CASS
Sentenza 8 aprile 2024
Sentenza 8 aprile 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 08/04/2024, n. 14332 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14332 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: AS NT nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 24/07/2023 della CORTE APPELLO di SALERNO udita la relazione svolta dal Consigliere EVA TOSCANI;
lette le conclusioni del PG, FRANCESCA COSTANTINI, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;
Penale Sent. Sez. 1 Num. 14332 Anno 2024 Presidente: ROCCHI GIACOMO Relatore: TOSCANI EVA Data Udienza: 11/01/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza in preambolo, la Corte di appello di Palermo, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha respinto l'incidente di esecuzione concernente l'ordine di esecuzione di pene concorrenti, emesso dalla locale Procura Generale, il 10 luglio 2023, nei confronti di AN IO. Ha osservato, a ragione della decisione, che contrariamente a quanto affermato nell'istanza introduttiva dell'incidente di esecuzione - la decisione del Pubblico ministero di non sospendere l'ordine di esecuzione era corretta e conforme alla giurisprudenza di legittimità che riteneva rientrante nei reati c.d. ostativi ai sensi dell'art.
4-bis della legge 26 luglio 1975 n. 354 (Ord. pen.) anche i delitti tentati aggravati dall'art. 7 della legge n. 203 del 1991, oggi art 416-bis 1. cod. pen. 2. Avverso il suddetto provvedimento propone ricorso AN IO, per il tramite del proprio difensore di fiducia, avv. Michele Sarno, e - con un unico, articolato motivo - deduce violazione dell'art. 3 Cost. e vizi di motivazione. Il ricorrente reitera la tesi prospettata in occasione dell'incidente esecuzione, secondo la quale l'art.
4-bis Ord. pen., nell'elencare tassativamente i delitti per i quali non opera la sospensione, sarebbe riferibile ai soli delitti consumati e non anche a quelli tentati (quale quello che ci occupa), venendo in rilievo il reato di cui agli artt. 56, 294 cod. pen., 7 I. n. 203 del 1991. Ogni altra interpretazione della norma in parola - giusta la tesi del ricorrente - incorrerebbe nel divieto di interpretazione in malam partem della disposizione normativa o, comunque, nell'illegittimità costituzionale della stessa per violazione degli artt. 3 e 13 Cost. Rimarca, infine, che - ove si rilevasse un contrasto giurisprudenziale tra più Sezioni della Corte di legittimità - la questione dovrebbe essere rimessa alle Sezioni Unite per la soluzione del cennato contrasto. 3. Il Sostituto Procuratore generale, Francesca Costantini, intervenuto con requisitoria scritta depositata in data 6 dicembre 2023, ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso deduce censure infondate. 2. L'art. 656, comma 5, cod. proc. pen. dispone che il pubblico ministero sospende l'esecuzione «se la pena detentiva, anche se costituente residuo di maggiore pena, non è superiore a tre anni, quattro anni nei casi previsti dall'articolo 47-ter, comma 1, della legge 26 luglio 1975, n. 354, o sei anni nei 2 casi di cui agli articoli 90 e 94 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni» salvo quanto previsto, tra l'altro, dal successivo comma 9, il quale stabilisce che la sospensione dell'esecuzione di cui al comma 5 non può essere disposta, tra le varie ipotesi, nei confronti dei condannati per i delitti di cui all'art.
