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Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 24/03/2025, n. 818 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 818 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 518/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione seconda civile nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Carlo Maddaloni Presidente
Dott. Silvia Brat Consigliere rel.
Dott. Manuela Andretta Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 518/2024 promossa in grado d'appello da
C.F. ), con il patrocinio degli avv.ti MASSIMO . BONI Parte_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliata in VIA FATEBENEFRATELLI N. 22 20121 Parte_2
MILANO presso i difensori appellante contro
C.F. ) Controparte_1 P.IVA_2
appellata contumace contro
Controparte_2
(C.F. ) e (C.F. , con il
[...] P.IVA_3 Controparte_3 C.F._1 patrocinio dell'avv. MASSIMO MONDONICO, elettivamente domiciliato in CORSO MONFORTE
20122 MILANO presso il difensore pagina 1 di 11 Appellati
avente ad oggetto: Prestazione d'opera intellettuale
Conclusioni per Parte_1
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, riformare l'impugnata Sentenza del
Tribunale di Milano n. 10606/2023 (R.G. 6391/2020), pubb. il 29/12/2023, rep. n. 10843/2023, nelle parti e per i motivi esposti in atti e, per l'effetto, rigettata ogni avversa domanda ed eccezione o appello incidentale, in particolare: 1) rigettare la domanda attorea per carenza di legittimazione passiva di Pt_1
; 2) in subordine, accogliere gli ulteriori motivi di appello svolti in via gradata da in atti,
[...] Pt_1 rigettando integralmente le domande degli appellati di cui alla loro comparsa di costituzione e risposta datata 20/06/2024, con accoglimento delle conclusioni già rassegnate in primo grado e che si riportano di seguito: In via principale Rigettare tutte le domande ed eccezioni svolte da
[...]
e dal dr. non avendo gli stessi ottemperato all'onere Controparte_2 Controparte_3 probatorio ex art. 2697 c.c. e per tutte le altre ragioni esposte in atti;
In subordine Nella denegata ipotesi in cui l'Ill.ma Corte d'Appello adita ritenesse sussistente il diritto di credito azionato dagli appellati, limitare l'eventuale condanna dell'appellante ad un importo parametrato all'effettiva attività svolta dagli appellati ed alla concreta utilità conseguita da In via istruttoria reitera le Pt_1 Pt_1 istanze istruttorie già formulate in primo grado con memoria ex art. 183 co. 6° n. 2 c.p.c. (ante Riforma
Cartabia) del 28/12/2020 e riportate in sede di p.c. come da relativo foglio del 25/01/2022, a cui si rimanda e che di seguito si trascrivono: “Per mera completezza e senza inversione alcuna degli oneri probatori incombenti sugli attori come in precedenza sintetizzato, formula le seguenti istanze Pt_1 istruttorie chiedendo ammettersi prova testimoniale sui seguenti capitoli da rivolgere quali specifici quesiti ai testi appresso indicati: (precisato che, nei vari capitoli di prova articolati di seguito, per
“Operazione” si intende l'operazione, svoltasi nel corso del 2017, avente ad oggetto l'acquisto, da parte di , di una partecipazione societaria del 99,89% in Genoa Cricket and Football Parte_1
Club S.p.A di proprietà di . 1) vero che Lei, nel corso del 2017, ha svolto Parte_3 contemporaneamente ed in maniera indipendente da altri professionisti attività di consulenza nell'ambito della Operazione? 2) vero che l'attività prestata nell'ambito della Operazione è stata da Lei svolta per conto della 3) vero che, nell'anno 2017, tra Lei Parte_4
e la sussisteva un contratto di lavoro subordinato, ovvero Parte_4 di collaborazione? 4) vero che l'attività di consulenza resa nell'ambito della Operazione, vedeva coinvolti i seguenti altri consulenti: l'avv. il dr. il dr. CP_4 Persona_1 Persona_2
pagina 2 di 11 ed il dr. 5) vero che alcun compenso è stato da Lei incassato da parte di Per_3 Persona_4
e/o del dr. per l'operazione di acquisto di una Parte_4 CP_2 partecipazione societaria della società calcistica Genoa Cricket and Football Club S.p.A. da parte di
? 6) vero che, nell'ambito della Operazione, era circostanza nota a Lei che la Parte_1 remunerazione per l'attività resa fosse condizionata al buon esito dell'Operazione, ovverosia all'acquisto da parte di del Genoa CA? 7) vero che il dr. e/o ricopre il Pt_1 CP_2 Parte_4 ruolo di consulente del Genoa CA a far data dal 2016? 8) vero che l'attività prestata nell'ambito della Operazione era coordinata da ? testi: - dr. residente in [...] Segrate (MI), sui summenzionati quesiti da 1 a 5 e da 7 a 8; - avv. CP_4
residente in [...] sui summenzionati quesiti n. 1, 4, 6 e 8. - dr.
[...]
residente in [...] – 29010 Sarmato (PC), sui summenzionati quesiti n. Persona_1
1, 4, 6 e 8; Pagina 2 di 3 - dr. residente in [...] sui Persona_5 summenzionati quesiti n. 1, 4, 6 e 8.” Contestate le istanze istruttorie formulate nella comparsa di costituzione e risposta degli appellati datata 20/06/2024, pagg. 17-19, per i motivi già esposti nelle memorie ex art. 183 co. 5° del primo grado, in particolare memoria n. 3 del 18/01/2021 pagg. Pt_1
3-5 da intendersi quivi trascritte. In ogni caso Condannare Controparte_5 ed il dr. al pagamento delle spese di lite per i due gradi del giudizio, dovute a
[...] Controparte_3 titolo di compensi, rimborso forfetario, C.U., IVA, CPA e ulteriori di legge.
