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Sentenza 11 giugno 2025
Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cremona, sentenza 11/06/2025, n. 40 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cremona |
| Numero : | 40 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 17-1/20 P.U.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CREMONA
Il Giudice delegato, dott. Andrea Milesi, sul ricorso rubricato al n. R.G. 17/20-1 P.U. ha pronunciato la seguente
SENTENZA DI OMOLOGA EX ART. 70 C.C.I. nei confronti di
C.F. – con l'Avv. ELENA ORSI CP_1 C.F._1
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 19.02.20, ha chiesto pronunciarsi CP_1 l'omologazione del piano di ristrutturazione dei debiti redatto ai sensi dell'art. 67 CCI che prevede:
- il pagamento integrale delle spese di procedura da porre in prededuzione (saldo compenso O.C.C.);
- il pagamento integrale dei compensi dell'advisor legale avv. Orsi, garantito da privilegio generale ex art. 2751-bis, comma 1, n. 2, c.c.;
- il pagamento in misura pari al 20% dei debiti chirografari indicati nel piano;
- il proseguimento nel pagamento delle rate di mutuo fondiario contratto con Credit
Agricole s.p.a., attualmente in regolare ammortamento.
Con il medesimo atto introduttivo, la ricorrente ha indicato in circa 4 anni e 6 mesi la durata dell'esecuzione del piano, che prevede, sul lato di acquisizione dell'attivo, la messa a disposizione della parte del TFR maturato attraverso i versamenti al “Fondo Gama Life” e svincolabile in questo momento (pari all'incirca al 30% di quanto disponibile), oltre a versamenti mensili di € 360,00 per 14 mensilità annuali (con versamento di rata doppia nei mesi in cui vengono percepite la tredicesima e quattordicesima mensilità).
Infine, per consentire il regolare adempimento del piano proposto, la ricorrente ha chiesto sospendersi ogni trattenuta dello stipendio e/o del TFR in essere ad iniziativa di alcuni singoli creditori, sia in forza di cessione volontaria che di pignoramento coattivo.
Con decreto del 26.02.20 (integrato in data 21.03.20) questo Giudice ha onerato il
Gestore avv. Rossi delle comunicazioni prescritte dalla legge (pubblicazione sul sito internet del Tribunale e comunicazione di proposta e piano ai singoli creditori), sospendendo nel frattempo ogni trattenuta esistente sullo stipendio della ricorrente, anche
1 derivante da ordinanze di assegnazione divenute già definitive quale conclusione di procedure esecutive mobiliari.
In data 16.04.20 il Gestore avv. Rossi ha depositato nota con cui dà atto della correttezza delle comunicazioni e dell'assenza di osservazioni o opposizioni da parte dei creditori, alcuni dei quali hanno semplicemente comunicato l'importo esatto del proprio credito o la cessione dello stesso ad altri soggetti, a loro volta raggiunti dalla comunicazione effettuata dal Gestore.
* * *
Premessa la competenza territoriale di questo Tribunale, il piano di ristrutturazione presentato da va omologato. CP_1
Ed infatti, in primo luogo è evidente la situazione di sovraindebitamento che colpisce l'odierna ricorrente (la quale non è gravata delle circostanze ostative di cui all'art. 69 CCI), situazione non dovuta a propria colpa grave o dolo ma dal tentativo di supportare la propria famiglia di origine, dal comportamento non trasparente delle due società contattate per risolvere il proprio sovraindebitamento, dalle vicende sentimentali e dal mutuo stipulato per l'acquisto della casa di abitazione, che nel piano chiede di poter proseguire ad onorare regolarmente proprio nell'obiettivo di salvarne la proprietà, a fronte di entrate pari a non più di 1.600 euro mensili per quattordici mensilità annuali.
La produzione documentale effettuata a corredo dell'iscrizione della presente procedura, il contenuto delle considerazioni svolte dal Gestore nominato dall'OCC avv. Paola Rossi (anche a seguito delle precisazioni dei crediti ad opera di alcune delle finanziarie o istituti di credito raggiunti dalla comunicazione del piano), la notificazione della proposta ai creditori interessati sono tutti stati effettuati regolarmente e secondo i dettami formali di cui agli articoli 67 e seguenti del CCI, e nessuno dei creditori raggiunti dalle suddette comunicazioni ha inteso proporre opposizioni o osservazioni critiche alla proposta di soddisfazione contenuta nel piano loro comunicato.
