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Sentenza 7 ottobre 2025
Sentenza 7 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 07/10/2025, n. 1138 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 1138 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Teramo così composto: dott.ssa Silvia Fanesi Presidente dott.ssa Erika Capanna Pisce' Giudice relatore dott.ssa Maria Laura Pasca Giudice riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile iscritto al n. 3010/2023 vertente
TRA
, con il patrocinio dell'avv. CAVEZZA AUTILIA Parte_1
PARTE RICORRENTE
E
, con il patrocinio dell'avv. ANTONINI FRANCESCO CP_1
PARTE RESISTENTE
pagina 1 di 6 CONCLUSIONI
Come da note scritte depositate per l'udienza cartolare del 19.6.2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso del 13.12.2023, adiva l'intestato Tribunale per ottenere la revisione del Parte_1 decreto n. 17609 del 21.11.2019, con il quale lo stesso Tribunale aveva disciplinato la responsabilità genitoriale sui figli minori , nato il [...], , nata l'[...] e , nata il Per_1 Per_2 Per_3
13 dicembre 2013, in virtù del quale, a seguito di accordo raggiunto in corso di giudizio, gli stessi erano stati affidati in maniera condivisa ad entrambi i genitori con collocamento presso la madre e relativa disciplina del diritto di visita. In ordine al mantenimento era stato previsto, per quanto d'interesse, un contributo mensile complessivo di € 550,00, oltre 50% di spese straordinarie a carico del ricorrente.
A fondamento del ricorso, quest'ultimo spiegava che la aveva intrapreso una relazione CP_1 sentimentale con altro uomo e si era trasferita insieme ai suoi figli in un'abitazione nella quale conviveva con il proprio compagno, nonostante la sua volontà contraria, motivata dall'inopportunità di stravolgere le abitudini consolidate dei propri figli. Aggiungeva che il figlio primogenito della coppia,
, avrebbe espresso il forte desiderio di trasferirsi a vivere con lui, anche in considerazione dei Per_1 frequenti litigi con la madre e con il di lei compagno.
Domandava, pertanto, la modifica del decreto del 2019 in punto di collocamento di e la Per_1 conseguente rivisitazione dei provvedimenti economici. A tale ultimo proposito, domandava di ridurre l'assegno di mantenimento disposto dal Tribunale da € 550,00 a € 400,00 (in ragione di € 200,00 per ciascuna figlia) e di porre a carico della resistente un contributo mensile di € 200,00 nell'interesse di
, oltre 50% delle spese straordinarie. Instava, infine, affinchè l'assegno unico, in virtù delle Per_1 modifiche richieste, venisse ripartito al 50% tra i genitori (rettificando la precedente previsione, che lo poneva integralmente a beneficio della resistente).
Si costituiva in giudizio la resistente, che, dopo aver contestato le opposte allegazioni e aver rappresentato al Tribunale l'avversione verso la modifica del provvedimento del 2019, spiegava altresì domanda riconvenzionale diretta ad ottenere il pagamento del 50% delle spese straordinarie poste, con precedente decreto, a carico del ricorrente, quantificate in € 745,06. Proponeva, inoltre, domanda pagina 2 di 6 subordinata, con la quale aderiva sostanzialmente alle richieste avversarie (modifica del collocamento di e contributo a suo carico di € 200,00, oltre spese straordinarie) e chiedeva che l'assegno Per_1 unico le venisse riconosciuto in misura pari al 75%.
All'udienza tenutasi innanzi al Giudice relatore in data 27.5.2024, a cui le parti presenziavano personalmente con l'assistenza dei rispettivi difensori, si provvedeva a sottoporle ad interrogatorio libero, a calendarizzare l'audizione del figlio per l'udienza del 9.9.2024 e a dare atto del Per_1 sopravvenuto trasferimento di quest'ultimo presso l'abitazione paterna, a far data dal precedente mese di aprile, quando, uscito per andare a scuola, il ragazzo non avrebbe più fatto rientro presso la casa materna.
La causa veniva istruita tramite l'audizione dei minori e , nonché con Per_1 Persona_4
l'acquisizione di una relazione dei Servizi Sociali (comprensiva dei referti del Dipartimento di salute mentale della Asl di Teramo, che aveva in carico e , nonché delle relazioni dei referenti Per_1 Per_2 scolastici dei tre minori), quindi, veniva riservata alla decisione del Collegio all'udienza cartolare del
19.6.2025.
