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Sentenza 8 luglio 2025
Sentenza 8 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 08/07/2025, n. 1167 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 1167 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
SEZIONE CIVILE – SETTORE LAVORO nella persona del Dott. Giordano Avallone ha pronunciato, all'udienza dell'8 luglio 2025, all'esito della camera di consiglio, la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. r.g. 1685/2020
TRA
nata a [...] il [...], residente in [...]A.U. Parte_1
Corigliano, alla via Principe Umberto n. 35, in proprio e quale titolare dell'omonima azienda agricola, , con sede in Corigliano-Rossano, A.U. Corigliano, alla via C.F._1
Principe Umberto n. 35, rappresentata e difesa dall'avv. Maurizio Minnicelli, giusta procura in atti
RICORRENTE
E
, CF con Controparte_1 P.IVA_1 sede centrale in Roma, in persona del Presidente pro-tempore, rappresentato e difeso dall'avv.
Manuela Varani, giusta procura in atti;
RESISTENTE
Motivi della decisione
Con ricorso depositato in data 18.05.2020 la ricorrente conveniva in giudizio l'
[...]
impugnando il verbale unico di accertamento e Controparte_1 notificazione n. 2019008746/DDL del 27.6.2019, con cui venivano annullati tutti i rapporti di lavoro denunciati dalla nell'anno 2017, 2018 e 2019. Pt_1
In sostanza, la ricorrente si doleva del disconoscimento dei rapporti di lavoro subordinato intrattenuti con gli operari a tempo determinato negli stessi anni e della revoca delle prestazioni temporanee loro concesse, agiva in giudizio per l'annullamento del verbale impugnato e per l'accertamento del regolare svolgimento dell'attività di impresa, anche per eliminare la situazione di incertezza relativamente alla propria attività. Deduceva, in particolare, la mancata notifica del verbale di primo accesso ispettivo e, nel merito, l'errata valutazione operata dagli ispettori in ordine all'attività svolta.
Agiva in giudizio, pertanto, per sentire accogliere le seguenti conclusioni: “1)- preliminarmente, dichiarare nullo il verbale unico di accertamento e notificazione n.
2019008746/ddl del 27.6.2019, poiché irrimediabilmente viziato per difetto di prodromica attività di notificazione del verbale di primo accesso ispettivo, nonchè per tutte le altre incongruenze, lacune e contraddizioni ampiamente rilevate nel corpo del presente atto e lesive del diritto di difesa del ricorrente;
2)-dichiarare illegittimo e per l'effetto annullare il verbale unico di accertamento e notificazione n. 2019008746/ddl del 27.6.2019 qui impugnato, per tutte le ragioni esposte in narrativa;
3)-nel merito, accertare e dichiarare che , utilizzando la manodopera dei Parte_1 propri dipendenti, ha svolto regolarmente la propria attività di impresa;
4)-condannare controparte al pagamento delle spese e competenze di lite.-”.
Costituitasi la parte resistente affermava l'infondatezza del proposto ricorso e ne CP_2 domandava il rigetto, sulla base di varie argomentazioni.
Sottolineava, in particolare, la correttezza delle valutazioni operate dagli ispettori e la regolarità del procedimento seguito.
La causa veniva istruita a mezzo di escussione testimoniale, ammessa dal precedente assegnatario del fascicolo, e viene decisa all'odierna udienza, all'esito della discussione tenuta e delle note depositate.
***
Il ricorso non può trovare accoglimento perché inammissibile, con assorbimento di ogni altra questione controversa.
In concreto parte ricorrente ha agito per ottenere l'annullamento del verbale ispettivo opposto al dichiarato fine del riconoscimento dell'attività prestata.
