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Sentenza 4 marzo 2025
Sentenza 4 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 04/03/2025, n. 1373 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 1373 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6114/2020
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA SEZIONE FAMIGLIA
La Corte, nelle persone dei magistrati: dott. Anna Maria PAGLIARI Presidente dott. Alberto TILOCCA Consigliere dott. Anna Chiara GIAMMUSSO Consigliere relatore riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in secondo grado iscritta al n. R.G. 6114/2020 trattenuta in decisione all'udienza del 28 marzo 2024, all'esito della trattazione scritta, vertente
TRA nata ad [...] il [...] Parte_1
( ), elettivamente domiciliata in Roma, via Panama n. 86, presso lo C.F._1
studio del procuratore, avv. Massimo DE MARTINIS, che la rappresenta e difende per delega rilasciata a margine del ricorso in appello
APPELLANTE
E nato a [...] il [...] ( ), CP_1 C.F._2
elettivamente domiciliato in Roma via Tacito n. 84 presso lo studio dei procuratori, avv.
AN LACOMBA e avv. Viviana GRAZIANI, che lo rappresentano e difendono per delega in atti
APPELLATO
E con la partecipazione del Procuratore Generale
1 OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 6549/2020 del Tribunale di Roma pubblicata il 24 aprile 2020 in tema di separazione personale
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 24 novembre 2015 - deducendo che Parte_1
il 18 dicembre 1983 aveva contratto matrimonio con ad Ascrea, dalla CP_1
cui unione erano nati tre figli, AN (nato a [...] il 1° aprile 1985), (nato Per_1
a Roma il 4 maggio 1987) e (nata a [...] il [...]) e sottolineando che il Per_2
figlio era divenuto economicamente indipendente poiché svolgeva un'attività Per_1
lavorativa stabile, mentre svolgeva un'attività lavorativa con contratto a tempo Per_2
determinato e AN un'attività lavorativa saltuaria - conveniva innanzi al Tribunale di Roma per sentir pronunziare la separazione personale tra le parti con CP_1
addebito al resistente;
per sentirsi assegnare la casa familiare e per sentir porre a carico del un assegno di mantenimento per lei stessa in misura pari a euro 500,00 mensili. CP_1
Deduceva, a fondamento della sua domanda, che il rapporto tra i coniugi si era irrimediabilmente deteriorato a causa del comportamento tenuto dal che aveva CP_1
spesso posto in essere condotte di violenza fisica e psicologica nei suoi confronti nonché nei confronti della figlia che, nel 2013, aveva sporto anch'essa denuncia nei Per_2
confronti del padre;
specificava che in data 27 agosto 2015, a seguito dell'ennesimo episodio di aggressione, aveva sporto denuncia nei confronti del resistente, il quale risultava imputato nel procedimento penale n° 46631/2015 RG. Sottolineava, a ulteriore fondamento della sua domanda, di essere priva di reddito in quanto casalinga, mentre il coniuge era un ex sottufficiale della Guardia di Finanza e percepiva una pensione che, nel
2015, ammontava a circa 1.750,00 euro mensili per tredici mensilità.
Si costituiva che chiedeva anch'egli che fosse pronunciata la CP_1
separazione personale tra i coniugi, contestando che il fallimento dell'unione coniugale gli fosse in qualche modo imputabile. Chiedeva che fosse pronunciata la separazione con addebito alla che fosse a lui assegnata la casa familiare sita in via Parte_1
Trasacco a Roma;
in via subordinata, che gli venisse assegnata la casa sita in Ascrea e che
2 venisse altresì stabilito che ciascun coniuge avrebbe provveduto autonomamente al proprio mantenimento o, sempre in via subordinata, che venisse stabilito a suo carico un assegno di mantenimento della coniuge nella misura di euro 250,00 mensili.
In sede di comparizione personale dei coniugi il Presidente stabiliva che il ovesse CP_1
versare, a titolo di contributo per il mantenimento della la somma di Parte_1
euro 500,00 mensili e rimetteva le parti dinanzi al Giudice Istruttore.
