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Sentenza 18 agosto 2025
Sentenza 18 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 18/08/2025, n. 719 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 719 |
| Data del deposito : | 18 agosto 2025 |
Testo completo
N. 2645/2021 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SASSARI
I Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Elisa Remonti ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 2645/2021 r.g. promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MANCHIA MARIA, elettivamente Pt_1 P.IVA_1 domiciliato presso lo studio del difensore
PARTE APPELLANTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MORETTE CP_1 C.F._1
EDOARDO, elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore
PARTE APPELLATA
OGGETTO: Responsabilità ex artt. 2049 - 2051 - 2052 c.c.
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni come segue:
Per parte appellante, come da foglio di p.c.:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e conclusione
In via Principale
1) Previo accertamento della esclusiva responsabilità del nella causazione del sinistro CP_1 per cui è causa, mandare assolta l' da ogni pretesa, con vittoria delle spese di lite del doppio Pt_1 grado di giudizio
In via Subordinata
2) Previo accertamento della prevalente e/o concorrente responsabilità del nella CP_1 causazione del sinistro per cui è causa, in applicazione del disposto di cui all'art. 2054 c.c. ridurre la
pagina 1 di 8 misura del risarcimento dovuto in proporzione al grado di responsabilità attribuito alla società appellante.
3) Con vittoria delle spese di giudizio”
Per parte appellata, come da foglio di p.c.:
“1) Reietta ogni contraria istanza ed eccezione;
2) Rigettarsi l'appello proposto da e, per l'effetto, confermarsi la sentenza impugnata;
Parte_1
3) Con vittoria di spese ed onorari.
In subordine:
4) In ipotesi di riconoscimento parziale di responsabilità in capo al conducente del motociclo, condannarsi comunque parte appellante alla rifusione delle spese di entrambi i gradi di giudizio, stante la complessiva soccombenza di quest'ultima”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione in appello iscritto in data 5.8.2021, proponeva appello avverso la Parte_1 sentenza del Giudice di Pace di Sassari n. 1/2021, pubblicata in data 29.1.2021, con cui il Giudice di prime cure aveva accolto la domanda di relativa al risarcimento dei danni subiti per CP_1 responsabilità ex art. 2051 c.c. dell'odierno appellante, in qualità di custode della S.S. 292 con direzione Alghero-Villanova Monteleone.
L'appellante contestava la decisione di primo grado sotto i seguenti profili: 1) la sentenza di primo grado aveva erroneamente valutato le risultanze istruttorie e testimoniali e, più in dettaglio, aveva erroneamente accertato l'assenza di segnali di pericolo nel punto del sinistro (km 10). In realtà,
l'appellante affermava che al km 8+850 era presente un segnale di pericolo per sagoma deformata e per materiale instabile sulla carreggiata con specifico pannello che indicava l'estensione del pericolo per i successivi 3 km, così che il punto del sinistro era compreso nell'oggetto della segnaletica (km 10 della
S.S. 292); 2) la sentenza di primo grado aveva erroneamente valutato le risultanze istruttorie e testimoniali e, più in dettaglio, aveva erroneamente accertato il rispetto del limite di velocità di 50 km/h da parte del motociclista.
Chiedeva pertanto la riforma della sentenza impugnata in quanto sorretta da una motivazione errata e contraddittoria, chiedendo il rigetto delle domande risarcitorie di . CP_1
Con comparsa del 22.11.2021 si costituiva l'appellato il quale, contestato quanto ex adverso dedotto e condivisa la motivazione del Giudice di prime cure alla luce del quadro probatorio emerso, evidenziata l'erronea interpretazione della segnaletica stradale da parte dell'appellante, dedotta la mancata prova liberatoria del caso fortuito, chiedeva il rigetto delle domande di parte appellante. pagina 2 di 8 Alla prima udienza la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni.
La causa subiva numerosi rinvii da parte del precedente Giudice istruttore e in data 26.11.2024 veniva assegnata all'intestato Giudice.
All'udienza del 19.2.2025, le parti precisavano le conclusioni e la causa veniva trattenuta in decisione con termini di legge per le memorie conclusionali e di replica.
*
L'appello è parzialmente fondato e la sentenza impugnata deve essere riformata nei termini che seguono.
I motivi d'appello possono essere vagliati congiuntamente in quanto attengono sostanzialmente alla ricostruzione del fatto lesivo e all'applicazione dei criteri di responsabilità ex art. 2051 c.c.
