Sentenza 18 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trieste, sentenza 18/06/2025, n. 208 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trieste |
| Numero : | 208 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2025 |
Testo completo
N. 331/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI TE
-Sezione Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Sabrina Cicero Presidente
Dott. Francesca Ajello Giudice
Dott. Filomena Piccirillo Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 07/02/2025 da
1) Parte_1 nata TE (TS) il 03/02/1972
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...]1 34100 TE ITALIA con l'Avv. MODUGNO MIRIAM presso la quale ha eletto domicilio telematico e
2) Parte_2 nato a [...] il [...]
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...]24 34100 TE ITALIA con l'Avv. GIAGNORIO ANGELA presso la quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Trieste il 24/06/2007 (atto n. 86, parte 2, serie A, anno 2007).
17/09/2018.
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 07/02/2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
“1. Pronunciare con sentenza la cessazione degli effetti civili del matrimonio, celebrato con il rito concordatario in data 24/06/2007 tra e , successivamente trascritto Parte_2 Parte_1 nei Registri dello Stato Civile del Comune di Trieste al n. atto 86, parte II, serie A -anno 2007,
2. Ordinare all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Trieste di procedere all'annotazione dell'emananda sentenza, con tutti gli adempimenti conseguenti;
3. Dichiarare lo scioglimento della comunione legale tra i coniugi.
4. Le parti dichiarano di essere economicamente indipendenti e di non svolgere reciprocamente alcuna reciproca domanda di contribuzione e di avere definito ogni reciproco rapporto di ordine economico e patrimoniale non avendo, perciò, nulla a che pretendere l'uno dall'altro e perciò la RA
[...]
rinuncia, come in effetti rinuncia, ai fini della cessazione degli effetti civili del matrimonio di cui Parte_1 al presente ricorso ex art. 3 della L. 898/1970, ad esigere il contributo al mantenimento di € 350,00 che il marito le versa ogni mese mediante bonifico bancario giusti accordi di separazione, ed, il NO
[...]
che accetta, a tacitazione di ogni ulteriore e diversa richiesta patrimoniale - anche rispetto ad un Pt_2 eventuale richiesta di assegno divorzile- , corrisponderà alla sig.ra a titolo di contributo Parte_1 al mantenimento in un'unica soluzione ai sensi dell'art. 5, comma 7 della Legge 898/1970 la somma di €
5.000,00, da corrispondersi comunque nella sua interezza entro e non oltre la data di pubblicazione della sentenza di cui al presente ricorso, di cui € 2.500,00 già corrisposti alla data della firma del presente ricorso avvenuta in data 28/01/2025, di cui la RA per il 50% del complessivo dovuto Parte_1 dichiara di averli ricevuti e ne rilascia ampia liberatoria e quietanza. I restanti € 2.500,00 devono essere corrisposti dal sig. alla sig.ra entro 5 giorni successivi alla pubblicazione della sentenza Pt_2 Pt_1 di divorzio da intendersi comunicata a mezzo PEC ai rispettivi legali.
Le parti riconoscono che l'attribuzione che precede costituisce dazione una tantum divorzile ai sensi dell'art. 5, comma VII L.898/1970.
5. Il NO dichiara, coevamente, di rinunciare, come di fatto in concreto rinuncia, in Parte_2 favore della RA ad esigere la somma di € 19.171,90, corrispondente al 50% di Parte_1 quota parte del mutuo relativamente maturata a seguito della corresponsione da parte del NO Pt_2 dei ratei del contratto di mutuo fondiario contratto in data 30/08/2010.
6. per quanto riguarda la casa coniugale, di cui entrambi i coniugi sono attualmente proprietari per il ½
p.i. ciascuno, a definizione e tacitazione dei rapporti nascenti dal matrimonio e conseguenti alla cessazione del vincolo di coniugi la RA cede e trasferisce al NO che Parte_1 Parte_2 accetta ed acquista la di lui quota di ½ (mezzo) p.i. dell'immobile e sue pertinenze, nonché tutto il mobilio a corredo della stessa, sita in Trieste alla via del Roncheto n.24, tavolarmente identificata presso l'Ufficio
Tavolare di Trieste come segue:
P.T. 3224 c.t. 1 di , CP_1
Foglio A
Unità condominiale – con 33/1000 p.i. del c.t.1in P.T. 2319 (art.1117 C.C.)
