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Sentenza 17 febbraio 2025
Sentenza 17 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 17/02/2025, n. 154 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 154 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4569/2024 vg
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Riccardo Di Pasquale Presidente
Dott.ssa Eleonora Ramacciotti Giudice
Dott. Eugenio Bolondi Relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4569/2024 vg promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SCACCHETTI Parte_1 C.F._1
MARIA GRAZIA e dell'avv. BARONI STEFANIA
e
C.F. , con il patrocinio dell'avv. TIEZZI FILIPPO Controparte_1 C.F._2
MARIA
RICORRENTI
avente ad oggetto: separazione consensuale
Premesso che:
- con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c. depositato in data 08/11/2024, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e gli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
“1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto, liberi di fissare ove riterranno opportuno la loro residenza e domicilio, fermo l'obbligo per ciascuno, ex art. 337-sexies, 2° co., c.c., di comunicare all'altro, entro il termine perentorio di 30 giorni, l'avvenuto cambiamento di residenza e/o di domicilio sino a quando il figlio minor non avrà compiuto la maggiore Per_1
età.
2) Il figlio minor (di anni 17) è affidato congiuntamente alla Per_1
madre ed al padre i quali eserciteranno in forma condivisa la responsabilità
genitoriale sul medesimo, con l'impegno di adottare insieme tutte le decisioni di maggior interesse che lo riguardano e relative alla sua istruzione, educazione,
salute ed alla scelta della sua residenza abituale, tenendo prioritariamente conto della volontà, dei bisogni, delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del minore.
Ciascun genitore, quando avrà presso di sé il figlio, eserciterà
separatamente ed in via esclusiva la responsabilità sul medesimo in ordine alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione.
Ciascun genitore dovrà educare il figlio nel rispetto e nell'affetto per l'altro, ciascuno promuovendo in lui buoni e significativi rapporti con l'altro e con gli ascendenti ed i parenti di ciascun ramo genitoriale.
3) Il figlio minor è collocato prevalentemente presso la Per_1
madre presso la quale avrà altresì la residenza - anche anagrafica - ed il domicilio. 4) Le parti danno atto e concordano che la figli , di anni 23, è Per_2
maggiorenne ed economicamente autosufficiente e continuerà a vivere con il padre nell'appartamento sito ai piani terra e primo dell'immobile in comproprietà
tra i coniugi e sito in Modena (MO), via Bartolomeo Soliani n. 18, sino a quando ella lo vorrà e comunque almeno sino al mese di luglio 2025 compreso.
5) In considerazione dell'età d , la sua frequentazione con il Per_1
padre sarà rimessa all'accordo diretto tra i medesimi, tenendo prioritariamente conto della volontà, dei desideri e dei bisogni del ragazzo ed acquisito il parere favorevole della madre. In ogni caso il padre avrà il dovere di tenere con sé il figli almeno secondo i seguenti tempi e modalità: Per_1
- un week-end a settimane alterne dal venerdì dall'uscita da scuola, quando il padre, se necessario, lo andrà a prelevare da scuola, sino al lunedì mattina quando, se necessario, lo riaccompagnerà a scuola o presso l'abitazione materna in caso di chiusura della stessa;
- due pomeriggi infra-settimanali dall'uscita da scuola, quando il padre, se necessario, lo andrà a prelevare da scuola, sino a dopo cena quando il padre, se necessario, lo riaccompagnerà presso l'abitazione materna.
Vacanze scolastiche natalizie trascorrerà con ciascun genitore, ad anni alterni, o il periodo Per_1
dall'inizio delle vacanze scolastiche natalizie sino al 31.12 compreso o il periodo dal 1°.01 sino alla ripresa della scuola quando sarà onere del genitore che lo ha presso di sé, se necessario, accompagnarlo a scuola.
Per le vacanze scolastiche natalizie 2024/2025 trascorrerà con Per_1
la madre il periodo dall'inizio delle vacanze scolastiche natalizie sino al 31.12
compreso.
Vacanze scolastiche pasquali trascorrerà con ciascun genitore, ad anni alterni, o il periodo dal Per_1
termine della scuola sino al giorno di Pasqua compreso o il periodo dal lunedì di
Pasqua sino alla ripresa della scuola quando sarà onere del genitore, se necessario,
accompagnarlo a scuola e di modo tale ch trascorra il giorno di Pasqua Per_1
con il genitore con il quale non ha trascorso il giorno del precedente Natale.
Per le vacanze scolastiche pasquali 202 trascorrerà con il padre Per_1
il periodo dal termine della scuola sino al giorno di Pasqua compreso e con la madre il periodo dal lunedì di Pasqua sino alla ripresa della scuola quando sarà
onere della madre, se necessario, accompagnarlo a scuola.
