lamentando che il “riepilogo economico” (doc. 3) prodotto da parte attrice non specifica con chiarezza la ripartizione dei costi tra materiali, manodopera e ricarichi.
Si osserva sul punto innanzitutto che il rilievo risulta formulato in modo generico e non è supportato da una puntuale e analitica contestazione delle singole voci di costo. Invero, parte convenuta si è limitata ad eccepire un difetto di trasparenza nel computo senza indicare, né in via documentale né mediante prove orali, quali siano le specifiche voci ritenute incongrue o sovradimensionate rispetto ai prezzi di mercato o ai prezzari di riferimento.
Peraltro, l'asserita incongruità dei prezzi deve ritenersi superata dalle conclusioni cui è pervenuta la consulenza tecnica d'ufficio.
Il CTU ha valutato la congruità del numero di ore, del costo dei materiali e della manodopera indicati nel riepilogo delle lavorazioni di cui al doc. 3 di parte attrice e ha redatto in accordo con i consulenti delle parti una tabella contente tutte le voci di cui al riepilogo di parte attrice, integrando le colonne con la propria stima e i propri commenti (cfr. relazione peritale pagg. 21 e 22, laddove dichiara: “lo scrivente ha redatto, in accordo con i CC.TT.PP., l'allegata tabella esplicativa – a cui rimanda per ogni migliore chiarimento - contenente tutte le voci di lavorazione riportate sul “Documento n. 3” avendo cura di mantenerne lo stesso ordine numerico (e quindi il numero di righe) ed integrando il numero di colonne (n. 13) in modo da fornire il più possibile maggior dettaglio. Tali colonne contengono: 15. Quantità rilevate ed indicate nelle bolle di trasporto provenienti dal magazzino;
16. Prezzo di acquisto unitario presente nelle bolle verificate;
17. Costo di acquisto per quantità utilizzate presenti nella bolla di trasporto o provenienti dal magazzino;
18. Ricarico unitario utile d'Impresa (pari al 15%); 19. Ricarico per quantità utile di Impresa (pari al 15%); 20. Costo orario manodopera (€. 31,18/h) escluso I.V.A.; 21. Ore di lavoro stimate;
22. Manodopera unitaria ((€. 31,18/h); 23. Manodopera per quantità (€. 31,18/h); 24. Importo unitario comprensivo di ricarico Impresa e manodopera;
25. Importo per quantità e comprensivo di ricarico Impresa e manodopera;
26. Numero allegato di riferimento;
27. Numero corrispondente di produzione agli atti. Completa la tabella Sub. A un'ampia colonna contenente le note dello scrivente in cui sono stati riportati per ciascuna voce di lavorazione i relativi commenti e le motivazioni per cui si è giunti al risultato ricercato”). Nelle premesse della relazione, inoltre, ha esplicitato di aver riallineato “alcuni costi delle opere edili mediante l'utilizzo del prezziario delle opere edili della Regione Liguria e degli usi di piazza di comune accordo” (pag. 7 relazione di CTU). Il criterio di verifica della congruità dei costi è stato dunque effettuato dal CTU sulla base del criterio oggettivo del prezziario della Regione Liguria, e ciò in accordo con i consulenti di parte. Il CTU ha dunque utilizzato proprio il criterio – oggettivo e condiviso in sede di riunioni peritali- del quale, del tutto contraddittoriamente, il CT di parte convenuta lamenta il mancato utilizzo.
Sulla base di tale approfondita analisi il CTU è pervenuto alla conclusione della congruità del conteggio eseguito da parte attrice. Egli ha infatti quantificato le opere eseguite in euro 89.327,75, somma alla quale ha aggiunto euro 4.000,00 a titolo di costi per la realizzazione del piano soppalco in struttura lignea nel locale box, e così per un totale complessivo arrotondato di euro 93.000,00.
3) Quanto, infine, ai vizi e alle difformità lamentate dal convenuto con riferimento a talune lavorazioni impiantistiche (tra cui il malfunzionamento della tapparella nella sala, la mancata installazione di alcune placche, Part la presenza di una tubazione danneggiata nel controsoffitto), deve ritenersi accertato che – che comunque ha contestato fin dall'inizio di aver provocato tali danni, che sono stati, a suo dire, causati dall'impresa edile e ha negato che comunque le siano imputabili- ha provveduto ad effettuare interventi correttivi in data 30 luglio 2022.
Tale circostanza trova preciso riscontro nella dichiarazione resa in sede di interpello dal convenuto CP_1
che ha espressamente ammesso l'esecuzione dell'intervento, nonché dalla teste . I testi
[...] CP_2
, e , escussi sui capitoli di prova nn. 13, 14 e 15 di parte attrice, Testimone_3 Tes_1 Testimone_2 Part hanno ricostruito dettagliatamente l'attività svolta da durante quella giornata: dalla regolazione del fine pagina 5 di 7 corsa della (cap. 13), alla riparazione della tubazione (cap. 14), fino alla collocazione delle ultime Parte_4 placche (cap. 15).
