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Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 29/10/2025, n. 2693 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 2693 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCE
SEZIONE LAVORO
La dott.ssa Francesca Costa, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito dell'udienza del 22.10.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 127 ter c.p.c. nella causa iscritta al n. 8764/2024 R.G., promossa da:
, rappresentato e difeso con mandato in atti dagli Avv.ti OS Antonio e Parte_1
OS UG
Ricorrente
CONTRO
in persona del legale rappresentante p.t. CP_1
Resistente contumace
OGGETTO: Ripetizione di indebito
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 17.07.2024, la parte ricorrente di cui in epigrafe, premesso di essere erede CP_ del sig. , esponeva che con comunicazione del 28.03.2023 l gli aveva Persona_1 comunicato di avere erogato indebitamente la somma di € 4.582,09 sulla pensione cat. INVCIV n.
07044440 (eliminata per decesso del titolare) per il periodo dal 01.01.2011 al 31.12.2012 per il seguente motivo: “sono state riscosse rate di prestazione in misura superiore a quella spettante per mancata comunicazione dei redditi per l'anno 2010”.
Parte ricorrente contestava la richiesta di restituzione delle somme, evidenziando che si trattava di un indebito assistenziale ed invocando la propria buona fede;
chiedeva, pertanto, accertarsi l'irripetibilità della somma suddetta, con vittoria di spese di lite.
Instaurato il contraddittorio, l' non si costituiva in giudizio. CP_1
La causa veniva istruita in via documentale, quindi all'esito dell'udienza del 22.10.2025, previo deposito di note di trattazione scritta, il Tribunale decideva con separata sentenza.
* * *
Va preliminarmente dichiarata la contumacia dell' non costituito in giudizio nonostante la CP_1 regolare notificazione del ricorso introduttivo.
Nel merito ritiene il giudicante che il ricorso sia fondato e che, pertanto, possa trovare accoglimento. Invero, deve darsi atto dell'orientamento che si è andato affermando nella giurisprudenza di legittimità (sintetizzato, ancora di recente nella sentenza Cass. n. 26036/2019), tale per cui “in tema di ripetibilità delle prestazioni assistenziali indebite (...) trovano applicazione, in difetto di una specifica disciplina, le norme sull'indebito assistenziale che fanno riferimento alla mancanza dei requisiti di legge in via generale” (Cass.
n. 19638/2015; n. 8970/2014; n. 1446/2008; n. 7048/2006) e quindi, in sostanza, il D.L. n. 850 del
1976, art.
3-ter, convertito in L. n. 29 del 1977 (secondo cui “gli organi preposti alla concessione dei benefici economici a favore.., degli invalidi civili hanno facoltà, in ogni tempo, di accertare la sussistenza delle condizioni per il godimento dei benefici previsti, disponendo la eventuale revoca delle concessioni con effetto dal primo giorno del mese successivo alla data del relativo provvedimento”) ed il D.L. n. 173 del 1988, art. 3, comma 9, convertito nella L. n. 291 del 1988 (secondo cui “con decreto del Ministro del Tesoro sono stabiliti i criteri e le modalità per verificare la permanenza nel beneficiario del possesso dei requisiti prescritti per usufruire della pensione, assegno
o indennità previsti dalle leggi indicate nel comma 1 e per disporne la revoca in caso di insussistenza di tali requisiti, con decreto dello stesso Ministro, senza ripetizione delle somme precedentemente corrisposte” (risultando invece abrogata la L. n. 537 del 1993, che regolava l'indebito assistenziale all'art. 11, comma 4 e non applicabile, per eccesso del regolamento dalla delega di legge, D.P.R. n. 698 del 1994, art. 5, comma
5: sul tema v. in dettaglio, Cass. 7048/2006, cit.).
La piena ripetibilità in caso di venir meno dei requisiti economici neppure può desumersi dal disposto del D.L. n. 269 del 2003, art. 42, comma 5, conv. in L. n. 326 del 2003 e ciò in quanto la disposizione, dopo avere demandato ad una determinazione interdirigenziale la fissazione delle modalità tecniche per le verifiche telematiche sui redditi, afferma che “non si procede alla ripetizione delle somme indebitamente percepite, prima della data di entrata in vigore del presente decreto, dai soggetti privi dei requisiti reddituali”, senza nulla dire rispetto alla disciplina, per il futuro, della ripetibilità.