Il piano, infine, va ritenuto pienamente fattibile, data la disponibilità di quella parte del TFR messo a disposizione dalla ricorrente, e visto l'importo mensile che verrà riversato nella procedura, congruo sia in relazione alle effettive capacità reddituali della stessa che tenendo conto la necessità di raggiungere una soddisfazione non meramente simbolica di tutti i creditori.
Quale effetto automatico della presente sentenza, finalizzata al rispetto definitivo della par condicio creditorum secondo l'ordine dei privilegi e le percentuali di soddisfazione indicate in piano, determina il definitivo venir meno di ogni trattenuta attuata sullo stipendio della ricorrente, sia esso di natura volontaria (cessioni del quinto) o coattiva
(pignoramenti o trattenute a seguito di assegnazioni definitive ad opera del G.E.), salva la loro riviviscenza laddove l'omologazione dovesse venir revocata prima della definitiva ed integrale esecuzione del piano.
P.Q.M.
Visto l'art. 70, comma 7, CCI;
1) omologa il Piano del consumatore proposto da C.F. CP_1
secondo gli importi e le scansioni temporali da ultimo indicate C.F._1 nella nota depositata dal Gestore avv. Paola Rossi in data 16.04.20;
2 2) autorizza il pagamento del residuo di mutuo fondiario ipotecario in favore di
[...]
attualmente in regolare ammortamento, secondo l'originario piano Parte_1 di ammortamento;
3) conferma la sospensione di tutte le trattenute (volontarie o coattive) sullo stipendio della ricorrente, sino al termine indicato per l'esecuzione del piano ovvero sino all'eventuale revoca dell'omologazione;
3) dispone che il Gestore nominato dall'O.C.C., Avv. Paola Rossi, vigili sull'esatto adempimento del piano, risolvendo le eventuali difficoltà di esecuzione e sottoponendole al giudice, se necessario, nonché relazionando al G.D. ogni sei mesi circa l'andamento della esecuzione, e, terminata l'esecuzione, presenti al giudice una relazione finale;
4) dichiara chiusa la procedura;
5) manda alla Cancelleria per la comunicazione della presente sentenza alla ricorrente (c/o avv. Orsi) ed al Gestore presso l'OCC, avv. Paola Rossi, ed a quest'ultima per la comunicazione via PEC ai creditori interessati dal piano e per la pubblicazione sul sito web del Tribunale ai sensi dell'art. 70, comma 8, CCI.
Così deciso in Cremona, 06/05/20
Il Giudice
dott. Andrea Milesi
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CREMONA
Il Giudice delegato, dott. Andrea Milesi, sul ricorso rubricato al n. R.G. 17/20-1 P.U. ha pronunciato la seguente
SENTENZA DI OMOLOGA EX ART. 70 C.C.I. nei confronti di
C.F. – con l'Avv. ELENA ORSI CP_1 C.F._1
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 19.02.20, ha chiesto pronunciarsi CP_1 l'omologazione del piano di ristrutturazione dei debiti redatto ai sensi dell'art. 67 CCI che prevede:
- il pagamento integrale delle spese di procedura da porre in prededuzione (saldo compenso O.C.C.);
- il pagamento integrale dei compensi dell'advisor legale avv. Orsi, garantito da privilegio generale ex art. 2751-bis, comma 1, n. 2, c.c.;
- il pagamento in misura pari al 20% dei debiti chirografari indicati nel piano;
- il proseguimento nel pagamento delle rate di mutuo fondiario contratto con Credit
Agricole s.p.a., attualmente in regolare ammortamento.
Con il medesimo atto introduttivo, la ricorrente ha indicato in circa 4 anni e 6 mesi la durata dell'esecuzione del piano, che prevede, sul lato di acquisizione dell'attivo, la messa a disposizione della parte del TFR maturato attraverso i versamenti al “Fondo Gama Life” e svincolabile in questo momento (pari all'incirca al 30% di quanto disponibile), oltre a versamenti mensili di € 360,00 per 14 mensilità annuali (con versamento di rata doppia nei mesi in cui vengono percepite la tredicesima e quattordicesima mensilità).
Infine, per consentire il regolare adempimento del piano proposto, la ricorrente ha chiesto sospendersi ogni trattenuta dello stipendio e/o del TFR in essere ad iniziativa di alcuni singoli creditori, sia in forza di cessione volontaria che di pignoramento coattivo.
Con decreto del 26.02.20 (integrato in data 21.03.20) questo Giudice ha onerato il
Gestore avv. Rossi delle comunicazioni prescritte dalla legge (pubblicazione sul sito internet del Tribunale e comunicazione di proposta e piano ai singoli creditori), sospendendo nel frattempo ogni trattenuta esistente sullo stipendio della ricorrente, anche
1 derivante da ordinanze di assegnazione divenute già definitive quale conclusione di procedure esecutive mobiliari.