Vacanze scolastiche estive trascorrerà con ciascun genitore 2 (due) settimane di vacanza Per_1
(anche consecutive).
Al fine di consentire ad entrambi i genitori di programmare con adeguato anticipo le proprie vacanze con il figlio, le parti si impegnano a concordare per iscritto l'esatta cadenza dei rispettivi periodi entro il 30 aprile di ogni anno e prevedono sin da ora che, in caso di mancato accordo entro tale data, il diritto di scegliere la cadenza dei giorni a tal fine destinati spetterà, ad anni alterni, al padre o alla madre ed ognuno dei due genitori avrà l'obbligo di comunicare per iscritto all'altro la propria scelta entro il 10 maggio successivo, a pena di decadenza dal diritto di scelta stesso.
Per l'anno 2025, in caso di mancato accordo, il diritto di scelta spetterà
alla madre.
Prima della partenza entrambi i genitori saranno tenuti a comunicarsi la località e l'indirizzo del luogo in cui trascorreranno le vacanze con il figlio.
Per tutto quanto qui non espressamente previsto gli accordi dei genitori relativi alla frequentazione co e la loro attuazione dovranno essere Per_1 ispirati al pieno rispetto sia del diritto del minore ad un ordinato e sereno programma di vita confacente alla sua età, sia dei suoi impegni scolastici,
parascolastici, educativi, sportivi e formativi, sia dei suoi ritmi ed abitudini esistenziali.
6) A titolo di mantenimento del figlio, il sig si obbliga a CP_1
provvedere in via diretta ed esclusiva al pagamento del mutuo cointestato alle parti sino alla sua estinzione, con accollo liberatorio della sig.r secondo Pt_1
quanto meglio previsto e specificato alla successiva condizione n. 9.
A decorrere dal mese successivo all'estinzione del mutuo de quo, e comunque a decorrere da non oltre il mese di febbraio 2027 compreso, il sig.
si obbliga a corrispondere alla sig.r a titolo di contributo al CP_1 Pt_1
mantenimento ordinario del figli , la somma mensile di € 375,00 Per_1
(trecentosettantacinque/00) da versarsi per 12 mensilità annue ed a mezzo bonifico bancario sul conto corrente intestato alla moglie, IBAN:
[...], con valuta fissa di accredito il giorno 5 (cinque)
di ogni mese.
Tale somma mensile dovrà essere annualmente aggiornata in base alla variazione degli indici nazionali ISTAT di aumento del costo della vita per le famiglie di operai ed impiegati, prendendo come indice base quello del mese successivo all'estinzione del mutuo.
7) I genitori provvederanno al pagamento delle spese straordinarie che si renderanno necessarie per il figli nella misura del 50% (cinquanta per Per_1
cento) ciascuno, secondo il seguente schema:
spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari, e) farmaci da banco e non, purchè
prescritti da medico del servizio sanitario nazionale;
spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a)
cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c)
accertamenti e trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) cure non convenzionali;
e) farmaci particolari;
spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno e relativa assicurazione scolastica;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
e)
mensa;
spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature.
Le spese per le vacanze ed i viaggi d saranno sostenute per Per_1
intero dal genitore e/o dai parenti che le trascorreranno con lui, mentre saranno a carico del padre e della madre nella misura del 50% (cinquanta per cento)
ciascuno quelle relative alle vacanze ed ai viaggi che il medesimo trascorrerà con terzi (es.: campi estivi, amici/amiche, etc.), con la precisazione che tali vacanze e le relative spese dovranno essere preventivamente concordate tra le parti.
In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore a fronte di una formale richiesta avanzata dall'altro in forma scritta (a mezzo sms, whatsapp,
e-mail, fax, ecc.) dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto,
entro 10 giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
sia in difetto di risposta sia il dissenso non motivato saranno da intendersi come consenso alla spesa.
Il rimborso pro quota al genitore che ha anticipato le predette spese e che ha fornito idonea documentazione entro la fine del mese in cui è avvenuto l'esborso, è dovuto entro il giorno 5 (cinque) del mese successivo all'esibizione.
La documentazione giustificativa delle suddette spese dovrà essere intestata al figlio onde consentire ad entrambi i genitori di detrarle nella misura del 50% (cinquanta per cento) ciascuno.