Anche in questo caso le dichiarazioni testimoniali appaiono pienamente attendibili in quanto puntuali e fra loro coerenti e altresì in quanto corroborate dall'interpello del convenuto e portano a ritenere comprovato l'effettivo svolgimento dell'intervento tecnico e l'avvenuto ripristino delle criticità segnalate. Anche la consulenza tecnica d'ufficio ha affrontato specificamente la questione dei vizi e difetti. Il CTU ha osservato che: “non tutti i vizi e/o difetti lamentati dal convenuto sono stati rilevati e/o possibile accertare” e che si tratta per lo più di incompletezze o piccoli interventi manutentivi (cfr. relazione peritale pagg. 23 e 24). Il tecnico di ufficio ha quindi proceduto a una stima forfettaria dei relativi costi, ritenendo congruo valutare tali lavorazioni in “economia” sulla base di un impegno pari a due operai per due giornate, per un totale di 32 ore di lavoro, così computate: “n. 32 x €/ora 31,18 = €. 997,76, arrotondati a € 1.000,00” (cfr. relazione peritale pag.
24).
Quanto all'ulteriore profilo sollevato dal convenuto relativo alla sussistenza di vizi all'impianto idrico-sanitario, secondo la prospettazione difensiva essi sarebbero stati tali da necessitare di un intervento tecnico da parte dell'idraulico , con conseguente spesa pari a euro 1.500,00 (doc. 5 convenuto). CP_4
Tale contestazione non può essere accolta.
In primo luogo, va osservato che la relazione predisposta da è priva di data ed è accompagnata da una CP_4 fattura datata 10 marzo 2023, oltre sette mesi dopo il presunto completamento dei lavori e l'invio dell'ultima comunicazione tra le parti. Ne deriva che la denuncia del vizio risulta tardiva -come tempestivamente eccepito da parte attrice- ai sensi dell'art. 1667, comma 2, c.c., il quale stabilisce il termine di sessanta giorni dalla scoperta per procedere alla denuncia a pena di decadenza. Non risulta peraltro che la parte convenuta abbia notificato all'appaltatore alcuna formale contestazione entro detto termine, né vi è prova documentale di una denuncia inoltrata alla SGS entro maggio 2023.
In secondo luogo, va rilevato che l'unico soggetto in grado di confermare la natura, l'entità e la causa delle lavorazioni asseritamente effettuate, ossia il medesimo , pur regolarmente citato, non si è mai CP_4 presentato in udienza per rendere la propria deposizione testimoniale, nonostante le plurime intimazioni disposte dal giudice, fino a che il teste è stato rinunciato dalla parte convenuta, con l'assenso della controparte. Tale comportamento ha impedito ogni effettiva verifica in contraddittorio dell'effettiva esistenza del vizio, necessità dell'intervento e riconducibilità causale dei difetti a condotte ascrivibili all'attrice. Né tale lacuna probatoria può essere colmata dal mero richiamo alla relazione scritta, trattandosi di documento redatto da un terzo e non confermato testimonialmente.
A ciò si aggiunga che la consulenza tecnica d'ufficio non ha rilevato vizi riferibili all'impianto idrico-sanitario di entità tale da richiedere interventi rilevanti, ritenendo semmai sussistenti solo modeste carenze o lavorazioni incomplete, già ricomprese nella valutazione di € 1.000,00 sopra richiamata, e già computate in detrazione dal valore complessivo delle opere.
In conclusione, l'importo di euro 1.000,00 è stato detratto dal valore complessivo dei lavori eseguiti, che il CTU aveva stimato in euro 93.000,00 (comprensivi di euro 4.000,00 per il soppalco nel box, come già indicato).
Part Dunque, il valore netto delle opere che il CTU afferma di dover riconoscere per le opere eseguite da risulta pari a euro 92.000,00, come si legge nella parte finale della relazione: “Tale importo va detratto da quello complessivo dei lavori da cui restano € 92.000,00 (Euro novantaduemila/00)” (cfr. relazione peritale, pag. 24).
Dal momento che, all'esito del deposito della relazione peritale, parte attrice ha chiesto il pagamento della somma risultante dalla CTU, oltre iva, detratto l'acconto di euro 20.000,00 versato in corso di causa (vedi foglio di precisazione delle conclusioni depositato il 26.3.2025) – importo lievemente inferiore a quello richiesta in citazione- il convenuto deve essere dichiarato tenuto e condannato al pagamento, in favore dell'attrice, dell'importo residuo di euro 72.000,00, oltre IVA e interessi legali a decorrere dalla data della domanda fino all'effettivo soddisfo. pagina 6 di 7 Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate nella misura indicata in dispositivo secondo il valore medio dello scaglione di riferimento.
Per le medesime ragioni anche le spese di CTU vengono definitivamente poste a carico del convenuto.
