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Sentenza 18 settembre 2025
Sentenza 18 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 18/09/2025, n. 544 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 544 |
| Data del deposito : | 18 settembre 2025 |
Testo completo
N.R.G. 573/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Parma
SEZIONE PRIMA CIVILE
Sottosezione Lavoro
Il Tribunale, in composizione monocratica nella persona del giudice Matteo
Giovanni Moresco, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da
( ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
CERRI FEDERICA, elettivamente domiciliata presso il relativo studio in Parma,
v.le del Carmine 1;
RICORRENTE contro
( ), in persona del l. r. p. t., rappresentato e difeso dall'avv. CP_1 P.IVA_1
CATAMO SALVATORE, elettivamente domiciliato presso la relativa sede in
Parma, via Abbeveratoia 71/A;
CONVENUTO OGGETTO: Prestazione: indennità - rendita vitalizia o equivalente - altre CP_1 ipotesi
Conclusioni
Per la parte ricorrente:
«Voglia il Sig. Giudice del Lavoro Ill.mo, contrariis reiectis, previe declaratorie del caso e di legge:
a) accertare e dichiarare che la ricorrente è affetta da tendinopatia della cuffia Parte_1 dei rotatori spalle sinistra e destra, da cui sono conseguiti postumi concretanti un danno biologico permanente nella misura del 14%;
b) conseguentemente condannare l' Controparte_2
, in persona del legale rappresentante pro tempore, al
[...] riconoscimento delle malattie professionali denunciate ed a corrispondere alla ricorrente la liquidazione in capitale della rendita dovuta per legge e rapportata al danno permanente sopra indicato o a quel diverso grado che verrà determinato in corso di causa in esito alle risultanze della CTU medico-legale, a decorrere dalla data di proposizione delle domande amministrative. Arretrati ed accessori come per legge;
c) con vittoria di spese e competenze di causa, oltre rimborso forfettario, CPA ed IVA, da distrarsi a favore del sottoscritto procuratore ex art. 93 C.p.c. Rifuse le competenze di
CTU e CTP (€ 672,00)».
Per la parte convenuta:
«Voglia l'Ill.mo Sig. Giudice del Lavoro, rigettata ogni contraria istanza
Nel merito: in via principale:
Rigettare il ricorso, in quanto infondato sia in fatto che in diritto e, per l'effetto, rigettare ogni pretesa indennitaria dedotta e deducibile».
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 22.5.2024, ha chiesto al Tribunale di Parte_1
Parma di accertare l'origine professionale della tendinopatia della cuffia dei rotatori delle spalle sinistra e destra da cui è affetta e, per l'effetto, condannare
Pag. 2 di 6 alla corresponsione dell'indennizzo di cui all'art. 13 d.lgs. 38/2000 nella CP_1 misura prevista per il danno biologico conseguente alla tecnopatia, quantificato nel 14%.
2. si è costituito in giudizio, chiedendo il rigetto della domanda attorea in CP_1
quanto infondata in fatto e in diritto.
3. È stata disposta consulenza tecnica d'ufficio medico-legale per l'accertamento dell'eziologia della patologia e per la quantificazione dei postumi.
4. A seguito di discussione, la causa è stata decisa dando lettura in udienza della sentenza.
5. Il ricorso è parzialmente fondato e deve essere accolto nei termini che seguono.
6. In tema di indennizzo da parte di del danno biologico conseguente a CP_1 malattie professionali o infortuni sul lavoro, l'art. 13 co. 2 d.lgs. 38/2000 dispone:
«in caso di danno biologico, i danni conseguenti ad infortuni sul lavoro verificatisi, nonché a malattie professionali denunciate a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui al comma 3, l nell'ambito del sistema di indennizzo e CP_1 sostegno sociale, in luogo della prestazione di cui all'art. 66, primo comma, n. 2), del testo unico, eroga l'indennizzo previsto e regolato dalle seguenti disposizioni:
a. le menomazioni conseguenti alle lesioni dell'integrità psico-fisica di cui al comma 1 sono valutate in base a specifiche “tabelle delle menomazioni”, comprensiva degli aspetti dinamico-relazionali. L'indennizzo delle menomazioni di grado pari o superiore al 6 per cento ed inferiore al 16 per cento è erogato in capitale, dal 16 per cento è erogato in rendita, nella misura indicata nell'apposita “tabella indennizzo danno biologico”.