All'esito del giudizio - istruito documentalmente e nel corso del quale la Parte_1
chiedeva che l'importo dell'assegno di mantenimento in suo favore fosse aumentato a euro
1.000,00 mensili, con ordine di pagamento diretto da parte dell'INPS - la causa veniva decisa con la sentenza n° 6549/20 che dichiarava la separazione personale tra i coniugi, addebitava la separazione al e stabiliva che lo stesso avrebbe corrisposto alla CP_1
a titolo di mantenimento della stessa, la somma mensile di euro 350,00. Parte_1
Avverso tale sentenza ha proposto appello con ricorso Parte_1
depositato il 25 novembre 2020 che, con un unico articolato motivo, lamenta l'erroneità dell'impugnata sentenza che aveva quantificato in 350,00 euro mensili il contributo dovuto dal per il di lei mantenimento, senza tener conto della reale capacità Parte_1
reddituale delle parti e senza aver considerato che ella dal 2017 aveva dovuto farsi integrale carico del pagamento della rata mensile di mutuo, pari a euro 498.70, gravante sulla casa familiare, cui aveva potuto far fronte solo grazie all'aiuto economico dei figli, dei suoi parenti e di amici. Ha pertanto chiesto che in riforma dell'impugnata decisione fosse stabilito un assegno di mantenimento in suo favore di euro 1.000,00 mensili o, in via subordinata, di euro 500,00 mensili;
in ogni caso con pagamento diretto del mantenimento da parte dell'INPS.
Con decreto presidenziale del 16 dicembre 2020, depositato il 22 dicembre 2020, è stata fissata l'udienza di trattazione e le parti sono state invitate ad aggiornare la documentazione sulle risorse economiche e autorizzate al deposito di memorie successive al deposito dei documenti richiesti.
Con comparsa depositata il 29 settembre 2021 si è costituito che ha CP_1
contestato l'avverso atto d'appello, di cui ha chiesto il rigetto, e che ha proposto appello incidentale per sentir revocare l'assegno di mantenimento riconosciuto in favore della
3 che chiedeva fosse condannata alla restituzione della somma di € Parte_1
8.550,00 quale differenza tra quanto da lui dovuto secondo l'impugnata sentenza n°
6549/2020 e quanto percepito dalla fino a gennaio 2021 in forza Parte_1
dell'ordinanza presidenziale. In via subordinata ha chiesto che fosse ridotto a euro 200,00 mensili l'assegno di mantenimento riconosciuto in favore della moglie e che fosse liberata la casa coniugale (in comproprietà tra i coniugi), al fine di porla a reddito.
Con atto depositato il 6 giugno 2022 il Procuratore Generale ha espresso parere favorevole all'accoglimento dell'impugnazione.
Con ordinanza emessa il 16 novembre 2023, pubblicata in data 29 novembre 2023, la
Corte ha disposto la rimessione della causa sul ruolo al fine di consentire alle parti di interloquire in merito alle emergenze istruttorie sopravvenute.
Con decreto presidenziale del 12 febbraio 2024, depositato il 15 febbraio 2024, è stato disposto che l'udienza del 28 marzo 2024, fissata per la decisione, fosse trattata con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c.; nelle note scritte a tal fine depositate i procuratori delle parti si sono riportati alle rispettive conclusioni e la Corte ha deciso la causa nella camera di consiglio di seguito indicata
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va innanzitutto sottolineato che nessuna delle due parti ha impugnato la sentenza n° 6549/2020 nella parte in cui ha pronunciato la separazione personale dei coniugi e ha addebitato il fallimento dell'unione coniugale al di conseguenza tali pronunce CP_1
risultano ormai passate in giudicato.
