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Sentenza 17 febbraio 2026
Sentenza 17 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sardegna, sez. I, sentenza 17/02/2026, n. 111 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sardegna |
| Numero : | 111 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 111/2026
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SARDEGNA Sezione 1, riunita in udienza il
26/09/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
ATZENI MANFREDO, Presidente
NO LA, Relatore
LATTI FRANCO, Giudice
in data 26/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 331/2021 depositato il 21/06/2021
proposto da
Ricorrente-1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Sinnai
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di Sinnai - Parco Delle Rimembranze 09034 Sinnai CA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Cagliari - Via Asproni 13 09100 Cagliari CA Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso ven.contenzioso@pec.agenziariscossione.gov.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 523/2020 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale CAGLIARI sez. 2 e pubblicata il 27/11/2020
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02520180018080531 000 TARI 2014
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Appellante: come da atti di causa
Appellato: come da atti di causa
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente-1 impugnava in primo grado la cartella di pagamento n. 02520190010301868000 relativa alla TARES 2013, dovuta al Comune di Sinnai (l'appellante nell'espositiva fa riferimento ad un'altra cartella di pagamento e precisamente la n. 02520180018080531 relativa alla TARI 2014 non oggetto della sentenza impugnata e sulla quale la Commissione Tributaria
Provinciale di Cagliari si è pronunciata, con la sentenza n. 147/2021 e non con quella oggetto del ricorso in appello di cui si discute (n. 523/2020). La ricorrente eccepiva, tra l'altro, il difetto di notifica dell'atto presupposto (avviso di accertamento), la carenza di motivazione e di sottoscrizione della cartella, nonché
l'illegittimità dell'aggio e degli interessi .
La Commissione Tributaria Provinciale (CTP) di Cagliari, con la sentenza n. 523/2020, in questa sede impugnata, rigettava il ricorso.
I giudici di prime cure rilevavano che la cartella era stata regolarmente preceduta dalla notifica dell'avviso di accertamento in data 14/06/2017, rendendo inammissibili le doglianze relative al merito della pretesa tributaria. Respingevano, altresì, i vizi propri della cartella, ritenendola adeguatamente motivata tramite il richiamo all'atto precedente e legittima sotto il profilo formale e del calcolo degli accessori.
Appella Ricorrente-1 e, affidando il gravame a diversi motivi: 1) nullità della sentenza per omessa pronuncia e vizio di motivazione;
2) violazione ed erronea applicazione di legge. In particolare,
l'Appellante reitera le tesi sulla mancata ricezione dell'avviso di accertamento e sulla nullità della cartella.
Conclude chiedendo l'accoglimento dell'appello, la riforma della sentenza impugnata e vittoria di spese.
Radicatosi il contraddittorio, si è costituito il Comune di Sinnai, chiedendo il rigetto dell'appello. La difesa dell'Ente evidenzia preliminarmente come l'appellante, nell'espositiva del ricorso in appello, faccia riferimento a una cartella di pagamento diversa (n. 02520180018080531 relativa alla TARI 2014) rispetto a quella oggetto della sentenza impugnata (n. 02520190010301868000 relativa alla TARES 2013). Nel merito, ribadisce la correttezza della decisione di primo grado, stante la definitività dell'accertamento non opposto nei termini .
Conclude, con la richiesta di rigetto dell'appello, conferma della sentenza impugnata e vittoria di spese.
La causa è tenuta a decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e deve essere respinto, per i seguenti motivi.
In via preliminare, si osserva che l'atto di appello presenta una rilevante confusione nell'individuazione dell'oggetto del contendere, citando una cartella di pagamento e un'annualità d'imposta (TARI 2014) estranee alla sentenza n. 523/2020 qui impugnata. Tale imprecisione, pur non determinando l'inammissibilità totale qualora sia possibile ricostruire l'iter logico, inficia la specificità dei motivi di censura.
Nel merito, le doglianze relative all'omessa pronuncia da parte della CTP sono infondate.
Dalla lettura della sentenza di primo grado emerge che i giudici hanno esaminato e motivato su tutti i punti centrali della controversia: la regolarità della notifica dell'atto presupposto, la sufficienza della motivazione della cartella per relationem e la legittimità degli oneri accessori .
Risulta dirimente la prova, fornita dal Comune, dell'avvenuta notifica dell'avviso di accertamento n. 10046 in data 14/06/2017. Tale circostanza, non validamente smentita dall'Appellante, comporta la definitività della pretesa tributaria. Pertanto, la cartella di pagamento n. 02520190010301868000 è stata legittimamente emessa per la riscossione di un credito tributario ormai consolidato.
Quanto ai vizi propri della cartella (sottoscrizione e calcolo interessi), si conferma l'orientamento di primo grado : la firma autografa non è requisito essenziale per la validità della cartella se l'atto è riferibile all'ufficio emittente e il calcolo degli interessi di mora è normativamente predeterminato.
Infine, risultano del tutto inconferenti le argomentazioni riguardanti la Sardegna come "zona extra doganale"
o "zona franca", trattandosi di tesi giuridicamente infondate e già ampiamente smentite dalla giurisprudenza di merito e di legittimità.
Il ricorso in appello è, pertanto, infondato e deve essere respinto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sardegna, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, rigetta l'appello, conferma la sentenza impugnata e condanna l'Appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in euro 1.600,00 in favore delle Appellate da ripartire in egual misure tra le due.