Per l'applicazione di tale tabella si fa riferimento all'età dell'assicurato al momento della guarigione clinica, non si applica il disposto dell'art. 91 del testo unico;
b. le menomazioni di grado pari o superiore al 16 per cento danno diritto all'erogazione di un'ulteriore quota di rendita per l'indennizzo delle conseguenze delle stesse, commisurata al grado della menomazione, alla retribuzione dell'assicurato e al coefficiente di cui all'apposita "tabella dei coefficienti", che costituiscono indici di determinazione della percentuale di retribuzione da prendere in riferimento per l'indennizzo delle conseguenze patrimoniali, in relazione alla categoria di attività lavorativa di appartenenza dell'assicurato e alla ricollocabilità dello stesso. Per la determinazione della corrispondente quota di rendita, la retribuzione, determinata
Pag. 3 di 6 con le modalità e i criteri previsti dal testo unico, viene moltiplicata per il coefficiente di cui alla "tabella dei coefficienti" e per il grado percentuale di menomazione».
7. Il CTU, sulla base degli accertamenti svolti, ha raggiunto le seguenti conclusioni:
«Rispondendo al quesito formulato, si ritiene pertanto sussistere malattia professionale con esclusivo riferimento alla tendinopatia del sovraspinato della spalla destra, patologia tabellata, di cui alla domanda del 10.01.20.
Circa la quantificazione del relativo danno biologico permanente, possiamo quantificare alla spalla destra, in considerazione degli ottimi esiti chirurgici, della persistente lieve riduzione del ROM, della dominanza dell'arto, un danno biologico permanente nella misura del 6%».
8. Il CTU, in particolare, ha evidenziato che le mansioni di operatrice socio-sanitaria in casa di riposo per anziani svolte dalla ricorrente nella sua carriera lavorativa comportano un rischio di problemi all'apparato osteo-muscolare causati da: spostamento o sollevamento di utenti, anche in posizioni disergonomiche.
9. Ciò è stato correttamente ritenuto sufficiente per ritenere sussistente il nesso di causalità con la tendinopatia del sovraspinoso, trattandosi di patologia tabellata al punto 78 a) per «lavorazioni, svolte in modo non occasionale, che comportano a carico della spalla movimenti ripetuti, mantenimento prolungato di posture incongrue».
10. Il consulente ha poi rilevato che l'esposizione al rischio è cessata a dicembre
2018, dato che successivamente la ricorrente è rimasta assente per malattia sino al licenziamento per superamento del periodo di comporto. È stata quindi riconosciuta l'indennizzabilità della patologia della spalla destra, formulata nell'ottobre 2020.
11. Non è invece stata riconosciuta l'indennizzabilità della patologia della spalla sinistra, la quale è stata denunciata solo nel 2022 e, peraltro, solo come tendinopatia cronico-degenerativa bilaterale, senza riferimento a patologie tabellate.
12. Rispondendo alle osservazioni critiche del CT di parte ricorrente, il CTU ha sottolineato che, fino all'aprile 2022, l'intera storia clinica della paziente faceva riferimento alla patologia della spalla destra, senza alcun riferimento alla spalla
Pag. 4 di 6 sinistra nell'anamnesi patologica;
inoltre, anche in sede di visita peritale non sono emerse alterazioni funzionalmente apprezzabili alla spalla sinistra.
13. Alla luce della corretta metodologia d'indagine adottata, dell'adeguatezza dell'analisi, dell'assenza di vizi logici nel ragionamento e della linearità delle risposte alle osservazioni critiche alla relazione peritale mosse dai consulenti di parte, si ritiene di aderire alle conclusioni raggiunte dal CTU.
14. deve perciò essere condannato a corrispondere alla ricorrente le CP_1
prestazioni previste dalla legge per un danno biologico del 6%, con decorrenza dalla domanda amministrativa.
15. In ragione dell'accoglimento parziale della unitaria domanda attorea, non può ritenersi sussistente una situazione di soccombenza reciproca e non può quindi disporsi la compensazione delle spese, in assenza di gravi ed eccezionali ragioni non sussistenti nel caso di specie (cfr. Cass. S. U. 31 ottobre 2022, n. 32061).
