TRIB
Sentenza 19 marzo 2025
Sentenza 19 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 19/03/2025, n. 4210 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 4210 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. n. 52951/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
Sezione XVII civile
in persona del giudice onorario Maria Gabriella Zimpo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 52951 del Ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2019, tra
(C.F. ), residente in [...], Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. Giovanni Borda (C.F. ) ed elettivamente C.F._2 domiciliato presso lo studio di quest'ultimo sito in Roma, via Piedicavallo n. 51, giusta procura alle liti depositata telematicamente in allegato all'atto di citazione
-parte attrice-
e
(C.F. ), residente in [...], rappresentato e Controparte_1 C.F._3 difeso dall'Avv. Marco Morra (C.F. ed elettivamente domiciliato presso lo C.F._4
studio del medesimo sito in Roma, via degli Scipioni n. 94, giusta procura alle liti depositata telematicamente in allegato alla comparsa di risposta
-parte convenuta-
OGGETTO: Prestito tra privati.
CONCLUSIONI: Come in atti.
FATTO
Con atto di citazione ritualmente notificato ha convenuto in giudizio Parte_1 CP_1
chiedendone la condanna al pagamento della somma pari a Euro 45.000,00, oltre interessi.
[...]
pagina 1 di 7 Parte attrice esponeva che suo figlio chiedeva un prestito pari all'importo suddetto ai Controparte_1 fini dell'acquisto di un appartamento sito in Roma alla via Vibo Mariano.
In virtù di tale accordo verbale, parte attrice provvedeva ad effettuare la dazione della somma richiesta al figlio mediante bonifico bancario effettuato in data 16.12.2012, recante nell'area “descrizione operazioni” la dicitura “Trasferimento fondi a familiare”.
Parte istante domandava, inoltre, la dichiarazione di nullità della donazione di quota parte, pari al 50% dell'immobile sito in Roma alla via La Sila n. 14, per indegnità del donatario, stante la proposizione della querela da parte di nei confronti del padre . Controparte_1 Parte_1
Con comparsa del 18.3.2020 si costituiva in giudizio il quale, in via preliminare, Controparte_1
domandava dichiararsi la nullità della citazione per omessa determinazione del petitum e della causa petendi.
Nel merito, parte convenuta contestava l'avversa domanda chiedendone il rigetto, in quanto infondata in fatto e in diritto, oltre alla condanna ex art. 96 c.p.c.
Esperiti gli incombenti preliminari, la causa veniva istruita mediante produzione documentale ed espletamento delle prove orali, ovvero degli interrogatori formali delle parti e dell'escussione dei testimoni.
All'udienza di precisazione delle conclusioni dell'8/3/2023, il Giudice tratteneva la causa in decisione concedendo i termini ex art. 190 c.p.c.
Con comparsa conclusionale depositata in data 4.2.2025 parte attrice insisteva per la rimessione della causa sul ruolo ai fini dell'escussione del teste Testimone_1
Si premette che il novellato art. 132 c.p.c. esonera il giudice dal redigere lo svolgimento del processo e si osserva che per consolidata giurisprudenza della Suprema Corte il giudice, nel motivare
"concisamente" la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c, non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ben potendosi egli limitare alla trattazione di quelle - di fatto e di diritto - rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata;
che, in effetti, le restanti questioni non trattate non andranno necessariamente ritenute come omesse (per l'effetto dell' error in procedendo), ben potendo esse risultare semplicemente assorbite ovvero superate, per incompatibilità logico-giuridica, con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante.
Costituisce, infatti, principio ormai consolidato e coerente con un sistema giudiziario che, anche in conseguenza della riforma telematica, spinge verso la sinteticità e snellezza degli atti processuali, quello della “ragione più liquida”, ben definito dalla Suprema Corte come il principio che: “imponendo un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto
pagina 2 di 7 che su quello della coerenza logico sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 cod. proc. civ., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione - anche se logicamente subordinata - senza che sia necessario esaminare previamente le altre” (così Cass. n.12002/2014; cfr. 5805/17; 11458/18; 363/19).
Si richiamano, quindi, il contenuto assertivo della citazione e quello contrario della comparsa di risposta.
In via preliminare, parte convenuta eccepiva la nullità della citazione per omessa determinazione del petitum e della causa petendi.
L'eccezione è infondata.
