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Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 23/10/2025, n. 8052 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 8052 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MILANO Sezione DECIMA civile
VERBALE DELLA CAUSA N. 12206 DELL'ANNO 2023
FRA
OV Pt_1
E
COroparte_1
LV DI OR
Oggi 23 ottobre 2025 ad ore 12,30 innanzi al Tribunale in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa Grazia Fedele, sono comparsi: per la parte attrice l'avv. VALERIA MARRESE;
per parte convenuta l'avv. MARCELLA SCHIAVI. COroparte_1
I procuratori delle parti discutono oralmente la causa, riportandosi alle note conclusive, e precisano le conclusioni come da fogli depositati in data
15.10.2025 per l'avv. Marrese e in data 14.10.2025 per l'avv. Schiavi.
L'avv. Marrese insiste per la rimessione della causa in decisione con disposizione di CTU cinematica e medico-legale rilevando come il precedente giudizio introdotto innanzi al Tribunale di CA si sia estinto ex art. 306
c.p.c per rinuncia agli atti accettata da controparte ed è stato qui prodotto atto di interruzione della prescrizione successivo a tale estinzione del giudizio.
L'avv. Schiavi si oppone alle richieste dell'attore, precisando che nel giudizio precedentemente introdotto innanzi al Tribunale di CA era stata eccepita dalla Compagnia convenuta la prescrizione e l'ordinanza ex art. 306
c.p.c. è stata emessa da quel Giudice senza che, per quanto consta, abbia istruito il giudizio.
Il Giudice si ritira in camera di consiglio e rinvia per la lettura della sentenza ad ore 18.
Fino ad ore 20.00 nessuno compare per le parti e questo Giudice, nell'impossibilità di allegare di seguito la sentenza redatta su distinto pagina1 di 6 documento word per malfunzionamento del comando “copia-incolla”, procede a stamparla ed a sottoscriverla foglio per foglio, mandando alla Cancelleria per la pubblicazione.
Anzi successivamente oggi, 24 ottobre 2025, verificata la risoluzione della suddetta problematica, tenuto conto che gli atti del processo devono essere depositati con modalità telematica su consolle e sottoscritti dagli attori del processo, ivi compreso il giudice, con firma digitale, salvo ipotesi di forza maggiore (ad es.: pandemie, incendi, attacchi militari, impossibilità di connessione telematica perdurante per più giorni consecutivi, etc…), procede ad allegare di seguito la sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. redatta in data di ieri.
DISPONE CHE LA CANCELLERIA PROCEDA ALL'IMMEDIATA
PUBBLICAZIONE, rifiutando il deposito telematico del solo verbale di comparizione parti depositato in data di ieri, conforme al presente fino alla frase
“Il Giudice si ritira in camera di consiglio …”.
Il G.U.
Dott.ssa Grazia Fedele
******
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE X CIVILE
Il Giudice, dott.ssa Grazia Fedele, nella causa civile iscritta al n. R.G. 12206/2023 promossa da:
C.F.: (Avv.ti Valeria Marrese e Parte_2 C.F._1
MA NN TO) -attore-
contro
:
P.I.: (Avv. Marcella Schiavi) - COroparte_1 P.IVA_1 convenuta-
-convenuta contumace- COroparte_2
pagina2 di 6 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c.
in punto a: LESIONE PERSONALE
CONCLUSIONI
Come da verbale dell'odierna udienza.
FATTO E DIRITTO
La presente causa giunge in decisione con le modalità semplificate di cui all'art. 281 sexies c.p.c., all'esito di discussione orale fissata in data odierna con ordinanza del 14.8.2025, con la quale questo Giudice, sciogliendo la riserva assunta alla scadenza del termine per note scritte in data 16.10.2024, riteneva che l'eccezione preliminare di prescrizione, tempestivamente sollevata dalla
Compagnia convenuta nella comparsa di costituzione e risposta, fosse potenzialmente idonea a definire il giudizio.