Quanto al regime di affidamento, in assenza di richieste diverse, occorre confermare le statuizioni contenute nel provvedimento del 2019 che paiono, peraltro, avallate dalla relazione dei Servizi Sociali del Comune di Colonnella, da cui emerge la piena capacità genitoriale delle parti, sebbene esercitata in maniera divergente e spesso contrastante a causa del diverso approccio educativo delle parti. A tal proposito, appare utile invitare entrambi, come già sperimentato in corso di giudizio, a proseguire nel percorso di supporto alla genitorialità e di mediazione, al fine di acquisire consapevolezza dei propri limiti e favorire l'esercizio condiviso del compito genitoriale.
Passando, invece, all'esame della sopravvenienza allegata dal ricorrente, va preliminarmente osservato che la revisione delle condizioni previste in sede di regolamentazione della responsabilità genitoriale postula l'accertamento di una sopravvenuta modifica delle condizioni economiche/sociali delle parti, idonea a mutare il pregresso assetto realizzato con il precedente provvedimento, nella specie, consistente nel volontario trasferimento del minore presso l'abitazione paterna. A tal proposito, Per_1
l'attività istruttoria espletata induce il Tribunale ad accogliere la domanda di modifica sollecitata dall' In particolare, l'ascolto dell'interessato ha permesso di mettere in luce il rapporto Pt_1 problematico con la madre e con il suo compagno, che, al momento, sconsiglia la permanente collocazione presso la stessa, risultando consigliabile coinvolgere il ragazzo in un percorso graduale di pagina 3 di 6 ripresa dei rapporti con la madre attraverso l'ausilio dei Servizi Sociali, i quali dovranno, pertanto, favorire la ripresa della mediazione, già in passato avviata.
A medesime conclusioni conduce l'ascolto della sorella , la quale ha confermato il malessere del Per_2 fratello durante la convivenza con la madre, malessere sfociato nelle condotte aggressive e vessatorie perpetrate dal ragazzo ai suoi danni e a quelli della sorella minore , tanto da aver indotto la stessa Per_3
a riferire di trovarsi bene nell'attuale situazione abitativa (senza il fratello ). Tali circostanze Per_1 risultano confermate dalla relazione dei Servizi Sociali del 19.2.2025, i quali, al fine di favorire la ripresa dei rapporti tra e – bruscamente interrotti a seguito di un litigio, in concomitanza Per_2 Per_1 con l'allontanamento del ragazzo dalla casa materna – hanno attivato un percorso di mediazione familiare, volto a supportare le parti nell'esercizio del ruolo genitoriale, a favorire la ripresa dei rapporti tra madre e figlio e tra e il padre (rapporto anch'esso compromesso a seguito del Per_2 medesimo litigio avuto con il fratello), nonché a ricostruire un sereno rapporto di fratellanza tra e la sorella che, pertanto, dev'essere proseguito da tutti i soggetti interessati. Per_1 Per_2
Alcuna criticità è stata, invece, riscontrata nei rapporti di (non sottoposta ad ascolto, stante la Per_3 tenera età) con i genitori e con i fratelli, come confermano la relazione sociale e l'audizione della sorella maggiore . Per_2
Deve, quindi, trovare accoglimento la richiesta dell' di regolare diversamente la collocazione Pt_1 del figlio , il quale ha espresso la volontà di trasferirsi presso l'abitazione paterna, rivelandosi Per_1 controproducente una forzatura della volontà del minore, il quale, come detto, dovrà gradualmente recuperare il rapporto con la madre e con la sorella attraverso la frequentazione della mediazione Per_2 familiare che i Servizi Sociali avranno cura di riattivare e monitorare. Peraltro, la bontà di tale scelta emerge anche dal rendimento scolastico di , che appare migliorato a seguito del trasferimento Per_1 presso la casa paterna, come dichiarato dalla stessa resistente all'udienza dell'11.11.2024.
Appare, inoltre, opportuno rivedere il regime di frequentazione di con il genitore non Per_1 collocatario disponendo che la possa vedere e tenere con sé il figlio nei fine settimana alternati e CP_1 precisamente dal sabato mattina alla domenica alle 21,00, facendo in modo che questo possa trascorrere con le sorelle tutti i week-end, alternando un week-end presso la casa paterna e uno presso la casa materna, nonché uno o due pomeriggi a settimana, a scelta del minore.
