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Sentenza 22 settembre 2025
Sentenza 22 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 22/09/2025, n. 32 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 32 |
| Data del deposito : | 22 settembre 2025 |
Testo completo
R EP UBBLI C A ITAL I AN A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI PALERMO
PRIMA SEZIONE CIVILE composta dai sigg.ri Magistrati dr. Giovanni D'Antoni Presidente dr. Angelo Piraino Consigliere dr. Ivana Francesca Mancuso Consigliere rel. riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 46/2025 R.G. di questa Corte di Appello, promossa in questo grado da
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
GRECO VINCENZO, PEC Email_1
appellante contro
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1 C.F._2
MANCINO LOREDANA , PEC Email_2
appellata con l'intervento del
PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI PALERMO
interveniente necessario
CONCLUSIONI DELLE PARTI per l'appellante
Pag. 1 di 8 Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, modificare e/o riformare l'impugnato decreto emessa dal
Tribunale di Termini Imerese nella parte sopra impugnata, e per l'effetto disporre, quanto segue:
-In accoglimento delle richieste già formulate dall'odierno comparente (anche nel procedimento portante il n° RG 1214/2022 riunito al n.109/2022) affidare al padre, congiuntamente alla madre, il figlio minore , nato a [...] il [...], con domicilio prevalente Persona_1 presso il padre, e regolamentando il diritto di visita della madre, così come specificamente indicato in sede di CTU (pag.50 All.G);
- Porre a carico della sig.ra ed in favore del sig. un assegno Controparte_1 Parte_1 mensile rivalutabile non inferiore ad €.150,00, quale contributo al mantenimento del figlio
[...]
oltre che la contribuzione di questa al 50% delle spese straordinarie per il minore, Per_1 scolastiche, sanitarie ecc;
Per l'appellata
Voglia
L'ECC.MA CORTE DI APPELLO DI PALERMO
SEZIONE VOLONTARIA GIURISDIZIONE
Disporre che sia confermata l'ordinanza emessa dal Tribunale Civile di Termini Imerese nei confronti di n.q di genitore del minore . Controparte_1 Persona_2
Per il Procuratore Generale presso questa Corte di Appello
Parere favorevole
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con separati ricorsi e - dopo aver premesso di Parte_1 Controparte_1 aver avuto una relazione more uxorio dalla quale era nato in data [...] il figlio – Per_1
chiedevano che venisse regolamentato l'affidamento del minore e il diritto di visita, con affidamento congiunto, ma ciascuno dei ricorrenti chiedeva che il minore avesse domicilio prevalente presso di sé e assegno di mantenimento a carico dell'altro.
2. Il Tribunale, riuniti i ricorsi, disponeva CTU e, all'esito, con decreto del 4 febbraio
2025, depositato il successivo 5 febbraio 2025, disponeva l'affido condiviso con collocamento prevalente presso la madre;
incaricava i servizi sociali di vigilare sul nucleo;
Pag. 2 di 8 invitava le parti ad intraprendere un percorso di sostegno alla genitorialità; disponeva che il padre potesse incontrare il figlio secondo le modalità indicate in parte motiva;
poneva a carico del di corrispondere € 150 mensili a titolo di assegno di mantenimento per Pt_1 il minore, oltre al 50% delle spese straordinarie.
3. Avverso il predetto decreto ha interposto reclamo chiedendo Parte_1
l'accoglimento delle conclusioni indicate in epigrafe.
4. Si è costituita che ha insistito per il rigetto del gravame e per la Controparte_1
conferma del provvedimento impugnato.
5. Il Procuratore Generale ha espresso parere favorevole all'accoglimento del reclamo.
6. Sostituita l'udienza del giorno 11 luglio 2025 con il deposito di note scritte ex art. 127ter c.p.c., le parti hanno depositato le note conclusive e il Collegio ha riservato la decisione.
7. impugna il decreto del Tribunale di Termini Imerese con riferimento Parte_1
al regime di affidamento, dolendosi che il collegio abbia disposto il collocamento prevalente presso la madre, anziché presso di lui, rilevando come una simile decisione risulti ingiustificata e fonte di pregiudizio per il minore.