Nell'intestazione dell'atto di citazione l'attore dichiarava di Parte_2 intentare il giudizio innanzi a questo Tribunale di Milano contro
[...]
quivi sedente in corso Como 17, e contro la sig.ra COroparte_1 CP_2
, residente a [...], in qualità di
[...] proprietaria della vettura Renault Megane tg DB209KF, per poi citare nelle conclusioni la sola e chiedere l'accertamento della COroparte_1 responsabilità esclusiva ovvero in subordine concorrente di COroparte_3 conducente, per il sinistro occorso in data 5.4.2013, alle ore 18,20 circa, lungo la SS 645, Fondo Valle Tappino, località Lupara del Comune di CA, CO con conseguente condanna solidale del Di OR e di al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dall'attore.
Narrava l'attore che, nelle predette circostanze di tempo e di luogo, percorreva alla guida dell'autovettura di sua proprietà Mercedes tg AJ163YP la SS 645 con direzione di marcia verso CA, quando al km III/2 e KM IV/2 la predetta autovettura veniva urtata violentemente dal veicolo Renault Megane tg
DB209KF, di proprietà di e condotto da COroparte_2 COroparte_3
(assicurato con la Compagnia convenuta), che procedeva in senso inverso e superava il limite di velocità consentito, invadendo l'opposta corsia.
pagina3 di 6 Il sinistro sarebbe stato ricostruito dalla Polizia Municipale di CA in modo errato ed approssimativo.
A causa del violento impatto la vettura del veniva gravemente Pt_1 danneggiata e lo stesso attore riportava gravi lesioni personali, tali da rendere necessario il suo ricovero presso l'Ospedale “A. Cardarelli” di CA.
Veniva infine riferito nelle premesse in fatto che “seguiva l'instaurazione del giudizio di primo grado il quale si concludeva per rinuncia agli atti del giudizio”.
Successivamente l'attore si rivolgeva all'avv. Valeria Marrese del Foro di
Bologna, che, dopo aver inviato “richieste di risarcimento danni ex art. 149 CO D.lgs. 209/2005 alla Compagnia l'ultima in data 17 febbraio 2021” (v. doc. CO 7 att.), introduceva il presente giudizio con atto di citazione notificato ad con PEC del 28.2.2023 (v. relata digitalmente sottoscritta dall'avv. Marrese allegata all'atto di citazione, priva di prova del perfezionamento della notifica).
La prima udienza veniva differita da questo Giudice ex art. 168 bis co. 5 c.p.c. al 27.6.2023, udienza sostituita da note scritte.
Con comparsa depositata in data 5.6.2023 si costituiva COroparte_1
allegando sub doc. 1 atto di citazione introdotto innanzi al Tribunale di
[...]
CO CA per il medesimo sinistro, notificato alla stessa in data
11.10.2018, nonché ordinanza di cancellazione della causa dal ruolo e di estinzione del giudizio in data 18.11.2019 ex art. 309 c.p.c. (doc. 2 conv.).
Anche in tale precedente giudizio sarebbe stata sollevata eccezione di prescrizione da parte della Compagnia convenuta, qui reiterata in via CO preliminare. Nel merito la convenuta concludeva comunque per il rigetto della domanda attorea in quanto infondata, dovendosi attribuire l'evento sinistroso ad esclusiva responsabilità dell'attore.
Questo Giudice all'esito della prima udienza ordinava l'integrazione del contraddittorio nei confronti della litisconsorte necessaria nel COroparte_2 termine perentorio del 20.9.2023. A ciò parte attrice ottemperava con notifica inviata in data 19.9.2023 e, a seguito della produzione di documentazione a comprova, veniva dichiarata la contumacia della liitisconsorte con ordinanza del
27.3.2024. All'esito della scadenza del termine per note scritte del 27.6.2023, veniva omesso da questo Giudice - sottoposto a procedura di dispensa dal servizio e unica parente disponibile a visitare la sorella malata, poi deceduta in data 8.7.2023 -, il rilievo officioso della nullità della procura alle liti allegata pagina4 di 6 all'atto di citazione, depositata su due distinti fogli non materialmente congiunti tra loro nella scannerizzazione (il secondo recante la data del 4 aprile 2022).
