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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 23/12/2025, n. 216 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 216 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI POTENZA SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei Magistrati: dott. Rosario BAGLIONI Presidente rel. est. dott.ssa Licia TOMAY Giudice dott.ssa Adelia TOMASETTI Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile nr. 1395/2025 V.G. introdotta da
, nato a [...], in data [...], rappresentato e difeso dall'avv. Michele Parte_1
De LO ed elettivamente domiciliato in Lioni (AV) alla Via P. San Bernardino nr. 19 c/o lo studio del predetto difensore e da
, nata a [...] in data [...], rappresentata e Parte_2 difesa dall'avv. Marino Bellizzi ed elettivamente domiciliata in Potenza alla Via del Gallitello nr. 271
c/o lo studio del predetto difensore
- ricorrenti - con
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Potenza.
- parte necessaria -
Oggetto: separazione consensuale
1 Conclusioni: le parti chiedono emettersi sentenza di omologa della separazione consensuale ai patti ed alle condizioni di cui al ricorso introduttivo.
Il P.M. ha espresso parere favorevole.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con rituale ricorso del 25.06.2025, e - premesso di aver contratto Parte_1 Parte_2 matrimonio in Castelmezzano (PZ) il 25.08.1988 e che dalla loro unione sono nati i figli Per_1
e entrambi maggiorenni - hanno dedotto il venir meno dell'affectio coniugalis,
[...] Per_2 unitamente all'incompatibilità caratteriale.
Hanno, dunque, chiesto dichiararsi la loro separazione consensuale alle seguenti, concordate condizioni: “1. I coniugi vengano autorizzati a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di legge.
2. Il sig. verserà mensilmente, a titolo di mantenimento, Pt_1 in favore della sig.ra e dei figli l'importo mensile di € 500,00 (euro cinquecento/00), Parte_2 rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, come per legge. La corresponsione delle predette somme dovrà essere effettuata entro il giorno cinque di ogni mese sul conto corrente intestato alla sig.ra cod. IBAN [...].
3. La dimora coniugale Parte_2 ubicata nel Comune di Potenza alla Via Alfredo Viviani n. 6 piano P-1, identificato al catasto dei fabbricati del Comune di Potenza al foglio 48 P.lla 750 sub 3, cat. A/3, unitamente ai mobili, arredi
e pertinenze, è assegnata alla sig.ra .”. Parte_2
All'udienza del 04.12.2025, in presenza della sig.ra e dei difensori, preso atto dell'assenza Parte_2 del sig. , la ricorrente ha confermato la volontà di procedere alla separazione. Pt_1
L'avv. Carulli, in sostituzione dell'avv. Michele De LO, ha riservato il deposito della dichiarazione a firma del ricorrente . Parte_1
Il Tribunale ha quindi riservato la causa in decisione.
Successivamente, l'avv. De LO ha depositato una dichiarazione a firma del sig. , con cui Pt_1 lo stesso ha confermato la volontà di addivenire alla separazione e precisato che la somma di euro
500,00 dovrà intendersi corrisposta esclusivamente a titolo di mantenimento in favore della sig.ra
. Parte_2
Orbene, i coniugi hanno concordato le condizioni regolatrici del rapporto di separazione, come sopra riportate.
In merito ai rapporti tra i coniugi, l'accordo prospettato non presenta profili di illiceità o contrarietà
a norme imperative.
L'accordo tra i coniugi va qui integrato con l'obbligatoria rivalutazione annuale del contributo ordinario di mantenimento a carico del padre, che avverrà sulla base degli indici Istat-Foi.
2 Va pertanto omologata la separazione consensuale dei coniugi, alle suddette condizioni.
Dopo il passaggio in giudicato la presente sentenza sarà trasmessa all'Ufficiale dello Stato civile del
Comune di Castelmezzano (PZ) per l'annotazione a margine dell'atto di matrimonio e per gli altri adempimenti di cui agli artt. 14 e 69 del d.P.R.
3.11.2000 n. 396.
Le spese processuali vanno interamente compensate, tenuto conto dell'accordo delle parti.
P. Q. M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando sulla contestuale domanda proposta da e Parte_1
, con ricorso del 25.06.2025, così provvede: Parte_2
a) omologa la separazione consensuale di e , i quali Parte_1 Parte_2 hanno contratto matrimonio in Castelmezzano (PZ), il 25.08.1988, trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di Castelmezzano (PZ), dell'anno 1988, Atto nr. 7,
Parte II, Serie A.
b) autorizza i coniugi a vivere separatamente.
c) dispone che il rapporto di separazione sia regolato dalle condizioni concordate dai coniugi, come riportate in motivazione;
d) ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Castelmezzano (PZ), per gli adempimenti di competenza;
e) dichiara interamente compensate tra le parti le spese processuali.
Così deciso in camera di consiglio, in Potenza in data 11/12/2025.
IL PRESIDENTE
dott. Rosario Baglioni
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