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Sentenza 19 giugno 2025
Sentenza 19 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Como, sentenza 19/06/2025, n. 277 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Como |
| Numero : | 277 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. N. 1423/2024
Repubblica Italiana
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO R.G. N. _______/______,
IL TRIBUNALE DI COMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
riunito in camera di conSIlio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Barbara Cao Presidente
Dott. Petronzi Alessandro Giudice relatore
Dott.ssa Martina R. Manenti Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato il 31.05.2024, da
1) Parte_1
Nata a Cosenza (CS), il 17.12.1975
cittadina: italiana Cod. Fisc. C.F._1
residente in [...]
con gli Avv.ti Antonio Ruggiero e Silvia Mariani
e
2) Parte_2
Nato a Saronno (VA) il 17.12.1967
cittadino: italiano Cod. Fisc. C.F._2
1 residente in [...]
con gli Avv.ti Antonio Ruggiero e Silvia Mariani
i quali hanno contratto matrimonio con rito civile,
in TE (CO), in data 18.07.2020,
(anno 2020, atto n. 3, parte 1, ufficio 1);
separati con sentenza n. 240/2024 del 25.10.2024, pubblicata il 08.11.2024
(passata in giudicato).
con i seguenti figli maggiorenni non economicamente indipendenti:
- nata a [...] il [...] Persona_1
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso depositato in data 31.05.2024, hanno richiesto pronuncia divorzile alle condizioni: di cui al ricorso depositato e di seguito riportate/specificate in considerazione dell'intervenuto raggiungimento della maggiore età della figlia Per_2
1) autorizzare i coniugi a vivere separati nel reciproco rispetto;
2) assegnare al SI. in godimento esclusivo la ex casa coniugale - che la Sig.ra ha già Parte_2 Pt_1
lasciato con la figlia - sita in TE (CO), via Don Bellomi, 22, con tutto quanto in essa Per_2
contenuto;
3) il SI. verserà alla SI.ra , entro il giorno 10 di ogni mese, a titolo di contributo al Parte_2 Pt_1
mantenimento della figlia maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, una somma pari ad
€ 500,00, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, e contribuirà, nella misura del 50% alle spese straordinarie da sostenersi nell'interesse della stessa, come da linee guida del presente
Tribunale da intendersi qui integralmente trascritte. I coniugi concordano che la SI.ra percepirà Pt_1
per intero l'assegno unico per la figlia Per_2
4) stabilire che ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento personale, essendo entrambi titolari di adeguati redditi propri ed economicamente autosufficienti.
I coniugi dichiarano espressamente, di non volersi riconciliare e di rinunciare all'impugnazione dell'emananda sentenza.
2 Le parti hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di e hanno dichiarato di non CP_1
volersi riconciliare.
E' stata data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c..
DIRITTO
Sussistono le condizioni di legge per procedere alla pronuncia di divorzio, dovendosi ritenere provato che i coniugi vivono separati fin dall'udienza di comparizione innanzi al Presidente del Tribunale di Como, nel procedimento di separazione, e che detto stato di separazione personale dei coniugi prosegue tuttora, dal momento che i coniugi non si sono più riconciliati e non hanno ripreso neppure in via temporanea la convivenza, mentre è ormai decorso il termine normativamente previsto per l'ottenimento della pronuncia di divorzio;
al contempo dalle risultanze di causa e da quanto dedotto dalle stesse parti deve ritenersi definitivamente venuta meno ogni forma di comunione sia materiale che spirituale tra i coniugi e che la stessa non possa più essere ricostituita.
Quanto alle ulteriori questioni controverse ritiene il Collegio che le conclusioni rassegnate dalle parti congiuntamente possono essere fatte proprie dal Tribunale, essendo le stesse conformi a diritto, non contrarie a norme imperative e rispondenti all'interesse della prole.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di COMO, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
1) DICHIARA lo scioglimento del matrimonio contratto dai coniugi in data 18.07.2020, in TE (CO)
con atto iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di TE (CO)
(anno 2020, atto n. 3, parte 1, ufficio 1)
2) OMOLOGA le condizioni di divorzio concordate dalle parti;
3) DISPONE che i rapporti tra le parti siano regolati in conformità alle condizioni stabilite dalle stesse,
come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte.
4) PRENDE ATTO degli ulteriori accordi intervenuti tra le parti;
5) DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato all'impugnazione della odierna sentenza.
3 6) MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di TE (CO) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Così deciso in COMO, il 12.6.2025
Il Giudice relatore est. Il Presidente
Dott. Alessandro Petronzi Dott.ssa Barbara Cao
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