8) Il diritto di percepire l'Assegno Unico Universale pe è Per_1
attribuito a ciascun genitore nella misura del 50% ciascuno sino a quando non avrà compiuto la maggiore età e, a tal fine, le parti si obbligano a Per_1
prestarsi la necessaria collaborazione, a consegnare tutta la documentazione richiesta, a sottoscrivere eventuali moduli, anche ai fini Isee, ed a svolgere qualsiasi altra attività si rendesse necessaria.
9) Le parti danno atto di aver sottoscritto un contratto di mutuo fondiario in data 26.01.2012 (con atto a ministero Notaio, dott n. Persona_3
rep. 55311 racc. n. 10047, registrato a Modena (MO) il 02.02.2012 al n. 1584
serie IT ed iscritto a Modena (MO) in data 03.02.2012 al n. 3208 R.G. ed al n. 396
R.P.) co per la complessiva Controparte_2
somma di € 350.000,00 come da contratto di mutuo e piano di ammortamento che le parti ben conoscono ed al quale si rimanda (doc. n. 5).
Il sig si accolla, con accollo liberatorio della sig.ra Controparte_1 l'intero debito residuo a far tempo dal giorno di sottoscrizione Parte_1
del presente ricorso consensuale obbligandosi a liberare, manlevare e tenere indenne la sig.r da qualunque spesa e/o danno dovessero Parte_1
eventualmente derivarle dal proprio ritardato o mancato pagamento dei residui ratei del mutuo in parola, ogni azione, eccezione, pretesa e rivalsa al riguardo dal medesimo sin da ora rinunciata e rimossa.
Il sig si obbliga a comunicare alla Banca mutuante l'intervenuto CP_1
accollo liberatorio da formalizzarsi entro e non oltre 7 (sette) giorni lavorativi dalla sottoscrizione del presente ricorso e/o entro diverse tempistiche dipendenti dalla Banca, con richiesta di liberazione della sig.r da ogni obbligazione Pt_1
solutoria ed impegnandosi, in difetto di adesione del creditore ex art. 1273 c.c. con dichiarazione liberatoria, a tenerla indenne e manlevata da ogni richiesta di adempimento dell'obbligazione contratta.
Le parti convengono e danno atto che gli effetti dell'accollo decorrono comunque dal mese di settembre 2024 compreso.
Le parti concordano sin da ora che nell'ipotesi in cui la Banca mutuante non concedesse l'accollo liberatorio della sig.r dal mutuo il sig. Pt_1
dovrà comunque provvedere in via diretta ed esclusiva al pagamento CP_1
dei ratei del mutuo de quo, obbligandosi a liberare, manlevare e tenere indenne la sig.r da qualunque spesa e/o danno dovessero eventualmente Parte_1
derivarle dal proprio ritardato o mancato pagamento dei residui ratei del mutuo in parola, ogni azione, eccezione, pretesa e rivalsa al riguardo dal medesimo sin da ora rinunciata e rimossa.
Le parti concordano che, a fronte del suddetto accollo liberatorio, gli interessi del mutuo de quo saranno portati in detrazione al 100% dal sig.
CP_1 Con l'esatto adempimento di quanto sopra le parti dichiarano di nulla più
avere a pretendere l'una dall'altra per qualsivoglia titolo, causale e/o ragione in qualunque modo connessa alla casa ex familiare ed alle relative rate del mutuo, ivi comprese anche quelle già scadute e già corrisposte, fatto salvo quanto previsto alla successiva condizione n. 10).
10) Le parti danno atto di essere comproprietarie, nella misura del 50%
ciascuna, dell'immobile sito in Modena (MO), via Bartolomeo Soliani,
attualmente composto da n. 4 appartamenti, e si obbligano a quanto segue.
A) APPARTAMENTO SITO AL PIANO TERZO DELL'IMMOBILE DI VIA SOLIANI
N. 14/1
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 337-sexies c.c. il diritto all'assegnazione della casa ex coniugale sita in Modena (MO), via Bartolomeo Soliani n. 14, int. 1,
- e precisamente l'appartamento sito al terzo piano dell'immobile in comproprietà
tra i coniugi nella misura del 50% ciascuno - è assegnato alla sig.r sino Pt_1
a quando non sarà attribuito in favore della medesima il diritto di usufrutto vitalizio sulla quota di comproprietà del sig secondo i seguenti tempi e CP_1
modalità.
Il sig si obbliga a concedere gratuitamente alla moglie, Controparte_1
sig.r il diritto di usufrutto vitalizio sulla propria Parte_1
proporzionale quota di comproprietà della porzione di fabbricato ad uso abitativo sita in Modena (MO), via Bartolomeo Soliani nn. 14-18, e costituita da:
- appartamento al piano terzo;
- cantina al piano terra.
