Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. I, sentenza 24/11/2025, n. 1918 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 1918 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01918/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01459/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1459 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppe Bisantis, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ufficio Territoriale del Governo Salerno, Questura Salerno, Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale Salerno, domiciliataria ex lege in Salerno, c.so Vittorio Emanuele, 58;
per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato dalla Questura di Salerno, II Settore – Armi ed Esplosivi, in ordine alla memoria difensiva e contestuale istanza di revoca ex art. 10-bis L. 241/1990 inviata in data 10 luglio 2025 dal ricorrente, con contestuale istanza di revoca del provvedimento di ritiro cautelare di armi e munizioni ex art. 39 TULPS;
nonché per l’accertamento, nel merito della carenza dei presupposti di fatto e di diritto applicativi della procedura di urgenza di cui all’art. 39 del TULPS, per l’effetto per l’annullamento, previa sospensiva del provvedimento cautelare del ritiro di armi e rispettiva licenza, operato ex. Art. 39 TULPS e notificato in data. 17 giugno 2025
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ufficio Territoriale del Governo Salerno e di Questura Salerno e di Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 novembre 2025 il dott. SA EZ e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso notificato il 12/09/2025 e depositato il 19/09/2025, il sig.-OMISSIS- ha articolato le seguenti domande:
a) accertamento del silenzio inadempimento in relazione alla “memoria difensiva e contestuale istanza di revoca ex art. 10-bis L. 241/1990 inviata in data 10 luglio 2025 dal ricorrente, con contestuale istanza di revoca del provvedimento di ritiro cautelare di armi e munizioni”;
b) annullamento, previa sospensiva, del “provvedimento cautelare del ritiro di armi e rispettiva licenza, operato ex. Art. 39 TULPS e notificato in data 17 giugno 2025”.
In sede di conclusioni del proposto ricorso ha tuttavia chiesto all’adito Tribunale:
a) In via principale, “accertare e dichiarare l’illegittimità del silenzio serbato dalla Questura di Salerno – II Settore Armi ed Esplosivi sul procedimento avviato con comunicazione ex art. 7 L. 241/1990 in data 25.06.2025 e sulla memoria del 10.07.2025 con contestuale istanza di revoca”;
b) Sempre in via principale, “accogliere la formulata ISTANZA DI SOSPENSIONE - per l’effetto sospendere l’efficacia del provvedimento di ritiro delle armi e del porto d’armi, disponendone la restituzione provvisoria”;
c) “In via definitiva e nel merito annullare il provvedimento (anche eventuale, se adottato nelle more) di revoca/rifiuto/ritiro armi e porto d’armi, per i motivi sopra esposti”.
In data 02/10/2025, l’Amministrazione ha provveduto al deposito di una serie di documenti, tra i quali si annovera la “Revoca della licenza di porto di fucile per uso caccia”, prot. -OMISSIS- dell’8.08.2025.
Con memoria del 03/10/2025, l’Amministrazione ha rappresentato che alla data di notifica del ricorso introduttivo (12.9.2025), l’Amministrazione aveva già provveduto a definire il procedimento de quo, mediante l’adozione del provvedimento di revoca datato 8.8.2025, insistendo dunque per la parziale cessata materia del contendere.
Alla camera di consiglio dell’8 ottobre 2025, previa rinuncia alla istanza cautelare di parte ricorrente, la causa è stata cancellata dal ruolo della camera di consiglio ed è stata contestualmente fissata la camera di consiglio ex art. 117 nella odierna udienza del 19/11/2025.
Stante quanto in fatto richiamato, il ricorso avverso il silenzio inadempimento è inammissibile per carenza dei presupposti dell’azione, giacché l’Amministrazione ha definito il procedimento con l’adozione del provvedimento espresso di revoca delle armi dell’8.8.2025. E poiché l’atto espresso è stato adottato in data antecedente alla notifica del ricorso (12 settembre 2025), quest’ultimo risulta, sotto tale profilo, inammissibile siccome l'atto espresso preesisteva alla proposizione del gravame.
Tanto osservato quanto all’impugnativa dell’asserito silenzio della resistente Amministrazione, deve il Collegio comunque disporre la conversione del rito per quanto parte della proposta composita azione concerne la domanda di annullamento del “…provvedimento (anche eventuale, se adottato nelle more) di revoca/rifiuto/ritiro armi e porto d’armi…” con conseguente fissazione della pubblica udienza per la definizione del merito.
In definitiva, ribadita la inammissibilità della impugnativa dell’asserito silenzio serbato dalla resistente Amministrazione, va disposta la conversione del rito, con fissazione dell’udienza pubblica, quanto alla parte “impugnatoria” del proposto ricorso avverso il non meglio identificato, da parte ricorrente, “…provvedimento (anche eventuale, se adottato nelle more) di revoca/rifiuto/ritiro armi e porto d’armi…”.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Prima) dichiara la inammissibilità dell’azione avverso il silenzio e dispone, per la trattazione della restante parte del proposto ricorso, la conversione del rito ex art. 117, comma 5, cod. proc. amm., e, per l’effetto, fissa la pubblica udienza del 22 luglio 2026.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 19 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
SA EZ, Presidente, Estensore
Anna Saporito, Primo Referendario
Raffaele Esposito, Primo Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| SA EZ |
IL SEGRETARIO