Sul punto, giova osservare che la responsabilità ex art. 2051 c.c. integra un'ipotesi di responsabilità oggettiva in capo al custode della cosa che ha cagionato il danno. La distribuzione dell'onere probatorio per la responsabilità in esame pone, a carico di parte attrice, l'onere di dimostrare il fatto storico e l'evento dannoso, il rapporto di custodia tra il convenuto e la res, nonché il rapporto di causalità tra evento dannoso e la cosa in custodia;
mentre, quale prova liberatoria, il custode ha l'onere di provare che il danno non è stato causato dalla cosa, ma dal caso fortuito, ivi compreso il fatto dello stesso danneggiato o del terzo.
Con riguardo alla condotta del danneggiato in relazione a cose inerti, quali ad esempio le strade, occorre condividere il seguente orientamento: “in tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia, la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione - anche ufficiosa – dell'art. 1227, comma 1, c.c., richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost., sicché, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro” (C.
Cass. n. 34886/2021; già affermato da C. Cass. n. 2480/2018).
Con riguardo alla condotta colposa del danneggiato, il discrimen tra caso fortuito e concorso colposo pagina 3 di 8 del danneggiato viene così ben delineato dalla C. Cass. n. 37059/2022: “in tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia, ove sia dedotta la responsabilità del custode per la caduta di un pedone in corrispondenza di una sconnessione o buca stradale, l'accertamento della responsabilità deve essere condotto ai sensi dell'art. 2051 c.c. e non risulta predicabile la ricorrenza del caso fortuito a fronte del mero accertamento di una condotta colposa della vittima (la quale potrà invece assumere rilevanza, ai fini della riduzione o dell'esclusione del risarcimento, ai sensi dell'art. 1227, comma 1 o
2, c.c.), richiedendosi, per l'integrazione del fortuito, che detta condotta presenti anche caratteri di imprevedibilità ed eccezionalità tali da interrompere il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno, così da degradare la condizione della cosa al rango di mera occasione dell'evento”.
Così delineati i criteri regolatori della materia, si ritiene che il Giudice di prime cure non li abbia correttamente applicati e che, in particolare, non abbia correttamente ricostruito la condotta del danneggiato ai fini del vaglio sul concorso di colpa.
In primo luogo, deve essere qui condiviso l'accertamento relativo alla responsabilità ex art. 2051 c.c. in capo all'ente proprietario della strada: la serie di buche, presente sul manto stradale e all'interno della corsia di pertinenza della motocicletta, costituisce certamente una res dotata di intrinseca e strutturale pericolosità (cfr. teste fotografie di parte appellata;
video prodotto da parte appellata). Tes_1
Una volta accertato il collegamento eziologico tra il sinistro e la res, occorre verificare, anche d'ufficio
(e questo accertamento è stato manchevole in primo grado), la sussistenza del caso fortuito o del concorso di colpa.
Nel caso di specie, non si ritiene dimostrato il caso fortuito, da intendersi quale evento e/o condotta dotati del carattere di imprevedibilità ed eccezionalità tali da degradare la condizione della cosa al rango di mera occasione dell'evento.
Infatti, le condizioni della cosa hanno certamente determinato causalmente il danno al veicolo che stava circolando sulla corsia stradale, sicché il dissesto stradale non può costituire mera occasione dell'evento.
Sul punto, la pericolosità intrinseca della cosa si individua nei seguenti elementi: a) presenza delle buche su quasi tutta l'area di pertinenza della motocicletta;
b) ampiezza delle buche;
c) pluralità di buche.
La condotta di , in qualità di conducente e proprietario del mezzo, seppur non idonea ad CP_1 integrare il caso fortuito, non risulta pienamente conforme alla diligenza richiesta dalla situazione di fatto: invero, è emerso il concorso di colpa del veicolo nella causazione del danno, che comporta la riduzione del risarcimento ex art. 1227, co. 1, c.c. pagina 4 di 8 Infatti, occorre premettere che, nell'utilizzare la cosa pubblica, anche durante la circolazione stradale,
l'utente della strada è tenuto ad adottare accorgimenti minimi di cautela proprio al fine di evitare eventuali ostacoli presenti sulle vie pubbliche;
in altre parole, chi guida non può utilizzare la res affidandosi alle sole capacità e risorse di custodia dell'ente pubblico, bensì deve adottare un grado di attenzione adeguato e diligente proprio per evitare eventi di danno, dovere di ragionevole cautela che trova il suo fondamento nel principio di solidarietà di cui all'art. 2 Cost.