Conclusioni per Controparte_2
e
[...] Controparte_3 rigettare, per i motivi esposti in premessa, l'appello spiegato dalla società Parte_1
(No. 08056932 Registro Società) e le domande ivi formulate e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza del Tribunale di Milano, V Sezione civile, n. 10606/2023 pubblicata in data 29/12/2023 -
R.G. n. 6391/2020; In via istruttoria: - si reiterano anche in questa sede le medesime istanze istruttorie articola te in primo grado e, nella specie: prova testimoniale su seguenti capitoli di prova: 1) Vero che nel mese di giugno 2017 venivo incaricato dalla società Sig magest di condurre una due diligence in materia fiscale sui documenti del la società Ge-noa Cricket and Football Club S.p.A. e l'incarico era svolto in favore delle so-cietà e 2) Vero che tale Parte_1 Controparte_1 attività si protraeva sino al mese di maggio 2018; 3) Vero che in tale attività erano coinvolti, oltre a me, anche il dott. e il Dott. entrambi dottori commercialisti e manager Persona_6 Controparte_6
pagina 3 di 11 all'interno del gruppo 4) Vero che la tariffa oraria di un manager è pari ad € Parte_4 Parte_4
130,00 oltre accessori;
5) Vero che il Dott. ha lavorato all'incarico sopradetto per 65,5 ore CP_6 mentre il Dott. per 19,5 ore;
6) Vero che la tariffa oraria scontata per un partner tax della Per_6 società Sig è pari ad € 200,00, oltre accessori;
7) Vero che la tariffa oraria di un partner Pt_5 financial della società è pari ad € 250,00 oltre accessori;
8) Vero che ho lavorato all'incarico Parte_4 di cui sopra per 55 ore complessive;
9) Vero che il lavoro di analisi doveva essere svolto sull'assetto fiscale della società Genoa Cricket and Football Club S.p.A.; 10) Vero che in relazione a tale incarico, veniva creato anche un gruppo di lavoro che conducesse un'analisi finanziaria della società Genoa
Cricket and Football Club S.p.A. composto dal dott. partner della società Persona_4
e il Dott. manager della società Controparte_2 Persona_7
11) Vero che questi ultimi avevano l'incarico di Controparte_2 analizzare i flussi di cassa e i bi-lanci della società Genoa Cricket and Football Club S.p.A.; 12) Vero che per tale attività il gruppo tax si è recato a Genova presso la sede della società Genoa Cricket
Football Club S.p.A. il giorno 3 luglio 2017, men-tre il gruppo Financial si è recato a Genova nei giorni
5 luglio 2017, 6 luglio 2017 e 7 luglio 2017, 22 settembre 2017, 9 maggio 2018; 2 13) Vero che l'attività del gruppo di lavoro di tutto l'incarico è stata riprodotta e schematizzata nel documento 7 che si rammostra;
Si chiede prova per testi sulle circostanze sopra indicate il Dott. Testimone_1 domiciliato in Milano via Andrea Doria 48/A; 14) Vero che nel mese di giugno 2017
[...] venivo incaricato di condurre una due diligence in materia risorse umane e previdenziale sui documenti della società Genoa Cricket and Football Club S.p.A. e l'incarico era svolto in favore delle società
[...]
e 15) Vero che tale incarico prevedeva l'analisi dei Parte_1 Controparte_1 costi della società Genoa Cricket Football Club S.p.A. per versamenti previdenziali, ritenute d'acconto ed altri documenti inerenti all'aspetto risorse umane, previdenziale e ritenute d'acconto della società ivi compreso i costi per i dipendenti della società medesima;
16) Vero che tale attività si protraeva dal mese di giugno 2017 al mese di luglio 2017 e settembre 2017; 17) Vero che durante l'attività coordinavo un team di lavoro composto da managers della società tra i quali anche il Dott. Parte_4
18) Vero che il team complessivamente è stato occupato per 56 ore lavorative;
19) Parte_6
Vero che la tariffa oraria per tale attività era pari ad € 250,00 mentre quella del Dott. era pari Pt_6 ad € 160,00; 20) Vero che in relazione a tale occupazione ho partecipato ad una riunione a Genova presso la sede della società Genoa Cricket and Football Club S.p.A. in data 4 luglio 2017; 21) Vero che l'attività svolta in relazione all'incarico è stata riassunta e schematizzata nel documento 7 che si pagina 4 di 11 rammostra;
22) Vero che del contenuto di detto documento e del monte ore che anda va progressivamente formandosi con riferimento a tutti i team il Dott. e i suoi collaboratori erano Per_8 costantemente informati da parte del dott. Si cita come teste per i capitoli suindicati il Controparte_3 dott. c/o Sig in Milano, Via Andrea Doria 48/A. 3 All'occorrenza, si chiede Testimone_2 Pt_5 inoltre di ammettersi inoltre CTU contabile onde verificare la congruità delle tariffe e costi applicati in relazione all'attività svolta.
Svolgimento del processo
1. Il Tribunale di Milano, con sentenza n. 10606/2023, accoglieva la domanda proposta da e dal dott. con la quale gli attori chiedevano la Controparte_2 Controparte_3 condanna di al pagamento della somma per prestazioni Parte_1 professionali, quantificata dal giudice in € 24.000,00 oltre IVA e interessi ex D.lgs. n.
231/2002 con decorrenza dal 14.7.2019 sino al saldo.
2. Gli attori avevano chiesto la condanna delle società e Parte_1 CP_7
in ragione della dedotta attività di consulenza funzionale all'acquisizione, da
[...] parte delle società, del Genoa CA, acquisizione poi peraltro non riuscita.
3. Il giudice di primo grado rigettava ogni domanda contro , in Controparte_7 quanto detta società non risultava aver mai preso parte alle trattative finalizzate a detta acquisizione e il mero collegamento con la consociata inglese non era di per sé sufficiente a fondare la prova di tale trattativa e quindi del conferimento dell'incarico.
4. Il Tribunale di Milano, quanto alla società inglese, assumeva che non era contestato che “una qualche attività di consulenza in ordine alla divisata acquisizione del Genoa CA” fosse stata espletata, nonostante non fossero stati acquisiti elementi documentali per apprezzarne concretamente l'effettiva consistenza. In difetto di pattuizioni scritte era da escludere la possibilità di prestazioni gratuite o vincolate al buon esito dell'affare, come assunto dalla società inglese e per tale ragione era liquidabile un compenso mensile di € 2.000,00 per un totale di € 24.000,00 oltre IVA. Sul predetto importo erano dovuti gli interessi ex D.lgs. n.
231/2002 con decorrenza dal 14.7.2019 ossia trenta giorni dalla richiesta di pagamento di cui alla pec del 14.6.2019. La soccombenza giustificava, infine, la condanna della convenuta alla rifusione delle spese processuali.
pagina 5 di 11 5. Avverso la decisione di primo grado interponeva appello la Parte_1 chiedendo il rigetto di tutte le domande proposte da e dal dott. CP_8 CP_2
6. Le parti appellate instavano per il rigetto del gravame.
7. All'udienza del 25.6.2024, la parte appellante rinunciava all'istanza di sospensiva, posto che la parte appellata dichiarava di non porre in esecuzione la decisione di prime cure e veniva dichiarata la contumacia di La causa era rinviata in Controparte_1 decisione ai sensi degli artt. 352 e 127 ter c.p.c. all'udienza del 14.1.2025.
