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Sentenza 10 marzo 2025
Sentenza 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pistoia, sentenza 10/03/2025, n. 176 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pistoia |
| Numero : | 176 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PISTOIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice, dott. Matteo Marini ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento N. R.G. 1814/2021 promosso da:
C.F. , rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'avv. SUSINI BARBARA e BIAGIONI SIMONA;
- parte attrice - contro
, C.F. , rappresentata e di- Controparte_1 C.F._2 fesa dall'avv. BUIANI LISABETTA;
, rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_2 C.F._3
NESI ETTORE;
p.i rappresentata e difesa Parte_2 P.IVA_1 dall'avv. MONTORO MARCELLO;
- parte convenuta –
e nei confronti di
Controparte_3
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. PARIGI AN-
[...] P.IVA_2
TONIO;
- parte terza chiamata -
Oggetto: contratto appalto
Conclusioni parte attrice: “Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito: - in via preliminare dichiarare inammissibile e/o nulla la comparsa di costituzione e risposta del Geom. CP_2
effettuata in uno all' non convenuta in giudizio,
[...] Parte_3 sia per vizio di forma dell'intervento avvenuto a mezzo di irrituale comparsa di costituzione, sia per carenza di legittimazione attiva e passiva dell' , con gli Parte_3 effetti che seguono la chiamata in causa del terzo;
- respingere tutte le domande ed ecce-
1 zioni ex adverso proposte perché infondate in fatto e in diritto;
- respingere le domande ri- convenzionali avanzate perché infondate in fatto e in diritto;
- accertata la responsabilità dei convenuti per la mancata esecuzione delle opere preventivate e anticipatamente pagate, per vizi dell'opera e per tutti i motivi in cui in citazione e agli atti di parte, condannarli in via solidale: a) alla riduzione proporzionale del prezzo delle opere mal eseguite e viziate da de- terminarsi in corso di causa;
b) al risarcimento dei danni patiti per colpa di tutti i convenuti con pagamento a favore della IG.ra , della somma di € 50.000,00 o quella Parte_1 accertata in corso di causa, somma comprensiva: - di €.20.600,00 già pagate e non dovute come da conteggi di perizia di parte;
- del danno derivante dalla mancata esecuzione delle opere preventivate e in parte pagate;
- del danno derivante dal mancato rilascio delle certi- ficazioni fino alla data della loro effettiva consegna e dell'attestazione di agibili- tà/abitabilità dell'immobile per la quale sono ancora in corso le pratiche urbanistiche, fino al suo ottenimento, che ne hanno compromesso l'utilizzo e l'affitto della seconda unità che avrebbe permesso di ammortizzare i costi del mutuo, da liquidarsi in via equitativa da parte del giudice ai sensi dell'art. 1226 cc. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di cau- sa”.
Conclusioni ; “In via preliminare a) si eccepisce la carenza di Controparte_1 legittimazione passiva del sig. per i motivi esposti in premessa e quindi Controparte_1 se ne chiede la estromissione dal giudizio;
b) sempre in via preliminare si eccepisce la im- procedibilità della domanda per omesso esperimento della mediazione obbligatoria per i motivi esposti nei punti che precedono;
c) si eccepisce inoltre la intervenuta decadenza dal- la contestazione dei vizi delle opere ex art. 1667 c.c. per i motivi esposti in premessa. Nel merito d) si chiede che il Tribunale adito voglia respingere la domanda perchè infondata in fatto e diritto per i motivi di cui in premessa. Con vittoria di spese ed onorari anche ex art. 96 c.p.c. in quanto l'attrice ha agito nei confronti dell'esponente con malafede o colpa grave addebitandogli comportamenti truffaldini sforniti di qualsivoglia elemento probatorio. Con ogni più ampia riserva istruttori