Nel caso di specie, il conducente stava guidando su una strada statale, con limite di velocità di 50 km/h, senza aver posto adeguata attenzione alla segnaletica stradale verticale e senza aver adeguato la velocità alle condizioni della pavimentazione.
Infatti, sin dall'istruttoria di primo grado è emersa la presenza di un cartello verticale di pericolo: a) verbale dell'udienza del 6.3.2018, nel corso della quale le parti avevano visionato il CD raffigurante la caduta del motociclista, ove si legge “viene visionato il CD relativo all'occorso sinistro ove è effettivamente presente il cartello di strada dissestata (l'avvocato di parte attrice) fa notare che la strada si presenta pericolosa e dissestata e che il suo cliente cade proprio in corrispondenza delle buche presenti sulla carreggiata (l'avvocato di parte convenuta) rileva (…) la giornata limpida e la totale assenza di traffico”; b) video proveniente dalla microtelecamera di sicurezza installata sul motociclo di , ove si vede chiaramente, al primo secondo del video, a bordo strada della CP_1 corsia di pertinenza, la presenza del cartello verticale di pericolo (figura triangolare) con segnalazione di dosso (presenza di un dosso al centro del segnale). Le buche sono situate immediatamente dopo il cartello di pericolo (l'immagine sia del cartello che delle buche appare al secondo n. 1 del video). La caduta della motocicletta è avvenuta esattamente sulle buche: il motociclista sbanda al secondo n. 2, subito dopo aver guidato sull'area dissestata. Si noti che il segnale di pericolo per la presenza di dossi impone al motociclista attento di ridurre la velocità proprio per affrontare in modo prudente la porzione successiva di strada: dunque, è proprio l'obbligo di riduzione della velocità per non linearità della pavimentazione che, nel caso di specie, non è stato adeguatamente rispettato. Se il motociclista avesse adeguato la velocità alla segnaletica ivi presente, certamente avrebbe avuto maggiore stabilità di guida e avrebbe così contribuito a evitare lo sbando della moto e la conseguente caduta;
c) “il teste dell
[...]
, escusso all'udienza del 12.12.2017, riferiva della presenza di un cartello al km 8+850 Tes_2 della S.S. 292 e che anche dalla videoripresa se ne evince la presenza” (cfr. sentenza di primo grado), così come ben evidenziato nella sentenza impugnata, seppur il Giudice di prime cure abbia poi affermato, in maniera contraddittoria, l'assenza del segnale nel punto del sinistro. Anzi, è proprio dalla videoripresa che si ricostruisce con certezza la presenza del cartello di pericolo subito prima delle pagina 5 di 8 buche. Si noti che l'utente della strada è tenuto a conformare la propria guida secondo quanto emerge dal segnale di pericolo presente sulla via.
Peraltro, la presenza di una pluralità di buche contribuisce a rendere maggiormente visibile il dissesto stradale e, conseguentemente, impone all'utente della strada di accorgersi dei vizi stradali e di adeguarsi ad essi, al fine di evitarli o, come nel caso di specie – considerato che le buche coprivano la maggior parte dell'area di pertinenza del motociclo – di ridurre la velocità di circolazione.
Con riguardo alla velocità di circolazione, è provata la circostanza eccepita da secondo cui il Pt_1 motociclista non stava circolando con sufficiente diligenza: invero, dal video si evince l'omesso adeguamento della velocità da parte del motociclista il quale, pur in presenza del segnale di pericolo, aveva proseguito la sua marcia tenendo la medesima velocità, senza alcuna decelerazione. In presenza di uno stato dei luoghi così come sopra descritto, il motociclista avrebbe dovuto ridurre la sua velocità, così da affrontare il dissesto stradale con una velocità adeguata. Lo sbando del veicolo risulta, infatti, causalmente connesso anche alla non adeguata velocità tenuta dal suo conducente.
Ha errato il Giudice di prime cure a non dare rilevanza ex art. 1227 c.c. a tali circostanze, peraltro emerse concordemente in sede testimoniale e, soprattutto, documentalmente dalla videoripresa raffigurante la caduta.
