Ordinanza cautelare 15 settembre 2017
Sentenza 24 aprile 2018
Decreto cautelare 14 agosto 2018
Ordinanza cautelare 25 settembre 2018
Decreto cautelare 1 ottobre 2018
Ordinanza cautelare 3 dicembre 2018
Accoglimento
Sentenza 4 gennaio 2019
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- 1. Corte costituzionalehttps://www.eius.it/articoli/
RITENUTO IN FATTO 1.- Con due ordinanze del 14 giugno 2020, identiche nella motivazione ed iscritte, rispettivamente, ai numeri 142 e 143 reg. ord. del 2020, il Tribunale amministrativo regionale per il Piemonte, sezione prima, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 24, 113 e 117, primo comma, della Costituzione - quest'ultimo in relazione sia all'art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (CDFUE), proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000 e adattata a Strasburgo il 12 dicembre 2007, sia all'art. 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, concernente «Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa (Testo …
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RITENUTO IN FATTO 1.- Con ordinanza del 13 dicembre 2019, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale ordinario di Tivoli ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 24, terzo comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 76, comma 4-ter, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia (Testo A)», nella parte in cui, come interpretato dalla Corte di cassazione, determina l'automatica ammissione al patrocinio a spese dello Stato della persona offesa dai reati, indicati nella norma medesima, di cui agli artt. 572, 583-bis, 609-bis, 609-quater, 609-octies e …
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Sentenza n. 166/2022 – Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale Deposito del 01/07/2022 - Pubblicazione in G. U. 06/07/2022 n. 27. La Corte Costituzionale ha dichiarato l'art. 130 del d.P.R. n. 115 del 2002 costituzionalmente illegittimo nella parte in cui non esclude che la riduzione della metà degli importi spettanti all'ausiliario del magistrato sia operata in caso di previsioni tariffarie non adeguate a norma dell'art. 54 dello stesso d.P.R. n. 115 del 2002. La Corte si era già espressa in merito alla particolare situazione oggetto di giudizio, in cui la riduzione imposta in ragione dell'ammissione di una parte al patrocinio a spese dello Stato operi su un onorario …
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Sentenza n. 166/2022 – Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale Deposito del 01/07/2022 - Pubblicazione in G. U. 06/07/2022 n. 27. La Corte Costituzionale ha dichiarato l'art. 130 del d.P.R. n. 115 del 2002 costituzionalmente illegittimo nella parte in cui non esclude che la riduzione della metà degli importi spettanti all'ausiliario del magistrato sia operata in caso di previsioni tariffarie non adeguate a norma dell'art. 54 dello stesso d.P.R. n. 115 del 2002. La Corte si era già espressa in merito alla particolare situazione oggetto di giudizio, in cui la riduzione imposta in ragione dell'ammissione di una parte al patrocinio a spese dello Stato operi su un onorario …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VI, decreto cautelare 14/08/2018, n. 3789 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 3789 |
| Data del deposito : | 14 agosto 2018 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 14/08/2018
N. 06709/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
Il Presidente
ha pronunciato il presente
DECRETO
sul ricorso numero di registro generale 6709 del 2018, proposto da
NA AC, RI AM, ES EL, TA IA LB, AL AL, MI AM, IL DR AM, IA CE, IA AP, AR AR, ZI SS, LU AV, DR AR, AN BA, FI AR, TR LL, AR LLmo, AL ON, CA OS, UA BO, NI BO, SI BR, NU IN, AN CI, ES US, AU CI, AR GE, RO AI, AN AI, OR CA, AO AR, NN AR, IC AR, LA MP, IA AM, IO SS, NT PO, DR CA, LO AR, MO IS, IO DI, ROrio TA, OR SP, MO NA ST, AN VA, IA ER, IN RV, MM HI, AN CI, ET IR, BR CI, IL CO, RG RV, DO EN, AR TO UC, OM D'AC, IA D'AT, UD D'ND, SI D'LT, AU D'ET, TA De CA, RO NI De EG, LU De CC, DI De SA, NN DE GI, MI DE AS, TR DEindati, IO DEla CO, AN DEla AL, RO Di EN, NG Di LL, CO Di OI, NN Di ZO, TI Di NZ, EP Di NO, RA XI MI, NA MM, AR NA MI, IL ES, ON AL, IA AL, ON AR, TT RE, ROnna ER, GA EL, IA EL, RO AN, TA RA, NN EL, CA IN, RM OR, CO RA, MI AN, SA AR SS, AN AE, EL LE, FI GA, LI GA, MO IN, EN GA, EP GI, NT ZO, AT LD, FR DO GI, NA TO, VI TO, MA GR PE, AR CO, IL GR, CA NO, EP UA, DR TI, AN CI, SA RR, AV ID, EL UL, ROlba IA, LE VO, ER IM, SS TA, RI IO, ZI IO, IC AN, ZO DO, NA AO, SI RA, AL TI, RO LI, TI Lo GR, AR IA LO, IL SI, NNlisa IO, AB ON, MA IA, NI IE, SA NF, FA TI, IA NZ, AR RA ARni, IO RO, AN RR, CO