4-bis Ord. pen. A tale ultimo riguardo, questa Corte ha chiarito, con indirizzo ormai consolidato, che il riferimento contenuto nell'art. 4-bis 01-d. pen. ai «delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416-bis cod. pen., ovvero al fine di agevolare l'attività delle relative associazioni», ricomprende anche i delitti rimasti allo stadio del tentativo, in quanto essi risultano nondimeno caratterizzati da tale metodo o finalità; e ciò a differenza di quanto si verifica per gli altri reati ostativi individuati dalla medesima disposizione mediante l'espressa indicazione della norma incriminatrice violata, che, come tale, non è in grado di ricomprendere la corrispondente, ma autonoma, fattispecie tentata» (Sez. 2, n. 22039 del 11/12/2018, dep. 2019, D'Arrigo, Rv. 275823; Sez. 1, n. 8707 del 08/02/2012, Marongiu, Rv. 252919; Sez. 1, n. 23505 del 22/04/2004, Lo Baido, Rv. 228134). Tale opzione ermeneutica è stata ribadita da Sez. U, n. 40985 del 19/4/2018, Di Maro, Rv. 273752, laddove - sebbene in riferimento al diverso tema del sequestro preventivo finalizzato alla c.d. confisca allargata •ai sensi dell'art. 12-sexies d.l. 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356 e succ. mod., nel caso di commissione dei reati contemplati da tale norma, nella forma del tentativo aggravato dall'art. 7, legge n. 203 del 1991, hanno statuito che quando il legislatore indica nominativamente un determinato delitto, intende riferirsi solo al delitto consumato mentre, quando richiama una categoria di delitti non specificati, si riferisce sia a quelli consumati che a quelli tentati. È, dunque, in tale cornice che si è correttamente posta la Corte di appello allorquando ha respinto l'incidente di esecuzione, mentre la difesa non ha introdotto elementi nuovi, replicando le medesime doglianze svolte nell'istanza introduttiva dell'incidente di esecuzione. 3. A non miglior sorte sono, poi, destinate le richieste subordinate di rimessione dell'asserita questione interpretativa controversa alle Sezioni Unite di questa Corte e l'eccezione d'incostituzionalità dell'interpretazione data della norma in parola, per violazione dell'art. 3 Co:st. Ciò in quanto, proprio al § 4.3. di Sezioni Unite Di Maro, al fine di scrutinare la diversa questione in materia di confisca posta all'attenzione del consesso, si 3 evidenzia che l'orientamento che si privilegia, ossia quello che diversifica l'ipotesi dei delitti tentati tout court da quelli tentati aggravati dalla finalità mafiosa, «ha un riscontro anche in materia penitenziaria. L'art. 4-bis legge 25 luglio 1975 sull'ordinamento penitenziario, che regola il divieto di concessione dei benefici penitenziari ai detenuti, possiede le stesse caratteristiche dell'art. 12-sexies d.l. 306 del 1992: contiene un elenco di reati nominativamente indicati (ripetutamente modificato nel corso degli anni) e, insieme, il riferimento «ai delitti commessi per finalità di terrorismo, anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico mediante il compimento di atti di violenza» nonché «ai delitti commessi avvalendosi dello stesso articolo (art. 416-bis cod. pen.) ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni ivi previste». Ebbene, da una parte si afferma che il divieto di concessione di misure alternative alla detenzione e di benefici penitenziari, imposto dall'art.
4-bis della legge n. 354 del 1975 per la commissione di taluni gravi delitti ivi previsti, opera esclusivamente per i reati consumati e non per le corrispondenti fattispecie commesse nella forma tentata, per il carattere autonomo del tentativo e per la natura eccezionale della norma che deroga al principio generale di accesso ai benefici penitenziari (Sez. 1, n. 15755 del 22/01/2014, Marino, Rv. 262264; Sez. 2, n. 28765 del 13/06/2001, Di Dio, Rv. 220330; Sez. 1, n. 2417 del 20/05/1993, Scialpi, Rv. 195511), dall'altra - con un'applicazione piena dell'orientamento "intermedio" - si statuisce che il divieto in questione opera per i delitti aggravati dal fine di agevolazione dell'attività di un'associazione di tipo mafioso anche se commessi nella forma del tentativo (Sez. 1, n. 8707 del 08/02/2012, Marongiu, Rv. 252919; Sez. 1, n. 23505 del 22/04/2004, Lo Baldo, Rv. 228134). Si annota c:he «poiché anche quelli rimasti allo stadio del tentativo punibile sono tecnicamente dei "delitti", appare evidente [...] come la suddetta espressione, nella sua genericità, non possa che riferirsi anche a essi;
e ciò a differenza di quanto si verifica nel caso dei delitti che, sempre nell'ambito dell'art.
4-bis dell'ordinamento penitenziario, sono individuati con l'espressa indicazione delle norme incriminatrici, per i quali, come più volte è stato, in effetti, affermato nella giurisprudenza di questa Corte [...], il divieto di concessione dei benefici è escluso in caso di semplice tentativo». In tal modo le Sezioni Unite mostrano di avallare l'opzione ermeneutica qui ribadita e nel solco della quale si è posta la decisione della Corte territoriale, sicché non v'è alcun contrasto interpretativo da dirimere. E' del pari manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale poiché è evidente - per le ragioni sin qui esposte - che non è affatto irragionevole una diversità di disciplina tra i delitti tentati in genere e quelli tentati aggravati dalla finalità mafiosa. Soccorre, ancora una volta, il diritto 4 Il Consigliere estensore Il Presidente vivente, poiché la già citata sentenza Sezioni Unite Di Maro, che (cfr § 6) si pone, superandolo, il tema dello ragionevolezza di un'interpretazione differente tra le due categorie di reati tentati, evidenziando come si tratti di un'opzione ermeneutica rispettosa del dato testuale delle disposizioni e per nulla irragionevole. 4. Le considerazioni che precedono impongono il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso, I'll gennaio 2024
lette le conclusioni del PG, FRANCESCA COSTANTINI, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;
Penale Sent. Sez. 1 Num. 14332 Anno 2024 Presidente: ROCCHI GIACOMO Relatore: TOSCANI EVA Data Udienza: 11/01/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza in preambolo, la Corte di appello di Palermo, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha respinto l'incidente di esecuzione concernente l'ordine di esecuzione di pene concorrenti, emesso dalla locale Procura Generale, il 10 luglio 2023, nei confronti di AN IO. Ha osservato, a ragione della decisione, che contrariamente a quanto affermato nell'istanza introduttiva dell'incidente di esecuzione - la decisione del Pubblico ministero di non sospendere l'ordine di esecuzione era corretta e conforme alla giurisprudenza di legittimità che riteneva rientrante nei reati c.d. ostativi ai sensi dell'art.
