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Sentenza 21 marzo 2025
Sentenza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 21/03/2025, n. 3462 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 3462 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Roma
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del giudice designato dott.ssa Francesca Romana Pucci
Alla udienza del 18/03/2025 sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa lavoro di I grado iscritta al N. 21408 /2024 R.G. promossa da:
Parte_1 con il patrocinio dell'avv. OCCHIONE ANDREA
RICORRENTE
contro
:
CP_1
con il patrocinio dell'avv. IANDOLO GUSTAVO
RESISTENTE
OGGETTO: Opposizione ATP
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 03.06.2024 il ricorrente, premesso di aver impugnato con
ATP l'esito della vista medica effettuata dalla competente Commissione Inps che aveva affermato l'insussistenza del requisito di cui all'art. 3, comma 3, L. 104/92, nonché quello di cui all'art. 1 L. 18/80 e per fruire dell'esenzione totale dal ticket sanitario;
contestate altresì le risultanze della CTU resa nella fase sommaria che aveva confermato il giudizio espresso dalla Commissione;
ha chiesto in questa sede il riconoscimento della sussistenza dei requisiti medico-legali previsti dall'art. 3 co. 3 L. n. 104/1992, dall'art. 1 L. n. 18/1980 nonché per beneficiare dell'esenzione totale dal pagamento del ticket sanitario.
1 Costituitosi in giudizio, l' ha chiesto dichiararsi l'improponibilità e/o CP_1
l'inammissibilità del ricorso e, in via subordinata, di rigettare lo stesso in quanto infondato in fatto ed in diritto.
Premessa la tempestività dell'odierno giudizio di opposizione introdotto in data
3.6.2024, a fronte delle contestuali contestazioni nell'ambito della fase sommaria, si osserva che la domanda non può essere accolta.
Il nominato CTU, dott. descritte le patologie di cui risulta affetto il ricorrente Per_1
(cardiopatia ischemica ipertensiva trattata con angioplastica e stent in buon compenso emodinamico, glaucoma con perdita del visus dell'occhio sinistro, diabete mellito non insulino-dipendente), ha accertato, applicate le tabelle ministeriali in vigore, che il ricorrente
è portatore di una minorazione pari al 86%.
Ha inoltre evidenziato come “l'esame obiettivo praticato in sede di accertamenti peritali non ha messo in evidenza alterazioni di tipo disfunzionale a carico degli apparati nervoso centrale e/o periferico e/o locomotore tali da far presupporre la perdita della capacità di deambulare per patologie di natura organica”; evidenziando altresì che l'assistito, nella severità del quadro diagnostico, è comunque in grado di compiere autonomamente gli atti del vivere quotidiano, rilevando altresì che “l'incidenza disfunzionale delle patologie diagnosticate, permette di ritenere che il ricorrente non presenta una condizione di handicap di tipo grave”.
Le conclusioni cui giunge il CTU e sopra riportate risultano sorrette da congrua e corretta motivazione, nonché immuni da vizi logici, sicché possono condividersi.
Le spese di lite devono essere dichiarate irripetibili, avendo la parte ricorrente dichiarato ed allegato di trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 152 disp. att. c.p.c.
Le spese di consulenza tecnica sono poste definitivamente a carico dell' e CP_1
vengono liquidate in favore del CTU come da separato provvedimento.
P.Q.M.
1) rigetta il ricorso in opposizione non sussistendo i requisiti medico-legali di cui agli artt. 3 co. 3 L. n. 104/1992; art. 1 L. n. 18/1980 e per beneficiare dell'esenzione totale dal pagamento del ticket sanitario;
2) spese di lite irripetibili ex art. 152 disp. att. c.p.c.
2 3) pone definitivamente a carico dell' le spese di consulenza tecnica liquidate come da CP_1
separato decreto.