Conclusioni : “IN VIA PRELIMINARE, stante la dichiarazione di Controparte_2 chiamata in causa di terzo formulata con il presente atto (v. §§ 182 e ss. che precedono), disporre, ai sensi degli artt. 106 e 269 c.p.c., al differimento della prima udienza di compa- rizione delle parti, già fissata per il giorno 9 novembre 2021, ed alla contestuale fissazione di nuova e diversa udienza allo scopo di consentire e permettere ai comparenti stessi di chiamare nella presente causa R.G. n. 1814/2021, nel rispetto dei termini di cui all'art. 163-bis c.p.c., , af- Controparte_3 finché la stessa per tutte le ragioni, istanze e deduzioni in atti e con riferimento alle richie- ste di condanna, di risarcimento e di refusione e/o restituzione di somme a vario titolo, così come formulate dalla IGnora in danno e nei confronti del Geom. Parte_1 Controparte_2 sia condannata a garantire, sollevare, manlevare e tenere indenne i ridetti comparenti da qualsiasi conseguenza pregiudizievole, da qualsiasi spesa e da qualsiasi risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali – e cioè da tutte le conseguenze pregiudizievoli deri- vanti dall'accoglimento totale o parziale delle domande formulate dalla IGnora Parte_1 nella causa R.G. n. 1814/2021, se e in quanto i predetti comparenti siano in qualche modo condannati a risarcire e/o rifondere alla ridetta IGnora 2) NEL MERITO: a. in Parte_1 via principale, in forza di tutto quanto rappresentato nell el presente atto, riget- tare integralmente le domande formulate dalla IGnora perché non infondate, Parte_1 pretestuose, non rispondenti al vero e, in ogni caso, indimostrate;
b. condannare la IGnora a pagare in favore dello la somma di € 1.150,00 Parte_1 Parte_4 per le causali di cui ai §§ 163-165, oltre interessi dal giorno del dovuto al dì del saldo;
c. condannare la IGnora a pagare in favore del Geom. a titolo di Parte_1 Controparte_2 risarcimento del danno di Euro 10.000,00 o quella s ice vorrà liquidare in via equitativa ex art. 1226 c.c.; d. nella remota e denegata ipotesi di accogli- mento (totale o parziale) delle domande e delle conclusioni formulate dalla IGnora Pt_5
i. determinare e/o individuare la responsabilità personale, professionale, autonoma
[...] del Geom. il grado e la gravità della di lui colpa quale direttore dei lavori e Controparte_2
2 l'entità delle conseguenze dannose che siano derivate da fatto proprio e non pronunciare condanna al risarcimento di danni e/o al pagamento di somme in via meramente solidale e/o per uguale colpa presunta;
ii. in ogni caso, tenere conto, per i motivi esposti nella narra- tiva del presente atto, nella determinazione, quantificazione e liquidazione dei danni e delle
[... spese, di ogni genere e natura, della previsione di cui all'art. 1227 cod. civile, avendo la contribuito al prodursi dei danni da essa lamentati;
iii. dichiarare che il Controparte_4 terzo chiamato in causa, è tenuto a garantire, solleva- Controparte_5 re, manlevare e tenere indenne i comparenti da ogni pretesa attorea e, dunque, condannare la ridetta in persona del suo legale rappresentante pro Controparte_6 tempore, a tenere indenni i comparenti da ogni pretesa attorea, da qualsiasi conseguenza pregiudizievole, da qualsiasi spesa e da qualsiasi risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali, ivi comprese quelli minori e/o maggiori che risulteranno di giustizia all'esito della lite;
e. in ogni caso con vittoria di compensi e di spese di lite” Par