8. Evidenzia, in proposito, che la decisione si discosta dalle conclusioni della CTU che, all'esito dei colloqui clinici e della sottoposizione del minore e dei genitori ad appositi test, aveva concluso che il regime di collocamento preferibile nell'interesse del bambino fosse presso il padre.
9. Il lamenta che il Tribunale non abbia motivato la mancata adesione alle Pt_1
conclusioni del consulente dell'ufficio, vieppiù che quest'ultimo aveva sottolineato che, ove la ed il compagno avessero continuato a porre il minore nelle dinamiche CP_1
disfunzionali che aveva osservato nel corso della consulenza, sarebbe stato preferibile l'affidamento esclusivo al padre.
10. La doglianza è meritevole di accoglimento.
11. Occorre in primo luogo precisare che il Tribunale ha disposto il collocamento prevalente del minore presso la madre, ritenendolo maggiormente conforme all'interesse di questi, “nell'intento di preservare l'ambiente familiare e il legame con la sorellina più piccola”
12. Tuttavia, da una attenta lettura della consulenza tecnica, tale motivazione risulta recessiva rispetto all'interesse del bambino, il quale viene descritto dal consulente Pag. 3 di 8 dell'ufficio come “strangolato” dal conflitto di lealtà nei confronti della madre, e inserito in un contesto familiare altamente disfunzionale.
13. Particolarmente significativi sono, in proposito, alcuni stralci delle conclusioni del consulente che qui di seguito si ritiene utile riportare: Le condizioni psichiche del minore mostrano forti quote ansiose al punto da determinare dei deficit cognitivi, nello specifico nelle funzioni della comprensione e dell'attenzione. Dalla valutazione clinica e dalla somministrazione dei test emerge una condizione di disagio in cui il minore è imbrigliato a causa del conflitto genitoriale, delle due coppie attivato e portato avanti dalla madre e dal suo compagno.
Triangolazione e conflitto di lealtà lo pervadono al punto da attivare a stati di confusione, ansia e tristezza, ma soprattutto lo sviluppo di quella condizione psicopatologica definita Falso sé
(Winnicott,1960): il bambino si adatta alle esigenze e richieste materne, eliminando le proprie caratteristiche autentiche, dunque attua un modo per ottenere l'amore di cui ha bisogno e utilizza il Falso Sé come strategia per sopravvivere in un ambiente che sembra non accoglierlo, nascondendo il vero Sé. La mancata espressione o costruzione del Sé può tradursi in un malessere psicologico che il bambino vive o nell'immediato o in un periodo successivo. È comune in questi bambini il senso di vuoto: non potendo riconoscere i sentimenti propri e non avendone potuto fare esperienza, diverrà una persona che non conosce i suoi veri bisogni ed è alienata da sé stessa, sino a non riconoscere e diversificare i propri bisogni da quelli degli altri (Remigio, 2020).
Fin da subito mostra infatti un atteggiamento eccessivamente compiacente verso la madre di cui teme la rabbia e l'allontanamento (la madre è solita dirgli che lo inserirà in un collegio), eccessiva è
l'ostentazione affettiva e unilaterale (la sig.ra non riesce a essere affettuosa) verso la madre.
Così come è evidente che il minore senta una pressione materna a essere l'alleato principale contro il padre nella guerra delle coppie . Persona_3 Persona_4
La madre infatti con il suo voluto, imperterrito, immodificabile e totale rifiuto del padre (anche per le questioni sanitarie e scolastiche) spinge il minore a mostrare fedeltà e a portarle ”doni”
(informazioni, deformazioni e pareri) contro il padre considerato il nemico, “l'infame”, colui che ha tutte le colpe.
Questa dinamica altamente disfunzionale determina un rischio evolutivo importante per il minore il quale ha assunto il ruolo di alleato, che indirettamente gli ha dato la madre, colui che addita e attacca il padre dinanzi a tutti. Ma con una caratteristica che aggrava il tutto e cioè
l'utilizzo sistematico della menzogna: il minore deforma, ingigantisce e mente alla madre su
Pag. 4 di 8 ogni aspetto relativo al padre.