Tuttavia tale vizio veniva sanato in data 19.9.2023 mediante deposito di regolare procura telematicamente compiegata all'atto di costituzione del codifensore avv. MA NN TO, con poteri disgiunti. Quest'ultima - anche ai fini delle comunicazioni di Cancelleria - rappresenta ancora l'attore nel giudizio ai sensi degli artt. 83 e segg. c.p.c., non essendovi peraltro prova della comunicazione al della rinuncia al mandato depositata Parte_2 telematicamente in data 22.5.2024.
Anche all'esito del deposito delle note conclusive e dell'odierna discussione,
l'eccezione di prescrizione è fondata e va accolta.
Questo Giudice deve necessariamente esaminare l'eccezione preliminare “iuxta alligata et probata” nel presente giudizio, fermo restando che, come affermato anche dai giudici di legittimità (v. ad es. Cass. n. 24260/2020), una volta tempestivamente sollevata da parte convenuta l'eccezione di prescrizione, la deduzione, come nella specie, dell'applicabilità di un diverso termine di prescrizione (quello di cui all'art. 2947 co. 3 c.p.c., anziché quello di cui all'art. 2947 co. 2 c.p.c.) integra una controeccezione in senso lato, rilevabile anche d'ufficio, purché sia fondata allo stato degli atti.
Quand'anche dovesse applicarsi il più lungo termine prescrizionale di cui all'art. 2947 co. 3 c.c. (non quello biennale di cui all'art. 2947 co. 2 c.c.) per l'astratta configurabilità del reato di lesioni colpose rispetto al sinistro del 5.4.2013, nel giudizio introdotto davanti a questo Tribunale parte attrice ha allegato unicamente la richiesta di risarcimento danni del 19.2.2021 (co. 7 att.), mentre CO parte convenuta ha allegato l'atto di citazione dello stesso Parte_2 nnanzi al Tribunale di CA sub doc. 1, ove viene menzionato
[...] in calce quale unico atto interruttivo una missiva del 12.7.2015 indicata come doc. 3.
Orbene, è noto che l'atto interruttivo della prescrizione è atto unilaterale recettizio, che deve pervenire alla legale conoscenza della controparte per poter esplicare la sua efficacia.
Questo Giudice deve quindi constatare che nel presente giudizio, oltre all'atto di citazione introdotto innanzi al Tribunale di CA, notificato in data CO 11.10.2018 (doc. 1 , non risultano validi atti interruttivi della prescrizione a pagina5 di 6 far tempo dalla data del sinistro (5.4.2013).
Ad ogni modo non è inutile rilevare che, dalla lettura congiunta del rapporto di CO sinistro sub doc. 4 e della perizia cinematica di parte sub doc. 6 attore, difetta la prova della riconducibilità del sinistro a responsabilità quanto meno colposa di donde l'applicabilità del termine biennale di COroparte_3 prescrizione di cui all'art. 2947 co. 2 c.c..
Ne discende che l'eccezione di prescrizione tempestivamente sollevata dalla CO convenuta per quanto sin qui argomentato, deve essere accolta.
Le spese di lite seguono la soccombenza dell'attore e sono liquidate come in dispositivo, tenuto conto della natura delle questioni trattate e del valore indeterminabile della causa, per le fasi di studio, introduttiva e decisionale
(accorpandosi in quest'ultima la fase istruttoria, stante la natura documentale della causa).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo nella causa come in epigrafe promossa, ogni contraria istanza, domanda, eccezione disattesa o assorbita:
1) respinge la domanda di parte attrice;
2) dichiara tenuto e condanna a rifondere alla Parte_2 convenuta costituita le spese di lite, che liquida COroparte_1 in € 7.122,00 per compenso, oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori come per legge.