4-bis della legge 26 luglio 1975 n. 354 (Ord. pen.) anche i delitti tentati aggravati dall'art. 7 della legge n. 203 del 1991, oggi art 416-bis 1. cod. pen. 2. Avverso il suddetto provvedimento propone ricorso AN IO, per il tramite del proprio difensore di fiducia, avv. Michele Sarno, e - con un unico, articolato motivo - deduce violazione dell'art. 3 Cost. e vizi di motivazione. Il ricorrente reitera la tesi prospettata in occasione dell'incidente esecuzione, secondo la quale l'art.
4-bis Ord. pen., nell'elencare tassativamente i delitti per i quali non opera la sospensione, sarebbe riferibile ai soli delitti consumati e non anche a quelli tentati (quale quello che ci occupa), venendo in rilievo il reato di cui agli artt. 56, 294 cod. pen., 7 I. n. 203 del 1991. Ogni altra interpretazione della norma in parola - giusta la tesi del ricorrente - incorrerebbe nel divieto di interpretazione in malam partem della disposizione normativa o, comunque, nell'illegittimità costituzionale della stessa per violazione degli artt. 3 e 13 Cost. Rimarca, infine, che - ove si rilevasse un contrasto giurisprudenziale tra più Sezioni della Corte di legittimità - la questione dovrebbe essere rimessa alle Sezioni Unite per la soluzione del cennato contrasto. 3. Il Sostituto Procuratore generale, Francesca Costantini, intervenuto con requisitoria scritta depositata in data 6 dicembre 2023, ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso deduce censure infondate. 2. L'art. 656, comma 5, cod. proc. pen. dispone che il pubblico ministero sospende l'esecuzione «se la pena detentiva, anche se costituente residuo di maggiore pena, non è superiore a tre anni, quattro anni nei casi previsti dall'articolo 47-ter, comma 1, della legge 26 luglio 1975, n. 354, o sei anni nei 2 casi di cui agli articoli 90 e 94 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni» salvo quanto previsto, tra l'altro, dal successivo comma 9, il quale stabilisce che la sospensione dell'esecuzione di cui al comma 5 non può essere disposta, tra le varie ipotesi, nei confronti dei condannati per i delitti di cui all'art.
4-bis Ord. pen. A tale ultimo riguardo, questa Corte ha chiarito, con indirizzo ormai consolidato, che il riferimento contenuto nell'art. 4-bis 01-d. pen. ai «delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416-bis cod. pen., ovvero al fine di agevolare l'attività delle relative associazioni», ricomprende anche i delitti rimasti allo stadio del tentativo, in quanto essi risultano nondimeno caratterizzati da tale metodo o finalità; e ciò a differenza di quanto si verifica per gli altri reati ostativi individuati dalla medesima disposizione mediante l'espressa indicazione della norma incriminatrice violata, che, come tale, non è in grado di ricomprendere la corrispondente, ma autonoma, fattispecie tentata» (Sez. 2, n. 22039 del 11/12/2018, dep. 2019, D'Arrigo, Rv. 275823; Sez. 1, n. 8707 del 08/02/2012, Marongiu, Rv. 252919; Sez. 1, n. 23505 del 22/04/2004, Lo Baido, Rv. 228134). Tale opzione ermeneutica è stata ribadita da Sez. U, n. 40985 del 19/4/2018, Di Maro, Rv. 273752, laddove - sebbene in riferimento al diverso tema del sequestro preventivo finalizzato alla c.d. confisca allargata •ai sensi dell'art. 12-sexies d.l. 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356 e succ. mod., nel caso di commissione dei reati contemplati da tale norma, nella forma del tentativo aggravato dall'art. 7, legge n. 203 del 1991, hanno statuito che quando il legislatore indica nominativamente un determinato delitto, intende riferirsi solo al delitto consumato mentre, quando richiama una categoria di delitti non specificati, si riferisce sia a quelli consumati che a quelli tentati. È, dunque, in tale cornice che si è correttamente posta la Corte di appello allorquando ha respinto l'incidente di esecuzione, mentre la difesa non ha introdotto elementi nuovi, replicando le medesime doglianze svolte nell'istanza introduttiva dell'incidente di esecuzione. 