Conclusioni Costruzioni: “a) si eccepisce la improcedibilità della domanda per omesso esperimento della mediazione per i motivi illustrati nella premessa del presente atto. b) si eccepisce la intervenuta decadenza dalla contestazione dei vizi delle opere ex art. 1667 c.c. per i motivi di cui in premessa. Nel merito c) si chiede che il Tribunale adito voglia respingere la domanda perchè infondata in fatto e diritto per i motivi di cui in premessa. Nella denegata ipotesi che dovesse essere riconosciuta la fondatezza anche parziale della domanda di riduzione del prezzo e risarcitoria avversaria si chiede che la stessa sia com- pensata con i lavori eseguiti dalla esponente e non pagati dalla committente, come indicati nella premessa del presente atto. Con vittoria di spese ed onorari.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- ha dedotto di avere affidato in data 5 dicembre 2018 i Parte_1 Par lavori alla ditta l'esecuzione dei lavori di ristrutturazione Parte_2 dell'immobile posto in Pistoia via Provinciale Lucchese n. 59, dducendo che l'appaltatrice le aveva anche indicato il geom. per la redazione e Controparte_2 presentazione delle pratiche urbanistiche e la ditta RO di e la CP_7
Piesse Impianti srl per la realizzazione rispettivamente dei lavori idraulici e elet- trici. Le opere, che avevano avuto inizio nel dicembre 2018, “si svolgevano celer- mente e con cadenza quasi giornaliera, dopodiché divennero sempre più saltuari e quasi a perditempo”. Infine, nel settembre 2019 “vi è stato l'abbandono definitivo del cantiere da parte della ditta esecutrice e delle ditte subappaltatrici senza ricon- segna dell'opera né collaudo né verifica formale in presenza delle parti”, abbando- no che “veniva giustificato dallo sforamento del preventivo dalla parte della ditta esecutrice”. Inoltre, ha anche lamentato che si era presentato Controparte_1 come suo interlocutore per mente poi era emerso che egli invece Parte_6 che non fosse in realtà il suo legale rappresentante mentre era emerso che la dit- ta formalmente indicata come esecutrice era in realtà la Parte_7 il cui amministratore unico era . Inoltre, il geom. aveva Controparte_1 CP_2
3 recapitato all'attrice una comunicazione, che doveva essere dalla stessa sotto- scritta, rivolta al comune nel quale si dava atto del subentro nell'appalto della circostanza che, secondo l'attrice, era motivata da “presunte Parte_2 finalità elusive della normativa che impone alle ditte esecutrice dei lavori di essere in regola con le normative sulla sicurezza” regolarità che rappresenta il presuppo- sto per accedere ai benefici fiscali. A fronte di ciò, la committente aveva corrispo- sto la somma di € 56.647,53 (di cui € 45.647,53 a € 8.800,00 a Parte_2
Idroteck ed € 6.600,00) Tuttavia, la perizia del geom. , aveva evidenzia- Per_1 to:
a) opere mancanti:
1.- realizzazione del nuovo bagno al piano primo;
2.- la creazione del ripostiglio nella rimessa;
3.- il completo rifacimento della cucina al piano primo;
4.- il sistema di controllo porte;
5.- l'installazione del pannello solare;
6.- riprese di intonaco sia all'interno che all'esterno;
7.- la chiusura di tracce nella rimessa e nel resede esterno antistante il fabbricato;
8.- la rifinitura degli sguanci di porte e finestre;
b) opere concluse ma difettose:
1.- bagno al piano terra, pareti in cartongesso con crepe su intonaco fra le piastrelle di rivestimento;
2.- efflorescenze saline sulle nuove pareti del bagno;
3.- rifiniture non sufficientemente accurate del cartongesso;
4.- cartongesso eseguite con materiale non insonorizzato;
c) lavori iniziati (voce 16 del preventivo) “ma … risultati peggiorativi rispetto allo stato antecedente i lavori”:
1.- “mattoni a faccia-vista erosi dall'acido”;
2.- “le riprese sono state eseguite con approssimazione degli intonaci e le modalità del montaggio porte”;
d) danni cagionati nella “fase di assistenza alla posa delle finestre e porte sono state lesionate alcune soglie”;
e) opere non eseguire come da preventivo:
4 1.- “sono state installate le prese della corrente ad un'altezza di cm 80 da terra e non a m 12;
3.- “mancata realizzazione del sistema di controllo porte, dell'impianto aria condizionata e della creazione del bagno al piano primo”.