La porzione di immobile oggetto della presente cessione è attualmente descritta al Catasto dei Fabbricati del Comune di Modena al foglio 141 con i mappali: - 154, sub. 9 e 155, sub. 10, zona 2, cat. A/2, cl. 2, 8 vani, r.c. 908,96 €
(corrispondenti all'appartamento al 3° piano sito in Modena, via Bartolomeo
Soliani n. 14/1);
- 154, sub. 10, zona 2, cat. C/2, cl 6, cons. 11, sup. cat. 13, r.c. 41,47
(corrispondente alla cantina sita in via Bartolomeo Soliani n. 18, piano T).
All'immobile in oggetto compete la quota proporzionale di comproprietà
sulle parti condominiali comuni del fabbricato ai sensi dell'art. 1117 c.c. e sulle parti adibite a servizi comuni, ben note alle parti, nonché tutti i diritti, ragioni ed interessenze spettanti alla parte concedente sull'immobile in oggetto.
La costituzione del diritto di usufrutto avverrà a far data dalla stipula dell'atto notarile e durerà fino alla morte della sig.r Le parti concordano Pt_1
sin da ora che nel caso in cui le stesse si dovessero accordare per l'acquisto da parte del sig del 50% di comproprietà della sig.r dell'intero CP_1 Pt_1
stabile sito in via Soliani, la sig.r rinuncerebbe, contestualmente al Pt_1
rogito notarile di compravendita, al proprio diritto di usufrutto vitalizio e di modo tale, dunque, che, in tal caso, l'intero immobile sarebbe lasciato nella completa disponibilità del sig CP_1
All'estinzione dell'usufrutto vitalizio in favore della sig.r la Pt_1
nuda proprietà si riunirà ipso facto ai diritti complementari ricostituendone la pienezza potestativa.
Le parti precisano e danno atto che il sig ha ricevuto la propria CP_1
quota di comproprietà della porzione di fabbricato come sopra descritta in forza di atto di compravendita in data 26.01.2012 a ministero del Notaio, dott Per_3
n. rep. 55310, n. racc. 10046, registrato a Modena (MO) il 02.02.2012 al n.
[...]
1575 serie 1T e trascritto a Modena (MO) il 03.02.2012 ai nn. 3206 e 3207 R.G.
ed ai nn. 2452 e 2453 R.P. Ad eccezione dell'ipoteca concessa con il contratto di mutuo di cui alla precedente condizione n. 9, il sig garantisce la piena proprietà, la libera CP_1
disponibilità e la legittima provenienza dei beni sui quali concede il diritto di usufrutto e la loro libertà da iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli, privilegi anche fiscali, oneri e vincoli di qualsiasi natura, diritti di terzi ed in particolare diritti di prelazione ai sensi delle norme vigenti, e presta garanzia da evizione anche parziale a norma di legge.
La descritta porzione immobiliare, limitatamente al diritto di usufrutto,
sarà ceduta a corpo, nello stato di fatto e di diritto in cui attualmente si trova, noto alle parti, e comprendente ogni accessorio, accessione, dipendenza, pertinenza,
servitù attive e passive se ed in quanto legalmente esistenti, ragioni ed oneri condominiali, con tutti i patti, le clausole e le condizioni, ove ad oggi ancora attuali e/o pertinenti, contenuti o richiamati nel citato rogito di provenienza.
La sig.r si impegna sin d'ora ad usufruire del bene con la dovuta Pt_1
diligenza.
Le spese di manutenzione ordinaria, per le utenze, la raccolta rifiuti ed in generale tutte le spese di conduzione e custodia della porzione dell'immobile in oggetto saranno totalmente a carico della sig.r a decorrere dalla data Pt_1
dell'atto di costituzione e fino al termine previsto, così come sarà integralmente a carico della sig.r qualsiasi imposta o carico tributario che possa derivare Pt_1
dall'utilizzo del bene.
Le spese condominiali per le parti comuni sono regolate secondo quanto previsto alla successiva lettera E).
La suddetta costituzione del diritto di usufrutto sarà perfezionata con atto notarile - a ministero del Notaio dott - da stipularsi entro e non Persona_3
oltre 30 (trenta) giorni dal passaggio in giudicato della sentenza di separazione consensuale recettiva delle presenti condizioni ed alla quale le parti si obbligano a prestare acquiescenza entro e non oltre 3 giorni lavorativi dalla sua pubblicazione a mezzo PCT.