Motivi della decisione
8. I motivi sui quali la Corte deve pronunciarsi sono oi seguenti:
a. omessa pronuncia sul difetto di legittimazione passiva;
b. insussistenza di alcun incarico alla società ed al dott. CP_8 CP_2
c. insussistenza di qualsivoglia attività da parte di e del dott. CP_8 CP_2
d. errata applicazione dell'art. 2233 c.c.;
e. errata decorrenza degli interessi moratori.
9. La Corte reputa corretto far ricorso al principio della cd. ragione più liquida, che, imponendo un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, invece che su quello della coerenza logico - sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 c.p.c., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111
Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione - anche se logicamente subordinata - senza che sia necessario esaminare previamente le altre (Cass. civ. n. 12002/14). Va considerato che il quesito che il giudice deve risolvere nel processo è se, al momento della decisione, sussiste o meno il diritto fatto valere;
sicché può accogliere o rigettare la domanda sulla base della motivazione che prima delle altre lo conduce alla soluzione del quesito ora indicato (cosiddetto principio della ragione più liquida). Tanto che i giudici di legittimità si sono addirittura espressi nei seguenti termini: “in applicazione del principio processuale della "ragione più liquida" - desumibile dagli artt. 24 e
111 Cost. - deve ritenersi consentito al giudice esaminare un motivo di merito, suscettibile di
pagina 6 di 11 assicurare la definizione del giudizio, anche in presenza di una questione pregiudiziale. (Nella specie, la Suprema Corte, sebbene il ricorrente avesse formulato l'eccezione di difetto di giurisdizione del giudice italiano, ha dichiarato l'infondatezza di una domanda risarcitoria ex art. 2051 cod. civ., avendo ravvisato l'origine dell'evento dannoso in una utilizzazione impropria della "res" da parte del danneggiato)” (v. Cass. civ. Sez. U, n. 9936/14; Cass. civ. n.
5724/15). L'utilizzo di questa semplificazione motivazionale deve portare allo stesso risultato finale di quello derivante dalla analisi di tutte le questioni pregiudiziali e preliminari e delle altre questioni di merito. In applicazione, pertanto, di tale principio, la Corte passa ad esaminare i motivi sub b, c, d, che ben possono essere trattati congiuntamente, in considerazione del fatto che impingono tutti sulla sussistenza dell'incarico e sul conseguente espletamento dell'attività asseritamente commissionata.
10. Quanto a tali profili, il giudice di primo grado ha osservato che lo svolgimento di una qualche attività di consulenza in rapporto all'acquisizione del Genoa CA non era stata contestata., anche se effettivamente erano carenti precisi elementi documentali. Inoltre, in difetto di previsioni scritte, ad avviso del giudice di prime cure era da escludersi la gratuità dell'incarico, in applicazione dei principi ricavabili dall'art. 2233 c.c.. Concludeva il Tribunale di Milano, reputando corretta la quantificazione della somma di € 2.000,00 per mese in ragione della durata di un anno e dunque per € 24.000,00 oltre IVA.
11. La difesa di parte appellante osserva che la motivazione del giudice in ordine al conferimento dell'incarico ed allo svolgimento dell'attività di consulenza era estremamente generica, come generiche erano le allegazioni attoree, che non rendevano neppure possibile individuare compiti ed attività specifiche svolte da singoli professionisti. Né poteva sostenersi che la società odierna appellante non avesse formulato contestazioni in prime cure, essendo più probabile che, in virtù di pregressi rapporti amicali, il dott. avesse coinvolto il dott. Per_9 in un'operazione imprenditoriale, peraltro neppure compiutamente delineata come CP_2 risulta dai pochi e scarni massaggi. Rileva, inoltre, come dal doc. n. 3 ossia risultasse che l'operazione in questione era terminata alla data del 28.9.2017, di tal ché l'attività contrattuale non poteva abbracciare l'arco temporale dal giugno 2017 al maggio 2018. Era inoltre da considerare, secondo la prospettazione dell'impugnante, che il dott. e le società del CP_2 gruppo erano consulenti del Genoa CA, circostanza, questa, non solo pacifica, CP_8
Part ma addirittura espressamente ammessa come da comparsa, pag. 3 di Ebbene, tale veste pagina 7 di 11 rendeva certamente disponibili tutti i necessari documenti e avrebbe potuto facilitare lo svolgimento dell'attività di consulenza;
attività che, invece, era stata affermata dal giudice in modo apodittico ed acritico, in violazione dei fondamentali principi di prova codificati dall'art. 2697 c.c..
12. Opinione della Corte quanto ai motivi sub b), c), d). La Corte, in primo luogo, rileva, come ovvio, che è pacifico che tra le parti non fosse stato sottoscritto alcun mandato professionale.