è quindi condannato alla rifusione delle spese di lite della ricorrente, CP_1 liquidate come in dispositivo sulla base dei parametri previsti dal D.M. 55/2014 per le cause di previdenza di valore compreso tra € 5.201,00 ed € 26.000,00, intervallo nel quale si colloca l'indennizzo liquidato da per un grado di CP_1 invalidità del 6% in capo a un soggetto dell'età della ricorrente;
ai sensi dell'art. 5, co. 1, quarto periodo D.M. 55/2014, infatti, le spese di lite devono essere liquidate in base al valore della somma accordata in sentenza e non di quella richiesta.
16. Ai sensi dell'art. 93 c.p.c., è disposta la distrazione in favore della procuratrice dichiaratasi antistataria.
17. Le spese di CTU, liquidate con separato decreto, sono poste definitivamente a carico dell' convenuto soccombente. CP_3
18. Quanto alla rifusione delle spese di CTP sostenute da parte ricorrente, richiesta in ricorso, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che si tratta di spese attinenti alla difesa tecnica che rientrano tra quelle che la parte vittoriosa ha diritto di vedersi rimborsate, salva la facoltà del giudice di escluderne la ripetizione ai sensi dell'art. 92 co. 1 c.p.c. se eccessive o superflue (Cass. 15 ottobre 2024, n. 26729).
Pag. 5 di 6 19. Nel caso di specie, la ricorrente ha documentato spese per due relazioni peritali di parte, per complessivi € 672,00 (docc. 31 e 32 ricorrente); si ritiene che tali spese possano essere ritenute non eccessive o superflue, e dunque ripetibili, in misura non superiore all'importo liquidato al CTU, ossia per € 500,00.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Parma, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa o assorbita, così dispone:
1. condanna a corrispondere ad l'indennizzo previsto CP_1 Parte_1
dalle tabelle per un danno biologico del 6%, oltre accessori e con CP_1 decorrenza come per legge;
2. condanna al pagamento in favore di di € 500,00 a CP_1 Parte_1 titolo di rifusione delle spese di CTP;
3. condanna al pagamento in favore di delle spese di CP_1 Parte_1
lite, che liquida in € 3.500,00 per compenso professionale, oltre 15% per spese generali, i.v.a., se dovuta, e c.p.a. come per legge, con distrazione in favore della procuratrice dichiaratasi antistataria;
4. pone definitivamente a carico di le spese della consulenza tecnica CP_1
d'ufficio, liquidate con separato decreto.
Così deciso in Parma, 18/09/2025
Il giudice
Matteo Giovanni Moresco
Pag. 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Parma
SEZIONE PRIMA CIVILE
Sottosezione Lavoro
Il Tribunale, in composizione monocratica nella persona del giudice Matteo
Giovanni Moresco, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da
( ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
CERRI FEDERICA, elettivamente domiciliata presso il relativo studio in Parma,
v.le del Carmine 1;
RICORRENTE contro
( ), in persona del l. r. p. t., rappresentato e difeso dall'avv. CP_1 P.IVA_1
CATAMO SALVATORE, elettivamente domiciliato presso la relativa sede in
Parma, via Abbeveratoia 71/A;
CONVENUTO OGGETTO: Prestazione: indennità - rendita vitalizia o equivalente - altre CP_1 ipotesi
Conclusioni
Per la parte ricorrente:
«Voglia il Sig. Giudice del Lavoro Ill.mo, contrariis reiectis, previe declaratorie del caso e di legge:
a) accertare e dichiarare che la ricorrente è affetta da tendinopatia della cuffia Parte_1 dei rotatori spalle sinistra e destra, da cui sono conseguiti postumi concretanti un danno biologico permanente nella misura del 14%;
b) conseguentemente condannare l' Controparte_2
, in persona del legale rappresentante pro tempore, al
[...] riconoscimento delle malattie professionali denunciate ed a corrispondere alla ricorrente la liquidazione in capitale della rendita dovuta per legge e rapportata al danno permanente sopra indicato o a quel diverso grado che verrà determinato in corso di causa in esito alle risultanze della CTU medico-legale, a decorrere dalla data di proposizione delle domande amministrative. Arretrati ed accessori come per legge;
c) con vittoria di spese e competenze di causa, oltre rimborso forfettario, CPA ed IVA, da distrarsi a favore del sottoscritto procuratore ex art. 93 C.p.c. Rifuse le competenze di
CTU e CTP (€ 672,00)».
Per la parte convenuta:
«Voglia l'Ill.mo Sig. Giudice del Lavoro, rigettata ogni contraria istanza
Nel merito: in via principale:
Rigettare il ricorso, in quanto infondato sia in fatto che in diritto e, per l'effetto, rigettare ogni pretesa indennitaria dedotta e deducibile».