Così deciso in Milano il 23.10.2025
Il Giudice
Dott.ssa Grazia Fedele
pagina6 di 6
VERBALE DELLA CAUSA N. 12206 DELL'ANNO 2023
FRA
OV Pt_1
E
COroparte_1
LV DI OR
Oggi 23 ottobre 2025 ad ore 12,30 innanzi al Tribunale in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa Grazia Fedele, sono comparsi: per la parte attrice l'avv. VALERIA MARRESE;
per parte convenuta l'avv. MARCELLA SCHIAVI. COroparte_1
I procuratori delle parti discutono oralmente la causa, riportandosi alle note conclusive, e precisano le conclusioni come da fogli depositati in data
15.10.2025 per l'avv. Marrese e in data 14.10.2025 per l'avv. Schiavi.
L'avv. Marrese insiste per la rimessione della causa in decisione con disposizione di CTU cinematica e medico-legale rilevando come il precedente giudizio introdotto innanzi al Tribunale di CA si sia estinto ex art. 306
c.p.c per rinuncia agli atti accettata da controparte ed è stato qui prodotto atto di interruzione della prescrizione successivo a tale estinzione del giudizio.
L'avv. Schiavi si oppone alle richieste dell'attore, precisando che nel giudizio precedentemente introdotto innanzi al Tribunale di CA era stata eccepita dalla Compagnia convenuta la prescrizione e l'ordinanza ex art. 306
c.p.c. è stata emessa da quel Giudice senza che, per quanto consta, abbia istruito il giudizio.
Il Giudice si ritira in camera di consiglio e rinvia per la lettura della sentenza ad ore 18.
Fino ad ore 20.00 nessuno compare per le parti e questo Giudice, nell'impossibilità di allegare di seguito la sentenza redatta su distinto pagina1 di 6 documento word per malfunzionamento del comando “copia-incolla”, procede a stamparla ed a sottoscriverla foglio per foglio, mandando alla Cancelleria per la pubblicazione.
Anzi successivamente oggi, 24 ottobre 2025, verificata la risoluzione della suddetta problematica, tenuto conto che gli atti del processo devono essere depositati con modalità telematica su consolle e sottoscritti dagli attori del processo, ivi compreso il giudice, con firma digitale, salvo ipotesi di forza maggiore (ad es.: pandemie, incendi, attacchi militari, impossibilità di connessione telematica perdurante per più giorni consecutivi, etc…), procede ad allegare di seguito la sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. redatta in data di ieri.
DISPONE CHE LA CANCELLERIA PROCEDA ALL'IMMEDIATA
PUBBLICAZIONE, rifiutando il deposito telematico del solo verbale di comparizione parti depositato in data di ieri, conforme al presente fino alla frase
“Il Giudice si ritira in camera di consiglio …”.
Il G.U.
Dott.ssa Grazia Fedele
******
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE X CIVILE
Il Giudice, dott.ssa Grazia Fedele, nella causa civile iscritta al n. R.G. 12206/2023 promossa da:
C.F.: (Avv.ti Valeria Marrese e Parte_2 C.F._1
MA NN TO) -attore-
contro
:
P.I.: (Avv. Marcella Schiavi) - COroparte_1 P.IVA_1 convenuta-
-convenuta contumace- COroparte_2
pagina2 di 6 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c.
in punto a: LESIONE PERSONALE
CONCLUSIONI
Come da verbale dell'odierna udienza.
FATTO E DIRITTO
La presente causa giunge in decisione con le modalità semplificate di cui all'art. 281 sexies c.p.c., all'esito di discussione orale fissata in data odierna con ordinanza del 14.8.2025, con la quale questo Giudice, sciogliendo la riserva assunta alla scadenza del termine per note scritte in data 16.10.2024, riteneva che l'eccezione preliminare di prescrizione, tempestivamente sollevata dalla
Compagnia convenuta nella comparsa di costituzione e risposta, fosse potenzialmente idonea a definire il giudizio.
