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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 02/12/2025, n. 2065 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 2065 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale Ordinario di Latina
Sezione II Civile
in composizione monocratica nella persona del Giudice dott. Stefano Fava ha emesso la seguente
SENTENZA
ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. nella causa civile di primo grado iscritta al n.13/2024 del
R.G.A.C, decisa nell'udienza cartolare del 2 dicembre 2025, e vertente
TRA
(C.F. , rappresentata e difesa dall'Avv. Nadia Parte_1 C.F._1
Scugugia, per delega in calce al ricorso
PARTE ATTRICE/RICORRENTE
E
(P.I. ) in persona del Controparte_1 P.IVA_1
legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Daniele La Salvia, giusta procura in calce alla memoria di costituzione
PARTE CONVENUTA/RESISTENTE
NONCHÈ
DOTT. Controparte_2
PARTE CONVENUTA contumace
E
(P.I. ) in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_3 P.IVA_2
rappresentata e difesa anche disgiuntamente dagli Avv.ti Giacomo La OL e Armando La
OL
ER AM
OGGETTO: responsabilità professionale
CONCLUSIONI
Per l'odierna udienza di discussione a trattazione scritta del 2 dicembre 2025 le parti concludevano come da note scritte depositate in atti da intendersi richiamate
PREMESSO IN FATTO
Con ricorso ex art 281 decies c.p.c in data 2 gennaio 2024 la sig.ra Parte_1 conveniva in giudizio il ed il Dott. Controparte_1 al fine di accertare e dichiarare la responsabilità dei convenuti nella Controparte_2
causazione delle lesioni subite e, per l'effetto, condannarli in solido al risarcimento dei danni patiti. Deduceva:
a) di essersi rivolta alla struttura Redimedica - Laboratorio Diagnostica Medica - per eseguire accertamenti al fine di sottoporsi ad un intervento di correzione di alluce valgo in percutanea;
b) che, eseguite analisi di laboratorio in data 07.11.2019, in data 11.11.2019 con accettazione n° 8069 il Prof. a seguito di rx, refertava e Persona_1 riscontrava della articolazione metatarso falangea del I° dito con sub.lussazione Pt_2
della testa metatarsale a.;
c) che in data 14.11.2019 il Dr. specialista in ortopedia, con carta intestata CP_2
della chirurgia ambulatoriale ed endoscopia, firmava la richiesta di CP_4
autorizzazione all'intervento chirurgico presso il laboratorio Redi Medica di Latina, per correzione di alluce valgo (all.2); d) che in data 17.12.2019 presso la struttura privata Controparte_1
di Latina il Dr. eseguiva intervento chirurgico per
[...] Controparte_2
deformità avampiede sinistro con tecnica percutanea alluce e tenotomia estensori
2*3* 4*;
e) che la struttura rilasciava alla paziente fattura per intervento alluce valgo, uso sala operatoria, sedazione anestesiologica, materiale e medicinali;
f) che la Sig.ra si sottoponeva a successivi controlli con il Dr. Pt_1 CP_2
[...]
g) che nel febbraio e nel giugno 2020 la paziente lamentava al Dr. la CP_2
persistenza di dolore, gonfiore e deformità del piede;
h) che in data 05.10.2020 il Dr. oneva indicazione di un secondo intervento CP_2 chirurgico che veniva dallo stesso eseguito in data 17.11.2020 presso il laboratorio
Redimedical il quale rilasciava foglio di dimissioni per correzione alluce valgo piede sinistro;
i) che, ciò nonostante, permaneva gonfiore e dolore del piede sinistro;
j) che l'inesatta esecuzione degli interventi ha portato ad un aggravamento della deformità dell'avampiede sinistro, con gravi danni psico-fisici oltre ad una alterazione posturale ed estetica;
k) di aver introdotto il giudizio con ricorso ex art. 696 bis c.p.c., rubricato al n.
6402/2022 nel quale non si costituiva il Dr. CP_2
l) che la CTU espletata nel procedimento di ATP dal Dr. ha acclarato Persona_2
la inidoneità da un punto di vista tecnico professionale dell'assistenza prestata caratterizzata da imperizia, imprudenza e negligenza, il nesso causale tra la condotta del sanitario ed il quadro clinico residuato con duplice insuccesso sia estetico che funzionale;
m) che il CTU ha accertato la permanenza del danno estetico e disfunzionale determinanti lesioni consolidate e non più emendabili se non con il ricorso ad un terzo intervento chirurgico;
n) che il CTU ha quantificato un danno biologico pari al 10% della totale, con giorni 30 di ITA e giorni 60 di ITP al 50%, la non incidenza dei postumi sull'attività lavorativa specifica in relazione all'attività di tipo intellettuale svolta (magistrato), la incidenza su quella generica nella misura del 4% (D.M. 12.07.2000 ); CP_5 o) di ritenere responsabili dei postumi patiti il Dott. e la struttura Controparte_2
Redimedica per erroneità, per imperizia e negligenza gravi in relazione agli accertamenti preoperatori, ai due interventi chirurgici, alla scelta terapeutica e alla tecnica adoperata non idonea e non coerente con i dati clinici;
p) di ritenerli responsabili anche in relazione al consenso informato perché la paziente, se correttamente informata, avrebbe evitato di sottoporsi all'intervento e di subirne le conseguenze invalidanti;
q) di aver tentato la mediazione ex art. 5 Dlgs. 28/2010 con esito negativo in data
17.01.2022.
Parte attrice concludeva chiedendo di accertare e dichiarare la riconducibilità del danno subito ad un comportamento colposo del Dott. e della Controparte_2 [...]
comunque alla violazione degli obblighi Controparte_6
contrattualmente assunti dai convenuti, e, per l'effetto, condannarli in solido tra loro, al risarcimento del danno , patrimoniale e non patrimoniale, subito quantificato in euro
36.654,00 o nella maggior o minor misura ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria e le spese sostenute, anche per i Consulenti di Parte, per la CTU, e per altre somme che risulteranno dovute, oltre interessi di mora dal dovuto e liquidazione dei danni derivanti dalla perdita del valore del credito liquidato in valuta. Con vittoria di spese competenze ed onorari anche del procedimento per ATP n° 6402/2022.
Si costituiva in data 29 marzo 2024 il Controparte_1
in persona del legale rappresentante p.t., riportandosi alla comparsa di costituzione e risposta già depositata nel giudizio ex art. 696 bis c.p.c.; deduceva:
a) in via preliminare, la inammissibilità e/o improcedibilità del ricorso non proposto anche nei confronti della già parte nel giudizio ex art. 696 bis Controparte_7
c.p.c.;
b) l'inammissibilità del ricorso in relazione al rapporto di alternatività tra l'accertamento tecnico preventivo con funzione conciliativa (art. 696-bis c.p.c.) e la mediazione (d.lgs. 28/2010);
c) l'inammissibilità del ricorso in relazione alla natura del rapporto sorto in via diretta tra le parti ed alla presunta responsabilità del Medico che ha eseguito gli interventi, così come dedotta nell'atto introduttivo;
d) l'assenza di profili di responsabilità addebitabile alla società che si è limitata a fornire la sala e le attrezzature per i due interventi chirurgici;
e) la sussistenza di un esclusivo rapporto tra la paziente e il medico che ha eseguito gli interventi, continuato fuori del centro medico nel proprio studio privato;
f) che il CTU non ha rilevato colpe attribuibili alla struttura medica ma solo alla attività professionale del dott. CP_2
g) l'infondatezza nel merito della domanda risarcitoria in assenza di nesso causale tra danno alla salute e fatto della struttura sanitaria;
h) di insistere nel contestare le conclusioni della CTU esperita nel giudizio 6402/2022, richiamando le eccezioni e deduzioni ivi rappresentate dal CTP Dott. Per_3
La struttura convenuta concludeva chiedendo - in via preliminare, dichiarare inammissibile il ricorso per tutte le ragioni indicate in atti;
in subordine ordinare la integrazione del contraddittorio con la compagnia assicuratrice, o, differire il giudizio per la chiamata in causa della Unipol Sai Spa in manleva;
nel merito, rigettare il ricorso per la infondatezza dello stesso, ritenuto assente il nesso logico causale tra gli eventuali danni e la struttura evocata in giudizio.
Con decreto in data 9 aprile 2024 il giudice, autorizzava la chiamata del terzo e differiva ai sensi dell'art. 269, 2° co. c.p.c. l'udienza di prima comparizione al 17 settembre 2024 con trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c..
Con comparsa in data 16 settembre 2024 si costituiva la terza chiamata CP_3
, in persona del legale rappresentante p.t., deducendo:
[...]
a) in via preliminare e pregiudiziale, la estinzione del giudizio relativo alla chiamata endoprocedimentale di terzo, ex art. 307 comma 3 cpc;
b) la nullità della chiamata per mancata notifica dell'atto di citazione del terzo nei termini di legge;
c) l'assenza di presupposti di cui al primo comma dell'art. 281 decies cpc;
d) l'insussistenza di un rapporto negoziale o di legge, tra la parte lesa e l'assicuratore;
e) il difetto di legittimazione passiva, per inoperatività della polizza;
f) la temerarietà della domanda di garanzia avendo l'assicuratore già in sede di ATP ex art.696 bis cpc, eccepito l'inoperatività della polizza;
g) che la garanzia non copre i danni derivati da attività compiuta da medici non dipendenti del Centro;
h) l'eventuale operatività della garanzia a “secondo rischio” (art. 25 C.G.A.);
La terza chiamata concludeva chiedendo di accogliere le eccezioni pregiudiziali e preliminari con declaratoria di estinzione del giudizio endoprocedimentale incardinato con la chiamata di terzo;
in via subordinata accogliere l'eccezione di nullità dell'atto di citazione per chiamata di terzo;
in va cautelativa respingersi la domanda di garanzia per inoperatività della polizza;
nella ipotesi di accoglimento della domanda principale e di condanna, anche in via solidale, della dichiararsi la convenuta tenuta verso CP_3
di questa per la rivalsa ed il regresso alla restituzione delle somme comunque pagate, anche per i danni che la dovesse subire a causa dell' inadempimento all' art CP_3
1913 - 1915 cc avendo il convenuto persino omesso di articolare mezzi istruttori CP_8
condannare la chiamante ex art. 96 cpc.