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 22.5.2024, ha chiesto al Tribunale di Parte_1
Parma di accertare l'origine professionale della tendinopatia della cuffia dei rotatori delle spalle sinistra e destra da cui è affetta e, per l'effetto, condannare
Pag. 2 di 6 alla corresponsione dell'indennizzo di cui all'art. 13 d.lgs. 38/2000 nella CP_1 misura prevista per il danno biologico conseguente alla tecnopatia, quantificato nel 14%.
2. si è costituito in giudizio, chiedendo il rigetto della domanda attorea in CP_1
quanto infondata in fatto e in diritto.
3. È stata disposta consulenza tecnica d'ufficio medico-legale per l'accertamento dell'eziologia della patologia e per la quantificazione dei postumi.
4. A seguito di discussione, la causa è stata decisa dando lettura in udienza della sentenza.
5. Il ricorso è parzialmente fondato e deve essere accolto nei termini che seguono.
6. In tema di indennizzo da parte di del danno biologico conseguente a CP_1 malattie professionali o infortuni sul lavoro, l'art. 13 co. 2 d.lgs. 38/2000 dispone:
«in caso di danno biologico, i danni conseguenti ad infortuni sul lavoro verificatisi, nonché a malattie professionali denunciate a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui al comma 3, l nell'ambito del sistema di indennizzo e CP_1 sostegno sociale, in luogo della prestazione di cui all'art. 66, primo comma, n. 2), del testo unico, eroga l'indennizzo previsto e regolato dalle seguenti disposizioni:
a. le menomazioni conseguenti alle lesioni dell'integrità psico-fisica di cui al comma 1 sono valutate in base a specifiche “tabelle delle menomazioni”, comprensiva degli aspetti dinamico-relazionali. L'indennizzo delle menomazioni di grado pari o superiore al 6 per cento ed inferiore al 16 per cento è erogato in capitale, dal 16 per cento è erogato in rendita, nella misura indicata nell'apposita “tabella indennizzo danno biologico”.
Per l'applicazione di tale tabella si fa riferimento all'età dell'assicurato al momento della guarigione clinica, non si applica il disposto dell'art. 91 del testo unico;
b. le menomazioni di grado pari o superiore al 16 per cento danno diritto all'erogazione di un'ulteriore quota di rendita per l'indennizzo delle conseguenze delle stesse, commisurata al grado della menomazione, alla retribuzione dell'assicurato e al coefficiente di cui all'apposita "tabella dei coefficienti", che costituiscono indici di determinazione della percentuale di retribuzione da prendere in riferimento per l'indennizzo delle conseguenze patrimoniali, in relazione alla categoria di attività lavorativa di appartenenza dell'assicurato e alla ricollocabilità dello stesso. Per la determinazione della corrispondente quota di rendita, la retribuzione, determinata
Pag. 3 di 6 con le modalità e i criteri previsti dal testo unico, viene moltiplicata per il coefficiente di cui alla "tabella dei coefficienti" e per il grado percentuale di menomazione».
7. Il CTU, sulla base degli accertamenti svolti, ha raggiunto le seguenti conclusioni:
«Rispondendo al quesito formulato, si ritiene pertanto sussistere malattia professionale con esclusivo riferimento alla tendinopatia del sovraspinato della spalla destra, patologia tabellata, di cui alla domanda del 10.01.20.
Circa la quantificazione del relativo danno biologico permanente, possiamo quantificare alla spalla destra, in considerazione degli ottimi esiti chirurgici, della persistente lieve riduzione del ROM, della dominanza dell'arto, un danno biologico permanente nella misura del 6%».
8. Il CTU, in particolare, ha evidenziato che le mansioni di operatrice socio-sanitaria in casa di riposo per anziani svolte dalla ricorrente nella sua carriera lavorativa comportano un rischio di problemi all'apparato osteo-muscolare causati da: spostamento o sollevamento di utenti, anche in posizioni disergonomiche.
9. Ciò è stato correttamente ritenuto sufficiente per ritenere sussistente il nesso di causalità con la tendinopatia del sovraspinoso, trattandosi di patologia tabellata al punto 78 a) per «lavorazioni, svolte in modo non occasionale, che comportano a carico della spalla movimenti ripetuti, mantenimento prolungato di posture incongrue».
