CGT1
Sentenza 11 febbraio 2026
Sentenza 11 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Torino, sez. III, sentenza 11/02/2026, n. 99 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Torino |
| Numero : | 99 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 99/2026
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TORINO Sezione 3, riunita in udienza il 30/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
CIPOLLA FEDERICO, Presidente
PIERRO MARIA, Relatore
COLLU LUISELLA, Giudice
in data 30/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 732/2025 depositato il 07/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Torino
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 11020259007536784000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2018
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 11020259007536784000 IRPEF-ALTRO 2018
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 11020259007536784000 IRAP 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 88/2026 depositato il 30/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: chiede, previa sospensione dell'esecuzione, di annullare l'intimazione di pagamento n. 11020259007536784000 e le cartelle in esse indicate, con il favore di tutte le spese e competenze professionali, oltre agli oneri di legge, oltre il rimorso degli oneri di legge. Si chiede, sin d'ora, la distrazione delle spese ex art. 93 c.p.c.
Resistente: chiede, n via pregiudiziale, di accertare e dichiarare la tardività del ricorso;
nel merito chiede di rigettare il ricorso con condanna del ricorrente alle spese di lite. Accertare e dichiarare il difetto di legittimità dell'Agente della Riscossione a favore dell'Ente Impositore in merito agli interessi e al difetto di motivazione delle cartelle.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha impugnato l'intimazione di pagamento n. 11020259007536784000 e le cartelle di pagamento nn. 11020220041678967000 notificata in data 25.10.2022 relativa a IRAP 2018, e la cartella n. 11020220044937207000 notificata in data 30.11.2022 relativa a IRPEF 2018, con la quale è stata richiesta la somma complessiva di €. 46.055,62 per IRPEF e IRAP, sollevando le seguenti eccezioni:
1. Omessa notifica delle cartelle di pagamento indicate nell'intimazione di pagamento;
2. omessa motivazione dell'intimazione di pagamento e delle cartelle;
3. omessa indicazione del calcolo degli interessi;
4. prescrizione di tributi e accessori.
L'Agenzia delle Entrate- Riscossione si è costituita in giudizio e ha contro dedotto:
1. l'inammissibilità del ricorso, stante la regolare notifica delle cartelle di pagamento avvenuta mediante pec rispettivamente il 25 ottobre 2022 e il 30.11.2022. Viene evidenziato che con riferimento alle cartelle nn.
11020220041678967000 e 11020220044937207000 è stato notificato un atto interruttivo della prescrizione ossia l'intimazione di pagamento n. 11020249001247577000;
2. mancato decorso del termine prescrizionale decennale con riferimento alle imposte e quinquennale con a interessi e sanzioni.
3. inapplicabilità dell'art. 7 Statuto con riferimento all'intimazione di pagamento, atto prodromico all'esecuzione forzata;
4. applicabilità dell'art. 30 del D.P.R. n. 602 del 1973 per il calcolo degli interessi, se considerati moratori, da calcolare a partire dalla data della notifica della cartella di pagamento e fino alla data del pagamento, al tasso determinato annualmente con decreto del Ministero delle finanze con riguardo alla media dei tassi bancari attivi;
o applicabilità dell'art. 20 D.P.R. n. 602 del 1973 nel caso in cui gli interessi siano da ritardata iscrizione a ruolo in quanto il contribuente si trova già nella condizione di conoscere i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della pretesa fiscale, con l'effetto che l'onere di motivazione può considerarsi in questi casi assolto dall'Ufficio.
5. carenza di legittimazione passiva dell'ente di riscossione con riferimento alla presunta carenza motivazionale della cartelle e alla quantificazione degli interessi
All'udienza del 24 ottobre 2025 sono comparse le parti. Parte ricorrente ha rinunciato all'istanza cautelare e ha chiesto un breve rinvio. Il 29 gennaio 2026 il ricorrente ha presentato rinuncia al ricorso ex art. 44 dlgs.
n. 546/92. essendo venuto meno il suo interesse a proseguire il giudizio e ha chiesto di estinguere il giudizio,
a spese compensate. All'udienza del 30 gennaio 2026 nessuno è comparso.
La Corte ha preso atto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso del ricorrente, per venire meno il suo interesse a proseguire il giudizio. ADER ha infatti accolto l'istanza di rateizzazione delle somme portate dalla cartella di pagamento n. 1102025900753678400 sottesa all'atto impugnato presentata il 21/07/2025, a seguito della quale il ricorrente ha pagato le rate alle rispettive scadenze.
La Corte dichiara pertanto estinto il giudizio ai sensi dell'art. 44. dlgs. n. 546/92. Spese compensate.