Con il padre questo meccanismo è pure presente, ma in forma molto lieve in quanto il sig. Pt_1
non lo pone in questa condizione e difatti il rapporto tra i due è spontaneo e autentico, il minore non teme le reazioni paterne se si esprime liberamente;
il padre lo incita a non aver paura di esprimere l'affetto per la madre e a non utilizzare la bugia se vuole legittimamente vivere con lei.
Il rapporto tra e il padre è connotato da amore, gioco e comprensione, il bambino infatti Per_1
come risulta ai test percepisce la madre come pericolosa e distruttiva, mentre il padre come affettivo e protettivo. E difatti le interazioni osservate sono caratterizzate da una profonda affettività e percepisce di essere compreso dal padre a cui al colloquio chiederà scusa, in Per_1
prenda a un forte stato di agitazione e di pianto, per averlo tradito inventando fatti mai esistiti contro di lui e chiedendo che la madre non sappia della sua ritrattazione.
In un sistema familiare determinato dall'esclusione eccessiva della figura paterna si ritrova a Per_1
essere strangolato dal conflitto di lealtà: si tratta di una situazione di sofferenza, dubbi e sensi di colpa che affligge i figli delle coppie con elevato livello conflittuale, che maturano un'esigenza di doversi schierare, di dover prendere “le parti” di uno dei due genitori. Affettivamente però questo non è loro possibile, visto il sentimento che li lega ad entrambi i genitori, motivo per cui si verifica una situazione di estremo disagio, con diverse conseguenze psicologiche per i minori. Non ci sono più limiti fra il bambino e il genitore e manca la figura di riferimento, costante e tranquillizzante per il bambino, quella che "sa cosa fare da adulto”.
14. In aggiunta a tale preoccupante quadro per il futuro sviluppo del minore, il consulente ha lungamente osservato la madre del minore e, anche attraverso la sottoposizione ad appositi test, ha concluso che la stessa abbia capacità genitoriali compromesse, essendo risultate deficitarie numerose funzioni genitoriali (protettiva, affettiva, regolativa, predittiva etc.). Ha ancora evidenziato come dai racconti del minore e soprattutto dalla valutazione testologica emerge come il minore senta la madre distante da sé, aggressiva, distruttiva e tema di essere abbandonato. per il quale mette in atto CP_2
atteggiamenti in cui ostenta eccessiva compiacenza nei suoi riguardi. infatti teme che se non Per_1
esegue ciò che la madre con i suoi comportamenti indirettamente richiede e induce, verrà allontanato.
15. Il padre, invece, secondo quanto riportato nella consulenza, è in possesso di capacità genitoriali “moderate”, risultando capace di riconoscere i bisogni emotivi del
Pag. 5 di 8 bambino e di rispondervi adeguatamente utilizzando modalità affettive e, se necessario, normative.
16. Da ultimo, il consulente ha evidenziato numerose criticità anche nella figura dell'attuale compagno della madre.
17. Sulla base di tali accertamenti il consulente ha quindi concluso che il regime maggiormente rispondente all'interesse del figlio sia quello di affidamento condiviso con collocamento prevalente presso il padre, precisando altresì che laddove la Sig.ra continuerà a non comunicare con il Sig. e continuerà a porre il minore nelle dinamiche disfunzionali su Pt_1
descritte attuate ad oggi insieme al suo compagno, laddove continueranno le condotte aggressive del Sig. , si potrà e sarà opportuno per il bene del minore rivedere la tipologia di CP_3
affidamento e ritenere utile per il minore un affidamento esclusivo al padre.
18. Orbene ritiene il Collegio, alla luce dei sopra compendiati accertamenti del CTU, che nel primario interesse del minore, al fine di evitare che questi continui ad essere imbrigliato nelle dinamiche oltremodo disfunzionali ampiamente descritte dal consulente, il regime di affidamento più rispondente al best interest of the child sia quello dell'affidamento esclusivo al padre.