Deve inoltre disporsi la condanna del convenuto alla rifusione delle spese sostenute dall'attore per la consulenza tecnica di parte, in quanto funzionalmente connesse all'espletamento della consulenza tecnica d'ufficio e rivelatesi utili ai fini dell'accertamento in giudizio. Ciò in conformità all'orientamento giurisprudenziale più recente, da ultimo ribadito dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 26729/2024, secondo cui: “Le spese sostenute per la consulenza tecnica di parte, che ha natura di allegazione difensiva tecnica, rientrano tra quelle che la parte vittoriosa ha diritto di vedersi rimborsate, a meno che il giudice non si avvalga, ai sensi dell'art. 92, comma 1, c.p.c., della facoltà di escluderle dalla ripetizione, ritenendole eccessive o superflue”.
L'importo – documentato da parte attrice mediante la produzione della fattura del 4 marzo 2025 e dell'ordine di bonifico datato 11 marzo 2025, entrambi prodotti in sede di precisazione delle conclusioni – deve essere integralmente riconosciuto, attesa la sua non esorbitanza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
dichiara tenuto e, per l'effetto, condanna al pagamento, in favore di della CP_1 Parte_1 somma di euro 72.000,00, oltre IVA, oltre interessi legali dalla domanda, a titolo di corrispettivo residuo dovuto per le opere eseguite in virtù del contratto di appalto stipulato tra le parti;
dichiara tenuto e, per l'effetto, condanna al pagamento, in favore di della CP_1 Parte_1 somma di euro 3.621,35 a titolo di rimborso delle spese sostenute per la consulenza tecnica di parte;
condanna a rifondere a le spese di lite, che si liquidano in euro 759,00 per CP_1 Parte_1 esborsi e in euro 14.103,00 per compensi professionali, oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per rimborso forfetario spese generali;
pone in via definitiva le spese di CTU, già liquidate come da separato decreto, a carico di CP_1
Genova, il 30.5.2025
Il Giudice dott. Chiara Russo
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di GENOVA
SESTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Chiara Russo ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 5128/2023 promossa da:
C.F. ) in persona del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio Parte_1 P.IVA_1 dell'Avv. DANIELA FERRARI, elettivamente domiciliato in Genova, Via Dante 2/102
ATTORE
contro
(C.F. ), con il patrocinio degli Avv.ti MASSIMO CICONTE e CP_1 C.F._1
SERENA PICCARDI, elettivamente domiciliato in Genova, Viale Sauli 39/4
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da foglio depositato telematicamente.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Part Con atto di citazione regolarmente notificato la (nel prosieguo, brevitas, conveniva in Parte_1 giudizio davanti al Tribunale di Genova chiedendo che venisse accertato e dichiarato il grave CP_1 inadempimento contrattuale del convenuto alle obbligazioni assunte con il contratto di appalto stipulato tra le parti e, conseguentemente, per l'effetto, condannato in subordine anche sotto il profilo CP_1 dell'indebito arricchimento pari al valore dei lavori eseguiti dall'attrice, al pagamento della somma complessiva di € 93.245,77 oltre IVA. Part esponeva: di aver eseguito, su incarico verbale del convenuto (documentato da una corrispondenza mail, docc. 4–23), lavori di fornitura e installazione di impianti elettrici, speciali, di condizionamento e idrico-sanitari
(di cui alle tabelle riepilogative, doc. 3), nell'ambito della ristrutturazione dell'appartamento affidata all'impresa IZ GE S.r.l.; che, successivamente all'invio del riepilogo economico delle opere eseguite per un ammontare di € 88.941,77, oltre IVA (doc. 24), in data 28.07.2022 il convenuto inviava una PEC (doc. 26) nella quale, pur non contestando né l'esistenza del contratto né l'esecuzione dei lavori, lamentava difformità di scarso rilievo, tra cui la mancata riparazione della tapparella della sala, il mancato posizionamento di alcune placche degli interruttori, la mancata configurazione del web service dell'impianto di domotica, delle telecamere antifurto e della rete internet, il mancato abbassamento della posizione dell'unità esterna del condizionatore del bagno e la mancata sostituzione della tubatura forata nel controsoffitto del bagno;
che, dopo aver comunicato al con PEC del 01.08.2022 (doc. 28), di aver provveduto a rimuovere le problematiche lamentate e a CP_1 pagina 1 di 7 completare gli ultimi lavori, inviava al convenuto la fattura n. 88/001 del 31.07.2022 per l'importo complessivo di € 108.508,96 IVA inclusa (docc. 29 e 30), senza ottenere riscontro;
di aver sostenuto l'acquisto di materiali per un importo complessivo di € 47.802,16 (di cui all'elenco riepilogativo doc. 96), come documentato dalle 51 bolle per materiali elettrici (docc. 32–82), dalle 3 fatture per materiali idrico-sanitari (docc. 83–85), dalle 6 fatture per materiali per l'impianto di condizionamento (docc. 86–91) e dalle 4 bolle di trasporto dei materiali in giacenza presso il magazzino dell'attrice (docc. 92–95); di aver realizzato, su incarico del convenuto, un soppalco in legno con relative scaffalature, fornitura di corpi illuminanti e impianto elettrico nel box di proprietà del convenuto, come specificato nel pro forma di fattura di € 4.304,00 esclusa IVA (doc. 97), senza ricevere alcun pagamento.
