Art. 51.
Agli impiegati gia' esclusi dall'obbligo delle assicurazioni sociali per effetto degli articoli 2 del decreto legislativo 27 ottobre 1922, n. 1479, 38, n. 1 , del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827 , e 5 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636 , e' data facolta' di provvedere al riscatto dei periodi per i quali ha operato tale esclusione, compresi tra la data di istituzione dell'assicurazione obbligatoria per la invalidita', la vecchiaia ed i superstiti e il 1 settembre 1950, con le norme e le modalita' di cui all' articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338 , con la riduzione del 50 per cento dell'onere dalla legge stessa previsto a carico del richiedente.
La facolta' di riscatto, da esercitarsi nei modi previsti dal citato articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338 , e' estesa a tutti i cittadini italiani che abbiano prestato lavoro subordinato all'estero, nel territorio libico o delle ex colonie italiane, non coperto da assicurazione sociale riconosciuta dalla legislazione italiana. ((5)) Le disposizioni di cui alla legge 1 febbraio 1962, n. 35 , gia' prorogate con la legge 17 marzo 1965, n. 179 , riguardanti il riconoscimento, a favore dei lavoratori della Venezia Giulia e della Venezia Tridentina, dell'opera prestata prima dell'entrata in vigore del regio decreto-legge 29 novembre 1925, n. 2146 , ai fini dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti e dei fondi speciali di previdenza sostitutivi della medesima, sono richiamate in vigore per un anno dalla data da cui avra' effetto la presente legge.
Ai soli fini del requisito di almeno un anno di contribuzione nell'ultimo quinquennio previsto dall' articolo 5 della legge 4 aprile 1952, n. 218 , per l'autorizzazione alla prosecuzione volontaria dei versamenti contributivi e dall'articolo 9, n. 2, lettera b), sub 2 della legge medesima, per il conseguimento della pensione da parte dell'assicurato invalido e dei superstiti di assicurato, i contributi di riscatto di cui al comma precedente si considerano versati per il periodo immediatamente anteriore all'entrata in vigore della presente legge.
Per l'esercizio della facolta' prevista dal terzo comma del presente articolo, l'interessato e' tenuto ad esibire all'istituto nazionale della previdenza sociale, a corredo della domanda, apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio nonche' la certificazione del luogo di residenza all'epoca di svolgimento dell'attivita' lavorativa.
--------------- AGGIORNAMENTO (5) Il D.L. 2 marzo 1974, n. 30 , convertito con modificazioni dalla L. 16 aprile 1974, n. 114 ha disposto (con l'art. 2-octies) che "Nei casi previsti dall' articolo 51, secondo comma, della legge 30 aprile 1969, n. 153 , l'onere del riscatto, determinato con le modalita' di cui all' articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338 , e' ridotto del cinquanta per cento".
Agli impiegati gia' esclusi dall'obbligo delle assicurazioni sociali per effetto degli articoli 2 del decreto legislativo 27 ottobre 1922, n. 1479, 38, n. 1 , del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827 , e 5 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636 , e' data facolta' di provvedere al riscatto dei periodi per i quali ha operato tale esclusione, compresi tra la data di istituzione dell'assicurazione obbligatoria per la invalidita', la vecchiaia ed i superstiti e il 1 settembre 1950, con le norme e le modalita' di cui all' articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338 , con la riduzione del 50 per cento dell'onere dalla legge stessa previsto a carico del richiedente.
La facolta' di riscatto, da esercitarsi nei modi previsti dal citato articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338 , e' estesa a tutti i cittadini italiani che abbiano prestato lavoro subordinato all'estero, nel territorio libico o delle ex colonie italiane, non coperto da assicurazione sociale riconosciuta dalla legislazione italiana. ((5)) Le disposizioni di cui alla legge 1 febbraio 1962, n. 35 , gia' prorogate con la legge 17 marzo 1965, n. 179 , riguardanti il riconoscimento, a favore dei lavoratori della Venezia Giulia e della Venezia Tridentina, dell'opera prestata prima dell'entrata in vigore del regio decreto-legge 29 novembre 1925, n. 2146 , ai fini dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti e dei fondi speciali di previdenza sostitutivi della medesima, sono richiamate in vigore per un anno dalla data da cui avra' effetto la presente legge.
Ai soli fini del requisito di almeno un anno di contribuzione nell'ultimo quinquennio previsto dall' articolo 5 della legge 4 aprile 1952, n. 218 , per l'autorizzazione alla prosecuzione volontaria dei versamenti contributivi e dall'articolo 9, n. 2, lettera b), sub 2 della legge medesima, per il conseguimento della pensione da parte dell'assicurato invalido e dei superstiti di assicurato, i contributi di riscatto di cui al comma precedente si considerano versati per il periodo immediatamente anteriore all'entrata in vigore della presente legge.
Per l'esercizio della facolta' prevista dal terzo comma del presente articolo, l'interessato e' tenuto ad esibire all'istituto nazionale della previdenza sociale, a corredo della domanda, apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio nonche' la certificazione del luogo di residenza all'epoca di svolgimento dell'attivita' lavorativa.
--------------- AGGIORNAMENTO (5) Il D.L. 2 marzo 1974, n. 30 , convertito con modificazioni dalla L. 16 aprile 1974, n. 114 ha disposto (con l'art. 2-octies) che "Nei casi previsti dall' articolo 51, secondo comma, della legge 30 aprile 1969, n. 153 , l'onere del riscatto, determinato con le modalita' di cui all' articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338 , e' ridotto del cinquanta per cento".