Le parti dichiarano che l'atto notarile di concessione del diritto di usufrutto sopra meglio precisata ed in favore della sig.r sarà un atto pubblico Pt_1
meramente esecutivo dell'obbligo di adempimento delle obbligazioni assunte nell'ambito del presente procedimento di separazione personale, per cui le stesse chiedono sin da ora di avvalersi, anche per l'atto notarile, delle agevolazioni fiscali che prevedono l'esenzione dalle imposte di bollo, registro e da ogni altra tassa per tutti gli atti, documenti e provvedimenti relativi al procedimento di separazione personale per effetto della sentenza della Corte Costituzionale n. 154
del 10.5.1999 con la quale l'esenzione fiscale prevista per tutti gli atti, documenti e provvedimenti in tema di divorzio dall'art. 19 della legge 6.3.1987 n. 74 (a parziale integrazione della legge 1.12.1970 n. 898 e confermate, poi, da ultimo,
dall'art. 1, commi 608 e 609, della L. 28.12.2013 n. 147 nonché dalla sentenza della Cass. civile n. 3110/2016) è stata estesa ai procedimenti di separazione personale dei coniugi.
Le parti danno atto che la suddetta costituzione del diritto di usufrutto è
stata prevista dalle medesime nell'intento di regolare i rapporti giuridici ed economici relativi al presente procedimento di separazione consensuale e la stessa
è, pertanto, elemento funzionale ai fini della risoluzione non contenziosa e tendenzialmente definitiva della crisi coniugale.
La costituzione del diritto di usufrutto avrà efficacia novativa rispetto ad ogni eventuale obbligazione precedentemente intercorsa tra le parti che dovrà
intendersi pertanto superata.
Le parti concordano che le spese notarili, tasse, imposte e/o qualsiasi altra spesa necessaria e/o connessa alla suddetta concessione, saranno a carico di ciascuna parte nella misura del 50% ciascuna.
Le parti si obbligano altresì a collaborare per acquisire tutta la documentazione necessaria per il suddetto rogito ed a contribuire alle suddette eventuali spese nella misura del 50% ciascuna.
B) APPARTAMENTO SITO AI PIANI TERRA E PRIMO DELL'IMMOBILE DI VIA
SOLIANI N. 18
Il sig avrà il diritto di abitare nell'appartamento sito ai piani CP_1
terra e primo dell'immobile - attualmente in comproprietà tra i coniugi nella misura del 50% ciascuno - e sito in Modena (MO), via Bartolomeo Soliani n. 18,
dove peraltro il medesimo si è già trasferito a vivere, portando con sé i propri beni ed effetti personali, sino a quando verrà attribuito in favore del medesimo il diritto di usufrutto vitalizio sulla quota di comproprietà della sig.r come segue. Pt_1
La sig.r si obbliga a concedere gratuitamente al Parte_1
marito, sig , il diritto di usufrutto vitalizio sulla propria Controparte_1
proporzionale quota di comproprietà della porzione di fabbricato ad uso abitativo sita in Modena (MO), via Bartolomeo Soliani nn. 10-18, e costituita da:
- appartamento al piano primo;
- n. 2 autorimesse al piano terra.
La porzione di immobile oggetto della presente cessione è attualmente descritta al Catasto dei Fabbricati del Comune di Modena al foglio 141 con i mappali:
- 154, sub. 3, zona 2, cat. A/2, cl. 2, 3,5 vani, r.c. 397,67 € (corrispondente all'appartamento al piano 1° sito in Modena, via Bartolomeo Soliani n. 18);
- 154, sub. 11, zona 2, cat. C/6, cl. 3, cons. 51, sup. cat. 62, r.c. 179,11 €
(corrispondente alla autorimessa sita in via Bartolomeo Soliani n. 18, p. T); - 211, sub. 1, zona 2, cat. C/6, cl. 7, cons. 13 mq, r.c. 86,61 €
(corrispondente alla autorimessa sita in via Bartolomeo Soliani n. 10, p. T).
All'immobile in oggetto compete la quota proporzionale di comproprietà
sulle parti condominiali comuni del fabbricato ai sensi dell'art. 1117 c.c. e sulle parti adibite a servizi comuni, ben note alle parti, nonché tutti i diritti, ragioni ed interessenze spettanti alla parte concedente sull'immobile in oggetto.
La costituzione del diritto di usufrutto avverrà a far data dalla stipula dell'atto notarile e durerà fino alla morte del sig CP_1
All'estinzione dell'usufrutto vitalizio in favore del sig la nuda CP_1
proprietà si riunirà ipso facto ai diritti complementari ricostituendone la pienezza potestativa.