A sostegno della domanda non ha allegato nemmeno un concreto pregiudizio che avrebbe subito dal verbale oggetto dell'impugnativa (non potendo ritenersi tale lo stato di incertezza in cui la ricorrente verserebbe). Ebbene, appare evidente che nel caso di specie le domande principali introdotte con il presente giudizio, siano state formulate nell'esclusivo interesse dei lavoratori a tempo determinato alle dipendenze della società ricorrente.
In concreto, dal tenore inequivoco delle domande principali emerge chiaramente che con il presente giudizio sia stato domandato il riconoscimento delle prestazioni lavorative dei singoli operai, domanda inammissibile per evidente difetto di interesse ad agire.
L'omessa prospettazione del perseguimento di un interesse da parte della società ricorrente conseguibile con l'intrapresa azione giudiziale limitatamente alla domanda principale formulata, interesse che deve necessariamente qualificare ogni azione giudiziale ed essere connotato dai caratteri della concretezza e dell'attualità, conduce alla declaratoria d'inammissibilità della spiegata domanda.
Per ogni azione giudiziale, infatti, deve necessariamente sussistere in capo a colui che agisce un interesse concreto ed attuale all'azione giudiziale ai sensi dell'art. 100 c.p.c.
Detto tipo di interesse è qualificato dalla giurisprudenza di legittimità alla stregua di un risultato utile, di un concreto vantaggio, connotato dall'attualità e dalla concretezza, conseguibile esclusivamente facendo ricorso all'autorità giudiziaria per rimuovere un ostacolo non altrimenti superabile (Cass. 19.02.2014, n. 3885 nella parte in cui ribadisce:
“… (omissis)… La giurisprudenza di questa Corte ha già avuto modo di precisare che
l'interesse ad agire richiede non solo l'accertamento di una situazione giuridica, ma anche che la parte prospetti l'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, poichè il processo non può essere utilizzato solo in previsione di possibili effetti futuri pregiudizievoli per la parte, senza che sia precisato il risultato utile e concreto che essa intenda in tal modo conseguire (ex plurimis Cass. 6749/12
- Cass. 2051/11 - Cass. 15355/10). Peraltro è stato altresì precisato che l'interesse ad agire con un'azione di mero accertamento non implica necessariamente l'attuale verificarsi della lesione d'un diritto o una contestazione, essendo sufficiente uno stato di incertezza oggettiva sull'esistenza di un rapporto giuridico o sull'esatta portata dei diritti e degli obblighi da esso scaturenti, costituendo la rimozione di tale incertezza un risultato utile, giuridicamente rilevante e non conseguibile se con l'intervento del giudice (Cass. 13556/08; Cass. 4496/08;
Cass. 17026/06; Cass. sez. un. 264/96) … (omissis)…).
Nel caso in esame manca addirittura la prospettazione del risultato conseguibile direttamente in capo alla società ricorrente con l'intrapresa domanda giudiziale diretta al riconoscimento del fabbisogno di tutti i rapporti di lavoro subordinato denunciati. Ed infatti, ad agire è la sola azienda e la domanda spiegata risulta formulata nell'esclusivo interesse dei suoi dipendenti, non potendo ricavarsi dalla generica domanda di annullamento del verbale alcun interesse in capo alla società ricorrente.
In effetti, dalla lettura dell'atto introduttivo e dal tenore inequivoco della domanda principale di annullamento del verbale ispettivo e del riconoscimento dell'attività aziendale, appare evidente il perseguimento dei soli interessi degli operai dipendenti.
Alcun apprezzabile interesse, attuale e concreto, è stato anche solo prospettato in capo all'azienda ricorrente nell'atto introduttivo dell'intrapresa azione giudiziale.
Ma tale aspetto non risulta rilevante ai fini dell'accertamento di un concreto interesse relativamente alla domanda formulata della società.
