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Sentenza 29 aprile 2025
Sentenza 29 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 29/04/2025, n. 2133 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2133 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
QUINTA SEZIONE CIVILE
(già Prima sezione civile bis) riunita in camera di consiglio nelle persone dei Magistrati:
Dr.ssa Caterina Molfino Presidente
Dr. ssa Caterina di Martino Consigliere relatore
Dr. Giovanni Galasso Consigliere ha deliberato di pronunciare la presente
SENTENZ A nel processo civile di appello avverso la sentenza n.1217/2023 pronunziata dal Tribunale di Napoli Nord il 21.3.2023 iscritto al n. 1991/2023 r.g.a.c.c., pendente
TRA nato a [...] il [...] (C.F.: ) e Parte_1 C.F._1
residente in [...], rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. Marco Longobardi, (C.F.: ) con C.F._2
studio in Castellammare di Stabia (NA) alla Piazza Matteotti n. 2
AP P E L L A N T E
E
nata a [...] il [...] (C.F.: ) CP_1 C.F._3 nata a [...] l'1luglio 1970 (C.F.: ) CP_2 C.F._4
nata a [...] il [...] (C.F. ) Parte_2 C.F._5
AP P E L L A T I C O N T U M A C I
SVOLGI MENT O DEL PRO CESSO E MOTIVI DELL A DE CISIONE
1 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE
(già Prima sezione civile bis)
e convenivano dinanzi al Tribunale di Napoli CP_1 CP_2 [...]
e chiedendo accertarsi la sussistenza dei Controparte_3 Parte_2 presupposti per la revoca dell'atto di trasferimento dell'immobile in Giugliano in
Campania via San Nullo n.180 disposto con atto notarile dell'1/10/2019.
Si costituivano e che chiedevano il rigetto della Parte_1 Parte_2
domanda.
Il Tribunale con sentenza n.1217/2023 del 21/3/2023 accoglieva la domanda e dichiarava inefficace, nei confronti delle attrici, l'atto di disposizione dell'1/10/2019 con cui aveva trasferito a il 50% della proprietà Parte_1 Parte_2 dell'immobile in Giugliano in Campania alla via San Nullo n.180.
Avverso la sentenza ha proposto appello deducendo che il Parte_1
provvedimento era stato assunto prima della scadenza dei termini per il deposito delle memorie di replica, che non sussistevano i presupposti di cui all'art. 2901 c.c., in quanto l'intestazione al del 50% della proprietà dell'immobile trasferito era solo Pt_1
fiduciaria e concludeva chiedendo dichiararsi in via preliminare la nullità della sentenza per violazione del diritto di difesa e nel merito la riforma con rigetto della domanda ex art. 2901 c.c. formulata da e CP_1 CP_2
Pur ritualmente citate, non si costituivano le appellate.
Alla prima udienza stante la mancata comparizione dell'appellante la Corte ha rinviato all'udienza del 15/4/2025 ai sensi dell'art. 348 c.p.c..
All'udienza del 15/4/2025 l'appellante non è comparso nonostante la regolare comunicazione del rinvio.
Va pertanto dichiarata l'improcedibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348 c.p.c..
La Corte non ignora l'esistenza di un orientamento di legittimità che sostiene l'applicazione dell'art. 181 c.p.c., in luogo dell'art. 348 c.p.c., in caso di mancata comparizione di entrambe le parti fin dalla prima udienza;
tuttavia, tale orientamento non appare condivisibile per le seguenti ragioni:
-l'art. 348 comma 2° c.p.c. riguarda tutti i casi in cui l'appellante non compaia alla prima udienza e non solo quelli in cui alla mancata comparizione dell'appellante si accompagni la comparizione dell'appellato, come si evince dalla formulazione della norma che fa riferimento al comportamento del solo appellante;
2 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE
(già Prima sezione civile bis)
- ciò appare ancor più evidente ove si raffronti l'art. 348 c.p.c. con l'art. 181 c.p.c., che espressamente distingue l'ipotesi della mancata comparizione di entrambe le parti
(comma 1°), da quella di mancata comparizione del solo attore (comma 2°);
- l'art. 359 c.p.c. dispone che le norme dettate per il procedimento di primo grado si applicano anche al giudizio di appello, se non sono incompatibili con quelle contenute nel capo II del titolo III del libro II;
la disciplina dell'art. 348 c.p.c., per quanto appena esposto, appare completa, così che, neppure in base all'art. 359 c.p.c., potrebbe giustificarsi l'applicazione dell'art. 181 c.p.c.;
- irrilevante è poi l'intervento della sentenza della Corte Costituzionale n. 120/2016 che, nel rigettare la questione di legittimità dell'art. 13 comma 1 quater d.P.R. 115/2002 (che prevede il raddoppio del contributo unificato in caso di improcedibilità dell'appello e non anche in caso di estinzione ai sensi degli artt. 309 e 181 c.p.c. del giudizio di secondo grado, determinando in tal modo un'ingiustificata disparità di trattamento), ha richiamato l'orientamento di legittimità che qui non si condivide, dal momento che la Consulta si è limitata a prendere atto dell'esistenza di tale orientamento, senza tuttavia esprimere alcuna valutazione in ordine alla condivisibilità dello stesso;
- neppure potrebbe sostenersi che, applicando l'art. 348 c.p.c. in ogni caso di mancata comparizione dell'appellante alle prime due udienze, si determinerebbe la disparità di trattamento prospettata nell'ordinanza di rimessione alla Corte Costituzionale che ha dato luogo alla pronuncia appena richiamata, dal momento che l'appellante ha sempre la possibilità di evitare il raddoppio del contributo unificato, previsto dall'art. 13, comma 1 quater. d.P.R. 115/2002, comparendo solo alla prima udienza e dando luogo, in tal modo, all'applicazione, alle udienze successive, dell'art. 309 c.p.c.
Per tutte le ragioni esposte, deve dichiararsi l'improcedibilità dell'appello.
Non occorre alcuna statuizione sulle spese, in considerazione della mancata costituzione delle parti appellate.
Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico dell'appellante, dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, previsto dall'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 115/02, in considerazione della dichiarazione di improcedibilità dell'impugnazione.
P.Q.M
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3 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE
(già Prima sezione civile bis)
La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunziando sull'appello avverso la sentenza n. 1217/2023 del 21/3/2023 del Tribunale di Napoli Nord: dichiara l'improcedibilità dell'appello, ai sensi dell'art. 348 c.p.c.; dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater d.p.r. 115/2002.
Così deciso in Napoli, il 15/4/2025.
Il Cons. estensore La Presidente
Dr. ssa Caterina di Martino Dr.ssa Caterina Molfino
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