Decreto 5 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verbania, decreto 05/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verbania |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 5 aprile 2025 |
Testo completo
RG 484/2025
TRIBUNALE DI VERBANIA
Il Giudice tutelare, letti gli atti e i documenti di causa;
sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 25.3.2025; osserva visto il ricorso depositato, il 5.3.2025, da volto ad ottenere l'autorizzazione al Parte_1
rilascio del passaporto per sé e i figli minori , nato il [...], e , Persona_1 Persona_2
nato il [...], a [...] moglie dal quale Parte_2
ha divorziato in forza della sentenza del tribunale di Verbania n. 317/2022; rilevato che ai sensi dell'art. L. 1185/1967, come modificato dal DL 69/2023 a decorrere dal
14.6.2023, non possono ottenere il passaporto:
a) coloro che, essendo a norma di legge sottoposti alla responsabilità genitoriale o alla potestà tutoria, siano privi dell'assenso della persona che la esercita e, nel caso di affidamento a persona diversa, dell'assenso anche di questa;
o, in difetto, dell'autorizzazione del giudice tutelare;
(b) coloro nei confronti dei quali sia stata emessa l'inibitoria prevista dall'articolo 3-bis”; che, pertanto, per il genitore, a meno di inibitoria, disciplinata dall'art. 3 bis (introdotto dal DL
69/2923 cit.), non è necessaria alcuna autorizzazione;
che, invece, quanto ai figli minori, l'intervento del GT è necessario in caso di dissenso dell'altro genitore;
che, nel caso di specie, la resistente ha versato in atti i documenti firmati il 6.3.2025 (doc. 4), e consegnati il 12.3.2025, indicati dal ricorrente come inidonei secondo quanto riferitogli in Questura
(le firme sarebbero tutte diverse); che, tuttavia, di tale asserzione non vi è prova, tale per cui, è cessata tra le parti la materia del contendere;
che, quanto alle spese, esse meritano integrale compensazione, tenuto conto che:
- la richiesta del passaporto veniva inoltrata dal legale del ricorrente in data 11.2.2025 (doc.
2);
- il legale della resistente, il 13.2.2025, assumeva che la propria assistita non aveva nulla in contrario (doc. 3 punto 3);
- il 12.2. e il 26.2. si concludevano in un nulla di fatto (doc. 5);
- la consegna, anticipata il 6.3.2025, avveniva il 12.3.2025;
11.3.2025 e il 12.3.2025 alla resistente, assente);
PQM
visti gli artt. 3 e 3 bis L. 1185/1967;
- dichiara il non luogo a provvedere sul ricorso con riguardo al rilascio del passaporto in favore di Parte_1
- dichiara cessata tra le parti la materia del contendere con riguardo al rilascio del passaporto in favore dei figli minori e Persona_1 Persona_2
Spese compensate.
Si comunichi.
Verbania, 05/04/2025
Il Giudice tutelare
Maria Cristina PERSICO