Le parti precisano e danno atto che la sig.r ha ricevuto la propria Pt_1
quota di comproprietà della porzione di fabbricato come sopra descritta:
- per 2/6 per successione dalla morte dei di lei genitori, sig.r Per_4
;
[...] Persona_5
- per 1/6 in forza di atto di compravendita in data 26.01.2012 a ministero del Notaio, dott n. rep. 55310, n. racc. 10046, registrato a Modena Persona_3
(MO) il 02.02.2012 al n. 1575 serie 1T e trascritto a Modena (MO) il 03.02.2012
ai nn. 3206 e 3207 R.G. ed ai nn. 2452 e 2453 R.P.
Ad eccezione dell'ipoteca concessa con il contratto di mutuo di cui alla precedente condizione n. 9, la sig.r garantisce la piena proprietà, la Pt_1
libera disponibilità e la legittima provenienza dei beni sui quali concede il diritto di usufrutto e la loro libertà da iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli, privilegi anche fiscali, oneri e vincoli di qualsiasi natura, diritti di terzi ed in particolare diritti di prelazione ai sensi delle norme vigenti, e presta garanzia da evizione anche parziale a norma di legge. La descritta porzione immobiliare, limitatamente al diritto di usufrutto,
sarà ceduta a corpo, nello stato di fatto e di diritto in cui attualmente si trova, noto alle parti, e comprendente ogni accessorio, accessione, dipendenza, pertinenza,
servitù attive e passive se ed in quanto legalmente esistenti, ragioni ed oneri condominiali, con tutti i patti, le clausole e le condizioni, ove ad oggi ancora attuali e/o pertinenti, contenuti o richiamati nel citato rogito di provenienza.
Il sig si impegna sin d'ora ad usufruire del bene con la dovuta CP_1
diligenza.
Le spese di manutenzione ordinaria e servizi condominiali per le parti comuni e quelle esclusive, per le utenze, la raccolta rifiuti ed in generale tutte le spese di conduzione e custodia saranno totalmente a carico del sig a CP_1
decorrere dalla data dell'atto di costituzione e fino al termine previsto, così come sarà integralmente a carico del sig qualsiasi imposta o carico tributario CP_1
che possa derivare dall'utilizzo del bene.
La suddetta costituzione del diritto di usufrutto sarà perfezionata con atto notarile - a ministero del Notaio dott - da stipularsi entro e non Persona_3
oltre 30 (trenta) giorni dal passaggio in giudicato della sentenza di separazione consensuale recettiva delle presenti condizioni ed alla quale le parti si obbligano a prestare acquiescenza entro e non oltre 3 giorni lavorativi dalla sua pubblicazione a mezzo PCT.
Le parti dichiarano che l'atto notarile di concessione del diritto di usufrutto sopra meglio precisata ed in favore della sig sarà un atto pubblico CP_1
meramente esecutivo dell'obbligo di adempimento delle obbligazioni assunte nell'ambito del presente procedimento di separazione personale, per cui le stesse chiedono sin da ora di avvalersi, anche per l'atto notarile, delle agevolazioni fiscali che prevedono l'esenzione dalle imposte di bollo, registro e da ogni altra tassa per tutti gli atti, documenti e provvedimenti relativi al procedimento di separazione personale per effetto della sentenza della Corte Costituzionale n. 154
del 10.5.1999 con la quale l'esenzione fiscale prevista per tutti gli atti, documenti e provvedimenti in tema di divorzio dall'art. 19 della legge 6.3.1987 n. 74 (a parziale integrazione della legge 1.12.1970 n. 898 e confermate, poi, da ultimo,
dall'art. 1, commi 608 e 609, della L. 28.12.2013 n. 147 nonché dalla sentenza della Cass. civile n. 3110/2016) è stata estesa ai procedimenti di separazione personale dei coniugi.
Le parti danno atto che la suddetta costituzione del diritto di usufrutto è
stata prevista dalle medesime nell'intento di regolare i rapporti giuridici ed economici relativi al presente procedimento di separazione consensuale e la stessa
è, pertanto, elemento funzionale ai fini della risoluzione non contenziosa e tendenzialmente definitiva della crisi coniugale.
La costituzione del diritto di usufrutto avrà efficacia novativa rispetto ad ogni eventuale obbligazione precedentemente intercorsa tra le parti che dovrà
intendersi pertanto superata.
Le parti concordano che le spese notarili, tasse, imposte e/o qualsiasi altra spesa necessaria e/o connessa alla suddetta concessione, saranno a carico di ciascuna parte nella misura del 50% ciascuna.
Le parti si obbligano altresì a collaborare per acquisire tutta la documentazione necessaria per il suddetto rogito ed a contribuire alle suddette eventuali spese nella misura del 50% ciascuna.