Invero, la nullità per carenza dei requisiti di cui all'art. 163 nn. 3 e 4 c.p.c. postula la totale omissione dei fatti posti a fondamento della domanda (cfr. Cass. civ. n. 11751 del 15/5/2013): in particolare, la nullità dell'atto di citazione si produce, a norma dell'art. 164 coma IV c.p.c., solo quando, considerato l'insieme delle indicazioni contenute nell'atto di citazione e dei documenti ad esso allegati, possa dirsi che il petitum sia del tutto omesso o sia assolutamente incerto, oppure che manchi del tutto l'esposizione dei fatti costituenti le ragioni della domanda, in modo tale da non consentire al convenuto l'approntamento di una precisa linea di difesa, questa essendo l'esigenza che l'art. 164 c.p.c. mira a soddisfare (cfr. Cass. civ. sez. un. n. 8077 del 22/5/2012; Cass. civ. n. 21644 del 14/10/2014).
Tale ipotesi è da escludere nella fattispecie in esame, in cui gli elementi di fatto e di diritto costituenti le ragioni delle domande proposte dalla parte attrice, seppur sommariamente, sono state chiaramente esposte, avuto riguardo all'esposizione in fatto e in diritto e alle conclusioni dell'atto introduttivo del giudizio (cfr. Cass. civ. n.11751 del 15/5/2013). In particolare, gli elementi di fatto e di diritto costituenti le ragioni della domanda attorea sono state individuate nella restituzione della somma data asseritamente in prestito da al figlio . Parte_1 Controparte_1
Tale eccezione, dunque, deve essere rigettata.
Nel merito, chiede la condanna di alla ripetizione della somma Parte_1 Controparte_1
di Euro 45.000,00, oltre interessi.
La domanda è infondata e, pertanto, deve essere rigettata.
Deve osservarsi che in tema di prova dell'adempimento di un'obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto pagina 3 di 7 è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (cfr., ex plurimis, Cass. sez. un. n. 13533 del 30/10/2001).
Con particolare riferimento al caso in esame, l'attore che chiede la restituzione di somme date a mutuo
è tenuto, ex art. 2697, comma 1, c.c., a provare gli elementi costitutivi della domanda e, quindi, non solo la consegna, ma anche il titolo da cui derivi l'obbligo della vantata restituzione;
ed infatti l'esistenza di un contratto di mutuo non può desumersi dalla mera consegna di assegni bancari o somme di denaro (che, ben potendo avvenire per svariate ragioni, non vale, di per sé, a fondare una richiesta di restituzione allorquando l'“accipiens” - ammessa la ricezione - non confermi, altresì, il titolo posto dalla controparte a fondamento della propria pretesa, ma ne contesti, anzi, la legittimità), essendo l'attore tenuto a dimostrare per intero il fatto costitutivo della sua pretesa, senza che la contestazione del convenuto (il quale, pur riconoscendo di aver ricevuto la somma, ne deduca una diversa ragione) possa tramutarsi in eccezione in senso sostanziale e, come tale, determinare l'inversione dell'onere della prova
(cfr. Cass. civ. n. 24328 del 16/10/2017).
La datio di una somma di danaro non vale, dunque, di per sé, a fondare la richiesta di restituzione, allorquando, ammessane la ricezione, l'accipiens non confermi il titolo posto ex adverso alla base della pretesa di restituzione ed, anzi, ne contesti la legittimità, atteso che, potendo una somma di danaro essere consegnata per varie cause, la contestazione, ad opera dell'accipiens, della sussistenza di un'obbligazione restitutoria impone all'attore in restituzione di dimostrare per intero il fatto costitutivo della sua pretesa, onere questo che si estende alla prova di un titolo giuridico implicante l'obbligo della restituzione, mentre la deduzione di un diverso titolo, ad opera del convenuto, non configurandosi come eccezione in senso sostanziale, non vale ad invertire l'onere della prova. Ne consegue che l'attore che chieda la restituzione di somme date a mutuo è tenuto a provare gli elementi costitutivi della domanda e, pertanto, non solo l'avvenuta consegna della somma ma anche il titolo da cui derivi l'obbligo della vantata restituzione (cfr. Cass. civ. n. 9541 del 22/4/2010).