-sia perché con essa si richiede al giudice esclusivamente l'accertamento dell'operato dell'ente previdenziale che non ha alcuna diretta conseguenza nella sfera giuridica della società. Per come dalla stessa dedotto, infatti, da tale accertamento discende unicamente la cancellazione delle giornate lavorative dei dipendenti;
- sia perché l'interesse all'accertamento dell'effettivo esercizio dell'impresa agricola e dell'effettivo fabbisogno della manodopera denunciata non costituisce non risulta connesso ad alcun risultato utile conseguibile. Sul punto, si veda la recentissima sentenza della Corte di Appello di Catanzaro, resa in fattispecie sovrapponibile alla presente (sent. N. 1447/2023).
In concreto, non è dato riscontrare alcun utile vantaggio in favore dell'azienda ricorrente conseguibile con l'azione proposta.
In effetti, dal tenore inequivocabile dell'atto introduttivo, il pregiudizio lamentato dall'azienda ricorrente è esattamente quello paventato in danno dei soli lavoratori.
Ebbene, alcuna considerazione processuale potrebbe meritare detto pregiudizio, risultando evidentemente invocabile una domanda risarcitoria o comunque di accertamento, esclusivamente dai prestatori di lavoro che dovessero assumersi pregiudicati, per evidente difetto di legittimazione attiva dell'azienda ricorrente, alla luce del combinato disposto di cui agli artt. 81 e 100 c.p.c. che di seguito si riportano:
<< Articolo n. 81 “Sostituzione processuale”.
Fuori dei casi espressamente previsti dalla legge, nessuno può far valere nel processo in nome proprio un diritto altrui.>>;
<< Articolo n.100 “Interesse ad agire”. Per proporre una domanda o per contraddire alla stessa è necessario avervi interesse.>>.
A ciò si aggiunga che la giurisprudenza di legittimità ha reiteratamente affermato in tema di opposizione a sanzioni amministrative che: “…il verbale di accertamento ispettivo (...) non è suscettibile di autonoma impugnabilità in sede giurisdizionale, trattandosi di atto procedimentale inidoneo a produrre alcun effetto sulla situazione soggettiva del datore di lavoro, la quale viene invece incisa soltanto quando l'amministrazione, sentite eventualmente le contrarie ragioni dell'interessato, determina l'entità della sanzione e, a conclusione del procedimento amministrativo, la infligge con l'ordinanza ingiunzione, dovendosi ritenere che solo da tale momento sorga l'interesse del privato a rivolgersi all'autorità giudiziaria” (Cass.
12 luglio 2010, n. 16319, Cass. 10 maggio 2010, n. 11281; Cass. 30 agosto 2007, n. 18320).
Sul punto, si è espressa anche la Corte d'appello di Catanzaro, con la sentenza n. 1160/2020, alla quale questo Giudice ritiene di uniformarsi, condividendone le motivazioni.
In particolare, l'inammissibilità dell'impugnazione del verbale ispettivo da parte del datore di lavoro non viene messa in discussione dall'opponibilità in sede giudiziale del verbale di accertamento dell'infrazione al codice della strada (ora, v. art. 7 d. lgs. 1 settembre 2011, n.
150): essa, infatti, rappresenta semmai una eccezione a tale regola, spiegabile con il fatto che nella disciplina del codice della strada il verbale, in mancanza di impugnativa amministrativa o giudiziale è destinato a divenire, esso stesso, titolo esecutivo;
come, invece, non accade nel sistema generale della L. 689/1981, ove il verbale e l'atto di contestazione sono solo elementi prodromici rispetto alla successiva, ed eventuale, adozione dell'ordinanza ingiunzione, che soltanto costituisce titolo esecutivo (sul punto, Cass. SS.UU. Sentenza n. 16 del 04/01/2007)
In definitiva, può ritenersi fermo nel panorama giurisprudenziale il principio per cui il verbale ispettivo di accertamento, essendo un atto di carattere procedimentale, non esprime – per lo meno non ancora – la volontà dell'amministrazione di incidere negativamente nella sfera giuridica del datore, giacché non impone obblighi;
costituisce, piuttosto, uno strumento di comunicazione che porta a conoscenza dei destinatari l'avvenuto accertamento degli illeciti e conseguentemente dà avvio alla fase del contradditorio amministrativo.