Con note in data 16 settembre 2024 parte attrice insisteva per l'accoglimento della domanda risarcitoria.
Con note in data 16 settembre 2024 parte convenuta depositava notificazione dell'atto di chiamata in causa del terzo (11.09.2024) chiedeva un ulteriore termine, perentorio, per poter eseguire nei termini la chiamata in causa;
chiedeva il mutamento del rito e la concessione del termine per il deposito di istanze istruttorie e nuove allegazioni documentali.
Con note in data 17 settembre 2024 la terza chiamata insisteva nelle eccezioni preliminari e di nullità della citazione, nel merito insisteva per il rigetto della domanda del convenuto e per l'accoglimento delle conclusioni di cui alla propria comparsa di costituzione.
Con ordinanza in data 17 settembre 2024 il giudice, lette le note di udienza depositate dalle parti, rigettava la richiesta di parte convenuta di termini per la rinnovazione della notifica della chiamata in causa del terzo effettuata oltre i termini di legge, non avendo la convenuta documentato e neppure dedotto di essere incorsa nella decadenza per causa non imputabile ex art. 153 comma secondo c.p.c.; dichiarava parte convenuta decaduta dalla possibilità di citare il terzo;
ritenuta la causa matura per la decisione, rinviava per discussione e decisione all'udienza con trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. del 2 dicembre 2025.
Con note conclusive in data 5 novembre 2025 la Unipol. Sai insisteva per la estinzione del giudizio nei confronti della terza chiamata, per omessa ottemperanza nei termini come da ordinanza del 9/4/2024, con estromissione conseguente;
per la nullità della citazione;
chiedeva l'accoglimento delle conclusioni come rassegnate in atti, con il favore delle spese anche dell'ATP.
Con note conclusive in data 12 novembre 2025 parte attrice concludeva per l'evidente responsabilità del dott. e della Redimedica riportando a quanto dedotto e richiesto CP_2
con l'atto introduttivo con condanna alle spese con distrazione.
Con note conclusive in data 12 novembre 2025 parte convenuta Controparte_1
così concludeva “in via preliminare, dichiarare inammissibile il ricorso per mancata
[...]
chiamata in giudizio della compagnia assicuratrice che è già stata presente nel giudizio ex art. 696 bis c.p.c. - in via preliminare e pregiudiziale, accertarsi e dichiararsi l'inammissibilità del ricorso per tutte le ragioni indicate in narrativa;
- in via subordinata, di merito, rigettare il ricorso così come proposto sia pe la infondatezza dello stesso che, in particolare perché risulta del tutto assente il nesso logico causale tra gli eventuali danni causati alla ricorrente ed eventuale ma non provata responsabilità ascrivibile alla struttura e quindi, in concreto, alla riconducibilità causale del danno al fatto della struttura chiamata in giudizio. - In subordine nella denegata ipotesi in cui le istanze attrici dovessero risultare ammissibili e fondate e/o quindi anche in minima parte accolte chiede che il venga in toto manlevato e tenuto indenne dalla Compagnia Controparte_1 assicurativa UNIPOL SAI S.p.A. Via Stalingrado 45 40128 Bologna. Con vittoria di spese e compensi del giudizio”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve preliminarmente dichiararsi la contumacia del convenuto dott. CP_2
, regolarmente citato e non comparso.
[...]
Va dichiarata la inammissibilità in rito della domanda di garanzia svolta dal convenuto nei confronti della terza chiamata Controparte_1
per essere il convenuto incorso nella decadenza dalla possibilità Controparte_9 di chiamare in causa terzi, come da ordinanza del 17 settembre 2024.
Deve essere rigettata la eccezione relativa alla improcedibilità/inammissibilità dell'odierno giudizio poiché nel procedimento di ATP 6402/22 non vi è stata alcuna pronuncia di merito.
Non determina inoltre l'improcedibilità della domanda giudiziale l'aver la danneggiata esperito il procedimento di mediazione ex d.lgs. 28/2010 (verbale negativo del 17.01.2022) prima dell'avvio dell'accertamento tecnico preventivo con funzione conciliativa ex art. 696-bis c.p.c., di cui all'art. 8, comma 1 della legge n. 24/2017.
I due strumenti sono condizione di procedibilità del giudizio risarcitorio alternativi tra loro, nel senso che l'uno esclude la necessità di ricorrere al secondo, ma non vi è alcuna norma che impedisce, esperito infruttuosamente l'uno, di poter instaurare l'altro, considerata la funzione, oltre che conciliativa, anche di anticipazione istruttoria propria dell'accertamento tecnico preventivo, ai fini del successivo giudizio di merito.
Nel merito la domanda attorea merita accoglimento, nei limiti di seguito precisati.
La vicenda, avente ad oggetto un fatto di asserita malpractice verificatosi nel 2019, va ricondotta nell'ambito di applicazione della legge n. 24 del 2017, cd. Legge Gelli, il cui art.7 ha introdotto una diversa qualificazione delle responsabilità della struttura sanitaria e del sanitario (cd. “doppio binario”), ritenendo di natura contrattuale la prima ed extracontrattuale la seconda, salvo l'obbligazione contrattuale assunta direttamente dal medico con il paziente.
In particolare, l'art. 7, comma 1 prevede che la struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica o privata che, nell'adempimento della propria obbligazione, si avvalga dell'opera di esercenti la professione sanitaria, anche se scelti dal paziente e ancorché non dipendenti della struttura stessa, risponde, ai sensi degli articoli 1218 e 1228 del c.c., delle loro condotte dolose o colpose. Tale disciplina è estesa anche alle ipotesi di prestazioni sanitarie svolte in regime di libera professione intramuraria ovvero nell'ambito di attività di sperimentazione e di ricerca clinica ovvero in regime di convenzione con il Servizio sanitario nazionale nonché attraverso la telemedicina (art. 7, comma 2).
La legge n. 24 del 2017 non ha fatto che recepire i principi giurisprudenziali precedentemente consolidatisi che avevano riconosciuto la natura contrattuale della responsabilità medica, in forza di un atipico contratto di assistenza sanitaria o di spedalità con la struttura, pubblica o privata, che si perfeziona all'atto dell'accettazione del paziente e da cui insorgono, a carico della struttura, accanto a quelli di tipo alberghiero, obblighi di messa a disposizione del personale medico ausiliario, del personale paramedico, nonché di apprestamento di tutte le attrezzature necessarie, anche in vista di eventuali complicazioni o emergenze (Cass. n. 8826/2007; Cass. n.5590/2015).
Di conseguenza, dei danni subiti dal paziente, ne risponde la struttura sanitaria sia per l'ipotesi in cui siano dipesi dall'inadeguatezza della struttura, che per l'ipotesi in cui siano dipesi dalla colpa dei sanitari di cui la struttura si sia avvalsa nell'adempimento della propria obbligazione di cura e assistenza trovando nel secondo caso applicazione la regola posta dall'art. 1228 c.c., secondo cui il debitore che nell'adempimento dell'obbligazione si avvale dell'opera di terzi risponde anche dei fatti dolosi o colposi di costoro, ancorché essi non siano formalmente alle sue dipendenze (Cass. n. 1620/2012, Cass. n.22390/2006).
Come conferma l'art.7, comma 1 della legge n. 24 del 2017 la responsabilità per fatto dell'ausiliario o del preposto prescinde dall'esistenza di un vero e proprio rapporto di lavoro subordinato del medico con la struttura (pubblica o privata) sanitaria, essendo irrilevante la natura del rapporto tra i medesimi sussistente ai fini considerati, laddove fondamentale rilevanza assume viceversa la circostanza che dell'opera del terzo il debitore originario comunque si avvalga nell'attuazione del rapporto obbligatorio.
Difatti, se la struttura si avvale della "collaborazione" dei sanitari persone fisiche (utilità) si trova del pari a dover rispondere dei pregiudizi da costoro eventualmente cagionati
(danno) anche quando l'operatore non sia un suo dipendente (Cass. 1043/2019) ma intervenga quale suo ausiliario necessario, comunque sussistendo un collegamento tra la prestazione effettuata e l'organizzazione aziendale (in tal senso Cass. 28987/2019), in considerazione del principio eius commoda et eius incommoda.
Dalla natura contrattuale della responsabilità della struttura sanitaria consegue che è onere del danneggiato, allegare l'esistenza del rapporto di cura e l'aggravamento della patologia preesistente, ovvero l'insorgenza di una nuova patologia, e la sussistenza del nesso di causalità fra la condotta ed il danno patito, rimanendo a carico della struttura sanitaria fornire la prova liberatoria che la prestazione professionale sia stata eseguita in modo diligente, o la causa imprevedibile ed inevitabile dell'impossibilità dell'esatta esecuzione della prestazione, oggettivamente non imputabile all'agente (da ultimo Cass. n.