Ciò considerato, si osserva che la Suprema Corte, in merito alle causali riportate nei bonifici bancari, ha affermato che “la contestazione, da parte del preteso mutuatario, circa la causale del versamento, non si tramuta in eccezione in senso sostanziale, sì da invertire l'onere della prova, giacché negare
l'esistenza di un contratto di mutuo non significa eccepirne l'inefficacia o la modificazione o
l'estinzione, ma significa negare il titolo posto a base della domanda, ancorché il convenuto riconosca di aver ricevuto una somma di denaro ed indichi la ragione per la quale tale somma sarebbe stata versata;
anche in tale caso, quindi, rimane fermo l'onere probatorio a carico dell'attore, con le relative conseguenze nel caso di mancata dimostrazione dei fatti costitutivi del contratto mutuo (Cass.
13.3.2013, n. 6295; Cass., n. 9541/2010 Cass. 9 agosto 1996, n. 7343)”.
pagina 4 di 7 Nel caso di specie, l'odierno attore ha versato in atti un bonifico bancario effettuato in favore di
, nella cui descrizione dell'operazione è riportata dicitura operazioni “Trasferimento Controparte_1 fondi a familiare” (Cfr. documento allegato da parte attrice alla memoria ex art. 183, co. 6, n. 2, c.p.c.).
Condividendo quanto assunto dalla citata Cassazione, si ritiene, dunque, che sia necessario acquisire ulteriori elementi a sostegno della prova della dedotta finalità di prestito delle somme effettivamente erogate.
Invero, sulla base delle risultanze istruttorie acquisite dagli atti di causa, che l'attore, pur avendo fornito la prova della dazione, non ha, tuttavia, comprovato il titulus dal quale deriverebbe l'obbligo di restituzione di tale somma da parte del convenuto, mancando, così, di assolvere all'onere probatorio di cui all'art. 2697, co. 1, c.c., il quale impone al creditore di fornire la prova dei fatti costitutivi della pretesa creditoria.
Quanto alla domanda relativa alla dichiarazione di nullità della donazione per indegnità del donatario, questa deve ritenersi infondata.
Parte attrice, infatti, a sostegno della propria domanda, assume quale causa di indegnità la presunta ingratitudine di nei confronti del padre , adducendo, altresì, la Controparte_1 Parte_1
proposizione di una querela proposta dal figlio nei confronti del padre.
Ebbene, deve rilevarsi che la stessa non risulta depositata da parte attrice con la conseguenza che la domanda deve ritenersi infondata in quanto non provata.
In ogni caso, volendo sottolineare l'infondatezza della domanda di parte attrice, si evidenzia che recentemente la giurisprudenza di legittimità ha ribadito il principio secondo il quale, ai fini della configurabilità dei presupposti necessari ai fini della revoca della donazione per ingratitudine, l'ingiuria grave deve caratterizzarsi per la manifestazione esteriore del comportamento del donatario e concretizzarsi in un sentimento di disistima delle qualità morali del donante. L'ingiuria deve, dunque, esprimersi in una radicata e profonda avversione o animosità verso il donante. Il comportamento del donatario, dunque, va valutato non soltanto sotto il profilo oggettivo, ma anche nella sua potenzialità offensiva del patrimonio morale del donante, perché espressamente rivolta a ledere la sua sfera morale, tale da essere contraria a quel senso di riconoscenza che, secondo la coscienza comune, dovrebbe improntare l'atteggiamento del donatario (Cfr. Cass. civ., sez. II, 12 febbraio 2024, n. 3811).
Ne consegue, pertanto, che la domanda di nullità della donazione per indegnità deve essere rigettata in quanto non provata.
Quanto alla rimessione della causa sul ruolo ai fini dell'escussione del teste Testimone_1
questa deve essere parimenti rigettata.
pagina 5 di 7 Al riguardo, giova ripercorrere l'excursus processuale per quanto attiene all'escussione del teste di parte attrice Testimone_1
All'udienza del 5/7/2023 veniva ammessa la prova testimoniale articolata da parte attrice limitatamente ai capitoli 1-2 di cui alla memoria ex art. 183, co. 6, n. 2, c.p.c. con il teste Testimone_1 rinviando per l'escussione dello stesso all'udienza del 13 settembre 2023.
All'udienza del 13/9/2023 parte convenuta eccepiva la tardività della citazione del teste da parte del procuratore di parte attrice, la quale sarebbe dovuta avvenire utilmente entro il 6/9/2023.
Con ordinanza del 4/10/2023, il Giudice, ritenuta la tempestività della citazione, rinviava per l'escussione del teste di parte attrice all'udienza del 10/1/2024, poiché ad un primo esame della cartolina a di ricevimento della notifica della citazione al richiamato teste versata in atti sembrava leggersi, quale data di invio della stessa, quella del 6/9/2023.