Nel merito, l'appello proposto da – che nelle note di Parte_1
trattazione scritta depositate per l'udienza del 28 marzo 2024 ha chiesto che l'assegno di mantenimento previsto in suo favore fosse rideterminato in complessivi euro 500,00 mensili, così rinunciando alla domanda originariamente proposta volta a ottenere in via principale un assegno di euro 1.000,00 mensili – è fondato e va accolto. Lamenta l'odierna appellante, con un unico articolato motivo, che il Tribunale di Roma aveva erroneamente quantificato l'assegno di mantenimento previsto in suo favore poiché, oltre a non aver tenuto in alcun conto la reale capacità reddituale delle parti, non aveva considerato né la sua età (essendo nata nel 1954 ella aveva all'epoca sessantasei anni), né il suo grado di
4 istruzione (avendo ella conseguito solo la licenza media) né la sua mancanza di esperienza lavorativa, essendosi ella dedicata alla cura della famiglia per tutta la durata del rapporto matrimoniale. Sottolinea inoltre che il primo giudice aveva erroneamente quantificato gli oneri da cui era gravato il duplicando una delle voci di debito. Contesta tale CP_1
assunto il che sottolinea che l'appellante ha una sua capacità economica – avendo CP_1
in passato svolto lavori come badante e come colf – e comunque una situazione economica migliore rispetto a quanto accertato dal giudice di prime cure, avendo ella nel frattempo iniziato a percepire la pensione. L'assunto dell'appellante deve essere condiviso. Osserva in proposito questa Corte che, diversamente da quanto affermato dal non è emersa CP_1
prova certa della circostanza che la continuasse a svolgere, come aveva Parte_1
saltuariamente fatto in passato, attività lavorativa come badante o come colf e ciò nonostante l'attività istruttoria espletata dinanzi al Tribunale;
è poi vero quanto affermato dalla iguardo gli oneri da cui è gravato il avendo il primo giudice Parte_1 CP_1
affermato che l'odierno appellato <<… è gravato dal pagamento del canone per la locazione pari ad euro 375,00 mensili per la casa in cui vive nonché dal pagamento delle rate di due finanziamenti contratti con la BNL spa rispettivamente pari ad euro 415,00 mensili e ad euro 498,00 mensili.
Entrambe le parti sono onerate del pagamento della rata del mutuo pari ad euro 500,00 mensili gravante sulla casa coniugale …>> (così testualmente a pag. 6 della motivazione dell'impugnata sentenza). Risulta infatti dall'esame della documentazione depositata dalle parti e in particolare dalla documentazione bancaria depositata in primo grado dal che CP_1
quest'ultimo aveva ottenuto un primo finanziamento (recante il n° 70960) con BNL per la cui restituzione aveva versato la somma mensile di euro 385,00 mensili dal 31 agosto
2011 al 30 novembre 2015; risulta ancora dall'esame di tale documentazione che sempre il solo il 31 dicembre 2015 aveva concluso con BNL un ulteriore contratto di CP_1
finanziamento (recante il n° 220028) con scadenza al 30 novembre 2023 per la cui restituzione era dovuta la somma di euro 415,00 mensili;
risulta infine dall'esame della medesima documentazione che l'8 luglio 2011 il e la avevano CP_1 Parte_1
concluso sempre con BNL un ulteriore contratto di finanziamento (recante il n° 1065289) avente scadenza l'8 luglio 2021, per la cui restituzione era dovuta una rata mensile di euro
498,70 (cfr. la documentazione allegata sub 3 alla comparsa di costituzione del Pt_2
5
[...] depositata il 6 dicembre 2016); tale ultimo finanziamento era quello richiesto dalle parti per l'acquisto della casa familiare. In ragione di ciò è corretto quanto sottolineato dalla laddove afferma che il Tribunale ha calcolato erroneamente gli oneri da Parte_1
cui era gravato il aggiungendo ai sopraindicati importi mensili di euro 415,00 e di CP_1
euro 498,70 quello di euro 500,00 che non trova alcun riscontro nella documentazione in atti;
osserva ancora questo Collegio che alla data odierna tutti i contratti di finanziamento risultano estinti e dunque il non è più gravato del pagamento di alcuna somma se CP_1
non quella relativa alla sua sistemazione abitativa. Risulta ancora dall'esame della documentazione depositata dalla che quest'ultima ha provveduto a Parte_1
versare in via esclusiva le rate di euro 498,70 mensili dovute per la restituzione del finanziamento n° 1065289 a partire dal 2018, circostanza non contestata dal risulta CP_1
infine dall'esame della documentazione depositata nel gennaio 2024 che la nel corso del presente grado di giudizio ha iniziato a percepire la Parte_1
pensione di vecchiaia per un importo pari a euro 522,00 mensili (come da cedolini depositati unitamente alla nota del 29 gennaio 2024). Quanto alla situazione economica del – che nel presente grado di giudizio nulla ha al riguardo documentato, CP_1
omettendo anche di depositare (come del resto in primo grado) la dichiarazione sostitutiva di atto notorio – lo stesso ha comunque affermato in tutti i suoi atti di percepire una pensione di euro 2.100,00 mensili netti per tredici mensilità, importo sul quale grava esclusivamente il pagamento del canone dovuto dal per la sua sistemazione CP_1
abitativa (essendo ormai venuti meno nelle more tutti i finanziamenti concessigli, per come sopra specificato), canone che, come dal medesimo dichiarato nella comparsa di costituzione, ammonterebbe a euro 400,00 mensili circa. Ritiene quindi questa Corte, alla luce degli elementi sin qui acquisiti, che debba essere accolto l'appello proposto dalla e aumentato l'assegno di mantenimento dovutole dal tenuto Parte_1 CP_1
conto tuttavia del miglioramento della situazione economica dell'odierna appellante, che nel corso del 2022 ha iniziato a percepire l'importo di euro 522,00 mensili a titolo di pensione, reputa equo questo collegio rideterminare in complessivi euro 500,00 mensili – così come richiesto dalla (che originariamente aveva chiesto fosse Parte_1
determinato nel maggior importo di euro 1.000,00 mensili) nelle note di trattazione scritta
6 - l'importo a lei spettante a titolo di mantenimento, con decorrenza dalla data della sentenza di primo grado, fermo restando per il passato quanto stabilito in forza dei provvedimenti presidenziali e fermo restando il versamento diretto da parte dell'INPS, quale ente erogatore della pensione percepita dal già disposto dal primo giudice. CP_1
In tal senso ed entro tali limiti va dunque accolto l'appello proposto da
[...]