3. A non miglior sorte sono, poi, destinate le richieste subordinate di rimessione dell'asserita questione interpretativa controversa alle Sezioni Unite di questa Corte e l'eccezione d'incostituzionalità dell'interpretazione data della norma in parola, per violazione dell'art. 3 Co:st. Ciò in quanto, proprio al § 4.3. di Sezioni Unite Di Maro, al fine di scrutinare la diversa questione in materia di confisca posta all'attenzione del consesso, si 3 evidenzia che l'orientamento che si privilegia, ossia quello che diversifica l'ipotesi dei delitti tentati tout court da quelli tentati aggravati dalla finalità mafiosa, «ha un riscontro anche in materia penitenziaria. L'art. 4-bis legge 25 luglio 1975 sull'ordinamento penitenziario, che regola il divieto di concessione dei benefici penitenziari ai detenuti, possiede le stesse caratteristiche dell'art. 12-sexies d.l. 306 del 1992: contiene un elenco di reati nominativamente indicati (ripetutamente modificato nel corso degli anni) e, insieme, il riferimento «ai delitti commessi per finalità di terrorismo, anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico mediante il compimento di atti di violenza» nonché «ai delitti commessi avvalendosi dello stesso articolo (art. 416-bis cod. pen.) ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni ivi previste». Ebbene, da una parte si afferma che il divieto di concessione di misure alternative alla detenzione e di benefici penitenziari, imposto dall'art.
4-bis della legge n. 354 del 1975 per la commissione di taluni gravi delitti ivi previsti, opera esclusivamente per i reati consumati e non per le corrispondenti fattispecie commesse nella forma tentata, per il carattere autonomo del tentativo e per la natura eccezionale della norma che deroga al principio generale di accesso ai benefici penitenziari (Sez. 1, n. 15755 del 22/01/2014, Marino, Rv. 262264; Sez. 2, n. 28765 del 13/06/2001, Di Dio, Rv. 220330; Sez. 1, n. 2417 del 20/05/1993, Scialpi, Rv. 195511), dall'altra - con un'applicazione piena dell'orientamento "intermedio" - si statuisce che il divieto in questione opera per i delitti aggravati dal fine di agevolazione dell'attività di un'associazione di tipo mafioso anche se commessi nella forma del tentativo (Sez. 1, n. 8707 del 08/02/2012, Marongiu, Rv. 252919; Sez. 1, n. 23505 del 22/04/2004, Lo Baldo, Rv. 228134). Si annota c:he «poiché anche quelli rimasti allo stadio del tentativo punibile sono tecnicamente dei "delitti", appare evidente [...] come la suddetta espressione, nella sua genericità, non possa che riferirsi anche a essi;
e ciò a differenza di quanto si verifica nel caso dei delitti che, sempre nell'ambito dell'art.
4-bis dell'ordinamento penitenziario, sono individuati con l'espressa indicazione delle norme incriminatrici, per i quali, come più volte è stato, in effetti, affermato nella giurisprudenza di questa Corte [...], il divieto di concessione dei benefici è escluso in caso di semplice tentativo». In tal modo le Sezioni Unite mostrano di avallare l'opzione ermeneutica qui ribadita e nel solco della quale si è posta la decisione della Corte territoriale, sicché non v'è alcun contrasto interpretativo da dirimere. E' del pari manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale poiché è evidente - per le ragioni sin qui esposte - che non è affatto irragionevole una diversità di disciplina tra i delitti tentati in genere e quelli tentati aggravati dalla finalità mafiosa. Soccorre, ancora una volta, il diritto 4 Il Consigliere estensore Il Presidente vivente, poiché la già citata sentenza Sezioni Unite Di Maro, che (cfr § 6) si pone, superandolo, il tema dello ragionevolezza di un'interpretazione differente tra le due categorie di reati tentati, evidenziando come si tratti di un'opzione ermeneutica rispettosa del dato testuale delle disposizioni e per nulla irragionevole. 4. Le considerazioni che precedono impongono il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso, I'll gennaio 2024