10. Il consulente ha poi rilevato che l'esposizione al rischio è cessata a dicembre
2018, dato che successivamente la ricorrente è rimasta assente per malattia sino al licenziamento per superamento del periodo di comporto. È stata quindi riconosciuta l'indennizzabilità della patologia della spalla destra, formulata nell'ottobre 2020.
11. Non è invece stata riconosciuta l'indennizzabilità della patologia della spalla sinistra, la quale è stata denunciata solo nel 2022 e, peraltro, solo come tendinopatia cronico-degenerativa bilaterale, senza riferimento a patologie tabellate.
12. Rispondendo alle osservazioni critiche del CT di parte ricorrente, il CTU ha sottolineato che, fino all'aprile 2022, l'intera storia clinica della paziente faceva riferimento alla patologia della spalla destra, senza alcun riferimento alla spalla
Pag. 4 di 6 sinistra nell'anamnesi patologica;
inoltre, anche in sede di visita peritale non sono emerse alterazioni funzionalmente apprezzabili alla spalla sinistra.
13. Alla luce della corretta metodologia d'indagine adottata, dell'adeguatezza dell'analisi, dell'assenza di vizi logici nel ragionamento e della linearità delle risposte alle osservazioni critiche alla relazione peritale mosse dai consulenti di parte, si ritiene di aderire alle conclusioni raggiunte dal CTU.
14. deve perciò essere condannato a corrispondere alla ricorrente le CP_1
prestazioni previste dalla legge per un danno biologico del 6%, con decorrenza dalla domanda amministrativa.
15. In ragione dell'accoglimento parziale della unitaria domanda attorea, non può ritenersi sussistente una situazione di soccombenza reciproca e non può quindi disporsi la compensazione delle spese, in assenza di gravi ed eccezionali ragioni non sussistenti nel caso di specie (cfr. Cass. S. U. 31 ottobre 2022, n. 32061).
è quindi condannato alla rifusione delle spese di lite della ricorrente, CP_1 liquidate come in dispositivo sulla base dei parametri previsti dal D.M. 55/2014 per le cause di previdenza di valore compreso tra € 5.201,00 ed € 26.000,00, intervallo nel quale si colloca l'indennizzo liquidato da per un grado di CP_1 invalidità del 6% in capo a un soggetto dell'età della ricorrente;
ai sensi dell'art. 5, co. 1, quarto periodo D.M. 55/2014, infatti, le spese di lite devono essere liquidate in base al valore della somma accordata in sentenza e non di quella richiesta.
16. Ai sensi dell'art. 93 c.p.c., è disposta la distrazione in favore della procuratrice dichiaratasi antistataria.
17. Le spese di CTU, liquidate con separato decreto, sono poste definitivamente a carico dell' convenuto soccombente. CP_3
18. Quanto alla rifusione delle spese di CTP sostenute da parte ricorrente, richiesta in ricorso, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che si tratta di spese attinenti alla difesa tecnica che rientrano tra quelle che la parte vittoriosa ha diritto di vedersi rimborsate, salva la facoltà del giudice di escluderne la ripetizione ai sensi dell'art. 92 co. 1 c.p.c. se eccessive o superflue (Cass. 15 ottobre 2024, n. 26729).
Pag. 5 di 6 19. Nel caso di specie, la ricorrente ha documentato spese per due relazioni peritali di parte, per complessivi € 672,00 (docc. 31 e 32 ricorrente); si ritiene che tali spese possano essere ritenute non eccessive o superflue, e dunque ripetibili, in misura non superiore all'importo liquidato al CTU, ossia per € 500,00.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Parma, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa o assorbita, così dispone:
1. condanna a corrispondere ad l'indennizzo previsto CP_1 Parte_1
dalle tabelle per un danno biologico del 6%, oltre accessori e con CP_1 decorrenza come per legge;
2. condanna al pagamento in favore di di € 500,00 a CP_1 Parte_1 titolo di rifusione delle spese di CTP;
3. condanna al pagamento in favore di delle spese di CP_1 Parte_1
lite, che liquida in € 3.500,00 per compenso professionale, oltre 15% per spese generali, i.v.a., se dovuta, e c.p.a. come per legge, con distrazione in favore della procuratrice dichiaratasi antistataria;
4. pone definitivamente a carico di le spese della consulenza tecnica CP_1
d'ufficio, liquidate con separato decreto.
Così deciso in Parma, 18/09/2025
Il giudice
Matteo Giovanni Moresco
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