TRIB
Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 10/06/2025, n. 1118 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 1118 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI LATINA
I SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Concetta Serino, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 450 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2025, decisa ex art. 281 sexies cpc all'udienza del 05.06.2025, tenuta con trattazione scritta,
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso, per delega in Parte_1 C.F._1 allegato all'atto di citazione, dall'avv. Agostino Carducci ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Latina via V. Monti 13 scala B,
ATTORE
E in persona del l.r.p.t. (P. Iva ) in persona Controparte_1 P.IVA_1
del legale rapp.te p.t. sita in Latina, Via Pontina km 74,300 pec: Controparte_2
Email_1
PARTE CONVENUTA CONTUMACE
SUCCINTE RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato l'odierna attrice, sig. citava in giudizio Parte_1
la a seguito delle inadempienze degli impegni assunti con la Controparte_1
sottoscrizione del contratto preliminare in data 27.02.2024, tramite la Consulting e Service di Luca
Giuseppe Sinatra di Latina, di un terreno agricolo sito a Borgo San Michele - Latina Via
Petrimerco snc. Riportato nel Catasto Terreni del Comune di Latina al foglio 262 particelle 199 e 221
e di aver corrisposto alla società convenuta, tramite assegno bancario n. 9350507482-04 del
27.02.2024 tratto sulla banca Intesa Sanpaolo, l'importo di 5.000,00 euro.
Allegava che la convenuta, sebbene più volte sollecitata, non aveva mai fornito alla agenzia immobiliare, né all'attore la documentazione indicata alla clausola n. 8 della proposta contrattuale ed in particolare le certificazioni attestanti la piena ed esclusiva proprietà del terreno, le rinunce d'acquisto da parte di eventuali coltivatori diretti confinanti, nonché i certificati di destinazione urbanistica.
Aggiungeva che da informazioni ricevute successivamente alla accettazione della proposta, era emerso, inoltre, che il terreno oggetto di promessa non presentava le caratteristiche indicate nell'annuncio di vendita dell'immobile; che la rappresentazione fotografica del terreno pubblicata nell'annuncio di vendita mostrava una situazione di fatto non corrispondente alla effettiva proprietà della convenuta.
In particolare, precisava che era emerso che la porzione di terreno delimitata dal muro di cinta raffigurato nella foto (doc.5), che rappresentava l'accesso al terreno, non apparteneva interamente alla convenuta ma solo in parte, che non sussisteva alcun progetto per la realizzazione, sul terreno, di una civile abitazione, diversamente da quanto promesso.
Concludeva, pertanto, chiedendo: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria richiesta, dichiarare il recesso dell'attore dal preliminare conclusosi per effetto della accettazione da parte convenuta della proposta di acquisto formulata dall'attore e, per l'effetto condannare la società convenuta alla restituzione in favore di parte attrice del doppio della caparra di € 10.000,00, oltre il pagamento degli interessi maturati alla data della presente domanda pari ad € 130,00, nonché al pagamento degli interessi moratori maturandi dalla domanda al soddisfo. Con vittoria di compenso
e spese del presente giudizio”.
Nessuno si costituiva in giudizio per la convenuta per cui ne veniva Controparte_1
dichiarata la contumacia.
La causa veniva istruita mediante prova documentale e veniva rimessa in decisione all'udienza del
05.06.2025 sulla precisazione delle conclusioni di parte ricorrente di cui alle note di trattazione scritta ex art. 127 ter cpc in atti.
Ciò premesso, in primo luogo, occorre rilevare che è circostanza pacifica l'esistenza di un rapporto contrattuale tra le due parti, come si evince dal contratto preliminare di compravendita sottoscritto da entrambe così come è pacifico il pagamento, a titolo di caparra, della somma di € 10.000,00 da parte dell'attrice.
In considerazione di quanto sopra esposto, con diffida datata 20.7.2024, inviata via pec alla convenuta in data 24.7.2024, veniva comunicato il recesso dal contratto e veniva chiesta, ai sensi dell'art. 1385, co. II c.c., la restituzione del doppio della caparra versata pari ad euro 10.000,00, che rimaneva priva di riscontro (cfr. all. doc 6).
Parte attrice chiede, quindi, accertarsi che il contratto definitivo non è stato concluso a causa della condotta inadempiente della convenuta. Ebbene, appare evidente come il contratto definitivo non si è potuto concludere per fatto imputabile alla convenuta che ha omesso di dare prova della legittimità e piena proprietà dell'immobile promesso in vendita a parte attrice e della piena proprietà di esso, nonché di depositare entro il termine previsto la documentazione indicata nel contratto (cfr. art. 8).
Inoltre, la data fissata per il rogito è scaduta senza che sia stato concluso il contratto definitivo e parte convenuta nel presente giudizio non si è costituita.
Secondo il teorema proprio dell'art. 1218 c.c., quindi, denunciato l'inadempimento da parte del debitore, era onere del creditore offrire prova dell'adempimento, mentre, nel caso di specie la convenuta nulla ha provato.
Ciò premesso va, quindi, in accoglimento della domanda attorea, per inadempimento di parte convenuta e dichiararsi legittimo il recesso dell'attore dal preliminare e, per l'effetto, dichiararsi il suo diritto al doppio della caparra confirmatoria.
La caparra confirmatoria, ai sensi dell'art. 1385 c.c., assume la funzione di liquidazione convenzionale del danno da inadempimento qualora la parte non inadempiente abbia esercitato il potere di recesso conferitole dalla legge che, in tal caso, legittima a ritenere la caparra ricevuta o ad esigere il doppio di quella versata.
La domanda concernente la caparra formulata presuppone, quindi, l'esercizio del diritto di recesso, cui è collegata sulla base del disposto di cui al co. 2 dell'art. 1385 c.p.c.
In presenza del recesso, deve, quindi, essere accolta la domanda di accertamento del diritto all'ottenimento del doppio della caparra.
Il convenuto deve, quindi, restituire all'attore la somma versata di € 10.000,00, oltre interessi dal pagamento di essa al saldo.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e sono poste a carico di parte convenuta.
Viene esclusa la liquidazione della fase istruttoria, non svoltasi, visto che l'unica udienza tenuta le parti hanno precisato le conclusioni.
P.Q.M.
Il Tribunale di Latina, definitivamente pronunciando, in persona della dott.ssa Concetta Serino, ogni ulteriore domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
- accoglie la domanda dell'attore dichiarando legittimo il suo recesso dal preliminare conclusosi per effetto della accettazione da parte convenuta della proposta di acquisto formulata e, per l'effetto dichiara il suo diritto al doppio della caparra e la condanna di parte convenuta al pagamento, in suo favore, dell'importo di € 10.000,00, oltre interessi legali dal pagamento al saldo,
- condanna parte convenuta, al pagamento in favore dell'attore delle spese del Parte_1 presente giudizio che liquida in € 264,00 per spese, € 800,00 per la fase di studio, € 650,00 per la fase introduttiva e € 1.600,00 per la fase decisoria, oltre a dell'Iva, Cpa ex art. 11 legge 20 settembre 1980,
n. 576 e rimborso forfetario ex art. 14 D.M. 8 aprile 2004 n. 127.
Latina, 10.06.2025
Il Giudice
(Dott.ssa Concetta Serino)