Per quanto attiene al corrispettivo, aveva contestato le seguenti somme: “€
6.500,00 Voce 3 conteggio consuntivo € 12.300,00 Voci 6, 11, Parte_2
12, 14, 17, 18, 19, 20 e 25 conteggio consuntivo € 1.800,00 Parte_2 manodopera extra conteggio consuntivo Piesse impianti” per un totale complessivo di € 20.600,00. Inoltre, ha chiesto il risarcimento del danno conseguente ai costi di ripristino ed al mancato rilascio delle dichiarazioni di conformità con la conse- guente non commerciabilità del bene.
ha eccepito: Controparte_1
a) la sua carenza di legittimazione passiva in quanto, “essendo la
[...] una società a responsabilità limitata i suoi soci (e quindi il sig. Parte_8 CP_1
) non rispondono delle obbligazioni sociali in proprio” ed egli ha sempre agi-
[...] to per conto della società;
b) la decadenza dalla garanzia per i vizi in quanto le opere di cui alla fattu- ra 42/2018 riguardavano opere già completate e saldate prima della sottoscrizio- ne dell'appalto, mentre il cantiere era stato riconsegnato nel settembre 2019 a fronte di contestazioni del luglio 2020;
c) la non ha “fornito” né il direttore dei lavori né le altre Parte_2 ditte, i quali erano stati incaricati dalla committente;
d) errato risulterebbe il calcolo delle somme di cui l'attrice chiede la resti- tuzione.
si è costituita in giudizio: Parte_2
a) associandosi all'eccezione di decadenza dalla garanzia per i vizi sollevata da che era suo procuratore e non suo legale rappresentante;
Controparte_1
b) confermando che il direttore dei lavori e le ditte intervenute erano stati nominati dalla committente;
c) rilevando che la committente “durante la esecuzione delle opere edili ha chiesto ed ottenuto numerosissime modifiche a quanto inizialmente concordato (an- che in ordine ai materiali da impiegare) creando un continuo rallentamento della lo- ro esecuzione ed una lievitazione dei costi”;
5 d) eccependo “la interruzione dei lavori non era dovuta ad inerzia delle ditte impiegate sul cantiere ma piuttosto dalla sua necessità di ottenere la seconda trance del mutuo”;
e) contestando punto per punto i presunti vizi e mancate lavorazioni;
f) declinando ogni attribuzione di responsabilità.
(e l'associazione professionale “ CP_8 [...]
”) si è costituito in giudizio evidenziando: Controparte_9
a) di avere avuto incarico dall'attrice;
b) di essere stato sempre presente in cantiere;
c) le doglianze riferite riguardavano lavori interrotti per cessazione del rap- porto mentre quelle per supposti vizi sarebbero precluse dall'accettazione da par- te della committente;
d) che la committente non gli aveva conferito l'incarico di verificare sulla contabilità né avrebbe potuto rilasciare le prescritte certificazioni degli impianti in quanto a ciò tenute erano le ditte incaricate;
e) l'eventuale errata indicazione della ditta esecutrice non avrebbe prodotto nessun danno mentre inesistente sarebbe il lamentato danno per l'attività Pt_9
[...
e per la decadenza di benefici fiscali.
Lo stesso ha poi articolato domanda riconvenzionale per ottenere il paga- mento della proprie spettanze di € 1.150,00 nonché per il risarcimento del danno per il discredito causatogli dall'attrice per le espressioni utilizzate nella citazione.
2.- In via preliminare, si deve rilevare quanto segue.
Colgono nel segno le eccezioni del convenuto il quale ha Controparte_1 contestato di essere stato chiamato in proprio a rispondere degli eventuali danni subiti dall'attrice: infatti, anche quest'ultima l'aveva definito “referente” della
[...] qualità che necessariamente presuppone o un mandato o una rap- Parte_2 presentanza (anche apparente) ma in ogni caso l'agire invece “per conto” dell'appaltatrice su cui quindi dovranno riverberarsi gli effetti della sua condotta.