La circostanza non è di poco momento, dato che l'attività di consulenza per l'acquisizione del
Genoa CA avrebbe dovuto essere dettagliata in modo specifico, con la previsione di un compenso ancorato a dati normativi e contrattuali puntuali, non trattandosi certamente di questione delimitata e da evadere in un ristretto lasso temporale, senza interlocuzioni e contatti con varie figure professionali. Se ben è vero che il conferimento dell'incarico poteva anche essere provato per testi, è anche a dirsi che la Corte condivide integralmente la motivazione a supporto dell'ordinanza emessa dal giudice di prime cure in data 9-6-2021. Ed, infatti, con riferimento ai capitoli di prova articolati dalla difesa attorea in sede di memoria ex art. 183, n. 2 c.p.c. la Corte rileva ulteriormente che: i capitoli nn. 1 e 2 sono oltre modo generici sia con riguardo alla tipologia di attività, sia con riguardo ai necessari paletti temporali, sia con riferimento alla necessaria individuazione delle figure professionali;
altrettanto i capitoli nn. 3 – 8, con il fare riferimento a nominativi di professionisti che sarebbero stati coinvolti, non indicano minimamente quali attività sarebbero state svolte da detti professionisti per essere inscritte nel più generale ambito consulenziale dedotto;
né i costi di tali attività sono riferiti o riferibili a specifiche attività, di tal ché la quantificazione di ore di lavoro riferite a tale dott. e a tale dott. è avulsa da qualsivoglia evidenza CP_6 Per_6 contenutistica della predetta attività; come, ancora, l'indicazione di n. 55 ore complessive per detto incarico richiamato per relationem e non individuato quanto all'effettività delle attività commissionate rimane ancora una volta allegazione priva della necessaria valenza probatoria;
ancora, i capitoli nn. 9 – 13 nulla aggiungono a livello probatorio circa i limiti di detto incarico, neppure enucleabili dal doc. n. 7, indicato come “time sheet”, ma minimamente spiegato nel suo contenuto e, comunque, assolutamente inidoneo a dimostrare il conferimento di un incarico alla società o al dott. o ancora con modalità congiunta tra tali figure CP_8 CP_2 professionali;
stesse considerazioni vanno svolte anche in relazione ai restanti capitoli. A tale riguardo, infatti, è del tutto logico che una tale attività, ancorché non supportata da un pagina 8 di 11 documento contrattuale specifico – circostanza, come detto, già di per sé anomala - ben avrebbe potuto essere dimostrata anche per fatti concludenti, laddove si fosse concretizzata in documenti, in elaborati dai quali poter comprendere l'effettività di tali prestazioni e la relativa finalizzazione all'acquisizione del Genoa CA. Se certamente il fatto che ed il CP_8 dott. fossero consulenti del Genoa CA poteva facilitare la disponibilità di CP_2 documenti fiscali, contabili, patrimoniali, è anche vero che una tale situazione in fatto, per dare vita ad un qualsivoglia incarico professionale anche non formalizzato, avrebbe dovuto essere supportata, quanto meno in termini di effettività e di concretezza dell'attività svolta, sotto il profilo documentale, come è normale per un tipo di attività a carattere intellettuale;
diversamente, la genericità estrema delle allegazioni, a fronte della contestazione di parte convenuta inficia irrimediabilmente il necessario supporto probatorio, in ossequio all'art. 2697
c.c.. Ed, invero, proprio sulla base delle allegazioni reciproche e delle comunicazioni tra le parti sembra più corretto qualificare il rapporto insorto tra le e gli attori come una Pt_1 partnership commerciale, ovverosia una joint-venture contrattuale, caratterizzata dal comune intento di tutte le parti di cooperare mettendo a disposizione la propria professionalità per il raggiungimento di uno scopo comune. In tale prospettiva allora si colloca l'inciso
“ovviamente remunerate” contenuto nella e-mail inviata al dott. dal dott. CP_2 Per_9 mediante la quale quest'ultimo, utilizzando tale l'espressione, faceva chiaramente intendere che il coinvolgimento del dr. non sarebbe avvenuto a titolo di amicizia, ma come attività CP_2 che avrebbe avuto una sua remunerazione al perfezionarsi dell'operazione. E, del resto, anche la produzione documentale di parte odierna appellata si inscrive in un tale contesto colloquiale, privo di qualsivoglia formalità e dunque, privo della previsione di costi puntualmente indicati.
Del resto, una tale qualificazione trova supporto anche nella mail in data 21.6.2017 ( doc. n.
1 di parte attorea in prime cure) con la quale il dott. così si esprimeva, rivolto al dott. Per_9
“questa operazione voglio farla insieme perché sei una persona che stimo CP_2 profondamente e perché credo che possa funzionare bene… ti chiedo l'impegno della tua competenza e attenzione, ovviamente remunerate ma che riceveranno anche spero importanti successi fra massimo 3 anni”; ed, ancora, detta qualificazione trova riscontro nella mail datata 6.12.2018 ( v. doc. 9 di parte attorea in primo grado), ove è ulteriormente sottolineata la natura collaborativa del rapporto, laddove è scritto espressamente che “non si è mai trattato di un incarico professionale dato a voi da chicchessia ma di un progetto basato eventualmente
pagina 9 di 11 solo a successo sulla ripartizione delle fee del fondo investitore e solo se il fondo coinvolto fosse riuscito ad acquisire la società target. Infatti non esiste alcun incarico da parte nostra a vostro studio ma evidenti tracce di collaborazione in partnership imprenditoriale volontaria al progetto”; ancora, in detta mail, il dott. rivolto al dott. così concludeva: “dato Per_9 CP_2 esito negativo del progetto non vi sono stati benefici per alcuno non ritengo dovuto alcunché come ben chiaro a tutti i partner di progetto ( e non fornitori tengo a ribadire) come beniamino avv. di Clifford Chance etc… Mi dispiace abbiate fatto Per_1 CP_4 queste valutazioni ma per me sono e restano prive di fondamento”.
13. Ebbene, con riguardo agli incarichi consulenziali di tipo intellettuale, la S.C. ha ampiamente evidenziato che “il rapporto di prestazione d'opera professionale la cui esecuzione sia dedotta dal professionista come titolo del diritto al compenso, postula l'avvenuto conferimento del relativo incarico in qualsiasi forma idonea a manifestare inequivocabilmente la volontà di avvalersi della sua attività e della sua opera da parte del cliente convenuto per il pagamento di detto compenso. Ciò comporta che il cliente del professionista non è necessariamente colui nel cui interesse viene eseguita la prestazione d'opera intellettuale, ma colui che stipulando il relativo contratto ha conferito incarico al professionista ed è conseguentemente tenuto al pagamento del corrispettivo. La prova dell'avvenuto conferimento dell'incarico, quando il diritto al compenso sia dal convenuto contestato sotto il profilo della mancata instaurazione di un siffatto rapporto, grava sull'attore” ( v. Cass. civ. n. 1244/2000; v. anche Cass. civ., n.
3016/2006).
14. L'accoglimento dei motivi sopra trattati comporta l'assorbimento dei motivi sub a) ed e).
15. Sulla base delle sopra esposte considerazioni, segue, quindi, l'accoglimento dell'appello proposto, con rigetto di qualsivoglia domanda di pagamento di compenso spiccata da e dal dott. CP_8 Controparte_3
16. L'esito del gravame comporta la condanna delle odierne parti appellate in solido alla rifusione delle spese processuali in favore di con applicazione dei Parte_1 parametri medi relativi al quantum richiesto e con esclusione dell'importo relativo alla fase istruttoria, non svoltasi.
P.Q.M.
pagina 10 di 11 La Corte, definitivamente decidendo nella causa n. 518/2024 R.G., ogni istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta, così provvede:
I. in accoglimento dell'appello proposto da e in riforma della Parte_1 sentenza n. 1606/2023 emessa dal Tribunale di Milano respinge la domanda di pagamento della somma di € 126.200,00 oltre IVA proposta da e dal dott. Controparte_9
Controparte_3
II. condanna in solido ed il dott. a rimborsare, in Controparte_9 Controparte_3 favore di le spese processuali del grado, che liquida Parte_1 quanto al primo grado, in complessivi € 14-103,00 per compensi;
quanto al secondo grado, in complessivi € 9.991,00 - oltre, per entrambi i gradi, al rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15% ed accessori come per legge.
Milano, 22.1.2025
Il Consigliere est.