E la stessa giurisprudenza si è anche espressa sulla compatibilità della normativa così impostata con i principi costituzionali della ragionevolezza (art. 3), dei diritti di difesa (art. 24) e del giusto processo (art. 111 Cost.), affermandola pienamente in quanto “le garanzie per l'interessato ricevono una ancora maggior tutela, data dal fatto che in esito (o contestualmente) al verbale, deve procedersi alla contestazione delle infrazioni, la quale apre una fase di possibili difese e valutazioni in sede amministrativa, da cui potrebbe anche derivare la rinuncia della P.A. rispetto alla pretesa sanzionatoria” (Cass. n. 32886/2018).
Ne consegue che solo l'atto finale, in cui culmina il procedimento amministrativo, costituito dall'ordinanza di ingiunzione, potrà formare oggetto di opposizione ai sensi del d.lgs. n.
150/2011.
Più di recente, si è nuovamente espressa la Suprema Corte, che, con ordinanza 14513/2020, ha rimarcato che “…il verbale di accertamento ispettivo (...) non è suscettibile di autonoma impugnabilità in sede giurisdizionale, trattandosi di atto procedimentale inidoneo a produrre alcun effetto sulla situazione soggettiva del datore di lavoro, la quale viene invece incisa soltanto quando l'amministrazione, sentite eventualmente le contrarie ragioni dell'interessato, determina l'entità della sanzione e, a conclusione del procedimento amministrativo, la infligge con l'ordinanza ingiunzione, dovendosi ritenere che solo da tale momento sorga l'interesse del privato a rivolgersi all'autorità giudiziaria» (Cass. 12 luglio
2010, n. 16319, Cass. 10 maggio 2010, n. 11281; Cass. 30 agosto 2007, n. 18320). Ed ancora,
“In definitiva, può ritenersi fermo nel panorama giurisprudenziale il principio per cui il verbale ispettivo di accertamento, essendo un atto di carattere procedimentale, non esprime
– per lo meno non ancora – la volontà dell'amministrazione di incidere negativamente nella sfera giuridica del datore, giacché non impone obblighi;
costituisce, piuttosto, uno strumento di comunicazione che porta a conoscenza dei destinatari l'avvenuto accertamento degli illeciti e conseguentemente dà avvio alla fase del contradditorio amministrativo. E la stessa giurisprudenza si è anche espressa sulla compatibilità della normativa così impostata con i principi costituzionali della ragionevolezza (art. 3), dei diritti di difesa (art. 24) e del giusto processo (art. 111 Cost.), affermandola pienamente in quanto < le garanzie per l'interessato ricevono una ancora maggior tutela, data dal fatto che in esito (o contestualmente) al verbale, deve procedersi alla contestazione delle infrazioni, la quale apre una fase di possibili difese
e valutazioni in sede amministrativa, da cui potrebbe anche derivare la rinuncia della P.A. rispetto alla pretesa sanzionatoria>> Cass. n. 32886/2018 cit.).
In applicazione di tali principi, dunque, una domanda volta all'annullamento di un accertamento improduttivo di effetti nella sfera giuridica del suo destinatario non può formare oggetto di cognizione giurisdizionale (Cass., S.U., 25 marzo 2019, n. 8311 anche Cass.
19700/2010) ed è, pertanto, da dichiarare inammissibile.
Da ciò ne discende che nel caso che occupa l'opposizione proposta avverso il verbale unico di accertamento è da ritenere inammissibile, non sussistendo alcun interesse del privato a rivolgersi all'autorità giudiziaria. Le spese di lite, in ragione della pronuncia in rito, vengono compensate tra le parti.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- Dichiara inammissibile il ricorso;
- Spese compensate.