L'attrice ha POI lamentato di non avere “mai dato personalmente alcun in- carico alle due ditte subappaltatrici che sono state scelte esclusivamente dalla
[...]
che, appunto, incaricava la RO di e la Piesse Im- Parte_2 CP_7 pianti srl per la realizzazione in subappalto di lavori idraulici ed elettrici, renden- dosi responsabile per l'esecuzione e il costo delle opere”. Si tratta di una prassi
6 comune nel settore degli appalti edili, confermata anche dal teste Tes_1
- che ha appunto dichiarato che “lo si era impegnato a trovare
[...] CP_1 idraulici ed elettricisti” - giustificata dalla più che ragionevole esigenza di consen- tire alla ditta incaricata di eseguire il 'grosso' dei lavori di avvalersi di professioni- sti “graditi” perché a conoscenza delle rispettive modalità di lavoro al fine di crea- re quelle sinergie che possono influire sul risultato finale e sui tempi. Ma ciò che non può essere sostenuto è che detta indicazione finisca per sostituire la volontà del committente il quale, “mettendoci i denari”, è l'unico che può scegliere gli in- caricati, potendo sempre dichiarare di non gradire le ditte 'presentate' dall'appaltatore e indicare quelle di sua fiducia. Né può essere sostenuto che l'appaltatore debba rispondere anche dei compensi delle ditte “ausiliarie” quasi che si trattasse di UN “general contractor”: infatti, il preventivo contenuto nel doc.
11 parte 5 (per quanto è dato leggere) contiene solo la voce “assistenza idraulico + elettricista + falegname” (n. 3) che, come appare evidente, si riferisce solo ad atti- vità volta ad affiancare gli artigiani ove vi fosse necessità di opere murarie. Sul punto, la testimonianza di (“lo si occupava in- Testimone_2 Controparte_1 tegralmente dei lavori dell'immobile di proprietà sia edili che idraulici Parte_1 ed elettrici;
era tutto nel preventivo;
mi aveva fatto vedere il preventivo”) la- Pt_1 scia il tempo che trova in quanto non solo la ditta era operativa nel solo settore edile ma il preventivo che pure era chiaro – poteva indurre se superficialmente letto a ritenere che vi fossero ricompresi anche i lavori idraulici ed elettrici. Dun- que, nessuna indicazione vincolante per il committente è mai stata anche solo accennata dai convenuti, con la conseguenza che giustamente le ditte idrauliche ed elettriche hanno rivolto le proprie richieste di pagamento alla committente che ha provveduto a soddisfarle.
Infine, l'attrice non ha dedotto in che modo il fatto che la ditta esecutrice formalmente incaricata non fosse quella effettiva le avesse potuto cagionato un danno. Infatti, ciò che rileva nei rapporti tra le parti è il soggetto che ha eseguito i lavori indipendentemente a quanto risulta riportato nella pratica edilizia che po- terebbe esporre i responsabili ad eventuali sanzioni da parte del comune.
Venendo al merito della domanda, al fine di verificare le opere effettiva- mente realizzate - rispetto alle quali indiscusso è il diritto dell'appaltatore a ve- dersi riconosciuto il compenso - è stata nominata consulente d'ufficio l'arch.
[...]
[..
[...] la quale, previo sopralluogo, ha quantificato il valore delle Persona_2 stessa in € 22.713,42. La stima del consulente deve essere mantenuta ferma sia perché ha confrontato lo stato del cantiere al momento del proprio sopralluogo del 2 aprile 2024 con la perizia del geom. che ha fotografato la situa- Per_3 zione al 14 settembre 2019 (ai fini della concessione dell'ulteriore mutuo da parte della banca) sia perché ha applicato le quotazioni del preventivo concordato. Da ciò deriva che avendo dato dimostrazione parte attrice di avere corrisposto la somma di € 41.247,53. L'indebito corrisponde a € 18.534,11.
Venendo ai vizi, la CTU ha rilevato quanto segue:
1.- riprese di intonaco interne d esterne sulle murature esistenti con cre- pature probabilment4e per essere stata utilizzate male non antiritiro;
2.- rasatura nuove pareti in cartongesso;
3.- sistemazione tubazioni in cucina al piano primo;
4.- “rifacimento del rivestimento sul bordo esterno del tramezzo che contiene la doccia, nel nuovo bagno al piano terra”.
