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Sentenza 9 maggio 2025
Sentenza 9 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Como, sentenza 09/05/2025, n. 169 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Como |
| Numero : | 169 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2025 |
Testo completo
N. 3120/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI COMO
- SEZIONE CIVILE -
Il Tribunale di Como, riunito in camera di consiglio, in persona dei seguenti magistrati: dott.ssa Barbara Cao Presidente dott. Alessandro Petronzi Giudice dott.ssa Martina Roberta Manenti Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato il 13 dicembre 2024, da
(C.F. ), nato a [...], il [...], cittadino Parte_1 C.F._1 italiano, residente in [...]
e
(C.F. ), nata a [...], il [...], Parte_2 C.F._2 cittadina italiana, residente in [...] rappresentati e difesi dall'Avv. Carmen MODARELLI
i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Como in data 13.9.2003, optando per il regime patrimoniale della separazione dei beni
(atto trascritto nei Registri dello Stato Civile del Comune di Como - atto n. 148 p. II, serie A, ufficio 1, anno
2003)
con i seguenti figli maggiorenni ed economicamente AUTOSUFFICIENTI: , nato a Parte_3
Como il 16.6.2004
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso depositato in data 13 dicembre 2024, hanno richiesto pronuncia di separazione ed alle seguenti condizioni:
- L'abitazione coniugale sita in Como, alla Via Carlo Donato Cossoni n. 3, e come meglio descritta in ricorso, resterà di proprietà esclusiva del sig. , il quale si farà carico del pagamento Parte_1 delle rate del mutuo essendo, peraltro, l'unico obbligato, e questa resterà in uso gratuito alla sig.ra
affinché possano essere soddisfatte le esigenze abitative della famiglia. Parte_2
- Il sig. , pertanto, trasferirà la propria residenza altrove. Parte_1
- I coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e, pertanto, nulla chiedono a titolo di mantenimento l'uno all'altra e, quindi, si danno reciproco atto di aver risolto direttamente e con reciproca soddisfazione ogni altra questione di carattere patrimoniale e di non aver altro a pretendere reciprocamente.
- Le spese di giudizio saranno sopportate in parti uguali tra i coniugi.
Le parti hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di NOTE SCRITTE ed hanno dichiarato di non volersi conciliare.
È stata data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
Il Collegio ritiene che le risultanze del giudizio ed il comportamento processuale delle parti confermino quanto dedotto da entrambi i coniugi, ossia che la convivenza tra loro è divenuta intollerabile e che ne è impossibile la prosecuzione.
Ricorrono, dunque, le condizioni, per pronunziare ex art. 151 c.c. la separazione personale dei coniugi.
La coppia non ha prole minore o maggiorenne economicamente non autonoma.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale di COMO, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulle domande proposte:
DICHIARA la separazione personale dei coniugi e sposati in Parte_1 Parte_2
Como il 13.9.2003 (atto trascritto nei Registri dello Stato Civile del Comune di Como - atto n. 148 p. II, Serie
A, Ufficio 1, anno 2003);
OMOLOGA le condizioni di separazione concordate dalle parti;
DISPONE che i rapporti tra le parti siano regolati in conformità alle condizioni stabilite dalle stesse, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte;
PRENDE ATTO degli ulteriori accordi intervenuti tra le parti.
MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Como perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Così deciso in COMO, il 30.4.2025
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Martina R. Manenti Dott.ssa Barbara Cao
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI COMO
- SEZIONE CIVILE -
Il Tribunale di Como, riunito in camera di consiglio, in persona dei seguenti magistrati: dott.ssa Barbara Cao Presidente dott. Alessandro Petronzi Giudice dott.ssa Martina Roberta Manenti Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato il 13 dicembre 2024, da
(C.F. ), nato a [...], il [...], cittadino Parte_1 C.F._1 italiano, residente in [...]
e
(C.F. ), nata a [...], il [...], Parte_2 C.F._2 cittadina italiana, residente in [...] rappresentati e difesi dall'Avv. Carmen MODARELLI
i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Como in data 13.9.2003, optando per il regime patrimoniale della separazione dei beni
(atto trascritto nei Registri dello Stato Civile del Comune di Como - atto n. 148 p. II, serie A, ufficio 1, anno
2003)
con i seguenti figli maggiorenni ed economicamente AUTOSUFFICIENTI: , nato a Parte_3
Como il 16.6.2004
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso depositato in data 13 dicembre 2024, hanno richiesto pronuncia di separazione ed alle seguenti condizioni:
- L'abitazione coniugale sita in Como, alla Via Carlo Donato Cossoni n. 3, e come meglio descritta in ricorso, resterà di proprietà esclusiva del sig. , il quale si farà carico del pagamento Parte_1 delle rate del mutuo essendo, peraltro, l'unico obbligato, e questa resterà in uso gratuito alla sig.ra
affinché possano essere soddisfatte le esigenze abitative della famiglia. Parte_2
- Il sig. , pertanto, trasferirà la propria residenza altrove. Parte_1
- I coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e, pertanto, nulla chiedono a titolo di mantenimento l'uno all'altra e, quindi, si danno reciproco atto di aver risolto direttamente e con reciproca soddisfazione ogni altra questione di carattere patrimoniale e di non aver altro a pretendere reciprocamente.
- Le spese di giudizio saranno sopportate in parti uguali tra i coniugi.
Le parti hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di NOTE SCRITTE ed hanno dichiarato di non volersi conciliare.
È stata data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
Il Collegio ritiene che le risultanze del giudizio ed il comportamento processuale delle parti confermino quanto dedotto da entrambi i coniugi, ossia che la convivenza tra loro è divenuta intollerabile e che ne è impossibile la prosecuzione.
Ricorrono, dunque, le condizioni, per pronunziare ex art. 151 c.c. la separazione personale dei coniugi.
La coppia non ha prole minore o maggiorenne economicamente non autonoma.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale di COMO, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulle domande proposte:
DICHIARA la separazione personale dei coniugi e sposati in Parte_1 Parte_2
Como il 13.9.2003 (atto trascritto nei Registri dello Stato Civile del Comune di Como - atto n. 148 p. II, Serie
A, Ufficio 1, anno 2003);
OMOLOGA le condizioni di separazione concordate dalle parti;
DISPONE che i rapporti tra le parti siano regolati in conformità alle condizioni stabilite dalle stesse, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte;
PRENDE ATTO degli ulteriori accordi intervenuti tra le parti.
MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Como perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Così deciso in COMO, il 30.4.2025
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Martina R. Manenti Dott.ssa Barbara Cao