Castrovillari, 8-7-2025
Il Giudice
Dott. Giordano Avallone
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
SEZIONE CIVILE – SETTORE LAVORO nella persona del Dott. Giordano Avallone ha pronunciato, all'udienza dell'8 luglio 2025, all'esito della camera di consiglio, la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. r.g. 1685/2020
TRA
nata a [...] il [...], residente in [...]A.U. Parte_1
Corigliano, alla via Principe Umberto n. 35, in proprio e quale titolare dell'omonima azienda agricola, , con sede in Corigliano-Rossano, A.U. Corigliano, alla via C.F._1
Principe Umberto n. 35, rappresentata e difesa dall'avv. Maurizio Minnicelli, giusta procura in atti
RICORRENTE
E
, CF con Controparte_1 P.IVA_1 sede centrale in Roma, in persona del Presidente pro-tempore, rappresentato e difeso dall'avv.
Manuela Varani, giusta procura in atti;
RESISTENTE
Motivi della decisione
Con ricorso depositato in data 18.05.2020 la ricorrente conveniva in giudizio l'
[...]
impugnando il verbale unico di accertamento e Controparte_1 notificazione n. 2019008746/DDL del 27.6.2019, con cui venivano annullati tutti i rapporti di lavoro denunciati dalla nell'anno 2017, 2018 e 2019. Pt_1
In sostanza, la ricorrente si doleva del disconoscimento dei rapporti di lavoro subordinato intrattenuti con gli operari a tempo determinato negli stessi anni e della revoca delle prestazioni temporanee loro concesse, agiva in giudizio per l'annullamento del verbale impugnato e per l'accertamento del regolare svolgimento dell'attività di impresa, anche per eliminare la situazione di incertezza relativamente alla propria attività. Deduceva, in particolare, la mancata notifica del verbale di primo accesso ispettivo e, nel merito, l'errata valutazione operata dagli ispettori in ordine all'attività svolta.
Agiva in giudizio, pertanto, per sentire accogliere le seguenti conclusioni: “1)- preliminarmente, dichiarare nullo il verbale unico di accertamento e notificazione n.
2019008746/ddl del 27.6.2019, poiché irrimediabilmente viziato per difetto di prodromica attività di notificazione del verbale di primo accesso ispettivo, nonchè per tutte le altre incongruenze, lacune e contraddizioni ampiamente rilevate nel corpo del presente atto e lesive del diritto di difesa del ricorrente;
2)-dichiarare illegittimo e per l'effetto annullare il verbale unico di accertamento e notificazione n. 2019008746/ddl del 27.6.2019 qui impugnato, per tutte le ragioni esposte in narrativa;
3)-nel merito, accertare e dichiarare che , utilizzando la manodopera dei Parte_1 propri dipendenti, ha svolto regolarmente la propria attività di impresa;
4)-condannare controparte al pagamento delle spese e competenze di lite.-”.
Costituitasi la parte resistente affermava l'infondatezza del proposto ricorso e ne CP_2 domandava il rigetto, sulla base di varie argomentazioni.
Sottolineava, in particolare, la correttezza delle valutazioni operate dagli ispettori e la regolarità del procedimento seguito.
La causa veniva istruita a mezzo di escussione testimoniale, ammessa dal precedente assegnatario del fascicolo, e viene decisa all'odierna udienza, all'esito della discussione tenuta e delle note depositate.
***
Il ricorso non può trovare accoglimento perché inammissibile, con assorbimento di ogni altra questione controversa.
In concreto parte ricorrente ha agito per ottenere l'annullamento del verbale ispettivo opposto al dichiarato fine del riconoscimento dell'attività prestata.
A sostegno della domanda non ha allegato nemmeno un concreto pregiudizio che avrebbe subito dal verbale oggetto dell'impugnativa (non potendo ritenersi tale lo stato di incertezza in cui la ricorrente verserebbe). Ebbene, appare evidente che nel caso di specie le domande principali introdotte con il presente giudizio, siano state formulate nell'esclusivo interesse dei lavoratori a tempo determinato alle dipendenze della società ricorrente.