L'arch. ha quantificato la somma pe il ripristino in € 2.770,00. CP_10
Sul punto, deve essere superata l'eccezione di decadenza sollevata dei con- venuti e in quanto l'istruttoria ha consentito di appurare CP_1 Parte_2 come vi fosse da parte della committente uno stretto controllo sui lavori che la- scia presupporre che la contestazione di vizi lamentati fosse stato tempestivo. In- fatti, il teste dopo avere riferito che “molto spesso la sig.ra Testimone_3 [...] rilevava qualcosa di mal eseguito, e immediatamente comunicava tramite Pt_10 messaggio o vocali o telefonata per riferire quanto visto”, che “telefonava ad
[...]
e lo chiamava in mia presenza” e che essa “sia per messaggio che CP_11 telefonicamente contestava nell'immediatezza al sig. i vizi e in- Controparte_1 formava il geom. della cattiva esecuzione dei lavorii”, ha dichiarato che “lo CP_2
in ogni occasione rassicurava la sig.ra affermando Controparte_1 Parte_1 che le opere sarebbero state sistemate e avrebbe dovuto vedere i lavori nel com- plesso solo una volta finiti;
so questo proprio per avere assistito alle telefonate ad ai messaggi”. Lo stesso ha anche aggiunto che “ho assistito ad un incontro avve- nuto a settembre 2019 fra lo e la sig.ra la quale Controparte_1 Parte_1 contestata la cattiva esecuzione delle opere di cui al capitolo n. 18, la mancata ese- cuzione di altre, e l'eccessività dei prezzi richiesti rispetto a quelli concordati con
8 preventivo e rispetto alle opere realmente eseguite”. Dello stesso tenore le dichia- razioni di che consentono di ritenere che la denuncia dei vizi era Testimone_2 stata tempestiva ed in ogni caso la loro esistenza fosse stata ammessa dal refe- rente dell'appaltatrice. Peraltro, leggendo il cap. 18 di parte attrice si può verifi- care la piena corrispondenza (salvo per la efflorescenza saline) con il catalogo del- la CTU.
Alla somma indebita corrisposta per opere non eseguite di € 18.534,11 do- vrà essere quindi aggiunta la somma di € 2.770,00 per un totale di € 21.304,11.
Venendo alla posizione del geom. deve ribadirsi come egli non ab- CP_2 bia efficacemente contestato la sua qualifica di direttore dei lavori dedotta dall'attrice essendosi invece limitato ad osservare che quanto specificamente con- testatogli (ovvero la tenuta della contabilità dei lavori) non rientrasse nelle pro- prie competenze. Inoltre, l'eccezione sollevata dall'attrice in merito alla costitu- zione in giudizio dell'associazione professionale non è risolutiva in quanto emerge che anhe il geom. aveva conferito mandato all'avv. Nesi Ettore il che con- CP_2 sente di ritenere validamente costituito lo stesso anche indipendentemente dalla costituzione dell'associazione professionale che non era stata invece evocata in giudizio.
In punto degli obblighi gravanti sul direttore dei lavori, la Corte di Cassa- zione ha chiarito che “il direttore dei lavori esercita, per conto del committente, i medesimi poteri di controllo sull'attuazione dell'appalto che questi ritiene di non po- ter svolgere di persona, sicché ha il dovere, attesa la connotazione tecnica della sua obbligazione, di vigilare affinché l'opera sia eseguita in maniera conforme al progetto, al capitolato e alle regole della buona tecnica, senza che ne derivi la sua corresponsabilità con l'appaltatore per i difetti dell'opera derivanti da vizi progettuali, salvo che egli sia stato espressamente incaricato di svolgere anche l'attività aggiuntiva di verificare la fattibilità e l'esattezza tecnica del proget- to” (Cass. 13 novembre 2024, n. 29331). Occorre ribadire che il direttore dei lavo- ri è obbligato verso il committente (e solo nei suoi riguardi) a vigilare da un punto di vista tecnico sull'esecuzioni dei lavori, rispetto alla specifiche del progetto e - ove mancante – a quanto concordato tra le parti e, si deve ritenere, anche per quanto riguarda il cronoprogramma delle lavorazioni. Insomma, egli è la longa manus del committente il quale, proprio perché privo delle necessarie competen-
9 za tecniche, delega a questo il controllo che normalmente gli spetta. Orbene, il fatto che, come accertato dalla CTU, il valore delle opere realizzate fosse pari a quasi la metà dell'importo corrisposto, potrebbe integrare un comportamento colposo in capo al direttore dei lavori se solo – come correttamente eccepito dalla difesa - fosse stata fornita la prova dell'affidamento allo stesso dell'incaico di vigi- lare sulla contabilità ed autorizzare i relativi pagamenti. Inoltre, sul punto è mancata anche la dimostrazione dell'esistenza di un cronoprogramma dei lavori rispetto al quale misurare un eventuale ritardo. Diverso è il discorso per i lavori viziati e i conseguenti oneri di ripristino rispetto ai quali deve invece ritenersi sussistente, alla luce di quanto poca fa osservato, la sua responsabilità in quanto la verifica della corretta esecuzione (e, ove del caso, la relativa contestazione ver- so l'appaltatore) rientra sicuramente nei propri obblighi contrattuali.