All'udienza del 10/1/2024 parte convenuta, tuttavia, insisteva sulla tardività della citazione del teste di parte attrice con conseguente inammissibilità della prova ex adverso articolata.
Il Giudice ordinava, dunque, il deposito dell'originale delle ricevute di spedizione e di ricevimento della raccomandata relativa alla spedizione della citazione del teste a cura di parte attrice e con ordinanza del 27/3/2024 disponeva ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. a della Controparte_2
cartolina di spedizione o di altra documentazione equipollente attestante la data di spedizione della medesima.
All'udienza del 10/7/2024, relativa all'esame della documentazione esibita da il Controparte_2
Giudice ha ritenuto la decadenza della prova precedentemente ammessa nei confronti del teste di parte attrice posto che il duplicato esibito da recava chiaramente come Testimone_1 CP_2
data di spedizione il 7/9/2023, data diversa da quella indicata sulla copia della stessa cartolina depositata in atti da parte attrice, ovvero del 06.09.2023.
Tutto quanto ciò considerato, la richiesta di rimessione della causa sul ruolo da parte dell'attore non può trovare accoglimento.
Quanto alla domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. avanzata da parte convenuta, considerata la natura della causa e delle questioni poste, non si ritiene possano ravvisarsi il dolo o colpa grave, presupposti per la condanna di cui alla domanda, per cui se ne dispone il rigetto.
Le superiori osservazioni sono da ritenersi assorbenti di ogni altra questione posta.
Vista la natura dei rapporti tra le parti, le spese di lite devono ritenersi compensate.
p.q.m.
il Tribunale di Roma, definitivamente pronunziando sulle domande proposte con atto di citazione ritualmente notificato da avverso , contrariis reiectis: Parte_1 Controparte_1
pagina 6 di 7 -rigetta la domanda preliminare di nullità della citazione avanzata da parte convenuta;
-rigetta le domande di parte attrice;
-rigetta la domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. articolata da parte convenuta;
-compensa le spese di lite tra le parti.
Roma, 19/3/2025
Il Giudice
Maria Gabriella Zimpo
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
Sezione XVII civile
in persona del giudice onorario Maria Gabriella Zimpo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 52951 del Ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2019, tra
(C.F. ), residente in [...], Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. Giovanni Borda (C.F. ) ed elettivamente C.F._2 domiciliato presso lo studio di quest'ultimo sito in Roma, via Piedicavallo n. 51, giusta procura alle liti depositata telematicamente in allegato all'atto di citazione
-parte attrice-
e
(C.F. ), residente in [...], rappresentato e Controparte_1 C.F._3 difeso dall'Avv. Marco Morra (C.F. ed elettivamente domiciliato presso lo C.F._4
studio del medesimo sito in Roma, via degli Scipioni n. 94, giusta procura alle liti depositata telematicamente in allegato alla comparsa di risposta
-parte convenuta-
OGGETTO: Prestito tra privati.
CONCLUSIONI: Come in atti.
FATTO
Con atto di citazione ritualmente notificato ha convenuto in giudizio Parte_1 CP_1
chiedendone la condanna al pagamento della somma pari a Euro 45.000,00, oltre interessi.
[...]
pagina 1 di 7 Parte attrice esponeva che suo figlio chiedeva un prestito pari all'importo suddetto ai Controparte_1 fini dell'acquisto di un appartamento sito in Roma alla via Vibo Mariano.
In virtù di tale accordo verbale, parte attrice provvedeva ad effettuare la dazione della somma richiesta al figlio mediante bonifico bancario effettuato in data 16.12.2012, recante nell'area “descrizione operazioni” la dicitura “Trasferimento fondi a familiare”.
Parte istante domandava, inoltre, la dichiarazione di nullità della donazione di quota parte, pari al 50% dell'immobile sito in Roma alla via La Sila n. 14, per indegnità del donatario, stante la proposizione della querela da parte di nei confronti del padre . Controparte_1 Parte_1
Con comparsa del 18.3.2020 si costituiva in giudizio il quale, in via preliminare, Controparte_1
domandava dichiararsi la nullità della citazione per omessa determinazione del petitum e della causa petendi.
