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Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 17/11/2025, n. 1178 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 1178 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I n n o m e d e l p o p o l o i t a l i a n o
I l T r i b u n a l e O r d i n a r i o d i P a r m a
S e z i o n e P r i m a C i v i l e in persona dei magistrati dott. Simone Medioli Devoto Presidente dott.ssa Marta Vassallo Componente dott. Andrea Fiaschi Relatore
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa di primo grado iscritta al n. 452 del Ruolo Generale degli affari con- tenziosi per l'anno 2025 promossa da
C.F. ), rappresentata e difesa dagli Parte_1 C.F._1
Avv.ti LAVECCHIA ROSSANA e DE PASQUALE VA parte ricorrente contro
(C.F. , rap- Controparte_1 C.F._2 presentato e difeso dagli Avv.ti LAVECCHIA ROSSANA e DE PASQUALE
VA parte resistente e con l'intervento del P.M. presso il Tribunale Ordinario di Parma
OGGETTO: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
(contenzioso)
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI
pagina 1 di 7 1) Le parti vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) I figli minori e in conformità a quanto previsto dalla L. Per_1 Per_2
54/2006, saranno affidati secondo il regime dell'affido condiviso ad entrambi i genitori, mantenendo la residenza anagrafica presso la madre. La potestà genitoriale rimane esercitata da entrambi i genitori che avranno pari diritti e doveri di vigilare sull'educazione ed istruzione dei figli, concorrendo in ma- niera paritaria alle decisioni di maggior interesse per i medesimi. Le decisio- ni di maggior interesse per i figli, relative all' istruzione, all' educazione ed alla salute degli stessi saranno prese di comune accordo fra i genitori tenen- do conto delle capacità, delle attitudini e delle aspirazioni dei figli.
L'esercizio della potestà genitoriale sarà, tuttavia, separato per le decisioni relative alle questioni di ordinaria amministrazione.
3) Il padre e la madre terranno con sé i figli paritariamente secondo il regime alternato, trascorrendo con un genitore tre giorni alla settimana e con l'altro quattro giorni a settimana, weekend alternati, il tutto secondo il criterio dell'alternanza. Le parti hanno redatto un Calendario che si allega alla scrit- tura privata depositata in data 11/09/2025.
4) Durante le vacanze estive ciascuno dei genitori avrà facoltà di avere con sé i figli per una settimana continuativa, nel periodo rispettivo di ferie, periodo da concordare tra i genitori indicativamente entro il mese di giugno di ogni anno. I genitori dovranno altresì concordare qualsiasi ulteriore viaggio e/o spostamento dei minori fuori dalla Regione Toscana, ad eccezione delle visite dei minori ai nonni paterni, residenti in [...]. In questo caso le parti convengono che il Sig. potrà recarsi presso la casa dei propri geni- Pt_2 tori, senza il preventivo consenso della Sig.ra la quale, dovrà, pur Pt_1 sempre essere informata di tale spostamento. Con riferimento alla principali festività, le parti concordano che i figli minori e trascorreran- Per_1 Per_2 no ad anni alterni la vigilia di Natale con un genitore ed il giorno di Natale e
SA EF con l'altro genitore;
trascorrerà altresì ad anni alterni il gior- no 31/12 con un genitore e il giorno 1/1 con l'altro genitore, con il quale tra- scorrerà altresì il giorno dell'Epifania, salvo diverso accordo fra le parti.