19. In proposito giova rammentare che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, dal quale questo collegio non ritiene di discostarsi, “in tema di affidamento dei figli nati fuori del matrimonio, alla regola dell'affidamento condiviso dei figli può derogarsi solo ove la sua applicazione risulti "pregiudizievole per l'interesse del minore", con la duplice conseguenza che l'eventuale pronuncia di affidamento esclusivo dovrà essere sorretta da una motivazione non più solo in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa ovvero manifesta carenza dell'altro genitore, e che l'affidamento condiviso non può ragionevolmente ritenersi precluso dalla oggettiva distanza esistente tra i luoghi di residenza dei genitori, potendo detta distanza incidere soltanto sulla disciplina dei tempi e delle modalità della presenza del minore presso ciascun genitore (Cass. 6535/2019)”.
20. Ed ancora “In tema di affidamento dei figli minori, il giudizio prognostico che il giudice, nell'esclusivo interesse morale e materiale della prole, deve operare circa le capacità dei genitori di crescere ed educare il figlio nella nuova situazione determinata dalla disgregazione dell'unione, va formulato tenendo conto, in base ad elementi concreti, del modo in cui i genitori hanno precedentemente svolto i propri compiti, delle rispettive capacità di relazione affettiva, attenzione,
Pag. 6 di 8 comprensione, educazione e disponibilità ad un assiduo rapporto, nonché della personalità del genitore, delle sue consuetudini di vita e dell'ambiente sociale e familiare che è in grado di offrire al minore, fermo restando, in ogni caso, il rispetto del principio della bigenitorialità, da intendersi quale presenza comune dei genitori nella vita del figlio, idonea a garantirgli una stabile consuetudine di vita e salde relazioni affettive con entrambi, i quali hanno il dovere di cooperare nella sua assistenza, educazione ed istruzione” (così da ultimo Cass. 16280/22025).
21. Nel caso in esame, come detto, le condotte della madre risultano disfunzionali e pregiudizievoli nei confronti del minore, laddove il padre risulta maggiormente idoneo allo svolgimento dei compiti di educazione e cura nei confronti del minore.
22. Quanto al regime di visita madre-figlio, allo stato, si reputa necessario disporre che gli incontri si svolgano presso lo Spazio Neutro che valuterà le modalità e i tempi di incontro anche al fine di mantenere i rapporti con la sorellina più piccola.
23. A carico della madre va disposto un assegno per il mantenimento del figlio di €
150,00 mensili da rivalutarsi annualmente, oltre al 50% delle spese straordinarie.
24. Occorre, altresì, disporre la presa in carico del minore da parte della NPI.
25. Restano ferme le restanti statuizioni del provvedimento non oggetto di impugnazione (incarico ai servizi sociali e avvio di un percorso genitoriale).
26. L'appello va conclusivamente accolto.
27. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo secondo i parametri di cui al DM 55/2014 e successive modifiche e integrazioni, in favore dell'Erario, attesa l'ammissione di al patrocinio a spese dello Stato Parte_1
P.Q.M.
La Corte, uditi i procuratori delle parti e il Procuratore Generale
- In accoglimento dell'appello avverso il decreto del Tribunale di Termini Imerese del
5.2.2025 proposto da nei confronti di con Parte_1 Controparte_1
ricorso del 19.2.2025:
a) dispone l'affidamento esclusivo di al padre;
Persona_2 Parte_1
b) dispone che gli incontri madre-figlio si svolgano presso lo Spazio Neutro che ne valuterà tempi e modalità anche al fine di preservare il rapporto di con Per_2
la sorella;
c) dispone la presa in carico del minore da parte della NPI;
Persona_2
Pag. 7 di 8 d) pone a carico di l'obbligo di pagare a la Controparte_1 Parte_1
somma di € 150,00 oltre al 50% delle spese straordinarie, a titolo di contributo per il mantenimento del minore.
- condanna al pagamento delle spese di lite che si liquidano in € Controparte_1
1.650,00 oltre spese generali iva e cpa come per legge, da versarsi in favore dell'Erario.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile della Corte di
Appello, il 12 settembre 2025
Il Consigliere est.
Ivana Francesca Mancuso
Il Presidente
Giovanni D'Antoni
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Presidente del collegio dr.