Durante le vacanze di Natale, starà con la madre ad anni alterni dal 23 al 29 dicembre oppure Per_1 dal 30 dicembre al 6 gennaio inclusi i pernotti, inoltre, trascorrerà con lei, ad anni alterni, il giorno di pagina 4 di 6 Pasqua, Pasquetta e di Ferragosto, facendo in modo che i tre fratelli trascorrano insieme tutte le festività.
Durante le vacanze estive (giugno, luglio e agosto) trascorrerà due settimane anche non Per_1 consecutive, compresi i pernotti, con la madre che potrà portarlo in vacanza con sé, concordando con l'altro genitore anticipatamente le settimane scelte in base ai propri turni di lavoro.
Passando agli aspetti patrimoniali dell'affido, indubbiamente il genitore non collocatario è tenuto a versare, in favore del genitore collocatario, un assegno di mantenimento, che, sulla base della documentazione allegata e delle richieste delle parti (sostanzialmente coincidenti sulla misura del contributo economico da versare nell'interesse di ) questo Tribunale ritiene equo quantificare in Per_1
€ 200,00 mensili, oltre 50% delle spese straordinarie, dovendosi conseguentemente ridurre la misura del contributo paterno per il mantenimento delle figlie, e , collocate presso la madre, ad € Per_2 Per_3
400,00, oltre 50% delle spese straordinarie.
Occorre, inoltre, assegnare, in modifica rispetto alla statuizione del 2019, i 2/3 dell'importo dell'assegno unico alla resistente e il restante terzo al ricorrente, atteso l'orientamento di legittimità, secondo cui deve ritenersi legittima, in caso di affidamento condiviso, l'attribuzione dell'assegno unico universale INPS in favore del genitore presso cui è collocato il figlio minore (ex multis, Cass. civ., sez.
I, 22/02/2025, n. 4672).
La data di decorrenza delle predette modifiche dev'essere individuata nel mese di aprile 2024, a partire dal quale il minore si è trasferito, di fatto, nell'abitazione paterna. Per_1
Va, infine, disattesa la domanda riconvenzionale proposta dalla ricorrente al fine di ottenere la condanna del ricorrente al pagamento delle spese straordinarie indicate nel provvedimento di cui è stata chiesta la modifica, in quanto asseritamente non onorate dall' Come noto, infatti, la sede Pt_1 deputata all'evasione di tal richiesta non è da individuarsi nel giudizio di modifica delle condizioni di esercizio della responsabilità genitoriale, bensì in quella contenziosa ordinaria, attesa la natura di titolo esecutivo del provvedimento giudiziario nel quale è contenuto l'obbligo di pagamento.
La natura del giudizio e la sostanziale adesione della resistente alla domanda avversaria, alla quale ha aderito in via subordinata, giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, in composizione collegiale, ogni altra domanda disattesa, a parziale modifica del decreto n. 17609 del 21.11.2019 emesso dal Tribunale di Teramo, così provvede:
- dispone la collocazione del minore presso il padre-ricorrente; Persona_5 pagina 5 di 6 - dispone che il regime di visita con il genitore non collocatario sia regolato secondo quanto indicato in parte motiva;
- dispone che la resistente corrisponda al ricorrente un assegno mensile di € 200,00 a titolo di contributo al mantenimento del figlio , oltre 50% delle spese straordinarie, da versare Persona_5 entro il giorno 20 del mese cui si riferisce con rivalutazione monetaria in base agli indici ISTAT;
- dispone che il resistente corrisponda alla ricorrente un assegno mensile di € 400,00 a titolo di contributo al mantenimento delle figlie e , oltre 50% delle spese straordinarie, da Per_3 Persona_4 versare entro il giorno 20 del mese cui si riferisce con rivalutazione monetaria in base agli indici
ISTAT;
- dispone che l'assegno unico venga percepito per 2/3 dalla resistente e per il restante terzo dal ricorrente;
- dispone che i Servizi Sociali del Comune di Colonnella provvedano ad attivare/riattivare e monitorare il percorso di mediazione familiare in favore delle parti e dei minori e , secondo Per_1 Persona_4 le indicazioni fornite in parte motiva;
- dichiara che le statuizioni economiche indicate nei precedenti capi abbiano efficacia dal mese di aprile 2024;
- dichiara inammissibile la domanda riconvenzionale della resistente;
- compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso nella camera di consiglio del 3.10.2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente dott.ssa Erika Capanna Piscè dott.ssa Silvia Fanesi
pagina 6 di 6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Teramo così composto: dott.ssa Silvia Fanesi Presidente dott.ssa Erika Capanna Pisce' Giudice relatore dott.ssa Maria Laura Pasca Giudice riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile iscritto al n. 3010/2023 vertente
TRA
, con il patrocinio dell'avv. CAVEZZA AUTILIA Parte_1
PARTE RICORRENTE
E
, con il patrocinio dell'avv. ANTONINI FRANCESCO CP_1
PARTE RESISTENTE
pagina 1 di 6 CONCLUSIONI
Come da note scritte depositate per l'udienza cartolare del 19.6.2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso del 13.12.2023, adiva l'intestato Tribunale per ottenere la revisione del Parte_1 decreto n. 17609 del 21.11.2019, con il quale lo stesso Tribunale aveva disciplinato la responsabilità genitoriale sui figli minori , nato il [...], , nata l'[...] e , nata il Per_1 Per_2 Per_3
13 dicembre 2013, in virtù del quale, a seguito di accordo raggiunto in corso di giudizio, gli stessi erano stati affidati in maniera condivisa ad entrambi i genitori con collocamento presso la madre e relativa disciplina del diritto di visita. In ordine al mantenimento era stato previsto, per quanto d'interesse, un contributo mensile complessivo di € 550,00, oltre 50% di spese straordinarie a carico del ricorrente.
A fondamento del ricorso, quest'ultimo spiegava che la aveva intrapreso una relazione CP_1 sentimentale con altro uomo e si era trasferita insieme ai suoi figli in un'abitazione nella quale conviveva con il proprio compagno, nonostante la sua volontà contraria, motivata dall'inopportunità di stravolgere le abitudini consolidate dei propri figli. Aggiungeva che il figlio primogenito della coppia,
, avrebbe espresso il forte desiderio di trasferirsi a vivere con lui, anche in considerazione dei Per_1 frequenti litigi con la madre e con il di lei compagno.
Domandava, pertanto, la modifica del decreto del 2019 in punto di collocamento di e la Per_1 conseguente rivisitazione dei provvedimenti economici. A tale ultimo proposito, domandava di ridurre l'assegno di mantenimento disposto dal Tribunale da € 550,00 a € 400,00 (in ragione di € 200,00 per ciascuna figlia) e di porre a carico della resistente un contributo mensile di € 200,00 nell'interesse di
, oltre 50% delle spese straordinarie. Instava, infine, affinchè l'assegno unico, in virtù delle Per_1 modifiche richieste, venisse ripartito al 50% tra i genitori (rettificando la precedente previsione, che lo poneva integralmente a beneficio della resistente).
Si costituiva in giudizio la resistente, che, dopo aver contestato le opposte allegazioni e aver rappresentato al Tribunale l'avversione verso la modifica del provvedimento del 2019, spiegava altresì domanda riconvenzionale diretta ad ottenere il pagamento del 50% delle spese straordinarie poste, con precedente decreto, a carico del ricorrente, quantificate in € 745,06. Proponeva, inoltre, domanda pagina 2 di 6 subordinata, con la quale aderiva sostanzialmente alle richieste avversarie (modifica del collocamento di e contributo a suo carico di € 200,00, oltre spese straordinarie) e chiedeva che l'assegno Per_1 unico le venisse riconosciuto in misura pari al 75%.
All'udienza tenutasi innanzi al Giudice relatore in data 27.5.2024, a cui le parti presenziavano personalmente con l'assistenza dei rispettivi difensori, si provvedeva a sottoporle ad interrogatorio libero, a calendarizzare l'audizione del figlio per l'udienza del 9.9.2024 e a dare atto del Per_1 sopravvenuto trasferimento di quest'ultimo presso l'abitazione paterna, a far data dal precedente mese di aprile, quando, uscito per andare a scuola, il ragazzo non avrebbe più fatto rientro presso la casa materna.
La causa veniva istruita tramite l'audizione dei minori e , nonché con Per_1 Persona_4
l'acquisizione di una relazione dei Servizi Sociali (comprensiva dei referti del Dipartimento di salute mentale della Asl di Teramo, che aveva in carico e , nonché delle relazioni dei referenti Per_1 Per_2 scolastici dei tre minori), quindi, veniva riservata alla decisione del Collegio all'udienza cartolare del
19.6.2025.