Nel merito, parte convenuta contestava l'avversa domanda chiedendone il rigetto, in quanto infondata in fatto e in diritto, oltre alla condanna ex art. 96 c.p.c.
Esperiti gli incombenti preliminari, la causa veniva istruita mediante produzione documentale ed espletamento delle prove orali, ovvero degli interrogatori formali delle parti e dell'escussione dei testimoni.
All'udienza di precisazione delle conclusioni dell'8/3/2023, il Giudice tratteneva la causa in decisione concedendo i termini ex art. 190 c.p.c.
Con comparsa conclusionale depositata in data 4.2.2025 parte attrice insisteva per la rimessione della causa sul ruolo ai fini dell'escussione del teste Testimone_1
Si premette che il novellato art. 132 c.p.c. esonera il giudice dal redigere lo svolgimento del processo e si osserva che per consolidata giurisprudenza della Suprema Corte il giudice, nel motivare
"concisamente" la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c, non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ben potendosi egli limitare alla trattazione di quelle - di fatto e di diritto - rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata;
che, in effetti, le restanti questioni non trattate non andranno necessariamente ritenute come omesse (per l'effetto dell' error in procedendo), ben potendo esse risultare semplicemente assorbite ovvero superate, per incompatibilità logico-giuridica, con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante.
Costituisce, infatti, principio ormai consolidato e coerente con un sistema giudiziario che, anche in conseguenza della riforma telematica, spinge verso la sinteticità e snellezza degli atti processuali, quello della “ragione più liquida”, ben definito dalla Suprema Corte come il principio che: “imponendo un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto
pagina 2 di 7 che su quello della coerenza logico sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 cod. proc. civ., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione - anche se logicamente subordinata - senza che sia necessario esaminare previamente le altre” (così Cass. n.12002/2014; cfr. 5805/17; 11458/18; 363/19).
Si richiamano, quindi, il contenuto assertivo della citazione e quello contrario della comparsa di risposta.
In via preliminare, parte convenuta eccepiva la nullità della citazione per omessa determinazione del petitum e della causa petendi.
L'eccezione è infondata.
Invero, la nullità per carenza dei requisiti di cui all'art. 163 nn. 3 e 4 c.p.c. postula la totale omissione dei fatti posti a fondamento della domanda (cfr. Cass. civ. n. 11751 del 15/5/2013): in particolare, la nullità dell'atto di citazione si produce, a norma dell'art. 164 coma IV c.p.c., solo quando, considerato l'insieme delle indicazioni contenute nell'atto di citazione e dei documenti ad esso allegati, possa dirsi che il petitum sia del tutto omesso o sia assolutamente incerto, oppure che manchi del tutto l'esposizione dei fatti costituenti le ragioni della domanda, in modo tale da non consentire al convenuto l'approntamento di una precisa linea di difesa, questa essendo l'esigenza che l'art. 164 c.p.c. mira a soddisfare (cfr. Cass. civ. sez. un. n. 8077 del 22/5/2012; Cass. civ. n. 21644 del 14/10/2014).
Tale ipotesi è da escludere nella fattispecie in esame, in cui gli elementi di fatto e di diritto costituenti le ragioni delle domande proposte dalla parte attrice, seppur sommariamente, sono state chiaramente esposte, avuto riguardo all'esposizione in fatto e in diritto e alle conclusioni dell'atto introduttivo del giudizio (cfr. Cass. civ. n.11751 del 15/5/2013). In particolare, gli elementi di fatto e di diritto costituenti le ragioni della domanda attorea sono state individuate nella restituzione della somma data asseritamente in prestito da al figlio . Parte_1 Controparte_1
Tale eccezione, dunque, deve essere rigettata.
Nel merito, chiede la condanna di alla ripetizione della somma Parte_1 Controparte_1
di Euro 45.000,00, oltre interessi.
La domanda è infondata e, pertanto, deve essere rigettata.
Deve osservarsi che in tema di prova dell'adempimento di un'obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto pagina 3 di 7 è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (cfr., ex plurimis, Cass. sez. un. n. 13533 del 30/10/2001).