Si costituiva in giudizio il quale chiedeva in via principale il rigetto integrale delle domande CP_1 attoree per difetto di prova e infondatezza sia in fatto che in diritto, e, in via subordinata, l'accertamento e la determinazione giudiziale del corrispettivo effettivamente dovuto sulla base delle opere realmente eseguite, della loro congruità economica e dei vizi riscontrati.
Il convenuto riconosceva sia di aver commissionato verbalmente alla nel luglio 2020, la fornitura Parte_1 e l'installazione degli impianti elettrici, idrico-sanitari, di condizionamento e domotici per l'appartamento di sua proprietà, sia che l'attore aveva eseguito i suddetti lavori. Tuttavia, eccepiva da un lato il ritardo nell'esecuzione e nel completamento delle lavorazioni, che avrebbero dovuto concludersi nell'aprile 2021 e, dall'altro lato, l'esecuzione delle opere non a regola d'arte; aggiungeva che tra i numerosi difetti contestati telefonicamente, v'erano: tapparelle non funzionanti, placche di interruttori mancanti, impianti non configurati, errori strutturali
(unità esterna del condizionatore non abbassata, tubature forate non sostituite). Nonostante le ripetute Part segnalazioni non vi poneva rimedio e nel giugno 2022 inviava un “riepilogo economico” delle lavorazioni (sub 24 attore), che veniva contestato per l'incompletezza delle opere, la presenza di gravi vizi e, soprattutto, per l'eccessiva onerosità, del tutto sproporzionata ai valori di mercato (doc. 4). Il negava che l'attore fosse CP_1 intervenuto il 30 luglio 2022 per rimediare ai difetti, che infatti permanevano. Rilevava, inoltre, la sopravvenienza di ulteriori gravi vizi dell'impianto idrico sanitario, per porre rimedio ai quali si era reso necessario un successivo intervento di un idraulico terzo (fattura di € 1.500,00 di cui al doc. 5), nonché l'omessa prova della congruità del corrispettivo richiesto, sia in relazione ai materiali acquistati, sia per quanto riguarda la Part manodopera prestata. Infatti, non aveva documentato in modo chiaro né l'entità delle opere, né la manodopera impiegata e il riepilogo economico (sub 1) non conteneva elementi certi per distinguere materiali, quantità e ore lavorative. Negava la produzione di documentazione idonea a dimostrare che i materiali elencati erano stati effettivamente installati nell'immobile dell'esponente. Si dichiarava, ciononostante, sin da subito disponibile a versare, con riserva di ripetizione, la somma di €
20.000,00.
Con riferimento, infine, ai lavori di realizzazione del soppalco nel garage di proprietà dell'esponente, oggetto della pro forma pari a € 4.304,00 oltre IVA (sub 97), sollevava contestazioni su incertezza dell'opera eseguita e mancata dimostrazione della congruità del prezzo.
Depositate le memorie integrative di cui all'art. 171-ter c.p.c., il convenuto dichiarava in terza memoria di aver provveduto a versare in favore della parte attrice la somma di euro 20.000,00, come da distinta di bonifico prodotta in atti al documento n. 7.
Invitate le parti a transigere la controversia, espletata la prova orale e licenziata CTU volta ad accertare i lavori Part eseguiti da presso l'immobile per cui è causa, così come indicati nel documento n. 3 di parte attrice e confermati dai testimoni, il Giudice tratteneva la causa in decisione, dopo aver concesso alle parti i termini per il deposito delle memorie conclusive.
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pagina 2 di 7 La domanda attorea è fondata e trova accoglimento nei termini e per le ragioni che seguono.
In primis, deve ritenersi pacifica tra le parti la stipulazione, ancorché verbale, di un contratto di appalto tra
[...]
e avente ad oggetto la fornitura e l'installazione di impianti elettrici, impianti Parte_1 CP_1 speciali, impianto di condizionamento e impianto idrico-sanitario nell'appartamento di proprietà del convenuto sito in Genova, Via Cantore 47/7.
La stipula verbale di tale contratto è affermata da entrambe le parti fin dai rispettivi atti introduttivi.
Le dichiarazioni testimoniali raccolte, inoltre, hanno confermato anche l'effettiva esecuzione delle opere Part commissionate, il numero di ore impiegate, l'utilizzo dei materiali descritti nel riepilogo redatto da (doc. n. Part 3 parte attrice) e nelle bolle di consegna depositate da In particolare, il teste , dipendente di Tes_1 Part
ha dichiarato di aver personalmente curato, insieme ad altri colleghi, l'esecuzione delle opere impiantistiche e di aver anche predisposto il computo dei lavori (doc. 3), il quale indica i materiali utilizzati e le ore lavorate (cfr. testimonianze rese sui capitoli di prova nn. 1, 2 e 3 parte attrice). Il teste ha Testimone_2 Part confermato l'intervento di in tutte le fasi tecniche e l'impiego dei materiali riportati nel computo (cfr. Part testimonianze rese sui capitoli di prova nn. 1, 2 e 3 parte attrice) ed anche , elettricista di Testimone_3 pur dichiarando di non essere a conoscenza dei prezzi praticati, ha confermato l'avvenuta esecuzione delle opere,
quali direttamente da lui (cfr. testimonianze rese sui capitoli di prova nn. 1, 2 e 3 parte Parte_2 Parte_3 attrice).
