Art. 3.
L'avanzamento degli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza ha luogo:
ad anzianita';
a scelta.
Puo' essere disposto per meriti eccezionali.
L'avanzamento degli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza ha luogo:
ad anzianita';
a scelta.
Puo' essere disposto per meriti eccezionali.