27142/2024; Cass. n. 13107/2023; Sez.U. n. 577/2008), tenuto conto che nell'adempimento della prestazione professionale, la diligenza esigibile dal medico è quella del debitore qualificato di cui al secondo comma dell'art.1176 c.c..
Quanto al sanitario operante nell'ambito della struttura, questi, secondo il richiamato art.7 della legge n. 24 del 2017, risponde del proprio operato ai sensi dell'art. 2043 cod. civ., salvo che abbia agito in forza di un contratto di prestazione d'opera professionale direttamente con il paziente. Ne consegue, sul piano probatorio, che il danneggiato, nei confronti dell'operatore sanitario, è onerato di provare tutti gli elementi costitutivi dell'illecito aquiliano.
Si aggiunga che in tema di responsabilità civile, il nesso causale è regolato dal principio di cui agli artt. 40 e 41 cod. pen., per il quale un evento è da considerare causato da un altro se il primo non si sarebbe verificato in assenza del secondo, nonché dal criterio della cosiddetta causalità adeguata, sulla base del quale, all'interno della serie causale, occorre dar rilievo solo a quegli eventi che non appaiano - ad una valutazione "ex ante" - del tutto inverosimili, ferma restando, peraltro, la diversità del regime probatorio applicabile, in ragione dei differenti valori sottesi ai due processi: nel senso che, nell'accertamento del nesso causale in materia civile, vige la regola della preponderanza dell'evidenza o del "più probabile che non", mentre nel processo penale vige la regola della prova "oltre il ragionevole dubbio" (Sez.Un. n. 576 del 2008). Ne consegue, con riguardo alla responsabilità professionale del medico, che, essendo quest'ultimo tenuto a espletare l'attività professionale secondo canoni di diligenza e di perizia scientifica, il giudice, accertata l'omissione di tale attività, può ritenere, in assenza di altri fattori alternativi, che tale omissione sia stata causa dell'evento lesivo e che, per converso, la condotta doverosa, se fosse stata tenuta, avrebbe impedito il verificarsi dell'evento stesso (Cass. n.
16123/2010).
Con riferimento alla struttura sanitaria, nel caso di specie, la documentazione medica prodotta in atti consente di ritenere raggiunta la prova del rapporto di assistenza intercorso tra il l'attrice, in relazione ai Controparte_1
due interventi chirurgici eseguiti presso la struttura dal chirurgo Dr. CP_2
Le fatture per le prestazioni rese alla cliente dimostrano come il rapporto sia direttamente intercorso tra il Centro diagnostico e la paziente, reso per il tramite dei propri medici ausiliari, non avendo parte convenuta nulla dimostrato a supporto dell'estraneità del sanitario dott. dalla struttura organizzativa o dell'esistenza di intervenuti CP_2
accordi con il medico utili ad escludere la responsabilità di cui all'art. 1228 c.c..
Quanto alla dedotta malpractice sanitaria, l'accertamento peritale eseguito in sede di ATP ex art. 696 bis c.p.c., dal CTU dott. del quale si condividono le analitiche e Persona_2
motivate risultanze, avendo il consulente anche fornito adeguata replica alle osservazioni del consulente di parte, consentono di ritenere dimostrata la sussistenza del danno da peggioramento delle condizioni di salute, eziologicamente riconducibile all'errato operato del dott. CP_2
Ha premesso il CTU che la paziente, affetta da una condizione di alluce valgo e II e III dito a martello al piede sinistro, dopo essere stata visitata dal dott. specialista in CP_2
ortopedia e traumatologia, si sottoponeva ad un primo intervento chirurgico correttivo in data 17/12/2019 e, stante la permanenza della sintomatologia dolorosa e della deformità, ad un secondo intervento chirurgico in data 17/11/2020, entrambi eseguiti dal chirurgo dott. resso il Centro medico i Latina (pag.
5-6 CTU). CP_2 CP_4
Riferiva il CTU della mancanza, nella documentazione clinica, delle lastre e/o immagini relative ai referti radiografici prodotti in atti, e della opposizione della convenuta all'acquisizione delle cartelle cliniche complete relative ai due interventi chirurgici (pag.6
CTU).
Ha riferito il CTU del mancato raggiungimento degli obiettivi terapeutici che l'intervento correttivo avrebbe dovuto comportare, e cioè la correzione osteo-strutturale ed estetica della deviazione assiale e della protuberanza osteofitosica e borsitica;
della permanenza, nonostante i due interventi chirurgici, di “deviazione in valgo unitamente ad un reale accorciamento del dito sia la prominenza del profilo anatomico della prima metatarsofalangea dovuta alla persistenza dell'esostosi” (pagg.
9-10 CTU).
Riferisce il CTU: La condotta assistenziale del chirurgo ortopedico che ha avuto in cura la periziata presso il Centro medico di Latina è da ritenersi da un punto di vista tecnico-professionale CP_4 inidonea, con caratteri di imperizia, imprudenza e negligenza medico legalmente rilevanti per inidoneo tecnicismo.
Accertato il nesso causale tra la condotta del Sanitario ed il quadro clinico residuato alla periziata nella fattispecie del caso in questione, questo risulta viziato da un duplice insuccesso sia estetico che funzionale. Permangono infatti sia la deformità che la dolorabilità locale (pag.11 CTU).
Il CTU ha, poi, escluso il nesso causale con la lamentata lombalgia, non sufficientemente supportato da dati clinici-anamnestici e da accertamenti strumentali.
Ed ancora precisava: Come dato oggettivo e fattuale dell'insuccesso chirurgico è possibile considerare il secondo intervento come un tentativo di ripristinare una restitutio in integrum palesemente viziata da una sintomatologia dolorosa e dalla persistenza della deformità non conseguita dopo il primo intervento chirurgico (pag.12 CTU). Rilevava il CTU un ulteriore profilo di colpa per la non adeguata considerazione da parte del chirurgo operatore nella scelta della tecnica chirurgica della concomitante problematica del piatto-valgismo del piede, condizionante la risoluzione delle problematiche lamentate.
Si legge nell'elaborato peritale: Pertanto questo CTU esprime riserve anche sull'appropriatezza e sull'esatta indicazione al tipo di intervento chirurgico proposto e quindi praticato alla paziente laddove invece la problematica del piatto-valgismo del piede avrebbe dovuto ricevere maggior attenzione/considerazione al fine di ottenere un risultato finale ottimale nella correzione chirurgica proposta ed eseguita quindi non ponderando le variabili condizionanti il risultato finale (pag.12
CTU).
Il CTU ha, poi, accertato la persistenza del danno estetico e disfunzionale a distanza di circa tre anni dall'ultimo dei due interventi chirurgici, determinanti lesioni consolidate e non più emendabili se non con il ricorso ad un ulteriore terzo intervento chirurgico di aumentata difficoltà e probabile insuccesso, considerata la progressiva erosione dei tessuti osteo-capsulo-legamentosi dovuta ai precedenti interventi a tali livelli (pag.13 CTU).
In relazione al danno in concreto patito dall'attrice, il CTU, (pag.13 e ss.) tenuto conto della preesistente condizione di valgismo, ha riconosciuto un'invalidità permanente in termini di maggior danno collegato all'operato medico pari al 10% (di cui il 5% per “aggravio della cenestesi relazionale e della metatarsalgia durante la deambulazione”), un'incapacità temporanea assoluta di giorni 30 e parziale al 50% di giorni 60.
Ritiene il CTU che i postumi residuati siano consolidati e non emendabili, se non con il ricorso ad un ulteriore terzo intervento di aumentata difficoltà e possibile insuccesso, considerata la progressiva erosione dei tessuti osteo-capsulo-legamentosi dovuta ai precedenti interventi a tali livelli;
il CTU ha inoltre, rilevato una sofferenza soggettiva, definita come “marcata”, per essersi la periziata dovuta sottoporre ad un secondo intervento chirurgico a distanza di circa un anno dal primo, senza una effettiva risoluzione della patologia e, anzi, persistendo un quadro clinico-disfunzionale e inestetico;
in ultimo, il CTU, considerata l'attività intellettuale svolta dalla danneggiata (magistrato), ha accertato l'incidenza dei postumi residuati sulla sola capacità lavorativa generica, nella misura del 4% (D.M. 12.07.2000 ), ed escluso quella specifica. CP_10
Il CTU ha riferito della presenza in atti di fattura emessa dal Centro RediMedica di Latina
(n° 3950 del 17/12/2019) relativa a spese di sala operatoria occorse per l'esecuzione del primo intervento chirurgico pari ad euro 2.867,00 (duemilaottocentosessantasette/00) e riteneva potersi considerare lo stesso importo, quale possibile voce di danno emergente, per l'ipotesi di nuovo intervento chirurgico, comunque fruibile da pazienti a carico del
Servizio sanitario Nazionale.
In riscontro alle osservazioni del CTP di parte convenuta, precisava il CTU che la persistenza di dolore e della deformità anatomica, ed la scelta del chirurgo di praticare un secondo intervento correttivo, sono circostanze di per sé indicative dell'insuccesso del primo intervento, non comprendendosi, diversamente, il ricorso da parte del chirurgo a praticare un secondo intervento a carico delle medesime strutture anatomiche e a distanza di pochi mesi da primo, rivelatosi comunque anch'esso non risolutivo.