E' stata testimonialmente accertata anche la realizzazione di un soppalco in legno nel box auto di proprietà del convenuto, sito in Via Cantore 33F rosso, unitamente all'installazione di scaffalature, corpi illuminanti e impianto elettrico. Sono univoche sul punto le dichiarazioni testimoniali rese sul capitolo di prova n. 20 di parte attrice. In particolare, i testi e , dipendenti della società attrice, hanno Tes_1 Testimone_2 confermato di aver personalmente partecipato alla realizzazione dell'opera, descrivendo materiali e modalità di esecuzione, e il teste ha riconosciuto le fotografie del box e ha riferito di aver collaborato ai Testimone_3 lavori. Ulteriore riscontro è stato offerto dallo stesso il quale, in sede di interpello formale, ha ammesso CP_1 di aver commissionato anche l'intervento nel box, così come la teste di parte convenuta ha CP_2 confermato l'effettiva esecuzione dei lavori e la corrispondenza tra le fotografie e lo stato dei luoghi (cfr. testimonianze rese sul capitolo di prova n. 20 di parte attrice). Part Il ha eccepito l'inattendibilità delle deposizioni dei testi di parte attrice in quanto dipendenti di CP_1
L'eccezione appare priva di pregio: i testimoni escussi vanno considerati pienamente attendibili attesa la puntualità, congruità e accuratezza delle loro deposizioni.
In punto attendibilità del testimone, lavoratore alle dipendenze di una delle parti in causa, si richiama la seguente giurisprudenza: Tribunale di Roma, sez. IX, 12/11/2013, n. 22655 (da ): “Secondo costante giurisprudenza di legittimità, CP_3 infatti, "l'interesse che da luogo ad incapacità a testimoniare, a norma dell'art. 246 cod. proc. civ., è l'interesse giuridico, personale, concreto, che legittima l'azione o l'intervento in giudizio, sicché il lavoratore dipendente di una parte in causa non è, per ciò solo, incapace di testimoniare, né può ritenersi, per questa sola ragione, scarsamente attendibile" (Così, da ultimo, Cass., Sez. 3, sentenza n. 2075 del 29/01/2013). Tribunale di Milano, Sentenza n. 10363/2024 del 29-11-2024 (da ): “... non vi è alcuna norma che CP_3 sancisca l'incapacità a testimoniare del lavoratore dipendente né il medesimo, per ciò solo, può ritenersi inattendibile”.
Conferma ulteriormente l'effettiva esecuzione delle opere appaltate la relazione redatta dal consulente tecnico d'ufficio, che per l'esaustività e la completezza delle argomentazioni e delle conclusioni rassegnate viene integralmente fatta propria dalla scrivente.
La relazione muove dalla premessa che: “Forma oggetto della presente consulenza tecnica, l'unità abitativa – la cui consistenza risulta meglio illustrata e descritta nella planimetria catastale di seguito riportata - posta al
pagina 3 di 7 piano terzo del caseggiato di civile abitazione contraddistinto con il civ. 47 di Via A. Cantore cui è annesso un locale pertinenziale adibito a cantina al piano primo seminterrato ed un box facente parte dell'autorimessa sistemata poco più a levante, contraddistinta con il civ. 33F rosso, sottostante il giardino adiacente l'Istituto scolastico “N. Barabini”. Tali unità immobiliari sono state tutte interessate, più o meno, da interventi di natura specialistica di tipo impiantistico (elettrica, idrica, termica, condizionamento, etc.) che il proprietario committente ed attuale Attore, affidava alla ditta in assenza di una vera e propria Parte_1 formalizzazione contrattuale in virtù del rapporto di amicizia fra i due soggetti. Al termine dei lavori la ditta
“ redigeva un documento (Documento n. 3 – Allegato Sub. “A”) in cui venivano esposte Parte_1 tutte le voci di lavorazione eseguite (n. 84) comprensive dei relativi prezzi unitari, di quelli di acquisto del ricarico d'Impresa e della manodopera e che costituirà l'elemento di base per la redazione della presente relazione. Il tutto per n. 4 capitoli: - Impianto elettrico e Impianti speciali;
- Impianto di condizionamento;
-
Impianto idrico sanitario;
- Varie. Al fine di accertare i lavori eseguiti dalla odierna Attrice è stato eseguito in contraddittorio il rilievo di tutte le componenti impiantistiche presenti nell'alloggio” (cfr. relazione peritale pagg. 16-19).