Foglio B Co QUOTA: 1/1 12053/2010
nato il [...] a [...] - C.F. Parte_2 C.F._2
, nata il [...] a [...]- C.F. Parte_1 C.F._1
In comunione legale
Censito nel Nuovo Catasto Edilizio Urbano di Trieste, l'immobile è così censito:
N.1, sez. Urbana T, Foglio 2, Numero 1215, Sub 51, Zona Cens.2, Categoria A/3, Classe 4, Consistenza 4.5 vani, Superficie Catastale Totale 94 m2- Totale escluse aree scoperte:91 m2, Rendita Euro 557,77, via del
Roncheto n. 24 Piano T-6;
Intestazione degli immobili al n.1 a nome di:
nato il [...] a [...] - C.F. Proprietà ½ Parte_2 C.F._2
, nata il [...] a [...]- C.F. , Proprietà ½ Parte_1 C.F._1
Provenienza: l'immobile – giusto rogito notarile e contratto di mutuo fondiario a cura del notaio, dr.
, da Trieste, del 30.08.2010 - successivamente intavolato con decreto Tavolare Persona_1 dd.2.9.2010, GN 12053/10.
7. Le parti dichiarano e danno atto che quanto convenuto per la presente cessione, che verrà perfezionata con gli adempimenti tavolari e catastali in data successiva 9 marzo 2025 (termine indicato dalla
[...]
nella delibera di autorizzazione all'accollo mutuo), è stato interamente conferito con le CP_2 modalità sopra indicate e pertanto la RA , che ne rilascia piena e liberatoria Parte_1 quietanza di saldo, rinunciando espressamente all'iscrizione dell'ipoteca legale ex art 2834 C.C:, con conseguente esonero del conservatore.
8. La RA rinuncia, altresì, con il presente atto, ad intavolare qualunque diritto Parte_1 reale di godimento sulla fu dimora coniugale.
9. Il presente trasferimento viene effettuato a corpo e non a misura e, comunque, nello stato di fatto e di diritto in cui se ne trova l'oggetto, unitamente alle inerenti pertinenze, accessioni, cose comuni ex art. 1117
C.C. ed eventuali servitù attive e passive ed in particolare con tutti i patti, le condizioni e le servitù previsti nell'atto di provenienza e nel regolamento di condominio. Il possesso è trasferito il 30.01.2025 al NO
(C.F. , nato il [...] a [...] ed ivi residente a[...] C.F._2
Roncheto n.24, con relativi vantaggi ed oneri.
10. La parte cedente presta ogni garanzia di legge, in relazione alla titolarità, disponibilità' e libertà di quanto alienato da diritti reali o personali, azioni, ragioni di terzi, vincoli e privilegi anche fiscali, dando, però atto che: le parti convengono che le garanzie prestate devono intendersi estese anche a quanto eventualmente iscritto.
11. Ai sensi dell'art. 6/2-ter comma del D.Lgs. n. 192/2005, il cessionario, poiché l'immobile è in comproprietà, dà atto di aver ricevuto dal cedente le informazioni e la documentazione in ordine alla certificazione energetica dell'immobile di classe “ F” e che tale documentazione è già in possesso del NO
del pari della documentazione tecnico-amministrativa, giusta ricevuta n. Parte_2
3200600579723 del 10/10/2023 e valida sino al 10/10/2033.
12. In relazione agli impianti di cui all'art. 1 del D.M. 22 gennaio 2008 n. 37, destinati al servizio dell'immobile oggetto del presente atto, le parti convengono quanto segue: - la parte alienante non ne garantisce la conformità alla normativa in materia di sicurezza vigente all'epoca della realizzazione.