In considerazione di quanto accertato in sede di ATP, applicando i principi normativi e giurisprudenziali sopra richiamati, si ritiene sussistente un profilo di responsabilità della struttura convenuta, configurandosi l'insuccesso del trattamento chirurgico correttivo come conseguenza di errato, o comunque, inidoneo tecnicismo, da parte del dott. chirurgo operatore di cui la struttura si è avvalsa, che ha contribuito ad CP_2
aggravare lo stato di salute della paziente, non avendo la struttura fornito la prova liberatoria, consistente nella dimostrazione della corretta esecuzione della prestazione medica ovvero della riconducibilità degli esiti peggiorativi di cui si è detto ad un evento imprevisto ed imprevedibile.
Si osserva, inoltre, che in tema di responsabilità per colpa medica, nell'ipotesi di concorrenza nella produzione dell'evento lesivo tra la condotta del sanitario ed un autonomo fatto naturale, quale una pregressa situazione patologica del danneggiato, spetta al creditore della prestazione professionale l'onere di provare il nesso causale tra intervento del sanitario e danno evento in termini di aggravamento della situazione patologica e, una volta accertata la portata concausale dell'errore medico, spetta al sanitario (o alla struttura) dimostrare la natura assorbente e non meramente concorrente della causa esterna;
qualora resti comunque incerta la misura dell'apporto concausale naturale, la responsabilità di tutte le conseguenze individuate in base alla causalità giuridica va interamente imputata all'autore della condotta umana (Cass. n. 5632/2023).
Quanto alla responsabilità del convenuto chirurgo operatore, rimasto contumace, in esito all'accertamento tecnico preventivo, risultano integrati tutti gli elementi costitutivi della responsabilità extracontrattuale, avendo il CTU accertato profili di imperizia, imprudenza e negligenza dell'operatore intervenuto, ed un peggioramento delle condizioni di salute preesistenti, causalmente imputabile alla colposa esecuzione dell'intervento chirurgico correttivo.
Di fatti, l'intervento non solo non ha determinato la correzione della situazione che lo ha reso necessario e che ci si attendeva quale normale esito della diligente esecuzione della prestazione professionale, ma ha anche cagionato un pregiudizio alla salute.
Non essendo emerse altre possibili spiegazioni causali, è ragionevole ritenere, secondo un giudizio controfattuale, che l'aggravamento del quadro patologico, non si sarebbe verificato qualora il trattamento chirurgico fosse stato correttamente eseguito.
Va aggiunto che l'attività chirurgica prestata è da ritenersi routinaria non essendo emersi elementi idonei a configurare la speciale difficoltà della prestazione del sanitario, capace di limitare la responsabilità risarcitoria ai soli casi di imperizia per “colpa grave” di cui all'art. 2236 c.c..
Ne consegue la configurabilità dell'obbligo risarcitorio anche in capo al chirurgo dott.
CP_2
Parte attrice ha dedotto un danno da incompleta informazione, in sede di acquisizione del consenso informato, circa le conseguenze del trattamento chirurgico e che, ove compiutamente informata, avrebbe rifiutato l'intervento. Tuttavia, si osserva che il danno alla salute riportato dall'attrice non costituisce una complicazione, o conseguenza, prevedibile ex ante del trattamento, bensì il risultato della prestazione sanitaria non correttamente eseguita.
Pertanto, non si può discutere di lesione del diritto all'autodeterminazione posto che, altrimenti, dovrebbe accogliersi un inammissibile ragionamento tautologico per cui ogni volta in cui sia ravvisabile una condotta in qualche misura negligente nell'esecuzione della terapia o dell'intervento chirurgico dovrebbe necessariamente ravvisarsi un'omissione informativa.
Quanto alla liquidazione equitativa dei danni accertati dal CTU, considerato che la nuova tabella unica nazionale introdotta dal d.p.r. n. 12/2025 si applica per eventi dannosi verificatisi dopo la sua entrata in vigore, per il caso di specie (intervento chirurgico del
2019) si farà applicazione delle tabelle milanesi, come indicato da Cass. Sent. 12408/2011, attualmente vigenti (2024), conformemente al principio di unitarietà del danno biologico ed onnicomprensività rispetto ai pregiudizi fisici o psichici causati dall'altrui illecito, sancito dalla sentenza n. 26972 del 2008 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione.
Deve riconoscersi l'aumento tabellarmente previsto per il danno morale (incremento per sofferenza soggettiva), in considerazione della sofferenza interiore patita dall'attrice correlata all'essersi dovuta sottoporre ad un secondo intervento chirurgico correttivo, al sentimento di frustrazione per il fallimento di entrambi gli interventi e per la prospettata necessità di un terzo intervento, comunque di esito incerto, come accertato dal CTU.
Trattandosi di menomazione al piede, la lesione comporta una maggiore difficoltà nella deambulazione e nello svolgimento delle normali attività quotidiane. Il pregiudizio ricondotto dal CTU alla lesione della capacità lavorativa generica, consistente nella maggiore usura, fatica e difficoltà nello svolgimento dell'attività lavorativa, non può, nel caso di specie, considerata l'attività intellettuale svolta dall'attrice (magistrato), comportare un'ulteriore incremento del danno biologico risultando già compreso nella misura del 5% ricondotta dal CTU all' “aggravio della cenestesi relazionale e della metatarsalgia durante la deambulazione”, diversamente incorrendo in un'inammissibile duplicazione risarcitoria del medesimo pregiudizio (affaticamento fisico).
Pertanto, facendo applicazione dei richiamati parametri, tenuto conto dell'età (55 anni) della danneggiata alla data dell'evento lesivo e di quanto accertato in sede di CTU medico legale, si perviene ai seguenti conteggi (elaborati con l'ausilio di apposito software):
Percentuale di invalidità permanente 10%
Punto danno biologico € 2.612,40
Incremento per sofferenza soggettiva (+ 26%) € 679,22
Punto danno non patrimoniale € 3.291,62
Punto base I.T.T. € 115,00
Giorni di invalidità temporanea totale 30
Giorni di invalidità temporanea parziale al 50% 60
Danno biologico risarcibile € 19.071,00
Danno non patrimoniale risarcibile € 24.029,00
Invalidità temporanea totale € 3.450,00
Invalidità temporanea parziale al 50% € 3.450,00
Totale danno biologico temporaneo € 6.900,00
Totale generale € 30.929,00 In considerazione della accertata non corretta prestazione sanitaria, alla danneggiata deve essere riconosciuta la spesa sostenuta dalla paziente per l'intervento in regime privato, non risolutivo della sua patologia e che le ha determinato un danno permanente alla sua salute, documentata dalla fattura emessa dal Centro RediMedica di Latina (n° 3950 del
17/12/2019), pari ad € 2.867,00.
L'importo complessivo (€ 30.929,00+ € 2.867,00), devalutato alla data dell'evento lesivo
(17.12.2019) e rivalutato con gli interessi legali (indice ISTAT Foi), sulla somma di anno in anno rivalutata sino alla sentenza ammonta a € 37.227,63.
In conclusione, alla luce delle risultanze che precedono, la convenuta struttura sanitaria in cui è stato effettuato l'intervento chirurgico ed il sanitario che lo ha eseguito, rimasto contumace, devono ritenersi corresponsabili (l'uno a titolo contrattuale, l'altro extracontrattuale) dei postumi patiti da parte attrice e, attesa l'unicità del fatto dannoso, condannati in solido tra loro al risarcimento dei danni patiti dall'attrice per l'importo già stimato all'attualità di € 37.227,63 oltre interessi legali dalla sentenza al saldo.
Le spese di lite seguono il principio di soccombenza e vanno poste a carico dei convenuti, in solido tra loro, liquidate in favore di parte attrice come in dispositivo, sulla base dei parametri di cui al DM 55/14 aggiornato al DM 147/2022 nella misura media, comprensive anche delle spese del procedimento di ATP iscritto al n.R.G. 6402/2022.
Le spese della CTU espletata in sede di ATP, liquidate con separato decreto in seno a tale procedimento, sono poste definitivamente a carico del Controparte_1
che deve, pertanto, rifonderle alla parte ricorrente la quale le aveva
[...]
anticipate.
Le spese di lite relative alle chiamate in garanzia sono poste a carico della struttura chiamante, considerata l'inammissibilità della domanda, alla luce del principio generale di soccombenza, applicabile anche allo specifico rapporto processuale esistente tra dette parti
(Cass. n. 30393/2019).
P.Q.M.
il Tribunale di Latina, monocraticamente e definitivamente pronunciando nella causa n.
13/2024, così provvede: - accoglie la domanda di parte attrice e per l'effetto condanna il
[...]
in persona del legale rappresentante p.t. e il DOTT. Controparte_1
, contumace, al pagamento, in solido tra loro, e in favore di Controparte_2
della somma di € 37.227,63 già rivalutata all'attualità, oltre interessi Parte_1
legali dalla sentenza al saldo;
- dichiara inammissibile la domanda proposta da Controparte_1
ei confronti della terza chiamata, per essere la struttura decaduta dalla
[...]
possibilità di chiamare in causa terzi e condanna parte convenuta al pagamento delle spese nei confronti del terzo chiamato, compensando tra le parti le spese della fase di ATP;
- condanna i convenuti in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite in favore di parte ricorrente/attrice, liquidate in € 831,00 (545+286) per esborsi dei due procedimenti, €
10.672 (3.056+ 7.616) per compensi, oltre iva e cpa come per legge e rimborso spese generali al 15% in favore del difensore di parte attrice avvocato Nadia Scugugia dichiaratasi antistataria.