Con particolare riferimento al caso in esame, l'attore che chiede la restituzione di somme date a mutuo
è tenuto, ex art. 2697, comma 1, c.c., a provare gli elementi costitutivi della domanda e, quindi, non solo la consegna, ma anche il titolo da cui derivi l'obbligo della vantata restituzione;
ed infatti l'esistenza di un contratto di mutuo non può desumersi dalla mera consegna di assegni bancari o somme di denaro (che, ben potendo avvenire per svariate ragioni, non vale, di per sé, a fondare una richiesta di restituzione allorquando l'“accipiens” - ammessa la ricezione - non confermi, altresì, il titolo posto dalla controparte a fondamento della propria pretesa, ma ne contesti, anzi, la legittimità), essendo l'attore tenuto a dimostrare per intero il fatto costitutivo della sua pretesa, senza che la contestazione del convenuto (il quale, pur riconoscendo di aver ricevuto la somma, ne deduca una diversa ragione) possa tramutarsi in eccezione in senso sostanziale e, come tale, determinare l'inversione dell'onere della prova
(cfr. Cass. civ. n. 24328 del 16/10/2017).
La datio di una somma di danaro non vale, dunque, di per sé, a fondare la richiesta di restituzione, allorquando, ammessane la ricezione, l'accipiens non confermi il titolo posto ex adverso alla base della pretesa di restituzione ed, anzi, ne contesti la legittimità, atteso che, potendo una somma di danaro essere consegnata per varie cause, la contestazione, ad opera dell'accipiens, della sussistenza di un'obbligazione restitutoria impone all'attore in restituzione di dimostrare per intero il fatto costitutivo della sua pretesa, onere questo che si estende alla prova di un titolo giuridico implicante l'obbligo della restituzione, mentre la deduzione di un diverso titolo, ad opera del convenuto, non configurandosi come eccezione in senso sostanziale, non vale ad invertire l'onere della prova. Ne consegue che l'attore che chieda la restituzione di somme date a mutuo è tenuto a provare gli elementi costitutivi della domanda e, pertanto, non solo l'avvenuta consegna della somma ma anche il titolo da cui derivi l'obbligo della vantata restituzione (cfr. Cass. civ. n. 9541 del 22/4/2010).
Ciò considerato, si osserva che la Suprema Corte, in merito alle causali riportate nei bonifici bancari, ha affermato che “la contestazione, da parte del preteso mutuatario, circa la causale del versamento, non si tramuta in eccezione in senso sostanziale, sì da invertire l'onere della prova, giacché negare
l'esistenza di un contratto di mutuo non significa eccepirne l'inefficacia o la modificazione o
l'estinzione, ma significa negare il titolo posto a base della domanda, ancorché il convenuto riconosca di aver ricevuto una somma di denaro ed indichi la ragione per la quale tale somma sarebbe stata versata;
anche in tale caso, quindi, rimane fermo l'onere probatorio a carico dell'attore, con le relative conseguenze nel caso di mancata dimostrazione dei fatti costitutivi del contratto mutuo (Cass.
13.3.2013, n. 6295; Cass., n. 9541/2010 Cass. 9 agosto 1996, n. 7343)”.
pagina 4 di 7 Nel caso di specie, l'odierno attore ha versato in atti un bonifico bancario effettuato in favore di
, nella cui descrizione dell'operazione è riportata dicitura operazioni “Trasferimento Controparte_1 fondi a familiare” (Cfr. documento allegato da parte attrice alla memoria ex art. 183, co. 6, n. 2, c.p.c.).
Condividendo quanto assunto dalla citata Cassazione, si ritiene, dunque, che sia necessario acquisire ulteriori elementi a sostegno della prova della dedotta finalità di prestito delle somme effettivamente erogate.
Invero, sulla base delle risultanze istruttorie acquisite dagli atti di causa, che l'attore, pur avendo fornito la prova della dazione, non ha, tuttavia, comprovato il titulus dal quale deriverebbe l'obbligo di restituzione di tale somma da parte del convenuto, mancando, così, di assolvere all'onere probatorio di cui all'art. 2697, co. 1, c.c., il quale impone al creditore di fornire la prova dei fatti costitutivi della pretesa creditoria.
Quanto alla domanda relativa alla dichiarazione di nullità della donazione per indegnità del donatario, questa deve ritenersi infondata.
Parte attrice, infatti, a sostegno della propria domanda, assume quale causa di indegnità la presunta ingratitudine di nei confronti del padre , adducendo, altresì, la Controparte_1 Parte_1
proposizione di una querela proposta dal figlio nei confronti del padre.
Ebbene, deve rilevarsi che la stessa non risulta depositata da parte attrice con la conseguenza che la domanda deve ritenersi infondata in quanto non provata.