Peraltro, si osserva che l'assenza di segnaletica stradale (es. cartelli di pericolo) non costituisce di per sé una causa di giustificazione per il conducente: anche in assenza di segnalazione di pericolo, il conducente deve porre in essere un atteggiamento di cautela e attenzione per evitare possibili ostacoli, quali le buche.
E, appunto, nel caso di specie, è altresì emersa la visibilità del dissesto stradale da parte di un utente della strada dotato di media diligenza (giornata limpida, priva di precipitazioni atmosferiche nonché assenza di traffico con conseguente piena visibilità della pavimentazione stradale davanti a sé).
Alla luce di tutto quanto sopra esposto, tenuto conto dell'obbligo del motociclista di adeguare la propria marcia e la propria velocità alla luce dello stato dei luoghi e della segnaletica stradale, ritenuto che nel caso di specie non abbia adeguatamente ridotto la velocità, si deve riconoscere CP_1 il concorso di colpa del conducente del veicolo nella causazione del sinistro.
In conclusione, le condizioni dell'area erano tali da rendere insidioso il passaggio stradale sulla corsia e sulle buche, tuttavia si ritiene che una maggiore cautela nella circolazione avrebbe permesso all'attore di ridurre le probabilità di sinistro: , in qualità di conducente del veicolo, avrebbe potuto CP_1
– e dovuto ai sensi dell'art. 2 Cost. – utilizzare la cosa con maggiore attenzione.
Nella determinazione delle responsabilità concorrenti, si ritiene che il sinistro sia stato causato pagina 6 di 8 prevalentemente dalle condizioni dissestate della strada, anche considerato che tale dissesto era ampio e aveva interessato la maggior parte della corsia di pertinenza del motociclista, sicché al custode della strada deve essere imputato il 70% della responsabilità dell'evento.
avrebbe potuto adottare maggiori cautele nel passaggio sulla strada pubblica (anche CP_1 considerato il cartello di pericolo ivi presente e la sostanziale visibilità delle buche, sicché la velocità tenuta dal motociclista non era certamente adeguata allo stato dei luoghi e della segnaletica) e, per l'effetto, deve essere a lui imputato il concorso colposo nella caduta per il residuo 30%.
Alla luce del complessivo compendio probatorio, si deve riconoscere una responsabilità concorsuale nella produzione del danno espressa nella quota del 70 % in capo a e nella quota del 30% Parte_1 in capo al danneggiato.
Quanto alla liquidazione dei danni, in assenza di specifici motivi di impugnazioni sotto il profilo del quantum debeatur, deve essere confermata la liquidazione dei danni resa dal Giudice di prime cure, ossia pari a € 4.692,60 a titolo di risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale.
Dunque, confermato l'accertamento del danno complessivo di € 4.692,60, come quantificato nella sentenza di primo grado, in forza del concorso colposo del danneggiato, applicata la riduzione del 30%, il risarcimento del danno risarcibile deve essere definitivamente quantificato in € 3.284,82.
Oltre tale somma, devono liquidarsi gli interessi a tasso legale ex art. 1284, co. 1, c.c., che decorrono sulla somma oggi liquidata devalutata alla data del fatto e rivalutata di anno in anno (C. Cass., SS.UU.,
n. 1712/1995). Sono da computarsi altresì gli interessi legali ex art. 1284, co. 1, dalla sentenza fino al saldo.
*
Considerata la parziale fondatezza dell'appello nonché il concorso colposo del danneggiato per la quota del 30%, effettuata una valutazione complessiva delle fasi del giudizio, tenuto conto della sussistenza dell'an debeatur a carico di nonché della maggiore colpa dell'odierno appellante, si Parte_1 conferma la liquidazione delle spese di lite rese in primo grado a favore di e si CP_1 compensano integralmente le spese della presente fase del giudizio.
Le spese della CTU devono essere definitivamente poste a carico di Parte_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Sassari, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa o assorbita, così dispone:
1) accoglie l'appello per le ragioni di cui in parte motiva;
2) in parziale riforma della sentenza impugnata, condanna al pagamento della somma di € Parte_1
pagina 7 di 8 3.284,82, oltre interessi legali come in parte motiva, a titolo di risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali, a favore di;
CP_1
3) conferma il capo relativo alle spese di CTU e alle spese di lite di cui alla sentenza appellata;
4) compensa integralmente le spese di lite per la presente fase del giudizio.