Dott.ssa Silvia Brat
Il Presidente
Dott. Carlo Maddaloni
pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione seconda civile nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Carlo Maddaloni Presidente
Dott. Silvia Brat Consigliere rel.
Dott. Manuela Andretta Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 518/2024 promossa in grado d'appello da
C.F. ), con il patrocinio degli avv.ti MASSIMO . BONI Parte_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliata in VIA FATEBENEFRATELLI N. 22 20121 Parte_2
MILANO presso i difensori appellante contro
C.F. ) Controparte_1 P.IVA_2
appellata contumace contro
Controparte_2
(C.F. ) e (C.F. , con il
[...] P.IVA_3 Controparte_3 C.F._1 patrocinio dell'avv. MASSIMO MONDONICO, elettivamente domiciliato in CORSO MONFORTE
20122 MILANO presso il difensore pagina 1 di 11 Appellati
avente ad oggetto: Prestazione d'opera intellettuale
Conclusioni per Parte_1
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, riformare l'impugnata Sentenza del
Tribunale di Milano n. 10606/2023 (R.G. 6391/2020), pubb. il 29/12/2023, rep. n. 10843/2023, nelle parti e per i motivi esposti in atti e, per l'effetto, rigettata ogni avversa domanda ed eccezione o appello incidentale, in particolare: 1) rigettare la domanda attorea per carenza di legittimazione passiva di Pt_1
; 2) in subordine, accogliere gli ulteriori motivi di appello svolti in via gradata da in atti,
[...] Pt_1 rigettando integralmente le domande degli appellati di cui alla loro comparsa di costituzione e risposta datata 20/06/2024, con accoglimento delle conclusioni già rassegnate in primo grado e che si riportano di seguito: In via principale Rigettare tutte le domande ed eccezioni svolte da
[...]
e dal dr. non avendo gli stessi ottemperato all'onere Controparte_2 Controparte_3 probatorio ex art. 2697 c.c. e per tutte le altre ragioni esposte in atti;
In subordine Nella denegata ipotesi in cui l'Ill.ma Corte d'Appello adita ritenesse sussistente il diritto di credito azionato dagli appellati, limitare l'eventuale condanna dell'appellante ad un importo parametrato all'effettiva attività svolta dagli appellati ed alla concreta utilità conseguita da In via istruttoria reitera le Pt_1 Pt_1 istanze istruttorie già formulate in primo grado con memoria ex art. 183 co. 6° n. 2 c.p.c. (ante Riforma
Cartabia) del 28/12/2020 e riportate in sede di p.c. come da relativo foglio del 25/01/2022, a cui si rimanda e che di seguito si trascrivono: “Per mera completezza e senza inversione alcuna degli oneri probatori incombenti sugli attori come in precedenza sintetizzato, formula le seguenti istanze Pt_1 istruttorie chiedendo ammettersi prova testimoniale sui seguenti capitoli da rivolgere quali specifici quesiti ai testi appresso indicati: (precisato che, nei vari capitoli di prova articolati di seguito, per
“Operazione” si intende l'operazione, svoltasi nel corso del 2017, avente ad oggetto l'acquisto, da parte di , di una partecipazione societaria del 99,89% in Genoa Cricket and Football Parte_1
Club S.p.A di proprietà di . 1) vero che Lei, nel corso del 2017, ha svolto Parte_3 contemporaneamente ed in maniera indipendente da altri professionisti attività di consulenza nell'ambito della Operazione? 2) vero che l'attività prestata nell'ambito della Operazione è stata da Lei svolta per conto della 3) vero che, nell'anno 2017, tra Lei Parte_4
e la sussisteva un contratto di lavoro subordinato, ovvero Parte_4 di collaborazione? 4) vero che l'attività di consulenza resa nell'ambito della Operazione, vedeva coinvolti i seguenti altri consulenti: l'avv. il dr. il dr. CP_4 Persona_1 Persona_2
pagina 2 di 11 ed il dr. 5) vero che alcun compenso è stato da Lei incassato da parte di Per_3 Persona_4
e/o del dr. per l'operazione di acquisto di una Parte_4 CP_2 partecipazione societaria della società calcistica Genoa Cricket and Football Club S.p.A. da parte di
? 6) vero che, nell'ambito della Operazione, era circostanza nota a Lei che la Parte_1 remunerazione per l'attività resa fosse condizionata al buon esito dell'Operazione, ovverosia all'acquisto da parte di del Genoa CA? 7) vero che il dr. e/o ricopre il Pt_1 CP_2 Parte_4 ruolo di consulente del Genoa CA a far data dal 2016? 8) vero che l'attività prestata nell'ambito della Operazione era coordinata da ? testi: - dr. residente in [...] Segrate (MI), sui summenzionati quesiti da 1 a 5 e da 7 a 8; - avv. CP_4
residente in [...] sui summenzionati quesiti n. 1, 4, 6 e 8. - dr.
[...]
residente in [...] – 29010 Sarmato (PC), sui summenzionati quesiti n. Persona_1
1, 4, 6 e 8; Pagina 2 di 3 - dr. residente in [...] sui Persona_5 summenzionati quesiti n. 1, 4, 6 e 8.” Contestate le istanze istruttorie formulate nella comparsa di costituzione e risposta degli appellati datata 20/06/2024, pagg. 17-19, per i motivi già esposti nelle memorie ex art. 183 co. 5° del primo grado, in particolare memoria n. 3 del 18/01/2021 pagg. Pt_1
3-5 da intendersi quivi trascritte. In ogni caso Condannare Controparte_5 ed il dr. al pagamento delle spese di lite per i due gradi del giudizio, dovute a
[...] Controparte_3 titolo di compensi, rimborso forfetario, C.U., IVA, CPA e ulteriori di legge.