Parte_1
Tali conclusioni determinano il rigetto dell'appello incidentale proposto da che in via principale ha chiesto di revocare l'assegno di mantenimento CP_1
stabilito in favore della ne ha chiesto la condanna alla restituzione della Parte_1
somma di euro 8.850,00 quale differenza tra quanto da lui versato a titolo di mantenimento in forza del provvedimento presidenziale e quanto determinato con la sentenza n°
6549/2020. Va altresì respinta la richiesta, avanzata in via subordinata dal per CP_1
ottenere <<… la liberazione della casa coniugale al fine di consentire il percepimento di un reddito da un immobile di proprietà dei due ex coniugi …>> (così testualmente a pag. 10 della comparsa di costituzione e risposta), trattandosi di domanda che esula dall'ambito del presente giudizio
(che riguarda la separazione personale tra i coniugi e non un ordinario giudizio di divisione di immobile), domanda che il potrà eventualmente riproporre nella diversa sede a CP_1
ciò deputata.
Per quanto sin qui detto, va dunque accolto l'appello proposto da
[...]
mentre va integralmente respinto l'appello incidentale proposto da Parte_1
avverso l'impugnata sentenza n° 6549/2020 del Tribunale di Roma, CP_1
prima sezione civile, depositata il 24 aprile 2020.
Le spese di giudizio, liquidate ai sensi della legge n° 55/14 e successivi aggiornamenti, seguono il criterio della soccombenza e vanno determinate in complessivi euro 1.950,00 per compensi professionali (valore della causa compreso tra euro 1.100,00 ed euro
5.200,00, complessità bassa), oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
Sussistono altresì i presupposti, in ragione della integrale soccombenza, per porre a carico dell'appellante incidentale l'ulteriore contributo unificato ai sensi dell'art. 13, c. 1 quater
T.U. spese di giustizia come modificato dall'art. 1, c. 18 legge 24/12/2012 numero 228, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
7
P.Q.M.
LA CORTE definitivamente pronunciando sull'appello principale proposto da
[...]
e sull'appello incidentale proposto da con Parte_1 CP_1
l'intervento del Procuratore Generale, così provvede: in accoglimento dell'appello proposto da e in parziale riforma Parte_1
della sentenza n° 6549/2020 del Tribunale di Roma, pubblicata il 24 aprile 2020, determina in complessivi euro 500,00 mensili, a decorrere dalla data della sentenza di primo grado, il contributo al mantenimento dovuto a da Parte_1 CP_1
fermo per il passato quanto stabilito in forza dei provvedimenti presidenziali e fermo restando il versamento diretto da parte dell'INPS, quale ente erogatore della pensione percepita dal già disposto dal primo giudice;
CP_1
respinge integralmente l'appello incidentale proposto da CP_1
condanna alla rifusione in favore di delle CP_1 Parte_1
spese del presente grado di giudizio che liquida in complessivi euro 1.950,00 per compensi professionali, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge;
dà atto che sussistono i presupposti per il versamento da parte dell'appellante incidentale dell'ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione; manda alla Cancelleria per la comunicazione alle parti e gli ulteriori adempimenti.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione, il 12 dicembre 2024
Il Consigliere est. Il Presidente dott. Anna Chiara GIAMMUSSO dott. Anna Maria PAGLIARI
8
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA SEZIONE FAMIGLIA
La Corte, nelle persone dei magistrati: dott. Anna Maria PAGLIARI Presidente dott. Alberto TILOCCA Consigliere dott. Anna Chiara GIAMMUSSO Consigliere relatore riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in secondo grado iscritta al n. R.G. 6114/2020 trattenuta in decisione all'udienza del 28 marzo 2024, all'esito della trattazione scritta, vertente
TRA nata ad [...] il [...] Parte_1
( ), elettivamente domiciliata in Roma, via Panama n. 86, presso lo C.F._1
studio del procuratore, avv. Massimo DE MARTINIS, che la rappresenta e difende per delega rilasciata a margine del ricorso in appello
APPELLANTE
E nato a [...] il [...] ( ), CP_1 C.F._2
elettivamente domiciliato in Roma via Tacito n. 84 presso lo studio dei procuratori, avv.