In ordine all'effettiva realizzazione delle opere, alla quantificazione dei costi applicati dall'impresa sia per mano d'opera che per i materiali impiegati, il tecnico di ufficio si è avvalso innanzitutto della descrizione contenuta nel documento n. 3 redatto da parte attrice, il quale contiene il riepilogo delle opere svolte, delle singole ore lavorate, dei materiali e dei costi applicati, e ha concluso che: “L'analisi di raffronto effettuata con il “Documento n. 3” è stata particolarmente difficile e complicata per la traduzione delle singole voci di lavorazione e, in particolare per la lettura combinata delle stesse con la realtà (ubicazione, tipologia, azienda produttrice, et.).”. Ha aggiunto che è stata raggiunta “un'intesa a livello collegiale sulla corretta lettura del “Documento n. 3”, ha rilevato la corrispondenza tra le lavorazioni descritte nei prospetti contabili e la loro effettiva realizzazione, oggetto di accertamento tramite i sopralluoghi effettuati e ha concluso nel senso che “tutti i lavori in quest'ultimo (documento) elencati sono stati eseguiti dall'odierna attrice” (cfr. relazione peritale pag. 20).
Il convenuto ha sollevato le seguenti contestazioni: 1) ritardo imputabile all'impresa attrice nell'esecuzione delle Part opere;
2) non congruità dei prezzi applicati da 3) presenza di vizi e difetti nelle lavorazioni eseguite.
1)Il convenuto ha affermato che i lavori dovevano essere conclusi entro il mese di aprile 2021, perché questo era il termine finale pattuito dalle parti. Part A sostegno di tale affermazione ha prodotto lo scambio di mail intercorso tra e l'impresa incaricata dell'esecuzione delle opere edili IZ GE (doc. 2 convenuto), nonché il contratto di appalto stipulato con quest'ultima (doc. 3 convenuto). L'eccezione appare priva di pregio e va respinta.
Innanzitutto, le mail prodotte sono inconferenti, poiché sono state scambiate esclusivamente tra ed CP_1 Part IZ GE, senza alcun coinvolgimento di e attestano esclusivamente la volontà del di CP_1 inserire nel contratto sottoscritto da dette parti un termine finale.
Dalla lettura del contratto di appalto sottoscritto tra e la ditta IZ GE (doc. 3 convenuto), CP_1 peraltro, non risulta che tale termine sia poi stato inserito. La clausola relativa ai tempi di esecuzione (art. 5) stabilisce espressamente che: “Salvo diverso accordo scritto tra le parti, i lavori dovranno essere iniziati inderogabilmente entro e non oltre il 10 ottobre 2020 ed ultimati entro e non oltre il ______ da valutare dopo aver definito i lavori impianti in sospeso”.
Non risulta inoltre né allegato né prodotto alcun cronoprogramma contrattualmente vincolante tra il convenuto e Part
né risulta che il committente abbia mai formalmente contestato all'appaltatore i ritardi nell'esecuzione, né che abbia preteso penali o risarcimenti in corso d'opera.
Ne consegue che, in assenza di prova circa la pattuizione di un termine finale, non può in alcun modo configurarsi un ritardo addebitabile all'appaltatore. pagina 4 di 7 2) Il convenuto ha eccepito l'incongruità dei prezzi richiesti, lamentando che il “riepilogo economico” (doc. 3) prodotto da parte attrice non specifica con chiarezza la ripartizione dei costi tra materiali, manodopera e ricarichi.
Si osserva sul punto innanzitutto che il rilievo risulta formulato in modo generico e non è supportato da una puntuale e analitica contestazione delle singole voci di costo. Invero, parte convenuta si è limitata ad eccepire un difetto di trasparenza nel computo senza indicare, né in via documentale né mediante prove orali, quali siano le specifiche voci ritenute incongrue o sovradimensionate rispetto ai prezzi di mercato o ai prezzari di riferimento.
Peraltro, l'asserita incongruità dei prezzi deve ritenersi superata dalle conclusioni cui è pervenuta la consulenza tecnica d'ufficio.