Giovanni D'Antoni e dal Consigliere relatore Ivana Francesca Mancuso, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44, così come modificato dal decreto del Ministro della Giustizia 29.12.2023 n. 157.
Pag. 8 di 8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI PALERMO
PRIMA SEZIONE CIVILE composta dai sigg.ri Magistrati dr. Giovanni D'Antoni Presidente dr. Angelo Piraino Consigliere dr. Ivana Francesca Mancuso Consigliere rel. riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 46/2025 R.G. di questa Corte di Appello, promossa in questo grado da
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
GRECO VINCENZO, PEC Email_1
appellante contro
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1 C.F._2
MANCINO LOREDANA , PEC Email_2
appellata con l'intervento del
PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI PALERMO
interveniente necessario
CONCLUSIONI DELLE PARTI per l'appellante
Pag. 1 di 8 Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, modificare e/o riformare l'impugnato decreto emessa dal
Tribunale di Termini Imerese nella parte sopra impugnata, e per l'effetto disporre, quanto segue:
-In accoglimento delle richieste già formulate dall'odierno comparente (anche nel procedimento portante il n° RG 1214/2022 riunito al n.109/2022) affidare al padre, congiuntamente alla madre, il figlio minore , nato a [...] il [...], con domicilio prevalente Persona_1 presso il padre, e regolamentando il diritto di visita della madre, così come specificamente indicato in sede di CTU (pag.50 All.G);
- Porre a carico della sig.ra ed in favore del sig. un assegno Controparte_1 Parte_1 mensile rivalutabile non inferiore ad €.150,00, quale contributo al mantenimento del figlio
[...]
oltre che la contribuzione di questa al 50% delle spese straordinarie per il minore, Per_1 scolastiche, sanitarie ecc;
Per l'appellata
Voglia
L'ECC.MA CORTE DI APPELLO DI PALERMO
SEZIONE VOLONTARIA GIURISDIZIONE
Disporre che sia confermata l'ordinanza emessa dal Tribunale Civile di Termini Imerese nei confronti di n.q di genitore del minore . Controparte_1 Persona_2
Per il Procuratore Generale presso questa Corte di Appello
Parere favorevole
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con separati ricorsi e - dopo aver premesso di Parte_1 Controparte_1 aver avuto una relazione more uxorio dalla quale era nato in data [...] il figlio – Per_1
chiedevano che venisse regolamentato l'affidamento del minore e il diritto di visita, con affidamento congiunto, ma ciascuno dei ricorrenti chiedeva che il minore avesse domicilio prevalente presso di sé e assegno di mantenimento a carico dell'altro.
2. Il Tribunale, riuniti i ricorsi, disponeva CTU e, all'esito, con decreto del 4 febbraio
2025, depositato il successivo 5 febbraio 2025, disponeva l'affido condiviso con collocamento prevalente presso la madre;
incaricava i servizi sociali di vigilare sul nucleo;
Pag. 2 di 8 invitava le parti ad intraprendere un percorso di sostegno alla genitorialità; disponeva che il padre potesse incontrare il figlio secondo le modalità indicate in parte motiva;
poneva a carico del di corrispondere € 150 mensili a titolo di assegno di mantenimento per Pt_1 il minore, oltre al 50% delle spese straordinarie.
3. Avverso il predetto decreto ha interposto reclamo chiedendo Parte_1
l'accoglimento delle conclusioni indicate in epigrafe.
4. Si è costituita che ha insistito per il rigetto del gravame e per la Controparte_1
conferma del provvedimento impugnato.
5. Il Procuratore Generale ha espresso parere favorevole all'accoglimento del reclamo.
6. Sostituita l'udienza del giorno 11 luglio 2025 con il deposito di note scritte ex art. 127ter c.p.c., le parti hanno depositato le note conclusive e il Collegio ha riservato la decisione.
7. impugna il decreto del Tribunale di Termini Imerese con riferimento Parte_1
al regime di affidamento, dolendosi che il collegio abbia disposto il collocamento prevalente presso la madre, anziché presso di lui, rilevando come una simile decisione risulti ingiustificata e fonte di pregiudizio per il minore.