Conclusioni per Controparte_2
e
[...] Controparte_3 rigettare, per i motivi esposti in premessa, l'appello spiegato dalla società Parte_1
(No. 08056932 Registro Società) e le domande ivi formulate e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza del Tribunale di Milano, V Sezione civile, n. 10606/2023 pubblicata in data 29/12/2023 -
R.G. n. 6391/2020; In via istruttoria: - si reiterano anche in questa sede le medesime istanze istruttorie articola te in primo grado e, nella specie: prova testimoniale su seguenti capitoli di prova: 1) Vero che nel mese di giugno 2017 venivo incaricato dalla società Sig magest di condurre una due diligence in materia fiscale sui documenti del la società Ge-noa Cricket and Football Club S.p.A. e l'incarico era svolto in favore delle so-cietà e 2) Vero che tale Parte_1 Controparte_1 attività si protraeva sino al mese di maggio 2018; 3) Vero che in tale attività erano coinvolti, oltre a me, anche il dott. e il Dott. entrambi dottori commercialisti e manager Persona_6 Controparte_6
pagina 3 di 11 all'interno del gruppo 4) Vero che la tariffa oraria di un manager è pari ad € Parte_4 Parte_4
130,00 oltre accessori;
5) Vero che il Dott. ha lavorato all'incarico sopradetto per 65,5 ore CP_6 mentre il Dott. per 19,5 ore;
6) Vero che la tariffa oraria scontata per un partner tax della Per_6 società Sig è pari ad € 200,00, oltre accessori;
7) Vero che la tariffa oraria di un partner Pt_5 financial della società è pari ad € 250,00 oltre accessori;
8) Vero che ho lavorato all'incarico Parte_4 di cui sopra per 55 ore complessive;
9) Vero che il lavoro di analisi doveva essere svolto sull'assetto fiscale della società Genoa Cricket and Football Club S.p.A.; 10) Vero che in relazione a tale incarico, veniva creato anche un gruppo di lavoro che conducesse un'analisi finanziaria della società Genoa
Cricket and Football Club S.p.A. composto dal dott. partner della società Persona_4
e il Dott. manager della società Controparte_2 Persona_7
11) Vero che questi ultimi avevano l'incarico di Controparte_2 analizzare i flussi di cassa e i bi-lanci della società Genoa Cricket and Football Club S.p.A.; 12) Vero che per tale attività il gruppo tax si è recato a Genova presso la sede della società Genoa Cricket
Football Club S.p.A. il giorno 3 luglio 2017, men-tre il gruppo Financial si è recato a Genova nei giorni
5 luglio 2017, 6 luglio 2017 e 7 luglio 2017, 22 settembre 2017, 9 maggio 2018; 2 13) Vero che l'attività del gruppo di lavoro di tutto l'incarico è stata riprodotta e schematizzata nel documento 7 che si rammostra;
Si chiede prova per testi sulle circostanze sopra indicate il Dott. Testimone_1 domiciliato in Milano via Andrea Doria 48/A; 14) Vero che nel mese di giugno 2017
[...] venivo incaricato di condurre una due diligence in materia risorse umane e previdenziale sui documenti della società Genoa Cricket and Football Club S.p.A. e l'incarico era svolto in favore delle società
[...]
e 15) Vero che tale incarico prevedeva l'analisi dei Parte_1 Controparte_1 costi della società Genoa Cricket Football Club S.p.A. per versamenti previdenziali, ritenute d'acconto ed altri documenti inerenti all'aspetto risorse umane, previdenziale e ritenute d'acconto della società ivi compreso i costi per i dipendenti della società medesima;
16) Vero che tale attività si protraeva dal mese di giugno 2017 al mese di luglio 2017 e settembre 2017; 17) Vero che durante l'attività coordinavo un team di lavoro composto da managers della società tra i quali anche il Dott. Parte_4
18) Vero che il team complessivamente è stato occupato per 56 ore lavorative;
19) Parte_6
Vero che la tariffa oraria per tale attività era pari ad € 250,00 mentre quella del Dott. era pari Pt_6 ad € 160,00; 20) Vero che in relazione a tale occupazione ho partecipato ad una riunione a Genova presso la sede della società Genoa Cricket and Football Club S.p.A. in data 4 luglio 2017; 21) Vero che l'attività svolta in relazione all'incarico è stata riassunta e schematizzata nel documento 7 che si pagina 4 di 11 rammostra;
22) Vero che del contenuto di detto documento e del monte ore che anda va progressivamente formandosi con riferimento a tutti i team il Dott. e i suoi collaboratori erano Per_8 costantemente informati da parte del dott. Si cita come teste per i capitoli suindicati il Controparte_3 dott. c/o Sig in Milano, Via Andrea Doria 48/A. 3 All'occorrenza, si chiede Testimone_2 Pt_5 inoltre di ammettersi inoltre CTU contabile onde verificare la congruità delle tariffe e costi applicati in relazione all'attività svolta.
Svolgimento del processo
1. Il Tribunale di Milano, con sentenza n. 10606/2023, accoglieva la domanda proposta da e dal dott. con la quale gli attori chiedevano la Controparte_2 Controparte_3 condanna di al pagamento della somma per prestazioni Parte_1 professionali, quantificata dal giudice in € 24.000,00 oltre IVA e interessi ex D.lgs. n.
231/2002 con decorrenza dal 14.7.2019 sino al saldo.
2. Gli attori avevano chiesto la condanna delle società e Parte_1 CP_7
in ragione della dedotta attività di consulenza funzionale all'acquisizione, da
[...] parte delle società, del Genoa CA, acquisizione poi peraltro non riuscita.
3. Il giudice di primo grado rigettava ogni domanda contro , in Controparte_7 quanto detta società non risultava aver mai preso parte alle trattative finalizzate a detta acquisizione e il mero collegamento con la consociata inglese non era di per sé sufficiente a fondare la prova di tale trattativa e quindi del conferimento dell'incarico.
4. Il Tribunale di Milano, quanto alla società inglese, assumeva che non era contestato che “una qualche attività di consulenza in ordine alla divisata acquisizione del Genoa CA” fosse stata espletata, nonostante non fossero stati acquisiti elementi documentali per apprezzarne concretamente l'effettiva consistenza. In difetto di pattuizioni scritte era da escludere la possibilità di prestazioni gratuite o vincolate al buon esito dell'affare, come assunto dalla società inglese e per tale ragione era liquidabile un compenso mensile di € 2.000,00 per un totale di € 24.000,00 oltre IVA. Sul predetto importo erano dovuti gli interessi ex D.lgs. n.
231/2002 con decorrenza dal 14.7.2019 ossia trenta giorni dalla richiesta di pagamento di cui alla pec del 14.6.2019. La soccombenza giustificava, infine, la condanna della convenuta alla rifusione delle spese processuali.
pagina 5 di 11 5. Avverso la decisione di primo grado interponeva appello la Parte_1 chiedendo il rigetto di tutte le domande proposte da e dal dott. CP_8 CP_2
6. Le parti appellate instavano per il rigetto del gravame.
7. All'udienza del 25.6.2024, la parte appellante rinunciava all'istanza di sospensiva, posto che la parte appellata dichiarava di non porre in esecuzione la decisione di prime cure e veniva dichiarata la contumacia di La causa era rinviata in Controparte_1 decisione ai sensi degli artt. 352 e 127 ter c.p.c. all'udienza del 14.1.2025.