Il CTU ha valutato la congruità del numero di ore, del costo dei materiali e della manodopera indicati nel riepilogo delle lavorazioni di cui al doc. 3 di parte attrice e ha redatto in accordo con i consulenti delle parti una tabella contente tutte le voci di cui al riepilogo di parte attrice, integrando le colonne con la propria stima e i propri commenti (cfr. relazione peritale pagg. 21 e 22, laddove dichiara: “lo scrivente ha redatto, in accordo con i CC.TT.PP., l'allegata tabella esplicativa – a cui rimanda per ogni migliore chiarimento - contenente tutte le voci di lavorazione riportate sul “Documento n. 3” avendo cura di mantenerne lo stesso ordine numerico (e quindi il numero di righe) ed integrando il numero di colonne (n. 13) in modo da fornire il più possibile maggior dettaglio. Tali colonne contengono: 15. Quantità rilevate ed indicate nelle bolle di trasporto provenienti dal magazzino;
16. Prezzo di acquisto unitario presente nelle bolle verificate;
17. Costo di acquisto per quantità utilizzate presenti nella bolla di trasporto o provenienti dal magazzino;
18. Ricarico unitario utile d'Impresa (pari al 15%); 19. Ricarico per quantità utile di Impresa (pari al 15%); 20. Costo orario manodopera (€. 31,18/h) escluso I.V.A.; 21. Ore di lavoro stimate;
22. Manodopera unitaria ((€. 31,18/h); 23. Manodopera per quantità (€. 31,18/h); 24. Importo unitario comprensivo di ricarico Impresa e manodopera;
25. Importo per quantità e comprensivo di ricarico Impresa e manodopera;
26. Numero allegato di riferimento;
27. Numero corrispondente di produzione agli atti. Completa la tabella Sub. A un'ampia colonna contenente le note dello scrivente in cui sono stati riportati per ciascuna voce di lavorazione i relativi commenti e le motivazioni per cui si è giunti al risultato ricercato”). Nelle premesse della relazione, inoltre, ha esplicitato di aver riallineato “alcuni costi delle opere edili mediante l'utilizzo del prezziario delle opere edili della Regione Liguria e degli usi di piazza di comune accordo” (pag. 7 relazione di CTU). Il criterio di verifica della congruità dei costi è stato dunque effettuato dal CTU sulla base del criterio oggettivo del prezziario della Regione Liguria, e ciò in accordo con i consulenti di parte. Il CTU ha dunque utilizzato proprio il criterio – oggettivo e condiviso in sede di riunioni peritali- del quale, del tutto contraddittoriamente, il CT di parte convenuta lamenta il mancato utilizzo.
Sulla base di tale approfondita analisi il CTU è pervenuto alla conclusione della congruità del conteggio eseguito da parte attrice. Egli ha infatti quantificato le opere eseguite in euro 89.327,75, somma alla quale ha aggiunto euro 4.000,00 a titolo di costi per la realizzazione del piano soppalco in struttura lignea nel locale box, e così per un totale complessivo arrotondato di euro 93.000,00.
3) Quanto, infine, ai vizi e alle difformità lamentate dal convenuto con riferimento a talune lavorazioni impiantistiche (tra cui il malfunzionamento della tapparella nella sala, la mancata installazione di alcune placche, Part la presenza di una tubazione danneggiata nel controsoffitto), deve ritenersi accertato che – che comunque ha contestato fin dall'inizio di aver provocato tali danni, che sono stati, a suo dire, causati dall'impresa edile e ha negato che comunque le siano imputabili- ha provveduto ad effettuare interventi correttivi in data 30 luglio 2022.
Tale circostanza trova preciso riscontro nella dichiarazione resa in sede di interpello dal convenuto CP_1
che ha espressamente ammesso l'esecuzione dell'intervento, nonché dalla teste . I testi
[...] CP_2
, e , escussi sui capitoli di prova nn. 13, 14 e 15 di parte attrice, Testimone_3 Tes_1 Testimone_2 Part hanno ricostruito dettagliatamente l'attività svolta da durante quella giornata: dalla regolazione del fine pagina 5 di 7 corsa della (cap. 13), alla riparazione della tubazione (cap. 14), fino alla collocazione delle ultime Parte_4 placche (cap. 15).
Anche in questo caso le dichiarazioni testimoniali appaiono pienamente attendibili in quanto puntuali e fra loro coerenti e altresì in quanto corroborate dall'interpello del convenuto e portano a ritenere comprovato l'effettivo svolgimento dell'intervento tecnico e l'avvenuto ripristino delle criticità segnalate. Anche la consulenza tecnica d'ufficio ha affrontato specificamente la questione dei vizi e difetti. Il CTU ha osservato che: “non tutti i vizi e/o difetti lamentati dal convenuto sono stati rilevati e/o possibile accertare” e che si tratta per lo più di incompletezze o piccoli interventi manutentivi (cfr. relazione peritale pagg. 23 e 24). Il tecnico di ufficio ha quindi proceduto a una stima forfettaria dei relativi costi, ritenendo congruo valutare tali lavorazioni in “economia” sulla base di un impegno pari a due operai per due giornate, per un totale di 32 ore di lavoro, così computate: “n. 32 x €/ora 31,18 = €. 997,76, arrotondati a € 1.000,00” (cfr. relazione peritale pag.
24).
Quanto all'ulteriore profilo sollevato dal convenuto relativo alla sussistenza di vizi all'impianto idrico-sanitario, secondo la prospettazione difensiva essi sarebbero stati tali da necessitare di un intervento tecnico da parte dell'idraulico , con conseguente spesa pari a euro 1.500,00 (doc. 5 convenuto). CP_4
Tale contestazione non può essere accolta.