8. Evidenzia, in proposito, che la decisione si discosta dalle conclusioni della CTU che, all'esito dei colloqui clinici e della sottoposizione del minore e dei genitori ad appositi test, aveva concluso che il regime di collocamento preferibile nell'interesse del bambino fosse presso il padre.
9. Il lamenta che il Tribunale non abbia motivato la mancata adesione alle Pt_1
conclusioni del consulente dell'ufficio, vieppiù che quest'ultimo aveva sottolineato che, ove la ed il compagno avessero continuato a porre il minore nelle dinamiche CP_1
disfunzionali che aveva osservato nel corso della consulenza, sarebbe stato preferibile l'affidamento esclusivo al padre.
10. La doglianza è meritevole di accoglimento.
11. Occorre in primo luogo precisare che il Tribunale ha disposto il collocamento prevalente del minore presso la madre, ritenendolo maggiormente conforme all'interesse di questi, “nell'intento di preservare l'ambiente familiare e il legame con la sorellina più piccola”
12. Tuttavia, da una attenta lettura della consulenza tecnica, tale motivazione risulta recessiva rispetto all'interesse del bambino, il quale viene descritto dal consulente Pag. 3 di 8 dell'ufficio come “strangolato” dal conflitto di lealtà nei confronti della madre, e inserito in un contesto familiare altamente disfunzionale.
13. Particolarmente significativi sono, in proposito, alcuni stralci delle conclusioni del consulente che qui di seguito si ritiene utile riportare: Le condizioni psichiche del minore mostrano forti quote ansiose al punto da determinare dei deficit cognitivi, nello specifico nelle funzioni della comprensione e dell'attenzione. Dalla valutazione clinica e dalla somministrazione dei test emerge una condizione di disagio in cui il minore è imbrigliato a causa del conflitto genitoriale, delle due coppie attivato e portato avanti dalla madre e dal suo compagno.
Triangolazione e conflitto di lealtà lo pervadono al punto da attivare a stati di confusione, ansia e tristezza, ma soprattutto lo sviluppo di quella condizione psicopatologica definita Falso sé
(Winnicott,1960): il bambino si adatta alle esigenze e richieste materne, eliminando le proprie caratteristiche autentiche, dunque attua un modo per ottenere l'amore di cui ha bisogno e utilizza il Falso Sé come strategia per sopravvivere in un ambiente che sembra non accoglierlo, nascondendo il vero Sé. La mancata espressione o costruzione del Sé può tradursi in un malessere psicologico che il bambino vive o nell'immediato o in un periodo successivo. È comune in questi bambini il senso di vuoto: non potendo riconoscere i sentimenti propri e non avendone potuto fare esperienza, diverrà una persona che non conosce i suoi veri bisogni ed è alienata da sé stessa, sino a non riconoscere e diversificare i propri bisogni da quelli degli altri (Remigio, 2020).
Fin da subito mostra infatti un atteggiamento eccessivamente compiacente verso la madre di cui teme la rabbia e l'allontanamento (la madre è solita dirgli che lo inserirà in un collegio), eccessiva è
l'ostentazione affettiva e unilaterale (la sig.ra non riesce a essere affettuosa) verso la madre.
Così come è evidente che il minore senta una pressione materna a essere l'alleato principale contro il padre nella guerra delle coppie . Persona_3 Persona_4
La madre infatti con il suo voluto, imperterrito, immodificabile e totale rifiuto del padre (anche per le questioni sanitarie e scolastiche) spinge il minore a mostrare fedeltà e a portarle ”doni”
(informazioni, deformazioni e pareri) contro il padre considerato il nemico, “l'infame”, colui che ha tutte le colpe.
Questa dinamica altamente disfunzionale determina un rischio evolutivo importante per il minore il quale ha assunto il ruolo di alleato, che indirettamente gli ha dato la madre, colui che addita e attacca il padre dinanzi a tutti. Ma con una caratteristica che aggrava il tutto e cioè
l'utilizzo sistematico della menzogna: il minore deforma, ingigantisce e mente alla madre su
Pag. 4 di 8 ogni aspetto relativo al padre.