Sassari, 18.8.2025
Il Giudice
Elisa Remonti
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SASSARI
I Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Elisa Remonti ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 2645/2021 r.g. promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MANCHIA MARIA, elettivamente Pt_1 P.IVA_1 domiciliato presso lo studio del difensore
PARTE APPELLANTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MORETTE CP_1 C.F._1
EDOARDO, elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore
PARTE APPELLATA
OGGETTO: Responsabilità ex artt. 2049 - 2051 - 2052 c.c.
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni come segue:
Per parte appellante, come da foglio di p.c.:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e conclusione
In via Principale
1) Previo accertamento della esclusiva responsabilità del nella causazione del sinistro CP_1 per cui è causa, mandare assolta l' da ogni pretesa, con vittoria delle spese di lite del doppio Pt_1 grado di giudizio
In via Subordinata
2) Previo accertamento della prevalente e/o concorrente responsabilità del nella CP_1 causazione del sinistro per cui è causa, in applicazione del disposto di cui all'art. 2054 c.c. ridurre la
pagina 1 di 8 misura del risarcimento dovuto in proporzione al grado di responsabilità attribuito alla società appellante.
3) Con vittoria delle spese di giudizio”
Per parte appellata, come da foglio di p.c.:
“1) Reietta ogni contraria istanza ed eccezione;
2) Rigettarsi l'appello proposto da e, per l'effetto, confermarsi la sentenza impugnata;
Parte_1
3) Con vittoria di spese ed onorari.
In subordine:
4) In ipotesi di riconoscimento parziale di responsabilità in capo al conducente del motociclo, condannarsi comunque parte appellante alla rifusione delle spese di entrambi i gradi di giudizio, stante la complessiva soccombenza di quest'ultima”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione in appello iscritto in data 5.8.2021, proponeva appello avverso la Parte_1 sentenza del Giudice di Pace di Sassari n. 1/2021, pubblicata in data 29.1.2021, con cui il Giudice di prime cure aveva accolto la domanda di relativa al risarcimento dei danni subiti per CP_1 responsabilità ex art. 2051 c.c. dell'odierno appellante, in qualità di custode della S.S. 292 con direzione Alghero-Villanova Monteleone.
L'appellante contestava la decisione di primo grado sotto i seguenti profili: 1) la sentenza di primo grado aveva erroneamente valutato le risultanze istruttorie e testimoniali e, più in dettaglio, aveva erroneamente accertato l'assenza di segnali di pericolo nel punto del sinistro (km 10). In realtà,
l'appellante affermava che al km 8+850 era presente un segnale di pericolo per sagoma deformata e per materiale instabile sulla carreggiata con specifico pannello che indicava l'estensione del pericolo per i successivi 3 km, così che il punto del sinistro era compreso nell'oggetto della segnaletica (km 10 della
S.S. 292); 2) la sentenza di primo grado aveva erroneamente valutato le risultanze istruttorie e testimoniali e, più in dettaglio, aveva erroneamente accertato il rispetto del limite di velocità di 50 km/h da parte del motociclista.
Chiedeva pertanto la riforma della sentenza impugnata in quanto sorretta da una motivazione errata e contraddittoria, chiedendo il rigetto delle domande risarcitorie di . CP_1
Con comparsa del 22.11.2021 si costituiva l'appellato il quale, contestato quanto ex adverso dedotto e condivisa la motivazione del Giudice di prime cure alla luce del quadro probatorio emerso, evidenziata l'erronea interpretazione della segnaletica stradale da parte dell'appellante, dedotta la mancata prova liberatoria del caso fortuito, chiedeva il rigetto delle domande di parte appellante. pagina 2 di 8 Alla prima udienza la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni.
La causa subiva numerosi rinvii da parte del precedente Giudice istruttore e in data 26.11.2024 veniva assegnata all'intestato Giudice.
All'udienza del 19.2.2025, le parti precisavano le conclusioni e la causa veniva trattenuta in decisione con termini di legge per le memorie conclusionali e di replica.
*
L'appello è parzialmente fondato e la sentenza impugnata deve essere riformata nei termini che seguono.
I motivi d'appello possono essere vagliati congiuntamente in quanto attengono sostanzialmente alla ricostruzione del fatto lesivo e all'applicazione dei criteri di responsabilità ex art. 2051 c.c.