Nell'intestazione dell'atto di citazione l'attore dichiarava di Parte_2 intentare il giudizio innanzi a questo Tribunale di Milano contro
[...]
quivi sedente in corso Como 17, e contro la sig.ra COroparte_1 CP_2
, residente a [...], in qualità di
[...] proprietaria della vettura Renault Megane tg DB209KF, per poi citare nelle conclusioni la sola e chiedere l'accertamento della COroparte_1 responsabilità esclusiva ovvero in subordine concorrente di COroparte_3 conducente, per il sinistro occorso in data 5.4.2013, alle ore 18,20 circa, lungo la SS 645, Fondo Valle Tappino, località Lupara del Comune di CA, CO con conseguente condanna solidale del Di OR e di al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dall'attore.
Narrava l'attore che, nelle predette circostanze di tempo e di luogo, percorreva alla guida dell'autovettura di sua proprietà Mercedes tg AJ163YP la SS 645 con direzione di marcia verso CA, quando al km III/2 e KM IV/2 la predetta autovettura veniva urtata violentemente dal veicolo Renault Megane tg
DB209KF, di proprietà di e condotto da COroparte_2 COroparte_3
(assicurato con la Compagnia convenuta), che procedeva in senso inverso e superava il limite di velocità consentito, invadendo l'opposta corsia.
pagina3 di 6 Il sinistro sarebbe stato ricostruito dalla Polizia Municipale di CA in modo errato ed approssimativo.
A causa del violento impatto la vettura del veniva gravemente Pt_1 danneggiata e lo stesso attore riportava gravi lesioni personali, tali da rendere necessario il suo ricovero presso l'Ospedale “A. Cardarelli” di CA.
Veniva infine riferito nelle premesse in fatto che “seguiva l'instaurazione del giudizio di primo grado il quale si concludeva per rinuncia agli atti del giudizio”.
Successivamente l'attore si rivolgeva all'avv. Valeria Marrese del Foro di
Bologna, che, dopo aver inviato “richieste di risarcimento danni ex art. 149 CO D.lgs. 209/2005 alla Compagnia l'ultima in data 17 febbraio 2021” (v. doc. CO 7 att.), introduceva il presente giudizio con atto di citazione notificato ad con PEC del 28.2.2023 (v. relata digitalmente sottoscritta dall'avv. Marrese allegata all'atto di citazione, priva di prova del perfezionamento della notifica).
La prima udienza veniva differita da questo Giudice ex art. 168 bis co. 5 c.p.c. al 27.6.2023, udienza sostituita da note scritte.
Con comparsa depositata in data 5.6.2023 si costituiva COroparte_1
allegando sub doc. 1 atto di citazione introdotto innanzi al Tribunale di
[...]
CO CA per il medesimo sinistro, notificato alla stessa in data
11.10.2018, nonché ordinanza di cancellazione della causa dal ruolo e di estinzione del giudizio in data 18.11.2019 ex art. 309 c.p.c. (doc. 2 conv.).
Anche in tale precedente giudizio sarebbe stata sollevata eccezione di prescrizione da parte della Compagnia convenuta, qui reiterata in via CO preliminare. Nel merito la convenuta concludeva comunque per il rigetto della domanda attorea in quanto infondata, dovendosi attribuire l'evento sinistroso ad esclusiva responsabilità dell'attore.
Questo Giudice all'esito della prima udienza ordinava l'integrazione del contraddittorio nei confronti della litisconsorte necessaria nel COroparte_2 termine perentorio del 20.9.2023. A ciò parte attrice ottemperava con notifica inviata in data 19.9.2023 e, a seguito della produzione di documentazione a comprova, veniva dichiarata la contumacia della liitisconsorte con ordinanza del
27.3.2024. All'esito della scadenza del termine per note scritte del 27.6.2023, veniva omesso da questo Giudice - sottoposto a procedura di dispensa dal servizio e unica parente disponibile a visitare la sorella malata, poi deceduta in data 8.7.2023 -, il rilievo officioso della nullità della procura alle liti allegata pagina4 di 6 all'atto di citazione, depositata su due distinti fogli non materialmente congiunti tra loro nella scannerizzazione (il secondo recante la data del 4 aprile 2022).