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SARDEGNA Sezione 1, riunita in udienza il
26/09/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
ATZENI MANFREDO, Presidente
NO LA, Relatore
LATTI FRANCO, Giudice
in data 26/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 331/2021 depositato il 21/06/2021
proposto da
Ricorrente-1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Sinnai
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di Sinnai - Parco Delle Rimembranze 09034 Sinnai CA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Cagliari - Via Asproni 13 09100 Cagliari CA Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso ven.contenzioso@pec.agenziariscossione.gov.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 523/2020 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale CAGLIARI sez. 2 e pubblicata il 27/11/2020
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02520180018080531 000 TARI 2014
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Appellante: come da atti di causa
Appellato: come da atti di causa
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente-1 impugnava in primo grado la cartella di pagamento n. 02520190010301868000 relativa alla TARES 2013, dovuta al Comune di Sinnai (l'appellante nell'espositiva fa riferimento ad un'altra cartella di pagamento e precisamente la n. 02520180018080531 relativa alla TARI 2014 non oggetto della sentenza impugnata e sulla quale la Commissione Tributaria
Provinciale di Cagliari si è pronunciata, con la sentenza n. 147/2021 e non con quella oggetto del ricorso in appello di cui si discute (n. 523/2020). La ricorrente eccepiva, tra l'altro, il difetto di notifica dell'atto presupposto (avviso di accertamento), la carenza di motivazione e di sottoscrizione della cartella, nonché
l'illegittimità dell'aggio e degli interessi .
La Commissione Tributaria Provinciale (CTP) di Cagliari, con la sentenza n. 523/2020, in questa sede impugnata, rigettava il ricorso.
I giudici di prime cure rilevavano che la cartella era stata regolarmente preceduta dalla notifica dell'avviso di accertamento in data 14/06/2017, rendendo inammissibili le doglianze relative al merito della pretesa tributaria. Respingevano, altresì, i vizi propri della cartella, ritenendola adeguatamente motivata tramite il richiamo all'atto precedente e legittima sotto il profilo formale e del calcolo degli accessori.
Appella Ricorrente-1 e, affidando il gravame a diversi motivi: 1) nullità della sentenza per omessa pronuncia e vizio di motivazione;
2) violazione ed erronea applicazione di legge. In particolare,
l'Appellante reitera le tesi sulla mancata ricezione dell'avviso di accertamento e sulla nullità della cartella.
Conclude chiedendo l'accoglimento dell'appello, la riforma della sentenza impugnata e vittoria di spese.
Radicatosi il contraddittorio, si è costituito il Comune di Sinnai, chiedendo il rigetto dell'appello. La difesa dell'Ente evidenzia preliminarmente come l'appellante, nell'espositiva del ricorso in appello, faccia riferimento a una cartella di pagamento diversa (n. 02520180018080531 relativa alla TARI 2014) rispetto a quella oggetto della sentenza impugnata (n. 02520190010301868000 relativa alla TARES 2013). Nel merito, ribadisce la correttezza della decisione di primo grado, stante la definitività dell'accertamento non opposto nei termini .
Conclude, con la richiesta di rigetto dell'appello, conferma della sentenza impugnata e vittoria di spese.
La causa è tenuta a decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e deve essere respinto, per i seguenti motivi.
In via preliminare, si osserva che l'atto di appello presenta una rilevante confusione nell'individuazione dell'oggetto del contendere, citando una cartella di pagamento e un'annualità d'imposta (TARI 2014) estranee alla sentenza n. 523/2020 qui impugnata. Tale imprecisione, pur non determinando l'inammissibilità totale qualora sia possibile ricostruire l'iter logico, inficia la specificità dei motivi di censura.
Nel merito, le doglianze relative all'omessa pronuncia da parte della CTP sono infondate.
Dalla lettura della sentenza di primo grado emerge che i giudici hanno esaminato e motivato su tutti i punti centrali della controversia: la regolarità della notifica dell'atto presupposto, la sufficienza della motivazione della cartella per relationem e la legittimità degli oneri accessori .
Risulta dirimente la prova, fornita dal Comune, dell'avvenuta notifica dell'avviso di accertamento n. 10046 in data 14/06/2017. Tale circostanza, non validamente smentita dall'Appellante, comporta la definitività della pretesa tributaria. Pertanto, la cartella di pagamento n. 02520190010301868000 è stata legittimamente emessa per la riscossione di un credito tributario ormai consolidato.
Quanto ai vizi propri della cartella (sottoscrizione e calcolo interessi), si conferma l'orientamento di primo grado : la firma autografa non è requisito essenziale per la validità della cartella se l'atto è riferibile all'ufficio emittente e il calcolo degli interessi di mora è normativamente predeterminato.
Infine, risultano del tutto inconferenti le argomentazioni riguardanti la Sardegna come "zona extra doganale"
o "zona franca", trattandosi di tesi giuridicamente infondate e già ampiamente smentite dalla giurisprudenza di merito e di legittimità.
Il ricorso in appello è, pertanto, infondato e deve essere respinto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sardegna, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, rigetta l'appello, conferma la sentenza impugnata e condanna l'Appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in euro 1.600,00 in favore delle Appellate da ripartire in egual misure tra le due.