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Sentenza 27 giugno 2025
Sentenza 27 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Marsala, sentenza 27/06/2025, n. 362 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Marsala |
| Numero : | 362 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Marsala
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Marsala, Sezione civile, composto dai Magistrati:
Francesco Paolo Pizzo Presidente
Francescamaria Piruzza Giudice
Giampaolo Bellofiore Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 484/2025 R.G. tra
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
CUCCHIARA Maria
Ricorrente
e
(C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1 C.F._2
GENNARO Antonino
Resistente
e con l'intervento del Pubblico Ministero;
oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Con note di trattazione scritta del 23.6.2025, le parti hanno chiesto congiuntamente la trasformazione del rito da giudiziale in congiunto e la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni pattuite.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 20.3.2025, ha convenuto in giudizio Parte_1
per sentire dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio Controparte_1 concordatario con lui contratto in Mazara del Vallo (TP) in data 2.8.1994 e dal quale sono nati i figli (nato il [...]) ed (nata il [...]), rappresentando, Persona_1 Persona_2 preliminarmente, che il Tribunale di Marsala, con sentenza del 16.9.2021, emessa nell'ambito del procedimento n. 2269/2019 r.g., aveva dichiarato la separazione personale dei coniugi, sicché, in mancanza di una riconciliazione tra le parti, non apparendo possibile ricostituire l'unione spirituale e materiale tra i coniugi, ha chiesto che venga pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti condizioni: dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra i coniugi per le ragioni di cui alla Parte_2 parte in premessa ordinando le relative annotazioni all'ufficiale dello stato civile competente;
assegnare la casa coniugale sita in Mazara del Vallo nella via U. Talach n. 27 in favore della ricorrente, Per_ unitamente ai beni mobili che l'arredano, che ivi continuerà a vivere unitamente alla FI maggiorenne , non ancora economicamente autosufficiente;
onerare il SI. dell'obbligo di corrispondere mensilmente in favore della SI.ra un assegno mensile CP_1 Pt_1 non inferiore ad 350,00, di cui euro 150,00 a titolo di assegno divorzile ed euro 200,00 a titolo di concorso nel Per_ mantenimento della FI , o quella diversa somma maggiore e/o minore che il Tribunale adito riterrà di giustizia anche all'esito dei richiesti accertamenti patrimoniali […] vinte le spese”.
Costituitosi in giudizio, , aderendo alla domanda di cessazione degli effetti Controparte_1 civili del matrimonio, ha rappresentato di avere raggiunto un accordo con la parte ricorrente sulle condizioni di divorzio.
All'udienza del 18.6.2025 le parti hanno chiesto un rinvio per trattative e la sostituzione della successiva udienza con il deposito di note scritte;
indi, con note di trattazione scritta le parti hanno concordemente chiesto la trasformazione del rito da giudiziale in congiunto e la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni di seguito indicate:
“1) Assegnare la casa coniugale sita in Mazara del Vallo nella via U. Talach n. 27 n favore della SI.ra
. Parte_1
2) Onerare il SI. dell'obbligo di corrispondere mensilmente in favore della SI.ra Controparte_1 Pt_1
un assegno mensile di € 350,00 di cui € 150,00 a titolo di assegno divorzile ed € 200,00 a titolo di
[...]
Per_ concorso nel mantenimento della FI maggiorenne , economicamente non autosufficiente, oltre aggiornamento
Istat, ed oltre il 50% delle spese straordinarie come da Protocollo adottato in materia dall'intestato Tribunale.
3) Compensazione integrale delle spese di lite.
4) Con la sottoscrizione del presente e con il puntuale adempimento di quanto convenuto le parti dichiarano di non avere più nulla reciprocamente a pretendere.
5) Con la sottoscrizione della presente, inoltre, i SI. ri e dichiarano di non Parte_1 Controparte_1 volersi riconciliare e di rinunciare alla comparizione personale in udienza. 6) Per quanto qui non espressamente convenuto, valgono le norme del Codice civile che regolamentano la materia”.
Con ordinanza del 26.6.2025 il Giudice delegato ha rimesso la causa in decisone riservandosi di riferire al Collegio.
Tanto premesso, non può che essere accolta la domanda tendente ad ottenere la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio essendo trascorsi più di sei mesi, richiesti dagli artt. 1 e 3 n. 2 lett. b) della Legge n. 898/1970, come modificata dalla Legge n. 74/1987 e dalla
Legge n. 55/2015, dalla data della comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale di Marsala nel procedimento di separazione personale definito con sentenza n. 652/2021 del
16.9.2021 reso nell'ambito del procedimento n. 2269/2019 r.g. e non essendo intervenuta alcuna riconciliazione tra le parti.
Passando alle questioni attinenti ai rapporti tra le parti e con la FI (nata il Persona_2
17.10.1999), maggiorenne ma non economicamente sufficiente, le condizioni concordemente stabilite dalle parti possono essere integralmente recepite in quanto non contrarie alle norme imperative, all'ordine pubblico e agli interessi della prole.
L'esito del giudizio giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Marsala, Sezione civile, in composizione collegiale, contrariis reiectis, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, così provvede: dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra ed Parte_1
in data 2.8.1994, trascritto presso l'Ufficio di Stato Civile del Comune di Controparte_1
Mazara del Vallo (TP) al n. 155, Parte II, Serie A, anno 1994; dispone che i rapporti tra le parti e con la FI (nata il [...]), siano Persona_2 regolati alle condizioni concordemente stabilite dalle parti e riportate in parte motiva da intendersi qui integralmente trascritte;
dispone che la presente sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000 n. 369. dichiara la compensazione integrale delle spese di lite.
Così deciso in Marsala nella camera di conSIlio del 27.6.2025.
Il Giudice rel. ed est. Il Presidente
Giampaolo Bellofiore Francesco Paolo Pizzo