Latina, lì 2 dicembre 2025
IL GIUDICE dott. Stefano Fava
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale Ordinario di Latina
Sezione II Civile
in composizione monocratica nella persona del Giudice dott. Stefano Fava ha emesso la seguente
SENTENZA
ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. nella causa civile di primo grado iscritta al n.13/2024 del
R.G.A.C, decisa nell'udienza cartolare del 2 dicembre 2025, e vertente
TRA
(C.F. , rappresentata e difesa dall'Avv. Nadia Parte_1 C.F._1
Scugugia, per delega in calce al ricorso
PARTE ATTRICE/RICORRENTE
E
(P.I. ) in persona del Controparte_1 P.IVA_1
legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Daniele La Salvia, giusta procura in calce alla memoria di costituzione
PARTE CONVENUTA/RESISTENTE
NONCHÈ
DOTT. Controparte_2
PARTE CONVENUTA contumace
E
(P.I. ) in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_3 P.IVA_2
rappresentata e difesa anche disgiuntamente dagli Avv.ti Giacomo La OL e Armando La
OL
ER AM
OGGETTO: responsabilità professionale
CONCLUSIONI
Per l'odierna udienza di discussione a trattazione scritta del 2 dicembre 2025 le parti concludevano come da note scritte depositate in atti da intendersi richiamate
PREMESSO IN FATTO
Con ricorso ex art 281 decies c.p.c in data 2 gennaio 2024 la sig.ra Parte_1 conveniva in giudizio il ed il Dott. Controparte_1 al fine di accertare e dichiarare la responsabilità dei convenuti nella Controparte_2
causazione delle lesioni subite e, per l'effetto, condannarli in solido al risarcimento dei danni patiti. Deduceva:
a) di essersi rivolta alla struttura Redimedica - Laboratorio Diagnostica Medica - per eseguire accertamenti al fine di sottoporsi ad un intervento di correzione di alluce valgo in percutanea;
b) che, eseguite analisi di laboratorio in data 07.11.2019, in data 11.11.2019 con accettazione n° 8069 il Prof. a seguito di rx, refertava e Persona_1 riscontrava della articolazione metatarso falangea del I° dito con sub.lussazione Pt_2
della testa metatarsale a.;
c) che in data 14.11.2019 il Dr. specialista in ortopedia, con carta intestata CP_2
della chirurgia ambulatoriale ed endoscopia, firmava la richiesta di CP_4
autorizzazione all'intervento chirurgico presso il laboratorio Redi Medica di Latina, per correzione di alluce valgo (all.2); d) che in data 17.12.2019 presso la struttura privata Controparte_1
di Latina il Dr. eseguiva intervento chirurgico per
[...] Controparte_2
deformità avampiede sinistro con tecnica percutanea alluce e tenotomia estensori
2*3* 4*;
e) che la struttura rilasciava alla paziente fattura per intervento alluce valgo, uso sala operatoria, sedazione anestesiologica, materiale e medicinali;
f) che la Sig.ra si sottoponeva a successivi controlli con il Dr. Pt_1 CP_2
[...]
g) che nel febbraio e nel giugno 2020 la paziente lamentava al Dr. la CP_2
persistenza di dolore, gonfiore e deformità del piede;
h) che in data 05.10.2020 il Dr. oneva indicazione di un secondo intervento CP_2 chirurgico che veniva dallo stesso eseguito in data 17.11.2020 presso il laboratorio
Redimedical il quale rilasciava foglio di dimissioni per correzione alluce valgo piede sinistro;
i) che, ciò nonostante, permaneva gonfiore e dolore del piede sinistro;
j) che l'inesatta esecuzione degli interventi ha portato ad un aggravamento della deformità dell'avampiede sinistro, con gravi danni psico-fisici oltre ad una alterazione posturale ed estetica;
k) di aver introdotto il giudizio con ricorso ex art. 696 bis c.p.c., rubricato al n.
6402/2022 nel quale non si costituiva il Dr. CP_2
l) che la CTU espletata nel procedimento di ATP dal Dr. ha acclarato Persona_2
la inidoneità da un punto di vista tecnico professionale dell'assistenza prestata caratterizzata da imperizia, imprudenza e negligenza, il nesso causale tra la condotta del sanitario ed il quadro clinico residuato con duplice insuccesso sia estetico che funzionale;
m) che il CTU ha accertato la permanenza del danno estetico e disfunzionale determinanti lesioni consolidate e non più emendabili se non con il ricorso ad un terzo intervento chirurgico;
n) che il CTU ha quantificato un danno biologico pari al 10% della totale, con giorni 30 di ITA e giorni 60 di ITP al 50%, la non incidenza dei postumi sull'attività lavorativa specifica in relazione all'attività di tipo intellettuale svolta (magistrato), la incidenza su quella generica nella misura del 4% (D.M. 12.07.2000 ); CP_5 o) di ritenere responsabili dei postumi patiti il Dott. e la struttura Controparte_2
Redimedica per erroneità, per imperizia e negligenza gravi in relazione agli accertamenti preoperatori, ai due interventi chirurgici, alla scelta terapeutica e alla tecnica adoperata non idonea e non coerente con i dati clinici;
p) di ritenerli responsabili anche in relazione al consenso informato perché la paziente, se correttamente informata, avrebbe evitato di sottoporsi all'intervento e di subirne le conseguenze invalidanti;
q) di aver tentato la mediazione ex art. 5 Dlgs. 28/2010 con esito negativo in data
17.01.2022.
Parte attrice concludeva chiedendo di accertare e dichiarare la riconducibilità del danno subito ad un comportamento colposo del Dott. e della Controparte_2 [...]
comunque alla violazione degli obblighi Controparte_6
contrattualmente assunti dai convenuti, e, per l'effetto, condannarli in solido tra loro, al risarcimento del danno , patrimoniale e non patrimoniale, subito quantificato in euro
36.654,00 o nella maggior o minor misura ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria e le spese sostenute, anche per i Consulenti di Parte, per la CTU, e per altre somme che risulteranno dovute, oltre interessi di mora dal dovuto e liquidazione dei danni derivanti dalla perdita del valore del credito liquidato in valuta. Con vittoria di spese competenze ed onorari anche del procedimento per ATP n° 6402/2022.
Si costituiva in data 29 marzo 2024 il Controparte_1
in persona del legale rappresentante p.t., riportandosi alla comparsa di costituzione e risposta già depositata nel giudizio ex art. 696 bis c.p.c.; deduceva:
a) in via preliminare, la inammissibilità e/o improcedibilità del ricorso non proposto anche nei confronti della già parte nel giudizio ex art. 696 bis Controparte_7
c.p.c.;
b) l'inammissibilità del ricorso in relazione al rapporto di alternatività tra l'accertamento tecnico preventivo con funzione conciliativa (art. 696-bis c.p.c.) e la mediazione (d.lgs. 28/2010);
c) l'inammissibilità del ricorso in relazione alla natura del rapporto sorto in via diretta tra le parti ed alla presunta responsabilità del Medico che ha eseguito gli interventi, così come dedotta nell'atto introduttivo;
d) l'assenza di profili di responsabilità addebitabile alla società che si è limitata a fornire la sala e le attrezzature per i due interventi chirurgici;
e) la sussistenza di un esclusivo rapporto tra la paziente e il medico che ha eseguito gli interventi, continuato fuori del centro medico nel proprio studio privato;
f) che il CTU non ha rilevato colpe attribuibili alla struttura medica ma solo alla attività professionale del dott. CP_2
g) l'infondatezza nel merito della domanda risarcitoria in assenza di nesso causale tra danno alla salute e fatto della struttura sanitaria;
h) di insistere nel contestare le conclusioni della CTU esperita nel giudizio 6402/2022, richiamando le eccezioni e deduzioni ivi rappresentate dal CTP Dott. Per_3
La struttura convenuta concludeva chiedendo - in via preliminare, dichiarare inammissibile il ricorso per tutte le ragioni indicate in atti;
in subordine ordinare la integrazione del contraddittorio con la compagnia assicuratrice, o, differire il giudizio per la chiamata in causa della Unipol Sai Spa in manleva;
nel merito, rigettare il ricorso per la infondatezza dello stesso, ritenuto assente il nesso logico causale tra gli eventuali danni e la struttura evocata in giudizio.
Con decreto in data 9 aprile 2024 il giudice, autorizzava la chiamata del terzo e differiva ai sensi dell'art. 269, 2° co. c.p.c. l'udienza di prima comparizione al 17 settembre 2024 con trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c..
Con comparsa in data 16 settembre 2024 si costituiva la terza chiamata CP_3
, in persona del legale rappresentante p.t., deducendo:
[...]
a) in via preliminare e pregiudiziale, la estinzione del giudizio relativo alla chiamata endoprocedimentale di terzo, ex art. 307 comma 3 cpc;
b) la nullità della chiamata per mancata notifica dell'atto di citazione del terzo nei termini di legge;
c) l'assenza di presupposti di cui al primo comma dell'art. 281 decies cpc;
d) l'insussistenza di un rapporto negoziale o di legge, tra la parte lesa e l'assicuratore;
e) il difetto di legittimazione passiva, per inoperatività della polizza;
f) la temerarietà della domanda di garanzia avendo l'assicuratore già in sede di ATP ex art.696 bis cpc, eccepito l'inoperatività della polizza;
g) che la garanzia non copre i danni derivati da attività compiuta da medici non dipendenti del Centro;
h) l'eventuale operatività della garanzia a “secondo rischio” (art. 25 C.G.A.);
La terza chiamata concludeva chiedendo di accogliere le eccezioni pregiudiziali e preliminari con declaratoria di estinzione del giudizio endoprocedimentale incardinato con la chiamata di terzo;
in via subordinata accogliere l'eccezione di nullità dell'atto di citazione per chiamata di terzo;
in va cautelativa respingersi la domanda di garanzia per inoperatività della polizza;
nella ipotesi di accoglimento della domanda principale e di condanna, anche in via solidale, della dichiararsi la convenuta tenuta verso CP_3
di questa per la rivalsa ed il regresso alla restituzione delle somme comunque pagate, anche per i danni che la dovesse subire a causa dell' inadempimento all' art CP_3
1913 - 1915 cc avendo il convenuto persino omesso di articolare mezzi istruttori CP_8
condannare la chiamante ex art. 96 cpc.