P.Q.M.
La Corte dichara estinto il giudizio. Spese compensate.
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TORINO Sezione 3, riunita in udienza il 30/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
CIPOLLA FEDERICO, Presidente
PIERRO MARIA, Relatore
COLLU LUISELLA, Giudice
in data 30/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 732/2025 depositato il 07/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Torino
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 11020259007536784000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2018
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 11020259007536784000 IRPEF-ALTRO 2018
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 11020259007536784000 IRAP 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 88/2026 depositato il 30/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: chiede, previa sospensione dell'esecuzione, di annullare l'intimazione di pagamento n. 11020259007536784000 e le cartelle in esse indicate, con il favore di tutte le spese e competenze professionali, oltre agli oneri di legge, oltre il rimorso degli oneri di legge. Si chiede, sin d'ora, la distrazione delle spese ex art. 93 c.p.c.
Resistente: chiede, n via pregiudiziale, di accertare e dichiarare la tardività del ricorso;
nel merito chiede di rigettare il ricorso con condanna del ricorrente alle spese di lite. Accertare e dichiarare il difetto di legittimità dell'Agente della Riscossione a favore dell'Ente Impositore in merito agli interessi e al difetto di motivazione delle cartelle.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha impugnato l'intimazione di pagamento n. 11020259007536784000 e le cartelle di pagamento nn. 11020220041678967000 notificata in data 25.10.2022 relativa a IRAP 2018, e la cartella n. 11020220044937207000 notificata in data 30.11.2022 relativa a IRPEF 2018, con la quale è stata richiesta la somma complessiva di €. 46.055,62 per IRPEF e IRAP, sollevando le seguenti eccezioni:
1. Omessa notifica delle cartelle di pagamento indicate nell'intimazione di pagamento;
2. omessa motivazione dell'intimazione di pagamento e delle cartelle;
3. omessa indicazione del calcolo degli interessi;
4. prescrizione di tributi e accessori.
L'Agenzia delle Entrate- Riscossione si è costituita in giudizio e ha contro dedotto:
1. l'inammissibilità del ricorso, stante la regolare notifica delle cartelle di pagamento avvenuta mediante pec rispettivamente il 25 ottobre 2022 e il 30.11.2022. Viene evidenziato che con riferimento alle cartelle nn.
11020220041678967000 e 11020220044937207000 è stato notificato un atto interruttivo della prescrizione ossia l'intimazione di pagamento n. 11020249001247577000;
2. mancato decorso del termine prescrizionale decennale con riferimento alle imposte e quinquennale con a interessi e sanzioni.
3. inapplicabilità dell'art. 7 Statuto con riferimento all'intimazione di pagamento, atto prodromico all'esecuzione forzata;
4. applicabilità dell'art. 30 del D.P.R. n. 602 del 1973 per il calcolo degli interessi, se considerati moratori, da calcolare a partire dalla data della notifica della cartella di pagamento e fino alla data del pagamento, al tasso determinato annualmente con decreto del Ministero delle finanze con riguardo alla media dei tassi bancari attivi;
o applicabilità dell'art. 20 D.P.R. n. 602 del 1973 nel caso in cui gli interessi siano da ritardata iscrizione a ruolo in quanto il contribuente si trova già nella condizione di conoscere i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della pretesa fiscale, con l'effetto che l'onere di motivazione può considerarsi in questi casi assolto dall'Ufficio.
5. carenza di legittimazione passiva dell'ente di riscossione con riferimento alla presunta carenza motivazionale della cartelle e alla quantificazione degli interessi
All'udienza del 24 ottobre 2025 sono comparse le parti. Parte ricorrente ha rinunciato all'istanza cautelare e ha chiesto un breve rinvio. Il 29 gennaio 2026 il ricorrente ha presentato rinuncia al ricorso ex art. 44 dlgs.
n. 546/92. essendo venuto meno il suo interesse a proseguire il giudizio e ha chiesto di estinguere il giudizio,
a spese compensate. All'udienza del 30 gennaio 2026 nessuno è comparso.
La Corte ha preso atto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso del ricorrente, per venire meno il suo interesse a proseguire il giudizio. ADER ha infatti accolto l'istanza di rateizzazione delle somme portate dalla cartella di pagamento n. 1102025900753678400 sottesa all'atto impugnato presentata il 21/07/2025, a seguito della quale il ricorrente ha pagato le rate alle rispettive scadenze.
La Corte dichiara pertanto estinto il giudizio ai sensi dell'art. 44. dlgs. n. 546/92. Spese compensate.
P.Q.M.
La Corte dichara estinto il giudizio. Spese compensate.