In primo luogo, va osservato che la relazione predisposta da è priva di data ed è accompagnata da una CP_4 fattura datata 10 marzo 2023, oltre sette mesi dopo il presunto completamento dei lavori e l'invio dell'ultima comunicazione tra le parti. Ne deriva che la denuncia del vizio risulta tardiva -come tempestivamente eccepito da parte attrice- ai sensi dell'art. 1667, comma 2, c.c., il quale stabilisce il termine di sessanta giorni dalla scoperta per procedere alla denuncia a pena di decadenza. Non risulta peraltro che la parte convenuta abbia notificato all'appaltatore alcuna formale contestazione entro detto termine, né vi è prova documentale di una denuncia inoltrata alla SGS entro maggio 2023.
In secondo luogo, va rilevato che l'unico soggetto in grado di confermare la natura, l'entità e la causa delle lavorazioni asseritamente effettuate, ossia il medesimo , pur regolarmente citato, non si è mai CP_4 presentato in udienza per rendere la propria deposizione testimoniale, nonostante le plurime intimazioni disposte dal giudice, fino a che il teste è stato rinunciato dalla parte convenuta, con l'assenso della controparte. Tale comportamento ha impedito ogni effettiva verifica in contraddittorio dell'effettiva esistenza del vizio, necessità dell'intervento e riconducibilità causale dei difetti a condotte ascrivibili all'attrice. Né tale lacuna probatoria può essere colmata dal mero richiamo alla relazione scritta, trattandosi di documento redatto da un terzo e non confermato testimonialmente.
A ciò si aggiunga che la consulenza tecnica d'ufficio non ha rilevato vizi riferibili all'impianto idrico-sanitario di entità tale da richiedere interventi rilevanti, ritenendo semmai sussistenti solo modeste carenze o lavorazioni incomplete, già ricomprese nella valutazione di € 1.000,00 sopra richiamata, e già computate in detrazione dal valore complessivo delle opere.
In conclusione, l'importo di euro 1.000,00 è stato detratto dal valore complessivo dei lavori eseguiti, che il CTU aveva stimato in euro 93.000,00 (comprensivi di euro 4.000,00 per il soppalco nel box, come già indicato).
Part Dunque, il valore netto delle opere che il CTU afferma di dover riconoscere per le opere eseguite da risulta pari a euro 92.000,00, come si legge nella parte finale della relazione: “Tale importo va detratto da quello complessivo dei lavori da cui restano € 92.000,00 (Euro novantaduemila/00)” (cfr. relazione peritale, pag. 24).
Dal momento che, all'esito del deposito della relazione peritale, parte attrice ha chiesto il pagamento della somma risultante dalla CTU, oltre iva, detratto l'acconto di euro 20.000,00 versato in corso di causa (vedi foglio di precisazione delle conclusioni depositato il 26.3.2025) – importo lievemente inferiore a quello richiesta in citazione- il convenuto deve essere dichiarato tenuto e condannato al pagamento, in favore dell'attrice, dell'importo residuo di euro 72.000,00, oltre IVA e interessi legali a decorrere dalla data della domanda fino all'effettivo soddisfo. pagina 6 di 7 Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate nella misura indicata in dispositivo secondo il valore medio dello scaglione di riferimento.
Per le medesime ragioni anche le spese di CTU vengono definitivamente poste a carico del convenuto.
Deve inoltre disporsi la condanna del convenuto alla rifusione delle spese sostenute dall'attore per la consulenza tecnica di parte, in quanto funzionalmente connesse all'espletamento della consulenza tecnica d'ufficio e rivelatesi utili ai fini dell'accertamento in giudizio. Ciò in conformità all'orientamento giurisprudenziale più recente, da ultimo ribadito dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 26729/2024, secondo cui: “Le spese sostenute per la consulenza tecnica di parte, che ha natura di allegazione difensiva tecnica, rientrano tra quelle che la parte vittoriosa ha diritto di vedersi rimborsate, a meno che il giudice non si avvalga, ai sensi dell'art. 92, comma 1, c.p.c., della facoltà di escluderle dalla ripetizione, ritenendole eccessive o superflue”.
L'importo – documentato da parte attrice mediante la produzione della fattura del 4 marzo 2025 e dell'ordine di bonifico datato 11 marzo 2025, entrambi prodotti in sede di precisazione delle conclusioni – deve essere integralmente riconosciuto, attesa la sua non esorbitanza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
dichiara tenuto e, per l'effetto, condanna al pagamento, in favore di della CP_1 Parte_1 somma di euro 72.000,00, oltre IVA, oltre interessi legali dalla domanda, a titolo di corrispettivo residuo dovuto per le opere eseguite in virtù del contratto di appalto stipulato tra le parti;
dichiara tenuto e, per l'effetto, condanna al pagamento, in favore di della CP_1 Parte_1 somma di euro 3.621,35 a titolo di rimborso delle spese sostenute per la consulenza tecnica di parte;
condanna a rifondere a le spese di lite, che si liquidano in euro 759,00 per CP_1 Parte_1 esborsi e in euro 14.103,00 per compensi professionali, oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per rimborso forfetario spese generali;
pone in via definitiva le spese di CTU, già liquidate come da separato decreto, a carico di CP_1
Genova, il 30.5.2025
Il Giudice dott. Chiara Russo
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