AN LACOMBA e avv. Viviana GRAZIANI, che lo rappresentano e difendono per delega in atti
APPELLATO
E con la partecipazione del Procuratore Generale
1 OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 6549/2020 del Tribunale di Roma pubblicata il 24 aprile 2020 in tema di separazione personale
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 24 novembre 2015 - deducendo che Parte_1
il 18 dicembre 1983 aveva contratto matrimonio con ad Ascrea, dalla CP_1
cui unione erano nati tre figli, AN (nato a [...] il 1° aprile 1985), (nato Per_1
a Roma il 4 maggio 1987) e (nata a [...] il [...]) e sottolineando che il Per_2
figlio era divenuto economicamente indipendente poiché svolgeva un'attività Per_1
lavorativa stabile, mentre svolgeva un'attività lavorativa con contratto a tempo Per_2
determinato e AN un'attività lavorativa saltuaria - conveniva innanzi al Tribunale di Roma per sentir pronunziare la separazione personale tra le parti con CP_1
addebito al resistente;
per sentirsi assegnare la casa familiare e per sentir porre a carico del un assegno di mantenimento per lei stessa in misura pari a euro 500,00 mensili. CP_1
Deduceva, a fondamento della sua domanda, che il rapporto tra i coniugi si era irrimediabilmente deteriorato a causa del comportamento tenuto dal che aveva CP_1
spesso posto in essere condotte di violenza fisica e psicologica nei suoi confronti nonché nei confronti della figlia che, nel 2013, aveva sporto anch'essa denuncia nei Per_2
confronti del padre;
specificava che in data 27 agosto 2015, a seguito dell'ennesimo episodio di aggressione, aveva sporto denuncia nei confronti del resistente, il quale risultava imputato nel procedimento penale n° 46631/2015 RG. Sottolineava, a ulteriore fondamento della sua domanda, di essere priva di reddito in quanto casalinga, mentre il coniuge era un ex sottufficiale della Guardia di Finanza e percepiva una pensione che, nel
2015, ammontava a circa 1.750,00 euro mensili per tredici mensilità.
Si costituiva che chiedeva anch'egli che fosse pronunciata la CP_1
separazione personale tra i coniugi, contestando che il fallimento dell'unione coniugale gli fosse in qualche modo imputabile. Chiedeva che fosse pronunciata la separazione con addebito alla che fosse a lui assegnata la casa familiare sita in via Parte_1
Trasacco a Roma;
in via subordinata, che gli venisse assegnata la casa sita in Ascrea e che
2 venisse altresì stabilito che ciascun coniuge avrebbe provveduto autonomamente al proprio mantenimento o, sempre in via subordinata, che venisse stabilito a suo carico un assegno di mantenimento della coniuge nella misura di euro 250,00 mensili.
In sede di comparizione personale dei coniugi il Presidente stabiliva che il ovesse CP_1
versare, a titolo di contributo per il mantenimento della la somma di Parte_1
euro 500,00 mensili e rimetteva le parti dinanzi al Giudice Istruttore.