Con note in data 16 settembre 2024 parte attrice insisteva per l'accoglimento della domanda risarcitoria.
Con note in data 16 settembre 2024 parte convenuta depositava notificazione dell'atto di chiamata in causa del terzo (11.09.2024) chiedeva un ulteriore termine, perentorio, per poter eseguire nei termini la chiamata in causa;
chiedeva il mutamento del rito e la concessione del termine per il deposito di istanze istruttorie e nuove allegazioni documentali.
Con note in data 17 settembre 2024 la terza chiamata insisteva nelle eccezioni preliminari e di nullità della citazione, nel merito insisteva per il rigetto della domanda del convenuto e per l'accoglimento delle conclusioni di cui alla propria comparsa di costituzione.
Con ordinanza in data 17 settembre 2024 il giudice, lette le note di udienza depositate dalle parti, rigettava la richiesta di parte convenuta di termini per la rinnovazione della notifica della chiamata in causa del terzo effettuata oltre i termini di legge, non avendo la convenuta documentato e neppure dedotto di essere incorsa nella decadenza per causa non imputabile ex art. 153 comma secondo c.p.c.; dichiarava parte convenuta decaduta dalla possibilità di citare il terzo;
ritenuta la causa matura per la decisione, rinviava per discussione e decisione all'udienza con trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. del 2 dicembre 2025.
Con note conclusive in data 5 novembre 2025 la Unipol. Sai insisteva per la estinzione del giudizio nei confronti della terza chiamata, per omessa ottemperanza nei termini come da ordinanza del 9/4/2024, con estromissione conseguente;
per la nullità della citazione;
chiedeva l'accoglimento delle conclusioni come rassegnate in atti, con il favore delle spese anche dell'ATP.
Con note conclusive in data 12 novembre 2025 parte attrice concludeva per l'evidente responsabilità del dott. e della Redimedica riportando a quanto dedotto e richiesto CP_2
con l'atto introduttivo con condanna alle spese con distrazione.
Con note conclusive in data 12 novembre 2025 parte convenuta Controparte_1
così concludeva “in via preliminare, dichiarare inammissibile il ricorso per mancata
[...]
chiamata in giudizio della compagnia assicuratrice che è già stata presente nel giudizio ex art. 696 bis c.p.c. - in via preliminare e pregiudiziale, accertarsi e dichiararsi l'inammissibilità del ricorso per tutte le ragioni indicate in narrativa;
- in via subordinata, di merito, rigettare il ricorso così come proposto sia pe la infondatezza dello stesso che, in particolare perché risulta del tutto assente il nesso logico causale tra gli eventuali danni causati alla ricorrente ed eventuale ma non provata responsabilità ascrivibile alla struttura e quindi, in concreto, alla riconducibilità causale del danno al fatto della struttura chiamata in giudizio. - In subordine nella denegata ipotesi in cui le istanze attrici dovessero risultare ammissibili e fondate e/o quindi anche in minima parte accolte chiede che il venga in toto manlevato e tenuto indenne dalla Compagnia Controparte_1 assicurativa UNIPOL SAI S.p.A. Via Stalingrado 45 40128 Bologna. Con vittoria di spese e compensi del giudizio”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve preliminarmente dichiararsi la contumacia del convenuto dott. CP_2
, regolarmente citato e non comparso.
[...]
Va dichiarata la inammissibilità in rito della domanda di garanzia svolta dal convenuto nei confronti della terza chiamata Controparte_1
per essere il convenuto incorso nella decadenza dalla possibilità Controparte_9 di chiamare in causa terzi, come da ordinanza del 17 settembre 2024.
Deve essere rigettata la eccezione relativa alla improcedibilità/inammissibilità dell'odierno giudizio poiché nel procedimento di ATP 6402/22 non vi è stata alcuna pronuncia di merito.
Non determina inoltre l'improcedibilità della domanda giudiziale l'aver la danneggiata esperito il procedimento di mediazione ex d.lgs. 28/2010 (verbale negativo del 17.01.2022) prima dell'avvio dell'accertamento tecnico preventivo con funzione conciliativa ex art. 696-bis c.p.c., di cui all'art. 8, comma 1 della legge n. 24/2017.
I due strumenti sono condizione di procedibilità del giudizio risarcitorio alternativi tra loro, nel senso che l'uno esclude la necessità di ricorrere al secondo, ma non vi è alcuna norma che impedisce, esperito infruttuosamente l'uno, di poter instaurare l'altro, considerata la funzione, oltre che conciliativa, anche di anticipazione istruttoria propria dell'accertamento tecnico preventivo, ai fini del successivo giudizio di merito.
Nel merito la domanda attorea merita accoglimento, nei limiti di seguito precisati.
La vicenda, avente ad oggetto un fatto di asserita malpractice verificatosi nel 2019, va ricondotta nell'ambito di applicazione della legge n. 24 del 2017, cd. Legge Gelli, il cui art.7 ha introdotto una diversa qualificazione delle responsabilità della struttura sanitaria e del sanitario (cd. “doppio binario”), ritenendo di natura contrattuale la prima ed extracontrattuale la seconda, salvo l'obbligazione contrattuale assunta direttamente dal medico con il paziente.
In particolare, l'art. 7, comma 1 prevede che la struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica o privata che, nell'adempimento della propria obbligazione, si avvalga dell'opera di esercenti la professione sanitaria, anche se scelti dal paziente e ancorché non dipendenti della struttura stessa, risponde, ai sensi degli articoli 1218 e 1228 del c.c., delle loro condotte dolose o colpose. Tale disciplina è estesa anche alle ipotesi di prestazioni sanitarie svolte in regime di libera professione intramuraria ovvero nell'ambito di attività di sperimentazione e di ricerca clinica ovvero in regime di convenzione con il Servizio sanitario nazionale nonché attraverso la telemedicina (art. 7, comma 2).
La legge n. 24 del 2017 non ha fatto che recepire i principi giurisprudenziali precedentemente consolidatisi che avevano riconosciuto la natura contrattuale della responsabilità medica, in forza di un atipico contratto di assistenza sanitaria o di spedalità con la struttura, pubblica o privata, che si perfeziona all'atto dell'accettazione del paziente e da cui insorgono, a carico della struttura, accanto a quelli di tipo alberghiero, obblighi di messa a disposizione del personale medico ausiliario, del personale paramedico, nonché di apprestamento di tutte le attrezzature necessarie, anche in vista di eventuali complicazioni o emergenze (Cass. n. 8826/2007; Cass. n.5590/2015).
Di conseguenza, dei danni subiti dal paziente, ne risponde la struttura sanitaria sia per l'ipotesi in cui siano dipesi dall'inadeguatezza della struttura, che per l'ipotesi in cui siano dipesi dalla colpa dei sanitari di cui la struttura si sia avvalsa nell'adempimento della propria obbligazione di cura e assistenza trovando nel secondo caso applicazione la regola posta dall'art. 1228 c.c., secondo cui il debitore che nell'adempimento dell'obbligazione si avvale dell'opera di terzi risponde anche dei fatti dolosi o colposi di costoro, ancorché essi non siano formalmente alle sue dipendenze (Cass. n. 1620/2012, Cass. n.22390/2006).
Come conferma l'art.7, comma 1 della legge n. 24 del 2017 la responsabilità per fatto dell'ausiliario o del preposto prescinde dall'esistenza di un vero e proprio rapporto di lavoro subordinato del medico con la struttura (pubblica o privata) sanitaria, essendo irrilevante la natura del rapporto tra i medesimi sussistente ai fini considerati, laddove fondamentale rilevanza assume viceversa la circostanza che dell'opera del terzo il debitore originario comunque si avvalga nell'attuazione del rapporto obbligatorio.
Difatti, se la struttura si avvale della "collaborazione" dei sanitari persone fisiche (utilità) si trova del pari a dover rispondere dei pregiudizi da costoro eventualmente cagionati
(danno) anche quando l'operatore non sia un suo dipendente (Cass. 1043/2019) ma intervenga quale suo ausiliario necessario, comunque sussistendo un collegamento tra la prestazione effettuata e l'organizzazione aziendale (in tal senso Cass. 28987/2019), in considerazione del principio eius commoda et eius incommoda.
Dalla natura contrattuale della responsabilità della struttura sanitaria consegue che è onere del danneggiato, allegare l'esistenza del rapporto di cura e l'aggravamento della patologia preesistente, ovvero l'insorgenza di una nuova patologia, e la sussistenza del nesso di causalità fra la condotta ed il danno patito, rimanendo a carico della struttura sanitaria fornire la prova liberatoria che la prestazione professionale sia stata eseguita in modo diligente, o la causa imprevedibile ed inevitabile dell'impossibilità dell'esatta esecuzione della prestazione, oggettivamente non imputabile all'agente (da ultimo Cass. n.