Con il padre questo meccanismo è pure presente, ma in forma molto lieve in quanto il sig. Pt_1
non lo pone in questa condizione e difatti il rapporto tra i due è spontaneo e autentico, il minore non teme le reazioni paterne se si esprime liberamente;
il padre lo incita a non aver paura di esprimere l'affetto per la madre e a non utilizzare la bugia se vuole legittimamente vivere con lei.
Il rapporto tra e il padre è connotato da amore, gioco e comprensione, il bambino infatti Per_1
come risulta ai test percepisce la madre come pericolosa e distruttiva, mentre il padre come affettivo e protettivo. E difatti le interazioni osservate sono caratterizzate da una profonda affettività e percepisce di essere compreso dal padre a cui al colloquio chiederà scusa, in Per_1
prenda a un forte stato di agitazione e di pianto, per averlo tradito inventando fatti mai esistiti contro di lui e chiedendo che la madre non sappia della sua ritrattazione.
In un sistema familiare determinato dall'esclusione eccessiva della figura paterna si ritrova a Per_1
essere strangolato dal conflitto di lealtà: si tratta di una situazione di sofferenza, dubbi e sensi di colpa che affligge i figli delle coppie con elevato livello conflittuale, che maturano un'esigenza di doversi schierare, di dover prendere “le parti” di uno dei due genitori. Affettivamente però questo non è loro possibile, visto il sentimento che li lega ad entrambi i genitori, motivo per cui si verifica una situazione di estremo disagio, con diverse conseguenze psicologiche per i minori. Non ci sono più limiti fra il bambino e il genitore e manca la figura di riferimento, costante e tranquillizzante per il bambino, quella che "sa cosa fare da adulto”.
14. In aggiunta a tale preoccupante quadro per il futuro sviluppo del minore, il consulente ha lungamente osservato la madre del minore e, anche attraverso la sottoposizione ad appositi test, ha concluso che la stessa abbia capacità genitoriali compromesse, essendo risultate deficitarie numerose funzioni genitoriali (protettiva, affettiva, regolativa, predittiva etc.). Ha ancora evidenziato come dai racconti del minore e soprattutto dalla valutazione testologica emerge come il minore senta la madre distante da sé, aggressiva, distruttiva e tema di essere abbandonato. per il quale mette in atto CP_2
atteggiamenti in cui ostenta eccessiva compiacenza nei suoi riguardi. infatti teme che se non Per_1
esegue ciò che la madre con i suoi comportamenti indirettamente richiede e induce, verrà allontanato.
15. Il padre, invece, secondo quanto riportato nella consulenza, è in possesso di capacità genitoriali “moderate”, risultando capace di riconoscere i bisogni emotivi del
Pag. 5 di 8 bambino e di rispondervi adeguatamente utilizzando modalità affettive e, se necessario, normative.
16. Da ultimo, il consulente ha evidenziato numerose criticità anche nella figura dell'attuale compagno della madre.
17. Sulla base di tali accertamenti il consulente ha quindi concluso che il regime maggiormente rispondente all'interesse del figlio sia quello di affidamento condiviso con collocamento prevalente presso il padre, precisando altresì che laddove la Sig.ra continuerà a non comunicare con il Sig. e continuerà a porre il minore nelle dinamiche disfunzionali su Pt_1
descritte attuate ad oggi insieme al suo compagno, laddove continueranno le condotte aggressive del Sig. , si potrà e sarà opportuno per il bene del minore rivedere la tipologia di CP_3
affidamento e ritenere utile per il minore un affidamento esclusivo al padre.
18. Orbene ritiene il Collegio, alla luce dei sopra compendiati accertamenti del CTU, che nel primario interesse del minore, al fine di evitare che questi continui ad essere imbrigliato nelle dinamiche oltremodo disfunzionali ampiamente descritte dal consulente, il regime di affidamento più rispondente al best interest of the child sia quello dell'affidamento esclusivo al padre.