In concreto, dal tenore inequivoco delle domande principali emerge chiaramente che con il presente giudizio sia stato domandato il riconoscimento delle prestazioni lavorative dei singoli operai, domanda inammissibile per evidente difetto di interesse ad agire.
L'omessa prospettazione del perseguimento di un interesse da parte della società ricorrente conseguibile con l'intrapresa azione giudiziale limitatamente alla domanda principale formulata, interesse che deve necessariamente qualificare ogni azione giudiziale ed essere connotato dai caratteri della concretezza e dell'attualità, conduce alla declaratoria d'inammissibilità della spiegata domanda.
Per ogni azione giudiziale, infatti, deve necessariamente sussistere in capo a colui che agisce un interesse concreto ed attuale all'azione giudiziale ai sensi dell'art. 100 c.p.c.
Detto tipo di interesse è qualificato dalla giurisprudenza di legittimità alla stregua di un risultato utile, di un concreto vantaggio, connotato dall'attualità e dalla concretezza, conseguibile esclusivamente facendo ricorso all'autorità giudiziaria per rimuovere un ostacolo non altrimenti superabile (Cass. 19.02.2014, n. 3885 nella parte in cui ribadisce:
“… (omissis)… La giurisprudenza di questa Corte ha già avuto modo di precisare che
l'interesse ad agire richiede non solo l'accertamento di una situazione giuridica, ma anche che la parte prospetti l'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, poichè il processo non può essere utilizzato solo in previsione di possibili effetti futuri pregiudizievoli per la parte, senza che sia precisato il risultato utile e concreto che essa intenda in tal modo conseguire (ex plurimis Cass. 6749/12
- Cass. 2051/11 - Cass. 15355/10). Peraltro è stato altresì precisato che l'interesse ad agire con un'azione di mero accertamento non implica necessariamente l'attuale verificarsi della lesione d'un diritto o una contestazione, essendo sufficiente uno stato di incertezza oggettiva sull'esistenza di un rapporto giuridico o sull'esatta portata dei diritti e degli obblighi da esso scaturenti, costituendo la rimozione di tale incertezza un risultato utile, giuridicamente rilevante e non conseguibile se con l'intervento del giudice (Cass. 13556/08; Cass. 4496/08;
Cass. 17026/06; Cass. sez. un. 264/96) … (omissis)…).
Nel caso in esame manca addirittura la prospettazione del risultato conseguibile direttamente in capo alla società ricorrente con l'intrapresa domanda giudiziale diretta al riconoscimento del fabbisogno di tutti i rapporti di lavoro subordinato denunciati. Ed infatti, ad agire è la sola azienda e la domanda spiegata risulta formulata nell'esclusivo interesse dei suoi dipendenti, non potendo ricavarsi dalla generica domanda di annullamento del verbale alcun interesse in capo alla società ricorrente.
In effetti, dalla lettura dell'atto introduttivo e dal tenore inequivoco della domanda principale di annullamento del verbale ispettivo e del riconoscimento dell'attività aziendale, appare evidente il perseguimento dei soli interessi degli operai dipendenti.
Alcun apprezzabile interesse, attuale e concreto, è stato anche solo prospettato in capo all'azienda ricorrente nell'atto introduttivo dell'intrapresa azione giudiziale.
Ma tale aspetto non risulta rilevante ai fini dell'accertamento di un concreto interesse relativamente alla domanda formulata della società.