13. Le parti dichiarano altresì che non sono intervenuti mediatori nella presente cessione.
14. Inoltre, per adempiere alle formalità previste dal D.P.R. 28/12/2000 n.445, consapevole delle responsabilità penali conseguenti alle dichiarazioni mendaci, la RA e il NO Parte_1
così dichiarano che per adempiere al disposto del comma 13 ter art. 3 del D.L. 27 aprile Parte_2
1990 n. 90 convertito nella L. 26 giugno 1990 n. 165, che il reddito fondiario degli immobili oggetto del presente atto, è stato dichiarato nell'ultima dichiarazione dei redditi per la quale il termine di presentazione è scaduto alla data odierna;
15. Che per gli immobili non sono state eseguite opere o modifiche per le quali sia richiesto il rilascio di licenza a costruire o concessione edilizia o autorizzazione o permesso.
16. Che a carico dell'immobile di cui al presente atto non è intervenuto alcun provvedimento sanzionatorio di cui all'art. 41 della succitata L. 47/85 e successive modificazioni ed integrazioni.
17. Che la RA , quale parte cedente, dichiara al NO , quale parte Parte_1 Parte_2 cessionaria, che conferma, che lo stato di fatto del compendio immobiliare in oggetto è conforme ai dati tavolari e catastali e che l'ultima planimetria depositata al catasto sono conformi allo stato di fatto e che l'intestazione delle unità immobiliari in oggetto è conforme alle risultanze del Libro Fondiario su indicati ed alle planimetrie catastali depositate.
18. Le parti esonerano i sottoscritti difensori da ogni indagine e responsabilità per quanto attiene la situazione urbanistico-edilizia dell'immobile ceduto, anche in merito alla corrispondenza delle dichiarazioni da loro rese con le risultanze amministrative.
19. Le parti prendono atto che il Tribunale, Giudice e Cancelliere ed i rispettivi difensori si limitano a raccogliere le proprie dichiarazioni in ordine ai trasferimenti dei beni dedotti nelle condizioni di separazione, senza alcuna responsabilità in ordine alla correttezza delle descrizioni, alla titolarità del bene trasferito, all'esistenza di pesi od oneri o vincoli di qualunque genere ed a quant'altro di rilievo ai fini dell'iscrizione tavolare.
20. La presente cessione è esente da imposte e tasse ex art. 19 L. 74/87, trovando titolo e ragione nella definizione dei rapporti di coniugio e quindi formalizzazione nella sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio, salvo eventualmente concordino le parti di rimettere dinanzi al notaio la formalizzazione del detto trasferimento di proprietà.
21. Laddove il presente trasferimento non dovesse operare con il titolo qui perfezionato, le parti riprodurranno il consenso alla cessione dinanzi al Notaio prescelto dalla parte acquirente, con spese a carico del NO . Parte_2
22. A fronte della cessione di metà quota p.i. di proprietà del detto bene immobile il sig. si accolla Pt_2
l'integrale onere di pagamento del residuo mutuo gravante sul detto immobile, con effetti liberatori a favore della sig.ra nei confronti della Banca creditrice da ogni e qualsivoglia obbligo di Pt_1 pagamento, anche eventualmente in solido con esso sig. . Pt_2
23. Le spese legali del presente procedimento restano compensate integralmente tra le parti.
24. Le parti chiedono all'Ill.mo Tribunale di Voler ordinare all'ufficiale di stato civile competente l'annotazione dell'emananda sentenza”.
All'udienza del 26/05/2025 le parti hanno confermato di voler divorziare alle condizioni indicate ed hanno sottoscritto il ricorso davanti al giudice.
Le parti hanno dato atto che:
- gli importi previsti a titolo di una tantum al punto 4 sono stati integralmente versati nelle due soluzioni previste nell'atto;
- avanti al giudice, vengono consegnati due mazzi di chiavi relativi alla casa già familiare.
Infine, le parti hanno rinunciato all'impugnazione dell'emananda sentenza.
Si è data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici.
Ritenuto, infine, che dagli atti e dai documenti di causa non emergono motivi per non ritenere equa la corresponsione in un'unica soluzione dell'assegno divorzile ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5 co. 8 legge 898/1970
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Trieste il 24/06/2007 tra e;
Parte_1 Parte_2
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
4) Compensa tra le parti le spese di procedura;
5) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Trieste perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Trieste, il giorno 16 giugno 2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott. Francesca Ajello Dott. Sabrina Cicero