Sul punto, giova osservare che la responsabilità ex art. 2051 c.c. integra un'ipotesi di responsabilità oggettiva in capo al custode della cosa che ha cagionato il danno. La distribuzione dell'onere probatorio per la responsabilità in esame pone, a carico di parte attrice, l'onere di dimostrare il fatto storico e l'evento dannoso, il rapporto di custodia tra il convenuto e la res, nonché il rapporto di causalità tra evento dannoso e la cosa in custodia;
mentre, quale prova liberatoria, il custode ha l'onere di provare che il danno non è stato causato dalla cosa, ma dal caso fortuito, ivi compreso il fatto dello stesso danneggiato o del terzo.
Con riguardo alla condotta del danneggiato in relazione a cose inerti, quali ad esempio le strade, occorre condividere il seguente orientamento: “in tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia, la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione - anche ufficiosa – dell'art. 1227, comma 1, c.c., richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost., sicché, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro” (C.
Cass. n. 34886/2021; già affermato da C. Cass. n. 2480/2018).
Con riguardo alla condotta colposa del danneggiato, il discrimen tra caso fortuito e concorso colposo pagina 3 di 8 del danneggiato viene così ben delineato dalla C. Cass. n. 37059/2022: “in tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia, ove sia dedotta la responsabilità del custode per la caduta di un pedone in corrispondenza di una sconnessione o buca stradale, l'accertamento della responsabilità deve essere condotto ai sensi dell'art. 2051 c.c. e non risulta predicabile la ricorrenza del caso fortuito a fronte del mero accertamento di una condotta colposa della vittima (la quale potrà invece assumere rilevanza, ai fini della riduzione o dell'esclusione del risarcimento, ai sensi dell'art. 1227, comma 1 o
2, c.c.), richiedendosi, per l'integrazione del fortuito, che detta condotta presenti anche caratteri di imprevedibilità ed eccezionalità tali da interrompere il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno, così da degradare la condizione della cosa al rango di mera occasione dell'evento”.
Così delineati i criteri regolatori della materia, si ritiene che il Giudice di prime cure non li abbia correttamente applicati e che, in particolare, non abbia correttamente ricostruito la condotta del danneggiato ai fini del vaglio sul concorso di colpa.
In primo luogo, deve essere qui condiviso l'accertamento relativo alla responsabilità ex art. 2051 c.c. in capo all'ente proprietario della strada: la serie di buche, presente sul manto stradale e all'interno della corsia di pertinenza della motocicletta, costituisce certamente una res dotata di intrinseca e strutturale pericolosità (cfr. teste fotografie di parte appellata;
video prodotto da parte appellata). Tes_1
Una volta accertato il collegamento eziologico tra il sinistro e la res, occorre verificare, anche d'ufficio
(e questo accertamento è stato manchevole in primo grado), la sussistenza del caso fortuito o del concorso di colpa.
Nel caso di specie, non si ritiene dimostrato il caso fortuito, da intendersi quale evento e/o condotta dotati del carattere di imprevedibilità ed eccezionalità tali da degradare la condizione della cosa al rango di mera occasione dell'evento.
Infatti, le condizioni della cosa hanno certamente determinato causalmente il danno al veicolo che stava circolando sulla corsia stradale, sicché il dissesto stradale non può costituire mera occasione dell'evento.
Sul punto, la pericolosità intrinseca della cosa si individua nei seguenti elementi: a) presenza delle buche su quasi tutta l'area di pertinenza della motocicletta;
b) ampiezza delle buche;
c) pluralità di buche.
La condotta di , in qualità di conducente e proprietario del mezzo, seppur non idonea ad CP_1 integrare il caso fortuito, non risulta pienamente conforme alla diligenza richiesta dalla situazione di fatto: invero, è emerso il concorso di colpa del veicolo nella causazione del danno, che comporta la riduzione del risarcimento ex art. 1227, co. 1, c.c. pagina 4 di 8 Infatti, occorre premettere che, nell'utilizzare la cosa pubblica, anche durante la circolazione stradale,
l'utente della strada è tenuto ad adottare accorgimenti minimi di cautela proprio al fine di evitare eventuali ostacoli presenti sulle vie pubbliche;
in altre parole, chi guida non può utilizzare la res affidandosi alle sole capacità e risorse di custodia dell'ente pubblico, bensì deve adottare un grado di attenzione adeguato e diligente proprio per evitare eventi di danno, dovere di ragionevole cautela che trova il suo fondamento nel principio di solidarietà di cui all'art. 2 Cost.