Quanto al regime di affidamento, in assenza di richieste diverse, occorre confermare le statuizioni contenute nel provvedimento del 2019 che paiono, peraltro, avallate dalla relazione dei Servizi Sociali del Comune di Colonnella, da cui emerge la piena capacità genitoriale delle parti, sebbene esercitata in maniera divergente e spesso contrastante a causa del diverso approccio educativo delle parti. A tal proposito, appare utile invitare entrambi, come già sperimentato in corso di giudizio, a proseguire nel percorso di supporto alla genitorialità e di mediazione, al fine di acquisire consapevolezza dei propri limiti e favorire l'esercizio condiviso del compito genitoriale.
Passando, invece, all'esame della sopravvenienza allegata dal ricorrente, va preliminarmente osservato che la revisione delle condizioni previste in sede di regolamentazione della responsabilità genitoriale postula l'accertamento di una sopravvenuta modifica delle condizioni economiche/sociali delle parti, idonea a mutare il pregresso assetto realizzato con il precedente provvedimento, nella specie, consistente nel volontario trasferimento del minore presso l'abitazione paterna. A tal proposito, Per_1
l'attività istruttoria espletata induce il Tribunale ad accogliere la domanda di modifica sollecitata dall' In particolare, l'ascolto dell'interessato ha permesso di mettere in luce il rapporto Pt_1 problematico con la madre e con il suo compagno, che, al momento, sconsiglia la permanente collocazione presso la stessa, risultando consigliabile coinvolgere il ragazzo in un percorso graduale di pagina 3 di 6 ripresa dei rapporti con la madre attraverso l'ausilio dei Servizi Sociali, i quali dovranno, pertanto, favorire la ripresa della mediazione, già in passato avviata.
A medesime conclusioni conduce l'ascolto della sorella , la quale ha confermato il malessere del Per_2 fratello durante la convivenza con la madre, malessere sfociato nelle condotte aggressive e vessatorie perpetrate dal ragazzo ai suoi danni e a quelli della sorella minore , tanto da aver indotto la stessa Per_3
a riferire di trovarsi bene nell'attuale situazione abitativa (senza il fratello ). Tali circostanze Per_1 risultano confermate dalla relazione dei Servizi Sociali del 19.2.2025, i quali, al fine di favorire la ripresa dei rapporti tra e – bruscamente interrotti a seguito di un litigio, in concomitanza Per_2 Per_1 con l'allontanamento del ragazzo dalla casa materna – hanno attivato un percorso di mediazione familiare, volto a supportare le parti nell'esercizio del ruolo genitoriale, a favorire la ripresa dei rapporti tra madre e figlio e tra e il padre (rapporto anch'esso compromesso a seguito del Per_2 medesimo litigio avuto con il fratello), nonché a ricostruire un sereno rapporto di fratellanza tra e la sorella che, pertanto, dev'essere proseguito da tutti i soggetti interessati. Per_1 Per_2
Alcuna criticità è stata, invece, riscontrata nei rapporti di (non sottoposta ad ascolto, stante la Per_3 tenera età) con i genitori e con i fratelli, come confermano la relazione sociale e l'audizione della sorella maggiore . Per_2
Deve, quindi, trovare accoglimento la richiesta dell' di regolare diversamente la collocazione Pt_1 del figlio , il quale ha espresso la volontà di trasferirsi presso l'abitazione paterna, rivelandosi Per_1 controproducente una forzatura della volontà del minore, il quale, come detto, dovrà gradualmente recuperare il rapporto con la madre e con la sorella attraverso la frequentazione della mediazione Per_2 familiare che i Servizi Sociali avranno cura di riattivare e monitorare. Peraltro, la bontà di tale scelta emerge anche dal rendimento scolastico di , che appare migliorato a seguito del trasferimento Per_1 presso la casa paterna, come dichiarato dalla stessa resistente all'udienza dell'11.11.2024.
Appare, inoltre, opportuno rivedere il regime di frequentazione di con il genitore non Per_1 collocatario disponendo che la possa vedere e tenere con sé il figlio nei fine settimana alternati e CP_1 precisamente dal sabato mattina alla domenica alle 21,00, facendo in modo che questo possa trascorrere con le sorelle tutti i week-end, alternando un week-end presso la casa paterna e uno presso la casa materna, nonché uno o due pomeriggi a settimana, a scelta del minore.