La regola che ne deriva è quella per cui l'indebito assistenziale determinato da motivi reddituali, in mancanza di norme specifiche che dispongano diversamente, è ripetibile solo successivamente al momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge, e ciò a meno che non ricorrano ipotesi che a priori escludano un qualsivoglia affidamento, come nel caso di erogazione di prestazione a chi non sia parte di alcun rapporto assistenziale, né ne abbia mai fatto richiesta (Cass. n. 12406/2003), nel caso di radicale incompatibilità tra beneficio ed esigenze assistenziali (Cass. n. 5059/2018, riguardante un caso di erogazione dell'indennità di accompagnamento in difetto del requisito del mancato ricovero dell'assistibile in istituto di cura a carico dell'erario) o in caso di dolo comprovato dell'accipiens.
Tali principi sono stati ancora più di recente confermati con sentenza n. 13223/2020, in cui si è affermato che “In tema di indebito assistenziale, in luogo della generale ed incondizionata regola civilistica della ripetibilità, trova applicazione, in armonia con l'art. 38 Cost., quella propria di tale sottosistema, che esclude la ripetizione, quando vi sia una situazione idonea a generare affidamento del percettore e la erogazione indebita non gli sia addebitabile. Ne consegue che l'indebito assistenziale, per carenza dei requisiti reddituali, abilita alla restituzione solo a far tempo dal provvedimento di accertamento del venir meno dei presupposti, salvo che il percipiente non versi in dolo, situazione comunque non configurabile in base alla mera omissione di comunicazione di dati reddituali che l'istituto previdenziale già conosce o ha l'onere di conoscere”.
Nella specie, l'indebito sembrerebbe dovuto alla mancata comunicazione dei redditi per l'anno 2010 da parte del dante causa dell'odierno ricorrente.
Le concrete ragioni della originaria richiesta non sono state fornite dall' neppure in corso di CP_1 giudizio, nel quale l' non ha inteso costituirsi. CP_2
Non emergono elementi concreti sulla scorta dei quali affermare che il sig. (dante Persona_1 causa del ricorrente) non abbia provveduto regolarmente a comunicare i propri redditi all'Agenzia delle Entrate per l'anno 2010, sicché siffatta circostanza, oltre ad aver messo l' in condizioni CP_1 di conoscere, sin dal principio, la situazione reddituale del de cuius, induce ad escludere il dolo del pensionato.
Va, infatti, ricordato che secondo l'orientamento della Suprema Corte “il dolo è una situazione, comunque non configurabile in base alla mera omissione di comunicazione di dati reddituali che l'istituto previdenziale già conosce o ha l'onere di conoscere” (Cass. civ., Sez. VI - Ordinanza, 30.06.2020, n. 13223).
Alla luce delle suesposte considerazioni, allora, in mancanza di elementi che attestino l'esistenza di un provvedimento -anteriore a quello oggetto di giudizio- che abbia accertato l'insussistenza dei requisiti reddituali del ricorrente e non ravvisandosi una situazione di dolo del pensionato, deve ritenersi la irripetibilità dei ratei di pensione cat. INVCIV n. 07044440 in titolarità del sig. Per_1
chiesti in restituzione per il periodo da gennaio 2011 a dicembre 2012.
[...]
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo, con distrazione.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sul ricorso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., disattesa ogni diversa istanza od eccezione, così decide:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara non dovuta la restituzione della somma di € 4.582,09 a titolo di ratei di assegno cat. INVCIV n. 07044440 richiesti con comunicazione del 28.03.2023, per il periodo da gennaio 2011 a dicembre 2012;
- condanna l' al pagamento delle spese di giudizio liquidate in complessivi € 1.800,00 oltre CP_1 spese generali IVA e CPA se dovuti, con distrazione in favore dei procuratori costituiti di parte ricorrente dichiaratisi anticipatari.
Lecce, 29.10.2025.