27142/2024; Cass. n. 13107/2023; Sez.U. n. 577/2008), tenuto conto che nell'adempimento della prestazione professionale, la diligenza esigibile dal medico è quella del debitore qualificato di cui al secondo comma dell'art.1176 c.c..
Quanto al sanitario operante nell'ambito della struttura, questi, secondo il richiamato art.7 della legge n. 24 del 2017, risponde del proprio operato ai sensi dell'art. 2043 cod. civ., salvo che abbia agito in forza di un contratto di prestazione d'opera professionale direttamente con il paziente. Ne consegue, sul piano probatorio, che il danneggiato, nei confronti dell'operatore sanitario, è onerato di provare tutti gli elementi costitutivi dell'illecito aquiliano.
Si aggiunga che in tema di responsabilità civile, il nesso causale è regolato dal principio di cui agli artt. 40 e 41 cod. pen., per il quale un evento è da considerare causato da un altro se il primo non si sarebbe verificato in assenza del secondo, nonché dal criterio della cosiddetta causalità adeguata, sulla base del quale, all'interno della serie causale, occorre dar rilievo solo a quegli eventi che non appaiano - ad una valutazione "ex ante" - del tutto inverosimili, ferma restando, peraltro, la diversità del regime probatorio applicabile, in ragione dei differenti valori sottesi ai due processi: nel senso che, nell'accertamento del nesso causale in materia civile, vige la regola della preponderanza dell'evidenza o del "più probabile che non", mentre nel processo penale vige la regola della prova "oltre il ragionevole dubbio" (Sez.Un. n. 576 del 2008). Ne consegue, con riguardo alla responsabilità professionale del medico, che, essendo quest'ultimo tenuto a espletare l'attività professionale secondo canoni di diligenza e di perizia scientifica, il giudice, accertata l'omissione di tale attività, può ritenere, in assenza di altri fattori alternativi, che tale omissione sia stata causa dell'evento lesivo e che, per converso, la condotta doverosa, se fosse stata tenuta, avrebbe impedito il verificarsi dell'evento stesso (Cass. n.
16123/2010).
Con riferimento alla struttura sanitaria, nel caso di specie, la documentazione medica prodotta in atti consente di ritenere raggiunta la prova del rapporto di assistenza intercorso tra il l'attrice, in relazione ai Controparte_1
due interventi chirurgici eseguiti presso la struttura dal chirurgo Dr. CP_2
Le fatture per le prestazioni rese alla cliente dimostrano come il rapporto sia direttamente intercorso tra il Centro diagnostico e la paziente, reso per il tramite dei propri medici ausiliari, non avendo parte convenuta nulla dimostrato a supporto dell'estraneità del sanitario dott. dalla struttura organizzativa o dell'esistenza di intervenuti CP_2
accordi con il medico utili ad escludere la responsabilità di cui all'art. 1228 c.c..
Quanto alla dedotta malpractice sanitaria, l'accertamento peritale eseguito in sede di ATP ex art. 696 bis c.p.c., dal CTU dott. del quale si condividono le analitiche e Persona_2
motivate risultanze, avendo il consulente anche fornito adeguata replica alle osservazioni del consulente di parte, consentono di ritenere dimostrata la sussistenza del danno da peggioramento delle condizioni di salute, eziologicamente riconducibile all'errato operato del dott. CP_2
Ha premesso il CTU che la paziente, affetta da una condizione di alluce valgo e II e III dito a martello al piede sinistro, dopo essere stata visitata dal dott. specialista in CP_2
ortopedia e traumatologia, si sottoponeva ad un primo intervento chirurgico correttivo in data 17/12/2019 e, stante la permanenza della sintomatologia dolorosa e della deformità, ad un secondo intervento chirurgico in data 17/11/2020, entrambi eseguiti dal chirurgo dott. resso il Centro medico i Latina (pag.
5-6 CTU). CP_2 CP_4
Riferiva il CTU della mancanza, nella documentazione clinica, delle lastre e/o immagini relative ai referti radiografici prodotti in atti, e della opposizione della convenuta all'acquisizione delle cartelle cliniche complete relative ai due interventi chirurgici (pag.6
CTU).
Ha riferito il CTU del mancato raggiungimento degli obiettivi terapeutici che l'intervento correttivo avrebbe dovuto comportare, e cioè la correzione osteo-strutturale ed estetica della deviazione assiale e della protuberanza osteofitosica e borsitica;
della permanenza, nonostante i due interventi chirurgici, di “deviazione in valgo unitamente ad un reale accorciamento del dito sia la prominenza del profilo anatomico della prima metatarsofalangea dovuta alla persistenza dell'esostosi” (pagg.
9-10 CTU).
Riferisce il CTU: La condotta assistenziale del chirurgo ortopedico che ha avuto in cura la periziata presso il Centro medico di Latina è da ritenersi da un punto di vista tecnico-professionale CP_4 inidonea, con caratteri di imperizia, imprudenza e negligenza medico legalmente rilevanti per inidoneo tecnicismo.
Accertato il nesso causale tra la condotta del Sanitario ed il quadro clinico residuato alla periziata nella fattispecie del caso in questione, questo risulta viziato da un duplice insuccesso sia estetico che funzionale. Permangono infatti sia la deformità che la dolorabilità locale (pag.11 CTU).
Il CTU ha, poi, escluso il nesso causale con la lamentata lombalgia, non sufficientemente supportato da dati clinici-anamnestici e da accertamenti strumentali.
Ed ancora precisava: Come dato oggettivo e fattuale dell'insuccesso chirurgico è possibile considerare il secondo intervento come un tentativo di ripristinare una restitutio in integrum palesemente viziata da una sintomatologia dolorosa e dalla persistenza della deformità non conseguita dopo il primo intervento chirurgico (pag.12 CTU). Rilevava il CTU un ulteriore profilo di colpa per la non adeguata considerazione da parte del chirurgo operatore nella scelta della tecnica chirurgica della concomitante problematica del piatto-valgismo del piede, condizionante la risoluzione delle problematiche lamentate.
Si legge nell'elaborato peritale: Pertanto questo CTU esprime riserve anche sull'appropriatezza e sull'esatta indicazione al tipo di intervento chirurgico proposto e quindi praticato alla paziente laddove invece la problematica del piatto-valgismo del piede avrebbe dovuto ricevere maggior attenzione/considerazione al fine di ottenere un risultato finale ottimale nella correzione chirurgica proposta ed eseguita quindi non ponderando le variabili condizionanti il risultato finale (pag.12
CTU).
Il CTU ha, poi, accertato la persistenza del danno estetico e disfunzionale a distanza di circa tre anni dall'ultimo dei due interventi chirurgici, determinanti lesioni consolidate e non più emendabili se non con il ricorso ad un ulteriore terzo intervento chirurgico di aumentata difficoltà e probabile insuccesso, considerata la progressiva erosione dei tessuti osteo-capsulo-legamentosi dovuta ai precedenti interventi a tali livelli (pag.13 CTU).
In relazione al danno in concreto patito dall'attrice, il CTU, (pag.13 e ss.) tenuto conto della preesistente condizione di valgismo, ha riconosciuto un'invalidità permanente in termini di maggior danno collegato all'operato medico pari al 10% (di cui il 5% per “aggravio della cenestesi relazionale e della metatarsalgia durante la deambulazione”), un'incapacità temporanea assoluta di giorni 30 e parziale al 50% di giorni 60.
Ritiene il CTU che i postumi residuati siano consolidati e non emendabili, se non con il ricorso ad un ulteriore terzo intervento di aumentata difficoltà e possibile insuccesso, considerata la progressiva erosione dei tessuti osteo-capsulo-legamentosi dovuta ai precedenti interventi a tali livelli;
il CTU ha inoltre, rilevato una sofferenza soggettiva, definita come “marcata”, per essersi la periziata dovuta sottoporre ad un secondo intervento chirurgico a distanza di circa un anno dal primo, senza una effettiva risoluzione della patologia e, anzi, persistendo un quadro clinico-disfunzionale e inestetico;
in ultimo, il CTU, considerata l'attività intellettuale svolta dalla danneggiata (magistrato), ha accertato l'incidenza dei postumi residuati sulla sola capacità lavorativa generica, nella misura del 4% (D.M. 12.07.2000 ), ed escluso quella specifica. CP_10
Il CTU ha riferito della presenza in atti di fattura emessa dal Centro RediMedica di Latina
(n° 3950 del 17/12/2019) relativa a spese di sala operatoria occorse per l'esecuzione del primo intervento chirurgico pari ad euro 2.867,00 (duemilaottocentosessantasette/00) e riteneva potersi considerare lo stesso importo, quale possibile voce di danno emergente, per l'ipotesi di nuovo intervento chirurgico, comunque fruibile da pazienti a carico del
Servizio sanitario Nazionale.
In riscontro alle osservazioni del CTP di parte convenuta, precisava il CTU che la persistenza di dolore e della deformità anatomica, ed la scelta del chirurgo di praticare un secondo intervento correttivo, sono circostanze di per sé indicative dell'insuccesso del primo intervento, non comprendendosi, diversamente, il ricorso da parte del chirurgo a praticare un secondo intervento a carico delle medesime strutture anatomiche e a distanza di pochi mesi da primo, rivelatosi comunque anch'esso non risolutivo.