C) APPARTAMENTO PICCOLO SITO AL SECONDO PIANO DELL'IMMOBILE DI
VIA SOLIANI N. 14
Le parti concordano che nell'appartamento piccolo sito al piano secondo dell'immobile de quo (in comproprietà tra loro nella misura del 50% ciascuna), salvo diverso accordo scritto delle parti:
- dal mese di settembre 2024 sino al mese di giugno 2025 compreso continuerà ad abitarci la famigli alla quale è già stato concesso in CP_3
locazione con suddivisione tra i coniugi, nella misura del 50% ciascuno, dei relativi canoni di locazione dando disposizione al conduttore di eseguire due bonifici (uno direttamente al sig ed uno direttamente alla sig.r CP_1 Pt_1
sui rispettivi conti correnti ai medesimi intestati) pari al 50% del concordato canone di locazione e di modo tale che ciascuno incassi direttamente e mensilmente la quota del canone di locazione di propria spettanza e provveda dunque a pagarvi le relative tasse/imposte senza dover eseguire conteggi e compensazioni di sorta;
- dal termine della suddetta locazione dell'appartamento alla famiglia e comunque al più tardi dal mese di luglio 2025, vi si trasferirà ad CP_3
abitare gratuitamente la figli;
Per_2
- nel caso in cui la figli non si trasferisse a vivere Per_2
nell'appartamento de quo o qualora, anche successivamente, ella dovesse trasferirsi a vivere altrove, le medesime si obbligano sin da ora a mantenerlo in locazione e con l'obbligo di suddividersi nella misura del 50% ciascuna i relativi canoni di locazione e le relative spese.
D) APPARTAMENTO GRANDE SITO AL SECONDO PIANO DELL'IMMOBILE DI
VIA SOLIANI N. 14
Salvo diverso accordo scritto, i coniugi concordano e si obbligano sin da ora a che l'appartamento grande sito al piano secondo dell'immobile di via Soliani
n. 14 (in comproprietà tra loro nella misura del 50% ciascuno) sarà concesso e mantenuto in locazione con un contratto regolare e con obbligo per i medesimi di suddividersi nella misura del 50% ciascuno i relativi canoni di locazione dando disposizione al conduttore di eseguire due bonifici (uno direttamente CP_1
ed uno direttamente all sui rispettivi conti correnti ai medesimi intestati) Pt_1
pari al 50% del concordato canone di locazione e di modo tale che ciascuno incassi direttamente e mensilmente la quota del canone di locazione di propria spettanza e provveda dunque a pagarvi le relative tasse/imposte senza dover eseguire conteggi e compensazioni di sorta.
Le parti danno atto e concordano che:
- le utenze del suddetto appartamento hanno già un contatore separato e che il conduttore si intesterà dunque a proprio nome le relative utenze provvedendo direttamente al pagamento delle stesse;
- al conduttore saranno inoltre richiesti € 550,00 (= cinquecentocinquanta)
annuali a titolo di concorso alle spese condominiali da ripartirsi tra i coniugi secondo quanto previsto al successivo punto E).
E) PARTI COMUNI E SPESE CONDOMINIALI
Le parti concordano che:
- l'utilizzo del giardino ed il parcheggio delle autovetture al suo interno sarà regolato dalla normativa prevista dal codice civile e secondo regole di buona condotta e nel rispetto delle necessità di tutti i comproprietari/conduttori;
- le spese di cura e manutenzione del giardino saranno suddivise nella misura del 50% tra i coniugi;
- il sottoscala (descritto al Catasto dei Fabbricati del Comune di Modena al foglio 141, mapp. 154, sub. 12, zona 2, cat. C/2, cl. 6, cons. 5, s.c. 5, r.c. 18,85 €)
sarà ad uso comune dei coniugi;
- le spese per l'assicurazione sulla casa saranno da dividere nella misura di
1/3 ciascuno tra il sig la sig.r e la zia dell sig.ra CP_1 Pt_1 Pt_1
con obbligo di rimborso a chi ha sostenuto la relativa spesa entro Parte_2 e non oltre 10 giorni dalla esibizione della relativa contabile di pagamento.
Le parti danno atto e concordano inoltre che per le spese condominiali di acqua, energia elettrica, passo carraio e pulizia delle scale:
- il/la conduttore/conduttrice dell'appartamento grande del secondo piano corrisponde un contributo annuale di € 550,00;
- la zia della sig.r sig.r corrisponde un Pt_1 Parte_2
contributo annuale pari ad € 1.000,00;
per un totale di € 1.550,00 che vengono versati anticipatamente sul conto corrente del sig contributo pari ad € 1.550,00 che sarà così assegnato e ripartito: CP_1
- € 150,00 alla sig.r la quale provvederà al pagamento della Pt_1
donna delle pulizie delle scale condominiali e che il sig le verserà a CP_1
mezzo bonifico bancario entro il 31.01 di ciascun anno;
- € 1.400,00 al sig il quale provvederà direttamente ed in via CP_1
esclusiva al pagamento del passo carraio, della bolletta dell'acqua condominiale e della luce delle scale.