19. In proposito giova rammentare che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, dal quale questo collegio non ritiene di discostarsi, “in tema di affidamento dei figli nati fuori del matrimonio, alla regola dell'affidamento condiviso dei figli può derogarsi solo ove la sua applicazione risulti "pregiudizievole per l'interesse del minore", con la duplice conseguenza che l'eventuale pronuncia di affidamento esclusivo dovrà essere sorretta da una motivazione non più solo in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa ovvero manifesta carenza dell'altro genitore, e che l'affidamento condiviso non può ragionevolmente ritenersi precluso dalla oggettiva distanza esistente tra i luoghi di residenza dei genitori, potendo detta distanza incidere soltanto sulla disciplina dei tempi e delle modalità della presenza del minore presso ciascun genitore (Cass. 6535/2019)”.
20. Ed ancora “In tema di affidamento dei figli minori, il giudizio prognostico che il giudice, nell'esclusivo interesse morale e materiale della prole, deve operare circa le capacità dei genitori di crescere ed educare il figlio nella nuova situazione determinata dalla disgregazione dell'unione, va formulato tenendo conto, in base ad elementi concreti, del modo in cui i genitori hanno precedentemente svolto i propri compiti, delle rispettive capacità di relazione affettiva, attenzione,
Pag. 6 di 8 comprensione, educazione e disponibilità ad un assiduo rapporto, nonché della personalità del genitore, delle sue consuetudini di vita e dell'ambiente sociale e familiare che è in grado di offrire al minore, fermo restando, in ogni caso, il rispetto del principio della bigenitorialità, da intendersi quale presenza comune dei genitori nella vita del figlio, idonea a garantirgli una stabile consuetudine di vita e salde relazioni affettive con entrambi, i quali hanno il dovere di cooperare nella sua assistenza, educazione ed istruzione” (così da ultimo Cass. 16280/22025).
21. Nel caso in esame, come detto, le condotte della madre risultano disfunzionali e pregiudizievoli nei confronti del minore, laddove il padre risulta maggiormente idoneo allo svolgimento dei compiti di educazione e cura nei confronti del minore.
22. Quanto al regime di visita madre-figlio, allo stato, si reputa necessario disporre che gli incontri si svolgano presso lo Spazio Neutro che valuterà le modalità e i tempi di incontro anche al fine di mantenere i rapporti con la sorellina più piccola.
23. A carico della madre va disposto un assegno per il mantenimento del figlio di €
150,00 mensili da rivalutarsi annualmente, oltre al 50% delle spese straordinarie.
24. Occorre, altresì, disporre la presa in carico del minore da parte della NPI.
25. Restano ferme le restanti statuizioni del provvedimento non oggetto di impugnazione (incarico ai servizi sociali e avvio di un percorso genitoriale).
26. L'appello va conclusivamente accolto.
27. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo secondo i parametri di cui al DM 55/2014 e successive modifiche e integrazioni, in favore dell'Erario, attesa l'ammissione di al patrocinio a spese dello Stato Parte_1
P.Q.M.
La Corte, uditi i procuratori delle parti e il Procuratore Generale
- In accoglimento dell'appello avverso il decreto del Tribunale di Termini Imerese del
5.2.2025 proposto da nei confronti di con Parte_1 Controparte_1
ricorso del 19.2.2025:
a) dispone l'affidamento esclusivo di al padre;
Persona_2 Parte_1
b) dispone che gli incontri madre-figlio si svolgano presso lo Spazio Neutro che ne valuterà tempi e modalità anche al fine di preservare il rapporto di con Per_2
la sorella;
c) dispone la presa in carico del minore da parte della NPI;
Persona_2
Pag. 7 di 8 d) pone a carico di l'obbligo di pagare a la Controparte_1 Parte_1
somma di € 150,00 oltre al 50% delle spese straordinarie, a titolo di contributo per il mantenimento del minore.
- condanna al pagamento delle spese di lite che si liquidano in € Controparte_1
1.650,00 oltre spese generali iva e cpa come per legge, da versarsi in favore dell'Erario.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile della Corte di
Appello, il 12 settembre 2025
Il Consigliere est.
Ivana Francesca Mancuso
Il Presidente
Giovanni D'Antoni
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Presidente del collegio dr.
Giovanni D'Antoni e dal Consigliere relatore Ivana Francesca Mancuso, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44, così come modificato dal decreto del Ministro della Giustizia 29.12.2023 n. 157.
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