Si comunichi
Roma, 21/03/2025
Il Giudice
Francesca Romana Pucci
Provvedimento redatto in collaborazione con l'UPP Dott.ssa Claudia Candi
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Roma
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del giudice designato dott.ssa Francesca Romana Pucci
Alla udienza del 18/03/2025 sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa lavoro di I grado iscritta al N. 21408 /2024 R.G. promossa da:
Parte_1 con il patrocinio dell'avv. OCCHIONE ANDREA
RICORRENTE
contro
:
CP_1
con il patrocinio dell'avv. IANDOLO GUSTAVO
RESISTENTE
OGGETTO: Opposizione ATP
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 03.06.2024 il ricorrente, premesso di aver impugnato con
ATP l'esito della vista medica effettuata dalla competente Commissione Inps che aveva affermato l'insussistenza del requisito di cui all'art. 3, comma 3, L. 104/92, nonché quello di cui all'art. 1 L. 18/80 e per fruire dell'esenzione totale dal ticket sanitario;
contestate altresì le risultanze della CTU resa nella fase sommaria che aveva confermato il giudizio espresso dalla Commissione;
ha chiesto in questa sede il riconoscimento della sussistenza dei requisiti medico-legali previsti dall'art. 3 co. 3 L. n. 104/1992, dall'art. 1 L. n. 18/1980 nonché per beneficiare dell'esenzione totale dal pagamento del ticket sanitario.
1 Costituitosi in giudizio, l' ha chiesto dichiararsi l'improponibilità e/o CP_1
l'inammissibilità del ricorso e, in via subordinata, di rigettare lo stesso in quanto infondato in fatto ed in diritto.
Premessa la tempestività dell'odierno giudizio di opposizione introdotto in data
3.6.2024, a fronte delle contestuali contestazioni nell'ambito della fase sommaria, si osserva che la domanda non può essere accolta.
Il nominato CTU, dott. descritte le patologie di cui risulta affetto il ricorrente Per_1
(cardiopatia ischemica ipertensiva trattata con angioplastica e stent in buon compenso emodinamico, glaucoma con perdita del visus dell'occhio sinistro, diabete mellito non insulino-dipendente), ha accertato, applicate le tabelle ministeriali in vigore, che il ricorrente
è portatore di una minorazione pari al 86%.
Ha inoltre evidenziato come “l'esame obiettivo praticato in sede di accertamenti peritali non ha messo in evidenza alterazioni di tipo disfunzionale a carico degli apparati nervoso centrale e/o periferico e/o locomotore tali da far presupporre la perdita della capacità di deambulare per patologie di natura organica”; evidenziando altresì che l'assistito, nella severità del quadro diagnostico, è comunque in grado di compiere autonomamente gli atti del vivere quotidiano, rilevando altresì che “l'incidenza disfunzionale delle patologie diagnosticate, permette di ritenere che il ricorrente non presenta una condizione di handicap di tipo grave”.
Le conclusioni cui giunge il CTU e sopra riportate risultano sorrette da congrua e corretta motivazione, nonché immuni da vizi logici, sicché possono condividersi.
Le spese di lite devono essere dichiarate irripetibili, avendo la parte ricorrente dichiarato ed allegato di trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 152 disp. att. c.p.c.
Le spese di consulenza tecnica sono poste definitivamente a carico dell' e CP_1
vengono liquidate in favore del CTU come da separato provvedimento.
P.Q.M.
1) rigetta il ricorso in opposizione non sussistendo i requisiti medico-legali di cui agli artt. 3 co. 3 L. n. 104/1992; art. 1 L. n. 18/1980 e per beneficiare dell'esenzione totale dal pagamento del ticket sanitario;
2) spese di lite irripetibili ex art. 152 disp. att. c.p.c.
2 3) pone definitivamente a carico dell' le spese di consulenza tecnica liquidate come da CP_1
separato decreto.
Si comunichi
Roma, 21/03/2025
Il Giudice
Francesca Romana Pucci
Provvedimento redatto in collaborazione con l'UPP Dott.ssa Claudia Candi
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