Nel caso di specie, il conducente stava guidando su una strada statale, con limite di velocità di 50 km/h, senza aver posto adeguata attenzione alla segnaletica stradale verticale e senza aver adeguato la velocità alle condizioni della pavimentazione.
Infatti, sin dall'istruttoria di primo grado è emersa la presenza di un cartello verticale di pericolo: a) verbale dell'udienza del 6.3.2018, nel corso della quale le parti avevano visionato il CD raffigurante la caduta del motociclista, ove si legge “viene visionato il CD relativo all'occorso sinistro ove è effettivamente presente il cartello di strada dissestata (l'avvocato di parte attrice) fa notare che la strada si presenta pericolosa e dissestata e che il suo cliente cade proprio in corrispondenza delle buche presenti sulla carreggiata (l'avvocato di parte convenuta) rileva (…) la giornata limpida e la totale assenza di traffico”; b) video proveniente dalla microtelecamera di sicurezza installata sul motociclo di , ove si vede chiaramente, al primo secondo del video, a bordo strada della CP_1 corsia di pertinenza, la presenza del cartello verticale di pericolo (figura triangolare) con segnalazione di dosso (presenza di un dosso al centro del segnale). Le buche sono situate immediatamente dopo il cartello di pericolo (l'immagine sia del cartello che delle buche appare al secondo n. 1 del video). La caduta della motocicletta è avvenuta esattamente sulle buche: il motociclista sbanda al secondo n. 2, subito dopo aver guidato sull'area dissestata. Si noti che il segnale di pericolo per la presenza di dossi impone al motociclista attento di ridurre la velocità proprio per affrontare in modo prudente la porzione successiva di strada: dunque, è proprio l'obbligo di riduzione della velocità per non linearità della pavimentazione che, nel caso di specie, non è stato adeguatamente rispettato. Se il motociclista avesse adeguato la velocità alla segnaletica ivi presente, certamente avrebbe avuto maggiore stabilità di guida e avrebbe così contribuito a evitare lo sbando della moto e la conseguente caduta;
c) “il teste dell
[...]
, escusso all'udienza del 12.12.2017, riferiva della presenza di un cartello al km 8+850 Tes_2 della S.S. 292 e che anche dalla videoripresa se ne evince la presenza” (cfr. sentenza di primo grado), così come ben evidenziato nella sentenza impugnata, seppur il Giudice di prime cure abbia poi affermato, in maniera contraddittoria, l'assenza del segnale nel punto del sinistro. Anzi, è proprio dalla videoripresa che si ricostruisce con certezza la presenza del cartello di pericolo subito prima delle pagina 5 di 8 buche. Si noti che l'utente della strada è tenuto a conformare la propria guida secondo quanto emerge dal segnale di pericolo presente sulla via.
Peraltro, la presenza di una pluralità di buche contribuisce a rendere maggiormente visibile il dissesto stradale e, conseguentemente, impone all'utente della strada di accorgersi dei vizi stradali e di adeguarsi ad essi, al fine di evitarli o, come nel caso di specie – considerato che le buche coprivano la maggior parte dell'area di pertinenza del motociclo – di ridurre la velocità di circolazione.
Con riguardo alla velocità di circolazione, è provata la circostanza eccepita da secondo cui il Pt_1 motociclista non stava circolando con sufficiente diligenza: invero, dal video si evince l'omesso adeguamento della velocità da parte del motociclista il quale, pur in presenza del segnale di pericolo, aveva proseguito la sua marcia tenendo la medesima velocità, senza alcuna decelerazione. In presenza di uno stato dei luoghi così come sopra descritto, il motociclista avrebbe dovuto ridurre la sua velocità, così da affrontare il dissesto stradale con una velocità adeguata. Lo sbando del veicolo risulta, infatti, causalmente connesso anche alla non adeguata velocità tenuta dal suo conducente.
Ha errato il Giudice di prime cure a non dare rilevanza ex art. 1227 c.c. a tali circostanze, peraltro emerse concordemente in sede testimoniale e, soprattutto, documentalmente dalla videoripresa raffigurante la caduta.