In ogni caso, volendo sottolineare l'infondatezza della domanda di parte attrice, si evidenzia che recentemente la giurisprudenza di legittimità ha ribadito il principio secondo il quale, ai fini della configurabilità dei presupposti necessari ai fini della revoca della donazione per ingratitudine, l'ingiuria grave deve caratterizzarsi per la manifestazione esteriore del comportamento del donatario e concretizzarsi in un sentimento di disistima delle qualità morali del donante. L'ingiuria deve, dunque, esprimersi in una radicata e profonda avversione o animosità verso il donante. Il comportamento del donatario, dunque, va valutato non soltanto sotto il profilo oggettivo, ma anche nella sua potenzialità offensiva del patrimonio morale del donante, perché espressamente rivolta a ledere la sua sfera morale, tale da essere contraria a quel senso di riconoscenza che, secondo la coscienza comune, dovrebbe improntare l'atteggiamento del donatario (Cfr. Cass. civ., sez. II, 12 febbraio 2024, n. 3811).
Ne consegue, pertanto, che la domanda di nullità della donazione per indegnità deve essere rigettata in quanto non provata.
Quanto alla rimessione della causa sul ruolo ai fini dell'escussione del teste Testimone_1
questa deve essere parimenti rigettata.
pagina 5 di 7 Al riguardo, giova ripercorrere l'excursus processuale per quanto attiene all'escussione del teste di parte attrice Testimone_1
All'udienza del 5/7/2023 veniva ammessa la prova testimoniale articolata da parte attrice limitatamente ai capitoli 1-2 di cui alla memoria ex art. 183, co. 6, n. 2, c.p.c. con il teste Testimone_1 rinviando per l'escussione dello stesso all'udienza del 13 settembre 2023.
All'udienza del 13/9/2023 parte convenuta eccepiva la tardività della citazione del teste da parte del procuratore di parte attrice, la quale sarebbe dovuta avvenire utilmente entro il 6/9/2023.
Con ordinanza del 4/10/2023, il Giudice, ritenuta la tempestività della citazione, rinviava per l'escussione del teste di parte attrice all'udienza del 10/1/2024, poiché ad un primo esame della cartolina a di ricevimento della notifica della citazione al richiamato teste versata in atti sembrava leggersi, quale data di invio della stessa, quella del 6/9/2023.
All'udienza del 10/1/2024 parte convenuta, tuttavia, insisteva sulla tardività della citazione del teste di parte attrice con conseguente inammissibilità della prova ex adverso articolata.
Il Giudice ordinava, dunque, il deposito dell'originale delle ricevute di spedizione e di ricevimento della raccomandata relativa alla spedizione della citazione del teste a cura di parte attrice e con ordinanza del 27/3/2024 disponeva ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. a della Controparte_2
cartolina di spedizione o di altra documentazione equipollente attestante la data di spedizione della medesima.
All'udienza del 10/7/2024, relativa all'esame della documentazione esibita da il Controparte_2
Giudice ha ritenuto la decadenza della prova precedentemente ammessa nei confronti del teste di parte attrice posto che il duplicato esibito da recava chiaramente come Testimone_1 CP_2
data di spedizione il 7/9/2023, data diversa da quella indicata sulla copia della stessa cartolina depositata in atti da parte attrice, ovvero del 06.09.2023.
Tutto quanto ciò considerato, la richiesta di rimessione della causa sul ruolo da parte dell'attore non può trovare accoglimento.
Quanto alla domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. avanzata da parte convenuta, considerata la natura della causa e delle questioni poste, non si ritiene possano ravvisarsi il dolo o colpa grave, presupposti per la condanna di cui alla domanda, per cui se ne dispone il rigetto.
Le superiori osservazioni sono da ritenersi assorbenti di ogni altra questione posta.
Vista la natura dei rapporti tra le parti, le spese di lite devono ritenersi compensate.
p.q.m.
il Tribunale di Roma, definitivamente pronunziando sulle domande proposte con atto di citazione ritualmente notificato da avverso , contrariis reiectis: Parte_1 Controparte_1
pagina 6 di 7 -rigetta la domanda preliminare di nullità della citazione avanzata da parte convenuta;
-rigetta le domande di parte attrice;
-rigetta la domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. articolata da parte convenuta;
-compensa le spese di lite tra le parti.
Roma, 19/3/2025
Il Giudice
Maria Gabriella Zimpo
pagina 7 di 7