Durante le vacanze di Natale, starà con la madre ad anni alterni dal 23 al 29 dicembre oppure Per_1 dal 30 dicembre al 6 gennaio inclusi i pernotti, inoltre, trascorrerà con lei, ad anni alterni, il giorno di pagina 4 di 6 Pasqua, Pasquetta e di Ferragosto, facendo in modo che i tre fratelli trascorrano insieme tutte le festività.
Durante le vacanze estive (giugno, luglio e agosto) trascorrerà due settimane anche non Per_1 consecutive, compresi i pernotti, con la madre che potrà portarlo in vacanza con sé, concordando con l'altro genitore anticipatamente le settimane scelte in base ai propri turni di lavoro.
Passando agli aspetti patrimoniali dell'affido, indubbiamente il genitore non collocatario è tenuto a versare, in favore del genitore collocatario, un assegno di mantenimento, che, sulla base della documentazione allegata e delle richieste delle parti (sostanzialmente coincidenti sulla misura del contributo economico da versare nell'interesse di ) questo Tribunale ritiene equo quantificare in Per_1
€ 200,00 mensili, oltre 50% delle spese straordinarie, dovendosi conseguentemente ridurre la misura del contributo paterno per il mantenimento delle figlie, e , collocate presso la madre, ad € Per_2 Per_3
400,00, oltre 50% delle spese straordinarie.
Occorre, inoltre, assegnare, in modifica rispetto alla statuizione del 2019, i 2/3 dell'importo dell'assegno unico alla resistente e il restante terzo al ricorrente, atteso l'orientamento di legittimità, secondo cui deve ritenersi legittima, in caso di affidamento condiviso, l'attribuzione dell'assegno unico universale INPS in favore del genitore presso cui è collocato il figlio minore (ex multis, Cass. civ., sez.
I, 22/02/2025, n. 4672).
La data di decorrenza delle predette modifiche dev'essere individuata nel mese di aprile 2024, a partire dal quale il minore si è trasferito, di fatto, nell'abitazione paterna. Per_1
Va, infine, disattesa la domanda riconvenzionale proposta dalla ricorrente al fine di ottenere la condanna del ricorrente al pagamento delle spese straordinarie indicate nel provvedimento di cui è stata chiesta la modifica, in quanto asseritamente non onorate dall' Come noto, infatti, la sede Pt_1 deputata all'evasione di tal richiesta non è da individuarsi nel giudizio di modifica delle condizioni di esercizio della responsabilità genitoriale, bensì in quella contenziosa ordinaria, attesa la natura di titolo esecutivo del provvedimento giudiziario nel quale è contenuto l'obbligo di pagamento.
La natura del giudizio e la sostanziale adesione della resistente alla domanda avversaria, alla quale ha aderito in via subordinata, giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, in composizione collegiale, ogni altra domanda disattesa, a parziale modifica del decreto n. 17609 del 21.11.2019 emesso dal Tribunale di Teramo, così provvede:
- dispone la collocazione del minore presso il padre-ricorrente; Persona_5 pagina 5 di 6 - dispone che il regime di visita con il genitore non collocatario sia regolato secondo quanto indicato in parte motiva;
- dispone che la resistente corrisponda al ricorrente un assegno mensile di € 200,00 a titolo di contributo al mantenimento del figlio , oltre 50% delle spese straordinarie, da versare Persona_5 entro il giorno 20 del mese cui si riferisce con rivalutazione monetaria in base agli indici ISTAT;
- dispone che il resistente corrisponda alla ricorrente un assegno mensile di € 400,00 a titolo di contributo al mantenimento delle figlie e , oltre 50% delle spese straordinarie, da Per_3 Persona_4 versare entro il giorno 20 del mese cui si riferisce con rivalutazione monetaria in base agli indici
ISTAT;
- dispone che l'assegno unico venga percepito per 2/3 dalla resistente e per il restante terzo dal ricorrente;
- dispone che i Servizi Sociali del Comune di Colonnella provvedano ad attivare/riattivare e monitorare il percorso di mediazione familiare in favore delle parti e dei minori e , secondo Per_1 Persona_4 le indicazioni fornite in parte motiva;
- dichiara che le statuizioni economiche indicate nei precedenti capi abbiano efficacia dal mese di aprile 2024;
- dichiara inammissibile la domanda riconvenzionale della resistente;
- compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso nella camera di consiglio del 3.10.2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente dott.ssa Erika Capanna Piscè dott.ssa Silvia Fanesi
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