All'esito del giudizio - istruito documentalmente e nel corso del quale la Parte_1
chiedeva che l'importo dell'assegno di mantenimento in suo favore fosse aumentato a euro
1.000,00 mensili, con ordine di pagamento diretto da parte dell'INPS - la causa veniva decisa con la sentenza n° 6549/20 che dichiarava la separazione personale tra i coniugi, addebitava la separazione al e stabiliva che lo stesso avrebbe corrisposto alla CP_1
a titolo di mantenimento della stessa, la somma mensile di euro 350,00. Parte_1
Avverso tale sentenza ha proposto appello con ricorso Parte_1
depositato il 25 novembre 2020 che, con un unico articolato motivo, lamenta l'erroneità dell'impugnata sentenza che aveva quantificato in 350,00 euro mensili il contributo dovuto dal per il di lei mantenimento, senza tener conto della reale capacità Parte_1
reddituale delle parti e senza aver considerato che ella dal 2017 aveva dovuto farsi integrale carico del pagamento della rata mensile di mutuo, pari a euro 498.70, gravante sulla casa familiare, cui aveva potuto far fronte solo grazie all'aiuto economico dei figli, dei suoi parenti e di amici. Ha pertanto chiesto che in riforma dell'impugnata decisione fosse stabilito un assegno di mantenimento in suo favore di euro 1.000,00 mensili o, in via subordinata, di euro 500,00 mensili;
in ogni caso con pagamento diretto del mantenimento da parte dell'INPS.
Con decreto presidenziale del 16 dicembre 2020, depositato il 22 dicembre 2020, è stata fissata l'udienza di trattazione e le parti sono state invitate ad aggiornare la documentazione sulle risorse economiche e autorizzate al deposito di memorie successive al deposito dei documenti richiesti.
Con comparsa depositata il 29 settembre 2021 si è costituito che ha CP_1
contestato l'avverso atto d'appello, di cui ha chiesto il rigetto, e che ha proposto appello incidentale per sentir revocare l'assegno di mantenimento riconosciuto in favore della
3 che chiedeva fosse condannata alla restituzione della somma di € Parte_1
8.550,00 quale differenza tra quanto da lui dovuto secondo l'impugnata sentenza n°
6549/2020 e quanto percepito dalla fino a gennaio 2021 in forza Parte_1
dell'ordinanza presidenziale. In via subordinata ha chiesto che fosse ridotto a euro 200,00 mensili l'assegno di mantenimento riconosciuto in favore della moglie e che fosse liberata la casa coniugale (in comproprietà tra i coniugi), al fine di porla a reddito.
Con atto depositato il 6 giugno 2022 il Procuratore Generale ha espresso parere favorevole all'accoglimento dell'impugnazione.
Con ordinanza emessa il 16 novembre 2023, pubblicata in data 29 novembre 2023, la
Corte ha disposto la rimessione della causa sul ruolo al fine di consentire alle parti di interloquire in merito alle emergenze istruttorie sopravvenute.
Con decreto presidenziale del 12 febbraio 2024, depositato il 15 febbraio 2024, è stato disposto che l'udienza del 28 marzo 2024, fissata per la decisione, fosse trattata con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c.; nelle note scritte a tal fine depositate i procuratori delle parti si sono riportati alle rispettive conclusioni e la Corte ha deciso la causa nella camera di consiglio di seguito indicata
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va innanzitutto sottolineato che nessuna delle due parti ha impugnato la sentenza n° 6549/2020 nella parte in cui ha pronunciato la separazione personale dei coniugi e ha addebitato il fallimento dell'unione coniugale al di conseguenza tali pronunce CP_1
risultano ormai passate in giudicato.
Nel merito, l'appello proposto da – che nelle note di Parte_1
trattazione scritta depositate per l'udienza del 28 marzo 2024 ha chiesto che l'assegno di mantenimento previsto in suo favore fosse rideterminato in complessivi euro 500,00 mensili, così rinunciando alla domanda originariamente proposta volta a ottenere in via principale un assegno di euro 1.000,00 mensili – è fondato e va accolto. Lamenta l'odierna appellante, con un unico articolato motivo, che il Tribunale di Roma aveva erroneamente quantificato l'assegno di mantenimento previsto in suo favore poiché, oltre a non aver tenuto in alcun conto la reale capacità reddituale delle parti, non aveva considerato né la sua età (essendo nata nel 1954 ella aveva all'epoca sessantasei anni), né il suo grado di
4 istruzione (avendo ella conseguito solo la licenza media) né la sua mancanza di esperienza lavorativa, essendosi ella dedicata alla cura della famiglia per tutta la durata del rapporto matrimoniale. Sottolinea inoltre che il primo giudice aveva erroneamente quantificato gli oneri da cui era gravato il duplicando una delle voci di debito. Contesta tale CP_1
assunto il che sottolinea che l'appellante ha una sua capacità economica – avendo CP_1
in passato svolto lavori come badante e come colf – e comunque una situazione economica migliore rispetto a quanto accertato dal giudice di prime cure, avendo ella nel frattempo iniziato a percepire la pensione. L'assunto dell'appellante deve essere condiviso. Osserva in proposito questa Corte che, diversamente da quanto affermato dal non è emersa CP_1
prova certa della circostanza che la continuasse a svolgere, come aveva Parte_1
saltuariamente fatto in passato, attività lavorativa come badante o come colf e ciò nonostante l'attività istruttoria espletata dinanzi al Tribunale;
è poi vero quanto affermato dalla iguardo gli oneri da cui è gravato il avendo il primo giudice Parte_1 CP_1
affermato che l'odierno appellato <<… è gravato dal pagamento del canone per la locazione pari ad euro 375,00 mensili per la casa in cui vive nonché dal pagamento delle rate di due finanziamenti contratti con la BNL spa rispettivamente pari ad euro 415,00 mensili e ad euro 498,00 mensili.