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Francesca Costa
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCE
SEZIONE LAVORO
La dott.ssa Francesca Costa, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito dell'udienza del 22.10.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 127 ter c.p.c. nella causa iscritta al n. 8764/2024 R.G., promossa da:
, rappresentato e difeso con mandato in atti dagli Avv.ti OS Antonio e Parte_1
OS UG
Ricorrente
CONTRO
in persona del legale rappresentante p.t. CP_1
Resistente contumace
OGGETTO: Ripetizione di indebito
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 17.07.2024, la parte ricorrente di cui in epigrafe, premesso di essere erede CP_ del sig. , esponeva che con comunicazione del 28.03.2023 l gli aveva Persona_1 comunicato di avere erogato indebitamente la somma di € 4.582,09 sulla pensione cat. INVCIV n.
07044440 (eliminata per decesso del titolare) per il periodo dal 01.01.2011 al 31.12.2012 per il seguente motivo: “sono state riscosse rate di prestazione in misura superiore a quella spettante per mancata comunicazione dei redditi per l'anno 2010”.
Parte ricorrente contestava la richiesta di restituzione delle somme, evidenziando che si trattava di un indebito assistenziale ed invocando la propria buona fede;
chiedeva, pertanto, accertarsi l'irripetibilità della somma suddetta, con vittoria di spese di lite.
Instaurato il contraddittorio, l' non si costituiva in giudizio. CP_1
La causa veniva istruita in via documentale, quindi all'esito dell'udienza del 22.10.2025, previo deposito di note di trattazione scritta, il Tribunale decideva con separata sentenza.
* * *
Va preliminarmente dichiarata la contumacia dell' non costituito in giudizio nonostante la CP_1 regolare notificazione del ricorso introduttivo.
Nel merito ritiene il giudicante che il ricorso sia fondato e che, pertanto, possa trovare accoglimento. Invero, deve darsi atto dell'orientamento che si è andato affermando nella giurisprudenza di legittimità (sintetizzato, ancora di recente nella sentenza Cass. n. 26036/2019), tale per cui “in tema di ripetibilità delle prestazioni assistenziali indebite (...) trovano applicazione, in difetto di una specifica disciplina, le norme sull'indebito assistenziale che fanno riferimento alla mancanza dei requisiti di legge in via generale” (Cass.
n. 19638/2015; n. 8970/2014; n. 1446/2008; n. 7048/2006) e quindi, in sostanza, il D.L. n. 850 del
1976, art.
3-ter, convertito in L. n. 29 del 1977 (secondo cui “gli organi preposti alla concessione dei benefici economici a favore.., degli invalidi civili hanno facoltà, in ogni tempo, di accertare la sussistenza delle condizioni per il godimento dei benefici previsti, disponendo la eventuale revoca delle concessioni con effetto dal primo giorno del mese successivo alla data del relativo provvedimento”) ed il D.L. n. 173 del 1988, art. 3, comma 9, convertito nella L. n. 291 del 1988 (secondo cui “con decreto del Ministro del Tesoro sono stabiliti i criteri e le modalità per verificare la permanenza nel beneficiario del possesso dei requisiti prescritti per usufruire della pensione, assegno
o indennità previsti dalle leggi indicate nel comma 1 e per disporne la revoca in caso di insussistenza di tali requisiti, con decreto dello stesso Ministro, senza ripetizione delle somme precedentemente corrisposte” (risultando invece abrogata la L. n. 537 del 1993, che regolava l'indebito assistenziale all'art. 11, comma 4 e non applicabile, per eccesso del regolamento dalla delega di legge, D.P.R. n. 698 del 1994, art. 5, comma
5: sul tema v. in dettaglio, Cass. 7048/2006, cit.).
La piena ripetibilità in caso di venir meno dei requisiti economici neppure può desumersi dal disposto del D.L. n. 269 del 2003, art. 42, comma 5, conv. in L. n. 326 del 2003 e ciò in quanto la disposizione, dopo avere demandato ad una determinazione interdirigenziale la fissazione delle modalità tecniche per le verifiche telematiche sui redditi, afferma che “non si procede alla ripetizione delle somme indebitamente percepite, prima della data di entrata in vigore del presente decreto, dai soggetti privi dei requisiti reddituali”, senza nulla dire rispetto alla disciplina, per il futuro, della ripetibilità.