-sia perché con essa si richiede al giudice esclusivamente l'accertamento dell'operato dell'ente previdenziale che non ha alcuna diretta conseguenza nella sfera giuridica della società. Per come dalla stessa dedotto, infatti, da tale accertamento discende unicamente la cancellazione delle giornate lavorative dei dipendenti;
- sia perché l'interesse all'accertamento dell'effettivo esercizio dell'impresa agricola e dell'effettivo fabbisogno della manodopera denunciata non costituisce non risulta connesso ad alcun risultato utile conseguibile. Sul punto, si veda la recentissima sentenza della Corte di Appello di Catanzaro, resa in fattispecie sovrapponibile alla presente (sent. N. 1447/2023).
In concreto, non è dato riscontrare alcun utile vantaggio in favore dell'azienda ricorrente conseguibile con l'azione proposta.
In effetti, dal tenore inequivocabile dell'atto introduttivo, il pregiudizio lamentato dall'azienda ricorrente è esattamente quello paventato in danno dei soli lavoratori.
Ebbene, alcuna considerazione processuale potrebbe meritare detto pregiudizio, risultando evidentemente invocabile una domanda risarcitoria o comunque di accertamento, esclusivamente dai prestatori di lavoro che dovessero assumersi pregiudicati, per evidente difetto di legittimazione attiva dell'azienda ricorrente, alla luce del combinato disposto di cui agli artt. 81 e 100 c.p.c. che di seguito si riportano:
<< Articolo n. 81 “Sostituzione processuale”.
Fuori dei casi espressamente previsti dalla legge, nessuno può far valere nel processo in nome proprio un diritto altrui.>>;
<< Articolo n.100 “Interesse ad agire”. Per proporre una domanda o per contraddire alla stessa è necessario avervi interesse.>>.
A ciò si aggiunga che la giurisprudenza di legittimità ha reiteratamente affermato in tema di opposizione a sanzioni amministrative che: “…il verbale di accertamento ispettivo (...) non è suscettibile di autonoma impugnabilità in sede giurisdizionale, trattandosi di atto procedimentale inidoneo a produrre alcun effetto sulla situazione soggettiva del datore di lavoro, la quale viene invece incisa soltanto quando l'amministrazione, sentite eventualmente le contrarie ragioni dell'interessato, determina l'entità della sanzione e, a conclusione del procedimento amministrativo, la infligge con l'ordinanza ingiunzione, dovendosi ritenere che solo da tale momento sorga l'interesse del privato a rivolgersi all'autorità giudiziaria” (Cass.
12 luglio 2010, n. 16319, Cass. 10 maggio 2010, n. 11281; Cass. 30 agosto 2007, n. 18320).
Sul punto, si è espressa anche la Corte d'appello di Catanzaro, con la sentenza n. 1160/2020, alla quale questo Giudice ritiene di uniformarsi, condividendone le motivazioni.
In particolare, l'inammissibilità dell'impugnazione del verbale ispettivo da parte del datore di lavoro non viene messa in discussione dall'opponibilità in sede giudiziale del verbale di accertamento dell'infrazione al codice della strada (ora, v. art. 7 d. lgs. 1 settembre 2011, n.
150): essa, infatti, rappresenta semmai una eccezione a tale regola, spiegabile con il fatto che nella disciplina del codice della strada il verbale, in mancanza di impugnativa amministrativa o giudiziale è destinato a divenire, esso stesso, titolo esecutivo;
come, invece, non accade nel sistema generale della L. 689/1981, ove il verbale e l'atto di contestazione sono solo elementi prodromici rispetto alla successiva, ed eventuale, adozione dell'ordinanza ingiunzione, che soltanto costituisce titolo esecutivo (sul punto, Cass. SS.UU. Sentenza n. 16 del 04/01/2007)
In definitiva, può ritenersi fermo nel panorama giurisprudenziale il principio per cui il verbale ispettivo di accertamento, essendo un atto di carattere procedimentale, non esprime – per lo meno non ancora – la volontà dell'amministrazione di incidere negativamente nella sfera giuridica del datore, giacché non impone obblighi;
costituisce, piuttosto, uno strumento di comunicazione che porta a conoscenza dei destinatari l'avvenuto accertamento degli illeciti e conseguentemente dà avvio alla fase del contradditorio amministrativo.