Entrambe le parti sono onerate del pagamento della rata del mutuo pari ad euro 500,00 mensili gravante sulla casa coniugale …>> (così testualmente a pag. 6 della motivazione dell'impugnata sentenza). Risulta infatti dall'esame della documentazione depositata dalle parti e in particolare dalla documentazione bancaria depositata in primo grado dal che CP_1
quest'ultimo aveva ottenuto un primo finanziamento (recante il n° 70960) con BNL per la cui restituzione aveva versato la somma mensile di euro 385,00 mensili dal 31 agosto
2011 al 30 novembre 2015; risulta ancora dall'esame di tale documentazione che sempre il solo il 31 dicembre 2015 aveva concluso con BNL un ulteriore contratto di CP_1
finanziamento (recante il n° 220028) con scadenza al 30 novembre 2023 per la cui restituzione era dovuta la somma di euro 415,00 mensili;
risulta infine dall'esame della medesima documentazione che l'8 luglio 2011 il e la avevano CP_1 Parte_1
concluso sempre con BNL un ulteriore contratto di finanziamento (recante il n° 1065289) avente scadenza l'8 luglio 2021, per la cui restituzione era dovuta una rata mensile di euro
498,70 (cfr. la documentazione allegata sub 3 alla comparsa di costituzione del Pt_2
5
[...] depositata il 6 dicembre 2016); tale ultimo finanziamento era quello richiesto dalle parti per l'acquisto della casa familiare. In ragione di ciò è corretto quanto sottolineato dalla laddove afferma che il Tribunale ha calcolato erroneamente gli oneri da Parte_1
cui era gravato il aggiungendo ai sopraindicati importi mensili di euro 415,00 e di CP_1
euro 498,70 quello di euro 500,00 che non trova alcun riscontro nella documentazione in atti;
osserva ancora questo Collegio che alla data odierna tutti i contratti di finanziamento risultano estinti e dunque il non è più gravato del pagamento di alcuna somma se CP_1
non quella relativa alla sua sistemazione abitativa. Risulta ancora dall'esame della documentazione depositata dalla che quest'ultima ha provveduto a Parte_1
versare in via esclusiva le rate di euro 498,70 mensili dovute per la restituzione del finanziamento n° 1065289 a partire dal 2018, circostanza non contestata dal risulta CP_1
infine dall'esame della documentazione depositata nel gennaio 2024 che la nel corso del presente grado di giudizio ha iniziato a percepire la Parte_1
pensione di vecchiaia per un importo pari a euro 522,00 mensili (come da cedolini depositati unitamente alla nota del 29 gennaio 2024). Quanto alla situazione economica del – che nel presente grado di giudizio nulla ha al riguardo documentato, CP_1
omettendo anche di depositare (come del resto in primo grado) la dichiarazione sostitutiva di atto notorio – lo stesso ha comunque affermato in tutti i suoi atti di percepire una pensione di euro 2.100,00 mensili netti per tredici mensilità, importo sul quale grava esclusivamente il pagamento del canone dovuto dal per la sua sistemazione CP_1
abitativa (essendo ormai venuti meno nelle more tutti i finanziamenti concessigli, per come sopra specificato), canone che, come dal medesimo dichiarato nella comparsa di costituzione, ammonterebbe a euro 400,00 mensili circa. Ritiene quindi questa Corte, alla luce degli elementi sin qui acquisiti, che debba essere accolto l'appello proposto dalla e aumentato l'assegno di mantenimento dovutole dal tenuto Parte_1 CP_1
conto tuttavia del miglioramento della situazione economica dell'odierna appellante, che nel corso del 2022 ha iniziato a percepire l'importo di euro 522,00 mensili a titolo di pensione, reputa equo questo collegio rideterminare in complessivi euro 500,00 mensili – così come richiesto dalla (che originariamente aveva chiesto fosse Parte_1
determinato nel maggior importo di euro 1.000,00 mensili) nelle note di trattazione scritta
6 - l'importo a lei spettante a titolo di mantenimento, con decorrenza dalla data della sentenza di primo grado, fermo restando per il passato quanto stabilito in forza dei provvedimenti presidenziali e fermo restando il versamento diretto da parte dell'INPS, quale ente erogatore della pensione percepita dal già disposto dal primo giudice. CP_1
In tal senso ed entro tali limiti va dunque accolto l'appello proposto da
[...]