In data 16.04.20 il Gestore avv. Rossi ha depositato nota con cui dà atto della correttezza delle comunicazioni e dell'assenza di osservazioni o opposizioni da parte dei creditori, alcuni dei quali hanno semplicemente comunicato l'importo esatto del proprio credito o la cessione dello stesso ad altri soggetti, a loro volta raggiunti dalla comunicazione effettuata dal Gestore.
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Premessa la competenza territoriale di questo Tribunale, il piano di ristrutturazione presentato da va omologato. CP_1
Ed infatti, in primo luogo è evidente la situazione di sovraindebitamento che colpisce l'odierna ricorrente (la quale non è gravata delle circostanze ostative di cui all'art. 69 CCI), situazione non dovuta a propria colpa grave o dolo ma dal tentativo di supportare la propria famiglia di origine, dal comportamento non trasparente delle due società contattate per risolvere il proprio sovraindebitamento, dalle vicende sentimentali e dal mutuo stipulato per l'acquisto della casa di abitazione, che nel piano chiede di poter proseguire ad onorare regolarmente proprio nell'obiettivo di salvarne la proprietà, a fronte di entrate pari a non più di 1.600 euro mensili per quattordici mensilità annuali.
La produzione documentale effettuata a corredo dell'iscrizione della presente procedura, il contenuto delle considerazioni svolte dal Gestore nominato dall'OCC avv. Paola Rossi (anche a seguito delle precisazioni dei crediti ad opera di alcune delle finanziarie o istituti di credito raggiunti dalla comunicazione del piano), la notificazione della proposta ai creditori interessati sono tutti stati effettuati regolarmente e secondo i dettami formali di cui agli articoli 67 e seguenti del CCI, e nessuno dei creditori raggiunti dalle suddette comunicazioni ha inteso proporre opposizioni o osservazioni critiche alla proposta di soddisfazione contenuta nel piano loro comunicato.
Il piano, infine, va ritenuto pienamente fattibile, data la disponibilità di quella parte del TFR messo a disposizione dalla ricorrente, e visto l'importo mensile che verrà riversato nella procedura, congruo sia in relazione alle effettive capacità reddituali della stessa che tenendo conto la necessità di raggiungere una soddisfazione non meramente simbolica di tutti i creditori.
Quale effetto automatico della presente sentenza, finalizzata al rispetto definitivo della par condicio creditorum secondo l'ordine dei privilegi e le percentuali di soddisfazione indicate in piano, determina il definitivo venir meno di ogni trattenuta attuata sullo stipendio della ricorrente, sia esso di natura volontaria (cessioni del quinto) o coattiva
(pignoramenti o trattenute a seguito di assegnazioni definitive ad opera del G.E.), salva la loro riviviscenza laddove l'omologazione dovesse venir revocata prima della definitiva ed integrale esecuzione del piano.
P.Q.M.
Visto l'art. 70, comma 7, CCI;
1) omologa il Piano del consumatore proposto da C.F. CP_1
secondo gli importi e le scansioni temporali da ultimo indicate C.F._1 nella nota depositata dal Gestore avv. Paola Rossi in data 16.04.20;
2 2) autorizza il pagamento del residuo di mutuo fondiario ipotecario in favore di
[...]
attualmente in regolare ammortamento, secondo l'originario piano Parte_1 di ammortamento;
3) conferma la sospensione di tutte le trattenute (volontarie o coattive) sullo stipendio della ricorrente, sino al termine indicato per l'esecuzione del piano ovvero sino all'eventuale revoca dell'omologazione;
3) dispone che il Gestore nominato dall'O.C.C., Avv. Paola Rossi, vigili sull'esatto adempimento del piano, risolvendo le eventuali difficoltà di esecuzione e sottoponendole al giudice, se necessario, nonché relazionando al G.D. ogni sei mesi circa l'andamento della esecuzione, e, terminata l'esecuzione, presenti al giudice una relazione finale;
4) dichiara chiusa la procedura;
5) manda alla Cancelleria per la comunicazione della presente sentenza alla ricorrente (c/o avv. Orsi) ed al Gestore presso l'OCC, avv. Paola Rossi, ed a quest'ultima per la comunicazione via PEC ai creditori interessati dal piano e per la pubblicazione sul sito web del Tribunale ai sensi dell'art. 70, comma 8, CCI.
Così deciso in Cremona, 06/05/20
Il Giudice
dott. Andrea Milesi
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