Motivi della decisione
8. I motivi sui quali la Corte deve pronunciarsi sono oi seguenti:
a. omessa pronuncia sul difetto di legittimazione passiva;
b. insussistenza di alcun incarico alla società ed al dott. CP_8 CP_2
c. insussistenza di qualsivoglia attività da parte di e del dott. CP_8 CP_2
d. errata applicazione dell'art. 2233 c.c.;
e. errata decorrenza degli interessi moratori.
9. La Corte reputa corretto far ricorso al principio della cd. ragione più liquida, che, imponendo un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, invece che su quello della coerenza logico - sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 c.p.c., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111
Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione - anche se logicamente subordinata - senza che sia necessario esaminare previamente le altre (Cass. civ. n. 12002/14). Va considerato che il quesito che il giudice deve risolvere nel processo è se, al momento della decisione, sussiste o meno il diritto fatto valere;
sicché può accogliere o rigettare la domanda sulla base della motivazione che prima delle altre lo conduce alla soluzione del quesito ora indicato (cosiddetto principio della ragione più liquida). Tanto che i giudici di legittimità si sono addirittura espressi nei seguenti termini: “in applicazione del principio processuale della "ragione più liquida" - desumibile dagli artt. 24 e
111 Cost. - deve ritenersi consentito al giudice esaminare un motivo di merito, suscettibile di
pagina 6 di 11 assicurare la definizione del giudizio, anche in presenza di una questione pregiudiziale. (Nella specie, la Suprema Corte, sebbene il ricorrente avesse formulato l'eccezione di difetto di giurisdizione del giudice italiano, ha dichiarato l'infondatezza di una domanda risarcitoria ex art. 2051 cod. civ., avendo ravvisato l'origine dell'evento dannoso in una utilizzazione impropria della "res" da parte del danneggiato)” (v. Cass. civ. Sez. U, n. 9936/14; Cass. civ. n.
5724/15). L'utilizzo di questa semplificazione motivazionale deve portare allo stesso risultato finale di quello derivante dalla analisi di tutte le questioni pregiudiziali e preliminari e delle altre questioni di merito. In applicazione, pertanto, di tale principio, la Corte passa ad esaminare i motivi sub b, c, d, che ben possono essere trattati congiuntamente, in considerazione del fatto che impingono tutti sulla sussistenza dell'incarico e sul conseguente espletamento dell'attività asseritamente commissionata.
10. Quanto a tali profili, il giudice di primo grado ha osservato che lo svolgimento di una qualche attività di consulenza in rapporto all'acquisizione del Genoa CA non era stata contestata., anche se effettivamente erano carenti precisi elementi documentali. Inoltre, in difetto di previsioni scritte, ad avviso del giudice di prime cure era da escludersi la gratuità dell'incarico, in applicazione dei principi ricavabili dall'art. 2233 c.c.. Concludeva il Tribunale di Milano, reputando corretta la quantificazione della somma di € 2.000,00 per mese in ragione della durata di un anno e dunque per € 24.000,00 oltre IVA.
11. La difesa di parte appellante osserva che la motivazione del giudice in ordine al conferimento dell'incarico ed allo svolgimento dell'attività di consulenza era estremamente generica, come generiche erano le allegazioni attoree, che non rendevano neppure possibile individuare compiti ed attività specifiche svolte da singoli professionisti. Né poteva sostenersi che la società odierna appellante non avesse formulato contestazioni in prime cure, essendo più probabile che, in virtù di pregressi rapporti amicali, il dott. avesse coinvolto il dott. Per_9 in un'operazione imprenditoriale, peraltro neppure compiutamente delineata come CP_2 risulta dai pochi e scarni massaggi. Rileva, inoltre, come dal doc. n. 3 ossia risultasse che l'operazione in questione era terminata alla data del 28.9.2017, di tal ché l'attività contrattuale non poteva abbracciare l'arco temporale dal giugno 2017 al maggio 2018. Era inoltre da considerare, secondo la prospettazione dell'impugnante, che il dott. e le società del CP_2 gruppo erano consulenti del Genoa CA, circostanza, questa, non solo pacifica, CP_8
Part ma addirittura espressamente ammessa come da comparsa, pag. 3 di Ebbene, tale veste pagina 7 di 11 rendeva certamente disponibili tutti i necessari documenti e avrebbe potuto facilitare lo svolgimento dell'attività di consulenza;
attività che, invece, era stata affermata dal giudice in modo apodittico ed acritico, in violazione dei fondamentali principi di prova codificati dall'art. 2697 c.c..
12. Opinione della Corte quanto ai motivi sub b), c), d). La Corte, in primo luogo, rileva, come ovvio, che è pacifico che tra le parti non fosse stato sottoscritto alcun mandato professionale.