In considerazione di quanto accertato in sede di ATP, applicando i principi normativi e giurisprudenziali sopra richiamati, si ritiene sussistente un profilo di responsabilità della struttura convenuta, configurandosi l'insuccesso del trattamento chirurgico correttivo come conseguenza di errato, o comunque, inidoneo tecnicismo, da parte del dott. chirurgo operatore di cui la struttura si è avvalsa, che ha contribuito ad CP_2
aggravare lo stato di salute della paziente, non avendo la struttura fornito la prova liberatoria, consistente nella dimostrazione della corretta esecuzione della prestazione medica ovvero della riconducibilità degli esiti peggiorativi di cui si è detto ad un evento imprevisto ed imprevedibile.
Si osserva, inoltre, che in tema di responsabilità per colpa medica, nell'ipotesi di concorrenza nella produzione dell'evento lesivo tra la condotta del sanitario ed un autonomo fatto naturale, quale una pregressa situazione patologica del danneggiato, spetta al creditore della prestazione professionale l'onere di provare il nesso causale tra intervento del sanitario e danno evento in termini di aggravamento della situazione patologica e, una volta accertata la portata concausale dell'errore medico, spetta al sanitario (o alla struttura) dimostrare la natura assorbente e non meramente concorrente della causa esterna;
qualora resti comunque incerta la misura dell'apporto concausale naturale, la responsabilità di tutte le conseguenze individuate in base alla causalità giuridica va interamente imputata all'autore della condotta umana (Cass. n. 5632/2023).
Quanto alla responsabilità del convenuto chirurgo operatore, rimasto contumace, in esito all'accertamento tecnico preventivo, risultano integrati tutti gli elementi costitutivi della responsabilità extracontrattuale, avendo il CTU accertato profili di imperizia, imprudenza e negligenza dell'operatore intervenuto, ed un peggioramento delle condizioni di salute preesistenti, causalmente imputabile alla colposa esecuzione dell'intervento chirurgico correttivo.
Di fatti, l'intervento non solo non ha determinato la correzione della situazione che lo ha reso necessario e che ci si attendeva quale normale esito della diligente esecuzione della prestazione professionale, ma ha anche cagionato un pregiudizio alla salute.
Non essendo emerse altre possibili spiegazioni causali, è ragionevole ritenere, secondo un giudizio controfattuale, che l'aggravamento del quadro patologico, non si sarebbe verificato qualora il trattamento chirurgico fosse stato correttamente eseguito.
Va aggiunto che l'attività chirurgica prestata è da ritenersi routinaria non essendo emersi elementi idonei a configurare la speciale difficoltà della prestazione del sanitario, capace di limitare la responsabilità risarcitoria ai soli casi di imperizia per “colpa grave” di cui all'art. 2236 c.c..
Ne consegue la configurabilità dell'obbligo risarcitorio anche in capo al chirurgo dott.
CP_2
Parte attrice ha dedotto un danno da incompleta informazione, in sede di acquisizione del consenso informato, circa le conseguenze del trattamento chirurgico e che, ove compiutamente informata, avrebbe rifiutato l'intervento. Tuttavia, si osserva che il danno alla salute riportato dall'attrice non costituisce una complicazione, o conseguenza, prevedibile ex ante del trattamento, bensì il risultato della prestazione sanitaria non correttamente eseguita.
Pertanto, non si può discutere di lesione del diritto all'autodeterminazione posto che, altrimenti, dovrebbe accogliersi un inammissibile ragionamento tautologico per cui ogni volta in cui sia ravvisabile una condotta in qualche misura negligente nell'esecuzione della terapia o dell'intervento chirurgico dovrebbe necessariamente ravvisarsi un'omissione informativa.
Quanto alla liquidazione equitativa dei danni accertati dal CTU, considerato che la nuova tabella unica nazionale introdotta dal d.p.r. n. 12/2025 si applica per eventi dannosi verificatisi dopo la sua entrata in vigore, per il caso di specie (intervento chirurgico del
2019) si farà applicazione delle tabelle milanesi, come indicato da Cass. Sent. 12408/2011, attualmente vigenti (2024), conformemente al principio di unitarietà del danno biologico ed onnicomprensività rispetto ai pregiudizi fisici o psichici causati dall'altrui illecito, sancito dalla sentenza n. 26972 del 2008 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione.
Deve riconoscersi l'aumento tabellarmente previsto per il danno morale (incremento per sofferenza soggettiva), in considerazione della sofferenza interiore patita dall'attrice correlata all'essersi dovuta sottoporre ad un secondo intervento chirurgico correttivo, al sentimento di frustrazione per il fallimento di entrambi gli interventi e per la prospettata necessità di un terzo intervento, comunque di esito incerto, come accertato dal CTU.
Trattandosi di menomazione al piede, la lesione comporta una maggiore difficoltà nella deambulazione e nello svolgimento delle normali attività quotidiane. Il pregiudizio ricondotto dal CTU alla lesione della capacità lavorativa generica, consistente nella maggiore usura, fatica e difficoltà nello svolgimento dell'attività lavorativa, non può, nel caso di specie, considerata l'attività intellettuale svolta dall'attrice (magistrato), comportare un'ulteriore incremento del danno biologico risultando già compreso nella misura del 5% ricondotta dal CTU all' “aggravio della cenestesi relazionale e della metatarsalgia durante la deambulazione”, diversamente incorrendo in un'inammissibile duplicazione risarcitoria del medesimo pregiudizio (affaticamento fisico).
Pertanto, facendo applicazione dei richiamati parametri, tenuto conto dell'età (55 anni) della danneggiata alla data dell'evento lesivo e di quanto accertato in sede di CTU medico legale, si perviene ai seguenti conteggi (elaborati con l'ausilio di apposito software):
Percentuale di invalidità permanente 10%
Punto danno biologico € 2.612,40
Incremento per sofferenza soggettiva (+ 26%) € 679,22
Punto danno non patrimoniale € 3.291,62
Punto base I.T.T. € 115,00
Giorni di invalidità temporanea totale 30
Giorni di invalidità temporanea parziale al 50% 60
Danno biologico risarcibile € 19.071,00
Danno non patrimoniale risarcibile € 24.029,00
Invalidità temporanea totale € 3.450,00
Invalidità temporanea parziale al 50% € 3.450,00
Totale danno biologico temporaneo € 6.900,00
Totale generale € 30.929,00 In considerazione della accertata non corretta prestazione sanitaria, alla danneggiata deve essere riconosciuta la spesa sostenuta dalla paziente per l'intervento in regime privato, non risolutivo della sua patologia e che le ha determinato un danno permanente alla sua salute, documentata dalla fattura emessa dal Centro RediMedica di Latina (n° 3950 del
17/12/2019), pari ad € 2.867,00.
L'importo complessivo (€ 30.929,00+ € 2.867,00), devalutato alla data dell'evento lesivo
(17.12.2019) e rivalutato con gli interessi legali (indice ISTAT Foi), sulla somma di anno in anno rivalutata sino alla sentenza ammonta a € 37.227,63.
In conclusione, alla luce delle risultanze che precedono, la convenuta struttura sanitaria in cui è stato effettuato l'intervento chirurgico ed il sanitario che lo ha eseguito, rimasto contumace, devono ritenersi corresponsabili (l'uno a titolo contrattuale, l'altro extracontrattuale) dei postumi patiti da parte attrice e, attesa l'unicità del fatto dannoso, condannati in solido tra loro al risarcimento dei danni patiti dall'attrice per l'importo già stimato all'attualità di € 37.227,63 oltre interessi legali dalla sentenza al saldo.
Le spese di lite seguono il principio di soccombenza e vanno poste a carico dei convenuti, in solido tra loro, liquidate in favore di parte attrice come in dispositivo, sulla base dei parametri di cui al DM 55/14 aggiornato al DM 147/2022 nella misura media, comprensive anche delle spese del procedimento di ATP iscritto al n.R.G. 6402/2022.
Le spese della CTU espletata in sede di ATP, liquidate con separato decreto in seno a tale procedimento, sono poste definitivamente a carico del Controparte_1
che deve, pertanto, rifonderle alla parte ricorrente la quale le aveva
[...]
anticipate.
Le spese di lite relative alle chiamate in garanzia sono poste a carico della struttura chiamante, considerata l'inammissibilità della domanda, alla luce del principio generale di soccombenza, applicabile anche allo specifico rapporto processuale esistente tra dette parti
(Cass. n. 30393/2019).
P.Q.M.
il Tribunale di Latina, monocraticamente e definitivamente pronunciando nella causa n.
13/2024, così provvede: - accoglie la domanda di parte attrice e per l'effetto condanna il
[...]
in persona del legale rappresentante p.t. e il DOTT. Controparte_1
, contumace, al pagamento, in solido tra loro, e in favore di Controparte_2
della somma di € 37.227,63 già rivalutata all'attualità, oltre interessi Parte_1
legali dalla sentenza al saldo;
- dichiara inammissibile la domanda proposta da Controparte_1
ei confronti della terza chiamata, per essere la struttura decaduta dalla
[...]
possibilità di chiamare in causa terzi e condanna parte convenuta al pagamento delle spese nei confronti del terzo chiamato, compensando tra le parti le spese della fase di ATP;
- condanna i convenuti in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite in favore di parte ricorrente/attrice, liquidate in € 831,00 (545+286) per esborsi dei due procedimenti, €
10.672 (3.056+ 7.616) per compensi, oltre iva e cpa come per legge e rimborso spese generali al 15% in favore del difensore di parte attrice avvocato Nadia Scugugia dichiaratasi antistataria.
Latina, lì 2 dicembre 2025
IL GIUDICE dott. Stefano Fava