Peraltro, si osserva che l'assenza di segnaletica stradale (es. cartelli di pericolo) non costituisce di per sé una causa di giustificazione per il conducente: anche in assenza di segnalazione di pericolo, il conducente deve porre in essere un atteggiamento di cautela e attenzione per evitare possibili ostacoli, quali le buche.
E, appunto, nel caso di specie, è altresì emersa la visibilità del dissesto stradale da parte di un utente della strada dotato di media diligenza (giornata limpida, priva di precipitazioni atmosferiche nonché assenza di traffico con conseguente piena visibilità della pavimentazione stradale davanti a sé).
Alla luce di tutto quanto sopra esposto, tenuto conto dell'obbligo del motociclista di adeguare la propria marcia e la propria velocità alla luce dello stato dei luoghi e della segnaletica stradale, ritenuto che nel caso di specie non abbia adeguatamente ridotto la velocità, si deve riconoscere CP_1 il concorso di colpa del conducente del veicolo nella causazione del sinistro.
In conclusione, le condizioni dell'area erano tali da rendere insidioso il passaggio stradale sulla corsia e sulle buche, tuttavia si ritiene che una maggiore cautela nella circolazione avrebbe permesso all'attore di ridurre le probabilità di sinistro: , in qualità di conducente del veicolo, avrebbe potuto CP_1
– e dovuto ai sensi dell'art. 2 Cost. – utilizzare la cosa con maggiore attenzione.
Nella determinazione delle responsabilità concorrenti, si ritiene che il sinistro sia stato causato pagina 6 di 8 prevalentemente dalle condizioni dissestate della strada, anche considerato che tale dissesto era ampio e aveva interessato la maggior parte della corsia di pertinenza del motociclista, sicché al custode della strada deve essere imputato il 70% della responsabilità dell'evento.
avrebbe potuto adottare maggiori cautele nel passaggio sulla strada pubblica (anche CP_1 considerato il cartello di pericolo ivi presente e la sostanziale visibilità delle buche, sicché la velocità tenuta dal motociclista non era certamente adeguata allo stato dei luoghi e della segnaletica) e, per l'effetto, deve essere a lui imputato il concorso colposo nella caduta per il residuo 30%.
Alla luce del complessivo compendio probatorio, si deve riconoscere una responsabilità concorsuale nella produzione del danno espressa nella quota del 70 % in capo a e nella quota del 30% Parte_1 in capo al danneggiato.
Quanto alla liquidazione dei danni, in assenza di specifici motivi di impugnazioni sotto il profilo del quantum debeatur, deve essere confermata la liquidazione dei danni resa dal Giudice di prime cure, ossia pari a € 4.692,60 a titolo di risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale.
Dunque, confermato l'accertamento del danno complessivo di € 4.692,60, come quantificato nella sentenza di primo grado, in forza del concorso colposo del danneggiato, applicata la riduzione del 30%, il risarcimento del danno risarcibile deve essere definitivamente quantificato in € 3.284,82.
Oltre tale somma, devono liquidarsi gli interessi a tasso legale ex art. 1284, co. 1, c.c., che decorrono sulla somma oggi liquidata devalutata alla data del fatto e rivalutata di anno in anno (C. Cass., SS.UU.,
n. 1712/1995). Sono da computarsi altresì gli interessi legali ex art. 1284, co. 1, dalla sentenza fino al saldo.
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Considerata la parziale fondatezza dell'appello nonché il concorso colposo del danneggiato per la quota del 30%, effettuata una valutazione complessiva delle fasi del giudizio, tenuto conto della sussistenza dell'an debeatur a carico di nonché della maggiore colpa dell'odierno appellante, si Parte_1 conferma la liquidazione delle spese di lite rese in primo grado a favore di e si CP_1 compensano integralmente le spese della presente fase del giudizio.
Le spese della CTU devono essere definitivamente poste a carico di Parte_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Sassari, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa o assorbita, così dispone:
1) accoglie l'appello per le ragioni di cui in parte motiva;
2) in parziale riforma della sentenza impugnata, condanna al pagamento della somma di € Parte_1
pagina 7 di 8 3.284,82, oltre interessi legali come in parte motiva, a titolo di risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali, a favore di;
CP_1
3) conferma il capo relativo alle spese di CTU e alle spese di lite di cui alla sentenza appellata;
4) compensa integralmente le spese di lite per la presente fase del giudizio.
Sassari, 18.8.2025
Il Giudice
Elisa Remonti
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