Da ciò consegue che egli deve rispondere solo della somma di € 2.770,00.
Il geom. ha anche articolato domanda riconvenzionale nei confron- CP_2 ti dell'attrice per la corresponsione del residuo compenso di € 1.150,00 ed il ri- sarcimento del danno. Rispetto al primo profilo, l'attrice nella prima memoria si è limitata ad una generica contestazione, inidonea come tale a rendere controversa la questione. Detta somma può quindi essere legittimamente portata in compen- sazione con quella a titolo di corresponsabilità per le lavorazioni mal eseguite.
Priva di giustificazione sono le illazioni dell'attrice di un comportamento truffaldino tenuto dal geom. infatti, anche ammesso che vi sia stata CP_2 questa incongruenza tra la ditta ufficialmente incaricata dei lavori e quella pre- sente sui cantieri, ciò non giustifica in nessun modo le illazioni se non altro per- ché, come visto, non hanno causato alla committente alcun significativo pregiu- dizio economica. Stante quindi la gratuità delle affermazioni il geom. ha CP_2 diritto al risarcimento del danno che deve essere quantificato equitativamente nella somma di € 1.620,00, cioè nell'esatto ammontare utile ad azzerare tra le parti le rispettive poste.
Per quanto attiene alle spese di giudizio, la sostanziale soccombenza di
[...] impone di condannarla al pagamento di esse a favore dell'attrice. Per Parte_2 quanto attiene invece a per quanto sostanzialmente vittorioso, Controparte_1 non si può fare a meno di considerare che egli, in qualità di referente di
[...]
è corresponsabile per i vizi e le opere non completata e ciò giustifica Parte_8
10 l'integrale compensazione di esse. Stessa conclusione per quanto riguarda il geom, sia nei riguardi dell'attrice in considerazione della reciproca soc- CP_2 combenza che, di conseguenza, nei confronti di Controparte_3
P . Q . M .
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
- in accoglimento della domanda attorea, condanna Parte_2 [...]
a pagare a la somma di € Parte_11 Parte_1
21.304,11 oltre interessi legali dalla data di notifica della citazione;
- rigetta la domanda formulata nei confronti fi;
Controparte_1
- accertata che è obbligato a risarcire i danni subiti da Controparte_2
che si quantificano in € 2.770,00; Parte_1
- accerta che deve corrispondere a la som- Parte_1 CP_8 ma di € 1.150,00 a saldo delle proprie competenze professionale nonché €
1.620,00 a titolo di risarcimento per il danno non patrimoniale;
- dispone l'integrale compensazione tra i crediti di e quelli Controparte_2 di;
Parte_1
- condanna (oggi ) a rifondere Parte_2 Pt_11 Parte_11 la spese sostenute da che si quantificano in € 5.000,00 oltre Parte_1 accessori come per legge;
- compensa integralmente tra le altre parti le spese legali.
Pistoia, 7 marzo 2025.
Il giudice dott. Matteo Marini
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