E la stessa giurisprudenza si è anche espressa sulla compatibilità della normativa così impostata con i principi costituzionali della ragionevolezza (art. 3), dei diritti di difesa (art. 24) e del giusto processo (art. 111 Cost.), affermandola pienamente in quanto “le garanzie per l'interessato ricevono una ancora maggior tutela, data dal fatto che in esito (o contestualmente) al verbale, deve procedersi alla contestazione delle infrazioni, la quale apre una fase di possibili difese e valutazioni in sede amministrativa, da cui potrebbe anche derivare la rinuncia della P.A. rispetto alla pretesa sanzionatoria” (Cass. n. 32886/2018).
Ne consegue che solo l'atto finale, in cui culmina il procedimento amministrativo, costituito dall'ordinanza di ingiunzione, potrà formare oggetto di opposizione ai sensi del d.lgs. n.
150/2011.
Più di recente, si è nuovamente espressa la Suprema Corte, che, con ordinanza 14513/2020, ha rimarcato che “…il verbale di accertamento ispettivo (...) non è suscettibile di autonoma impugnabilità in sede giurisdizionale, trattandosi di atto procedimentale inidoneo a produrre alcun effetto sulla situazione soggettiva del datore di lavoro, la quale viene invece incisa soltanto quando l'amministrazione, sentite eventualmente le contrarie ragioni dell'interessato, determina l'entità della sanzione e, a conclusione del procedimento amministrativo, la infligge con l'ordinanza ingiunzione, dovendosi ritenere che solo da tale momento sorga l'interesse del privato a rivolgersi all'autorità giudiziaria» (Cass. 12 luglio
2010, n. 16319, Cass. 10 maggio 2010, n. 11281; Cass. 30 agosto 2007, n. 18320). Ed ancora,
“In definitiva, può ritenersi fermo nel panorama giurisprudenziale il principio per cui il verbale ispettivo di accertamento, essendo un atto di carattere procedimentale, non esprime
– per lo meno non ancora – la volontà dell'amministrazione di incidere negativamente nella sfera giuridica del datore, giacché non impone obblighi;
costituisce, piuttosto, uno strumento di comunicazione che porta a conoscenza dei destinatari l'avvenuto accertamento degli illeciti e conseguentemente dà avvio alla fase del contradditorio amministrativo. E la stessa giurisprudenza si è anche espressa sulla compatibilità della normativa così impostata con i principi costituzionali della ragionevolezza (art. 3), dei diritti di difesa (art. 24) e del giusto processo (art. 111 Cost.), affermandola pienamente in quanto < le garanzie per l'interessato ricevono una ancora maggior tutela, data dal fatto che in esito (o contestualmente) al verbale, deve procedersi alla contestazione delle infrazioni, la quale apre una fase di possibili difese
e valutazioni in sede amministrativa, da cui potrebbe anche derivare la rinuncia della P.A. rispetto alla pretesa sanzionatoria>> Cass. n. 32886/2018 cit.).
In applicazione di tali principi, dunque, una domanda volta all'annullamento di un accertamento improduttivo di effetti nella sfera giuridica del suo destinatario non può formare oggetto di cognizione giurisdizionale (Cass., S.U., 25 marzo 2019, n. 8311 anche Cass.
19700/2010) ed è, pertanto, da dichiarare inammissibile.
Da ciò ne discende che nel caso che occupa l'opposizione proposta avverso il verbale unico di accertamento è da ritenere inammissibile, non sussistendo alcun interesse del privato a rivolgersi all'autorità giudiziaria. Le spese di lite, in ragione della pronuncia in rito, vengono compensate tra le parti.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- Dichiara inammissibile il ricorso;
- Spese compensate.
Castrovillari, 8-7-2025
Il Giudice
Dott. Giordano Avallone