pagina 2 di 7 Analogamente i minori trascorreranno ora con l'uno, ora con l'altro genito- re, secondo il criterio dell'alternanza, rispettivamente il giorno di Pasqua e di Pasquetta. Il tutto sempre valutando le esigenze e la volontà dei minori, ed alternandosi indicativamente ciascun anno tra i genitori tutte le altre varie festività. Entrambi i genitori saranno obbligati a comunicare ogni cambia- mento di residenza e/o domicilio entro dieci giorni dall'avvenuto trasferimen- to e a comunicare il recapito, anche telefonico, dei luoghi di villeggiatura. E' fatto salvo, in ogni caso, ogni ulteriore accordo tra i genitori teso a privile- giare il mantenimento di un costante e significativo rapporto dei figli con en- trambi i genitori e con i rispettivi parenti. Nei periodi di permanenza presso i genitori, questi s'impegnano a rispettare ed a non trascurare gli impegni di studio, svago e sport dei minori. Il diritto di visita del sig. come so- Pt_2 pra indicato, potrà, nel rispetto del regime di affidamento congiunto e previo accordo con la sig.ra nonché tenuto conto delle preminenti attività dei Pt_1 figli (attività scolastica o sportiva o ricreativa) e compatibilmente con le esi- genze lavorative di entrambi i coniugi, essere suscettibile di deroghe e/o mo- difiche rispetto a quanto sopra concordato. Nello stesso modo la sig.ra Pt_1 potrà concordare con il padre dei minori deroghe o modifiche in base alle proprie esigenze lavorative e a quelle dei figli. Nei periodi di vacanza dei mi- nori, così come durante i giorni della settimana in cui i bambini si trovano con l'uno o l'altro genitore, entrambi i genitori si impegnano ad effettuare videochiamate, per consentire ai minori una maggiore vicinanza anche con l'altro genitore. Ciò anche nell'ipotesi in cui i minori si trovino temporanea- mente affidati a terzi. Nell'ipotesi di malattia dei figli minori, il genitore con cui si trovano i bambini, in quel momento, dovrà immediatamente contattare l'altro ed entrambi i genitori dovranno concordare le scelte mediche da ope- rare. Le eventuali modifiche dovranno essere reciprocamente comunicate con congruo anticipo.
5) Ciascuno dei genitori, stante il regime paritario dei giorni in cui ognuno ter- rà con sé i figli, provvederà direttamente al mantenimento ordinario dei mi- nori nei periodi di rispettiva pertinenza, ivi intendendo far riferimento alla pagina 3 di 7 spesa alimentare e alle spese relative alle rispettive abitazioni (es. utenze domestiche), convenendo che qualsivoglia ulteriore spesa che secondo le li- nee guida del CNF rientrerebbe nel mantenimento ordinario, dovrà essere condivisa tra i genitori al 50% (a titolo esemplificativo: mensa scolastica, spese di cancelleria, abbigliamento, ecc....);
Le spese straordinarie per i figli verranno ripartite al 50% tra i genitori, pur- ché preventivamente concordate e regolarmente documentate, ad eccezione delle spese per eventuale baby sitter di cui ogni parte si farà carico perso- nalmente. Inoltre, i genitori si danno reciprocamente atto che non sarà ne- cessaria alcuna preventiva concertazione per quanto riguarda le spese rela- tive a: libri scolastici, spese sanitarie urgenti, farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private, spese ortodontiche, oculistiche e sanitare ef- fettuate tramite il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista pri- vato;
spese protesiche, spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di tra- sporto, ove, in futuro, sarà acquistato con l'accordo di entrambi i genitori. A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, devono ritenersi straordi- Contr narie, secondo le linee guida del le seguenti spese:
a) spese mediche, sanitarie, chirurgiche (compresi i costi di degenza presso strutture pubbliche o private convenzionate), odontoiatriche, oculistiche, or- topediche non coperte da SSN, farmaceutiche (con esclusione dei medicinali da banco), terapeutiche, psicoterapeutiche, visite specialistiche, esami dia- gnostici ed analisi cliniche;
b) spese scolastiche come rette scolastiche, tasse d'iscrizione, libri di testo, corredo d'inizio anno scolastico, scuolabus o altro mezzo di trasporto, gite scolastiche e/o didattiche e/o viaggi d'istruzione, ripetizioni, alloggio e rela- tive utenze nella eventuale sede universitarie, corsi di lingue;
c) spese per attività sportive, artistiche, ricreative: costi per iscrizione e fre- quentazione corsi (sportivi, artistici, formativi e ricreativi) oltre acquisto del- le relative attrezzature, centri estivi, viaggi-vacanza, trascorsi in assenza dei genitori, ricariche telefoniche, acquisto e manutenzione mezzi di trasporto pagina 4 di 7 privato (mini-car, macchina, motorino, moto) oltre relative spese di bollo e assicurazione. Le parti convengono che il genitore che ha sostenuto per inte- ro la spesa di natura ordinaria o straordinaria, nell'interesse dei figli, avrà diritto al rimborso della spesa, nei limiti della quota di spettanza, da parte dell'altro genitore, entro 10 giorni successivi alla richiesta, previa presenta- zione della documentazione di spesa da parte del genitore che ha anticipato gli esborsi. Con riguardo alle spese straordinarie subordinate al consenso di entrambi i genitori, il genitore che ritiene necessaria una spesa informerà
l'altro a mezzo WhatsApp o mail;
l'altro genitore risponderà con lo stesso mezzo esprimendo consenso o dissenso motivato, entro 10 (dieci) giorni de- corsi i quali, senza risposta alcuna, si riterrà formato il silenzio assenso.