La regola che ne deriva è quella per cui l'indebito assistenziale determinato da motivi reddituali, in mancanza di norme specifiche che dispongano diversamente, è ripetibile solo successivamente al momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge, e ciò a meno che non ricorrano ipotesi che a priori escludano un qualsivoglia affidamento, come nel caso di erogazione di prestazione a chi non sia parte di alcun rapporto assistenziale, né ne abbia mai fatto richiesta (Cass. n. 12406/2003), nel caso di radicale incompatibilità tra beneficio ed esigenze assistenziali (Cass. n. 5059/2018, riguardante un caso di erogazione dell'indennità di accompagnamento in difetto del requisito del mancato ricovero dell'assistibile in istituto di cura a carico dell'erario) o in caso di dolo comprovato dell'accipiens.
Tali principi sono stati ancora più di recente confermati con sentenza n. 13223/2020, in cui si è affermato che “In tema di indebito assistenziale, in luogo della generale ed incondizionata regola civilistica della ripetibilità, trova applicazione, in armonia con l'art. 38 Cost., quella propria di tale sottosistema, che esclude la ripetizione, quando vi sia una situazione idonea a generare affidamento del percettore e la erogazione indebita non gli sia addebitabile. Ne consegue che l'indebito assistenziale, per carenza dei requisiti reddituali, abilita alla restituzione solo a far tempo dal provvedimento di accertamento del venir meno dei presupposti, salvo che il percipiente non versi in dolo, situazione comunque non configurabile in base alla mera omissione di comunicazione di dati reddituali che l'istituto previdenziale già conosce o ha l'onere di conoscere”.
Nella specie, l'indebito sembrerebbe dovuto alla mancata comunicazione dei redditi per l'anno 2010 da parte del dante causa dell'odierno ricorrente.
Le concrete ragioni della originaria richiesta non sono state fornite dall' neppure in corso di CP_1 giudizio, nel quale l' non ha inteso costituirsi. CP_2
Non emergono elementi concreti sulla scorta dei quali affermare che il sig. (dante Persona_1 causa del ricorrente) non abbia provveduto regolarmente a comunicare i propri redditi all'Agenzia delle Entrate per l'anno 2010, sicché siffatta circostanza, oltre ad aver messo l' in condizioni CP_1 di conoscere, sin dal principio, la situazione reddituale del de cuius, induce ad escludere il dolo del pensionato.
Va, infatti, ricordato che secondo l'orientamento della Suprema Corte “il dolo è una situazione, comunque non configurabile in base alla mera omissione di comunicazione di dati reddituali che l'istituto previdenziale già conosce o ha l'onere di conoscere” (Cass. civ., Sez. VI - Ordinanza, 30.06.2020, n. 13223).
Alla luce delle suesposte considerazioni, allora, in mancanza di elementi che attestino l'esistenza di un provvedimento -anteriore a quello oggetto di giudizio- che abbia accertato l'insussistenza dei requisiti reddituali del ricorrente e non ravvisandosi una situazione di dolo del pensionato, deve ritenersi la irripetibilità dei ratei di pensione cat. INVCIV n. 07044440 in titolarità del sig. Per_1
chiesti in restituzione per il periodo da gennaio 2011 a dicembre 2012.
[...]
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo, con distrazione.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sul ricorso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., disattesa ogni diversa istanza od eccezione, così decide:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara non dovuta la restituzione della somma di € 4.582,09 a titolo di ratei di assegno cat. INVCIV n. 07044440 richiesti con comunicazione del 28.03.2023, per il periodo da gennaio 2011 a dicembre 2012;
- condanna l' al pagamento delle spese di giudizio liquidate in complessivi € 1.800,00 oltre CP_1 spese generali IVA e CPA se dovuti, con distrazione in favore dei procuratori costituiti di parte ricorrente dichiaratisi anticipatari.
Lecce, 29.10.2025.
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Francesca Costa