11) Le parti si impegnano ad asportare i propri beni ed effetti personali ancora allocati negli appartamenti e/o nei locali come sopra loro assegnati entro e non oltre 60 giorni dalla sottoscrizione del presente ricorso.
12) A titolo di risoluzione definitiva dei rispettivi rapporti di debito/
credito sorti tra i coniugi prima e/o in costanza di convivenza coniugale e/o di separazione di fatto, la sig.r corrisponderà al sig Pt_1 CP_1
- la somma di € 1.294,80 a mezzo bonifico bancario entro e non oltre 3
giorni lavorativi dalla sottoscrizione del presente ricorso per separazione consensuale;
- € 10.000,00 a mezzo bonifico bancario entro 3 giorni lavorativi dalla sottoscrizione del presente ricorso per separazione consensuale;
- € 15.580,00 entro 3 giorni lavorativi successivi al termine per il deposito della dichiarazione di non volersi riconciliare con il coniuge da depositare nell'instaurando procedimento di separazione consensuale ed a condizione dell'effettivo e tempestivo deposito da parte di entrambi i coniugi della dichiarazione predetta.
Su dette somme non matureranno né interessi né rivalutazioni di sorta.
13) Le parti si obbligano a prestare acquiescenza all'emananda sentenza di separazione consensuale recettiva delle presenti condizioni entro e non oltre 3
giorni lavorativi dalla sua pubblicazione a mezzo PCT.
14) I coniugi danno atto e dichiarano di avere risolto fra loro - anche in via transattiva e novativa - con le presenti pattuizioni ogni questione di carattere economico-patrimoniale sorta prima e/o in costanza di convivenza coniugale e/o di separazione di fatto e dichiarano pertanto di nulla più avere a pretendere l'uno dall'altro per alcun titolo o ragione, fatto salvo l'esatto adempimento di quanto quivi stabilito, ogni azione, eccezione, pretesa e rivalsa al riguardo dai medesimi sin da ora rinunciata e rimossa.
15) Le spese legali della presente procedura saranno integralmente compensate tra le parti sicché ognuna provvederà a pagare i propri avvocati mentre le spese vive saranno tra le stesse suddivise nella misura di una metà
ciascuna.
16) Le parti danno atto che le suestese condizioni sono tutte essenziali e legate tra di loro dal vincolo di unicità dell'accordo.
17) I coniugi si obbligano ad adempiere ed a dare attuazione ai suestesi patti, ai quali attribuiscono e riconoscono concordemente immediata e vincolante efficacia contrattuale, sin dal momento della sottoscrizione del presente ricorso per separazione personale consensuale, ogni azione, eccezione, pretesa e rivalsa al riguardo dai medesimi sin da ora rinunciata e rimossa.”
- che il Presidente ha disposto la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte;
- che le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno depositato la documentazione di cui all'art. 473-bis.51 c.p.c.;
- Il Pubblico Ministero è stato notiziato del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
- Considerato che è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare.
-Rilevato, quindi, che la domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta oramai da tempo intollerabile ex art. 151, comma 1 c.p.c.
- Il Tribunale stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordate istanze.
-La domanda congiunta dei coniugi può pertanto essere recepita in quanto regolamenta compiutamente ed equamente le condizioni inerenti alla prole ed i rapporti economici.
-Con riferimento agli altri autonomi accordi anche patrimoniali, questi non sono contrari a norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale di Modena in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio promosso da ogni diversa domanda, deduzione Parte_1 Controparte_1
ed eccezione disattesa:
1. dichiara la separazione personale dei coniugi nata a [...] Parte_1
(MO) il 19/07/1971 e ato a MODENA il 05/06/1969 Controparte_1
2. Omologa le concordate condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni economiche, riportate in motivazione.
3. Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di Modena di procedere all'annotazione del presente provvedimento nei registri degli atti di matrimonio di detto comune (Anno 1997 , atto n.257, Parte II, serie A)
Così deciso in Modena, nella camera di consiglio della prima sezione civile in data 12/02/2025
Il Giudice estensore
Dott. Eugenio Bolondi
Il Presidente
Dott. Riccardo Di Pasquale