La circostanza non è di poco momento, dato che l'attività di consulenza per l'acquisizione del
Genoa CA avrebbe dovuto essere dettagliata in modo specifico, con la previsione di un compenso ancorato a dati normativi e contrattuali puntuali, non trattandosi certamente di questione delimitata e da evadere in un ristretto lasso temporale, senza interlocuzioni e contatti con varie figure professionali. Se ben è vero che il conferimento dell'incarico poteva anche essere provato per testi, è anche a dirsi che la Corte condivide integralmente la motivazione a supporto dell'ordinanza emessa dal giudice di prime cure in data 9-6-2021. Ed, infatti, con riferimento ai capitoli di prova articolati dalla difesa attorea in sede di memoria ex art. 183, n. 2 c.p.c. la Corte rileva ulteriormente che: i capitoli nn. 1 e 2 sono oltre modo generici sia con riguardo alla tipologia di attività, sia con riguardo ai necessari paletti temporali, sia con riferimento alla necessaria individuazione delle figure professionali;
altrettanto i capitoli nn. 3 – 8, con il fare riferimento a nominativi di professionisti che sarebbero stati coinvolti, non indicano minimamente quali attività sarebbero state svolte da detti professionisti per essere inscritte nel più generale ambito consulenziale dedotto;
né i costi di tali attività sono riferiti o riferibili a specifiche attività, di tal ché la quantificazione di ore di lavoro riferite a tale dott. e a tale dott. è avulsa da qualsivoglia evidenza CP_6 Per_6 contenutistica della predetta attività; come, ancora, l'indicazione di n. 55 ore complessive per detto incarico richiamato per relationem e non individuato quanto all'effettività delle attività commissionate rimane ancora una volta allegazione priva della necessaria valenza probatoria;
ancora, i capitoli nn. 9 – 13 nulla aggiungono a livello probatorio circa i limiti di detto incarico, neppure enucleabili dal doc. n. 7, indicato come “time sheet”, ma minimamente spiegato nel suo contenuto e, comunque, assolutamente inidoneo a dimostrare il conferimento di un incarico alla società o al dott. o ancora con modalità congiunta tra tali figure CP_8 CP_2 professionali;
stesse considerazioni vanno svolte anche in relazione ai restanti capitoli. A tale riguardo, infatti, è del tutto logico che una tale attività, ancorché non supportata da un pagina 8 di 11 documento contrattuale specifico – circostanza, come detto, già di per sé anomala - ben avrebbe potuto essere dimostrata anche per fatti concludenti, laddove si fosse concretizzata in documenti, in elaborati dai quali poter comprendere l'effettività di tali prestazioni e la relativa finalizzazione all'acquisizione del Genoa CA. Se certamente il fatto che ed il CP_8 dott. fossero consulenti del Genoa CA poteva facilitare la disponibilità di CP_2 documenti fiscali, contabili, patrimoniali, è anche vero che una tale situazione in fatto, per dare vita ad un qualsivoglia incarico professionale anche non formalizzato, avrebbe dovuto essere supportata, quanto meno in termini di effettività e di concretezza dell'attività svolta, sotto il profilo documentale, come è normale per un tipo di attività a carattere intellettuale;
diversamente, la genericità estrema delle allegazioni, a fronte della contestazione di parte convenuta inficia irrimediabilmente il necessario supporto probatorio, in ossequio all'art. 2697
c.c.. Ed, invero, proprio sulla base delle allegazioni reciproche e delle comunicazioni tra le parti sembra più corretto qualificare il rapporto insorto tra le e gli attori come una Pt_1 partnership commerciale, ovverosia una joint-venture contrattuale, caratterizzata dal comune intento di tutte le parti di cooperare mettendo a disposizione la propria professionalità per il raggiungimento di uno scopo comune. In tale prospettiva allora si colloca l'inciso
“ovviamente remunerate” contenuto nella e-mail inviata al dott. dal dott. CP_2 Per_9 mediante la quale quest'ultimo, utilizzando tale l'espressione, faceva chiaramente intendere che il coinvolgimento del dr. non sarebbe avvenuto a titolo di amicizia, ma come attività CP_2 che avrebbe avuto una sua remunerazione al perfezionarsi dell'operazione. E, del resto, anche la produzione documentale di parte odierna appellata si inscrive in un tale contesto colloquiale, privo di qualsivoglia formalità e dunque, privo della previsione di costi puntualmente indicati.
Del resto, una tale qualificazione trova supporto anche nella mail in data 21.6.2017 ( doc. n.
1 di parte attorea in prime cure) con la quale il dott. così si esprimeva, rivolto al dott. Per_9
“questa operazione voglio farla insieme perché sei una persona che stimo CP_2 profondamente e perché credo che possa funzionare bene… ti chiedo l'impegno della tua competenza e attenzione, ovviamente remunerate ma che riceveranno anche spero importanti successi fra massimo 3 anni”; ed, ancora, detta qualificazione trova riscontro nella mail datata 6.12.2018 ( v. doc. 9 di parte attorea in primo grado), ove è ulteriormente sottolineata la natura collaborativa del rapporto, laddove è scritto espressamente che “non si è mai trattato di un incarico professionale dato a voi da chicchessia ma di un progetto basato eventualmente
pagina 9 di 11 solo a successo sulla ripartizione delle fee del fondo investitore e solo se il fondo coinvolto fosse riuscito ad acquisire la società target. Infatti non esiste alcun incarico da parte nostra a vostro studio ma evidenti tracce di collaborazione in partnership imprenditoriale volontaria al progetto”; ancora, in detta mail, il dott. rivolto al dott. così concludeva: “dato Per_9 CP_2 esito negativo del progetto non vi sono stati benefici per alcuno non ritengo dovuto alcunché come ben chiaro a tutti i partner di progetto ( e non fornitori tengo a ribadire) come beniamino avv. di Clifford Chance etc… Mi dispiace abbiate fatto Per_1 CP_4 queste valutazioni ma per me sono e restano prive di fondamento”.
13. Ebbene, con riguardo agli incarichi consulenziali di tipo intellettuale, la S.C. ha ampiamente evidenziato che “il rapporto di prestazione d'opera professionale la cui esecuzione sia dedotta dal professionista come titolo del diritto al compenso, postula l'avvenuto conferimento del relativo incarico in qualsiasi forma idonea a manifestare inequivocabilmente la volontà di avvalersi della sua attività e della sua opera da parte del cliente convenuto per il pagamento di detto compenso. Ciò comporta che il cliente del professionista non è necessariamente colui nel cui interesse viene eseguita la prestazione d'opera intellettuale, ma colui che stipulando il relativo contratto ha conferito incarico al professionista ed è conseguentemente tenuto al pagamento del corrispettivo. La prova dell'avvenuto conferimento dell'incarico, quando il diritto al compenso sia dal convenuto contestato sotto il profilo della mancata instaurazione di un siffatto rapporto, grava sull'attore” ( v. Cass. civ. n. 1244/2000; v. anche Cass. civ., n.
3016/2006).
14. L'accoglimento dei motivi sopra trattati comporta l'assorbimento dei motivi sub a) ed e).
15. Sulla base delle sopra esposte considerazioni, segue, quindi, l'accoglimento dell'appello proposto, con rigetto di qualsivoglia domanda di pagamento di compenso spiccata da e dal dott. CP_8 Controparte_3
16. L'esito del gravame comporta la condanna delle odierne parti appellate in solido alla rifusione delle spese processuali in favore di con applicazione dei Parte_1 parametri medi relativi al quantum richiesto e con esclusione dell'importo relativo alla fase istruttoria, non svoltasi.
P.Q.M.
pagina 10 di 11 La Corte, definitivamente decidendo nella causa n. 518/2024 R.G., ogni istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta, così provvede:
I. in accoglimento dell'appello proposto da e in riforma della Parte_1 sentenza n. 1606/2023 emessa dal Tribunale di Milano respinge la domanda di pagamento della somma di € 126.200,00 oltre IVA proposta da e dal dott. Controparte_9
Controparte_3
II. condanna in solido ed il dott. a rimborsare, in Controparte_9 Controparte_3 favore di le spese processuali del grado, che liquida Parte_1 quanto al primo grado, in complessivi € 14-103,00 per compensi;
quanto al secondo grado, in complessivi € 9.991,00 - oltre, per entrambi i gradi, al rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15% ed accessori come per legge.
Milano, 22.1.2025
Il Consigliere est.
Dott.ssa Silvia Brat
Il Presidente
Dott. Carlo Maddaloni
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