Tuttavia tale vizio veniva sanato in data 19.9.2023 mediante deposito di regolare procura telematicamente compiegata all'atto di costituzione del codifensore avv. MA NN TO, con poteri disgiunti. Quest'ultima - anche ai fini delle comunicazioni di Cancelleria - rappresenta ancora l'attore nel giudizio ai sensi degli artt. 83 e segg. c.p.c., non essendovi peraltro prova della comunicazione al della rinuncia al mandato depositata Parte_2 telematicamente in data 22.5.2024.
Anche all'esito del deposito delle note conclusive e dell'odierna discussione,
l'eccezione di prescrizione è fondata e va accolta.
Questo Giudice deve necessariamente esaminare l'eccezione preliminare “iuxta alligata et probata” nel presente giudizio, fermo restando che, come affermato anche dai giudici di legittimità (v. ad es. Cass. n. 24260/2020), una volta tempestivamente sollevata da parte convenuta l'eccezione di prescrizione, la deduzione, come nella specie, dell'applicabilità di un diverso termine di prescrizione (quello di cui all'art. 2947 co. 3 c.p.c., anziché quello di cui all'art. 2947 co. 2 c.p.c.) integra una controeccezione in senso lato, rilevabile anche d'ufficio, purché sia fondata allo stato degli atti.
Quand'anche dovesse applicarsi il più lungo termine prescrizionale di cui all'art. 2947 co. 3 c.c. (non quello biennale di cui all'art. 2947 co. 2 c.c.) per l'astratta configurabilità del reato di lesioni colpose rispetto al sinistro del 5.4.2013, nel giudizio introdotto davanti a questo Tribunale parte attrice ha allegato unicamente la richiesta di risarcimento danni del 19.2.2021 (co. 7 att.), mentre CO parte convenuta ha allegato l'atto di citazione dello stesso Parte_2 nnanzi al Tribunale di CA sub doc. 1, ove viene menzionato
[...] in calce quale unico atto interruttivo una missiva del 12.7.2015 indicata come doc. 3.
Orbene, è noto che l'atto interruttivo della prescrizione è atto unilaterale recettizio, che deve pervenire alla legale conoscenza della controparte per poter esplicare la sua efficacia.
Questo Giudice deve quindi constatare che nel presente giudizio, oltre all'atto di citazione introdotto innanzi al Tribunale di CA, notificato in data CO 11.10.2018 (doc. 1 , non risultano validi atti interruttivi della prescrizione a pagina5 di 6 far tempo dalla data del sinistro (5.4.2013).
Ad ogni modo non è inutile rilevare che, dalla lettura congiunta del rapporto di CO sinistro sub doc. 4 e della perizia cinematica di parte sub doc. 6 attore, difetta la prova della riconducibilità del sinistro a responsabilità quanto meno colposa di donde l'applicabilità del termine biennale di COroparte_3 prescrizione di cui all'art. 2947 co. 2 c.c..
Ne discende che l'eccezione di prescrizione tempestivamente sollevata dalla CO convenuta per quanto sin qui argomentato, deve essere accolta.
Le spese di lite seguono la soccombenza dell'attore e sono liquidate come in dispositivo, tenuto conto della natura delle questioni trattate e del valore indeterminabile della causa, per le fasi di studio, introduttiva e decisionale
(accorpandosi in quest'ultima la fase istruttoria, stante la natura documentale della causa).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo nella causa come in epigrafe promossa, ogni contraria istanza, domanda, eccezione disattesa o assorbita:
1) respinge la domanda di parte attrice;
2) dichiara tenuto e condanna a rifondere alla Parte_2 convenuta costituita le spese di lite, che liquida COroparte_1 in € 7.122,00 per compenso, oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori come per legge.
Così deciso in Milano il 23.10.2025
Il Giudice
Dott.ssa Grazia Fedele
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