6) Le parti concordano che gli assegni familiari/assegno unico o altro contribu- to equipollente che potrà essere previsto a seguito di modifiche normative sa- ranno richiesti e percepiti da entrambi i genitori, nella misura del 50% ca- dauno e le detrazioni saranno effettuate secondo la normativa fiscale vigente.
I genitori si impegnano sino a ora a sottoscrivere la documentazione even- tualmente richiesta dall'Istituto previdenziale erogante a tale scopo.
7) Le parti si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo dei figli con ciascuno di essi;
si impegnano, inol- tre, a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesi- vi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza dei minori
F A T T O E DI R I T T O
Con ricorso depositato il 12/02/2025 ava atto di aver avuto Parte_1 una relazione sentimentale con alla qua- Controparte_1 le erano nati due figli, (il 30/11/2020) e (il Persona_3 Persona_4
21/04/2023), riconosciuti da entrambi i genitori;
la ricorrente proseguiva narrando che la relazione sentimentale con il padre dei minori si era progressivamente dete- riorata a causa di condotte dissolute tenute dal padre, potenzialmente pregiudizie- voli per i figli minori.
pagina 5 di 7 Su tali presupposti, la ricorrente avanzava domande inerenti la gestione della prole e la regolamentazione degli aspetti economici tra le parti.
Si costituiva in giudizio l quale dava atto Controparte_1 del raggiungimento di un accordo tra le parti per la definizione conciliativa del giudizio.
Con note scritte in sostituzione dell'udienza del 14/10/2025 le parti confermavano di non volersi riconciliare e di voler definire consensualmente il giudizio alle con- dizioni concordate, precisate come in epigrafe.
La causa veniva quindi assegnata in decisione al Collegio e discussa nella camera di consiglio del 24/10/2025.
§
Ritiene il Collegio che le condizioni concordate dalle parti nei termini di cui sopra non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di caratte- re imperativo, rappresentando anzi l'equo contemperamento delle rispettive posi- zioni, oltre a rispondere agli interessi morali e materiali dei figli minori della cop- pia, a cui è garantito un equo apporto di entrambe le figure genitoriali, dispone in conformità.
Le statuizioni concordate dalle parti possono, quindi, essere recepite e fatte pro- prie dal Tribunale, nei termini di cui in dispositivo.
Tenuto conto della natura e dell'esito del giudizio, sussistono i presupposti per una integrale compensazione delle spese, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 92
c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, in contraddittorio delle parti:
1) dispone che i figli minori e siano affidati Persona_3 Persona_4 congiuntamente ad entrambi i genitori, che ne cureranno l'istruzione e l'educazione, e che continueranno entrambi ad esercitare la propria responsabi- lità genitoriale;
2) recepisce e fa proprie le condizioni concordate dalle parti di cui in epigrafe, qui da intendersi integralmente richiamate e trascritte;
3) dispone l'integrale compensazione tra le parti delle spese del giudizio.
pagina 6 di 7 Così deciso in Parma nella camera di consiglio della Sezione Prima Civile in data
17/11/2025.
IL GIUDICE ESTENSORE dott. Andrea Fiaschi
IL PRESIDENTE dott. Simone Medioli Devoto
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