Parte_1
Tali conclusioni determinano il rigetto dell'appello incidentale proposto da che in via principale ha chiesto di revocare l'assegno di mantenimento CP_1
stabilito in favore della ne ha chiesto la condanna alla restituzione della Parte_1
somma di euro 8.850,00 quale differenza tra quanto da lui versato a titolo di mantenimento in forza del provvedimento presidenziale e quanto determinato con la sentenza n°
6549/2020. Va altresì respinta la richiesta, avanzata in via subordinata dal per CP_1
ottenere <<… la liberazione della casa coniugale al fine di consentire il percepimento di un reddito da un immobile di proprietà dei due ex coniugi …>> (così testualmente a pag. 10 della comparsa di costituzione e risposta), trattandosi di domanda che esula dall'ambito del presente giudizio
(che riguarda la separazione personale tra i coniugi e non un ordinario giudizio di divisione di immobile), domanda che il potrà eventualmente riproporre nella diversa sede a CP_1
ciò deputata.
Per quanto sin qui detto, va dunque accolto l'appello proposto da
[...]
mentre va integralmente respinto l'appello incidentale proposto da Parte_1
avverso l'impugnata sentenza n° 6549/2020 del Tribunale di Roma, CP_1
prima sezione civile, depositata il 24 aprile 2020.
Le spese di giudizio, liquidate ai sensi della legge n° 55/14 e successivi aggiornamenti, seguono il criterio della soccombenza e vanno determinate in complessivi euro 1.950,00 per compensi professionali (valore della causa compreso tra euro 1.100,00 ed euro
5.200,00, complessità bassa), oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
Sussistono altresì i presupposti, in ragione della integrale soccombenza, per porre a carico dell'appellante incidentale l'ulteriore contributo unificato ai sensi dell'art. 13, c. 1 quater
T.U. spese di giustizia come modificato dall'art. 1, c. 18 legge 24/12/2012 numero 228, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
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P.Q.M.
LA CORTE definitivamente pronunciando sull'appello principale proposto da
[...]
e sull'appello incidentale proposto da con Parte_1 CP_1
l'intervento del Procuratore Generale, così provvede: in accoglimento dell'appello proposto da e in parziale riforma Parte_1
della sentenza n° 6549/2020 del Tribunale di Roma, pubblicata il 24 aprile 2020, determina in complessivi euro 500,00 mensili, a decorrere dalla data della sentenza di primo grado, il contributo al mantenimento dovuto a da Parte_1 CP_1
fermo per il passato quanto stabilito in forza dei provvedimenti presidenziali e fermo restando il versamento diretto da parte dell'INPS, quale ente erogatore della pensione percepita dal già disposto dal primo giudice;
CP_1
respinge integralmente l'appello incidentale proposto da CP_1
condanna alla rifusione in favore di delle CP_1 Parte_1
spese del presente grado di giudizio che liquida in complessivi euro 1.950,00 per compensi professionali, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge;
dà atto che sussistono i presupposti per il versamento da parte dell'appellante incidentale dell'ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione; manda alla Cancelleria per la comunicazione alle parti e gli ulteriori adempimenti.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione, il 12 dicembre 2024
Il Consigliere est. Il Presidente dott. Anna Chiara GIAMMUSSO dott. Anna Maria PAGLIARI
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