SA, CO NT, IA AT, AR ME, NN ND, UR ME, FR AD, AR RO, UA IG, ET OL, SA ON, NO ON, ZO UN, LU MU, NN NA, ZO NAtano, IA AP, DR IN, FA RO, AR NO, AR VA, NT AN, NN AR RS, SA CI, BE PA, LU MA, AN LE, NNmaria MI, ZI PA, ON PI, ES LL, ND LA, IA TE, ARsabina CA, AO OL, LI OL, EL IL, SA PI, BE NT, IO IR, ON PI, AE SA, AI EL, RA AR, NA PO, FI VI, VI IE, AB EN, SA PU, OM AI, AR ON, TT LL GA, AR ROria AN, SI RI, DE MA, DO EL, NA NT NO, AT NT DI, AR ME SS, VI CC, AL LI, ER SA, IA SA, RA AL, Assunta OR AL, AU IP, CO NO, RI AL, IA AM, AR SC, IA NO, MI NA, AV SC, RO GR, DR IG, FR RI, GA SE, ON SEtore, GI OD, IC OD, AR RA OD, NN IN, OR TI, NN RI, IA MOtti, AV LE, VI SO, MA NT, RT ST, MI AN, FR AR, IG CC, IO TE, IC RI, AN AV, AR IA ZA, NA DI, FA MM, NN VA, AR EN, RM IN, OR VA, ZO ER, IA AN, IE OL, NU GO, IA DI, NG IA UC, rappresentati e difesi dall'avvocato Guido Marone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via AN ALndra, 18;
contro
Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio, Ufficio Scolastico Regionale per il Friuli Venezia Giulia, Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia, Ufficio Scolastico Regionale per L'Abruzzo, Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana, Ufficio Scolastico Regionale per la LOa, Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna, Ufficio Scolastico Regionale per Le Marche, Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto, Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria, Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia, Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte, Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria, Ufficio Scolastico Regionale per L'IL Romagna, Ufficio Scolastico Regionale per la Basilicata, Ufficio Scolastico Regionale per il Molise, Ufficio Scolastico Regionale per L'Umbria non costituiti in giudizio;
per la riforma
dell' ordinanza cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza) n. 04579/2018, resa tra le parti, concernente PER L'ANNULLAMENTO E/O LA RIFORMA, PREVIA ADOZIONE DI OGNI PIÙ IDONEA MISURA CAUTELARE, ANCHE MONOCRATICA: A) del decreto dirigenziale della Direzione Generale per il Personale Scolastico – MIUR, prot. n. MIUR.AOODPIT.REGISTRO DECRETI DIPARTIMENTALI.0000085 del 1 febbraio 2018 (pubblicato sulla GURI – 4° serie speciale, n. 14 del 16 febbraio 2018), recante il bando di indizione della procedura concorsuale per il reclutamento del personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado in possesso del titolo di abilitazione ai sensi dell'art. 12, co. 2, lett. b) e commi 3, 4, 5 e 6 del D.Lgs. 13 aprile 2017 n. 59, nella parte in cui disciplina i requisiti di ammissione (artt. 3 e 4), consentendo la partecipazione soltanto in favore dei docenti in possesso del titolo di abilitazione all'insegnamento, qualora vada inteso nel senso di escludere i ricorrenti (tutti docenti “precari” in possesso di anzianità di servizio almeno triennale), nonché nella parte in cui disciplina le modalità di presentazione della domanda di partecipazione (art. 4); B) del D.M. 15 dicembre 2017 n. 995 (pubblicato sulla GURI serie generale 9 febbraio 2018 n. 33), recante disciplina delle modalità di espletamento della procedura concorsuale in parola, laddove prescrive i requisiti di ammissione con previsioni illegittime, irragionevoli e discriminatorie; C) di qualsiasi altro atto premesso, connesso e/o consequenziale siccome lesivo degli interessi dei ricorrenti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dai ricorrenti, ai sensi degli artt. 56, 62, co. 2 e 98, co. 2, cod. proc. amm.;
Ritenuto che l’adozione del provvedimento cautelare d’urgenza presuppone l’esistenza di una situazione ad effetti irreversibili ed irreparabili tale da non consentire neppure di attendere il tempo intercorrente tra il deposito del ricorso e la prima camera di consiglio utile che nella fattispecie è calendarizzata per il prossimo 20/09/2018.
Considerato che tale pregiudizio, anche in relazione ai precedenti favorevoli di cui alle ordinanze della Sezione 2/07/2018 n.3028, 22/01/2018 n.284, 11/06/2018 n.2615 e 20/10/2017 n.4593, nonché della sentenza 11/06/2018 n. 3550, ha, nell’intervallo anzidetto, i caratteri della irreversibilità e della irreparabilità, e che pertanto sussistono i presupposti di cui all’art. 56 del d.lgs. 2 luglio 2010 n. 104, almeno sino alla suddetta data della trattazione collegiale dell'istanza cautelare.
P.Q.M.
ACe l’istanza e ammette con riserva i ricorrenti alla procedura concorsuale, eventualmente attraverso una sessione straordinaria.
Fissa la cc al 20 settembre 2018.
Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Roma il giorno 14 agosto 2018.
| Il Presidente |
| IO Santoro |
IL SEGRETARIO